Conclusioni dell avvocato generale
A - I fatti
1 Nel presente procedimento pregiudiziale, il Symvoulio Epikrateias (Consiglio di Stato, vale a dire il più alto giudice amministrativo) di Atene ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione relativa ad una disposizione del diritto ellenico che disciplina i rapporti giuridici tra le guide turistiche e gli enti turistici. Nella causa principale, il Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion (Unione delle agenzie di viaggi e turistiche della Grecia, in prosieguo: la «ricorrente») chiede l'annullamento di una decisione del ministro del Lavoro greco che ha dichiarato esecutiva una decisione del Tribunale arbitrale amministrativo di appello di Atene. Quest'ultima aveva confermato la decisione con cui il Tribunale arbitrale amministrativo di primo grado di Atene aveva risolto, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 1545/1985, la controversia in materia di contratto collettivo di lavoro sorta tra la ricorrente e l'Enosi Efopliston Epivatikon Plion (Unione degli armatori di navi passeggeri), da un lato, e la Somateio Diplomatouchon Xenagon (Associazione delle guide turistiche diplomate), dall'altro. Tale controversia verteva sulle condizioni di lavoro e retributive delle guide turistiche.
2 Il detto art. 37 della legge n. 1545/1985 così recita: «Le guide turistiche in possesso della prevista autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica e che hanno un contratto con agenzie turistiche o di viaggi, con membri dell'Enosi Efopliston Epivatikon Plion (Unione degli armatori di navi passeggeri), e con agenzie turistiche estere direttamente o con le loro filiali o succursali in Grecia, per l'esecuzione di programmi di attività turistiche, che tali soggetti organizzano, sono vincolate da un rapporto di lavoro subordinato e sono soggette alle relative disposizioni della legislazione ellenica in materia di lavoro quanto ai loro rapporti con i rispettivi datori di lavoro».
3 La detta autorizzazione allo svolgimento della professione di guida turistica era già stato oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte (1). In tale occasione ci si è chiesti se la Repubblica ellenica potesse subordinare la prestazione di servizi di guide turistiche viaggianti con un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro al possesso di un'abilitazione che presuppone l'acquisizione di una determinata formazione professionale, sancita da diploma, quando tale prestazione consista nel guidare i turisti in luoghi, diversi dai musei o dai monumenti storici che possono essere visitati solamente mediante una guida professionale specializzata. La Corte, ravvisandovi una violazione dell'art. 59 del Trattato, aveva risolto la questione in senso negativo.
4 Il giudice di rinvio sottolinea che l'art. 37 impone la forma del contratto di lavoro subordinato al rapporto giuridico esistente tra le guide turistiche e gli uffici turistici - con conseguente applicabilità delle disposizioni di legge elleniche - in presenza dei presupposti previsti dall'articolo medesimo. Il giudice a quo si richiama al riguardo sia alla relazione di accompagnamento della legge sia alle finalità perseguite dal legislatore. Queste, secondo quanto indicato dal giudice di rinvio, consistono nella definitiva composizione dei conflitti da molto tempo sussistenti tra le menzionate parti sociali.
5 La Somateio Diplomatouchon Xenagon (Associazione delle guide turistiche diplomate) e la Panellinia Omospondia Xenagon (Federazione ellenica delle guide turistiche) sono intervenute nella causa principale.
6 Secondo il giudice di rinvio sorge la questione se l'art. 37 della legge ellenica violi gli artt. 59 e ss. del Trattato CE, contenenti la disciplina della libera prestazione dei servizi. E' stata quindi sottoposta alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«1) Se la disciplina dell'art. 37 della legge n. 1545/1985, che, in presenza delle condizioni da essa previste, rende obbligatoria tra le parti la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato - forma giuridica abituale in base alla quale vengono prestati i servizi delle guide turistiche nelle condizioni descritte in tale articolo -, sia in contrasto con gli artt. 59 e ss. del Trattato CEE. In caso affermativo, se tale disciplina si giustifichi per motivi di interesse generale connessi al mantenimento della pace sociale nel delicato settore della prestazione dei servizi turistici, che presenta, per la Repubblica ellenica, paese turistico, un interesse ragionevole che giustifica un intervento normativo».
B - Analisi della questione
7 Alla luce della formulazione della questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede alla Corte di pronunciarsi sulla questione se l'art. 37 della legge n. 1545/1985 si ponga in contrasto con gli artt. 59 e ss. del Trattato CE e chiede, quindi, un'interpretazione ed una valutazione di norme nazionali. Orbene, la Corte, quando statuisce nell'ambito dell'art. 177 del Trattato, non può pronunciarsi sull'interpretazione e sulla compatibilità con il diritto comunitario di disposizioni legislative o regolamentari nazionali (2). Conformemente a costante giurisprudenza, appare tuttavia opportuno riformulare la questione nel senso che il giudice nazionale si chiede se gli artt. 59 e ss. del Trattato debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all'applicabilità di una disposizione che - come quella controversa nel caso di specie - impone ai rapporti contrattuali con le guide turistiche, in presenza dei menzionati presupposti, la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato (3).
8 La Commissione deduce un ulteriore aspetto da cui potrebbe derivare l'irricevibilità delle questioni pregiudiziali. Nelle proprie osservazioni essa fa presente che dall'ordinanza di rinvio non emerge se la causa principale riguardi cittadini di altri Stati membri. Secondo la Commissione non è quindi certa la pertinenza del diritto comunitario e, conseguentemente, la necessità della sua interpretazione ai fini della decisione. Secondo costante giurisprudenza, spetta in linea di principio al giudice nazionale stabilire se una questione pregiudiziale riguardante il diritto comunitario sia determinante ai fini della soluzione della causa principale. Inoltre, la questione della compatibilità dell'art. 37 con il diritto comunitario riguarda quella della validità del medesimo art. 37 e, quindi, della sua applicabilità nella causa principale (4). La Corte ha respinto la domanda pregiudiziale solamente nei casi in cui era evidente che il giudice nazionale aveva abusato del procedimento previsto dall'art. 177 (5). Nel caso di specie non si può peraltro ravvisare manifestamente un siffatto abuso. Al contrario, appare senz'altro lecito pensare che la ricorrente nella causa principale, l'Associazione degli uffici turistici e delle agenzie di viaggio stabiliti in Grecia, agisca anche in rappresentanza degli uffici e delle agenzie stranieri stabiliti in Grecia. Ne consegue che la questione pregiudiziale non dev'essere considerata irricevibile. La Commissione stessa si è peraltro espressa, nelle proprie osservazioni, sul merito delle questioni pregiudiziali sollevate.
9 Un altro aspetto dedotto dalle intervenienti ed abbondantemente discusso nel corso della fase orale riguarda la questione se le disposizioni dell'art. 37 si applichino anche ai cittadini di altri Stati membri e se sussista, quindi, un elemento di collegamento con il diritto comunitario. Nelle rispettive osservazioni le intervenienti non si esprimono chiaramente al riguardo. Esse fanno presente che le disposizioni de quibus riguardano unicamente le guide turistiche diplomate stabilite in Grecia, mentre non sarebbero interessate le guide turistiche di altri Stati membri. Tale tesi si fonda sul rilievo che la normativa contestata si applica unicamente alle guide turistiche titolari di diploma e che quest'ultimo, come dichiarato dalla Corte nella menzionata giurisprudenza, non è necessario per le guide turistiche di altri Stati membri che accompagnino un gruppo di turisti in Grecia. Un diploma di tal genere è indispensabile solamente per le visite guidate in musei ed in luoghi di particolare importanza. In altre parole, muovendo dalla considerazione che le guide turistiche straniere non necessitano assolutamente di un diploma di tal genere, le intervenienti ne deducono che l'art. 37, che riguarda unicamente le guide turistiche diplomate, non si applicherebbe alle guide straniere.
10 Tale ragionamento non può essere accolto. Il fatto che le guide turistiche straniere non abbiano alcun bisogno del menzionato diploma non legittima la conclusione che non esistano guide turistiche straniere in possesso del diploma medesimo. Non si potrebbe in ogni caso vietarne l'acquisizione a cittadini dell'Unione originari di altri Stati membri. E' parimenti del tutto pensabile che una guida turistica straniera sia interessata ad acquisire tale diploma. Infatti, solamente il possesso di tale particolare autorizzazione consente l'organizzazione di visite guidate in Grecia e, quindi, di fornire ad un gruppo di viaggiatori un'assistenza completa. E' pertanto senz'altro concepibile che una guida turistica diplomata sia avvantaggiata, ai fini dell'assunzione, rispetto ad un'altra guida, atteso che può risultare vantaggioso per l'organizzatore di viaggi stesso disporre di una guida turistica abilitata alla guida di turisti in tutta la Grecia. Appare dunque del tutto possibile che guide turistiche di altri Stati membri siano anch'esse titolari di tale diploma, con conseguente applicabilità dell'art. 37 nei loro confronti.
11 Ancorché non spetti alla Corte - come sostenuto dalle intervenienti - l'interpretazione della normativa nazionale, il governo ellenico stesso ha riconosciuto, rispondendo ad un quesito posto nel corso della fase orale del procedimento, che è ipotizzabile, in casi molto rari, che l'art. 37 si applichi a soggetti stranieri. Si deve sottolineare, in tale contesto, che ai fini dell'esame di una possibile violazione delle libertà fondamentali garantite dal Trattato non rileva l'ampiezza della violazione. Anche violazioni di minore rilevanza sono quindi in contrasto con il diritto comunitario (6).
12 Un criterio di collegamento con il diritto comunitario dev'essere infine ravvisato nel fatto che l'art. 37 menziona espressamente le agenzie di viaggio straniere o le loro succursali, includendole quindi nella sfera di applicazione della normativa.
13 Dalle considerazioni che precedono emerge che il diritto comunitario, nella specie gli artt. 59 e ss. del Trattato, può trovare applicazione in linea di principio. Quanto alla questione se sussista effettivamente una violazione della libertà di prestazione di servizi, ciò sarà oggetto di esame nelle considerazioni che seguono.
14 Gli artt. 59 e ss. del Trattato disciplinano la libera prestazione di servizi. Ai sensi dell'art. 60, primo comma, sono considerate quali servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. A termini della lett. d) del secondo comma, i servizi comprendono, in particolare, le attività delle libere professioni. Ai sensi del successivo terzo comma, il prestatore, ai fini dell'esecuzione della propria prestazione, può esercitare, a titolo temporaneo la propria attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni poste dal paese stesso ai propri cittadini.
15 Come dichiarato dalla Corte nella sentenza relativa alla causa Commissione/Grecia, le attività di una guida turistica originaria di uno Stato membro diverso dalla Grecia e che accompagni i partecipanti ad un viaggio organizzato in Grecia a partire dal detto Stato membro possono essere esercitate sotto due distinti regimi giuridici. Un ufficio turistico con sede in un altro Stato membro può valersi delle guide che lavorino alle sue dipendenze, ma può anche avvalersi di guide turistiche indipendenti. Nel primo caso, è l'ufficio turistico che presta il servizio ai turisti mediante le proprie guide turistiche. Nel secondo caso, invece, è la guida turistica stessa che presta il servizio all'ufficio turistico (7).
16 Passando ora all'esame delle disposizioni dell'art. 37 tenendo presente che possono essere parimenti interessate le guide turistiche o gli uffici turistici stranieri, è possibile individuare fattispecie distinte caratterizzate dalla diversa collocazione della prestazione dei servizi ed in cui i possibili ostacoli assumono forma differente.
17 Come prima fattispecie indicherei quella che è già oggetto della menzionata precedente pronuncia della Corte. Una guida turistica originaria di un altro Stato membro accompagna, nell'ambito dell'attività svolta per un'agenzia di viaggi, anch'essa stabilita in un altro Stato membro diverso dalla Grecia, un gruppo di turisti in Grecia, nell'ambito dell'esecuzione di un viaggio organizzato. Perché l'art. 37, ora in esame, trovi applicazione in una fattispecie di tal genere, si deve ritenere che la guida turistica sia titolare di un diploma corrispondente. Come già dichiarato dalla Corte, una siffatta attività può essere svolta anche da una guida turistica indipendente. In tal caso, accompagnando il gruppo in Grecia, la guida turistica fornirebbe il servizio all'agenzia di viaggio originaria di un altro Stato membro. Il luogo della prestazione sarebbe quindi la Grecia. La circostanza che il prestatario ed il beneficiario del servizio siano stabiliti nello stesso Stato resta irrilevante al riguardo. La delimitazione della sfera di applicazione ratione materiae degli artt. 59 e ss. del Trattato dev'essere operata alla luce di un mercato comune nel quale tutte le attività economiche all'interno della Comunità sono svincolate da qualsiasi restrizione connessa alla nazionalità o alla residenza. Con riguardo alle attività che l'art. 60, primo comma, contrappone alla prestazione di servizi e che sono oggetto di altre libertà garantite dal Trattato, la libera prestazione di servizi ricomprende in ogni caso lo scambio transfrontaliero di «prodotti» che non siano «merci» (8). Conseguentemente, le disposizioni dell'art. 59 devono trovare applicazione in tutti i casi in cui un prestatore di servizi offra i propri servizi sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, indipendentemente dal luogo in cui siano stabiliti i destinatari dei servizi medesimi (9).
18 Nel caso in esame si tratta quindi di una prestazione di servizi ai sensi degli artt. 59 e ss. del Trattato, ragion per cui occorre esaminare anche se sussista un eventuale ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
19 In tale contesto si deve ricordare che, come rilevato dal giudice di rinvio, le prestazioni delle guide turistiche a favore degli uffici turistici nell'ambito dello svolgimento di programmi organizzati vengono abitualmente effettuate sotto forma di rapporto di lavoro subordinato. Il detto giudice richiama al riguardo taluni criteri che, secondo gli interpreti del diritto del lavoro e della giurisprudenza in Grecia, sono considerati quali elementi caratteristici principali di un contratto di lavoro subordinato, come la determinazione obbligatoria del momento e dell'oggetto della prestazione. Per tale motivo la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato, stabilita imperativamente, costituirebbe la forma giuridica abituale delle prestazioni di servizi svolte dalle guide turistiche in presenza dei menzionati presupposti. Le intervenienti fanno anche riferimento al rapporto di dipendenza di natura tecnica, economica e personale che caratterizzerebbe l'effettuazione di tali prestazioni nell'ambito di viaggi organizzati. Al riguardo, sarebbe parimenti considerato quale lavoratore subordinato il soggetto impiegato contemporaneamente da più datori di lavoro. Anche il governo ellenico sottolinea che la giurisprudenza ha sino ad ora più volte confermato che il rapporto lavorativo tra le guide turistiche e gli uffici turistici nell'ambito di viaggi organizzati rappresenterebbe, secondo il diritto ellenico, un rapporto di lavoro subordinato.
20 Si deve osservare al riguardo che tali rilievi si riferiscono ai criteri di lavoro subordinato ed alla nozione di datore di lavoro accolti nel diritto greco. Viene inoltre assunta la configurazione del rapporto contrattuale abitualmente utilizzata in Grecia. Non è tuttavia escluso che rapporti lavorativi di tal genere rivestano forme differenti in altri Stati membri e debbano essere quindi ricondotti alla figura della prestazione di servizi. Anche in Grecia è perfettamente possibile ipotizzare una forma differente da quella abitualmente utilizzata. Inoltre, anche altre prestazioni svolte in presenza degli stessi presupposti - all'udienza la ricorrente ha citato a titolo di esempio gli interpreti o gli insegnanti di lingue - non devono essere necessariamente inquadrate nella forma giuridica del contratto di lavoro subordinato. Per tale motivo non si può ritenere che il rapporto lavorativo esistente tra le guide turistiche e gli uffici di viaggio nell'ambito dello svolgimento di viaggi organizzati debba essere sempre ricondotto al contratto di lavoro subordinato, soprattutto ove si consideri che la Corte ha espressamente affermato, nella menzionata precedente sentenza, che una guida turistica può esercitare la propria attività, nell'ambito di viaggi organizzati, anche a titolo di lavoro autonomo - vale a dire nell'ambito di una prestazione di servizi - e non unicamente a titolo di lavoro subordinato. Quanto all'osservazione del governo ellenico in merito alla circostanza che i giudici greci hanno reiteratamente confermato che i contratti de quibus possiedono natura di contratto di lavoro subordinato, si deve sottolineare - come risulta dalle considerazioni che precedono - che tali giudici sono sempre pervenuti alla detta conclusione sulla base di un esame della situazione concreta alla luce di determinati criteri. Non costituiva, quindi, punto fermo a priori che il rapporto lavorativo da essi esaminato costituisse un contratto di lavoro subordinato.
21 Il governo ellenico sottolinea al riguardo che, per ragioni pratiche, non sarebbe praticamente possibile per una guida turistica in Grecia svolgere la propria attività a titolo di lavoro autonomo. Il detto governo fa presente che la Grecia abbonda di siti archeologici importanti, disseminati su tutto il territorio e non necessariamente situati nelle vicinanze di località abitate e di città. Sarebbe quindi impossibile per le guide turistiche essere stabilite in ognuno di tali siti. Il governo medesimo aggiunge inoltre che le guide non dispongono delle infrastrutture necessarie per il trasporto dei turisti verso i singoli siti. Ne consegue la necessità di collaborare con uffici di viaggi e di turismo. Può osservarsi al riguardo che tali considerazioni si applicano forse alla maggioranza dei casi. Una guida turistica dispone tuttavia, in linea di principio, della possibilità di svolgere la propria attività in Grecia a titolo di lavoro autonomo. Inoltre, tutte le fattispecie qui in esame riguardano del resto l'attività svolta dalle guide turistiche a favore degli uffici turistici nell'ambito di un viaggio organizzato. Anche in tale contesto è ipotizzabile che una guida turistica concluda un contratto di prestazione di servizi. Spetterà poi alla guida decidere, alla luce di considerazioni pratiche, se ricorrere in definitiva a tale soluzione.
22 Ne consegue che le disposizioni in materia di libera prestazione di servizi si applicano a tale fattispecie.
23 Occorre ora esaminare se, con riguardo a tale fattispecie, le disposizioni dell'art. 37 restringano la libertà della guida turistica di fornire prestazioni di servizi ad un ufficio turistico. Atteso che, ai sensi dell'art. 60, terzo comma, la prestazione di servizi può essere fornita alle stesse condizioni previste per i prestatori nazionali, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Nella specie, non si ravvisa una manifesta discriminazione di tal genere, in quanto l'art. 37 non opera alcuna distinzione sulla base della nazionalità della guida turistica.
24 Potrebbe sussistere inoltre un'altra discriminazione occulta, vale a dire quando, nonostante l'utilizzazione di criteri diversi dalla nazionalità, la loro applicazione finisce per discriminare i cittadini di altri Stati membri (10).
25 Una discriminazione occulta di tal genere non è parimenti ravvisabile quanto meno in tale fattispecie, atteso che le disposizioni dell'art. 37 non menzionano alcun criterio di differenziazione. Esse si applicano, al contrario, senza distinzioni a tutte le guide turistiche diplomate. Le intervenienti ed il governo ellenico ne traggono la conclusione che, anche sotto tale profilo, non vi è infrazione alla libera prestazione dei servizi.
26 Si deve tuttavia rilevare che l'art. 59 del Trattato esige non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore dei servizi in ragione della sua nazionalità, bensì anche la soppressione di qualsiasi restrizione, ancorché applicabile indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli di altri Stati membri, quando queste siano idonee ad impedire o ad ostacolare altrimenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisca regolarmente servizi analoghi (11). Come giustamente sottolineato dalla Commissione e dalla ricorrente, le disposizioni dell'art. 37 restringono totalmente la libertà delle guide turistiche originarie di altri Stati membri di fornire prestazioni di servizi (12). Imponendo la forma del contratto di lavoro subordinato, ai sensi del diritto ellenico, al rapporto lavorativo di una guida turistica straniera che viaggi in Grecia con un gruppo di turisti, le dette disposizioni privano la guida turistica medesima della facoltà di svolgere la propria attività a titolo di lavoro autonomo, privandola quindi di qualsiasi possibilità di fornire una prestazione di servizi. La ricorrente sottolinea espressamente che le due parti non potrebbero concludere un contratto di prestazione di servizi, ancorché intendessero farlo. Essa peraltro fa legittimamente presente che, nella precedente sentenza, la Corte si è espressamente richiamata al diritto delle guide turistiche autonome di fornire prestazioni di servizi. Il contratto, indipendentemente dalla sua configurazione finale, viene attualmente qualificato come contratto di lavoro subordinato ai sensi del diritto ellenico, e assoggetta tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore ai relativi obblighi.
27 Sia il governo ellenico sia le intervenienti sottolineano al riguardo che è sempre possibile per le guide turistiche straniere accompagnare un gruppo in Grecia in qualità di guide autonome. Essi fanno presente che ciò è quanto ha dichiarato ed imposto la precedente sentenza. Tale tesi merita di essere accolta. Ciò non cambia peraltro nulla quanto al fatto che una guida turistica autonoma, titolare di diploma, può esercitare la propria attività in Grecia solamente nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato. La sua libertà di fornire prestazioni di servizi è quindi totalmente limitata, in quanto non ha accesso al mercato dei servizi in Grecia (13).
28 Nell'ambito di questa prima fattispecie si deve inoltre tener conto di un'altra prestazione di servizi che potrebbe essere eventualmente oggetto di restrizioni. Si tratta della prestazione fornita dall'agenzia di viaggi ai turisti. Nella precedente causa la Corte ha dichiarato che l'impossibilità per l'ufficio turistico di affidare alle proprie guide turistiche l'assistenza di un gruppo rendeva più difficile l'esecuzione della sua prestazione (14). Malgrado le differenze con il caso in esame, si può tuttavia ritenere che la prestazione dell'ufficio turistico si trovi ad essere ostacolata anche in questa tesi. Nel caso in esame viene infatti loro impedito di concludere un contratto di prestazione di servizi con le guide turistiche diplomate incaricate dell'accompagnamento di un gruppo. Tale rapporto lavorativo viene, al contrario, qualificato imperativamente come contratto di lavoro subordinato ai sensi del diritto ellenico.
29 Si potrebbe ritenere inoltre che gli uffici turistici, nella loro qualità di beneficiari della prestazione delle guide turistiche, siano legittimati a far valere una restrizione alla libera prestazione di servizi. Per quanto attiene ai diritti dei destinatari di servizi, la Corte ha sinora ritenuto che questi sono liberi di recarsi in un altro Stato membro per ivi beneficiare di un servizio (15). Nella precedente sentenza la Corte ha inoltre esaminato la questione se sussistesse un ostacolo per i turisti. Un ostacolo poteva essere ravvisato solamente in quanto i turisti erano colpiti nella loro qualità di destinatari della prestazione (16).
30 Nel caso in esame, l'ufficio turistico, in quanto destinatario della prestazione, non è certamente ostacolato nella propria libertà di circolazione al fine di poter beneficiare di prestazioni di servizi. La verità è che nessuna prestazione di servizi può essergli fornita, in quanto queste sono escluse dall'art. 37. In tal caso, deve ritenersi che il destinatario sia legittimato ad invocare la propria libertà a beneficiare delle prestazioni di servizi.
31 Nella causa Commissione/Grecia, la Corte ha inoltre riconosciuto un ostacolo per i turisti derivante dall'impossibilità per i medesimi di scegliere tra il loro accompagnatore straniero ed una guida turistica greca. Nel caso in esame non è ravvisabile un ostacolo del genere, atteso che i turisti conservano la possibilità di scegliere tra una guida turistica straniera ovvero una guida greca non legata contrattualmente ad un ufficio viaggi (17). Non è ravvisabile a prima vista quale ostacolo potrebbero subire i turisti per effetto della qualificazione del rapporto lavorativo de quo come rapporto di lavoro subordinato anziché di prestazione di servizi. Se un ostacolo risulti dal diritto del lavoro ellenico e dalla corrispondente configurazione di contratti di lavoro subordinato, costituisce questione di cui conoscerà il giudice nazionale, cui spetterà trarne le relative conseguenze.
32 Come seconda fattispecie ritengo opportuno esaminare l'ipotesi in cui una guida turistica originaria di un altro Stato membro e titolare di un diploma ai sensi dell'art. 37 conclude in Grecia un contratto con un ufficio turistico greco o straniero avente ad oggetto un viaggio organizzato. Anche in questo caso sussiste una prestazione fornita dalla guida turistica all'ufficio viaggi. Tale prestazione può essere qualificata senza difficoltà ai sensi dell'art. 59, atteso che la guida turistica fornisce tale prestazione in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. La sede dell'ufficio turistico de quo resta irrilevante al riguardo.
33 Anche in questo caso non è dato riconoscere una discriminazione manifesta. La ricorrente sostiene tuttavia che l'art. 37 produrrebbe una discriminazione occulta delle guide turistiche straniere per effetto della loro nazionalità. Anche la Commissione menziona tale possibilità. Entrambe ritengono che l'imposizione della forma giuridica del contratto di lavoro subordinato obblighi le guide turistiche, in quanto lavoratori dipendenti, ad essere costantemente presenti presso la sede dell'ufficio turistico o sul luogo di esecuzione della prestazione. In altri termini, per adempiere ad un siffatto contratto di lavoro in Grecia, la guida turistica sarebbe obbligata a trasferire la propria residenza. Orbene, considerato che nell'ambito della libera prestazione di servizi entrano in gioco unicamente attività temporanee, sarebbe impossibile, in presenza di tali presupposti, adempiere un contratto di lavoro subordinato in Grecia. Esse ritengono che ragioni di fatto impediscano la collocazione della residenza in Grecia ai fini dello svolgimento di una prestazione temporanea pur conservando - per l'attività principale - la propria residenza nello Stato di origine. Secondo la ricorrente - che ha incontestabilmente confermato tale tesi all'udienza - la situazione sarebbe ancor più aggravata dall'attuale assenza, in Grecia, di retribuzione mensile garantita per le guide turistiche. Ciò significa che l'art. 37 produrrebbe una discriminazione nei confronti delle guide turistiche non stabilite in Grecia. Essa aggiunge che, trattandosi in maggioranza di cittadini di altri Stati membri, l'art. 37 produrrebbe quindi anche una discriminazione basata sulla nazionalità.
34 A mio parere, tale tesi non può essere seguita. Nel caso in esame non può esservi discriminazione nella libera prestazione di servizi già per il semplice fatto che è assolutamente vietato a tutte le guide turistiche diplomate fornire prestazioni di servizi nell'ambito di un viaggio organizzato. Per tale motivo la possibilità di fornire servizi non può essere ulteriormente ristretta per le guide turistiche di altri Stati membri rispetto alle guide greche. La tesi della ricorrente e della Commissione attiene, invece, all'attività fornita da una guida turistica nell'ambito di un rapporto lavorativo già imperativamente configurato come rapporto di lavoro subordinato. Nel caso in esame si tratta, quindi, della possibilità per le guide turistiche straniere di esercitare un'attività in Grecia, vale a dire della questione della libera circolazione ai sensi dell'art. 48 del Trattato.
35 Secondo la ricorrente la Commissione, imponendo la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato, l'art. 37 finisce per ostacolare l'attività delle guide turistiche straniere anche con riguardo alla libera circolazione delle persone. Tale ragionamento non appare del tutto condivisibile. Anche nell'ambito di un rapporto di prestazione di servizi, la guida turistica sarebbe obbligata ad essere presente sul luogo della prestazione al momento della sua esecuzione. Al riguardo, la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato non comporta alcun ostacolo supplementare per la guida turistica straniera. E' questa la ragione per cui non appare possibile, in tale contesto, ravvisare l'esistenza di una discriminazione delle guide turistiche non originarie della Grecia.
36 Si deve tuttavia rilevare che compete al giudice di rinvio l'interpretazione delle disposizioni nazionali relative al contratto di lavoro. Come emerge dalla sentenza relativa alla causa Bosman e a., le norme che incidono direttamente sull'accesso al mercato del lavoro in altri Stati membri sono idonee a creare ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori (18).
37 Ancorché nella questione pregiudiziale non sia fatta menzione dell'art. 48, è tuttavia giurisprudenza costante che i limiti del sindacato della Corte sono determinati dallo scopo di fornire al giudice nazionale una risposta utile ai fini dell'applicazione del diritto comunitario nella causa sottoposta al suo giudizio (19). Atteso che nel presente procedimento il giudice a quo chiede se l'art. 37 si ponga in contrasto con una disposizione del diritto comunitario, occorre parimenti prendere in considerazione un'eventuale violazione dell'art. 48.
38 Nel caso in esame si deve inoltre ravvisare una restrizione alla libera prestazione dei servizi della guida turistica anche nel fatto che non è possibile concludere, nell'ambito di un viaggio organizzato, un contratto di prestazione di servizi con l'ufficio turistico considerato. La guida turistica si trova, quindi, nell'assoluta impossibilità di fornire una prestazione di servizi.
39 La ricorrente sostiene inoltre che l'applicazione in via analogica del principio della sentenza Bosman e a., secondo cui le restrizioni all'accesso al mercato del lavoro in altri Stati membri ostacolano la libera circolazione delle persone (20), evidenzierebbe anche una violazione della libera prestazione dei servizi. Non si riesce bene a riconoscere, alla luce dell'esposizione della ricorrente, come tale analogia dovrebbe operare. Nel caso di specie si tratta di esaminare se sussista un ostacolo all'accesso al mercato delle prestazioni di servizi dell'altro Stato membro. Tale ostacolo sussiste nel caso in esame, in quanto non è possibile fornire una prestazione di servizi. Anche in materia di libera prestazione di servizi la Corte ha ritenuto che le misure che ostacolano direttamente l'accesso al mercato delle prestazioni dei servizi in altri Stati membri rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 59 (21). Non appare dunque necessario procedere ad un'applicazione in via analogica della giurisprudenza relativa all'art. 48.
40 Nel caso in cui la guida turistica originaria di un altro Stato membro concluda un contratto con un ufficio turistico stabilito in uno Stato membro diverso dalla Grecia, la prestazione fornita dall'ufficio turistico ai turisti in Grecia potrebbe parimenti costituire una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 59 del Trattato. Ciò avviene in quanto l'ufficio turistico non stabilito in Grecia effettua una prestazione transfrontaliera. Nemmeno nell'ambito di tale prestazione di servizi è ravvisabile una discriminazione, in quanto gli uffici turistici greci e stranieri non sono assoggettati a disposizioni distinte, né costituiscono oggetto di alcuna differente disciplina. Si deve tuttavia rilevare, anche in questo caso, che la libera prestazione di servizi da parte dell'ufficio turistico è ostacolata, in quanto questo non è in grado di concludere un contratto di prestazione di servizi con la guida turistica interessata. Per tale motivo l'ufficio turistico potrà far valere - come già evidenziato nella prima fattispecie esaminata -, nella sua qualità di destinatario della prestazione di servizi da parte della guida turistica, l'esistenza di un ostacolo alla libera prestazione di servizi. Per quanto attiene alla questione dei presupposti in presenza dei quali un ufficio turistico stabilito in Grecia è legittimato ad invocare la libera prestazione dei servizi nei confronti dello Stato ellenico, rinvio alle considerazioni relative alla terza fattispecie in esame (22).
41 Quanto all'eventuale ostacolo che subirebbero i turisti, rinvio alle considerazioni già esposte con riguardo alla prima fattispecie presa in esame (23).
42 In ultimo luogo, appare opportuno esaminare il caso di una guida turistica greca che effettui un viaggio organizzato in Grecia per conto di un ufficio turistico straniero. Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 37, sarebbe obbligatoria la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato, a condizione, naturalmente, che la detta guida sia titolare di un relativo diploma. Anche in questo caso la guida turistica fornisce una prestazione che rientra nella sfera dell'art. 59, atteso che la guida opera per conto dell'ufficio turistico straniero che, per mezzo dei turisti propri clienti, si reca in Grecia, al di là delle proprie frontiere, per beneficiare di una prestazione di servizi.
43 Per quanto attiene alla questione della sussistenza delle discriminazioni occulte o manifeste, rinvio alle considerazioni già esposte nell'ambito dell'esame delle precedenti fattispecie (24).
44 Per quanto riguarda, in termini generali, la restrizione alla libera prestazione di servizi, si deve riconoscere che essa sussiste anche in questo caso, in quanto la possibilità per la guida turistica di fornire una prestazione di servizi ex art. 59 è totalmente limitata. Nella sua qualità di destinatario, l'ufficio turistico di un altro Stato membro può, in tal caso, invocare la libera prestazione di servizi (25). Nel caso in esame ci si chiede se la guida turistica greca possa parimenti far valere la detta libertà nei confronti dello Stato greco. E' giurisprudenza costante che tale possibilità esiste quando le prestazioni sono fornite a destinatari stabiliti in un altro Stato membro (26).
45 Tale ipotesi ricorre nella specie, in quanto la prestazione è fornita da un ufficio turistico stabilito in un altro Stato membro. Rilevante è, in altri termini, la presenza di un elemento internazionale. Non riveste quindi importanza il fatto che la prestazione sia effettuata in Grecia in quanto, ove si consideri la prestazione effettiva dei servizi, sono i turisti che, per conto dell'agenzia di viaggi, attraversano la frontiera al fine di beneficiare della prestazione.
46 La guida turistica è pertanto legittimata, in tale fattispecie, ad invocare la libera prestazione di servizi nei confronti della Grecia.
47 In secondo luogo, si deve considerare anche la prestazione di servizi che l'agenzia di viaggi fornisce ai turisti, prestazione che si trova assoggettata ad una restrizione derivante dal fatto che l'agenzia di viaggi non è in grado di scegliere liberamente se avvalersi della guida turistica nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato ovvero di un contratto di prestazione di servizi.
48 Anche in questo caso non è dato ravvisare un ostacolo per i turisti. Se, per ragioni sconosciute alla Corte e specifiche della Grecia, risultasse la necessità di verificare l'esistenza di un siffatto ostacolo, spetterebbe al giudice nazionale procedere a tale incombente.
49 Si deve quindi concludere che l'art. 37 determina, in varie fattispecie e situazioni, una restrizione della libertà di prestazione di servizi delle guide turistiche o degli uffici turistici.
50 La ricorrente deduce inoltre anche una violazione dell'art. 48. A suo parere, il fatto che un'attività occasionale debba essere imperativamente svolta nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato determinerebbe anche l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali. Orbene, se l'attività svolta in Grecia non riveste che carattere occasionale, la guida turistica possiede la propria residenza e la propria attività principale in un altro Stato membro. Conseguentemente, essa è affidata al regime previdenziale di questo Stato membro. I contributi versati in Grecia non permetterebbero quindi alla guida turistica di godere di alcuna tutela supplementare, ragion per cui sarebbero incompatibili con l'art. 48. La ricorrente si richiama al riguardo alla sentenza pronunciata nella sentenza Kemmler (27). Un ulteriore aggravio risulterebbe inoltre dall'obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi previdenziali. Infatti, in assenza di tale obbligo contributivo, il datore di lavoro potrebbe corrispondere alla guida turistica una retribuzione superiore, indispensabile - a parere della ricorrente - per consentire alla guida straniera, costretta a trasferirsi per poter svolgere la propria attività in Grecia, di procedere a tale spostamento della residenza.
51 Nel caso in esame il problema non è quello dell'eventuale obbligo per la guida turistica di doppio versamento dei contributi, bensì risiede nel fatto che i rapporti giuridici della guida turistica vengano imperativamente ricondotti nella figura del contratto di lavoro subordinato. Esistono senz'altro in Grecia guide turistiche che lavorino volontariamente come dipendenti. Anche per queste ultime sorge, in determinate circostanze, il problema dell'eventuale doppio obbligo contributivo. Tale problema non deriva tuttavia dall'art. 37, in quanto non riguarda unicamente l'attività delle guide turistiche, disciplinata dall'art. 37 e che presenta carattere limitato, bensì qualsiasi lavoratore obbligatoriamente affiliato al sistema previdenziale di uno Stato membro che svolga, a titolo temporaneo, attività lavorativa in un altro Stato membro. Il problema del doppio obbligo contributivo è piuttosto la conseguenza di altre norme che dispongono tale obbligo di versamento (restando aperta nel caso in esame la questione se tali norme esistono). La ricorrente muove dall'assunto che l'art. 37 determini necessariamente un siffatto doppio obbligo contributivo, cosa che invece, come ho avuto modo di indicare poc'anzi, non ricorre.
52 La ricorrente deduce inoltre la sussistenza di una violazione della libertà di commercio e - come risulterebbe dalla giurisprudenza citata (28) - di libero esercizio delle attività professionali. Si tratta di diritti comunitari fondamentali al cui rispetto, oltre alle istituzioni comunitarie, sono parimenti tenuti gli Stati membri nell'attuazione del diritto comunitario, vale a dire in particolare nell'ambito della trasposizione di direttive o dell'esecuzione in via amministrativa di regolamenti (29). Orbene, nella specie si tratta di disposizioni nazionali emanate da uno Stato membro che non sono dirette all'attuazione del diritto comunitario. Per tale motivo non è possibile invocare l'esistenza di una violazione dei diritti comunitari fondamentali.
53 Una volta giunti alla conclusione che gli artt. 59 e ss. del Trattato devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa che possieda un contenuto del genere dell'art. 37, si deve esaminare se tale violazione possa essere eventualmente giustificata. Tale problema riguarda la seconda parte della questione pregiudiziale.
54 Secondo costante giurisprudenza della Corte, la libera prestazione di servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata soltanto da norme giustificate da motivi imperativi di pubblico interesse e che si applicano ad ogni persona o impresa che svolga un'attività sul territorio dello Stato destinatario. In particolare, le restrizioni devono essere obiettivamente necessarie per la tutela dell'interesse generale e non devono andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi (30).
55 Tutte le parti nel presente procedimento si richiamano a tale giurisprudenza della Corte, giungendo tuttavia a conclusioni diverse quanto all'applicazione di tali criteri. Così, il giudice di rinvio sottolinea che le disposizioni dell'art. 37, dirette a garantire la pace sociale del delicato settore delle visite turistiche organizzate, direttamente connesso con il settore del turismo, di importanza vitale per l'economia nazionale, sono dettate da ragioni di interesse generale e sarebbero quindi sotto tale aspetto giustificate. Tale opinione è condivisa dalle intervenienti e dal governo ellenico, che sottolineano come l'art. 37 sia stato emanato ai fini del mantenimento della pace sociale e della sicurezza nel delicato settore delle prestazioni dei servizi turistici, settore che riveste importanza primaria nell'economica ellenica. Secondo quanto esposto dalle intervenienti, la sicurezza riguarderebbe la sicurezza previdenziale dei soggetti operanti nel settore del turismo. Anche il governo ellenico ha fatto presente, all'udienza, che l'art. 37 porrebbe le guide turistiche sotto la tutela della normativa del lavoro ellenica.
56 La Commissione e la ricorrente sono invece giunte alla conclusione che, nella specie, non sussisterebbe alcuna superiore esigenza di interesse pubblico.
57 Tra le esigenze imperative di interesse generale già riconosciute dalla Corte (31), figurano ad esempio: la tutela dei lavoratori (32), quella dei consumatori (33), la conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale (34), la valorizzazione delle ricchezze archeologiche, storiche e artistiche e la miglior divulgazione possibile delle conoscenze sul patrimonio artistico e culturale di un paese (35).
58 Queste ultime esigenze erano state fatte valere dal governo ellenico nella precedente controversia. Nel presente giudizio sono state nuovamente dedotte nel corso della fase orale ed è stata sottolineata l'importanza del patrimonio culturale del paese, peraltro unicamente al fine di indicare che per tali paesi il turismo riveste grande interesse per l'economia nazionale. Il governo medesimo ha sottolineato nelle proprie osservazioni le conseguenze che sono derivate per tale settore di così rilevante importanza dai conflitti relativi al contratto collettivo de quo, perduranti per anni.
59 Nella relazione di accompagnamento della legge vengono messe unicamente in evidenza le conseguenze negative che una situazione conflittuale relativa al contratto collettivo determinerebbe per il turismo e l'interesse pubblico.
60 Non spetta alla Corte l'interpretazione del diritto nazionale. Tuttavia, da tutte le suesposte considerazioni emerge che l'art. 37 è stato emanato al fine di porre termine ad una situazione conflittuale da lungo tempo perdurante in tale settore della contrattazione collettiva nonché al fine di evitare che il turismo - e quindi l'economia del paese - subisse nuove conseguenze negative. Il governo ellenico stesso ha fatto presente, all'udienza, che il detto provvedimento legislativo era stato emanato al fine di assicurare il buon funzionamento dell'economia nazionale. Come tuttavia giustamente sottolineato dalla ricorrente, gli obiettivi nazionali di natura economica non possono costituire, alla luce della giurisprudenza della Corte, esigenze di ordine pubblico e di interesse generale che giustifichino una restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato (36). Con ciò non si vuole contestare che il governo ellenico abbia un interesse del tutto legittimo al buon funzionamento della propria economia. Tale obiettivo non deve essere tuttavia perseguito a detrimento dei concorrenti provenienti da altri Stati membri, quindi in violazione del Trattato.
61 Per quanto attiene alle deduzioni del governo ellenico e delle parti intervenienti secondo cui le disposizioni dell'art. 37 sarebbero state necessarie al mantenimento della pace sociale, la Commissione fa presente che tale mantenimento non può costituire un'esigenza di interesse generale quando si tratti di porre termine ad un conflitto riguardante un contratto collettivo. Tale argomento non è stato poi ulteriormente sviluppato.
62 A mio parere, il mantenimento della pace sociale può essere certamente riconosciuto quale esigenza di interesse generale. Alla luce di tutte le considerazioni dedotte, appare certo che il mantenimento della pace sociale costituiva un mezzo per giungere ad un determinato fine e che l'obiettivo reale era dato in effetti dal buon funzionamento del settore economico del turismo. Quanto alla questione se ciò sia sufficiente per riconoscere l'esistenza di esigenze imperative di interesse generale che giustifichino restrizioni alla libera prestazione di servizi, una risposta affermativa mi sembrerebbe molto dubbia, in considerazione del fatto che i soli interessi economici nazionali non possono da soli giustificare un tale intervento. Occorrerà peraltro esaminare ancora in prosieguo la questione se il governo ellenico si sia avvalso, per il raggiungimento dei propri obiettivi, di un mezzo legittimo.
63 Il governo ellenico, laddove afferma di voler porre le guide turistiche sotto la tutela della normativa del lavoro ellenica, deduce un motivo che non può essere ricondotto nella nozione di tutela dei lavoratori nell'ambito delle esigenze imperative di interesse generale. Da un lato, non è precisato sotto quale profilo la normativa del lavoro ellenica offrirebbe una tutela particolare alle guide turistiche. Dall'altro, non si tratta di proteggere dei lavoratori, bensì di eliminare la libertà per taluni soggetti di fornire prestazioni di servizi considerandoli giuridicamente in ogni caso come lavoratori subordinati.
64 Dalla relazione di accompagnamento della legge ellenica emerge - senza ulteriori precisazioni - la necessità di porre termine alle incertezze pregiudizievoli per la situazione dei lavoratori dipendenti. Tale motivo non può peraltro giustificare alcun intervento restrittivo alla libera prestazione dei servizi garantita dal Trattato.
65 All'udienza il governo ellenico ha infine fatto presente di aver emanato il provvedimento legislativo de quo al fine di garantire prestazioni di elevata qualità per i consumatori. Quale primo obiettivo viene tuttavia menzionato il buon funzionamento dell'economia. Disfunzioni nel settore del turismo possono certamente risultare pregiudizievoli per la qualità di prestazioni delle guide turistiche; peraltro, scadenti prestazioni da parte delle guide turistiche possono parimenti risultare dannose per l'economia. In considerazione di tali interazioni e dell'assenza di ulteriori elementi caratteristici della finalità di tutela del consumatore, mi sembra che, anche sotto tale profilo, siano le considerazioni di ordine economico a svolgere un ruolo di primo piano. Ritengo quindi, in conclusione, che non possa essere riconosciuta alcuna giustificazione connessa ad esigenze imperative di interesse generale.
66 Anche se i motivi dedotti non costituiscono una giustificazione della violazione della libertà di prestazione di servizi, desidero esaminare ancora se il governo ellenico potesse legittimamente emanare il provvedimento legislativo contestato ai fini della realizzazione dei propri obiettivi. Un criterio al riguardo ci è dato dalla risposta alla questione se il provvedimento medesimo sia idoneo per il conseguimento dell'obiettivo voluto. Varie ragioni mi inducono a ritenere che la risposta non possa essere affermativa. In primo luogo, nessuna delle parti sostiene che, per porre termine alla controversia relativa al contratto collettivo, sia necessario apportare restrizioni all'attività svolta a titolo di lavoro autonomo, nel settore dei viaggi organizzati, dalle guide turistiche originarie di altri Stati membri od operanti per uffici turistici di altri Stati membri. Non si fa nemmeno menzione di un possibile effetto che tale attività potrebbe produrre sulla controversia di lavoro. Tale rilievo è di per sé sufficiente per ritenere che una restrizione all'attività delle guide turistiche originarie di altri Stati membri od operanti per uffici turistici di altri Stati membri non è idonea ai fini del conseguimento dell'obiettivo voluto.
67 D'altro canto, emerge dagli elementi dedotti all'udienza, in particolare dal governo ellenico, che, a tutt'oggi, la controversia riguardante il contratto collettivo non ha ancora trovato definitiva composizione. L'art. 37 non è stato quindi in grado di conseguire l'obiettivo voluto e non può essere quindi considerato quale disposizione idonea ai sensi della giustificazione di una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Come risulta peraltro dalle considerazioni esposte dalla ricorrente all'udienza, l'art. 37 non è stato nemmeno in grado di garantire la posizione di coloro che svolgono attività lavorativa nel settore del turismo atteso che, come emerge incontestabilmente dalle considerazioni medesime, non è stato sino ad ora nemmeno possibile garantire, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato imposto per legge, una retribuzione mensile regolare. Infine, nessuna considerazione è stata dedotta quanto all'idoneità dell'art. 37 ai fini della tutela degli interessi dei consumatori in quanto garantirebbe la qualità delle prestazioni delle guide turistiche. E' in primo luogo la formazione professionale richiesta alle guide turistiche, e non la forma giuridica del rapporto lavorativo nell'ambito del quale viene offerto il servizio, che contribuisce a garantire tale qualità. Ritengo quindi, in conclusione, che l'art. 37 non sia idoneo a conseguire l'obiettivo voluto - che, come poc'anzi detto, non costituisce un interesse generale legittimo -.
68 Ne consegue automaticamente che l'art. 37 non può nemmeno costituire una misura necessaria per il conseguimento dell'obiettivo.
69 Ne consegue, inoltre, che una misura non adeguata costituisce al tempo stesso una misura sproporzionata in senso stretto. Il governo ellenico potrebbe infatti avvalersi di strumenti più moderati. Potrebbe infatti escludere espressamente le guide turistiche e gli uffici turistici originari di altri Stati membri dalla sfera di applicazione dell'art. 37, tanto più che, secondo le affermazioni del governo medesimo, sarebbero solo poche le guide turistiche straniere interessate.
70 Dalle suesposte considerazioni emerge che l'art. 37 viola il principio di proporzionalità e che, anche per tale motivo, non può essere riconosciuta una giustificazione alla violazione della libera prestazione dei servizi operata dal detto articolo.
71 Ritengo quindi, in conclusione, che gli artt. 59 e ss. del Trattato devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa del genere posta in essere dall'art. 37. Tale normativa non è nemmeno giustificata da esigenze di interesse generale ed appare inoltre sproporzionata.
C - Conclusione
72 Per questi motivi, suggerisco di risolvere la questione pregiudiziale nei seguenti termini:
«Gli artt. 59 e ss. del Trattato devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa del genere di quella prevista dall'art. 37 della legge n. 1545/1985 che, in presenza dei presupposti ivi previsti, impone obbligatoriamente tra le parti la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato. L'eliminazione della libera prestazione dei servizi derivante da tale disposizione non costituisce uno strumento legittimo ai fini del mantenimento della pace sociale nel settore, delicato per un paese a vocazione turistica, delle prestazioni di servizi turistici».
(1) - Sentenza 26 febbraio 1991, causa C-198/89, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-727).
(2) - Sentenze 13 marzo 1984, causa 16/83, Prantl (Racc. pag. 1299, punto 10); 17 giugno 1975, causa 7/75, Coniugi F. (Racc. pag. 679, punto 10), e 20 febbraio 1973, causa 54/72, FOR (Racc. pag. 193, punto 8).
(3) - Sentenze 22 settembre 1988, causa 212/87, Unilec (Racc. pag. 5075, punti 6 e ss.); 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò (Racc. pag. 2545, punti 15 e 16), e 13 marzo 1986, causa 54/85, Mirepoix (Racc. pag. 1067, punto 6).
(4) - Sentenza 9 febbraio 1995, causa C-412/93, Leclerc-Siplec (Racc. pag. I-179, punti 11 e 12).
(5) - V. le conclusioni dello scrivente del 20 settembre 1995 relative alla sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a. (Racc. pag. I-4921, in particolare pag. I-4930, punti 68 e ss., con ulteriori rinvii).
(6) - Sentenza 13 dicembre 1989, causa C-49/89, Corsica Ferries France (Racc. pag. 4441, punto 8).
(7) - Sentenza Commissione/Grecia (citata supra alla nota 1, punto 5).
(8) - V. le conclusioni dello scrivente presentate il 5 dicembre 1990 con riguardo alla sentenza 26 febbraio 1991, causa C-154/89, Commissione/Francia (Racc. pag. I-659, in particolare pag. I-666, punto 17).
(9) - V. sentenza Commissione/Grecia (citata supra alla nota 1, punto 10).
(10) - V. le conclusioni dello scrivente relative alla sentenza 26 febbraio 1991, Commissione/Francia (citata supra alla nota 8, punto 27).
(11) - Sentenza 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger (Racc. pag. I-4221, punto 12).
(12) - V. sentenze 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 3755, punto 52), e 6 giugno 1996, causa C-101/94, Commissione/Italia (Racc. pag. I-2691, punto 31). L'esigenza di uno stabilimento per la fornitura di una prestazione di servizi è considerata come la negazione della libera prestazione dei servizi.
(13) - Sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments (Racc. pag. I-1141, punti 35 e ss.).
(14) - Sentenza Commissione/Grecia (citata supra alla nota 1, punto 17).
(15) - Sentenze 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 195, punto 15), e 31 gennaio 1984, cause riunite 286/83 e 26/83, Luisi e Carbone (Racc. pag. 377, punto 16).
(16) - Sentenza Commissione/Grecia (citata supra alla nota 1, punto 17); v. anche sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries Italia (Racc. pag. I-1783, punto 21).
(17) - Il partecipante ad un viaggio organizzato potrebbe così ad esempio senz'altro preferire di visitare l'Acropoli, non con la guida turistica (diplomata) del gruppo, bensì con una guida greca diplomata, da lui assunta, che svolga l'attività a titolo di lavoro autonomo.
(18) - Sentenza citata supra alla nota 5 (punto 103).
(19) - Sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal (Racc. pag. 1453, punti 57 e 58).
(20) - Sentenza citata supra alla nota 5, punto 103.
(21) - V., più precisamente, la sentenza Alpine Investments (citata supra alla nota 13, punti 33 e ss.).
(22) - V. successivo paragrafo 44.
(23) - V. i punti 17 e ss., in particolare punto 31.
(24) - V. punti 23 e ss., nonché i punti 33 e ss.
(25) - Sentenza Luisi e Carbone, citata supra alla nota 15, punto 16.
(26) - Sentenza Alpine Investments (citata supra alla nota 13, punto 30), con altri riferimenti ivi menzionati.
(27) - Sentenza 15 febbraio 1996, causa C-53/95, Kemmler (Racc. pag. I-703).
(28) - Sentenze 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer (Racc. pag. 3727, punti 31 e ss.), e 7 febbraio 1985, causa 240/83, ADBHU (Racc. pag. 531, punti 9 e ss.).
(29) - Sentenze 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch e a. (Racc. pag. 3477, punti 8 e 9), e 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 19).
(30) - Sentenze nella causa Säger (citata supra alla nota 11, punto 15); 25 luglio 1991, causa C-288/89, Gouda e a. (Racc. pag. I-4007, punti 13 e ss.); 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard (Racc. pag. I-4165, punto 37), e 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. pag. I-1663, punto 32).
(31) - Sentenza Gouda e a. (citata supra alla nota 30, punto 14).
(32) - Sentenze 17 dicembre 1981, causa 279/80, Webb (Racc. pag. 3305, punto 19); 3 febbraio 1982, cause riunite 62/81 e 63/81, Seco e Desquenne & Giral (Racc. pag. 223, punto 14), e 27 marzo 1990, causa C-113/89, Rush Portuguesa (Racc. pag. I-1417, punto 18).
(33) - Sentenze 4 dicembre 1986, causa 220/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 3663, punto 20); causa 252/83, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 3713, punto 20), e Commissione/Germania (citata supra alla nota 12, punto 30).
(34) - Sentenza 26 febbraio 1991, causa C-180/89, Commissione/Italia (Racc. pag. I-709, punto 20).
(35) - Sentenze 26 febbraio 1991, Commissione/Francia (citata supra alla nota 8, punto 17), e Commissione/Grecia (citata supra alla nota 1, punto 21).
(36) - V. sentenza Gouda e a. (citata supra alla nota 30, punto 11), e sentenza 25 luglio 1991, causa C-353/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-4069, punti 45-48), in merito ad esigenze imperative di interesse pubblico invocate per giustificare una restrizione alla libera prestazione di servizi; sentenze 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders e a. (Racc. pag. 2085, punti 32 e 33), e 4 maggio 1993, causa C-17/92, Distribuidores Cinematográficos (Racc. pag. I-2239, punti 15 e 20-22), in merito ad esigenze imperative di interesse pubblico ai sensi dell'art. 56 del Trattato, invocate per giustificare una discriminazione nel settore della libera prestazione dei servizi.
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