Conclusioni dell avvocato generale
1 Lo Hoge Raad (Corte di cassazione) dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (2), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (in prosieguo: la «Convenzione di San Sebastián») (3).
2 L'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, nella parte in cui rileva per il presente procedimento, in sostanza conferisce la competenza relativa alle controversie in materia di contratti di lavoro, inter alia, ai giudici del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività.
I fatti
3 Il signor Rutten, cittadino olandese residente nei Paesi Bassi, veniva assunto a partire dal 1_ agosto 1989 dalla Cross Medical BV, controllata olandese della Cross Medical Ltd, società registrata in Gran Bretagna con sede in Londra. Il contratto di lavoro conteneva delle clausole che attribuivano al Kantonrechter (Tribunale cantonale) di Amsterdam la competenza, nel caso di controversie di lavoro e precisavano che il contratto era disciplinato dal diritto olandese. Il 31 maggio 1990, a causa delle difficoltà finanziarie della società, veniva posto termine al rapporto di lavoro che legava il signor Rutten alla Cross Medical BV e l'interessato concludeva un nuovo contratto di lavoro con la Cross Medical Ltd. Sorprendentemente quest'ultimo contratto non conteneva né una clausola precisante la legge applicabile né una clausola attributiva di competenza.
4 Il signor Rutten continuava a vivere nei Paesi Bassi. Prima e dopo il cambio di datore di lavoro egli effettuava i due terzi circa del proprio lavoro nei Paesi Bassi, mentre apparentemente trascorreva il terzo restante del tempo lavorativo in diversi altri paesi (vi è una leggera divergenza tra i documenti agli atti, ma vengono menzionati in varia misura l'Inghilterra, la Scozia, l'Irlanda, gli Stati Uniti, la Germania e il Belgio). Egli preparava e organizzava i suoi viaggi a partire dal proprio ufficio olandese (che pare si trovasse al suo domicilio), nel quale conservava tutta la documentazione rilevante e ove faceva ritorno dopo ogni viaggio.
5 La Cross Medical Ltd poneva termine al contratto di lavoro del signor Rutten con effetto 1_ ottobre 1991. Questi chiedeva al Kantonrechter di Amsterdam di disporre il pagamento a suo favore degli arretrati di salario, maggiorati degli interessi. La Cross Medical Ltd negava la competenza dei tribunali olandesi, sostenendo che il signor Rutten svolgeva abitualmente la sua attività nel Regno Unito. Il Kantonrechter si dichiarava competente e accoglieva il ricorso; nell'appello sulla questione di competenza, il Rechtbank (Tribunale distrettuale) di Amsterdam riformava la sentenza del Kantonrechter. Il signor Rutten ricorreva in cassazione presso lo Hoge Raad dei Paesi Bassi, che sottoponeva alla Corte le seguenti questioni:
«1) Quali sono i criteri sulla base dei quali stabilire se un lavoratore dipendente il quale, in esecuzione del proprio contratto di lavoro, svolge la sua attività in più Stati svolga abitualmente la sua attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, in uno di tali Stati.
2) Se a tale riguardo sia decisivo o rilevante il fatto che l'interessato trascorre in uno dei detti Stati la maggior parte del suo tempo lavorativo, o quanto meno una parte maggiore di quella trascorsa nell'altro o negli altri Stati interessati.
3) Se a tale riguardo sia del pari rilevante il fatto che il lavoratore dipendente risiede in uno dei detti Stati, nel quale dispone di un ufficio a partire dal quale prepara e organizza l'attività da svolgere all'estero e nel quale fa ritorno dopo ogni viaggio all'estero compiuto in relazione con il suo lavoro».
L'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles
6 L'art. 5, punto 1, costituisce una delle eccezioni alla regola generale enunciata all'art. 2, a termini del quale le persone domiciliate nel territorio di uno Stato contraente devono essere convenute dinanzi ai giudici di tale Stato. Le poche eccezioni sono giustificate dal fatto che, come è rilevato nella relazione Jenard sulla Convenzione, vi deve essere «una stretta correlazione tra la controversia e il giudice competente a conoscerla» (4).
7 Fino al 1989, l'art. 5, punto 1, era formulato nei seguenti termini:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1) in materia contrattuale davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...)» (5).
8 La Convenzione di San Sebastián ha modificato l'art. 5, punto 1, che attualmente recita quanto segue:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1) in materia contrattuale davanti al giudice del luogo dove l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; per i contratti individuali di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto».
9 Nel caso di specie la questione verte sul significato dell'espressione «[il luogo] in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività». Individuare tale luogo in ciascun caso specifico è una questione di fatto che spetta al giudice nazionale decidere; alla Corte si chiede in particolare di fornire un orientamento quanto ai criteri che possono essere rilevanti per tale determinazione nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga la propria attività in più paesi.
10 La Corte non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sul significato dell'espressione sopraccitata. In assenza di un orientamento giurisprudenziale, esporrò brevemente la cronistoria della disposizione. Un'esposizione più esauriente del contesto può trovarsi nelle mie conclusioni nella causa Mulox IBC/Geels (6).
11 La modifica apportata all'art. 5, punto 1, dalla Convenzione di San Sebastián è dibattuta nella relazione sulla detta Convenzione dei signori Almeida Cruz, Desantes Real e Jenard (7). In questa si sottolinea che la soluzione adottata «tenta di migliorare, senza discostarsene troppo, quella della convenzione di Lugano (8), pur seguendo gli orientamenti dettati dalla Corte di giustizia per quanto riguarda la tutela della parte più debole nel rapporto contrattuale» (9). La relazione in particolare si richiama alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Six Constructions/Humbert (10), resa dopo la firma della Convenzione di Lugano, ma prima della conclusione della Convenzione di San Sebastián.
12 La disposizione rilevante della Convenzione di Lugano, anch'essa art. 5, punto 1, recita quanto segue:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua attività in un solo paese, il luogo è quello in cui si trova lo stabilimento dal quale è stato assunto».
13 L'unica differenza fra il testo dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Lugano e quello dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, come modificata dalla Convenzione di San Sebastián, è che in quest'ultima è stato chiarito che la facoltà (qualora il lavoratore non svolga abitualmente la sua attività in un solo paese) di adire il giudice del luogo in cui si trova lo stabilimento dal quale è stato assunto spetta soltanto al lavoratore. Si tratta del miglioramento sottolineato nella relazione sulla Convenzione di San Sebastián, che ha lo scopo di tener conto dell'esigenza di tutelare la parte contrattuale socialmente più debole, ed è stato auspicato nella sentenza Six Constructions, in cui la Corte ha sottolineato che la formulazione della Convenzione di Lugano rischiava di danneggiare gli interessi del contraente più debole dal punto di vista sociale, attribuendo la competenza al foro della sede del datore di lavoro anche quando quest'ultimo fosse attore (11).
14 Pare che l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Lugano intendesse riflettere le pronunce della Corte di giustizia nelle cause Ivenel/Schwab (12) e Shenavai/Kreischer (13) [v. relazione sulla Convenzione di San Sebastián, paragrafo 23, sub a)] per rimanere coerente con la Convenzione di Roma sulla normativa applicabile alle obbligazioni contrattuali (14) (v. relazione Jenard-Moeller sulla Convenzione di Lugano (15), paragrafi 37-40).
15 In assenza di una specifica norma sui contratti di lavoro nelle versioni della Convenzione di Bruxelles precedenti il 1989, nella causa Ivenel/Schwab la Corte aveva dichiarato che l'obbligazione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, in caso di domande su obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro, era l'obbligazione che caratterizzava il contratto stesso, cioè di norma quella di svolgere il lavoro concordato (16). Nella causa Shenavai/Kreischer la Corte ha dichiarato incidentalmente che, nel caso in cui la lite verta su più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto e che costituiscono il fondamento dell'azione in questione, il giudice adito, per determinare la propria competenza, dovrebbe orientarsi sul principio secondo il quale l'accessorio segue il principale; in altre parole, sarà l'obbligazione principale, fra le varie in questione, a determinare la competenza (17). Queste due affermazioni, unitamente all'art. 6, n. 2, della Convenzione di Roma, sono le fonti del riferimento al luogo «in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività» (contenuto nell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Lugano).
16 L'art. 6, n. 2, della Convenzione di Roma prevede che, in mancanza di clausola di determinazione della legge applicabile, il contratto di lavoro sia regolato:
«a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro anche se inviato temporaneamente in un altro paese, oppure
b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso posto,
a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso, si applica la legge di quest'altro paese».
17 Dalla relazione Giuliano-Lagarde sulla Convenzione di Roma (18) emerge chiaramente che la formulazione dell'art. 6 tiene conto del fatto che gli interessi delle parti di un contratto di lavoro sono divergenti ed ha lo scopo di garantire «e di assicurare parallelamente, tramite detta normativa, una migliore tutela a quella parte che, sotto l'aspetto socio-economico, dev'essere considerata come la più debole nel rapporto contrattuale» (19).
18 Che l'esigenza di garantire un'adeguata tutela al contraente più debole dal punto di vista sociale sia uno dei fattori di cui tener conto nell'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles è stato confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Ivenel/Schwab, in relazione alla versione dell'articolo precedente al 1989 (20). In quel caso la Corte aveva dichiarato anche, dopo aver esaminato le vicende legislative della disposizione in esame, che in materia contrattuale l'art. 5, punto 1, mirava in particolare a determinare la competenza del giudice del paese avente un nesso particolare con la controversia e che nel caso di un contratto di lavoro tale nesso consiste proprio nella legge applicabile al contratto (21). Tornerò su questi concetti più avanti.
Il caso Mulox
19 La versione anteriore al 1989 dell'art. 5, punto 1, è stata esaminata dalla Corte anche nella causa Mulox IBC/Geels (22), nella quale il lavoratore svolgeva la propria attività in più Stati contraenti. Secondo me la pronuncia della Corte, benché attinente alla formulazione precedente dell'articolo, è comunque utile per l'interpretazione della formulazione attuale. Ciò in quanto la Corte ha interpretato la versione pre-1989 alla luce delle proprie sentenze Ivenel/Schwab e Shenavai/Kreischer; come abbiamo visto, proprio quelle sentenze hanno informato in larga misura la modifica del 1989 di cui la Corte è oggi adita.
20 La Corte ha dichiarato che, quando si tratta di un contratto di lavoro, il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente va determinato, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base al diritto internazionale privato del giudice adito, ma, al contrario, secondo criteri uniformi che la Corte deve definire basandosi sul sistema e sugli scopi della Convenzione (23).
21 La Corte inoltre si è ricollegata all'affermazione fatta nella causa Ivenel/Schwab secondo cui va tenuto conto della necessità di garantire un'adeguata tutela alla parte contraente più debole dal punto di vista sociale, in questi casi il lavoratore. Tale adeguata tutela è meglio garantita se le liti relative ad un contratto di lavoro rientrano nella competenza del giudice del luogo in cui il lavoratore adempie le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. In effetti è proprio in tale luogo che il lavoratore può, con minor spesa, rivolgersi ai giudici o difendersi dinanzi ad essi (24).
22 Tale enunciato riecheggia l'opinione da me espressa nelle conclusioni relative alla medesima causa, secondo cui il lavoratore dovrebbe poter citare in giudizio il suo datore di lavoro nel luogo in cui lavora. Questo è il foro naturale di simili cause e, nella maggior parte dei casi, sarà anche quello più pratico per il lavoratore. Quest'ultimo non dovrebbe essere privato di questa facoltà per la semplice ragione che il suo datore di lavoro è domiciliato in un altro Stato contraente (25).
23 Nella sentenza Mulox la Corte si è richiamata alla sua giurisprudenza precedente (che ho già esposto) (26), per affermare che, nell'ipotesi in cui la lite verta su più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto e che costituiscono il fondamento dell'azione esperita dall'attore, è l'obbligazione principale che determina la competenza (27). La Corte ha poi dichiarato che, qualora lo svolgimento del lavoro si estenda al territorio di più Stati contraenti, si deve considerare luogo dell'esecuzione dell'obbligazione contrattuale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, il luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Per la determinazione di questo luogo - compito che spetta al giudice nazionale - occorre tener conto della circostanza, presente nel caso di specie, che il lavoratore svolgeva il compito affidatogli a partire da un ufficio sito in uno Stato contraente nel quale aveva stabilito la sua residenza, a partire dal quale esercitava le sue attività e nel quale ritornava dopo ogni viaggio di lavoro (28).
Applicazione al presente procedimento
24 Il quesito cui la Corte deve rispondere in questo procedimento è in sostanza se la lettera dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, come modificata dalla Convenzione di San Sebastián, in particolare l'espressione «[il luogo] in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», differisca in misura significativa dall'interpretazione dell'articolo originale fatta dalla Corte nella sentenza Mulox ed in particolare dalla nozione di «luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro»; in caso affermativo, se la detta differenza consenta di discostarsi dalle direttive delineate dalla Corte nella sentenza Mulox, per la determinazione di quale è tale luogo in un caso specifico.
25 Confermo l'opinione che ho espresso nelle mie conclusioni per la causa Mulox, cioè che la versione pre-1989 dell'art. 5, punto 1:
«dovrebbe essere interpretat[a] nel senso che radica la competenza nel luogo principale di lavoro. Nella maggior parte dei casi, questa nozione sarà più o meno sinonimo della nozione di luogo "abituale" di lavoro usata nell'art. 6, della Convenzione di Roma e nelle Convenzioni di Lugano e di San Sebastián. Tuttavia l'espressione "luogo principale di lavoro" sembra preferibile, poiché trasmette più efficacemente l'idea che una delle sedi di lavoro debba essere normalmente più importante di altre. (...) se la Convenzione di San Sebastián fosse applicabile ad un caso come quello in esame, il termine "abitualmente" non dovrebbe essere interpretato troppo alla lettera, ma essere inteso nel senso che indica il luogo principale di lavoro» (29).
26 Quest'interpretazione è in sintonia con numerosi fattori.
27 In primo luogo, garantisce la tutela della parte contrattuale più debole dal punto di vista sociale, segnatamente, nei contratti di lavoro, il lavoratore: come abbiamo visto, la necessità di garantire tale tutela è stata riconosciuta dalla Corte ed ha informato la modifica all'art. 5, punto 1, apportata nel 1989.
28 In secondo luogo, riflette l'esigenza di uno stretto collegamento tra la controversia e il giudice competente a deciderla.
29 In terzo luogo, dovrebbe significare che i giudici competenti devono quasi invariabilmente essere quelli del luogo nel quale è meno costoso per il lavoratore promuovere o difendersi da un'azione giurisdizionale.
30 Contro l'interpretazione testé esposta si potrebbe sostenere che essa non conferisce necessariamente la competenza ai tribunali del paese la cui legge è applicabile. Come già detto, l'auspicabilità dell'attribuzione della competenza ad un tribunale che possa applicare la legge del proprio paese, anziché una legge straniera, è stata definita dalla Corte nella sentenza Ivenel/Schwab come uno dei principali criteri interpretativi dell'art. 5, punto 1.
31 Non penso comunque che quest'obiezione sia sufficiente a far ignorare i vantaggi dell'interpretazione da me proposta. Come ho già detto nelle mie conclusioni per la causa Mulox, per quanto auspicabile possa essere l'attribuzione della competenza per le controversie di lavoro ai giudici del paese la cui legge va applicata, ciò non sarà sempre possibile in pratica, nemmeno dopo l'armonizzazione dei principi in materia di determinazione della legge attuata dalla Convenzione di Roma (30). In quella sede avevo esaminato in maniera abbastanza approfondita le difficoltà insite in ciascun tentativo di far coincidere la lex causae con la lex fori, concludendo che sarebbe un errore dare troppa importanza al nesso tra la competenza e la lex causae nelle controversie di lavoro (31). Resto della medesima opinione.
32 Qualora dunque per adempiere un contratto di lavoro il lavoratore svolga la sua attività in più paesi, il criterio secondo il quale si deve considerare che tale soggetto svolge abitualmente la propria attività in uno di tali paesi ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles coincide sostanzialmente con i criteri in base ai quali in passato sarebbe stato considerato adempiere principalmente le proprie obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Nella sentenza Mulox la Corte ha già delineato alcuni di questi criteri: in particolare l'ubicazione dell'ufficio del lavoratore in uno Stato contraente, nel quale ha stabilito la sua residenza, a partire dal quale esercita le sue attività e nel quale ritorna dopo ogni viaggio di lavoro (32).
33 Pur condividendo l'opinione da me espressa nelle conclusioni nel caso Mulox, secondo cui il termine «abitualmente» non andrebbe interpretato troppo alla lettera, la Commissione ha qualche difficoltà nel far coincidere in modo puro e semplice il significato dei termini «abitualmente» e «principalmente». Essa sostiene che il primo concetto fa riferimento all'organizzazione temporale dell'attività del lavoratore, mentre il secondo si riferisce al nucleo sostanziale dell'attività. Tuttavia, essa osserva in un secondo momento che il termine «principalmente» comporta, come evidenziato dalla sentenza Mulox (33), che in riferimento alla precedente versione dell'art. 5, punto 1, si dovrebbe tener conto di diversi criteri, ivi compreso quanto tempo viene trascorso in ciascun paese interessato. La nuova formulazione, in particolare l'uso del termine «abitualmente», conferma tale criterio. La Commissione ne conclude che il giudice nazionale deve perciò in primo luogo accertare in quali periodi il lavoratore abbia lavorato nei diversi paesi. Nel caso in cui una netta maggioranza di giorni lavorativi sia stata trascorsa in uno Stato contraente, in via di principio i giudici di quello Stato sono competenti a dirimere le liti sorte dal contratto di lavoro.
34 Anche se questo ragionamento, molto probabilmente, potrebbe condurre al risultato corretto nella maggioranza dei casi, non sono convinto che sia saggio ricorrere ad una formulazione così ampia. Rimango dell'opinione espressa nelle mie conclusioni nel caso Mulox, cioè che non si può non tener conto dell'ubicazione e dell'utilizzo dell'ufficio del lavoratore. In quel caso avevo osservato che, anche se il lavoratore trascorreva più della metà dell'anno viaggiando in altri paesi e non aveva alcun cliente nel paese in cui aveva il suo ufficio, mi sembrava molto difficile confutare la presunzione che il suo luogo principale di lavoro si trovasse nella località in cui aveva sede il suo centro di operazioni (34). Non penso che la nuova formulazione dell'art. 5, punto 1, abbia reso tale proposizione meno cogente. Se un lavoratore che viaggia in numerosi diversi paesi prepara e organizza la propria attività a partire dal proprio ufficio, e vi ritorna dopo ogni viaggio, è artificioso ritenere che svolga la sua attività «abitualmente» o «principalmente» in un paese diverso da quello in cui si trova il suo ufficio, cuore delle sue attività lavorative.
35 La Commissione aggiunge che anche altri fattori sono rilevanti, ad esempio, l'ubicazione dell'ufficio e della residenza. Essa opera un distinguo quanto al peso relativo da dare a tali fattori, a seconda del fatto che il criterio temporale indichi lo stesso luogo degli altri fattori o uno diverso. Questo mi pare inutilmente complesso nel contesto del caso di specie, in cui è chiaro che una difficoltà del genere non si pone. Ciò mostra anche i pericoli insiti nel dare troppo peso al criterio temporale e troppo poco all'ubicazione del centro delle operazioni del lavoratore.
36 Quanto al criterio della residenza, mi limiterò ad osservare che, benché possa costituire un fattore rilevante nelle circostanze di un caso particolare, per i motivi espressi nelle mie conclusioni per la causa Mulox (35) non lo ritengo un criterio determinante.
37 Vorrei insistere sull'importanza, per ogni caso in cui un lavoratore lavori in vari paesi diversi, di fare un certo sforzo per identificare un luogo di lavoro principale, in modo da garantire l'attribuzione della competenza ai giudici di un paese avente un legame effettivo con la controversia (36). Tale risultato non è sempre possibile ricorrendo al criterio del collegamento alternativo introdotto dalla Convenzione di San Sebastián, vale a dire il luogo in cui è situato, o era situato, lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto. Oltre al fatto di attirare l'attenzione su tale rischio, tuttavia, non ritengo necessario, ai fini del presente procedimento, analizzare l'obiettivo di tale criterio di collegamento alternativo.
38 Concludendo, dunque, ritengo che i fattori aggiuntivi menzionati nelle questioni del giudice a quo siano tutti criteri rilevanti per la determinazione del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività.
39 Si può osservare infine che il procedimento principale nel caso di specie offre un buon esempio dei vantaggi dell'interpretazione dell'art. 5, punto 1, da me caldeggiata. Il signor Rutten risiede nei Paesi Bassi. Nei Paesi Bassi ha un ufficio a partire dal quale organizza e prepara il suo lavoro e nel quale ritorna dopo ogni viaggio e nei Paesi Bassi trascorre circa i due terzi del suo tempo lavorativo, mentre il terzo restante viene suddiviso tra diversi altri paesi. La controversia lavorativa in questione, all'evidenza, ha numerosi fattori di collegamento con i Paesi Bassi. Pertanto obbligare il signor Rutten a promuovere un'azione dinanzi ad una corte britannica non sarebbe coerente né con l'esigenza generale di tutelare il contraente socialmente più debole né con l'applicazione specifica di tale preoccupazione in casi analoghi, in particolare con lo scopo di garantire che il lavoratore possa promuovere un'azione giurisdizionale presso il foro a lui più conveniente.
Conclusione
40 Di conseguenza ritengo che la Corte debba risolvere le questioni sottopostele dallo Hoge Raad nei seguenti termini:
«Ai fini dell'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata da ultimo dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività è, nell'ipotesi di un contratto di lavoro in adempimento del quale il lavoratore esegue il proprio lavoro in più Stati, il luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Spetta al giudice nazionale determinare quale sia tale luogo alla luce di tutti i fatti rilevanti, compreso, in particolare, il fatto che il lavoratore trascorre la maggioranza del proprio tempo lavorativo in uno di detti Stati, nel quale risiede ed ha un ufficio a partire dal quale prepara od organizza il lavoro da svolgere al di fuori di tale Stato e nel quale ritorna dopo ogni viaggio fatto in relazione con il proprio lavoro».
(1) - GU L 304, pag. 77.
(2) - GU L 388, pag. 1.
(3) - GU L 285, pag. 1.
(4) - GU 1979, C 59, pagg. 1-22.
(5) - La formulazione della versione originale del 1968 era leggermente diversa, ma aveva in sostanza lo stesso effetto; la versione citata è quella modificata dal Trattato di adesione del 1978.
(6) - Sentenza 13 luglio 1993, causa C-125/92 (Racc. pag. I-4075).
(7) - GU 1990, C 189, pag. 35.
(8) - Convenzione 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (applicabile tra gli Stati membri dell'EFTA e della CEE) (GU L 319, pag. 9).
(9) - Paragrafo 23, lett. c).
(10) - Sentenza 15 febbraio 1989, causa 32/88 (Racc. pag. 341).
(11) - V. punti 13 e 14 della sentenza.
(12) - Causa 133/81 (Racc. 1982, pag. 1891).
(13) - Causa 266/85 (Racc. 1987, pag. 239).
(14) - GU 1980, L 266, pag. 1.
(15) - GU 1990, C 189, pag. 57.
(16) - Punti 15 e 20 e dispositivo della sentenza.
(17) - Punto 19 della sentenza.
(18) - GU 1980, C 282, pag. 1.
(19) - Paragrafo 25.
(20) - Punti 16 e 17 della sentenza.
(21) - Punto 15 della sentenza.
(22) - Citata alla nota 6.
(23) - Punto 16 della sentenza Mulox.
(24) - Punti 18 e 19 della sentenza.
(25) - Paragrafo 29 delle mie conclusioni.
(26) - Paragrafo 15.
(27) - Causa 266/85 (citata alla nota 13), punto 19.
(28) - Punti 22-25 della sentenza Mulox.
(29) - Paragrafi 32 e 37.
(30) - Paragrafo 27 delle mie conclusioni.
(31) - V. paragrafi 27 e 28.
(32) - Punto 25 della sentenza.
(33) - La Commissione prende in considerazione le versioni della sentenza in lingua francese e olandese, che, rispettivamente, impiegano i termini «principalement» e «hoofdzakelijk».
(34) - Paragrafo 33.
(35) - Paragrafo 34.
(36) - V., anche, le mie conclusioni nella causa Mulox, paragrafi 35 e 37.
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