Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Valutazione errata dei fatti - Irricevibilità - Rigetto
[Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione errata dei fatti - Irricevibilità - Sindacato della Corte sulla valutazione degli elementi di prova - Esclusione salvo il caso di snaturamento
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
3 Concorrenza - Intese - Lesione della concorrenza - Accordo privo di scopi anticoncorrenziali - Valutazione sul piano degli effetti sul mercato - Criteri - Mancanza di prova degli effetti reali - Irrilevanza, tenuto conto della possibilità di prendere in considerazione effetti puramente potenziali
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
Massima
4 Dagli artt. 168 A del Trattato, 51 dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura discende che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza nemmeno contenere argomenti miranti specificamente a censurare la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.
Il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. La Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.
5 Così come non è competente, nel quadro di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ad accertare i fatti, la Corte non è competente, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei medesimi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.
6 In assenza di scopi anticoncorrenziali, un accordo può essere censurato solo in base ai suoi effetti. In tale ipotesi, occorre valutare i suoi eventuali effetti anticoncorrenziali facendo riferimento a come la concorrenza si svolgerebbe in assenza dell'accordo stesso.
Ebbene, l'art. 85, n. 1, del Trattato non limita siffatta valutazione ai soli effetti attuali, ma quest'ultima deve anche tener conto degli effetti potenziali dell'accordo sulla concorrenza nel mercato comune. Un accordo non ricade sotto il divieto dell'art. 85 qualora esso pregiudichi il mercato in misura irrilevante.
Di conseguenza, la circostanza secondo la quale la Commissione non sia in grado di dimostrare l'esistenza di un effetto anticoncorrenziale reale è ininfluente ai fini della soluzione della controversia avente ad oggetto l'accordo di cui trattasi.
Parti
Nel procedimento C-8/95 P,
New Holland Ford Ltd, società di diritto inglese, con sede in Basildon (Regno Unito), con gli avv.ti Mario Siragusa, del foro di Roma, Giuseppe Scassellati-Sforzolini e Francesca Moretti, del foro di Bologna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Elvinger, Hoss & Preussen, Côte d'Eich,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 27 ottobre 1994, nella causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Leonard Hawkes, sollicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 3 luglio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 gennaio 1995, la New Holland Ford Ltd, società di diritto inglese, ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso da essa proposto, unitamente alla Fiatagri UK Ltd, al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 17 febbraio 1992, 92/157/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.370 e 31.446 - UK Agricultural Tractor Registration Exchange, GU L 68, pag. 19, in prosieguo: la «decisione controversa»).
2 In relazione ai fatti all'origine del presente ricorso, dalla sentenza impugnata risulta quanto segue:
«1 L'Agricultural Engineers Association Limited (in prosieguo: l'"AEA") costituisce un'associazione professionale aperta a tutti i costruttori o importatori di trattori agricoli operanti nel Regno Unito. All'epoca dei fatti, ad essa appartenevano circa 200 membri fra i quali, in particolare, la Case Europe Limited, la John Deere Limited, la Fiatagri UK Limited, la Ford New Holland Limited, la Massey-Ferguson (UK) Limited, la Renault Agricultural Limited, la Same-Lamborghini (UK) Limited e la Watveare Limited. Le ricorrenti sono quindi entrambe aderenti all'AEA.
a) Il procedimento amministrativo
2 Il 4 gennaio 1988, l'AEA notificava alla Commissione un accordo relativo ad un sistema di scambio di informazioni basato su dati, riguardanti le immatricolazioni di trattori agricoli, provenienti dal ministero dei Trasporti del Regno Unito, denominato «UK Agricultural Tractor Registration Exchange» (in prosieguo: la «prima notifica») allo scopo di ottenere, in via principale, un'attestazione negativa e, in via subordinata, una dichiarazione individuale di esenzione. Siffatto accordo di scambio di informazioni prendeva il posto di un accordo precedente, datato 1975, che non era stato invece notificato alla Commissione. Di quest'ultimo la Commissione era venuta a conoscenza solo nel 1984, in occasione di indagini effettuate a seguito di una denuncia per intralci alle importazioni parallele ad essa presentata.
3 L'accordo notificato è aperto all'adesione di qualsiasi costruttore o importatore di trattori agricoli nel Regno Unito anche non aderente all'AEA. Quest'ultima provvede alle funzioni di segretariato dell'accordo. Le ricorrenti sostengono che, a seguito dei processi di ristrutturazione che hanno interessato il settore professionale, il numero degli aderenti all'accordo è variato nel corso della fase istruttoria del procedimento; alla data di notifica partecipavano all'accordo otto costruttori fra cui le ricorrenti. Le parti del detto accordo sono gli otto operatori economici citati al precedente punto 1 i quali detengono, secondo la Commissione, una quota pari all'87-88% del mercato dei trattori nel Regno Unito, mentre il resto è suddiviso fra una serie di piccoli costruttori.
4 L'11 novembre 1988, la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti all'AEA, ad ognuno degli otto aderenti interessati dalla prima notifica, nonché alla Systematics International Group of Companies Limited (in prosieguo: la "SIL"), società di servizi informatici preposta al trattamento e alla gestione dei dati contenuti nel modulo V55 (v., in prosieguo, punto 6). Il 24 novembre 1988 i partecipanti all'accordo decidevano di sospenderne l'applicazione. Secondo le ricorrenti l'accordo è stato successivamente ripristinato, ma non sono state più diffuse informazioni che consentissero di identificare né nominativamente né cumulativamente le vendite dei concorrenti. Nel corso di un'audizione dinanzi alla Commissione, facevano presente, avvalendosi in particolare di uno studio redatto dal professor Albach, membro del Berlin Science Center, che le informazioni trasmesse svolgevano una benefica influenza sulla concorrenza. Il 12 marzo 1990, cinque membri dell'accordo, fra cui le ricorrenti, notificavano alla Commissione un nuovo accordo (in prosieguo: la "seconda notifica") per la diffusione di informazioni, denominato "UK Tractor Registration Data System" (in prosieguo: il "Data System"), impegnandosi a non dare applicazione al nuovo sistema prima che la Commissione avesse risposto alla loro notifica. Secondo le ricorrenti, tale nuovo accordo, in primo luogo, apporta una sensibile riduzione del numero e della frequenza delle informazioni ottenute nell'ambito dell'accordo e, in secondo luogo, sopprime tutti gli elementi "istituzionali" che la Commissione aveva contestato nella citata comunicazione degli addebiti.
(...)
b) Il contenuto dell'accordo e il suo contesto giuridico
b) Il contenuto dell'accordo e il suo contesto giuridico6 In base alla legge nazionale, qualsiasi veicolo, per poter circolare sulla pubblica via nel Regno Unito, deve essere immatricolato presso il Department of Transport. Per la presentazione della domanda di immatricolazione del veicolo deve essere utilizzato un modulo speciale, il modulo amministrativo V55. In base a un accordo con il ministero dei Trasporti britannico, quest'ultimo trasmette alla SIL talune informazioni da esso raccolte in occasione dell'immatricolazione dei veicoli. A parere delle ricorrenti, tale accordo è identico a quello concluso con i costruttori e gli importatori di altre categorie di veicoli».
3 Nel punto 7 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che le parti si trovano in disaccordo su una serie di questioni di fatto concernenti le informazioni contenute nel modulo V55 e l'utilizzo delle stesse. Tali disaccordi sono riassunti nei punti 8-16 della sentenza impugnata.
4 Nella decisione controversa, la Commissione ha illustrato la sua valutazione giuridica, sotto il profilo dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dell'accordo, da un lato, così come è stato applicato prima della notificazione e come è stato notificato il 4 gennaio 1988 (prima notificazione) e, dall'altro, com'è stato notificato il 12 marzo 1990 (seconda notificazione).
5 Per quanto concerne l'accordo oggetto della prima notificazione, la Commissione ha esaminato in primo luogo (punti 35-52 della decisione controversa) la parte del sistema di scambio di informazioni che consente di conoscere le vendite di ciascun concorrente. Essa ha tenuto conto della struttura del mercato, della natura delle informazioni fornite, dei dettagli delle informazioni scambiate e delle riunioni regolari dei partecipanti all'accordo in seno al Comitato dell'AEA. La Commissione ha ritenuto che l'accordo avesse l'effetto di restringere la concorrenza, da un lato, aumentando la trasparenza in un mercato fortemente concentrato e, dall'altro, inasprendo gli ostacoli all'accesso al mercato dei non aderenti.
6 In secondo luogo, la Commissione (punti 53-56 della decisione controversa) ha valutato il sistema di scambio di informazioni per quanto concerne la comunicazione dei dati relativi alle vendite dei distributori di ogni membro. A tal proposito, essa ha evidenziato la possibilità di identificare, grazie a tali dati, le vendite dei vari concorrenti presenti in ciascuna area di vendita quando, per un dato prodotto e per un dato periodo, il volume totale delle vendite effettuate sulla detta area è inferiore a dieci trattori. Essa ha inoltre constatato la possibilità di interferire nell'attività dei distributori o degli importatori paralleli.
7 Nei punti 57 e 58 della decisione controversa, la Commissione ha esposto la sua valutazione in merito all'effetto di questo sistema di scambio di informazioni sul commercio tra gli Stati membri.
8 La Commissione ha inoltre ritenuto (punti 59-64 della decisione controversa) che l'accordo oggetto della prima notificazione non fosse di carattere indispensabile e che pertanto non fosse necessario esaminare le quattro condizioni per la concessione di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
9 Per quanto concerne la versione modificata dell'accordo oggetto della seconda notificazione, la Commissione ha ritenuto, in particolare (punto 65 della decisione controversa) che le sue osservazioni relative all'accordo oggetto della prima notificazione si applicavano, mutatis mutandis, a quest'ultima versione.
10 Di conseguenza, con la decisione controversa, la Commissione:
- ha constatato che l'accordo di scambio di informazioni sulle immatricolazioni di trattori agricoli, nella sua versione iniziale e in quella modificata, violava l'art. 85, n. 1, del Trattato, «in quanto dà luogo ad uno scambio di informazioni che consentono di identificare le vendite dei singoli concorrenti, di informazioni sulle vendite dei loro distributori e sulle importazioni dei loro prodotti» (articolo 1);
- ha rigettato la domanda di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato (articolo 2);
- ha ingiunto all'AEA e ai partecipanti all'accordo di porre fine alla violazione constatata, se ed in quanto non vi avessero già provveduto, e di astenersi in futuro dal concludere altri accordi o porre in essere pratiche concordate che potessero avere scopi o effetti identici o equivalenti (articolo 3).
11 Il 6 maggio 1992, la ricorrente e la Fiatagri UK Ltd hanno proposto un ricorso diretto a far dichiarare inesistente la decisione controversa o, in subordine, a farla annullare, nonché a far condannare la Commissione alle spese (punto 18 della sentenza impugnata). A sostegno del ricorso, le due ricorrenti hanno allegato che la decisione controversa:
- era stata presa in base ad un procedimento irregolare;
- teneva in non cale la portata dell'obbligo di motivazione;
- si basava su un'erronea definizione del prodotto e del mercato rilevante;
- era viziata da inesattezze di fatto nell'esame delle informazioni notificate;
- era frutto di un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato;
- escludeva ingiustamente l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato al caso di specie (punto 23 della sentenza impugnata).
12 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti questi motivi e ha condannato le due ricorrenti alle spese.
13 Nel ricorso contro la sentenza del Tribunale la ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che il ricorso è stato proposto entro i termini di legge e che è ricevibile, di annullare integralmente la sentenza impugnata, di annullare totalmente la decisione controversa o, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale di primo grado, e di condannare la Commissione alle spese.
14 La ricorrente precisa che, in seguito ad una riorganizzazione, essa è attualmente incaricata della distribuzione dei trattori agricoli recanti i marchi commerciali Ford o Fiatagri nel Regno Unito e che, nell'ambito della presente impugnazione, essa rappresenta gli interessi comuni delle due ricorrenti nella causa T-34/92.
15 La Commissione contesta la ricevibilità di tutto il ricorso e, in subordine, chiede alla Corte di rigettare ciascun motivo dedotto a suo fondamento in quanto irricevibile o, in ulteriore subordine, infondato; essa chiede inoltre alla Corte di condannare la ricorrente alle spese.
16 Con provvedimento 6 giugno 1995, la Corte ha respinto l'istanza della ricorrente, presentata in sede di impugnazione, diretta ad ottenere il processo verbale integrale dell'udienza svoltasi il 16 marzo 1994 dinanzi al Tribunale nella causa T-34/92. In occasione della sua replica, depositata presso la cancelleria della Corte il 5 luglio 1995, la ricorrente ha reiterato la sua istanza. Quest'ultima è stata respinta con ordinanza della Corte 12 giugno 1997.
17 A sostegno del ricorso, la ricorrente allega, in primo luogo, due motivi concernenti asseriti vizi procedurali, vale a dire la violazione dell'obbligo di motivare sufficientemente la sentenza impugnata e l'inadempimento dell'obbligo di esaminare tutti gli errori di fatto rilevanti che, a suo parere, viziavano la decisione controversa, nonché la loro incidenza sulla legittimità di quest'ultima. In secondo luogo, essa adduce tre motivi relativi ad asseriti errori di merito, vale a dire ad un'errata applicazione dell'art. 85, nn. 1-3, del Trattato.
Sulla ricevibilità dell'intero ricorso
18 In via principale, la Commissione sostiene che il ricorso è integralmente irricevibile, di modo che un esame particolareggiato di ciascun motivo non sarebbe né necessario né persino possibile.
19 A tal proposito, la Commissione deduce, in primo luogo, che tutta la prima parte del ricorso concerne questioni di fatto o mira a riaprire il dibattito in base ad argomenti già presi in considerazione e respinti dal Tribunale. Lo stesso varrebbe per numerosi motivi illustrati nella seconda parte del ricorso.
20 In secondo luogo, la Commissione sostiene che, ponendo espressamente in connessione i suoi argomenti di diritto con un contesto fattuale diverso da quello accertato dalla sentenza impugnata, la ricorrente non ha sollevato argomenti di diritto che possano giustificare l'annullamento della detta sentenza.
21 In terzo luogo, la Commissione fa rilevare che, sebbene la ricorrente illustri, nella seconda parte del suo ricorso, alcune tesi giuridiche, questa esposizione non presenta un grado di chiarezza e di precisione tale da consentire di determinare, da un lato, il punto criticato della sentenza impugnata e, dall'altro, l'argomento di diritto sul quale essa si basa.
22 Dall'art. 168 A del Trattato CE e dall'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia si evince che l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale lesivi degli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo. Quanto all'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, esso prevede che l'atto di impugnazione deve specificare i motivi ed argomenti dedotti.
23 Emerge da tali disposizioni che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 37).
24 Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, per la parte in cui un ricorso del genere non contiene argomenti miranti a censurare specificamente la sentenza impugnata, esso costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa (v., in tal senso, in particolare, ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 38).
25 Emerge altresì dalle disposizioni prima menzionate che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., segnatamente, ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 39).
26 La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (v., segnatamente, ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 40). Questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42).
27 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che la prima parte del ricorso, intitolata «Elementi di fatto essenziali», non illustra con precisione gli argomenti dedotti avverso la sentenza impugnata e che essa si limita a una nuova, generica contestazione dei fatti accertati dal Tribunale. Dal momento che non soddisfa i requisiti fissati dalla giurisprudenza in materia di impugnazioni, quali ricordati poc'anzi, questa prima parte del ricorso dev'essere dichiarata irricevibile.
28 Per quanto concerne i motivi dedotti dalla ricorrente nella seconda parte del ricorso, occorre rilevare che, da un lato, la ricorrente fornisce, in particolare in sede di replica, alcune precisazioni in merito ai punti della sentenza impugnata ch'essa contesta e che, dall'altro, la Commissione espone le sue tesi difensive in rapporto a ciascun motivo respinto dal Tribunale. Questa parte dell'impugnazione può essere pertanto esaminata motivo per motivo.
Sul primo motivo
29 Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta, in un primo tempo, al Tribunale il fatto di essersi accontentato di un esame puramente formale della decisione controversa, senza tener conto del suo argomento secondo il quale la detta decisione era viziata da numerosi errori manifesti. Di conseguenza, il Tribunale sarebbe venuto meno all'obbligo ad esso incombente di indicare i motivi che l'hanno indotto a respingere una censura formulata innanzi ad esso.
30 La ricorrente aggiunge, a tal proposito, che il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi di prova da essa prodotti durante le fasi scritta ed orale del procedimento e che la sentenza impugnata contraddice quanto il Tribunale avrebbe lasciato intendere in relazione a talune questioni discusse in sede dibattimentale.
31 La ricorrente allega inoltre che il Tribunale non ha preso in considerazione il fatto che la Commissione avrebbe fatto richiamo in più occasioni all'opinione della ricorrente, contraddicendo di conseguenza la decisione controversa.
32 Infine, in un secondo tempo, la ricorrente pone in evidenza quattro passi della sentenza impugnata, in occasione dei quali il Tribunale sarebbe venuto meno all'obbligo di motivazione ad esso incombente.
33 In primo luogo, nel punto 35, il quale contiene la valutazione del Tribunale avente ad oggetto il motivo di insufficienza di motivazione della decisione controversa, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare due degli argomenti dedotti e avrebbe respinto gli altri due, senza indicarne con chiarezza le ragioni.
34 In secondo luogo, il punto 38 della sentenza impugnata sarebbe impreciso, in quanto non indicherebbe le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe ratificato la conclusione della Commissione, secondo la quale tutto il sistema di scambio di informazioni aveva natura anticoncorrenziale. Inoltre, il punto 39 della stessa sentenza, in cui il Tribunale ha ritenuto che il dispositivo della decisione controversa, letto alla luce della motivazione di quest'ultima e, segnatamente, dei punti 16 e 61, era chiaro, conterrebbe una contraddizione dato che il Tribunale, da un lato, avrebbe chiesto ai partecipanti all'accordo di determinare essi stessi in che misura il sistema di scambio di informazioni fosse lecito e, dall'altro, avrebbe ammesso la rilevanza del principio della certezza del diritto.
35 In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia insufficientemente motivata in relazione alla definizione del prodotto e del mercato interessati, dal momento che, ad onta degli argomenti da essa dedotti, il Tribunale si è limitato ad indicare (punto 51 della sentenza impugnata) che esso faceva rinvio alla definizione della Commissione.
36 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che il termine «posizione dominante» è stato utilizzato, nella sentenza impugnata, in maniera impropria e non conforme all'art. 86, di modo che il punto 52 non è sufficientemente motivato.
37 A tal proposito, occorre anzitutto constatare che l'argomento formulato dalla ricorrente nell'ambito della prima parte di questo motivo non presenta un grado sufficiente di precisione. Occorre aggiungere che questa mancanza di precisione non è colmata dall'indicazione, a titolo di esempio, di alcuni punti della sentenza del Tribunale. Questa parte del motivo è pertanto irricevibile.
38 Occorre poi analizzare la seconda parte di questo motivo, in cui la ricorrente indica i punti censurati della sentenza impugnata.
Sul punto 35 della sentenza impugnata
39 Nel punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la parte del motivo relativa all'insufficienza di motivazione della decisione controversa.
40 Nel punto 33 della sentenza impugnata, il Tribunale aveva suddiviso la prima parte del motivo in quattro argomenti.
41 Stando al primo, il fatto che la Commissione non abbia adeguatamente preso in considerazione gli argomenti della ricorrente equivaleva a un difetto di motivazione. Ciò si sarebbe verificato al punto 61 della decisione controversa, il quale riguardava in particolare la fissazione a dieci unità del limite delle vendite effettuate da un partecipante all'accordo, nell'area di un determinato rivenditore, al di sotto del quale non sarebbe stato possibile trasmettere le informazioni aggregate, nonché la scelta dell'anno come periodo di riferimento.
42 In secondo luogo, la decisione controversa non si sarebbe sufficientemente dilungata sul Data System, il che avrebbe configurato una mancanza di motivazione.
43 In terzo luogo, la decisione controversa non avrebbe tenuto conto del fatto che la maggioranza degli ordinamenti nazionali ammette la comunicazione ai costruttori di informazioni relative alle immatricolazioni.
44 In quarto luogo, la Commissione avrebbe ignorato la sentenza 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, detta «Carte da parati del Belgio» (Racc. pag. 1491, punto 33), concernente la portata dell'obbligo di motivazione incombente alla Commissione.
45 Per quanto concerne i primi due argomenti, occorre anzitutto ricordare che, nella prima frase del punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che «la Commissione, la quale ha, in primo luogo, rilevato ai punti 33 e 65 della decisione l'incompatibilità del Data System con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in considerazione del fatto che tale sistema di scambio di informazioni rispecchierebbe, mutatis mutandis, il sistema anteriore, e, in secondo luogo, l'incompatibilità dello scambio di informazioni con l'art. 85, n. 3, del Trattato, in quanto le restrizioni alla concorrenza non erano indispensabili, ha sufficientemente motivato la decisione su questo punto, a prescindere, in questa fase dell'esame della controversia, da qualsiasi considerazione circa la fondatezza di tale motivazione».
46 Da un'attenta lettura di questa frase si evince che il Tribunale non ha trascurato l'esame della motivazione della decisione controversa né in relazione agli elementi citati nel suo punto 61, riguardanti le condizioni di cui all'art. 85, n. 3, né in merito al Data System.
47 Per quanto concerne il quarto argomento, relativo all'inosservanza della citata sentenza «Carte da parati del Belgio», risulta che, nel medesimo punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha illustrato le ragioni per le quali la Commissione non era tenuta a fornire una motivazione più ampia nel caso di specie. Secondo il Tribunale, la decisione controversa si è limitata a dare applicazione, a un mercato peculiare, ai principi posti dalla prassi decisionale anteriore della Commissione. Il Tribunale ha fatto peraltro rinvio al punto 90 della sentenza impugnata, in cui ha esaminato l'allegazione secondo la quale la decisione controversa sarebbe in contrasto con la prassi decisionale anteriore della Commissione.
48 Quanto al terzo argomento, occorre osservare che, nello stesso punto 35, il Tribunale ha ritenuto che non era necessario procedere all'esame dei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri, tenuto conto del fatto che la decisione controversa era coerente con la prassi decisionale anteriore della Commissione.
49 Dal momento che la motivazione della sentenza impugnata pone in evidenza in modo adeguato il ragionamento seguito dal Tribunale per confutare l'argomento delle ricorrenti illustrato nel punto 33 della sentenza impugnata, occorre ritenere infondato l'argomento sviluppato dalla ricorrente in merito al punto 35 della sentenza impugnata.
Sui punti 38 e 39 della sentenza impugnata
50 I punti 38 e 39 della sentenza impugnata illustrano la valutazione del Tribunale in merito alla parte del motivo relativa all'imprecisione della decisione controversa.
51 Per quanto concerne il punto 38, occorre constatare che, dopo aver ricordato correttamente la giurisprudenza della Corte relativa alla questione se la nullità del contratto ex art. 85, n. 2, colpisca tutto il contratto o solo talune clausole di quest'ultimo (sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 457), il Tribunale ha osservato che dal testo della decisione controversa si ricavava con chiarezza che era il sistema di scambio di informazioni nel suo insieme ad essere ritenuto dotato di carattere anticoncorrenziale, e non la comunicazione di questa o quell'altra informazione specifica. Il Tribunale si è espresso inoltre in merito all'applicazione della citata giurisprudenza nel caso di una domanda di esenzione presentata ex art. 85, n. 3. A tal proposito, esso ha dichiarato che, «comunque, (...) la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 85, n. 2, del Trattato, quale sancita nella citata sentenza Consten e Grundig/Commissione, non può essere puramente e semplicemente trasposta nel caso di esame di una domanda di esenzione presentata ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, in quanto, in quest'ultima ipotesi, spetta alla Commissione, onde rispondere alla domanda delle imprese all'origine della notifica sottoposta al suo esame, prendere posizione nei confronti del contratto notificatole, salvo ottenere dalle parti, nel corso dell'istruttoria della pratica, singole modifiche del contratto così come notificato».
52 Da questo punto risulta che la motivazione illustra in modo adeguato le ragioni per le quali il Tribunale ha concluso che la decisione controversa non era imprecisa nella parte in cui giudicava anticoncorrenziale l'intero sistema di scambio di informazioni.
53 Quanto al punto 39 della sentenza impugnata, da una sua attenta lettura discende che il Tribunale ha rilevato che, nei punti 16 e 61 della decisione controversa e nell'art. 1 del suo dispositivo, la Commissione aveva posto le imprese in grado di conoscere entro quali limiti il sistema di scambio di informazioni fosse lecito, contribuendo così alla certezza del diritto di cui esse avevano bisogno nell'ambito delle loro transazioni. Diversamente da quanto allegato dalla ricorrente, questa motivazione non è contraddittoria.
54 La seconda parte del quinto motivo è quindi infondata.
Sul punto 51 della sentenza impugnata
55 Occorre rilevare che, nei punti 49-57 della sentenza impugnata, il Tribunale svolge il suo ragionamento in merito al motivo inerente al fatto che la decisione controversa si fonderebbe su una definizione erronea del prodotto in questione e del mercato rilevante. Nel punto 51, esso afferma in particolare quanto segue:
«In primo luogo, quanto alla definizione del mercato del prodotto occorre valutare il grado di sostituibilità del prodotto stesso. A tal riguardo il Tribunale ritiene che l'argomento delle ricorrenti, in base al quale la decisione prescinderebbe da qualsiasi esame del mercato del prodotto, non meriti accoglimento, in quanto risulta in modo abbastanza chiaro dalla decisione che essa si basa sull'assunto che il mercato rilevante è quello dei trattori agricoli nel Regno Unito. Considerato inoltre che la partecipazione al controverso sistema di scambio di informazioni è sottoposta al solo possesso della qualità di costruttore o importatore nel Regno Unito di trattori agricoli, e non solamente di una determinata categoria di trattori agricoli, le ricorrenti non possono legittimamente sostenere che la definizione del mercato del prodotto sia errata e che i vari tipi di trattori agricoli non siano ampiamente sostituibili. Da tale constatazione il Tribunale desume, infatti, che le imprese definiscono esse stesse la propria posizione concorrenziale nell'ambito dell'accordo rispetto alla nozione generale di trattore agricolo, quale adottata dalla Commissione».
56 Da questo punto discende che la motivazione formulata è precisa e sufficiente. Tanto meno è possibile contestare al Tribunale un'insufficienza di motivazione in quanto la ricorrente non adduce nessun argomento puntuale per corroborare la sua tesi.
57 Di conseguenza, questa parte del motivo è infondata.
Sul punto 52 della sentenza impugnata
58 Il punto 52 della sentenza impugnata è redatto nei seguenti termini: «Per quanto riguarda, invece, la valutazione del carattere oligopolistico del mercato di riferimento, le censure rivolte dalle ricorrenti nei confronti della tesi della Commissione, secondo cui il mercato è dominato da quattro imprese che rappresentano fra il 75 e l'80% del mercato, vanno disattese, in quanto (...)» [«As regards the question of the oligopolistic nature of the relevant market, the applicants' criticism of the Commission's conclusion that the market is dominated by four undertakings holding between 75 and 80% of the market must be rejected, since (...)»].
59 Da questa frase non è dato evincere che il Tribunale abbia fatto allusione alla nozione specifica di «posizione dominante» ai sensi dell'art. 86. Infatti, è chiaro che l'espressione «è dominato» [«is dominated»] è utilizzata nel contesto dell'art. 85, a prescindere dall'art. 86.
60 Quest'ultima parte del primo motivo è pertanto infondata.
61 Dal momento che, alla luce delle precedenti considerazioni, il primo motivo è in parte irricevibile e in parte infondato, occorre respingerlo nella sua integralità.
Sul secondo motivo
62 Col secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver tenuto conto degli errori di fatto commessi dalla Commissione e della loro incidenza sulla legittimità della decisione controversa. Questo motivo concerne i punti 58-78 della sentenza impugnata, aventi ad oggetto il motivo relativo alla circostanza che l'analisi, compiuta dalla Commissione, delle informazioni comunicate sarebbe affetta da errori di fatto.
63 A tal riguardo dalla sentenza impugnata si evince che:
- in primo luogo, il Tribunale ha rilevato che le ricorrenti non avevano dimostrato che gli errori di fatto eventualmente commessi dalla Commissione nel punto 14 della decisione controversa erano in grado di inficiarne la legittimità (punti 66-73 della sentenza impugnata);
- in secondo luogo, il Tribunale ha osservato che l'argomento delle ricorrenti, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di fatto nel ritenere che la SIL rilevasse dal modulo V55 le sette cifre del codice di avviamento postale delle persone che hanno in custodia i veicoli immatricolati, era carente in fatto (punto 74 della sentenza impugnata);
- in terzo luogo, il Tribunale ha giudicato che, per quanto concerneva l'organizzazione delle zone di rivendita, le ricorrenti non avevano dato prova dell'esistenza di errori di fatto nella valutazione della Commissione, secondo cui tali zone venivano determinate in relazione ai distretti postali, presi isolatamente o a gruppi (punto 75 della sentenza impugnata);
- in quarto luogo, il Tribunale ha constatato che l'argomento delle ricorrenti in base al quale l'ultimo capoverso al punto 26 della decisione controversa doveva essere interpretato nel senso che i costruttori avevano messo in atto uno scambio di informazioni fra di loro, piuttosto che uno scambio di informazioni sui rapporti fra un determinato costruttore e i suoi rivenditori, era carente in fatto (punto 76 della sentenza impugnata);
- in quinto luogo, per quanto concerne l'argomento secondo il quale, nell'analisi del Data System, la Commissione ha omesso di tener conto del fatto che tale sistema registrava, su base trimestrale, le vendite effettuate dai rivenditori di un determinato costruttore all'interno delle zone di vendita assegnate ai singoli rivenditori, il Tribunale ha constatato che la valutazione della Commissione, quale figura nel punto 65 della decisione controversa, non era viziata da nessun errore di fatto (punto 77 della sentenza impugnata).
64 Nel ricorso contro la sentenza del Tribunale, la ricorrente allega che, nel punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ammesso che la decisione controversa conteneva alcuni errori di fatto relativi alle caratteristiche dell'accordo di scambio di informazioni, ma che, ad onta di tale constatazione, il Tribunale ha «riscritto» la decisione controversa in modo che questi errori di fatto non ne mettessero in discussione la legittimità. Inoltre, altri errori fondamentali denunciati dalla ricorrente e rilevati dal Tribunale, segnatamente la maggior parte di quelli elencati nei punti 58-61 della sentenza impugnata, sarebbero stati ignorati nel prosieguo.
65 Pertanto, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha ignorato gli elementi di prova da essa prodotti per dimostrare che i trattori dovevano essere considerati un prodotto diversificato.
66 In secondo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver corretto l'errore della Commissione, consistente nel tener conto delle caratteristiche dell'accordo di scambio di informazioni precedenti alla notificazione.
67 In terzo luogo, la ricorrente allega che, nel punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indebitamente ridimensionato l'errore commesso dalla Commissione nel giudicare l'organizzazione delle aree di vendita condizionata dal riferimento ai distretti postali.
68 In quarto luogo, la ricorrente allega che l'indagine effettuata dal Tribunale ha posto in evidenza che la Commissione aveva travisato e, quanto meno, frainteso il tipo di informazioni comunicabili in forza dell'accordo di scambio di informazioni e del Data System, nonché i rischi da ciò derivanti per la concorrenza. Tuttavia, nei punti 66, 67, 72, 74 e 77 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ignorato questi errori o non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze.
69 In quinto luogo, la ricorrente osserva che, nei punti 72 e 77 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha affrontato le conseguenze giuridiche di tutte le differenze tra il sistema di scambio di informazioni e il Data System, ma unicamente il profilo dell'informazione relativa al fatturato dei rivenditori.
70 Infine, la ricorrente sostiene che, nei punti 67-71, il Tribunale ha frainteso i suoi argomenti relativi all'affermazione della Commissione, secondo la quale la comunicazione dei dati di identificazione in forza dell'accordo creava una trasparenza completa ed era finalizzata, di conseguenza, a distruggere la concorrenza occulta.
71 Per corroborare la sua tesi, secondo la quale la Corte è competente ad esaminare i suddetti argomenti, la ricorrente fa riferimento alla sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981), dalla quale discenderebbe che la Corte è competente ad accertare i fatti quando l'inesattezza fondamentale delle constatazioni del Tribunale è ricavabile dalla documentazione ad essa sottoposta.
72 Per quanto concerne anzitutto la competenza della Corte, è stato già ricordato (punto 25 della presente sentenza) che quest'ultima è effettivamente competente ad esaminare la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale nel caso in cui l'inesattezza materiale di tali accertamenti risulti dalla documentazione ad essa sottoposta. E' inoltre necessario che quest'inesattezza risulti evidente in base alla documentazione agli atti, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti.
73 Ebbene, nella fattispecie, dall'esame degli argomenti dedotti dalla ricorrente dinanzi alla Corte discende che la New Holland Ford Ltd si limita a contestare la valutazione degli elementi di prova compiuta dal Tribunale. Infatti, l'argomento della ricorrente consiste nel sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto trarre conclusioni diverse da quelle ricavate dagli elementi di prova prodotti inanzi ad esso. La ricorrente non specifica quali siano i documenti presenti agli atti che renderebbero manifesta l'esistenza di un errore materiale; parimenti, essa non precisa l'errore che sarebbe stato commesso dal Tribunale in sede di applicazione delle norme in materia di onere e di valutazione della prova e non indica nessun'altra norma che il Tribunale avrebbe violato.
74 Il secondo motivo dev'essere pertanto dichiarato irricevibile.
Sul terzo motivo
75 La ricorrente allega che il Tribunale ha erratamente applicato l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto avrebbe, da un lato, definito inesattamente il mercato di riferimento e, dall'altro, interpretato scorrettamente le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un accordo o una pratica concordata possano essere giudicati in contrasto con la detta disposizione per quanto concerne, in particolare, il requisito di un oggetto o di un effetto anticoncorrenziale.
76 Quest'argomento è suddiviso in tre parti, relative rispettivamente al mercato di riferimento, agli effetti anticoncorrenziali dell'accordo di scambio di informazioni e all'assenza di argomenti ricavabili dai precedenti comunitari o dalla teoria economica.
Sulla prima parte del terzo motivo
77 La ricorrente sostiene che il Tribunale è venuto meno all'obbligo ad esso incombente di applicare correttamente il principio giuridico fissato nella sentenza 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione (Racc. pag. 207, punto 11), secondo il quale è necessario, ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del Trattato, procedere a un esame in funzione delle caratteristiche del prodotto di cui trattasi con riferimento a una zona geografica ben definita, nella quale esso è posto in commercio e dove le condizioni relative alla concorrenza sono sufficientemente omogenee. Secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe esaminato la valutazione effettuata dalla Commissione, ma si sarebbe limitato a un esame puramente formale.
78 Gli argomenti dedotti a sostegno di questa affermazione riguardano le valutazioni del Tribunale relative, in primo luogo, alla definizione del mercato del prodotto (punto 51 della sentenza impugnata), in secondo luogo, alla determinazione del mercato geografico (punto 56) e, in terzo luogo, alla definizione della struttura del mercato sotto diverse altre prospettive.
79 Per quanto concerne la definizione del mercato del prodotto, la ricorrente allega che, sebbene il Tribunale abbia sottolineato la necessità di valutare il grado di sostituibilità del prodotto, nel punto 51 della sentenza impugnata esso ha omesso di valutare questo aspetto. Infatti, la descrizione del mercato del prodotto in oggetto contenuta nella decisione controversa e nella sentenza impugnata non terrebbe conto degli elementi di prova dedotti dalle ricorrenti, i quali mostrano che il prodotto è altamente diversificato e tecnicamente complesso e non omogeneo. La ricorrente precisa che quest'errore di descrizione avrebbe generato una valutazione errata della trasparenza nel mercato di cui trattasi.
80 A tal riguardo, dal punto 51 della sentenza impugnata si ricava che il Tribunale ha valutato il grado di fungibilità del prodotto ed ha rilevato che la partecipazione al sistema di scambio di informazioni era subordinata soltanto alla qualità di costruttore o di importatore di trattori agricoli nel Regno Unito, senza alcun riferimento a questa o quella categoria di trattori agricoli. Il Tribunale ne ha dedotto che le imprese definivano esse stesse la loro posizione concorrenziale, nella cornice dell'accordo, in rapporto alla nozione generale di trattore agricolo.
81 Pertanto, l'affermazione della ricorrente secondo la quale il Tribunale non avrebbe effettuato una valutazione del grado di sostituibilità del prodotto interessato non regge a un'analisi del punto 51 della sentenza impugnata. Per quanto concerne l'asserzione secondo la quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova prodotti a questo riguardo dalle ricorrenti, essa mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, che però è insindacabile dalla Corte, dato che la ricorrente non fornisce nessun elemento utile a dimostrare uno snaturamento delle prove.
82 In secondo luogo, la ricorrente allega che limitando (punto 56 della sentenza impugnata) il mercato geografico di cui trattasi al Regno Unito invece di estenderlo all'intero mercato comune, il Tribunale ha commesso un errore di analisi. Questa valutazione sarebbe infatti smentita dai numerosi elementi di prova che le ricorrenti avrebbero richiamato e che avrebbero evidenziato che la condizione stabilita nella citata sentenza United Brands/Commissione era soddisfatta, poiché le condizioni relative alla concorrenza erano sufficientemente omogenee nell'intero mercato comune.
83 A tal proposito, dal punto 56 della sentenza impugnata si evince che il Tribunale ha dichiarato, ragionando per analogia con la citata sentenza United Brands/Commissione, che, dal punto di vista geografico, il mercato di riferimento può definirsi come la zona all'interno della quale le condizioni di concorrenza, e in particolare la domanda dei consumatori, presentano caratteristiche sufficientemente omogenee. Il Tribunale ha poi considerato che non è escluso che il mercato dei trattori agricoli debba essere qualificato come un mercato di dimensioni comunitarie. Esso ha tuttavia rilevato che, «anche dando per accettata tale soluzione, essa non è comunque di ostacolo a che, nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, la pratica censurata sia geograficamente circoscritta al territorio di uno Stato membro, il mercato in questione, all'interno del quale devono misurarsi gli effetti della pratica stessa, venga definito come un mercato di dimensioni nazionali» e che, «in questa ipotesi, infatti, sono i fornitori stessi che, per il solo fatto del loro comportamento, hanno conferito a tale mercato le caratteristiche di un mercato nazionale».
84 Come la Corte ha già dichiarato in altre occasioni, nella valutazione dell'estensione geografica del mercato interessato, la regione nella quale la pratica concordata produce i suoi effetti costituisce un elemento da prendere in considerazione (v., in tal senso, sentenze 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk, Racc. pag. 295, punto 7, e 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punti 25-28). Ebbene, istituendo un sistema di scambio di informazioni che consente di divulgare fra i partecipanti al detto sistema, fornitori del mercato britannico, informazioni sulle vendite effettuate su tale mercato, l'accordo stesso limita i suoi effetti al mercato britannico, di modo che solo quest'ultimo presenta caratteristiche sufficentemente omogenee per l'esame degli effetti anticoncorrenziali. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nella sua valutazione della fondatezza della definizione del mercato geografico.
85 In terzo luogo, la ricorrente afferma che la struttura del mercato è mal definita, nella decisione controversa e nella sentenza impugnata, sotto diversi altri profili essenziali e che il Tribunale ha ignorato numerosi argomenti ed elementi di prova che le ricorrenti avevano ad esso sottoposto a tale proposito.
86 Basta rilevare in merito che la ricorrente si limita a contestare la valutazione dei fatti operati dal Tribunale, senza allegare argomenti di diritto sindacabili dalla Corte. Per di più, la ricorrente non precisa tutti i punti della sentenza impugnata che essa censura con le sue affermazioni.
87 Dall'esame della prima parte del terzo motivo risulta che essa è parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.
Sulla seconda parte del terzo motivo
88 La seconda parte del terzo motivo riguarda il punto 93 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha osservato che «il fatto che la convenuta non sia in grado di dimostrare l'esistenza di effetti reali sul mercato, che si sarebbero potuti verificare in particolare in conseguenza del fatto che il funzionamento dell'accordo è stato sospeso a partire dal 24 novembre 1988, è ininfluente ai fini della soluzione della controversia, dato che l'art. 85, n. 1, del Trattato vieta sia gli effetti anticoncorrenziali reali sia quelli meramente potenziali, purché essi siano solo sufficientemente sensibili, come accade nel caso in esame, in considerazione delle caratteristiche del mercato quali ricordate in precedenza (...)».
89 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che l'art. 85, n. 1, vieta sia gli effetti reali contrari alla concorrenza sia gli effetti potenziali, purché essi siano solo sufficientemente sensibili. Secondo la ricorrente, la giurisprudenza della Corte autorizza a tener conto degli effetti potenziali di un accordo solo per determinare se esso incida sugli scambio tra gli Stati membri, ma non per stabilire se eserciti un effetto restrittivo sulla concorrenza. A tal proposito, la ricorrente sottolinea che l'accordo è stato produttivo di effetti per tredici anni, il che sarebbe dovuto bastare per accertare se esso producesse effetti nefasti concreti.
90 In base alla giurisprudenza costante della Corte, per stabilire se un accordo debba considerarsi vietato in ragione delle alterazioni del gioco della concorrenza che ne conseguono, occorre considerare come la concorrenza si svolgerebbe in assenza dell'accordo stesso (v., segnatamente, sentenze 30 giugno 1966, causa 56/65, Société technique minière, Racc. pag. 261, e 11 dicembre 1980, causa 31/80, L'Oréal, Racc. pag. 3775, punto 19).
91 Ebbene, l'art. 85, n. 1, non limita siffatta valutazione ai soli effetti attuali, ma quest'ultima deve anche tener conto degli effetti potenziali dell'accordo sulla concorrenza nel mercato comune (v., in tal senso, sentenze 10 dicembre 1985, causa 31/85, ETA, Racc. pag. 3933, punto 12, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, punto 54). Come il Tribunale ha esattamente ricordato, un accordo non ricade sotto il divieto dell'art. 85 qualora esso pregiudichi il mercato in misura irrilevante (sentenza Völk, citata, punto 7).
92 Pertanto, il Tribunale ha giustamente ritenuto che la circostanza secondo la quale la Commissione non sarebbe stata in grado di dimostrare l'esistenza di un effetto anticoncorrenziale reale era ininfluente sulla soluzione della controversia. Di conseguenza, la seconda parte del presente motivo è infondata.
Sulla terza parte del terzo motivo
93 Nella terza parte del terzo motivo, la ricorrente sottolinea che la presente controversia differisce da tutte quelle in cui il sistema di scambio di informazioni è stato esaminato alla luce dell'art. 85 del Trattato, per il fatto che il sistema di scambio di informazioni di cui trattasi non si ricollega a un'intesa, divulga informazioni solo sulle vendite già effettuate e non concerne i prodotti di base.
94 La ricorrente fa rilevare che, benché il Tribunale abbia ammesso (punto 91 della sentenza impugnata) che la decisione controversa rappresentava «il primo caso in cui la Commissione vieta un sistema di scambio di informazioni che, senza riguardare direttamente i prezzi, non rappresenta nemmeno il supporto di un altro meccanismo anticoncorrenziale», esso ha dichiarato (punto 35) che la medesima «si limita a dare applicazione, a un mercato peculiare, qual è quello dei trattori agricoli nel Regno Unito, ai principi posti dalla prassi decisionale anteriore della Commissione». Questa seconda constatazione sarebbe in contrasto con la prima e avrebbe indotto il Tribunale a giudicare erroneamente che la decisione controversa rispettava l'obbligo di motivazione quale definito dalla citata sentenza «Carta da parati del Belgio».
95 Questo argomento, in quanto mira a dimostrare che il punto 35 della sentenza impugnata contiene una contraddizione in merito alla correttezza della motivazione della decisione controversa, è già stato esaminato nei punti 47-49 della presente motivazione.
96 Per il resto, è giocoforza costatare che la ricorrente non indica con sufficiente precisione i punti della sentenza impugnata e le norme giuridiche che considera violate onde permettere alla Corte di esaminare questa parte del motivo.
97 Di conseguenza, la terza parte è irricevibile.
98 Ne discende che il terzo motivo è in parte irricevibile e in parte infondato e che, di conseguenza, dev'essere respinto.
Sul quarto motivo
99 Il quarto motivo concerne il punto 38 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha esaminato l'argomento delle ricorrenti secondo cui, contrariamente a quanto richiesto dalla Corte nella citata sentenza Consten e Grundig/Commissione, la portata del dispositivo della decisione controversa non era deducibile in base alla sua motivazione.
100 La ricorrente allega che il Tribunale non ha applicato nella fattispecie il principio formulato nella citata sentenza, secondo il quale la nullità iuris et de iure sancita dall'art. 85, n. 2, si applica alle sole clausole dell'accordo colpite dal divieto, o all'intero accordo se le dette clausole non si rivelino separabili dall'accordo stesso. Il Tribunale avrebbe infatti ritenuto questo principio inapplicabile a casi in cui venga richiesta un'esenzione individuale ex art. 85, n. 3. Ebbene, i partecipanti all'accordo di scambio di informazioni, e a fortiori i membri del Data System, avrebbero notificato il loro accordo alla Commissione per ottenere, in via principale, un'attestazione negativa, e solo in subordine un'esenzione individuale ex art. 85, n. 3.
101 La ricorrente aggiunge che il Tribunale non avrebbe dovuto giudicare valida la decisione controversa, dato che essa non contiene nessuna considerazione relativamente al carattere anticoncorrenziale dell'intero accordo. La Commissione avrebbe infatti omesso di precisare con chiarezza, conformemente al principio enunciato nella citata sentenza Consten e Grundig/Commissione, quali fossero le parti dell'accordo che avrebbero dovuto essere eliminate per rendere l'accordo di scambio di informazioni e il Data System conformi all'art. 85, n. 1.
102 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dal punto 38 della sentenza impugnata si ricava con chiarezza che il Tribunale non ha omesso di applicare il principio formulato nella citata sentenza Consten e Grundig/Commissione. Infatti, la riserva che il Tribunale formula (punto 38, ultima frase) in merito all'applicazione di questo principio riguarda solo la sua rilevanza nel quadro dell'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Senza che sia necessario esaminare la fondatezza di questa interpretazione del Tribunale, occorre quindi giudicare infondata l'allegazione della ricorrente.
103 Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha errato, non constatando che la motivazione della decisione non spiega per quali ragioni l'intero accordo pregiudicasse la concorrenza.
104 Occorre rilevare che questa allegazione è stata già esaminata (punto 52 della presente motivazione) nell'ambito della seconda parte del primo motivo, relativa all'insufficienza di motivazione del punto 38 della sentenza impugnata.
105 Infine, se si volesse interpretare questo quarto motivo nel senso che esso censura il giudizio secondo il quale le clausole dell'accordo non sono separabili, ai sensi della giurisprudenza che fa capo alla citata sentenza Consten e Grundig/Commissione, occorre constatare che le ricorrenti non avevano lamentato, dinanzi al Tribunale, un errore di giudizio della Commissione in merito al carattere autonomo o meno delle singole clausole, ma avevano solo sostenuto che la portata del dispositivo della decisione controversa non era chiaramente deducibile in base alla sua motivazione. La ricorrente non ha del resto esposto dinanzi alla Corte nessun argomento concernente la possibile individuazione di elementi scindibili dall'insieme dell'accordo. Sotto questo profilo il quarto motivo è quindi irricevibile.
106 Da queste considerazioni discende che il quarto motivo è in parte irricevibile e in parte infondato e che, di conseguenza, dev'essere respinto.
Sul quinto motivo
107 Il quinto motivo, relativo ad un'errata applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato, riguarda il punto 99 della sentenza impugnata.
108 In tale punto, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non ha commesso errori rigettando l'istanza di esenzione individuale, in quanto le restrizioni alla concorrenza derivanti dallo scambio di informazioni non erano indispensabili. A tal proposito, il Tribunale ha rilevato che, secondo la Commissione, i dati relativi a ciascuna società, da un lato, e quelli relativi all'intero settore, dall'altro, erano sufficienti per operare nel mercato dei trattori agricoli.
109 Il Tribunale ha poi rilevato, nello stesso punto 99, che la Commissione aveva correttamente stimato che le osservazioni effettuate in riferimento alla prima notificazione valevano, mutatis mutandis, anche per la seconda, dal momento che il Data System continuava a fornire dati mensili sul volume delle vendite e sulle quote di mercato dei membri e dei rivenditori. Il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva voluto così affermare che non era indispensabile, per raggiungere gli obiettivi allegati, disporre di informazioni che permettessero di individuare, a scadenza ravvicinata, le vendite dei concorrenti.
110 Infine, nello stesso punto, il Tribunale, in risposta alle affermazioni delle ricorrenti, secondo le quali le informazioni raccolte erano necessarie per assicurare il servizio di assistenza o di garanzia, ha dichiarato che quest'ultimo poteva essere perfettamente garantito in mancanza di qualsiasi sistema di scambio di informazioni del tipo di quello in essere.
111 In primo luogo, la ricorrente contesta il giudizio del Tribunale, secondo il quale le osservazioni della Commissione in merito alla prima notificazione possono applicarsi, mutatis mutandis, alla seconda notificazione. La ricorrente cita a tal proposito le modifiche, che il Tribunale avrebbe ignorato, apportate al calendario e alla qualità delle informazioni comunicate.
112 Basta costatare che, con questo argomento, la ricorrente contesta la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, che è insindacabile dalla Corte in sede di impugnazione.
113 In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che la sua istanza di esenzione individuale era subordinata alla constatazione di una violazione dell'art. 85, n. 1. Ebbene, questa violazione sarebbe stata rilevata in base all'ipotesi relativa ad effetti puramente teorici del sistema di scambio di informazioni sulla concorrenza. Questa violazione dell'art. 85, n. 1, costituirebbe parimenti un fattore da tener presente per determinare se fosse soddisfatta la condizione riguardante il carattere indispensabile ex art. 85, n. 3.
114 A questo proposito, basta constatare che, dato che l'argomento della ricorrente diretto a dimostrare un'errata applicazione dell'art. 85, n. 1, è stato rigettato con la presente sentenza, l'argomento di cui trattasi risulta inconferente.
115 In terzo luogo, la ricorrente allega che, anche ipotizzando che il Tribunale abbia considerato che le ricorrenti non avevano provato che lo scaglionamento nel tempo della diffusione delle informazioni in merito alle immatricolazioni per ciascun modello fosse un dato indispensabile, occorre allora obiettare che l'indispensabilità della divulgazione si giustifica con la circostanza che i costruttori devono avere informazioni aggiornate per adottare in tempo utile decisioni e misure che soddisfino i bisogni della clientela. Essa contesta al Tribunale di aver ridotto il suo argomento alla necessità per gli interessati di disporre di informazioni per i servizi di assistenza e garanzia.
116 La ricorrente poi sostiene che solo i costruttori più importanti sono in grado di raccogliere autonomamente dati certi sulle vendite. Inoltre, i dati così raccolti sarebbero meno sicuri di quelli comunicati nel quadro del sistema di scambio di informazioni. Pertanto, questo sistema garantirebbe la stessa quantità e qualità di informazione sia per le grandi che per le piccole imprese, per non parlare di quelle entrate da poco nel mercato. Infine, senza il sistema di scambio di informazioni, le imprese sarebbero obbligate a scambiarsi direttamente informazioni, il che potrebbe rivelarsi contrario al diritto della concorrenza.
117 Occorre rilevare che questi argomenti sono gli stessi dedotti dinanzi alla Commissione e al Tribunale per sostenere che lo scambio di informazioni di cui trattasi, in particolare nella forma del Data System, soddisfaceva il criterio dell'indispensabilità delle restrizioni. Inoltre, la ricorrente non precisa l'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso in sede di verifica dell'esercizio del potere discrezionale che l'art. 85, n. 3, attribuisce alla Commissione e nessun elemento agli atti consente parimenti di concludere che il Tribunale abbia errato in sede di verifica.
118 Peraltro, non risulta che il Tribunale abbia basato la sua valutazione sulla premessa che le ricorrenti abbiano menzionato, come vantaggio derivante dallo scambio di informazioni, la sola necessità di assicurare il servizio di assistenza e garanzia. Infatti, da un lato, l'illustrazione degli argomenti delle ricorrenti (punti 95 e 96 della sentenza impugnata) non si limita a questi elementi. Dall'altro, è evidente che il brano in esame, contenuto nel punto 99 della sentenza impugnata, costituisce una risposta ad argomenti specifici, sollevati inanzi al Tribunale in merito al Data System.
119 Poiché, pertanto, è in parte irricevibile e in parte infondato, il quinto motivo dev'essere respinto.
120 Da tutte le precedenti considerazioni, risulta che i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del ricorso contro la sentenza del Tribunale sono in parte irricevibili e in parte infondati. Di conseguenza, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
121 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese del presente grado di giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
122 Il ricorso è respinto.
123 La New Holland Ford Ltd è condannata alle spese.
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