CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GEORGES COSMAS
presentate I'11 luglio 1996 ( *1 )
1.
Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che l'Irlanda è venuta meno all'obbligo, che ad essa incombeva, di recepire nell'ordinamento giuridico interno una serie di direttive, e precisamente:
a)
la direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ( 1 ), la quale, all'art. 29, stabilisce quanto segue:
«1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1993.
2.
(...)»;
b)
la direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ( 2 ), la quale, all'art. 15, dispone che:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1993. Essi ne informano la Commissione.
(...)»;
c)
la direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ( 3 ), la quale, all'art. 18, dispone quanto segue:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1993. Essi ne informano la Commissione.
(...)»
e infine,
d)
la direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/48/CEE, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE ( 4 ), la quale, all'art. 4, dispone che:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1993. Essi ne informano la Commissione.
(...)».
2.
Dopo la scadenza dei termini di cui sopra, il 12 marzo 1993 la Commissione ha indirizzato al governo irlandese una lettera di diffida, con la quale attirava la sua attenzione sul fatto che fino ad allora non le erano stati notificati i provvedimenti di trasposizione di tali direttive nell'ordinamento giuridico interno né essa disponeva di tutte le informazioni in materia, e gli chiedeva di comunicarle, entro il termine di due mesi dalla ricezione della lettera, le sue osservazioni.
3.
Il 4 maggio 1994 la Commissione ha emesso un parere motivato, con il quale ha chiesto all'Irlanda di adottare, entro due mesi dalla sua ricezione, i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive.
4.
L'Irlanda, tramite il suo rappresentante permanente presso le Comunità, ha risposto alla lettera di diffida della Commissione con una lettera, in data 5 luglio 1993, asserendo che era imminente la trasposizione delle direttive nel suo ordinamento giuridico interno.
5.
Il 16 ottobre 1995 la Commissione ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte.
6.
L'Irlanda, con il controricorso da essa depositato, non nega di non aver messo in vigore i provvedimenti necessari per la trasposizione delle direttive nell'ordinamento interno. Essa obietta semplicemente che è già in corso l'emanazione di regolamenti ministeriali (Ministerial Regulations) per disciplinare la materia.
7.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva ( 5 ).
8.
Alla luce di quanto sopra, poiché l'Irlanda non ha tempestivamente trasposto le direttive nell'ordinamento giuridico interno, si configura l'inadempimento in materia fatto valere dalla Commissione.
Conclusione
9.
Di conseguenza, propongo alla Corte:
«1)
di dichiarare che l'Irlanda, non avendo tempestivamente emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per trasporre nell'ordinamento giuridico interno la direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, la direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, la direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, e la direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/48/CEE, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza, rispettivamente, degli artt. 29, 15, 18 e 4 delle citate direttive, e
2)
di condannare l'Irlanda alle spese».
( *1 ) Lingua originale: il greco.
( 1 ) GU 1991, L 46, pag. 1.
( 2 ) GU 1991, L 268, pag. 1.
( 3 ) GU 1991, L 268, pag. 15.
( 4 ) GU 1992, L 187, pag. 41.
( 5 ) V, indicativamente, sentenza 2 maggio 1996, causa C-253/95, Commissione/Germania (Race. pag. I-2423, punto 12).
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