Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Nel caso di specie, il Bundesfinanzhof sottopone alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «NC») nella versione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (1), modificato dagli allegati del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174 (2), del regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886 (3), e del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2472 (4). Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Techex Computer + Grafik Vertriebs Gmbh (in prosieguo: l'«attrice») e lo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) di Monaco di Baviera, vertente sulla classificazione doganale dei cosiddetti «Vista Boards». Secondo quanto affermato dal Bundesfinanzhof nell'ordinanza di rinvio, si tratta di circuiti stampati destinati ad essere incorporati in macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e muniti di circuiti integrati (in particolare di processori grafici e di memorie) nonché di elementi di costruzione attivi e passivi, che servono al trattamento, ossia alla lettura, alla manipolazione e alla memorizzazione di informazioni sotto forma di immagini ricevute da fonti video esterne (per esempio, macchina da presa, magnetoscopio) come segnali standard televisivi o alla produzione di grafici.
2 La fattispecie, secondo quanto risulta dalla relazione d'udienza redatta dal giudice relatore, che è stata presentata alle parti e da queste non contestata, si prospetta come segue: l'attrice, nel periodo 1988-1991, importava, attraverso lo Hauptzollamt di Monaco di Baviera, un considerevole numero di Vista Boards, immessi in libera pratica e classificati sotto la voce 8473 NC come parti di macchine di cui alla voce 8471 [«Parti e accessori (...) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472»]. Per esse veniva stabilita un'aliquota del dazio doganale del 4%.
3 Lo Hauptzollamt di Monaco di Baviera, con provvedimento di rettifica del tributo del 7 novembre 1991 e decisione su reclamo amministrativo del 28 dicembre 1991, avendo, in seguito ad una verifica, maturato l'opinione che era irrilevante che i Vista Boards potessero elaborare sia dati che immagini, classificava le merci alla sottovoce 8543 8080 NC 1991 [«Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo (vale a dire, nel capitolo 85): altre macchine e apparecchi: altre»] ed applicava loro un'aliquota del dazio doganale del 7%. Esso chiedeva, in seguito, il versamento del corrispondente dazio doganale supplementare.
4 Il 6 ottobre 1994, il Finanzgericht rigettava il ricorso contro tale decisione, poiché l'elaborazione di immagini di tipo televisivo ricevute da fonti video esterne costituirebbe una «funzione specifica», che escluderebbe la classificazione delle merci come unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione sotto la voce 8471 NC. L'elaborazione dell'immagine costituirebbe, infatti, una funzione differente da quella della semplice elaborazione dell'informazione. I Vista Boards dovrebbero rientrare, ai fini della classificazione, come altre macchine elettriche con una funzione specifica, nella sottovoce 8543 8080 NC 1991 (sottovoce 8543 8090 della nomenclatura combinata in vigore dal 1988 al 1990).
5 La Techex ricorreva in cassazione davanti al Bundesfinanzhof e sosteneva in sostanza, secondo quanto affermato nell'ordinanza di rinvio, che i prodotti importati sarebbero schede grafiche tarate per una capacità superiore. Essi non servirebbero esclusivamente all'elaborazione di immagini o, per meglio dire, alla lettura di segnali provenienti da macchine da presa. La circostanza che sulla scheda si trovi applicato un convertitore numerico-analogico per la ricezione di segnali analogici esterni non consentirebbe conclusioni differenti. Il trattamento dell'immagine, compresi i segnali provenienti da macchine da presa, costituirebbe una sottocategoria dell'elaborazione dell'informazione, per cui i Vista Boards non possederebbero una propria «funzione specifica» e dovrebbero essere classificati sotto la voce 8471 NC.
6 Nel presente procedimento occorre prendere in considerazione le seguenti voci della nomenclatura combinata in vigore dal 1988 al 1991:
- voce n. 8471 NC (sezione XVI, capitolo 84):
«8471 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove»;
- sottovoce 8543 8090 NC in vigore dal 1988 al 1990 (sezione XVI, capitolo 85):
«8543 Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
(...) 8543 80 - altre macchine ed apparecchi:
(...)
8543 8090 - altre macchine ed apparecchi»;
- la sottovoce 8543 8090 NC in vigore dal 1988 al 1990 è stata sostituita con la sottovoce 8543 8080 NC del 1991 con parole simili («Macchine e apparecchi elettrici con una specifica funzione, non nominati né compresi altrove in questo capitolo: altre macchine ed apparecchi: altre»).
7 La nota 5 B del capitolo 84 NC recita:
«Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo, ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti:
a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta ricevere o a fornire dati in una forma - codice o segnali - utilizzabile dal sistema, a meno che non si tratti di un'unità di alimentazione stabilizzata).
Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 8471.
Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
8 A tal proposito il Consiglio di cooperazione doganale ha adottato le seguenti note esplicative per l'armonizzazione del sistema (5).
«Secondo le disposizioni della nota 5 E, ultimo comma, del capitolo 84, per le macchine che esercitano una specifica funzione, che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina, devono essere osservati i seguenti criteri di classificazione:
1) (...).
2) Le macchine che lavorano in collegamento con una macchina per l'elaborazione dell'informazione, ma che esercitano (complessivamente) una specifica funzione, diversa dall'elaborazione dell'informazione, devono essere classificate come segue:
sotto la voce 8471 rientrano solo le macchine per l'elaborazione dell'informazione in sé. Le altre macchine vanno classificate in base alla voce corrispondente alla loro funzione, a meno che l'intera unità non debba essere classificata secondo la nota 4 relativa alla sezione XVI in un'altra voce dei capitoli 84, 85, o 90» (6).
9 La nota esplicativa riferita alla voce 8471 NC sulle «Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità» recita:
«L'elaborazione dell'informazione consiste nel trattamento di dati di ogni tipo preventivamente elaborati sotto forma di passi logici e per uno o più scopi precisi.
(...)».
10 Secondo l'opinione del Bundesfinanzhof, l'elaborazione dell'immagine, quale può essere realizzata per mezzo delle merci importate, potrebbe essere qualificata, in senso tecnologicamente lato, come una forma di elaborazione dei dati. Visto che la controversia solleva in questo modo questioni riguardanti l'interpretazione del diritto comunitario, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nota 5 B del capitolo 84 della Tariffa doganale comune (nomenclatura combinata in vigore per il periodo 1988-1991) vada interpretata nel senso che il trattamento dell'immagine, nel modo in cui può essere realizzato per mezzo dei "Vista Boards" (descritte in maniera particolareggiata in sede di motivazione), debba essere considerato come "funzione specifica" ai sensi della citata disposizione, vale a dire come una funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, con conseguente esclusione dell'inserimento di merci siffatte nella voce 8471.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
Se la voce 8543 (nel caso di specie: le sottovoci 8543 8080 della nomenclatura combinata in vigore per il 1991, e 8543 8090 della nomenclatura combinata in vigore per il periodo 1988-1990) vada interpretata nel senso che la nozione di "(altre) macchine (...) elettriche con una funzione specifica, non nominate né comprese altrove in questo capitolo [vale a dire, nel capitolo 85]", comprenda anche prodotti del tipo "Vista Boards" [di cui alla questione sub 1)] qualora detti prodotti possano, grazie alle loro caratteristiche, essere utilizzati, oltre che per il trattamento dell'immagine, anche come schede grafiche per l'elaborazione automatica dell'informazione.
3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2):
Quale sia la diversa voce della Tariffa doganale da prendere in considerazione ai fini della classificazione di prodotti del tipo "Vista Boards" [di cui alla questione sub 1)]».
B - Parere
11 Anzitutto vorrei chiarire ciò che, sulla base delle memorie delle parti, delle risposte scritte della Commissione alle domande poste dalla Corte di giustizia e dell'udienza, può essere considerato ancora controverso o invece già acquisito con riferimento alle caratteristiche dei Vista Boards.
12 E' pacifico che i Vista Boards svolgono le funzioni di normali schede grafiche, che vanno classificate sotto la voce 8471 della NC «Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità (...)». E' anche chiaro che le funzioni dei Vista Boards oltrepassano quelle delle normali schede grafiche, ma rimane dubbio in che misura le oltrepassino.
13 L'attrice nel procedimento principale sostiene che la differenza rispetto alle normali schede grafiche consiste semplicemente in una migliore qualità della rappresentazione e risoluzione dell'immagine e in una produzione più veloce delle stessa. Queste caratteristiche sarebbero, in considerazione di software sempre più sofisticati, per esempio Microsoft-Windows, sempre più importanti. Qualsiasi personal computer di uso corrente potrebbe riprodurre immagini naturali che con l'aiuto della scheda grafica potrebbero essere modificate ed elaborate. Inoltre, sarebbero frattanto disponibili software che contengono sequenze di immagini. Per tutte queste funzioni è sufficiente una buona scheda grafica. I Vista Boards lavorerebbero semplicemente in modo più veloce e con un più alto grado di risoluzione. Il trattamento di immagini in movimento non sarebbe possibile in tempo reale. I Vista Boards potrebbero soltanto digitalizzare immagini istantanee.
14 La Commissione contesta queste asserzioni con riferimento alla descrizione del prodotto fornita dall'impresa. Essa ritiene che un Vista Boards svolga, sostanzialmente, più funzioni di una normale scheda grafica. In base alla descrizione del prodotto esso sarebbe ugualmente adatto sia per la produzione di grafici che per il trattamento di immagini video. Il fatto che i Vista Boards non siano paragonabili a normali schede grafiche emerge anche dal prezzo sostanzialmente più alto (7). Solo la funzione aggiuntiva sarebbe perciò decisiva per l'acquisto di un prodotto così caro al posto di una normale scheda grafica. La Commissione dubita che tale funzione possa essere semplicemente descritta come miglioramento qualitativo rispetto ad una normale scheda grafica.
15 E' certo, infine, che i Vista Boards offrono la possibilità di convertire segnali analogici esterni, provenienti per esempio da una macchina da presa, in segnali digitali, affinché questi possano presentarsi in una forma in cui possano essere elaborati dal computer. Vi è unanimità inoltre sul punto che si tratti, in questo caso, di una funzione riguardante l'elaborazione dei dati. E' tuttavia dubbio come si debbano classificare i Vista Boards nella NC sulla base di tale caratteristica.
16 Per quanto attiene al quesito se i Vista Boards siano semplicemente schede grafiche di miglior qualità, non spetta alla Corte risolverlo, ma piuttosto al giudice nazionale, se necessario ricorrendo ad un perito. Esaminerò ancora in seguito, più specificamente, tale punto (8). E' importante rilevare anzitutto che vi è opinione unanime sul fatto che tutte le funzioni dei Vista Boards riguardano l'elaborazione dell'informazione. E' in discussione soltanto se si debba in ogni caso effettuare una classificazione sotto la voce 8471 della NC [«Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; (...)»].
17 Secondo l'opinione dell'attrice una classificazione sotto questa voce sarebbe l'unica possibile, poiché non si può distinguere l'elaborazione dell'informazione sulla base della fonte dell'informazione. Il trattamento dell'immagine, come viene realizzato dai Vista Boards grazie alla loro funzione aggiuntiva, rappresenterebbe soltanto una possibilità di utilizzo dell'impianto per l'elaborazione dell'informazione.
18 La Commissione, tuttavia, distingue tra l'elaborazione dell'informazione in generale, ovvero l'elaborazione dell'informazione in senso stretto, e il trattamento dell'immagine. Soltanto la prima costituirebbe un'elaborazione dell'informazione ai sensi della NC e si dovrebbe quindi classificare alla voce 8471. A questo proposito la Commissione si riferisce fra l'altro alle note esplicative per l'armonizzazione del sistema relative alla voce 8471, secondo cui l'elaborazione dell'informazione consiste nel trattamento di dati di tutti i tipi. Dal momento che i Vista Boards sono predisposti per elaborare esclusivamente segnali di immagine, non manipolerebbero dunque informazioni di ogni tipo e non potrebbero essere classificati sotto la voce 8471. Essi dovrebbero quindi essere considerati come macchine con una specifica funzione ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 e classificati conformemente alla loro funzione. Come osserva inoltre la Commissione, sarebbe anche poco sensato classificare sotto la voce 8471 qualsivoglia elaborazione dell'informazione, dal momento che ciò condurrebbe ad una saturazione della voce.
19 Dalle note esplicative per l'armonizzazione del sistema sulla nota 5 E (9) del capitolo 84 della NC risulta che una «funzione specifica» deve essere diversa dall'elaborazione dell'informazione. Analogamente, nella sentenza Siemens Nixdorf la Corte ha ritenuto, con riferimento alle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, doversi considerare che un apparecchio presentato unitamente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e destinato a lavorare in collegamento con quest'ultima esercita una funzione propria solo se svolge una funzione «diversa dall'elaborazione dell'informazione» (10). Per elaborazione dell'informazione ai sensi della NC si deve tuttavia intendere, come è già stato evidenziato, il trattamento di dati di ogni tipo. Secondo l'opinione della Commissione ciò va interpretato nel senso che le macchine che possono elaborare dati di un solo tipo non possono essere classificate sotto questa voce.
20 Non si può condividere questa opinione. Anche un «normale» personal computer contiene parti che possono elaborare solo determinati tipi di informazioni. Così la tastiera elabora solo quello che viene immesso attraverso la digitazione. Essa non può elaborare segnali ottici o acustici. Ciononostante essa viene classificata alla voce 8471, quindi nell'ambito dell'elaborazione dell'informazione. Il concetto di «dati di ogni tipo» viene perciò inteso in senso lato.
21 La Commissione, del resto, si contraddice, quando sostiene che tra alcuni anni i Vista Boards si dovranno, eventualmente, classificare nell'ambito dell'elaborazione dell'informazione e quindi sotto la voce 8471. Nelle caratteristiche dei Vista Boards, però, non sarà cambiato nulla. Essi potranno sempre e soltanto elaborare segnali di immagini. Se tuttavia dovesse essere possibile farli rientrare nella nozione di elaborazione dell'informazione, allora la nozione di «dati di ogni tipo» potrebbe essere intesa solo in senso lato. Ciò significa che vi possono essere classificate anche macchine in grado di elaborare solo determinate informazioni. Dal testo della voce 8471 e dalle relative note esplicative non risulta alcuna indicazione nel senso della distinzione proposta dalla Commissione tra elaborazione dell'informazione in senso stretto ed elaborazione dell'immagine.
22 Per la distinzione che propone, la Commissione si basa, tra l'altro, su una decisione del comitato per l'armonizzazione del sistema del 18 novembre 1996, avente ad oggetto la classificazione di un cosiddetto «Media Composer». Questa decisione è stata nel frattempo adottata, secondo le affermazioni della Commissione, come un «parere di classificazione» (11). In base alle indicazioni della Commissione, questo Media Composer rappresenta un sistema di elaborazione dell'informazione concepito per la rappresentazione digitale di immagini su video, la produzione di effetti video ed il montaggio e la messa a punto di programmi video per la loro trasmissione televisiva. Esso contiene, tra l'altro, un'unità centrale per l'elaborazione dell'informazione, un software speciale e una scheda Nu Vista che, secondo quanto afferma la Commissione, svolge le stesse funzioni dei Vista Boards in discussione nel caso di specie. Senza il software speciale e altre parti questo sistema potrebbe anche essere utilizzato come sistema di elaborazione dell'informazione.
23 Il suddetto Media Composer è stato infine classificato dal comitato, con 18 voti a favore e tre contrari, sotto la voce 8543. In quell'occasione si era sostenuto che la merce in sé rappresentava un sistema per l'elaborazione dell'informazione che poteva essere classificato alla voce 8471. Data la presenza di molteplici parti speciali il sistema era, però, concepito specificamente per l'elaborazione di immagini video e quindi si doveva escludere, in applicazione della nota 4 relativa alla sezione XVI e della nota 5 E del capitolo 84, dalla voce 8471 (12). L'applicazione della nota 4 relativa alla sezione XVI imponeva la classificazione sotto la voce 8543.
24 Per poter effettuare un confronto preciso tra le funzioni di un Media Composer e quelle dei Vista Boards qui in discussione sarebbe necessario ricorrere ad un perito. A prima vista risulta, però, già chiaro che si tratta, in un caso, di un sistema concepito per una specifica funzione, mentre, nell'altro caso - con riferimento ai Vista Boards - ci si trova di fronte soltanto ad una parte di un tale sistema. Ciò trova conferma nel fatto che il comitato ha basato la sua classificazione, tra l'altro, sulla nota 4 relativa alla sezione XVI, il cui tenore è il seguente:
«Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci dei capitoli 84 o 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura».
25 Da ciò emerge che, come minimo, il Media Composer va considerato un'unità funzionale che nel complesso esercita un'unica, ben precisa funzione. Esso deve, perciò, essere classificato sulla base di quest'unica funzione. A tale proposito questa funzione specifica è stata individuata nella rappresentazione di immagini video, nella produzione di effetti video, nonché nel montaggio e nella messa a punto di programmi video per la trasmissione, che è stata indicata alla voce 8543 come «una funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione» (13). La Corte non è in grado di stabilire se tale funzione specifica corrisponda a quella esercitata dai Vista Boards. Questa materia è di competenza del giudice nazionale.
26 Gli altri esempi presentati dalla Commissione riguardano una macchina per la gestione di disegni industriali e una macchina per il controllo della produzione di carta. Anche in questo caso non è possibile per la Corte, sulla base dei dati disponibili, effettuare un confronto delle macchine con i Vista Boards qui in discussione. Tuttavia, emerge anche da questi esempi che si tratta di sistemi con una specifica funzione, classificati conformemente a questa funzione specifica. Con ciò rimane ancora da definire come si potrebbero classificare le singole parti di tali sistemi. Dal momento che la macchina va classificata in conformità di una funzione, solo sulla base della sua progettazione per tale specifica funzione, non è perciò chiaro come vengano classificate le singole parti, staccate dall'insieme dell'unità funzionale e, in determinate condizioni, utilizzate per altri scopi. Non esiste per le unità funzionali nessuna regola esplicita, come per i sistemi di elaborazione dell'informazione, secondo cui le singole unità debbano essere classificate sotto la stessa voce del sistema, anche quando siano utilizzate in modo specifico (14).
27 Per quanto riguarda i Vista Boards, essi non costituiscono affatto un'unità funzionale concepita per una ben definita funzione specifica. Questo apparecchio può, al massimo, essere un elemento costitutivo di un tale sistema. Pertanto, si deve escludere una classificazione dei Vista Boards secondo la nota 4 relativa alla sezione XVI. Gli esempi di classificazione presentati dalla Commissione non sono quindi in alcun modo pertinenti nel caso di specie, poiché riguardano dei sistemi.
28 Il criterio di distinzione proposto in questa sede dalla Commissione non corrisponde, del resto, al criterio utilizzato negli esempi del comitato. Il fatto che un sistema sia stato concepito per un'unica funzione specifica ben definita non cambia. Quando, però, la Commissione sostiene che tra alcuni anni la particolare caratteristica dei Vista Boards non sarà più «specifica», per cui i Vista Boards potranno essere classificati sotto la voce 8471, essa si riferisce non alla funzione specifica ma, piuttosto, al fatto che la caratteristica dei Vista Boards rientri o meno nello standard di un computer. Il criterio della distinzione tra l'elaborazione dell'informazione e il trattamento dell'immagine non corrisponde, quindi, al criterio della funzione specifica utilizzato dal comitato.
29 Vorrei poi far notare, a titolo puramente integrativo, che il criterio della dotazione tipica di un computer mi sembra poco adatto per definire la nozione di elaborazione dell'informazione. Come è stato più volte affermato dalla Corte, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa (15). Il criterio della dotazione tipica non mi sembra soddisfare queste prescrizioni. Esso dipende troppo dalle condizioni di mercato e dall'offerta e dalla domanda ed è sottoposto ad un'evoluzione temporale troppo veloce.
30 Anche se la Commissione osserva che la dotazione tipica deve essere accertata solo al momento dell'importazione, pure ciò mi sembra molto difficile, anche per un perito. La Commissione rimanda inoltre ad una decisione della Corte secondo la quale si può far riferimento allo stato della tecnica al momento dell'importazione come criterio per la classificazione di una merce. Spetta al giudice nazionale determinare lo stato della tecnica al momento dell'importazione, se del caso con l'aiuto di un perito (16).
31 A questo proposito, si deve rilevare che questa possibilità viene presa in considerazione dalla Corte solo quando la Tariffa doganale comune parla di un «criterio relativo» (17), che si riferisce, almeno indirettamente, alle normali possibilità tecniche esistenti nel campo dell'industria elettronica al momento dell'importazione. Altrimenti spetta agli organi comunitari competenti prendere atto dell'evoluzione tecnica attraverso una modifica della Tariffa doganale comune (18). E' dubbio se la nozione di elaborazione dell'informazione rappresenti un simile criterio relativo. Si potrebbe, tuttavia, considerare che la nozione sia relativa, in quanto può essere classificata solo l'elaborazione dell'informazione che corrisponde allo stato attuale della tecnica. La nozione «stato della tecnica» non è, però, paragonabile, a mio avviso, con il concetto di «dotazione tipica» di un computer. L'uso di una macchina per l'elaborazione dell'informazione che corrisponda pienamente allo stato della tecnica non deve necessariamente rientrare nello stesso tempo nella dotazione tipica di un computer. Per questi motivi mi sembra inadatto il criterio di distinzione proposto dalla Commissione.
32 Non vi è, perciò, alcun motivo evidente contro la classificazione dei Vista Boards sotto la voce 8471. Una simile classificazione dei Vista Boards non porta neanche ad una saturazione della voce, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione. Come emerge dalla posizione della Commissione, i sistemi concepiti per un unico scopo vengono classificati come unità funzionali nella voce corrispondente. Neppure le macchine con una funzione specifica che lavorano in collegamento con una macchina per l'elaborazione dell'informazione o incorporano una tale macchina, vengono classificate sotto la voce 8471. Non si comprende, pertanto, perché la classificazione di parti come i Vista Boards, che vengono incorporati in una macchina per l'elaborazione dell'informazione, al fine di elaborarvi l'informazione, debba condurre alla saturazione della voce 8471.
33 Questo, tanto più che è fuori discussione che una parte delle funzioni dei Vista Boards corrisponde alla funzione delle schede grafiche, che a loro volta devono certamente essere classificate sotto la voce 8471. Anche la funzione aggiuntiva dei Vista Boards, la conversione e digitalizzazione di segnali esterni, rientra tra le funzioni decisive dell'elaborazione dell'informazione, in quanto rende possibile l'elaborazione dell'informazione attraverso l'unità centrale. L'attrice nel procedimento principale fa giustamente notare che tale funzione è paragonabile a quella della tastiera o del mouse del computer. La questione se i Vista Boards siano soltanto schede grafiche di migliore qualità o svolgano anche un'ulteriore funzione può essere decisa, come è già stato sottolineato, solo dal giudice nazionale, se del caso dietro ricorso ad un perito. Se si accertasse, a questo proposito, che le funzioni dei Vista Boards corrispondono a quelle di un Media Composer, essi dovrebbero essere classificati come questo Media Composer, secondo la specifica funzione della produzione di programmi video.
34 In considerazione del numero di singole parti menzionate nella descrizione di un Media Composer appare però dubbio che un Vista Board e, in particolare, la sua corrispondenza nel Media Composer ad una singola componente del sistema complessivo debba avere le stesse funzioni del sistema stesso. Secondo le indicazioni della descrizione del prodotto presentata dalla Commissione, il sistema contiene, oltre alla scheda Nu Vista corrispondente al Vista Board, tra l'altro, un'unità centrale per l'elaborazione dell'informazione, due monitor, una tastiera, un determinato software e, oltre ad altre schede, una Sound-Card. Emergono dubbi anche dalle considerazioni dell'attrice sul fatto che il Vista Board non sia uno specifico apparecchio per la produzione video. Essa sottolinea piuttosto che in nessun caso i Vista Boards possono adattare o elaborare «immagini», bensì potrebbero solo, come funzione accessoria, digitalizzare impulsi elettrici analogici provenienti da una macchina da presa e, con l'ausilio di un computer, elaborare segnali digitali che vengono riprodotti sul monitor. E' però materia di competenza del giudice nazionale, se del caso dietro ricorso ad un perito, effettuare un confronto tra le funzioni dei Vista Boards e quelle dei Media Composers.
C - Conclusione
35 Sulla base delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali:
La nota 5 B del capitolo 84 della Tariffa doganale comune (nomenclatura combinata in vigore per il periodo 1988-1991) va interpretata nel senso che l'elaborazione dell'immagine, quale può essere realizzata per mezzo dei Vista Boards, non deve essere considerata come «funzione specifica» ai sensi della citata disposizione, cioè, non come una funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, con la conseguenza che merci siffatte devono essere classificate sotto la voce 8471, a meno che le loro funzioni corrispondano a quelle di un Media Composer, che è concepito per la rappresentazione digitale di immagini video, per la produzione di effetti video e per il montaggio di programmi video per la trasmissione. Spetta al giudice nazionale definire quest'ultimo punto, se del caso dietro ricorso ad un perito.
(1) - GU L 256, pag. 1.
(2) - Regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1).
(3) - Regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886, che modifica l'allegato I al regolamento del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1).
(4) - Regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2472, che modifica l'allegato I al regolamento del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 247, pag. 1).
(5) - Queste note esplicative sono pubblicate dal Consiglio stesso in francese ed in inglese e possono essere considerate secondo la giurisprudenza della Corte come strumenti validi per l'interpretazione della tariffa; v. sentenza 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf (Racc. pag. I-1945, punto 12). Le note esplicative qui di seguito citate corrispondono alla versione tedesca pubblicata dal ministero tedesco delle Finanze.
(6) - La nota 5 E del capitolo 84, richiamata nelle note esplicative, corrisponde alla precedente nota 5 B, ultimo comma, del capitolo 84. Essa recita: «Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, e che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina, sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua» [regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 319, pag. 1)].
(7) - Secondo l'indicazione della Commissione nella sua risposta scritta dell'aprile 1997, questo ammonta ad oltre 10 000 DM, più la relativa imposta sul valore aggiunto.
(8) - V. paragrafo 33 e ss. infra.
(9) - La nota 5 E corrisponde alla precedente nota 5 B, ultimo comma, v., a questo proposito, anche la nota 6 delle presenti conclusioni.
(10) - Sentenza Siemens Nixdorf (loc. cit. in nota 5, punto 15).
(11) - Si tratta qui della ratifica e quindi della messa in vigore delle decisioni del comitato in relazione alla classificazione delle merci.
(12) - La nota 5 E del capitolo 84 è simile alla precedente nota 5 B, ultimo comma, v., a questo proposito, anche la nota 6 supra.
(13) - Note esplicative per l'armonizzazione del sistema alla nota 5 E del capitolo 84, v. paragrafo 8 supra.
(14) - Nota 5 B del capitolo 84.
(15) - Sentenza nella causa C-11/93 (loc. cit. in nota 5, punto 11), e sentenza 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber (Racc. pag. 3363, punto 13).
(16) - Sentenza 19 novembre 1981, causa 122/80, Analog Devices (Racc. pag. 2781, punto 20).
(17) - Sentenza nella causa 122/80 (loc. cit. in nota 16, punto 20).
(18) - Sentenza nella causa 122/80 (loc. cit. in nota 16, punti 20 e 13).
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