Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Nella presente causa la Corte è chiamata nuovamente (1) a pronunciarsi sulla compatibilità con l'ordinamento comunitario delle disposizioni nazionali di diritto processuale civile vigenti in Germania secondo le quali la parte attrice che non possegga la nazionalità di quel Paese ha l'obbligo di costituire una cautio iudicatum solvi.
II - I fatti della controversia ed il quadro normativo
2 I consorti Hayes hanno citato in giudizio la società Kronenberger dinanzi al Landgericht di Saarbrücken per ottenerne la condanna al pagamento del saldo di un credito derivante dalla fornitura da loro effettuata di materiali per impianti di purificazione e riciclaggio. La convenuta ha da parte sua richiesto alla parte attrice la costituzione di una cautio iudicatum solvi ai sensi dell'art. 110 della Zivilprozeßordnung (codice di procedura civile, in prosieguo: la «ZPO»).
3 L'art. 110 della ZPO prevede precisamente l'onere della costituzione della cautio iudicatum solvi a carico dell'attore straniero che agisce in giudizio dinanzi ai giudici tedeschi.
La costituzione della cautio in questione non è tuttavia dovuta, a condizione di reciprocità, nel caso, per l'appunto, in cui il Paese di cui l'attore è cittadino non richieda la prestazione di analoga garanzia ai cittadini tedeschi che agiscono in giudizio nei confronti dei suoi cittadini.
4 Il Landgericht di Saarbrücken ha, con sentenza del 4 luglio 1994, dichiarato irrilevante la questione connessa alla prestazione della cauzione ex art. 110 ZPO considerando soddisfatto il requisito della reciprocità in base all'appartenenza all'Unione europea.
Gli attori hanno impugnato in appello la predetta sentenza del Landgericht dinanzi all'Oberlandesgericht del Land della Saar. Quest'ultimo collegio ha così ritenuto di dover porre alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:
«Se alcuni cittadini britannici, i quali hanno citato in giudizio innanzi a un giudice civile tedesco una società a responsabilità limitata con sede in Germania per i pagamento del prezzo di una fornitura di merci e non hanno in Germania né una residenza, né beni, siano vittime di una discriminazione in violazione dell'art. 7, primo comma, del Trattato CEE, se il Giudice tedesco competente, su domanda del convenuto ex art. 110 del codice di procedura civile tedesco, impone loro la prestazione di una cautio iudicatum solvi».
III - Analisi della controversia
5 La questione posta all'attenzione della Corte nel presente caso sollevava, all'epoca della sua formulazione, un'interessante e delicata problematica relativa all'interconnessione tra l'ordinamento giuridico comunitario, in particolare per quel che riguarda il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità di cui all'odierno art. 6 del Trattato, ed alcuni ordinamenti processuali degli Stati membri, per la parte in cui detti ordinamenti regolano l'accesso al giudice differenziando il trattamento dello straniero da quello riservato al cittadino. In tali ordinamenti è infatti disposto che lo straniero, il quale intenti un'azione civile nei riguardi del cittadino, deve prestare idonea cauzione a garanzia delle spese processuali. Il giudice a quo ha formulato la questione ora all'esame della Corte con particolare riguardo alle circostanze della specie; così come si atteggia il caso concreto, la disposizione processuale dell'ordinamento tedesco qui controversa si prospetterebbe come lesiva del generale divieto di discriminazione in base alla nazionalità, posto all'art. 6, piuttosto che di altre specifiche previsioni del Trattato.
6 L'attività ermeneutica svolta medio tempore dalla Corte comunitaria ha tuttavia vanificato la rilevanza pratica della questione pregiudiziale così posta. In una recente pronuncia (2) la Corte ha infatti dichiarato che «una norma processuale civile nazionale come quella di cui alla causa principale rientra nella sfera di applicazione del Trattato ai sensi dell'art. 6, n. 1, ed è soggetta al principio generale di non discriminazione sancito da tale articolo nella misura in cui essa incide, anche indirettamente, sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi. Tale incidenza va paventata in particolare se la cauzione iudicatum solvi viene richiesta in un'azione per il pagamento di merci consegnate».
La Corte ha in sostanza equiparato la situazione processuale in cui versa il cittadino comunitario, attore in un processo civile che si inscrive nell'ambito dell'esercizio delle libertà riconosciute dal diritto comunitario, a quella propria dei cittadini dello Stato dinanzi ai cui giudici è intentata la lite. Il che vale, secondo la Corte, indipendentemente dall'esistenza di convenzioni internazionali tra lo Stato dell'attore e quello del convenuto in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, le quali siano espressamente dirette a rimuovere gli eventuali ostacoli frapposti a quella che può definirsi «la libera circolazione delle sentenze» (3).
7 Ora nel presente caso, non diversamente da quello sottoposto all'esame della Corte nella causa Data Delecta, la lite ha per oggetto una prestazione che si ricollega direttamente all'esercizio di un diritto che trova la sua origine nel Trattato CE: la libera circolazione delle merci. Questa è la specie. Il mancato pagamento della fornitura di materiali, il cui credito è dedotto in controversia, rileva, ai nostri fini, precisamente perchè si connette direttamente con l'esercizio della libertà prima richiamata, riconosciuta dal Trattato ai cittadini ed alle imprese comunitarie. La possibilità di far valere in giudizio le proprie pretese dinanzi al giudice competente costituisce, d'altra parte, il corollario indispensabile dei diritti stabiliti dal Trattato. La tutela giurisdizionale assicurata dai giudici dei singoli Stati membri a salvaguardia dei diritti e degli interessi nascenti dall'ordinamento dell'Unione assume così, anch'essa, un carattere comunitario, in quanto contribuisce a realizzare compiutamente gli obiettivi fissati dal Trattato. La Corte ha altrove poi precisato che tale obbligo discende dall'art. 5 del Trattato e che gli Stati membri devono «garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto aventi effetto diretto» (4)
8 La pronunzia della Corte è chiara. Allorché il cittadino comunitario domanda al giudice nazionale competente che venga riconosciuta una sua pretesa, scaturente dalla messa in opera di un diritto conferitogli dal Trattato, l'esercizio dell'azione civile si ricollega in maniera inscindibile con la stessa libertà che l'ordinamento comunitario ha sancito. Il diritto processuale degli Stati membri, che regola l'esercizio di tali azioni, si colloca nell'orbita comunitaria, proprio perché diviene uno strumento per la realizzazione degli obiettivi posti dal Trattato.
Benché il diritto comunitario si disinteressi in genere degli aspetti relativi all'ordinamento processuale degli Stati membri (5), il nesso che lega l'esercizio delle libertà comunitarie alla loro tutela giurisdizionale comporta, quindi, che anche le norme poste per regolare lo svolgimento del processo debbano assicurare il diritto alla tutela giurisdizionale dei cittadini comunitari in conformità del principio di non discriminazione sancito dal Trattato (6).
9 Nel caso che ci occupa la differenza di trattamento disposta dall'art. 110 ZPO è, peraltro, imperniata sulla sola base del criterio di nazionalità. Proprio per questo si tratta di disparità di regime che non vuole né può ovviare a presunte o eventuali difficoltà, evocate dalla convenuta, derivanti dalla residenza dell'attore nel territorio di altro Stato o dalla mancanza di beni giacenti nello Stato del giudice adito, e cioè di beni che il convenuto possa eventualmente aggredire immediatamente in sede esecutiva senza dover prima adempiere all'iter della procedura di riconoscimento della sentenza in altro Stato.
Nella presente causa siamo in sostanza di fronte ad una fattispecie del tutto analoga a quella che la Corte ha in precedenza esaminato nella sentenza Data Delecta. La soluzione adottata in quella pronuncia va così applicata nel presente caso.
10 Merita inoltre di essere segnalato, in limine litis, che, come ha messo in luce il governo del Regno Unito nelle sue osservazioni, la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze (7) viene ad applicarsi al rapporto dedotto in controversia, dato che tale accordo è in vigore nei due Stati membri a tal fine rilevanti, la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito. Cade, quindi, anche l'argomento relativo alle difficoltà di riconoscimento ed esecuzione della sentenza straniera, che era stato avanzato dalla convenuta e dal governo svedese per giustificare anche ai sensi del diritto comunitario l'obbligo previsto dall'art. 110 ZPO. Questa giustificazione si fonda in sostanza su ciò che, in mancanza di un adeguato quadro convenzionale, la costituzione della cautio in questione sarebbe utile, o addirittura necessaria, per rimediare alle storture che si verificherebbero nel campo della tutela processuale a causa delle difficoltà di esecuzione all'estero della sentenza (8). Nella situazione che caratterizza la specie, la presenza della Convenzione di Bruxelles rende comunque inconsistente un tale ordine di rilievi (9).
IV - Conclusioni
11 In base alle considerazioni suesposte propongo di rispondere come segue al quesito pregiudiziale formulato dall'Oberlandesgericht del Land della Saar:
«Il diritto comunitario, ed in particolare l'art. 6 del Trattato, osta a che venga richiesta una cauzione per le spese di giudizio, quale quella prevista dall'art. 110 del codice di procedura civile tedesco, nei confronti di cittadini comunitari in relazione a liti connesse all'esercizio dei diritti derivanti dall'ordinamento comunitario».
(1) - La norma processuale tedesca che impone la costituzione della cautio iudicatum solvi ha infatti già fatto oggetto di esame da parte della Corte nella sentenza 1 luglio 1993, causa C-20/92, Hubbard (Racc. pag. I-3777). Questa disposizione è stata così considerata incompatibile con il principio della parità di trattamento enunciato agli artt. 59 e 60 del Trattato, in relazione quindi alla libertà di prestazione di servizi, rilevando in quella fattispecie quale ostacolo all'esercizio di attività professionali rese da cittadini di altri Stati membri in Germania.
(2) - Sentenza 26 settembre 1996, causa C-43/95, Data Delecta (non ancora pubblicata in Raccolta). La norma nazionale in questione in quella controversia prevedeva, in perfetta analogia con il presente caso, la costituzione di una cauzione per spese processuali a carico dell'attore straniero, mentre esentava l'attore svedese da tale onere indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo fosse residente in Svezia o che comunque disponesse in quello stesso Paese di beni su cui soddisfare l'eventuale credito del convenuto derivante dalle spese di giudizio.
(3) - Si vedano sul punto le mie conclusioni rese nella causa Data Delecta, precitata, ed in particolare il paragrafo 17.
(4) - Vedi, da ultimo, sentenza 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck (Racc. pag. I-4599).
(5) - La Corte ha avuto tuttavia occasione di precisare che le norme processuali possono risultare confliggenti con l'ordinamento comunitario. Vedi, al riguardo, la sentenza Peterbroeck, precitata, punto 12.
(6) - Sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 195), e sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins (Racc. pag. I-5145).
(7) - Convenzione entrata in vigore il 1º febbraio 1973 e pubblicata in GU L 299 del 31 dicembre 1972, pag. 32.
(8) - Questa giustificazione ha peraltro trovato larga eco sia nelle conclusioni rese dall'avvocato generale Tesauro il 3 ottobre 1996 in altra controversia (causa C-29/95, Pastoors, non ancora pubblicata in Raccolta), sia nella relativa sentenza pronunciata il 23 gennaio 1997. In quella causa si trattava, tuttavia, di una situazione solo sotto qualche profilo affine al presente caso. Era lì infatti controversa la legittimità comunitaria di una norma di natura penale in materia di infrazioni stradali che subordinava l'estinzione della relativa procedura al pagamento di una sanzione notevolmente più elevata a carico dei non residenti. La Corte ha, nella citata sentenza, dapprima constatato che nella materia in considerazione non andavano applicate le disposizioni della Convenzione di Bruxelles, né quelle di analoghi strumenti convenzionali. Essa è pertanto giunta alla conclusione che la differenza di trattamento poteva in principio essere giustificata (la Corte ha tuttavia ritenuto contrarie al criterio di proporzionalità le modalità e l'entità della sanzione controversa). Per quel che concerne la presente lite, non ritengo, da parte mia, che l'argomento relativo alle difficoltà che l'esecuzione della sentenza in altro Stato membro incontrerebbe in mancanza di adeguato quadro convenzionale sia del tutto convincente ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del Trattato. Va infatti segnalato che la Corte ha già da tempo chiaramente precisato che «il diritto al pari trattamento sancito dal diritto comunitario non può essere subordinato all'esistenza di un accordo di reciprocità concluso dagli Stati membri» (sentenza Cowan, cit., e sentenza Hubbard, cit., punto 17). E' peraltro la natura stessa del diritto di cui si discute (il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dall'ordinamento comunitario) che, per così dire, mette le ali e vola più in alto (ed è quindi a volte tacciato di assumere connotazioni angeliche). Questo diritto, che appartiene alla ristretta schiera dei diritti fondamentali comunitari, non tollera limitazioni o condizionamenti e non può pertanto legittimare temperamenti alla sua efficacia determinati da situazioni particolari presenti nell'uno o nell'altro Stato membro che risultino comunque lesivi del principio di non discriminazione.
(9) - A tale riguardo la si tuazione che caratterizza la presente fattispecie è peraltro analoga a quella già esaminata dalla Corte nella sentenza 10 febbraio 1994, causa C-398/92, Mund & Fester (Racc. pag. I-467), e risolta nel senso dell'incompatibilità della norma nazionale con l'art. 6 del Trattato.
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