Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Libera prestazione dei servizi ° Attività televisive ° Direttiva 89/552 ° Sfera d' applicazione ° Trasmissione di programmi via cavo ° Inclusione
[Direttiva del Consiglio 89/552/CEE, artt. 1, lett. a), e 2, n. 2]
2. Libera prestazione dei servizi ° Attività televisive ° Direttiva 89/552 ° Controllo dell' osservanza delle disposizioni della direttiva ° Controllo incombente allo Stato membro nel quale hanno origine le trasmissioni ° Controllo da parte dello Stato membro di ricezione mediante autorizzazione della ritrasmissione, che deve essere richiesta dal distributore via cavo ° Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 89/552, art. 2)
3. Stati membri ° Obblighi ° Azione unilaterale ° Divieto
4. Ricorso per inadempimento ° Materia del contendere ° Delimitazione nella fase precontenziosa ° Adeguamento meramente formale degli addebiti successivamente al parere motivato, a causa di una modifica della normativa nazionale ° Ammissibilità
(Trattato CE, art. 169)
Massima
1. La direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l' esercizio delle attività televisive, va interpretata nel senso che si applica alla teledistribuzione via cavo.
2. La direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l' esercizio delle attività televisive, va interpretata, tenuto conto del sistema secondo il quale, agli artt. 2, nn. 1 e 2, e 3, n. 2, suddivide gli obblighi fra gli Stati membri che trasmettono i programmi e quelli che li captano, nel senso che il controllo dell' applicazione del diritto dello Stato membro d' origine applicabile ai programmi televisivi e dell' osservanza delle disposizioni della direttiva 89/552 compete solo allo Stato membro dal quale partono le trasmissioni e che, eccezion fatta per l' ipotesi di cui all' art. 2, n. 2, seconda frase, lo Stato membro di ricezione non ha facoltà di esercitare un controllo diretto in materia.
Ne consegue che viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 2 della direttiva lo Stato membro che:
° pratica un sistema di autorizzazione previa per la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri;
° pratica un sistema di autorizzazione previa, espressa e condizionata, per la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri che comprendono pubblicità commerciale o programmi di televendita più particolarmente destinati ai telespettatori di detto Stato.
3. In nessun caso uno Stato membro può autorizzarsi ad adottare unilateralmente provvedimenti correttivi o di difesa destinati ad ovviare all' eventuale trasgressione, da parte di un altro Stato membro, delle norme del Trattato.
4. Pur se l' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è definito dalla procedura precontenziosa contemplata da detta disposizione e, di conseguenza, il parere motivato della Commissione e il ricorso devono fondarsi sulle stesse censure, detto principio non può però giungere a prescrivere in ogni caso una perfetta coincidenza tra le disposizioni nazionali menzionate nel parere motivato e quelle richiamate nell' atto introduttivo. Allorché si è provveduto a modificare la legge tra queste due fasi del procedimento, è infatti sufficiente che il sistema instaurato dalla normativa contestata nella fase precontenziosa sia stato, nel complesso, conservato dalle nuove misure adottate dallo Stato membro dopo il parere motivato, impugnato nell' ambito del ricorso.
Parti
Nella causa C-11/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Pieter Van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, assistito dall' avv. Alain Berenboom, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l' esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), ed in particolare in forza degli artt. 2, 14 e 15 della stessa direttiva,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 27 febbraio 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 aprile 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 gennaio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l' esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), ed in particolare in forza degli artt. 2, 14 e 15 della stessa direttiva.
2 Si fa carico al Regno del Belgio:
° per la comunità francese, di aver conservato, nella zona francofona, un regime di autorizzazione previa per la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri;
° per la comunità francese, di aver conservato, nella zona francofona, un regime di autorizzazione previa, espressa e condizionata, per la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri che contengono pubblicità commerciale o programmi di tele-acquisto in particolare destinati al pubblico della comunità francese;
° per la comunità fiamminga, di aver conservato, nella zona di lingua olandese, un regime di autorizzazione previa per la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri;
° per la zona bilingue di Bruxelles-Capitale, di non aver adottato le disposizioni legislative e amministrative necessarie per conformarsi all' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552;
° per la comunità germanofona, di non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552;
° per la comunità francese, di non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi integralmente agli artt. 14 e 15 della direttiva 89/552.
La direttiva 89/552
3 L' art. 2 della direttiva 89/552 recita:
"1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive
° delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione
o
° delle emittenti televisive che utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite accordata dallo Stato membro o un 'satellite up-link' situato nel medesimo Stato membro pur non soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro,
rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato membro.
2. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono sospendere temporaneamente la ritrasmissione di programmi televisivi qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l' articolo 22;
b) qualora nel corso dei dodici mesi precedenti la stazione televisiva abbia già violato almeno due volte la stessa disposizione;
c) qualora lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all' emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e l' intenzione di limitare la ritrasmissione ove detta violazione si verificasse nuovamente;
d) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una composizione amichevole entro un termine di 15 giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove si constati il ripetersi della violazione rilevata.
La Commissione accerta la compatibilità della sospensione con il diritto comunitario. Essa può chiedere allo Stato membro interessato di porre fine d' urgenza a una sospensione contraria al diritto comunitario. Tale disposizione non pregiudica l' applicazione, nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l' emittente televisiva in questione, di qualsiasi procedura, misura o sanzione nei confronti delle violazioni di cui trattasi.
3. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni televisive destinate esclusivamente ad essere captate in paesi terzi, e che non sono ricevute direttamente o indirettamente in uno o più Stati membri".
4 L' art. 3 della direttiva 89/552 prevede che:
"1. Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella presente direttiva.
2. Gli Stati membri vigilano, con i mezzi appropriati, nell' ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino le disposizioni della presente direttiva".
5 Ai sensi dell' art. 14 della direttiva 89/552 "E' vietata la pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l' emittente televisiva".
6 L' art. 15 della direttiva 89/552 prescrive l' obbligo di attenersi a determinati criteri per la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche.
7 L' art. 22 della direttiva 89/552 è così redatto:
"Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro trasmissioni non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Questa disposizione si applica anche agli altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell' ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni trovantisi nell' aerea di diffusione normalmente seguano tali programmi.
Gli Stati membri vigilano altresì a che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all' odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità".
8 A norma dell' art. 25 della direttiva, gli Stati membri devono porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 3 ottobre 1991 e darne immediatamente notizia alla Commissione.
Il procedimento
9 Con lettera 3 novembre 1992 la Commissione ha invitato il governo belga a prendere posizione circa l' addebito di inadempimento ai suoi obblighi, data la criticabile e lacunosa trasposizione della direttiva 89/552.
10 Con lettere 5 e 21 aprile 1993, il governo belga ha comunicato le osservazioni della comunità fiamminga e di quella francese. Il 10 gennaio 1994 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando il Regno del Belgio ad adottare entro due mesi i provvedimenti necessari a por termine all' inadempimento agli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva 89/552 e dell' art. 5 del Trattato CEE.
11 Per la comunità fiamminga, con lettera 4 febbraio 1994, il governo belga ha trasmesso la copia di un progetto di decreto e, con lettera 9 giugno 1994, una copia del decreto del Consiglio fiammingo del 4 maggio 1994. Con lettera 11 aprile 1994, il governo belga ha comunicato la risposta della comunità francese al parere motivato. Con lettera 7 aprile 1994, il ministro della Politica scientifica ha risposto al parere motivato per la regione di Bruxelles-Capitale.
12 Con decisione 7 marzo 1995, la Corte ha autorizzato il governo belga a presentare il controricorso in olandese per quanto riguarda la parte inerente alla normativa della comunità fiamminga.
Sull' osservanza dell' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552 nella comunità francese
Sulla censura relativa all' art. 22 del decreto 17 luglio 1987
13 L' art. 22 del decreto del Consiglio della comunità francese 17 luglio 1987 in materia audiovisiva (Moniteur belge del 22 agosto 1987, pag. 12505; in prosieguo: il "decreto 1987"), nella versione modificata dal decreto 19 luglio 1991 (Moniteur belge del 2 ottobre 1991, pag. 21671), contiene le seguenti disposizioni:
"(...)
N. 2. Sulla scorta di un' autorizzazione scritta previa dell' Esecutivo, il distributore può trasmettere, al momento della loro diffusione e in versione integrale, i programmi televisivi di qualsiasi altra stazione emittente autorizzata dallo Stato nel quale ha la propria sede sociale e rispondente alle condizioni stabilite dall' Esecutivo nell' atto di autorizzazione. Detta autorizzazione è revocabile.
N. 2 bis. Sulla scorta di un' autorizzazione previa dell' Esecutivo, il distributore può trasmettere, al momento della loro diffusione e in versione integrale, i programmi televisivi degli enti di radiodiffusione autorizzati a norma dell' art. 26, n. 2, del presente decreto e rispondenti alle condizioni stabilite dall' Esecutivo a norma dell' art. 26, n. 3, del presente decreto".
14 Secondo la Commissione, il sistema istituito dall' art. 22 del decreto 1987 costituisce un grave ostacolo alla ritrasmissione di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri nella zona francofona del Belgio. Di conseguenza, detto sistema è incompatibile con l' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552.
Sull' ambito d' applicazione della direttiva 89/552
15 Secondo il governo belga, tale direttiva riguarda solo la prima diffusione del programma e non si riferisce alla teledistribuzione via cavo, che è una diffusione secondaria, cioè una comunicazione di opere radiodiffuse da un ente diverso dalla stazione d' origine ("ritrasmissione").
16 A questo proposito il governo belga svolge tre argomenti. Anzitutto emergerebbe dalla definizione dell' espressione "trasmissione televisiva" di cui all' art. 1, lett. a) della direttiva 89/552 che questa riguarda solo la "prima diffusione dei programmi televisivi".
17 Inoltre, il termine "ritrasmissione", di cui all' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552 non comprenderebbe la teledistribuzione via cavo, come conferma d' altronde il titolo della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d' autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15) che aggiunge al termine "ritrasmissione" la specificazione "via cavo".
18 Infine, l' esclusione della teledistribuzione via cavo dall' ambito d' applicazione della direttiva 89/552 si spiegherebbe con il fatto che non era ancora molto diffusa al momento della sua adozione.
19 Questo argomento non può essere accolto.
20 Infatti, come ha giustamente osservato la Commissione, il nono 'considerando' della direttiva 89/552 fa espresso riferimento alle disparità tra disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri applicabili all' esercizio di attività di diffusione televisiva e di distribuzione via cavo, senza fare distinzione tra trasmissioni televisive primarie e secondarie. Ai sensi del secondo 'considerando' , tutti gli ostacoli alla libera diffusione all' interno della Comunità che conseguono da dette disparità devono essere eliminati.
21 Quanto alla nozione di "trasmissione televisiva", la definizione che ne fornisce l' art. 1, lett. a) della direttiva 89/552 non può venir intesa come restrizione della sfera d' applicazione della stessa. A questo proposito, l' art. 2, n. 2, che fa parte del capitolo II della direttiva 89/552, intitolato "Disposizioni generali", stabilisce che gli Stati membri garantiscono la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul loro territorio di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri, senza escluderne la ritrasmissione via cavo.
22 Quanto alla direttiva 93/83, si deve osservare anzitutto che, ai sensi del terzo 'considerando' , la radiodiffusione transfrontaliera di programmi all' interno della Comunità, in particolare via satellite e via cavo, rappresenta uno dei principali mezzi di realizzazione degli obiettivi comunitari. Dopo aver ricordato, al quarto 'considerando' , gli obiettivi della direttiva 89/552, al quinto 'considerando' si constata che la loro realizzazione, per quanto riguarda la diffusione transfrontaliera di programmi via satellite e la loro ritrasmissione via cavo da altri Stati membri era ancora ostacolata da alcune disparità tra le norme nazionali in materia di diritti d' autore. Infine, ai sensi del dodicesimo 'considerando' , il quadro giuridico di uno spazio audiovisivo unico, definito nella direttiva 89/552, va completato per quanto riguarda il diritto d' autore.
23 Ne consegue che la direttiva 93/83 conferma che la direttiva 89/552 si estende alle ritrasmissioni di programmi televisivi via cavo.
24 Infine, quanto alla genesi della direttiva 89/552, si deve osservare che il quarto 'considerando' si riferisce espressamente all' adozione, da parte del Consiglio d' Europa, della convenzione sulla televisione transfrontaliera. Come emerge dall' art. 3 di detta convenzione, essa è pure applicabile ai programmi televisivi ritrasmessi via cavo.
25 Ne consegue che la scarsa diffusione della teledistribuzione via cavo al momento dell' adozione della direttiva 89/552 non può esser invocata per escludere questa attività dall' ambito di applicazione della direttiva.
Sull' ambito d' applicazione del decreto 1987
26 Secondo il governo belga, l' art. 22, n. 2, del decreto 1987 riguarda solo la prestazione di servizi dei teledistributori ubicati nel territorio della comunità francese. Il decreto non implica dunque alcuna restrizione alla libera circolazione dei programmi radiodiffusi dall' estero.
27 A questo proposito, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la ritrasmissione via cavo dei programmi stranieri è un servizio di tipo transfrontaliero (v., in particolare, sentenza 26 aprile 1988, causa 352/85, Racc. pag. 2085, punto 15). Orbene, emerge dal sesto, settimo e nono 'considerando' della direttiva 89/552 che questa ha per l' appunto lo scopo di eliminare gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi di trasmissioni televisive derivanti dalle disparità tra le normative degli Stati membri.
28 Questo argomento va perciò disatteso.
Sulla compatibilità dell' art. 22 del decreto 1987 con la direttiva 89/552
29 Il governo belga osserva anzitutto che il distributore belga deve esser autorizzato dall' Esecutivo a ritrasmettere i programmi delle emittenti televisive straniere. In base a questa disposizione, le emittenti belghe e quelle straniere stipulano con l' Esecutivo una convenzione di indole culturale che le impegna a stanziare parte del loro bilancio per l' acquisto, la produzione e la coproduzione di programmi audiovisivi europei.
30 Quanto alla compatibilità dell' art. 22 del decreto 1987 con la direttiva 89/552, il governo belga osserva che emerge dai 'considerando' e dall' art. 2, n. 1, della direttiva che un programma televisivo non potrebbe circolare liberamente in tutta la Comunità se non rispetta il diritto dello Stato d' origine, comprese le disposizioni della direttiva. Questo principio implica che lo Stato membro di ricezione deve poter verificare se le televisioni straniere che chiedono la ritrasmissione dei loro programmi sul territorio della comunità francese in Belgio si attengono alla normativa dello Stato d' origine e se sono legittimate a chiedere l' applicazione dell' art. 2, n. 2, della direttiva.
31 Si deve rilevare che, tenuto conto del criterio con cui la direttiva 89/552 suddivide gli obblighi tra gli Stati membri dai quali partono le trasmissioni e quelli che le captano, questo argomento non può essere accolto.
32 Infatti, a norma dell' art. 2, n. 1, della direttiva 89/552, ciascuno Stato membro veglia a che gli enti radiotelevisivi soggetti alla sua giurisdizione o nei cui confronti deve esercitare un controllo a norma della stessa disposizione, secondo trattino, osservino il diritto vigente per le trasmissioni destinate al pubblico in detto Stato membro. Ai sensi dell' art. 3, n. 2, gli Stati membri vegliano anche a che gli enti televisivi soggetti alla loro giurisdizione osservino le disposizioni della direttiva.
33 Ai sensi dell' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552, gli Stati membri garantiscono la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul loro territorio di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva.
34 Ne consegue, in primo luogo, che il controllo sull' applicazione del diritto dello Stato membro di origine che si applica alle trasmissioni televisive e sull' osservanza delle disposizioni della direttiva 89/552 compete solo allo Stato membro dal quale partono le trasmissioni e, in secondo luogo, che lo Stato membro di ricezione non è autorizzato ad esercitare un proprio controllo in proposito.
35 Questa interpretazione è corroborata dai 'considerando' della direttiva 89/552. Ai sensi del decimo 'considerando' , tutti gli ostacoli alla libera diffusione vanno eliminati in virtù del Trattato. Ai sensi del dodicesimo e quattordicesimo 'considerando' , è necessario e sufficiente a questo proposito che tutte le trasmissioni rispettino sia la normativa dello Stato membro d' origine sia le disposizioni della direttiva. Secondo il quindicesimo 'considerando' , l' obbligo dello Stato membro d' origine di controllare che le trasmissioni siano conformi alla normativa nazionale, com' è coordinata dalla direttiva 89/552, è sufficiente, sotto il profilo del diritto comunitario, a garantire la libera circolazione delle trasmissioni, senza bisogno di un secondo controllo per gli stessi motivi negli Stati membri di ricezione.
36 Solo nell' ipotesi prevista all' art. 2, n. 2, seconda frase, alla quale si riferisce la seconda parte del quindicesimo 'considerando' della direttiva 89/552, lo Stato membro di ricezione può, in via eccezionale, sospendere la ritrasmissione di programmi televisivi, alle condizioni stabilite da detta disposizione. D' altro canto se uno Stato membro ritiene che un altro Stato membro non abbia assolto gli obblighi che gli incombono in forza della direttiva, ha facoltà, come giustamente ha osservato la Commissione, di proporre un ricorso per inadempimento in base all' art. 170 del Trattato CE o di chiedere alla Commissione di intervenire direttamente nei confronti di detto Stato membro a norma dell' art. 169 del Trattato.
37 Si deve ricordare a questo proposito che, secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può autorizzarsi ad adottare unilateralmente provvedimenti correttivi o di difesa destinati ad ovviare all' eventuale trasgressione, da parte di un altro Stato membro, delle norme del diritto comunitario (sentenze 13 novembre 1964, cause riunite 90/63 e 91/63, Commissione/Lussemburgo e Belgio, Racc. pag. 1199; 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 9, e 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 20).
38 Il governo belga sostiene poi che nel caso di specie dette procedure non sono atte a garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 89/552 e del diritto nazionale che si applica alle trasmissioni destinate al pubblico nello Stato membro d' origine in quanto, per loro natura, le trasmissioni televisive sono eventi istantanei e non è possibile porre rimedio agli eventuali danni da esse causati.
39 A questo proposito basterà osservare che, come si è rilevato al punto 34 della presente sentenza, l' art. 2, n. 2, seconda frase, della direttiva 89/552 autorizza lo Stato membro di ricezione a sospendere provvisoriamente la ritrasmissione televisiva solo alle condizioni elencate in detta disposizione. Inoltre, lo Stato membro di ricezione può chiedere alla Corte, in forza dell' art. 186 del Trattato CE, di disporre provvedimenti provvisori, allorché è adita a norma dell' art. 170 del Trattato.
40 In subordine, il governo belga osserva che il decreto 1987 non frappone ostacoli alla libera circolazione dei programmi televisivi degli altri Stati membri, poiché le convenzioni con l' Esecutivo sono stipulate liberamente dalle reti televisive tanto belghe quanto straniere e costituiscono perciò un mezzo idoneo ad incoraggiare lo sviluppo della produzione audiovisiva europea contemplato dagli artt. 4 e 5 della direttiva 89/552. Orbene, l' Esecutivo non disporrebbe di discrezionalità, sì da poter stabilire le modalità e le condizioni delle convenzioni, poiché sono definite da un decreto del 22 dicembre 1988 (Moniteur belge 1989, pag. 4896; 1992, pag. 6532) e vanno sottoposte, per parere preliminare, al Consiglio superiore dell' audiovisione.
41 A questo proposito, si deve osservare anzitutto che emerge dal menzionato decreto che dette convenzioni non possono definirsi "liberamente stipulate", dato che la distribuzione dei programmi delle reti straniere è autorizzata solo se si osservano le condizioni ivi enunciate, le cui modalità devono esser stabilite in dette convenzioni.
42 Quanto infine all' argomento secondo il quale dette convenzioni rappresentano un idoneo mezzo per l' attuazione degli artt. 4 e 5 della direttiva 89/552, si deve ricordare che, come rilevato al punto 34 della presente sentenza, spetta allo Stato dal quale partono le trasmissioni garantire l' osservanza delle disposizioni della direttiva, come gli artt. 4 e 5, e non è quindi ammissibile che lo Stato membro di ricezione applichi i propri criteri di valutazione per le trasmissioni provenienti dagli altri Stati membri.
Sull' argomento relativo all' art. 10 della convenzione europea per la tutela dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali
43 Il governo belga sostiene che l' art. 10, n. 1, seconda frase, della convenzione europea per la tutela dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali contempla espressamente la possibilità di istituire un regime di autorizzazione obbligatoria per le imprese di radiodiffusione e, a maggiore ragione, per gli enti radiotelevisivi.
44 Questa tesi non può essere condivisa.
45 Come ha giustamente osservato la Commissione, benché un regime d' autorizzazione obbligatoria applicato al settore della televisione non sia incompatibile con l' art. 10 di detta convenzione, ciò non impedisce che detto sistema possa essere incompatibile con il diritto comunitario.
Sull' argomento relativo all' art. 128 del Trattato CE
46 Il governo belga sostiene che il sistema istituito con il decreto 1987, che mira a far rispettare alcuni obiettivi culturali, si giustifica in quanto la direttiva 89/552 ed in particolare gli artt. 4 e 5 vanno interpretati alla luce dell' art. 128 del Trattato relativo alla cultura, come è stato inserito nel Trattato CE dal Trattato sull' Unione europea.
47 Anche questo argomento va disatteso.
48 Si deve ricordare in proposito che dal diciassettesimo e dal diciottesimo 'considerando' della direttiva 89/552 emerge che questa mira del pari, in particolare tramite il regime predisposto dagli artt. 4 e 5, a perseguire obiettivi culturali.
49 Indubbiamente, in virtù dell' art. 128, n. 1, del Trattato, la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune e tiene inoltre conto, a norma del n. 4, degli aspetti culturali nell' azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del Trattato.
50 Tuttavia nulla, in detto articolo, conferisce allo Stato di ricezione una facoltà che gli consenta, in deroga al sistema istituito dalla direttiva 89/552, di assoggettare ad un nuovo controllo le trasmissioni provenienti da un altro Stato membro.
Sull' argomento relativo al principio della sussidiarietà
51 Il governo belga osserva che, secondo il principio della sussidiarietà, sancito dall' art. 3 B, secondo comma, del Trattato CE, ha libertà di intervenire in materia culturale, a condizione di non sottrarsi ai propri obblighi comunitari.
52 Come è già stato ricordato al punto 24 della presente sentenza, gli Stati membri devono garantire, conformemente all' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552, la libera ricezione e non devono ostacolare la ritrasmissione sul loro territorio di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri nel settore che la direttiva coordina.
53 Ne consegue, come riconosce del resto lo stesso governo belga, che uno Stato membro non può sottrarsi a questo obbligo imposto dalla direttiva 89/552 appellandosi all' art. 3 B, secondo comma, del Trattato.
Sull' argomento relativo alla conservazione del pluralismo nei mezzi di comunicazione
54 Il governo belga osserva che il sistema istituito dall' art. 22, n. 2, del decreto del 1987 è giustificato, dal momento che la politica culturale non rientra nel settore coordinato dalla direttiva 89/552, da considerazioni di interesse generale, in quanto consente in particolare all' Esecutivo, tramite convenzioni stipulate con reti belghe e straniere, di conservare il pluralismo nei mezzi di comunicazione. Orbene la Corte, nelle sentenze 25 luglio 1991, causa C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e a. (Racc. pag. I-4007) e causa C-353/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-4069), avrebbe espressamente riconosciuto che una politica culturale mirante a salvaguardare la libertà di espressione delle varie componenti, specie sociali, culturali, religiose o filosofiche specifiche di uno Stato, come deve essere in grado di manifestarsi specie nella stampa, nella radio e nella televisione, può costituire una ragione imperiosa d' interesse generale che giustifica una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall' art. 59 del Trattato CE.
55 Senza dover esaminare se, come sostiene la Commissione, gli artt. 10 e seguenti della direttiva 89/552 e, in particolare, gli artt. 10, n. 1, 11, n. 1, 17, n. 1, lett. a), e 19 disciplinino in modo esauriente detta materia, si deve osservare, come ha fatto l' avvocato generale al paragrafo 65 delle conclusioni, che il governo belga non ha dimostrato in modo sufficiente e particolareggiato che il sistema di autorizzazione previa fosse necessario e proporzionato per garantire il pluralismo nel settore audiovisivo o nei mezzi di comunicazione in generale.
Sull' argomento relativo alla direttiva 93/83
56 Il governo belga sostiene infine che, dal momento che la direttiva 93/83 impone agli Stati membri di vegliare a che la ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri si svolga nell' osservanza dei diritti d' autore e dei diritti connessi, la direttiva 89/552 non può far sì che venga favorita la libera circolazione dei programmi televisivi che contravvengono alla normativa sui diritti d' autore.
57 A questo proposito basterà osservare, come ha fatto l' avvocato generale al paragrafo 57 delle conclusioni, che il governo belga non ha prodotto alcun elemento che consenta di concludere che i diritti d' autore non potrebbero venir tutelati con altri mezzi meno restrittivi di un' autorizzazione preventiva di ritrasmissione.
58 Ne consegue che va accolta la prima censura della Commissione.
Sulla seconda censura relativa agli artt. 25 e 26 ter del decreto 1987
59 L' art. 26 del decreto recita:
"(...)
N. 2. Gli enti radiotelevisivi che soddisfano le condizioni poste dall' Esecutivo in forza dell' art. 22, n. 2, possono diffondere pubblicità commerciale più specificamente destinata ai telespettatori della Comunità francese, se previamente ed espressamente autorizzata dall' esecutivo.
N. 3. L' Esecutivo stabilisce le modalità secondo le quali la RTBF e gli enti di radiodiffusione di cui al n. 1 e al n. 2 possono intercalare nei loro programmi inserti di pubblicità commerciale.
Queste condizioni prevedono, in particolare, i sistemi con cui i detti enti radiotelevisivi possono partecipare all' incremento della produzione culturale audiovisiva della comunità francese e degli Stati membri delle Comunità europee, alla conservazione e allo sviluppo del pluralismo della stampa scritta di opinione o di informazione generale nella comunità francese.
N. 4. La pubblicità commerciale non può contravvenire alle leggi, ai decreti o ai regolamenti che disciplinano la pubblicità generale o la pubblicità per taluni generi di prodotti o servizi né agli artt. 27-27 octies.
Gli enti di cui al n. 2 del presente articolo si impegnano, prima di esser autorizzati a diffondere pubblicità commerciale, più particolarmente destinata al pubblico della comunità francese, a rispettare le norme e le regole pubblicitarie di cui al primo comma del presente paragrafo".
60 L' art. 26 ter del decreto recita:
"N. 1. La [RTBF] e gli enti radiotelevisivi di cui all' art. 26, n. 1 e n. 2, possono diffondere programmi di televendita su autorizzazione espressa e previa dell' Esecutivo.
N. 2. La [RTBF] e gli enti radiotelevisivi autorizzati assumono la piena responsabilità della diffusione dei programmi di televendita, e si impegnano a rispettare le condizioni poste dal presente decreto e dai provvedimenti adottati per la sua esecuzione.
[N. 3-7 norme in materia di televendita]
[N. 8. relazioni annuali degli enti radiotelevisivi autorizzati sull' attività di televendita]".
61 Secondo la Commissione, il regime istituito dagli artt. 26 e 26 ter del decreto 1987 relativo al rilascio di un' autorizzazione per la diffusione della pubblicità commerciale e dei programmi di televendita specialmente destinati al pubblico della comunità francese da parte degli enti radiotelevisivi di altri Stati membri, autorizzazione abbinata in particolare alla condizione che detti enti collaborino a sostenere le reti televisive e la stampa della comunità francese, è ancora più restrittivo del regime generale contemplato all' art. 22 del decreto. Detto regime, a maggiore ragione, è perciò incompatibile con l' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552.
62 Il governo belga osserva che tutte le reti che trasmettono da un altro Stato membro pubblicità commerciale destinata in particolar modo ai telespettatori della comunità francese o sono soggette alla sua giurisdizione o aggirano effettivamente la disciplina vigente nella comunità francese. Gli artt. 26 e 26 ter riguardano in particolare l' elusione delle norme nazionali dello Stato di ricezione. Le reti televisive straniere che si rivolgono in particolare ai telespettatori della comunità francese non possono pretendere che venga applicato nei loro confronti l' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552. In base alle sentenze 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Binsbergen (Racc. pag. 1299), e 5 ottobre 1994, causa C-23/93, TV10 (Racc. pag. I-4795), gli Stati membri possono adottare provvedimenti nei confronti degli enti che eludono le leggi nazionali.
63 A questo proposito, si deve osservare anzitutto che gli artt. 26 e 26 ter del decreto 1987 riguardano in via generale l' elusione, da parte degli enti radiotelevisivi di altri Stati membri, della normativa dello Stato membro di ricezione. Come ha osservato lo stesso governo belga, questa disciplina si fonda sull' ipotesi che la trasmissione, da parte di enti radiotelevisivi di altri Stati membri, della pubblicità commerciale o dei programmi di televendita destinati ai telespettatori della comunità francese è già di per sé un' elusione alla normativa dello Stato membro di ricezione.
64 Questa tesi non può essere condivisa.
65 Senza dover esaminare se, nel regime della direttiva 89/552, uno Stato membro possa ancora prendere, in virtù dell' art. 59 del Trattato, provvedimenti atti ad impedire che le libertà garantite dal Trattato vengano sfruttate da un prestatario di servizi la cui attività è interamente o principalmente orientata verso il suo territorio, onde sottrarsi alle norme alle quali sarebbe soggetto se fosse stabilito sul territorio di detto Stato (sentenze Van Binsbergen, già citata, punto 13; 16 dicembre 1992, causa C-211/91, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-6757, punto 12, e TV 10, già citata, punto 20) è sufficiente rilevare che, in ogni caso, detta giurisprudenza non autorizza uno Stato membro ad escludere in modo generale che taluni servizi possano essere forniti da operatori stabiliti in altri Stati membri, poiché ciò equivarrebbe a sopprimere la libera prestazione di servizi (v. sentenza Commissione/Belgio, già citata, punto 12).
66 Va dunque accolta la seconda censura della Commissione.
Sull' osservanza dell' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552 nella comunità fiamminga
Sulla terza censura relativa agli artt. 3, 5 e 10 del decreto 4 maggio 1994
67 In primo luogo, si deve ricordare che, nella citata sentenza Commissione/Belgio vertente su un ricorso per inadempimento inerente gli artt. 3 e 4 del decreto della comunità fiamminga del 28 gennaio 1987, relativo alla trasmissione di programmi sonori e televisivi sulle reti di radiodiffusione e di teledistribuzione e relativo all' autorizzazione delle società televisive non pubbliche (Moniteur belge del 19 marzo 1987, pag. 4196, in prosieguo: il "decreto 28 gennaio 1987"), la Corte ha dichiarato che il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 59 e 60 del Trattato avendo assoggettato ad autorizzazione previa la trasmissione su una rete di distribuzione di programmi televisivi di servizi di radiodiffusione non pubblici di altri Stati membri, autorizzazione che può esser subordinata a determinate condizioni.
68 Il 4 maggio 1994, la comunità fiamminga ha emanato il decreto relativo alle reti radiofoniche e di teledistribuzione e all' autorizzazione prescritta per l' installazione e la gestione di dette reti e relativo alla promozione della diffusione e della produzione di programmi televisivi (Moniteur belge del 4 giugno 1994, pagg. 15434 e 15440; in prosieguo il "decreto 4 maggio 1994").
69 Gli artt. 3, 5 e 10 di detto decreto recitano:
"Articolo 3
Non è consentito installare e gestire una rete di radiodiffusione o di teledistribuzione senza autorizzazione del governo fiammingo alle condizioni specificate nel presente decreto. Il governo fiammingo può stabilire ulteriori requisiti.
Detta autorizzazione può essere revocata o sospesa, alle condizioni stabilite dal governo fiammingo, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto o dei provvedimenti adottati per la sua attuazione.
Articolo 5
N. 1. L' autorizzazione di cui all' art. 3 può essere rilasciata solo a persone giuridiche.
N. 2. L' autorizzazione definisce il territorio operativo, i programmi che possono essere ritrasmessi e i servizi che possono venir offerti.
Qualsiasi modifica relativa alla ritrasmissione di un nuovo programma di radiodiffusione o all' offerta di nuovi servizi dovrà esser sottoposta per approvazione al governo fiammingo, che esaminerà se sono state osservate tutte le condizioni poste dal presente decreto.
La decisione di approvazione o di diniego sarà comunicata alla società di distribuzione via cavo entro i quattro mesi dalla domanda. In caso di autorizzazione, la società potrà porre in atto la modifica a decorrere dalla data della comunicazione dell' approvazione o della scadenza del termine prescritto nella decisione.
(...)
N. 6. Le società di distribuzione via cavo che, al momento dell' entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di un' autorizzazione rilasciata in virtù del regio decreto del 24 dicembre 1966 relativo alle reti di distribuzione di trasmissioni di radiodiffusione per le abitazioni di terzi, continuano ad avvalersi di detta autorizzazione fino alla scadenza della sua validità, sempreché la loro attività sia conforme alle disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti adottati per la sua esecuzione.
Articolo 10
N. 1. La società di distribuzione via cavo deve trasmettere simultaneamente ed integralmente i seguenti programmi sulla sua rete di radiodiffusione o di teledistribuzione:
[riguarda i programmi belgi]
N. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, la società può ritrasmettere i seguenti programmi sulla sua rete radiofonica o di teledistribuzione:
[1 - 3 : riguarda i programmi belgi]
4 i programmi radiotelevisivi degli enti di radiodiffusione autorizzati dal governo di uno Stato membro dell' Unione europea diverso dal Belgio, purché l' ente di radiodiffusione interessato sia soggetto, in questo Stato membro, al controllo esercitato sugli enti di radiodiffusione che si rivolgono al pubblico di detto Stato membro, detto controllo verta effettivamente sull' osservanza del diritto europeo, specie per quanto riguarda il diritto d' autore e i diritti connessi e gli impegni internazionali dell' Unione europea e purché l' ente di radiodiffusione interessato e i programmi che trasmette non compromettano l' ordine pubblico, la morale e la pubblica sicurezza nella comunità fiamminga;
[5 : riguarda i programmi di paesi terzi]
[6 e 7 : riguarda i programmi radiofonici]".
70 L' art. 25, n. 1, del decreto 4 maggio 1994 ha abrogato l' art. 3 del decreto 28 gennaio 1987.
Sulla ricevibilità
71 Secondo il governo belga, il ricorso è irricevibile per quanto riguarda le disposizioni della comunità fiamminga, dato che il parere motivato 10 gennaio 1994 verte sul decreto 28 gennaio 1987, mentre il ricorso verte sul nuovo decreto 4 maggio 1994. A questo proposito, il governo belga osserva anzitutto che, prima di presentare il ricorso la Commissione, in spregio all' art. 169 del Trattato, non gli ha dato modo di presentare osservazioni sugli addebiti mossi nell' atto introduttivo, in secondo luogo che la Commissione non ha tenuto conto dello stato della legislazione vigente al momento in cui ha emesso il parere motivato e infine che il parere motivato e l' atto introduttivo non sono fondati sulle stesse considerazioni e sugli stessi mezzi.
72 La Commissione ribatte che la materia del contendere, cioè la trasgressione dell' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552 è rimasta identica in quanto il nuovo regime prevede del pari un' autorizzazione previa e che i motivi per i quali detto regime è incompatibile con l' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552 sono rimasti immutati. La Commissione si riferisce a questo proposito alla sentenza 17 novembre 1992, causa C-105/91, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-5871).
73 Effettivamente, secondo la giurisprudenza della Corte, l' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è definito dalla procedura precontenziosa contemplata da detta disposizione e, di conseguenza, il parere motivato della Commissione e il ricorso devono fondarsi sulle stesse censure (v. sentenza Commissione/Grecia, già citata, punto 12).
74 Questo principio non può però giungere a prescrivere in ogni caso una perfetta coincidenza tra le disposizioni nazionali menzionate nel parere motivato e quelle richiamate nell' atto introduttivo. Allorché si è provveduto a modificare la legge tra queste due fasi del procedimento, è infatti sufficiente che il sistema instaurato dalla normativa contestata nella fase precontenziosa sia stato, nel complesso, conservato dalle nuove misure adottate dallo Stato membro dopo il parere motivato, impugnato nell' ambito del ricorso (v. sentenze 1 dicembre 1965, causa 45/64, Commissione/Italia, Racc. pag. 1057; 5 luglio 1990, causa C-42/89, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2821, e Commissione/Grecia, già citata, punto 13).
75 Nel caso di specie, emerge dal parere motivato che le critiche mosse dalla Commissione durante la fase precontenziosa vertevano sul requisito dell' autorizzazione previa alla quale il decreto 28 gennaio 1987 subordinava la ritrasmissione di programmi di enti radiotelevisivi di altri Stati membri. Emerge dal dispositivo dell' atto introduttivo che è sempre questo il sistema censurato dalla Commissione, anche ora, in sede giurisdizionale. D' altra parte, nel parere motivato, la Commissione aveva già indicato che il progetto di nuovo decreto presentato il 5 luglio 1991 non poteva considerarsi sufficiente sotto questo aspetto.
76 Di conseguenza, si deve ritenere che la Commissione, censurando le disposizioni del decreto 4 maggio 1994 nell' atto introduttivo, non ha modificato l' oggetto del ricorso e non è contravvenuta all' art. 169 del Trattato. Il ricorso è perciò ricevibile.
77 Il governo belga aggiunge che il decreto 4 maggio 1994 ha sostituito la precedente autorizzazione con un semplice obbligo di notifica e che, quindi, non vi è corrispondenza tra parere motivato ed atto introduttivo.
78 A questo proposito basterà osservare che detto argomento rientra nel merito della causa, in quanto può venir vagliato solo in base ad un' analisi del sistema di notifica istituito dal decreto 4 maggio 1994.
Nel merito
79 Secondo la Commissione, il decreto 4 maggio 1994 conferma il regime di autorizzazione previa, poiché l' art. 10, n. 2, punto 4, subordina la ritrasmissione dei programmi provenienti dagli altri Stati membri a tre condizioni. In primo luogo, detti programmi devono essere autorizzati dal governo di un altro Stato membro, in secondo luogo, l' ente radiotelevisivo autore dei programmi deve essere soggetto al controllo di detto Stato membro e, in terzo luogo, i programmi non devono mettere a repentaglio l' ordine pubblico, la morale e la pubblica sicurezza. In virtù dell' art. 5, n. 2, del decreto 4 maggio 1994, spetta al governo fiammingo controllare l' osservanza di dette condizioni e autorizzare o meno la ritrasmissione.
80 La Commissione giudica questo sistema di autorizzazione incompatibile con l' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552, in quanto detta disposizione non autorizza gli Stati membri di ritrasmissione a controllare se lo Stato membro d' origine assolve correttamente gli obblighi impostigli dalla direttiva.
81 Il governo belga ritiene invece in primo luogo che il decreto 4 maggio 1994 preveda solo una procedura di notifica che ha lo scopo di identificare il servizio di radiodiffusione come servizio di radiodiffusione comunitario o meno, onde verificare se detto servizio possa fruire della libertà di prestazione dei servizi garantita dalla direttiva 89/552.
82 A questo proposito si deve rilevare che gli artt. 3 e 5 del decreto 4 maggio 1994 si riferiscono esplicitamente ad un' autorizzazione come condizione per l' installazione o la gestione di una rete di radiodiffusione o di teledistribuzione. Ai sensi dell' art. 3 di detto decreto, tale autorizzazione è rilasciata alle condizioni previste da quest' ultimo, tra le quali rientrano i requisiti di cui all' art. 10, n. 2, 4 , relativi ai programmi provenienti dagli altri Stati membri, mentre l' art. 5, n. 2, dispone che questa autorizzazione menzioni dettagliatamente i programmi che possono essere ritrasmessi.
83 In secondo luogo, il governo belga sostiene che la direttiva 89/552 si limita a coordinare alcuni settori della normativa degli Stati membri in materia di televisione, sicché questi conservano la competenza per verificare se i programmi abbiano un nesso reale con lo Stato membro d' origine e siano effettivamente soggetti a controllo, consentendo così di evitare che enti di radiodiffusione privi di un nesso effettivo con uno Stato membro riescano ad avvalersi abusivamente della libertà di prestazione dei servizi.
84 Il governo belga aggiunge che l' autorizzazione di cui all' art. 10, n. 2, 4 , del decreto 4 maggio 1994 non prescrive un controllo preciso. Ogniqualvolta una società di teledistribuzione via cavo comunica la ritrasmissione di un nuovo programma straniero, le autorità dovranno comunque identificare lo Stato membro di trasmissione e verificare se quest' ultimo è il paese sotto la cui "giurisdizione" rientra l' ente di radiodiffusione. Infatti solo questi enti fruiscono della libera circolazione transfrontaliera garantita dalla direttiva 89/552.
85 Questo argomento non può essere accolto.
86 Come si è già rilevato al punto 32 della presente sentenza, spetta ai soli Stati membri da cui partono le trasmissioni vegliare all' osservanza delle disposizioni della direttiva 89/552 da parte degli enti di radiodiffusione soggetti alla loro giurisdizione. Si deve aggiungere che, anche se le disposizioni in questione del decreto 4 maggio 1994 intendevano soltanto istituire un sistema di verifica, il requisito dell' autorizzazione previa, che rappresenta un grave ostacolo alla libera circolazione delle trasmissioni nella Comunità, attuata dalla direttiva, travalica quanto è necessario per poter accertare che le trasmissioni di cui trattasi provengono da un altro Stato membro.
87 Il governo belga osserva in terzo luogo che, poiché lo scopo della direttiva 89/552 è la predisposizione del necessario coordinamento per creare, fra gli Stati membri, la reciproca fiducia che renderà possibile la circolazione transfrontaliera dei programmi televisivi, spetta allo Stato membro di ricezione controllare, entro certi limiti, se lo Stato d' origine esercita un controllo effettivo sull' osservanza della direttiva.
88 A questo proposito, si deve ricordare che gli Stati membri devono nutrire fiducia reciproca quanto ai controlli effettuati sul loro territorio rispettivo (v. sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis, Racc. pag. 5, punto 22, e Hedley Lomas, già citata, punto 19).
89 Come la Corte ha già osservato al punto 36 della presente sentenza, se uno Stato membro ritiene che un altro Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 89/552, può esperire un ricorso per inadempimento a norma dell' art. 170 del Trattato o chiedere alla Commissione che intervenga nei confronti di detto Stato membro a norma dell' art. 169 del Trattato.
90 Quanto all' argomento che il governo belga crede di poter inferire dalla direttiva 93/83, vale a dire che la direttiva 89/552 non può avere la conseguenza di favorire la libera circolazione dei programmi televisivi infrangendo la normativa sul diritto d' autore, si fa rinvio al punto 57 della presente sentenza.
91 Da ultimo il governo belga fa presente che, poiché il Trattato autorizza ostacoli alla libera prestazione dei servizi, se giustificati dalla tutela dell' ordine pubblico, della morale e della pubblica sicurezza, e la direttiva 89/552 non opera alcun coordinamento della legislazione degli Stati membri in materia, lo Stato membro di ricezione può controllare se le trasmissioni provenienti da altri Stati membri rappresentino una minaccia per queste legittime finalità.
92 A questo proposito, si deve osservare, come ha fatto l' avvocato generale ai paragrafi 100 e 101 delle sue conclusioni, che la direttiva 89/552 riguarda settori che fanno parte dell' ordine pubblico, della morale e della pubblica sicurezza e che, dal momento che questa disciplina non è esauriente, la tutela di questi interessi non potrebbe, in ogni caso, giustificare un sistema generale di autorizzazione previa delle trasmissioni provenienti dagli altri Stati membri, il che equivarrebbe a sopprimere la libera prestazione dei servizi (v. sentenza Commissione/Belgio, già citata, punto 12).
93 Va perciò accolta la terza censura della Commissione.
Sulla mancata trasposizione, nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale (quarta censura)
94 Secondo la Commissione, il Regno del Belgio non ha adottato entro i termini prescritti, per quanto riguarda la regione bilingue di Bruxelles-Capitale, le disposizioni necessarie per conformarsi all' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552.
95 A questo proposito il governo belga ha indicato nel controricorso che, per quanto riguarda tale regione, la direttiva 89/552 è stata trasposta con la legge 30 marzo 1995.
96 A norma dell' art. 25 della direttiva 89/552 gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva non oltre il 3 ottobre 1991 e devono informarne senza indugio la Commissione.
97 Poiché la trasposizione non è stata effettuata entro il termine stabilito dall' art. 25 della direttiva 89/552, ne consegue che detta censura va accolta.
Sulla mancata trasposizione nella comunità germanofona (quinta censura)
98 Secondo la Commissione, per quanto riguarda la comunità germanofona, il Regno del Belgio non ha adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi all' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552.
99 Il governo belga ribatte che la ritrasmissione di programmi televisivi nella comunità germanofona è pienamente libera, indipendentemente dall' origine del programma e del suo contenuto, dato che la detta comunità non ha competenza per adottare provvedimenti di regolamento che le consentano di impedire la libera circolazione delle trasmissioni. A questo proposito, il governo belga osserva che il regio decreto del 24 dicembre 1966 non si applica più, poiché il suo fondamento giuridico, cioè l' art. 13 della legge 26 gennaio 1960, è stato abrogato dall' art. 70 della legge 13 luglio 1987.
100 Tuttavia, secondo la Commissione, anche se non vi sono regolamenti che consentano alla comunità germanofona di impedire la libera circolazione delle trasmissioni provenienti da altri Stati membri, ciò non toglie che una direttiva va trasposta con una precisione e una chiarezza che consentano agli interessati di conoscere appieno i loro diritti e che rispondano perciò al requisito della certezza del diritto.
101 Questa censura non può essere accolta.
102 A questo proposito, è sufficiente osservare che la Commissione non ha rinvenuto alcun regolamento né alcun elemento di fatto che consentano di accertare che la libertà di ricezione e di trasmissione di programmi provenienti da altri Stati membri, prescritta dall' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552 non fosse garantita nella comunità germanofona.
Sull' insussistenza di una corretta trasposizione degli artt. 14 e 15 della direttiva 89/552 nella comunità francese (sesta censura)
103 Secondo la Commissione, il Regno del Belgio, per quanto riguarda la comunità francese, non ha trasposto correttamente gli artt. 14 e 15 della direttiva 89/552.
104 Il governo belga non ha contestato la fondatezza di queste censure.
105 La sesta censura della Commissione va pertanto accolta.
106 Dal complesso delle considerazioni che precedono, si desume che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 89/552, in particolare degli artt. 2, 14 e 15,
° per quanto riguarda la comunità francese, per aver conservato nella regione di lingua francese un regime di autorizzazione previa per la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri;
° per quanto riguarda la comunità francese, per aver conservato nella regione di lingua francese un regime di autorizzazione previa, espressa e condizionata, per la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri che comprendono pubblicità commerciale e programmi di televendita più particolarmente destinati ai telespettatori della comunità francese;
° per quanto riguarda la comunità fiamminga, per aver conservato nella regione di lingua olandese un regime di autorizzazione previa per la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi provenienti dagli altri Stati membri;
° per quanto riguarda la regione bilingue Bruxelles-Capitale, per non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all' art. 2, n. 2, della direttiva;
° per quanto riguarda la comunità francese, per non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi integralmente agli artt. 14 e 15 della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
107 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il convenuto è rimasto soccombente sui punti principali del ricorso, quindi va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l' esercizio delle attività televisive e, in particolare, in forza degli artt. 2, 14 e 15,
° per quanto riguarda la comunità francese, per aver conservato nella regione di lingua francese un regime di autorizzazione previa per la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri;
° per quanto riguarda la comunità francese, per aver conservato nella regione di lingua francese un regime di autorizzazione previa, espressa e condizionata, per la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri che comprendono pubblicità commerciale e programmi di televendita più particolarmente destinati ai telespettatori della comunità francese;
° per quanto riguarda la comunità fiamminga, per aver conservato nella regione di lingua olandese un regime di autorizzazione previa per la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi provenienti dagli altri Stati membri;
° per quanto riguarda la regione bilingue Bruxelles-Capitale, per non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all' art. 2, n. 2, della direttiva 89/552;
° per quanto riguarda la comunità francese, per non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi integralmente agli artt. 14 e 15 della direttiva 89/552.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy