Conclusioni dell avvocato generale
1 L'Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein (1) sottopone alla vostra attenzione due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (2), più in particolare del suo art. 3, n. 1, primo comma.
Si tratta, in sostanza, di precisare l'estensione dei poteri di cui dispongono gli Stati membri per l'elaborazione del piano di regionalizzazione previsto da questa disposizione. Questa domanda presenta un sicuro interesse pratico, in quanto questo piano condiziona non solo l'assegnazione degli aiuti ai seminativi o alla messa a riposo di terreni versati ai coltivatori nell'ambito del regime istituito dal regolamento n. 1765/92, ma anche il loro ammontare.
Fatti e procedimento
2 Il signor Witt, ricorrente nella causa principale, produttore agricolo stabilito nel Land dello Schleswig-Holstein, in Germania, si è visto assegnare dall'Amt für Land- und Wasserwirtschaft, resistente nella causa a qua, per la campagna agricola 1993/1994 l'importo di 73 323,93 DM a titolo di pagamenti compensativi per cereali, semi oleosi e piante proteiche nonché per la messa a riposo strutturale di terreni.
3 Poiché il reclamo amministrativo presentato contro questa decisione era stato respinto, il signor Witt ha proposto davanti al Verwaltungsgericht un ricorso tendente al suo annullamento e alla condanna del resistente a versargli un importo pari a 11 961 DM a titolo di pagamento compensativo complementare.
4 A sostegno della sua domanda, egli fa valere che il regolamento gli conferisce direttamente il diritto ad un pagamento compensativo superiore a quello assegnatogli e sostiene che ciascuno Stato membro è tenuto, in forza del regolamento, ad elaborare un piano di regionalizzazione che tenga conto delle caratteristiche strutturali che influiscono sulle rese, come la fertilità del terreno. A suo parere, solo una ripartizione in funzione degli spazi naturali o dei territori svantaggiati sarebbe conforme alle prescrizioni del regolamento.
5 Il resistente ha concluso per il rigetto di questa domanda, adducendo l'ampio potere discrezionale degli Stati membri in materia e il fatto che sarebbe stato giuridicamente impossibile delimitare gli spazi naturali fra di loro.
6 Con sentenza 6 ottobre 1994, il Verwaltungsgericht ha respinto il ricorso del signor Witt.
7 Il 18 novembre 1994 il ricorrente ha interposto appello avverso tale sentenza davanti all'Oberverwaltungsgericht, il quale, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dalla compatibilità della decisione controversa con l'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento e nutrendo dubbi in ordine all'interpretazione di questa disposizione, vi sottopone le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se uno Stato membro sia autorizzato, in forza dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, a delimitare regioni di produzione distinte senza indicare i "criteri" utilizzati a tal fine.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se uno Stato membro il quale - come la Repubblica federale di Germania - abbia attribuito la qualifica di superficie di base regionale, ai sensi dell'art. 2, n. 2, secondo comma, terza frase, del suddetto regolamento, non all'intero territorio statale, ma solo ad alcune parti di esso, sia autorizzato in linea di principio a designare, ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo comma, del medesimo regolamento, anche l'insieme del territorio di ciascuna superficie di base regionale come regione di produzione con un'unica resa cerealicola media; e in quali casi le "caratteristiche specifiche che influiscono sulle rese, come la fertilità del terreno", in presenza delle condizioni di partenza illustrate, rendano necessaria un'ulteriore suddivisione delle superfici di base regionali in regioni produttive distinte, con rese cerealicole medie differenti».
Il contesto giuridico
Le disposizioni comunitarie
8 Nel 1992 la politica agricola comunitaria (in prosieguo: la «PAC») è stata oggetto di una profonda riforma che comprendeva, in particolare, la creazione o la modificazione di un certo numero di regimi di aiuti ai seminativi o alla messa a riposo di terreni. Tale riforma perseguiva principalmente due obiettivi. Il primo consisteva nel controllare l'aumento del costo finanziario della PAC, il secondo nell'evitare la sovrapproduzione equilibrando al meglio l'offerta e la domanda.
9 Entrato in vigore a partire dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, il regolamento n. 1765/92 s'inserisce nel quadro di questa riforma ed instaura un nuovo regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi, fondato sui principi precedentemente menzionati. Esso mira dunque ad evitare la sovrapproduzione, a mantenere il reddito degli agricoltori ad un livello paragonabile a quello esistente fino ad allora e ad assicurare un miglior equilibrio dell'offerta e della domanda sul mercato mondiale dei seminativi (3).
10 Per raggiungere questi obiettivi, il legislatore comunitario ha sostituito i vecchi sistemi di sostegno dei prezzi, grazie ai quali i prezzi venivano mantenuti artificialmente elevati da meccanismi d'intervento, con nuovi sistemi fondati sui principi di controllo dell'offerta e della riduzione dei prezzi, accompagnati da un aiuto diretto ai produttori agricoli (4).
11 In concreto, la riforma della PAC ha avuto come prima conseguenza di separare, parzialmente (per i cereali) o totalmente (per i semi oleosi, le piante proteiche ed il lino oleaginoso), la politica di mercato dalla politica dei redditi. Così, i prezzi di sostegno amministrativi sono stati sensibilmente ridotti per i cereali e soppressi per i semi oleosi, le piante proteiche ed il lino oleaginoso, i cui prezzi alla produzione sono ormai esclusivamente funzione dei prezzi sul mercato mondiale (5). In secondo luogo, tale riforma ha portato ad una modifica radicale dei principi che regolano la concessione degli aiuti ai seminativi. La politica dei redditi si realizza ormai essenzialmente per mezzo di aiuti diretti sotto forma di pagamenti compensativi versati in funzione della superficie e della capacità di resa delle diverse regioni della Comunità (6). Inoltre, la messa a riposo dei terreni costituisce, in via di principio, un presupposto per la concessione di pagamenti compensativi (7).
12 Sono previsti due tipi di regimi di sostegno ai produttori di seminativi: un «regime generale» a favore dei produttori e un «regime semplificato» per i soli piccoli produttori (8). Per quanto riguarda il regime generale, la volontà del legislatore comunitario di subordinare la concessione dei pagamenti compensativi all'obbligo assoluto di mettere a riposo una parte dei terreni viene chiaramente espressa (9). Per contro, nessun obbligo di messa a riposo dei terreni viene imposto ai piccoli produttori (10).
13 Il titolo I del regolamento è dedicato ai pagamenti compensativi.
14 Gli artt. 2 e 3 stabiliscono, in maniera esaustiva, le regole generali che ne disciplinano la concessione.
15 Così, l'art. 2 dispone che il pagamento compensativo è fissato per ettaro e che esso è «regionalizzato» (n. 2, primo comma) oppure «individualizzato» (n. 3).
16 E' facoltà degli Stati membri scegliere tra i due sistemi, ma si precisa che possono modificare la loro scelta successivamente (n. 4).
17 Così, in concreto, i pagamenti compensativi «regionalizzati» (11) sono assegnati solo in funzione di una superficie e di una resa media per ettaro fissata per ogni regione di produzione. Detta resa media per ettaro viene calcolata in base alle rese ottenute durante le campagne che vanno dal 1986/1987 al 1990/1991 e senza tenere conto dell'anno in cui la resa è stata più elevata e dell'anno in cui è stata più bassa (12).
18 L'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento dispone infatti che:
«Per ogni regione di produzione, lo Stato membro fornisce dati particolareggiati sulle superfici e sulle rese per i cereali, i semi oleosi e le piante proteiche prodotti in quella regione durante il quinquennio 1986-1987/1990-1991. Per regione occorre calcolare separatamente la resa cerealicola media e, se possibile, la resa media dei semi oleosi, escludendo le due campagne del suddetto quinquennio in cui si sono registrate rispettivamente la resa più elevata e la resa più bassa» (13).
19 Le regioni di produzione sopra menzionate sono determinate da ciascuno Stato membro conformemente alla procedura generale prevista dall'art. 3, n. 1, primo comma, che così dispone:
«Ogni Stato membro elabora un piano di regionalizzazione esponendo i criteri seguiti per delimitare regioni di produzione distinte. I criteri utilizzati devono essere idonei, obiettivi e devono offrire la necessaria flessibilità in modo che sia possibile individuare zone omogenee distinte aventi una superficie minima e tener conto delle caratteristiche specifiche che influiscono sulle rese, come la fertilità del terreno, compresa eventualmente un'adeguata differenziazione tra superfici irrigate e non irrigate. Queste regioni non devono attraversare i confini delle regioni di superficie di base regionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2» (14).
20 Il compito della Commissione nella procedura di elaborazione dei piani di regionalizzazione è, ai sensi dell'art. 3, n. 4, quello di esaminarli e di assicurarsi «che ogni piano sia fondato su criteri appropriati e obiettivi e corrisponda ai dati storici disponibili. La Commissione può opporsi a piani incompatibili con i criteri summenzionati, in particolare per quanto concerne la resa media dello Stato membro interessato. In tal caso, i piani saranno adattati dallo Stato membro interessato previa consultazione della Commissione» (15). Attraverso questa disposizione, la Commissione prende parte attivamente alla determinazione delle superfici ammissibili ai pagamenti compensativi istituiti dal regolamento controverso.
Le disposizioni nazionali
21 L'art. 3, n. 1, della Verordnung über eine Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (Kulturpflanzen-Ausgleichszahlungs-Verordnung) (decreto tedesco relativo a un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi) 3 dicembre 1992 (16) definisce ogni Land tedesco come superficie di base regionale.
22 La classificazione complementare delle superfici di base in regioni di produzione per la raccolta della campagna 1993/1994 è stata affidata alle autorità competenti di ciascun Land. L'elenco di queste regioni figura all'allegato dell'art. 3, n. 2, della KVO (in prosieguo: la «disposizione nazionale controversa»).
23 La superficie di base regionale e la regione di produzione sono identiche nel Land dello Schleswig-Holstein.
24 La spiegazione data a questo riguardo dal ministro dell'Alimentazione, dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca del Land dello Schleswig-Holstein al ministro federale dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e delle Foreste, in una lettera del 16 luglio 1992, si basa sul fatto che «non era possibile procedere ad un'ulteriore ripartizione conformemente all'art. 3, n. 1, del regolamento (...) a causa dell'assenza di criteri di delimitazione giuridicamente fondati» (17). A causa dell'impossibilità di procedere a una ripartizione secondo i criteri specifici fissati dal citato art. 3, n. 1, la soluzione adottata dalle competenti autorità regionali per delimitare la regione di produzione all'interno di questo Land fu dunque di prendere in considerazione il criterio obiettivo delle frontiere amministrative del Land dello Schleswig-Holstein.
25 Il 4 agosto 1992 il ministro federale dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e delle Foreste ha trasmesso il piano di regionalizzazione tedesco alla Commissione, accompagnato da trentasette pagine di spiegazioni fornite dai Länder.
26 La Commissione non ha avuto nulla da eccepire contro questo piano. Secondo la Commissione, le rese medie per ettaro fissate nei diversi Länder corrispondono alle cifre attestate dalle statistiche, tanto su scala dei Länder quanto su scala federale (18).
Risposte ai quesiti pregiudiziali
Prima domanda
27 Il giudice del rinvio vi chiede, nella prima domanda, ricordiamolo, di dire se «uno Stato membro sia autorizzato, in forza dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, a delimitare regioni di produzione distinte senza indicare i "criteri" utilizzati a tal fine».
28 Questa disposizione prevede espressamente che ogni Stato membro elabori un piano di regionalizzazione indicando i criteri di delimitazione delle distinte regioni di produzione.
29 La formulazione del testo è chiara. Uno Stato membro, dal momento in cui opta per un sistema di pagamenti compensativi regionalizzato (19), deve elaborare un piano di regionalizzazione che specifichi i criteri di delimitazione delle distinte regioni di produzione.
30 Dovreste dunque rispondere negativamente alla prima questione pregiudiziale e, conseguentemente, non dovreste pronunciarvi sulla seconda, che presuppone una risposta positiva alla prima.
31 Tuttavia, ci pare che l'oggetto di questa prima domanda sia più preciso di quanto non emerga dalla sua formulazione.
32 In effetti, il giudice a quo ci precisa che non gli sembra affatto dubbio che la formulazione stessa dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1765/92 imponga agli Stati membri di citare i criteri che hanno permesso loro di delimitare le distinte regioni di produzione (20).
33 Inoltre, mi pare che egli reputi come fatto acquisito che il piano di regionalizzazione, che giustifica le scelte operate dalla Repubblica federale di Germania nella delimitazione delle superfici di base regionali in regioni di produzione, è stato sicuramente trasmesso alla Commissione (21) e che riconosca che le autorità competenti tedesche hanno sicuramente utilizzato determinati criteri per elaborarlo. Nella specie, si tratta del criterio assolutamente obiettivo e incontestabile dei limiti territoriali di questo Land (22). Pertanto, è precisamente la scelta di questo criterio che costituisce l'oggetto del suo quesito nella seconda questione pregiudiziale (23).
34 Per questo motivo, limitandovi alla rigorosa formulazione della questione, correreste il rischio di fornire al giudice nazionale elementi inutili alla soluzione della causa di cui è investito in quanto rispondereste ad una domanda di cui esso già conosce la risposta.
35 Tuttavia, una seconda lettura di questa prima questione, che risulta dall'analisi più approfondita dei motivi della decisione di rinvio, è, secondo me, possibile.
36 Invero, dopo aver svolto le due constatazioni summenzionate (24), il giudice a quo aggiunge che i criteri in questione non figurano nell'allegato della disposizione nazionale controversa e che è proprio questa assenza di indicazione che gli fa dubitare della corretta applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento (25).
37 Bisogna pertanto concludere (26) che, mediante tale questione, il giudice a quo intende esattamente sapere se i criteri utilizzati da uno Stato membro per delimitare le varie regioni di produzione debbano soltanto figurare nel piano di regionalizzazione destinato a essere esaminato dalla Commissione e, conseguentemente, se la norma comunitaria permetta che questi stessi criteri non figurino nelle norme nazionali che danno attuazione alle prescrizioni comunitarie.
38 Ritengo che i nn. 3, 4 e 5 dell'art. 3 del regolamento controverso consentano di rispondere agli interrogativi del giudice nazionale.
39 Il n. 3 precisa che «gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1_ agosto 1992, i rispettivi piani di regionalizzazione (...)» (27).
40 Il n. 4 dispone che «la Commissione esamina i piani di regionalizzazione presentati dagli Stati membri, verificando che ogni piano sia fondato su criteri appropriati e obiettivi e corrisponda ai dati storici disponibili. La Commissione può opporsi a piani incompatibili con i criteri summenzionati, in particolare per quanto concerne la resa media dello Stato membro interessato. In tal caso i piani saranno adattati dallo Stato membro interessato previa consultazione della Commissione» (28).
41 Il n. 5 enuncia che «su richiesta della Commissione o ad iniziativa dello Stato membro interessato, il piano di regionalizzazione può essere riesaminato dallo Stato membro secondo la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 4» (29).
42 Dalla formulazione di questi paragrafi risulta che il piano di regionalizzazione è destinato alla Commissione e che l'enunciazione dei criteri, che devono essere definiti dagli Stati, non ha altro scopo se non di permettere a quest'ultima di verificare su quale fondamento giuridico le distinte regioni di produzione sono state individuate dagli Stati membri.
43 Questa interpretazione è confermata dal contenuto del quinto `considerando' del regolamento controverso, ai termini del quale:
«(...) i pagamenti compensativi dovranno rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese e (...) spetta agli Stati membri elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi; (...) detti piani devono tenere conto delle rese medie registrate nelle singole regioni in un periodo determinato; (...) che si dovrebbe istituire una procedura apposita per l'esame di detti piani a livello comunitario».
44 Al contrario, il regolamento controverso non contiene alcuna disposizione che imponga agli Stati membri di indicare, nelle norme nazionali d'applicazione, i criteri utilizzati per l'elaborazione del piano di regionalizzazione.
45 Da quanto precede emerge che la risposta a tale questione deve essere affermativa.
Seconda questione
46 Nella sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio vi chiede se uno Stato membro possa designare come «regione di produzione» l'insieme di una «superficie di base regionale». Ancora, vi interroga sulle ipotesi in cui una classificazione complementare delle superfici di base regionali in distinte regioni di produzione sia obbligatoria.
Attraverso queste precisazioni, il giudice proponente vi interroga, in realtà, sull'estensione del potere discrezionale degli Stati membri nella delimitazione delle regioni di produzione.
47 Le autorità competenti del Land dello Schleswig-Holstein giustificano l'assenza di ripartizione di questa regione in distinte regioni di produzione e la perfetta corrispondenza della superficie di base regionale e della regione di produzione a causa della mancanza di statistiche attendibili relative alle rese medie storiche delle distinte regioni naturali del Land. Il criterio delle frontiere amministrative del Land dello Schleswig-Holstein è stato quindi utilizzato in quanto presenta il vantaggio, da una parte, di essere obiettivo e, dall'altra, di disporre di statistiche attendibili, tanto sulle superfici delle terre coltivate e messe a riposo quanto sulle rese medie storiche dei distinti seminativi.
48 Il ricorrente contesta questa affermazione asserendo che esistono statistiche attendibili sulle rese medie per ettaro dei seminativi nelle distinte regioni naturali (30) per il periodo di riferimento. Nel corso dell'udienza, il patrocinante del signor Witt ha prodotto documenti che proverebbero ciò. La Repubblica federale di Germania contesta quest'affermazione.
49 Ritengo che l'analisi di questi documenti rientri nella competenza del giudice nazionale. Per di più, escludo che l'esistenza accertata di queste statistiche obblighi automaticamente lo Stato membro a procedere alla ripartizione del Land dello Schleswig-Holstein in distinte regioni di produzione.
50 Invero, risulta dalla formulazione delle norme e degli obiettivi del regolamento controverso che lo Stato membro dispone di un ampio potere discrezionale per definire le regioni di produzione.
51 Il solo criterio previsto, preciso e chiaramente vincolante, figura al n. 1, in fine, dell'art. 3, che dispone che «queste regioni non devono attraversare i confini delle regioni di superficie di base regionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2». Al contrario, il carattere non vincolante delle altre indicazioni contenute nello stesso paragrafo (31) discende dall'analisi del suo n. 4.
52 Infatti, il n. 4 prevede espressamente che la Commissione è solo incaricata di controllare che questo piano di regionalizzazione sia «fondato su criteri appropriati e obiettivi e (...) corrisponda ai dati disponibili».
53 Per contro, il mancato rispetto degli altri criteri precedentemente indicati (32) non viene ineluttabilmente sanzionato dalla Commissione.
54 Così, la seconda frase dello stesso paragrafo precisa solo che «la Commissione può opporsi ai piani incompatibili con i criteri summenzionati, in particolare per quanto concerne la resa media dello Stato membro interessato. In tal caso i piani saranno adattati dallo Stato membro interessato previa consultazione della Commissione» (33).
55 In secondo luogo, l'interpretazione da me suggerita di queste norme è perfettamente conforme agli obiettivi perseguiti dalla riforma della PAC operata nel 1992. Il legislatore comunitario ha voluto, l'abbiamo visto (34), separare la politica di mercato dalla politica dei redditi. In più, ha voluto subordinare molto rigorosamente il diritto agli aiuti versati ai produttori agricoli di taluni seminativi alla resa media ottenuta in una determinata regione, per un periodo determinato (35). Il piano di regionalizzazione presentato per il Land dello Schleswig-Holstein rispetta precisamente questi obblighi.
56 Per concludere, direi che l'ampio potere discrezionale di cui dispone uno Stato membro per definire le regioni di produzione è limitato esclusivamente dall'espresso obbligo, da una parte, di giustificare la propria scelta dimostrando che si è fondato su criteri appropriati e obiettivi e corrispondenti ai dati storici disponibili (36) e, dall'altra, di non stabilire, nel suo piano di regionalizzazione, regioni di produzione i cui i confini territoriali superino quelli delle regioni di superficie di base regionale (37).
57 Il ricorrente sostiene, inoltre, che il piano di regionalizzazione fissato dalle autorità del Land dello Schleswig-Holstein ha comportato per lui una perdita di redditi, cosa che non si sarebbe verificata se le autorità si fossero basate sulle statistiche delle rese medie storiche dei vari seminativi che esistevano a livello delle tre grandi regioni naturali del Land (38). Secondo il ricorrente, i criteri da lui addotti sarebbero stati più appropriati.
58 E' innegabile che l'applicazione della riforma della PAC ha colpito in modo diverso i produttori agricoli, considerati individualmente, ed è certamente possibile, nel caso specifico, che il signor Witt abbia subito una perdita di redditi a seguito dell'applicazione in Germania del regolamento controverso. Tuttavia, voi avete già statuito, nell'ambito di un ricorso tendente a ottenere l'annullamento del regolamento controverso, che queste conseguenze inevitabili non sono per questo condannabili, perché «(...) [la] politica agricola comune richiede l'adozione di regole comuni che possono avere ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda dell'orientamento individuale della loro produzione o a seconda delle condizioni locali, ma che non possono tuttavia considerarsi alla stregua di una discriminazione vietata dall'art. 40, n. 3, del Trattato quando si basano su criteri obiettivi, adeguati alla necessità del funzionamento globale dell'organizzazione comune di mercato» (39).
59 Al contrario, è incontestabile che il criterio amministrativo utilizzato dalle autorità regionali del Land dello Schleswig-Holstein è un criterio obiettivo e che i dati statistici delle rese medie storiche ottenute in questa regione, forniti dalle autorità tedesche, siano attendibili. Finora questi elementi non sono stati contestati. Conseguentemente, bisogna concludere che la Repubblica federale di Germania ha rispettato gli obblighi previsti all'art. 3, nn. 1, 3 e 4, del regolamento controverso.
60 Vi propongo pertanto di rispondere alla seconda questione come segue: l'art. 3, n. 1, deve essere interpretato nel senso che una regione di produzione può comprendere l'insieme di una superficie di base regionale e che la presa in considerazione di criteri come quello delle «caratteristiche strutturali specifiche che influenzano le rese», che richiedono una classificazione complementare delle superfici di base regionali in distinte regioni di produzione che hanno medie diverse di rese in cereali, è giustificata solo nel caso in cui questo criterio sia più appropriato.
Conclusione
61 Alla luce delle osservazioni che precedono, vi propongo di rispondere come segue alle questioni sottoposte dall'Oberverwaltungsericht dello Schleswig-Holstein:
«1) L'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, deve essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro a delimitare distinte regioni di produzione senza indicare i "criteri" utilizzati al riguardo nelle norme nazionali che danno attuazione alle prescrizioni comunitarie.
2) L'art. 3, n. 1, primo comma, summenzionato, deve essere interpretato, in circostanze come quelle del caso di specie, nel senso che uno Stato membro, che non ha attribuito la qualifica di base regionale all'insieme del suo territorio nazionale, ma alle distinte parti dello stesso territorio, conformemente all'art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento summenzionato, può altresì designare la superficie di base regionale fissata come regione di produzione, senza suddivisioni ulteriori. La considerazione del criterio, tratto dalle "caratteristiche strutturali specifiche che influenzano le rese", che richiede una classificazione complementare delle superfici di base regionali in distinte regioni di produzione aventi medie diverse di rese in cereali è giustificata solo nel caso in cui questo criterio sia più appropriato».
(1) - In prosieguo: l'«Oberverwaltungsgericht».
(2) - GU L 181, pag. 12, o anche il «regolamento» o il «regolamento controverso».
(3) - Secondo `considerando' del regolamento controverso.
(4) - Ibidem.
(5) - Punto 17 della traduzione in francese delle osservazioni della Commissione.
(6) - Quinto `considerando' del regolamento controverso.
(7) - Ibidem, tredicesimo `considerando'. Per «pagamento compensativo» s'intende un «aiuto ai seminativi o alla messa a riposo dei terreni».
(8) - Ibidem, undicesimo e dodicesimo `considerando' nonché art. 8.
(9) - Ibidem, tredicesimo e quattordicesimo `considerando'.
(10) - Ibidem, sedicesimo `considerando' e art. 2, n. 5.
(11) - Si tratta, nella specie, della scelta effettuata dalla Repubblica federale di Germania.
(12) - Queste rese sono altresì denominate «rese storiche».
(13) - Il corsivo è mio.
(14) - Il corsivo è mio.
(15) - Il corsivo è mio.
(16) - BGBl. I, 1992, pag. 1991; in prosieguo: la «KVO».
(17) - Punto 8 della traduzione francese delle osservazioni della Commissione.
(18) - Punto 9 della traduzione francese delle osservazioni della Commissione.
(19) - V. supra, paragrafi 15-19 delle presenti conclusioni.
(20) - Punto 9 della parte II della traduzione francese dei motivi della decisione di rinvio.
(21) - Ibidem, punto 5 della parte I dei citati motivi.
(22) - V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni.
(23) - V. paragrafo 46 e ss. delle presenti conclusioni.
(24) - L'assenza di ambiguità della formulazione del testo comunitario e la delimitazione di un piano di regionalizzazione in funzione di certi criteri sulla cui regolarità egli si interroga.
(25) - Punti 5, 6 e 9 della parte II della traduzione in francese dei motivi della decisione di rinvio.
(26) - Le osservazioni presentate dalla Repubblica federale di Germania e dal ricorrente sembrano andare nello stesso senso.
(27) - Il corsivo è mio.
(28) - Ibidem.
(29) - Ibidem.
(30) - Si tratta della Marsch, della Geest e dell'Ostholsteinische Hügelland.
(31) - Riportato al paragrafo 19 delle presenti conclusioni.
(32) - Ibidem.
(33) - Il corsivo è mio.
(34) - V. paragrafo 11 delle presenti conclusioni.
(35) - V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.
(36) - Art. 3, n. 3 e 4, rispettivamente richiamati ai paragrafi 19 e 40.
(37) - Art. 3, n. 1, in fine.
(38) - L'esistenza di queste statistiche è contestata dalla Repubblica federale di Germania e la Commissione fa notare di non averne mai avuto conoscenza.
(39) - Sentenza 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio (Racc. pag. I-3411, punto 25).
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