CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO LA PERGOLA
presentate il 4 luglio 1996 ( *1 )
1.
Le questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour du travail di Liegi (seconda sezione) vertono sull'interpretazione della norma contenuta all'art. 36, n. 4, del regolamento (CEE) n. 574/72, relativa alle modalità di presentazione della domanda di prestazioni previdenziali ( 1 ). Il giudice di rinvio chiede di definire in via interpretativa quale sia il rapporto fra tale disposizione e le altre contenute nei nn. 1, 2 e 3 del medesimo articolo. Si tratta, in sostanza, di stabilire se la data di presentazione di una domanda di prestazione ad una istituzione competente al relativo versamento debba essere considerata come la rilevante data di presentazione anche ai fini dell'eventuale intervento delle istituzioni previdenziali di altri Stati membri competenti a liquidare, prorata, la medesima prestazione all'interessato.
I fatti
2.
I fatti all'origine della controversia sono, in sintesi, i seguenti. Il signor Michel Picard (in prosieguo anche il «ricorrente»), cittadino francese residente in Belgio, ha presentato, I'11 aprile 1991, una richiesta di pensione di vecchiaia presso la competente istituzione previdenziale francese. L'amministrazione, ritenuta ammissibile la domanda, ha riconosciuto al signor Picard il diritto ad una pensione erogabile a decorrere dal 1o gennaio 1992.
3.
Su espressa indicazione dell'amministrazione francese, I'11 giugno 1992 il signor Picard ha altresì inoltrato, attraverso l'amministrazione comunale di Verviers (comune nel quale risiede), una richiesta di pensione all'istituzione belga competente per l'erogazione di prestazioni previdenziali per lavoratori autonomi: l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (in prosieguo: l'«Inasti»).
4.
Quest'ultima istituzione ha rifiutato, con decisione del 21 dicembre 1992, la richiesta del Picard di ottenere una pensione anticipata di vecchiaia. Al momento della sua richiesta, il ricorrente non soddisfaceva, infatti, i criteri stabiliti per l'ottenimento della pensione ai sensi del diritto belga ( 2 ).
In seguito, il 27 gennaio 1993, venuto a conoscenza del fatto che una pensione era stata erogata dalla competente istituzione francese, l'Inasti ha adottato una nuova decisione con la quale, pur rifiutando al Picard l'erogazione di una pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione nazionale, gli ha riconosciuto il diritto ad una pensione proratizzata ed ha conseguentemente determinato «nel quadro dell'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72» l'importo della rata di propria spettanza ( 3 ).
Contestualmente, il termine di decorrenza di tale prestazione veniva fissato al 1o luglio 1992, data successiva a quella prevista per la pensione erogata dall'istituzione francese.
5.
Secondo l'Inasti l'adozione di detto diverso termine a quo — ed è qui che viene in rilievo il problema interpretativo in esame — deriva dalle norme dell'ordinamento belga. Ai sensi della legislazione applicabile — deduce infatti l'Inasti — la domanda per l'ottenimento della pensione deve essere presentata all'autorità comunale del luogo di residenza del richiedente; d'altro canto, la pensione non può essere erogata anteriormente al primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale la relativa richiesta è stata presentata ( 4 ). In base a tali disposizioni della legge nazionale il termine a quo sarebbe stato legittimamente fissato al 1o luglio 1992. Come dicevo, il signor Picard ha, infatti, presentato la domanda volta ad ottenere una pensione di vecchiaia presso l'autorità comunale di Verviers solamente I'11 giugno 1992.
6.
Con decisione del 18 novembre 1994, il Tribunale di Verviers, adito dal signor Picard, ha confermato la decisione dell'Inasti relativamente all'importo della prestazione riconosciuta al lavoratore, ma ha ritenuto, contrariamente a quanto deciso dall'istituzione belga, che il termine a quo per l'erogazione della rata della prestazione previdenziale di spettanza di quest'ultima dovesse — in forza di quanto dispone l'art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72 — essere il 1o gennaio 1992: la data, cioè, in cui la pensione è stata concessa dalla istituzione francese competente.
7.
Il giudice d'appello, adito sul punto dal-l'Inasti, ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte.
«1)
Se la norma contenuta all'art. 36, n. 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce una regola generale autonoma applicabile a prescindere dal rispetto delle disposizioni previste ai nn. 1-3 dello stesso articolo.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se il lavoratore subordinato od autonomo — il quale, in mancanza del previo riconoscimento di un diritto a pensione in capo all'istituzione competente di un altro Stato membro (nella specie lo Stato membro della sua nazionalità), non può vedersi riconoscere un diritto a pensione dall'istituzione competente dello Stato di residenza — sia tenuto ad introdurre una domanda nello Stato di residenza affinché le liquidazioni delle prestazioni siano concomitanti».
8.
Nel corso del procedimento sono state presentate osservazioni scritte dal signor Picard, dalľlnasti, dalla Commissione e dal governo francese.
9.
Prima di esaminare nel merito le questioni poste alla Corte, le inquadro nel più ampio contesto in cui, a mio avviso, conviene considerarle.
Quadro normativo
10.
Il signor Picard è stato soggetto, nel corso dell'attività lavorativa alle norme dell'ordinamento francese e di quello belga. Poiché egli richiede la liquidazione della prestazione previdenziale di sua spettanza, viene direttamente in rilievo l'art. 44 del regolamento n. 1408/71 («Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri»), che, al n. 2, così testualmente recita:
«(...) si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, non appena l'interessato abbia presentato una domanda di liquidazione (...)» (il corsivo è mio).
11.
Le disposizioni del regolamento n. 574/72 stabiliscono le modalità di applicazione delle norme contenute nel regolamento
n. 1408/71. La disposizione di cui è controversa l'interpretazione — contenuta nel capitolo 3 [«Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)»] — detta norme relative alle pensioni di invalidità, vecchiaia e morte di cui al capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 [«Vecchiaia e morte (pensioni)»] ( 5 ). L'art. 36 si riferisce appunto a «Domande di prestazioni di vecchiaia, di prestazioni ai superstiti (eccetto le prestazioni per orfani), nonché di prestazioni d'invalidità nei casi non contemplati dall'articolo 35 del regolamento di applicazione».
12.
Le norme contenute in tale articolo dettano le modalità secondo le quali la domanda di prestazione deve essere presentata dal lavoratore. Ai sensi del n. 1 di tale disposizione il richiedente «è tenuto a presentare domanda all'istituzione del luogo di residenza» secondo le modalità prescritte dalla legislazione ivi vigente (il corsivo è mio). Se, invece (n. 2), il richiedente risiede nel territorio di uno Stato membro alla cui legislazione non è stato soggetto, egli «può presentare la domanda all'istituzione [competente] dello Stato membro alla cui legislazione (...) è stato soggetto da ultimo» ( 6 ).
13.
Altra norma, posta al n. 4, ha, per certi versi, una funzione di ‘chiusura’. Secondo tale disposizione la presentazione di una domanda «comporta automaticamente», salvo che il lavoratore non richieda altrimenti, la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri alle cui condizioni il richiedente soddisfa.
14.
Più precisamente, l'art. 36, n. 4, così dispone:
«Una domanda di prestazioni presentata all'istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddisfa, a meno che, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento, il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri».
Valutazione
15.
Giova, in primo luogo, sottolineare come nella specie non sia controverso il diritto del ricorrente al versamento della prestazione proratizzata «in applicazione delle norme comunitarie in materia». Come precisato dallo stesso Inasti nelle sue osservazioni, il signor Picard è titolare di un diritto nei confronti dell'istituzione competente belga ad una prestazione previdenziale il cui importo è parametrato ai periodi di assicurazione compiuti nel territorio di tale Stato. Le questioni sollevate attengono, quindi, esclusivamente alla determinazione del termine a partire dal quale deve decorrere l'erogazione di tale prestazione.
16.
Il problema interpretativo sorge per il fatto che le modalità seguite dal signor Picard per la richiesta della pensione non rientrano in alcuna delle diverse ipotesi previste all'art. 36, nn. 1 e 2. Pur risiedendo in Belgio, il lavoratore ha, in un primo momento, avanzato la sua richiesta esclusivamente avanti la competente istituzione francese. Egli, dunque, non si è attenuto all'obbligo previsto al n. 1 di tale articolo se non I'11 giugno 1992, data in cui ha introdotto richiesta di pensione, «secondo le modalità previste dalla legislazione applicata» dall'Inasti, all'autorità competente del suo luogo di residenza ( 7 ). Date tali circostanze fattuali, l'istituzione belga sostiene che, non avendo l'interessato adempiuto all'obbligo prescritto dalla norma del regolamento di applicazione, il termine a quo per l'erogazione della pensione proratizzata riconosciuta dalľlnasti al ricorrente debba essere determinato secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale senza potersi far riferimento alla data di presentazione della domanda presso l'istituzione francese competente ( 8 ).
17.
La Commissione ed il governo francese sono di diverso avviso. Luna e l'altro deducono, infatti, che il nostro caso va valutato alla stregua delle finalità del regolamento n. 1408/71 e delle norme del Trattato che di tale corpo normativo costituiscono il fondamento. Per tale via, sarebbe irrilevante quale sia l'istituzione nazionale cui la domanda per la prestazione previdenziale è presentata ai fini dell'avvio della procedura di liquidazione prevista dal regolamento. Condivido quest'ultima opinione per le ragioni qui di seguito spiegate.
18.
Le disposizioni del regolamento n. 574/72 sono dirette a stabilire le modalità di applicazione delle norme contenute nel regolamento n. 1408/71. Come queste ultime, anche le regole in discorso debbono interpretarsi in conformità delle finalità stabilite dagli artt. 48 e 51 del Trattato. Prioritaria tra esse è quella di garantire ai lavoratori migranti il beneficio delle prestazioni previdenziali indipendentemente da quale sia il loro luogo di impiego o quello della residenza ( 9 ).
19.
Tale finalità ispira, per quel che concerne le pensioni di vecchiaia, morte e invalidità, la disciplina dettata dagli artt. 44-51 del regolamento n. 1408/71, che regolano le operazioni di totalizzazione e liquidazione di tali prestazioni previdenziali, il sopraddetto criterio — di natura generale e che necessariamente informa la lettura dell'intera normativa comunitaria in materia — trova applicazione con riguardo sia al sorgere dei diritti previdenziali sia al calcolo delle prestazioni da questi erogate ( 10 ).
20.
Orbene, individuati i principi sottostanti alle disposizioni dei due regolamenti, occorre ricordare come l'art. 44, n. 2, del regolamento n. 1408/71 preveda che il termine a quo per l'inizio delle operazioni di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri da parte di tutte le istituzioni competenti interessate sia quello della presentazione di «una domanda di liquidazione» della prestazione (il corsivo è mio).
21.
Il dettato della norma — ed il sottostante principio — mi sembrano chiari. Il lavoratore, nella logica del regolamento, adempie, con la presentazione di una domanda di liquidazione, all'onere prescritto per vedersi liquidata la prestazione previdenziale alla quale egli ha diritto. In questo stesso momento sorge, di converso, l'obbligo per le istituzioni competenti di cooperare tra di loro per procedere alle operazioni di totalizzazione e di proratizzazione.
22.
La lettura appena proposta trova, d'altronde, riscontro nel sistema della disciplina comunitaria qui considerata. Come precisa la disposizione contenuta nell'art. 36, n. 1, del regolamento n. 574/72 (pur con riferimento id un caso non assimilabile a quello in esame), quando l'istituzione (del luogo di residenza non competente) che ha ricevuto la domanda la trasmette all'istituzione competente, essa deve indicare «la data di presentazione della domanda» e soggiunge che «tale data è considerata come data di presentazione deüa domanda presso quest'ultima istituzione» (il corsivo è mio).
23.
Il criterio della prossimità prevale, dunque, nel dettato del regolamento, su quello della competenza. Prevedendo l'obbligo di presentare la domanda presso l'istituzione (anche non competente) del luogo di residenza, ed imponendo a quest'ultima di effettuare gli atti di cooperazione connessi alla liquidazione della prestazione, si è voluto facilitare al lavoratore l'esperimento dell'attività burocratica connessa con la richiesta della prestazione previdenziale ravvicinandolo alla sua zona di interesse ed evitandogli la necessità di rivolgersi alle istituzioni competenti dei diversi Paesi nei quali egli ha prestato la propria attività lavorativa.
24.
D'altra parte, l'articolo 86 del regolamento n. 1408/71 si informa manifestamente al medesimo criterio quando dispone che «le domande (...) che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentat(e) entro un dato termine presso un'autorità (...) di tale Stato, sono ricevibili se sono presentat(e) entro lo stesso termine presso un'autorità (...) corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso, l'autorità (...) investit(a) trasmette senza indugio tali domande (...) all'istituzione (...) competente del primo Stato (...). La data alla quale le domande (...) sono stat(e) presentat(e) presso un'autorità (...) del secondo Stato è considerata come la data di presentazione presso l'autorità (...) competente a darvi seguito-» (il corsivo è mio).
25.
Vi è, dunque, di più nel sistema del regolamento. La norma sopra riportata sancisce, a mio modo di vedere, che, ai fini del decorrere dei termini per la liquidazione della prestazione, è irrilevante quale sia l'istituzione competente presso la quale la domanda è stata introdotta. Quel che importa è che nella disciplina comunitaria è penetrato il principio secondo cui la data di presentazione della domanda presso l'istituzione dello Stato competente diviene vincolante anche per le omologhe istituzioni di altri Stati membri.
26.
A ben guardare, non potrebbe essere altrimenti. Il sistema previsto vuole, da un lato, semplificare al massimo le incombenze burocratiche gravanti sul lavoratore il quale possa far valere diritti in vari Stati membri ( 11 ); dall'altro — e conseguenzialmente, si potrebbe dire — esso mira a corroborare gli obblighi di cooperazione tra le istituzioni previdenziali scaturenti dalla norma contenuta all'art. 5 del Trattato ed espressamente ‘sanciti’ nella disciplina ( 12 ).
27.
Se così è, deve ritenersi che la data di presentazione della domanda presso l'istituzione competente di uno Stato membro sia, nel sistema del regolamento, destinata a fungere da data di presentazione per lo svolgersi delle operazioni di liquidazione da parte di tutte le altre istituzioni chiamate, ognuna nel proprio ambito di competenza, ad erogare prestazioni previdenziali al lavoratore migrante. Solo attraverso siffatta lettura il principio dell'irrilevanza del luogo di impiego e di quello di residenza — che, come abbiamo indicato, deve ritenersi criterio ispiratore dell'intera disciplina in esame — potrà spiegare pienezza di effetti.
28.
Così individuati i principi che reggono la specie, se ne deve dedurre che l'interpretazione delle norme contenute all'art. 36 del regolamento n. 574/72 prospettata dall'Inasti è formalistica e conduce ad ostacolare, in un caso come il presente, il pieno godimento dei diritti acquisiti dal lavoratore, subordinandolo, di fatto, all'espletamento di incombenze burocratiche in ognuno degli Stati membri nei quali questi ha svolto l'attività lavorativa. Di incombenze del genere le risultanze istruttorie fornite in corso di causa dal Picard costituiscono, del resto, un illuminante esempio. Ed il risultato di frapporre vincoli ingiustificati al pieno spiegarsi dei diritti riconosciuti dal regolamento n. 1408/71 collide, a mio avviso, con i principi che informano l'art. 51 del Trattato.
29.
Osta altresì all'accoglimento della tesi proposta dall'Inasti quanto la Corte ha precisato in ordine alla natura delle norme del regolamento n. 574/72. Nella sentenza Iacobelli la Corte ha, infatti, statuito che le disposizioni contenute all'art. 36 di tale atto sono di indole procedurale ( 13 ). Esse non possono, dunque, comportare alcuna modifica sostanziale nella posizione giuridica del lavoratore quale essa è riconosciuta e garantita dalle norme contenute nel regolamento n. 1408/71 alla luce dei principi medesimi. Nella specie, tali disposizioni non possono incidere sul diritto, riconosciuto al Picard dalla stessa istituzione competente, all'erogazione di una prestazione proratizzata determinata in applicazione delle norme del diritto comunitario da parte dell'Inasti.
30.
In quest'ottica, come giustamente rileva il governo francese nelle sue osservazioni, la regola, stabilita all'art. 36, n. 1, secondo cui il richiedente «è tenuto» a presentare la sua richiesta di pensione presso l'istituzione del luogo di residenza deve essere letta come norma complementare. Si tratta di norma attuativa del regolamento, ma non inderogabile una volta che l'interessato provveda a promuovere con domanda formulata presso l'istituzione competente di altro Stato membro le prestazioni previdenziali a lui spettanti ( 14 ). Tanto più, occorre aggiungere, allorché, come nel caso di specie, la richiesta sia stata inoltrata presso l'istituzione competente dello Stato del quale il lavoratore è cittadino e nel quale questi ha prestato la maggior parte della sua attività lavorativa. L'art. 36, n. 1 — data la sua natura e le finalità di semplificazione amministrativa alle quali è ispirato —, non può avere l'effetto di ostacolare o condizionare l'operazione di liquidazione delle prestazioni in causa prescrivendo una data diversa da quella in cui la richiesta è stata presentata presso altra istituzione competente all'erogazione della medesima prestazione previdenziale (nella specie la pensione di vecchiaia) ai sensi del regolamento comunitario. La prestazione è concomitante e la relativa erogazione va assicurata dall'adempimento dell'obbligo di cooperare che grava sulle diverse istituzioni competenti in ciascun caso ( 15 ). La domanda, l'atto di impulso dell'interessato, in un sistema congegnato in funzione della mobilità del lavoratore come è quello del regolamento n. 1408/71, può ben essere una sola. Diversamente, risulterebbe frustrata la finalità che informa la norma contenuta all'art. 44, n. 2, di tale atto e, più in generale, i principi alla base dell'intera disciplina in discorso.
31.
Dalle considerazioni sopra svolte discende che la risposta da dare al primo quesito sollevato dal giudice di rinvio è che la norma contenuta all'art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72 pone una regola di natura procedurale autonoma rispetto a quelle contenute ai primi tre numeri del medesimo articolo. Tale norma — direttamente correlata al disposto dell'art. 44, n. 2, del regolamento n. 1408/71, relativo alle condizioni necessarie per l'avvio dell'operazione di liquidazione delle prestazioni — va letta nel senso che la data di presentazione della domanda di prestazione previdenziale presso un'istituzione competente sia considerata come data di presentazione da ognuna delle istituzioni competenti interessate dall'operazione di liquidazione della medesima prestazione ai sensi della legislazione che queste applicano.
32.
Considerata la risposta fornita al primo quesito, la seconda questione prospettata dal giudice di rinvio rimane senza oggetto.
Conclusioni
La norma contenuta all'art. 36, n. 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 pone una regola autonoma rispetto a quelle contenute ai primi tre numeri del medesimo articolo e va letta in connessione con quanto stabilito all'art. 44, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 in ordine agli effetti della domanda volta ad ottenere la liquidazione delle prestazioni. Ai sensi della disposizione del regolamento di applicazione, la data in cui il lavoratore interessato presenta una domanda di liquidazione presso una istituzione previdenziale competente all'erogazione di una prestazione previdenziale costituisce il termine che ognuna delle altre istituzioni competenti a darvi seguito deve considerare come data di presentazione della domanda ai sensi della legislazione da essa applicabile.
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori indipendenti c ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità come modificato dal regolamento (CEE) dcl Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 86).
( 2 ) Nell'ordinamento belga il diritto alla pensione di vecchiaia sorge — a meno che si riscontrino i presupposti per l'ottenimento di una pensione anticipata (ciò che non e nel caso di specie non avendo il signor Picard lavorato come indipendente in Belgio durante cinque anni civili) — al compimento del sessantacinquesimo anno d'età. In Francia, invece, il diritto alla pensione sorge al compimento del sessantesimo anno di età. È questa la ragione per la quale, presumibilmente, il signor Picard — nato il 24 dicembre 1931 e, dunque, appena sessantenne al momento dei fatti di causa — si è rivolto, in prima battuta, all'istituzione competente francese.
( 3 ) La citazione è tratta dalle osservazioni presentate dall'Inasti nel corso del presente procedimento (pag. 2). Il riferimento ai regolamenti comunitari è, d'altronde, contenuto nella stessa decisione dell'Inasti del 27 gennaio 1993. Per quel che concerne la determinazione dell'importo effettivo della prestazione previdenziale giova sottolineare che il signor Picard ha lavorato in Belgio tra il 1o gennaio 1981 ed il 30 giugno 1982 c tra il 1o gennaio 1985 ed il 31 marzo 1988. La rata di spettanza dell'istituzione belga è stata, di conseguenza, calcolata parametrando tali periodi all'intera carriera lavorativa da questi svolta in Francia ed in Belgio.
( 4 ) La norma relativa al termine temporale è contenuta all'art. 3, n. 3, dcll'arrcté royal n. 72 del 10 novembre 1967, relativo alla pensione di vecchiaia e di sopravvivenza dei lavoratori indipendenti; la disposizione che stabilisce che le domande di pensione siano presentate al borgomastro del comune di residenza del richiedente è l'articolo 120, n. 1, dcll'arrêté royal dcl 22 dicembre 1967, che disciplina in via generale le pensioni di vecchiaia e di sopravvivenza dei lavoratori indipendenti. Per il richiamo testuale della normativa nazionale rilevante si veda la sezione II («La disciplina nazionale») della relazione del giudice relatore.
( 5 ) Si tratta delle norme contenute agli artt. 44-51 del regolamento. Per quel che concerne le pensioni d'invalidità, tali disposizioni sono ad esse applicabili in virtù del rinvio contenuto all'art. 40, n. 1, di detto regolamento.
( 6 ) Infine, al n. 3, è prevista una ulteriore possibilità che viene in rilievo allorché il lavoratore risiede nel territorio di uno Stato non membro. In questo caso, questi «è tenuto a presentare la domanda all'istituzione competente [dello] Stato membro alla cui legislazione (...) è stato soggetto da ultimo» (il corsivo è mio).
( 7 ) D'altra parte il signor Picard, essendo stato soggetto alla legislazione belga nel corso della sua attività lavorativa, non può valersi della facoltà concessa dall'art. 36, n. 2.
( 8 ) D'altra parte, secondo l'Inasti, la disposizione dell'art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72, lungi dal costituire una regola autonoma, si limiterebbe a determinare gli effetti di una domanda di prestazioni presentata secondo le modalità stabilite ai nn. 1, 2 e 3 del medesimo articolo.
( 9 ) Vedi il ‘considerando’ quinto del regolamento fCEE) n 1408/71.
( 10 ) V. il ‘considerando’ sesto del regolamento n. 1408/71.
( 11 ) Sentenza 9 marzo 1976, causa 108/75, Balsamo (Race, pag. 375, punto 9); sentenza 9 novembre 1977, causa 41/77, Warry (Race. pag. 2085, punto 28).
( 12 ) V. sentenza 11 giugno 1991, causa C-251/89, Athanasopoulos (Race. pag. I-2797, punto 57). V. inoltre le norme contenute all'art. 84 del regolamento n. 1408/71 («Coopcrazione delle autorità competenti») ed in particolare i nn. 1, 2 c 3.
( 13 ) Sentenza 3 febbraio 1993, causa C-275/91 (Race. pag. I-523, punto 13).
( 14 ) D'altra parte, a corroborare tale interpretazione, va sottolineato il fatto che non sono previste nel corpo normativo in esame misure che penalizzino il lavoratore che non si sia attenuto alle modalità di presentazione della domanda prescritte dall'art. 36, nn. 1, 2 e 3.
( 15 ) Tale conclusione non può essere diversa nel caso — prospettato dal giudice di rinvio nella sua seconda questione — in cui il diritto del lavoratore venga riconosciuto dall'istituzione di uno Stato membro sull'esclusivo presupposto dell'esistenza di una pensione erogata dall'istituzione di altro Stato membro. La ‘connessione’ logica che sottende al sorgere del diritto in capo al lavoratore nei confronti della prima istituzione conduce, infatti, anche al fine di evitare ingiustificate lacune nel suo trattamento previdenziale, a ritenere necessaria la concomitanza delle prestazioni. Non solo. In siffatta fattispecie sembra necessario, anche qui alla luce di evidenti esigenze di semplificazione burocratica, permettere al lavoratore di rivolgersi direttamente all'istituzione competente all'erogazione della prestazione ‘principale’ che si pone a presupposto delle eventuali prestazioni erogate da istituzioni competenti di altri Stati.
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