Conclusioni dell avvocato generale
1 Le questioni pregiudiziali poste dallo Højesteret vertono sull'interpretazione dei principi di diritto comunitario in materia di ripetizione di aiuti comunitari indebitamente versati, ed in particolare sulla portata della sentenza resa dalla Corte nella causa Deutsche Milchkontor (1). Più precisamente, la Corte è chiamata a precisare se, in circostanze analoghe a quelle che caratterizzano il caso su cui verte il giudizio principale, l'obbligo di ripetizione possa essere reso inoperante nei confronti di chi abbia ricevuto la prestazione in buona fede, ovvero abbia fatto affidamento sulla natura regolare degli aiuti.
2 La specie da cui derivano le questioni sottoposte all'esame della Corte è qui di seguito sommariamente descritta.
Le convenute nel giudizio a quo sono imprese danesi operanti nel settore del commercio delle carni bovine. Nel periodo compreso fra il 1985 ed il 1989 esse avevano acquistato presso la Slagtergården Bindslev A/S (in prosieguo: la «Slagtergården») un consistente quantitativo di «ground beef», al fine di esportarlo verso paesi arabi. All'atto dell'esportazione, le convenute avevano richiesto ed ottenuto dalle competenti autorità danesi, in virtù delle pertinenti disposizioni comunitarie (2), il pagamento di una «restituzione differenziata» all'esportazione. Le restituzioni - è bene ricordarlo - consistono in aiuti comunitari all'esportazione e vengono definite come «differenziate» appunto in quanto il loro ammontare, diversamente calcolato secondo il paese di destinazione, è adeguato al prezzo praticato sul mercato da raggiungere. Lo scopo essenziale della normativa è, infatti, quello di facilitare la vendita di prodotti comunitari sui mercati degli Stati terzi, compensando l'esportatore per l'eventuale differenza fra il prezzo del mercato comunitario e quello, generalmente inferiore, corrente altrove.
Nella specie, l'importo della restituzione era determinato in funzione della proporzione di carne bovina che entrava a far parte della composizione del prodotto, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalle stesse convenute in sede di proposizione della domanda. Verifiche di laboratorio effettuate in Medio Oriente nel 1989 rivelavano, tuttavia, che il «ground beef» per il quale l'interessato aveva fruito della restituzione all'esportazione conteneva in realtà carne di maiale. A seguito di tale segnalazione, le Autorità doganali danesi avviavano minuziosi controlli presso il produttore, la Slagtergården. Da tali controlli risultava che la composizione del prodotto differiva da quella indicata dalle convenute nella domanda volta ad ottenere le restituzioni all'esportazione. Infatti, la percentuale di carne bovina era del 28%, mentre le imprese esportatrici avevano ricevuto restituzioni sulla base di una percentuale dichiarata del 60%. L'importo degli aiuti restituiti era quindi considerevolmente superiore rispetto a quanto sarebbe stato effettivamente dovuto. Come risulta dall'ordinanza di rinvio, il punto non è contestato.
Il produttore veniva sottoposto a procedimento penale e condannato a pena detentiva. Parallelamente, le autorità danesi chiedevano alle imprese esportatrici la ripetizione delle restituzioni indebitamente concesse. Il giudice adito in primo grado ha però accolto le istanze delle imprese esportatrici, ritenendo, in sostanza, che queste fossero in buona fede, mentre il pagamento indebito era in realtà imputabile all'inadeguatezza dei controlli predisposti dalla pubblica autorità, la quale doveva quindi sopportarne il rischio.
La giurisdizione remittente, chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dal ministero dell'Agricoltura danese, ha posto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) A. Se i principi di diritto comunitario che emergono dalla giurisprudenza della Corte sulla ripetizione degli aiuti indebitamente versati, e secondo cui gli interessi della Comunità debbono essere tenuti in piena considerazione, ostino a che nel diritto nazionale si tenga conto, come criteri che escludono la ripetizione di aiuti indebitamente pagati,
- della buona fede del destinatario degli aiuti e, quindi, della tutela del legittimo affidamento,
- della circostanza che sono trascorsi 5-10 anni dal pagamento degli aiuti, per cui sarebbe estremamente oneroso per i destinatari degli aiuti dover ora rimborsarne l'importo,
- della causa a cui risale l'indebito pagamento degli aiuti, dovuto a condotta inusitata, che riveste gli estremi di grave frode, di rilevanza penale, da parte di terzi,
- del fatto che le autorità preposte al controllo - circostanza di cui le ditte esportatrici erano a conoscenza - avevano espletato controlli quotidiani presso i luoghi di produzione, senza scoprire tale frode e/o intervenire
- del fatto che alle autorità erogatrici durante tutto il periodo in cui effettuavano i pagamenti era noto che l'attendibilità del sistema di controllo dipendeva dall'esattezza delle dichiarazioni rese dallo stesso soggetto controllato e hanno ciò nonostante omesso di chiedere visione delle ricevute o di controllare la contabilità del produttore relativa all'acquisto di materie prime,
fermo restando che gli stessi criteri si applicano alla ripetizione di aiuti prettamente nazionali.
B. Se la soluzione non muti qualora nel diritto nazionale possa anche tenersi conto del fatto che per il resto non ricorrevano elementi che avrebbero dovuto indurre le imprese esportatrici a dubitare che il prodotto desse diritto a restituzioni.
2) Se i principi di diritto comunitario che emergono dalla giurisprudenza della Corte relativa alla ripetizione degli aiuti indebitamente versati, e secondo cui gli interessi della Comunità debbono essere tenuti in piena considerazione, ostino a che le imprese esportatrici possano considerarsi in buona fede e quindi esonerate dall'obbligo di rimborsare gli importi di detti aiuti, alla luce della considerazione che non si sono contrattualmente riservate nei confronti del produttore il diritto di espletare propri controlli sulla produzione nei luoghi di produzione al fine di assicurarsi che gli ingredienti dei prodotti siano conformi alle dichiarazioni che gli esportatori hanno sottoscritto, fermo restando che:
- i produttori erano autorizzati a esportare dalle autorità incaricate del pagamento,
- le ditte esportatrici erano imprese commerciali che non avevano la concreta disponibilità delle merci,
- le ditte esportatrici sapevano che le autorità preposte al controllo svolgevano controlli quotidiani nei luoghi di produzione,
- i prezzi praticati per prodotti finiti di natura o qualità simile erano analoghi presso i produttori danesi ed esteri.
3) Se un terzo, quale un destinatario di aiuti, possa invocare l'eventuale negligenza dell'autorità preposta al controllo, con la conseguenza che venga esclusa, sulla base di una valutazione complessiva del caso, la ripetizione della restituzione già pagata.
Sulla prima questione pregiudiziale
3 Il primo quesito è diretto in sostanza ad accertare se, nell'ambito di un'azione giudiziaria volta al recupero di aiuti comunitari indebitamente erogati, il giudice possa tener conto, al fine di escludere l'obbligo di ripetizione, di talune circostanze peculiari che caratterizzano la specie; circostanze delle quali il diritto danese tiene conto nel disciplinare le analoghe pretese restitutorie di origine puramente nazionale.
Mi soffermo, anzitutto, sul problema se si possa attribuire alcun rilievo alla buona fede dell'interessato, convenuto nel giudizio di ripetizione. A tale riguardo, le convenute nel giudizio principale, la Commissione, il governo tedesco nonché quello francese, pur proponendo diverse soluzioni nel merito, concordano nel ritenere che questo specifico profilo dell'obbligo restitutorio non sia disciplinato dalla normativa comunitaria. A loro avviso, il recupero degli importi indebitamente erogati sarebbe stato uniformemente disciplinato solo con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 dicembre 1994, n. 2945, (3) che però non è applicabile ai fatti di causa. In ossequio alla giurisprudenza Deutsche Milchkontor, pertanto, l'azione pendente davanti al giudice nazionale dovrebbe essere esclusivamente regolata dalle pertinenti disposizioni del diritto interno, fermo restando, come ha precisato la Corte nella sentenza appena citata, «che le formalità stabilite dal diritto nazionale non devono risolversi nel rendere praticamente impossibile l'attuazione della normativa comunitaria e che l'applicazione delle norme interne deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto ai procedimenti intesi alla definizione di liti dello stesso tipo, ma puramente nazionali» (4).
Non ritengo, tuttavia, di condividere una tale impostazione. La buona fede, infatti, va qui intesa come stato soggettivo dell'accipiens, vale a dire come mancata conoscenza del carattere indebito della prestazione ricevuta. Detto ciò, si tratta nel presente caso di vedere se l'obbligo di ripetizione è configurato dall'ordinamento in termini oggettivi, se cioè è fatto sorgere esclusivamente in ragione della oggettiva circostanza che la somma percepita non era dovuta, ovvero se esso sia condizionato dalla sussistenza di un ulteriore requisito, diciamo, di ordine soggettivo, consistente nella consapevolezza, da parte del beneficiario, di ricevere un aiuto indebito. In altri termini, si tratta di vedere se la disciplina dell'aspetto soggettivo dell'obbligo restitutorio sia dettata dallo stesso ordinamento comunitario oppure sia rinviata alle pertinenti disposizioni della legge nazionale. Ritengo, per parte mia, di dover trarre dal complesso della disciplina comunitaria precedente il regolamento n. 2945/94 la conclusione che il recupero delle restituzioni all'esportazione è sempre stato disposto indipendentemente da qualsiasi requisito soggettivo (5). Vero è che la normativa comunitaria sul rimborso delle restituzioni indebite non ha espressamente previsto il caso dell'esportatore che abbia ricevuto, in buona fede, somme non dovute. Tuttavia, tale mancata previsione non costituisce una lacuna nella disciplina qui considerata; essa riflette bensì la precisa scelta del legislatore comunitario di non attribuire alcun rilievo all'elemento soggettivo nell'ambito dell'azione di ripetizione. Questa conclusione, del resto, si accorda con la ratio che ispira la restituzione all'esportazione. Come la Corte ha in altri giudizi posto in rilievo (6), tale istituto si ispira all'intento di agevolare la vendita dei prodotti comunitari sui mercati mondiali. A tal fine viene corrisposta all'esportatore una somma di danaro diretta a compensare l'eventuale differenza fra il prezzo comunitario e quello in corso sugli altri mercati: la somma versata dall'ente erogante è esclusivamente adeguata all'importo di tale differenza ed il diritto dell'esportatore alla restituzione può valere solo con riguardo ad essa. Questa è la ratio dell'istituto qui considerato: le restituzioni indebitamente percepite vanno restituite e, nel caso in cui esse siano concesse in anticipo, il beneficiario è tenuto a costituire una cauzione volta a garantirne l'eventuale rimborso (7). Tale rimborso è dovuto in ogni caso, a prescindere da qualsiasi accertamento circa lo stato soggettivo dell'accipiens. La ripetizione, infatti, non è disposta come sanzione di qualsivoglia comportamento antigiuridico, ma semplicemente a titolo di rimborso di una somma priva di oggettiva giustificazione. Mi sembra significativo, del resto, che anche quando le merci non giungono, per causa di forza maggiore, alla destinazione dichiarata nella domanda, ma siano invece esportate in un luogo per il quale era prevista una restituzione di importo inferiore, l'interessato è comunque tenuto a rimborsare la differenza fra quanto ha percepito e quanto poteva legittimamente pretendere. La Corte ha recentemente precisato il punto nella sentenza Anglo Irish Beef, affermando che l'accipiens, anche quando ricorrono gli estremi della forza maggiore, non vanta alcun diritto a trattenere l'intera somma corrispostagli in anticipo (8).
In conclusione, il legislatore comunitario ha configurato il rimborso delle restituzioni indebitamente ricevute come obbligo oggettivo avente natura meramente restitutoria, indipendentemente da qualsiasi criterio di colpevolezza o imputabilità del fatto al soggetto obbligato. Come ha detto la Corte nella sentenza Plange (9), «la concessione della restituzione costituisce un vantaggio per l'operatore economico che si giustifica se ricorrono talune condizioni relative sia alle caratteristiche del prodotto esportato che alle modalità dell'esportazione. Qualora, a seguito di controlli, risulti che tali condizioni non sussistono, l'importo della restituzione non è dovuto all'esportatore ed esso va rimborsato ove sia già stato pagato (...). Non è (...) necessario, perché un rimborso possa essere reclamato, che l'operatore interessato abbia commesso atti fraudolenti o errori ad esso imputabili».
La ripetizione delle restituzioni indebitamente erogate è quindi dovuta a prescindere dalla buona o mala fede dell'interessato: gli ordinamenti nazionali non possono in alcun modo alterare la portata rigidamente oggettiva riconosciuta dal diritto comunitario all'azione restitutoria.
4 In ogni caso, anche a voler prescindere dalle precedenti considerazioni, non credo che l'esportatore al quale si chiede il rimborso delle restituzioni all'esportazione indebitamente corrispostegli possa, in circostanze analoghe a quelle descritte nell'ordinanza di rinvio, eccepire la propria buona fede al fine di sottrarsi all'obbligo di ripetizione. Al riguardo, basti considerare che l'errore nel quale l'interessato assume di essere incolpevolmente caduto verte sulla composizione dei prodotti che hanno beneficiato della restituzione. Senonché, per l'attribuzione dell'aiuto è lo stesso esportatore che deve dichiarare «a) la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni; b) la massa netta dei prodotti o eventualmente la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione; c) qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione» (10).
L'ordinamento impone, quindi, all'esportatore un obbligo di dichiarazione, cioè un obbligo di rilasciare dichiarazioni esatte; tanto più che la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti che legittimano l'erogazione dell'aiuto, nonché l'ammontare dello stesso, viene compiuta proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'interessato. Pertanto, l'eventuale errore sulla composizione delle merci - che abbia indotto l'autorità a riconoscere una restituzione superiore a quella effettivamente dovuta - va considerato come errore inescusabile, poiché si riferisce ad elementi di fatto che l'ordinamento fa ricadere nell'ambito di controllo dell'esportatore. Poco importa, quindi, se l'interessato non conosceva, in concreto, la reale composizione della merce. Quel che rileva è che egli avrebbe comunque dovuto conoscerla.
Le imprese convenute nel giudizio principale fanno valere, però, che i beneficiari dell'aiuto, nel nostro caso, erano imprese commerciali: la frode, esse deducono, è stata commessa dal produttore e sarebbe sproporzionato pretendere che l'esportatore, il quale era privo di qualsiasi possibilità di controllare la qualità delle merci, proceda a dettagliate verifiche di laboratorio per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese alla pubblica autorità. L'argomento tuttavia non convince. Il beneficio della restituzione, infatti, è concesso all'esportatore e viene erogato sulla base delle sue dichiarazioni. Non vedo, allora, chi altri debba garantire la veridicità delle attestazioni rese alla pubblica autorità. Mi sembra, insomma, ragionevole e proporzionato pretendere che il rischio circa l'eventuale inesattezza delle attestazioni sia addossato al dichiarante, il quale, peraltro, è lo stesso beneficiario dell'aiuto.
5 Nessun rilievo, inoltre, può essere attribuito alla circostanza che la difformità delle merci rispetto alla dichiarazione rilasciata dall'esportatore fosse dovuta al comportamento fraudolento di un terzo, il produttore, al quale l'esportatore stesso non aveva in alcun modo partecipato. Come ha detto la Corte in altra occasione (11), nella materia qui considerata, «non possono essere prese in considerazione (...) la buona fede dell'esportatore o la sua estraneità alla frode». La spiegazione di questo consolidato orientamento giurisprudenziale sta nel fatto che il diritto a percepire la restituzione è ancorata a criteri rigidamente oggettivi: «la buona fede dell'esportatore» - come rilevava l'avvocato generale Gulmann nelle sue conclusioni sul caso Boterlux (12) - «è irrilevante in proposito. All'esportatore incombe la responsabilità relativa all'adempimento di tali condizioni nonché in linea di principio il rischio del loro inadempimento». Ecco perché la Corte ha sempre ritenuto che l'eventuale comportamento fraudolento del terzo «fa parte dei rischi commerciali usuali» nell'ambito dei «rapporti contrattuali instauratisi in occasione di un'esportazione che fruisce di una restituzione» (13). Come è detto nella sentenza Theodorakis (14), spetta all'interessato, «d'altronde perfettamente libero di scegliere con chi entrare in rapporti commerciali in ragione del proprio interesse, l'adozione di precauzioni adeguate, sia includendo nel relativo contratto clausole idonee, sia stipulando uno specifico contratto d'assicurazione». In presenza di un comportamento fraudolento della propria controparte contrattuale, l'esportatore non può quindi pretendere di conservare la restituzione alla quale non aveva però diritto; egli potrà, semmai, invocare davanti al giudice nazionale la tutela contrattuale o extracontrattuale riconosciutagli dal proprio ordinamento nei confronti dell'altro contraente, ma non può trattenere l'aiuto indebitamente percepito.
6 Sempre nell'ambito della prima questione pregiudiziale, il giudice a quo chiede poi alla Corte se il recupero degli aiuti indebitamente corrisposti possa essere escluso in applicazione del principio, sancito dal diritto nazionale, secondo cui la ripetizione sarebbe lesiva del legittimo affidamento del beneficiario degli aiuti stessi. La risposta, alla luce degli elementi risultanti dall'ordinanza di rinvio, deve essere negativa. In via preliminare, va ricordato che la tutela del legittimo affidamento, per consolidato orientamento giurisprudenziale, fa parte dei principi generali del diritto comunitario (15). Pertanto, in riferimento alle pretese restitutorie fondate sul diritto comunitario, deve trovare applicazione il principio consacrato da tale ordinamento, e non invece il corrispondente istituto sancito dalle diverse legislazioni nazionali. Ciò consente di evitare disparità di trattamento normativo con riguardo a tutti i casi che vanno sottoposti, in linea di principio, alla stessa disciplina.
Ciò detto, osservo che la Corte ha recentemente precisato che le norme sulle restituzioni all'esportazione «non possono far sorgere altra legittima attesa che quella di godere del diritto alla restituzione nei limiti in cui esso è stato previsto» (16). Ora, qualunque operatore mediamente oculato è in grado di avvedersi che il sistema degli aiuti all'esportazione riconosce il diritto a percepire la restituzione solo, ed esclusivamente, se sono soddisfatte le condizioni oggettive previste per la sua erogazione. E' sancito, altrettanto chiaramente, che l'esportatore è tenuto a restituire quella parte di aiuto che non gli era dovuta.
Non si vede, quindi, quale aspettativa possa aver maturato l'interessato nel caso di specie. A tale riguardo, mi pare decisivo il rilievo che l'affidamento è meritevole di tutela solo in quanto esso sia legittimo: occorre, cioè, che il beneficiario abbia, senza sua colpa, confidato nella situazione, solo apparente, di validità dell'aiuto. In altri termini, l'ordinamento comunitario accorda protezione solo all'affidamento incolpevole. La stessa Corte, nella materia degli aiuti di Stato, ha più volte affermato il principio secondo cui l'aspettativa circa la regolarità dell'aiuto è giustificata solo se esso è stato accordato nel rispetto della procedura prevista dall'art. 93 del Trattato. E ciò in quanto «un operatore economico diligente (...) deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata» (17). Ritengo che tale orientamento giurisprudenziale esprima un principio di portata generale in materia di legittimo affidamento e costituisca, pertanto, una decisiva chiave di lettura per la soluzione del caso che qui rileva. La ratio che ha ispirato la Corte in quei giudizi è che l'accipiens è tenuto, sulla base del generale dovere di diligenza, ad accertarsi della regolarità del procedimento che gli attribuisce un aiuto. Non può, pertanto, ipotizzarsi alcun affidamento incolpevole quando l'illegittimità dello stesso aiuto è sancita per violazione di regole procedurali, la quale costituisce un vizio facilmente accertabile, la cui ignoranza non è ammessa.
Ebbene, nel nostro caso, gli esportatori non vantano alcuna aspettativa meritevole di protezione, per la semplice ragione che l'illegittimità dell'aiuto si ricollega a circostanze che gli interessati non conoscevano, ma avrebbero comunque dovuto conoscere. E' un punto, questo, che mi sembra difficilmente contestabile. Risulta, infatti, dall'ordinanza di rinvio che gli esportatori hanno beneficiato di restituzioni indebite poiché essi avevano dichiarato di esportare merci con un contenuto di carne bovina superiore rispetto a quello effettivamente presente nel prodotto. Ora, può anche darsi che essi non conoscessero la reale composizione del prodotto; sta di fatto, però, che essi avrebbero potuto e dovuto conoscerla. E' dunque escluso che gli esportatori possano invocare la propria ignoranza incolpevole in relazione ad elementi della fattispecie che ricadono nell'ambito del loro dovere di dichiarazione; dovere, è appena il caso di aggiungere, che va inteso evidentemente come obbligo di rendere dichiarazioni esatte, con la conseguenza che il rischio dell'eventuale inesattezza ricade sugli stessi dichiaranti.
Parimenti inidonea ad ingenerare un qualche legittimo affidamento è la circostanza che la pubblica autorità abbia esercitato controlli sul luogo di produzione senza, però, aver rilevato irregolarità. Anche ammesso, infatti, che l'autorità abbia mancato di svolgere diligentemente i dovuti controlli, è sufficiente ricordare che la Corte ha più volte dichiarato che «una prassi di uno Stato membro non conforme alla normativa comunitaria non può mai dar luogo ad un legittimo affidamento in capo all'operatore economico che beneficia della situazione così creatasi» (18). Il compito di controllo che spetta agli Stati membri - come è detto nella sentenza Corman (19) - «costituisce un obbligo nei confronti della Comunità e (...) solo le autorità comunitarie possono trarre le conseguenze dall'eventuale inosservanza. I controlli effettuati in questo ambito non hanno lo scopo, né l'effetto di liberare, in qualsivoglia modo, l'aggiudicatario dalle responsabilità che si assume con l'aggiudicazione». L'indicazione che si deve trarre da questo orientamento giurisprudenziale è che l'espletamento di controlli da parte degli Stati membri non solleva l'esportatore dal dovere di verificare l'esattezza delle proprie dichiarazioni: la finalità di tali controlli, infatti, non è quella di conferire agli operatori interessati alcuna assicurazione sul fatto che i prodotti soddisfano le condizioni previste per la concessione di una restituzione all'esportazione. Non si tratta, cioè, di una «garanzia» rilasciata agli esportatori. E' dunque escluso che questi ultimi possano maturare aspettative sulla base del comportamento tenuto dalle autorità di controllo.
7 Il giudice remittente chiede poi alla Corte se il recupero delle restituzioni indebite possa essere evitato in ragione del fatto che il considerevole lasso di tempo intercorso tra la concessione dell'aiuto e la richiesta della sua ripetizione renderebbe la ripetizione stessa particolarmente onerosa per l'accipiens. La risposta, a mio avviso, deve essere negativa. Il giudice nazionale può, ovviamente, applicare all'azione di ripetizione le regole sulla prescrizione previste dal proprio ordinamento in riferimento alle analoghe pretese patrimoniali fondate sul diritto nazionale. Al di fuori di tali regole, tuttavia, l'intervallo temporale che separa l'erogazione dell'aiuto dalla relativa restituzione è del tutto irrilevante. D'altra parte, ogni rimborso di una somma di danaro integra gli estremi di una diminuzione patrimoniale e rappresenta, per l'interessato, una misura onerosa. Non ritengo che si possa attribuire al giudice nazionale il potere di distinguere discrezionalmente fra i casi in cui la ripetizione si configura come onere «normale» e quelli, invece, nei quali essa costituisce un pregiudizio eccessivo.
Sulla seconda questione pregiudiziale
8 Le considerazioni che precedono consentono, a mio avviso, di rispondere anche alla seconda questione pregiudiziale. Nel formulare il quesito, il giudice a quo muove, infatti, dall'assunto che l'accipiens di buona fede non sia tenuto a ripetere le somme indebitamente percepite, chiedendo alla Corte precisazioni intorno al concetto di buona fede. In particolare, viene chiesto se, in circostanze analoghe a quelle che caratterizzano il giudizio principale, il beneficiario possa, oppur no, essere considerato in buona fede e dunque esonerato dall'obbligo di rimborso delle restituzioni indebite. Senonché, per le ragioni sopra esposte, l'esportatore è comunque tenuto a restituire quella parte di aiuti che non gli era dovuta; la sua eventuale buona fede è, al riguardo, ripeto, del tutto irrilevante. In ogni caso, sempre nell'ambito dell'analisi del primo quesito, ho anche spiegato i motivi per i quali, nella specie sottoposta al nostro giudizio, non ricorrono gli estremi della buona fede. Quest'ultima, infatti, presuppone un errore scusabile; che manca nel nostro caso, dal momento che l'errore verte su un elemento della fattispecie, la composizione del prodotto, che dovrebbe essere conosciuto dall'interessato adoperando la normale diligenza.
Sulla terza questione pregiudiziale
9 La terza questione sollevata dal giudice remittente verte sulle conseguenze che discendono dal fatto che la pubblica amministrazione ha mancato di esercitare diligentemente i controlli sulle operazioni di esportazione in questione. Anche qui, però, ho già avuto modo di rispondere al quesito: l'esportatore non può invocare l'eventuale negligenza dell'autorità preposta al controllo al fine di sottrarsi all'obbligo di ripetere le restituzioni indebitamente percepite. Se tale negligenza ha cagionato all'interessato un pregiudizio economico, egli potrà semmai chiedere all'autorità il risarcimento dei danni subiti, sempre, beninteso, che ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per poter utilmente esperire una tale azione risarcitoria.
Conclusioni
10 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di rispondere nel seguente modo ai quesiti posti dallo Højesterets Anke- og Kæremålsudvalg:
«L'ordinamento comunitario, segnatamente il regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, ha configurato il rimborso delle restituzioni all'esportazione indebitamente erogate come obbligo avente natura restitutoria. Esso è dovuto sulla base dell'oggettiva constatazione che le restituzioni non erano dovute, a prescindere dalla buona fede dell'esportatore, dall'eventuale ricorrenza, nella specie, di un comportamento fraudolento del terzo o del considerevole lasso di tempo intercorso tra il pagamento e la richiesta di ripetizione, fatta salva, in quest'ultimo caso, la possibilità per il giudice nazionale di applicare le disposizioni previste dalla normativa interna sulla prescrizione delle analoghe pretese patrimoniali.
Non può considerarsi in buona fede l'esportatore che abbia ottenuto restituzioni all'esportazione indebite sulla base di dichiarazioni errate relativamente alla composizione del prodotto rilasciate dallo stesso esportatore alla pubblica autorità.
L'eventuale negligenza dell'amministrazione nell'adempiere i propri compiti di controllo non fa sorgere alcun legittimo affidamento sulla natura regolare delle restituzioni all'esportazione concesse all'interessato. Un operatore economico diligente, infatti, deve essere in grado di avvedersi che la merce esportata risponde alle caratteristiche dichiarate dallo stesso esportatore nella domanda volta ad ottenere restituzioni all'esportazione».
(1) - Sentenza 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82 (Racc. pag. 2633).
(2) - Si tratta dell'art. 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), dell'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (GU L 156, pag. 2), nonché del regolamento (CEE) della Commissione 11 maggio 1984, n. 1315, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 125, pag. 38).
(3) - Regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni (GU L 310, pag. 57).
(4) - V. sentenza Deutsche Milchkontor, citata, punto 19.
(5) - In linea con quanto osservato dalla Commissione, ritengo che la specie vada considerata alla luce delle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), che «codifica» il regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1).
(6) - V. sentenza 11 luglio 1984, causa 89/83, Dimex (Racc. pag. 2815, punti 8 e 9).
(7) - La cauzione, in caso di pagamento anticipato, è prevista precisamente per garantire all'autorità erogante l'eventuale rimborso della somma versata qualora risulti successivamente accertato che «non ricorr[evano] i presupposti per la concessione della restituzione» (ventesimo `considerando' del regolamento n. 3665/87) o «che il diritto alla restituzione riguardava un importo inferiore» [v. art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5), modificato con il regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1983, n. 2026 (GU L 199, pag. 12)].
(8) - Sentenza 28 marzo 1996, causa C-299/94, (Racc. pag. I-1925, punto 25).
(9) - Sentenza 5 febbraio 1987, causa 288/85 (Racc. pag. 611, punto 11; il corsivo è mio).
(10) - V. art. 3, n. 5, del regolamento n. 3665/87 (il corsivo è mio).
(11) - V. sentenza 9 agosto 1994, causa C-347/93, Boterlux (Racc. pag. I-3933, punto 36).
(12) - Cit., pag. I-3941. V., in particolare, la nota 14 dove l'avvocato generale richiamava la giurisprudenza della Corte nel caso Irish Grain Board (sentenza 11 novembre 1986, causa 254/86, Racc. pag. 3309). In quel giudizio, che verteva sulla materia degli importi compensativi monetari, la Corte aveva escluso la rilevanza della buona fede dell'esportatore.
(13) - V. sentenza Boterlux, citata, punto 35.
(14) - V. sentenza 27 ottobre 1987, causa 109/86 (Racc. pag. 4319, punto 8).
(15) - V., ex multis, sentenza 1º aprile 1993, cause riunite da C-31/91 a C-44/91, Lageder (Racc. pag. I-1761, punto 33, ed ivi ulteriori riferimenti).
(16) - V. sentenza Anglo Irish Beef, citata, punto 33.
(17) - V., da ultimo, sentenza 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 25, ed ivi ulteriori riferimenti).
(18) - V. sentenza Lageder, citata, punto 34.
(19) - Sentenza 5 dicembre 1985, causa 124/83 (Racc. pag. 3777, punto 21).
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