Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Società ° Direttiva 77/91 ° Variazioni del capitale di una società per azioni ° Diritto di opzione degli azionisti previsto in caso di aumenti di capitale sottoscritti attraverso conferimenti in denaro ° Normativa nazionale che attribuisce un diritto di opzione in caso di aumenti di capitale attraverso conferimenti in natura ° Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 77/91/CEE, art. 29, nn. 1 e 4)
Massima
La seconda direttiva 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri, alle società di cui all' articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, in particolare il suo art. 29, nn. 1 e 4, non osta a che il diritto interno di uno Stato membro attribuisca un diritto di opzione agli azionisti in caso di aumento di capitale attraverso conferimenti in natura e sottoponga la legittimità di una delibera che sopprime tale diritto di opzione a un controllo del contenuto che garantisce agli azionisti un livello di tutela maggiore di quello imposto dall' art. 29, n. 4, della direttiva per i conferimenti in danaro.
Infatti, il fatto che tale norma non si riferisca agli aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in natura non consente di concludere che il legislatore comunitario abbia scelto di limitare l' attribuzione agli azionisti di un diritto di opzione ai soli aumenti di capitale mediante conferimenti in danaro, così vietando agli Stati membri di estenderlo anche agli aumenti di capitale compiuti mediante conferimenti in natura. Al contrario, giacché la seconda direttiva si limita a prescrivere un diritto di opzione nel caso di aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in danaro, senza disciplinare la situazione complessa, ignota nella maggior parte degli Stati membri, dell' esercizio del diritto di opzione nel caso di aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in natura, essa ha lasciato agli Stati membri la facoltà di prevedere eventualmente l' esistenza di un diritto di opzione in questo secondo caso. Inoltre, una norma nazionale che estende il principio del diritto di opzione degli azionisti, con la possibilità di una limitazione o di un' esclusione di tale diritto in determinate condizioni, al caso di aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in natura si iscrive in una delle finalità della seconda direttiva, che è quella di garantire una tutela più efficace degli azionisti.
Parti
Nel procedimento C-42/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Bundesgerichtshof nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Siemens AG
e
Henry Nold,
domanda vertente sull' interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), in particolare del suo art. 29, nn. 1 e 4,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e J.L. Murray, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Siemens AG, dall' avv. Oliver C. Braendel, del foro di Karlsruhe-Durlach;
° per il signor Nold, dall' avv. Hans Norbert Goetz, del foro di Karlsruhe;
° per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia;
° per il governo finlandese, dall' ambasciatore Holger Rotkirch, capo del servizio affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Antonio Caeiro e Juergen Grunwald, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Siemens AG, del signor Nold e della Commissione, all' udienza del 2 luglio 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 gennaio 1995, giunta alla Corte il 23 febbraio successivo, il Bundesgerichtshof ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1; in prosieguo: la "seconda direttiva"), in particolare del suo art. 29, nn. 1 e 4.
2 Tale questione è stata sollevata nel corso di una controversia tra la Siemens AG (in prosieguo: la "Siemens"), società di diritto tedesco, e un suo azionista, il signor Nold, che chiede l' annullamento di una delibera dell' assemblea degli azionisti della Siemens, che autorizza il comitato direttivo a procedere a un aumento di capitale attraverso emissione di azioni ordinarie fino a concorrenza di un importo massimo contro conferimenti in denaro o in natura. L' aumento di capitale avrebbe in particolare l' obiettivo di offrire azioni al personale e di acquisire partecipazioni in altre società. Con la sua delibera di autorizzazione, l' assemblea ha soppresso il diritto di opzione degli azionisti.
3 Secondo l' ordinanza di rinvio, a norma della legislazione tedesca in materia di diritto societario, in caso di aumento di capitale sottoscritto attraverso conferimenti sia in denaro sia in natura, ogni azionista che lo richieda ha diritto a una quota delle nuove azioni proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Tale diritto di opzione può essere soppresso dall' assemblea degli azionisti solo se, tra le altre condizioni, gli amministratori hanno presentato una relazione scritta che precisi i motivi della soppressione del diritto di opzione e giustifichi il prezzo di emissione proposto.
4 Il Bundesgerichtshof, peraltro, ha sviluppato una giurisprudenza che, imponendo ulteriori condizioni, assoggetta a un controllo del contenuto le delibere dell' assemblea che sopprimono il diritto di opzione degli azionisti.
5 Così, in una sentenza 13 marzo 1978 (BGHZ 71, 40), il Bundesgerichtshof ha deciso che il diritto di opzione degli azionisti poteva essere soppresso soltanto se, tenuto conto delle conseguenze derivanti per gli azionisti esclusi, tale misura era giustificata da motivi oggettivi nell' interesse della società. Il controllo di tale condizione oggettiva di validità implica l' esame dei rispettivi interessi della società e degli azionisti, nonché della congruità dei mezzi impiegati rispetto all' obiettivo perseguito.
6 Inoltre, in una sentenza 19 aprile 1982 (BGHZ 83, 319), relativa a un aumento di capitale nei limiti del capitale autorizzato, lo stesso giudice ha dichiarato che, se l' assemblea decide di sopprimere con la stessa delibera di autorizzazione il diritto di opzione, le suddette condizioni devono, da quella data, essere oggetto di pubblicità e avere carattere sufficientemente certo perché l' assemblea possa valutarle.
7 Nel caso di specie, il Bundesgerichtshof ha ritenuto che la delibera dell' assemblea della Siemens, escludendo il diritto di opzione degli azionisti in caso di emissione di azioni ordinarie in cambio di acquisizioni di partecipazioni in altre società, non rispettava le condizioni stabilite dalla sua giurisprudenza e doveva quindi essere considerata illegittima.
8 Il giudice a quo ha tuttavia espresso dubbi sulla compatibilità della propria giurisprudenza con l' art. 29 della seconda direttiva, che, al n. 1, prevede un diritto di opzione solo in caso di aumento di capitale mediante conferimenti in denaro, cosicché la regola di cui al n. 4 si riferirebbe solo agli aumenti di capitale attraverso conferimenti in natura.
9 L' art. 29, nn. 1 e 4, dispone infatti:
"1. Nel caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.
(...)
4. Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dall' atto costitutivo. L' esclusione o la limitazione possono essere tuttavia decise dall' assemblea. L' organo di amministrazione o di direzione è tenuto a presentare a tale assemblea una relazione scritta che precisi i motivi per limitare o sopprimere il diritto di opzione e giustifichi il prezzo di emissione proposto. L' assemblea delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza prescritta nell' articolo 40. La sua decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell' art. 3 della direttiva 68/151/CEE".
10 Il Bundesgerichtshof ritiene che, se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che un aumento di capitale mediante conferimenti in natura non è vincolato ad alcuna condizione intesa ad assicurare la tutela degli azionisti di fronte a una svalutazione della loro quota di partecipazione, ma sottostà solamente a un controllo sugli abusi, essa osterebbe al controllo del contenuto sviluppato dalla sua giurisprudenza in quanto quest' ultimo assoggetterebbe le delibere dell' assemblea relative a un aumento di capitale mediante conferimenti in natura con contemporanea soppressione del diritto di opzione degli azionisti a requisiti notevolmente più severi di quelli che tali atti devono rispettare nel caso di un semplice controllo sugli abusi.
11 In tale situazione, il giudice a quo a sospeso il procedimento e proposto la seguente questione pregiudiziale:
"Se sia compatibile con la seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee 13 dicembre 1976 (77/91/CEE; GU L 26, del 31 gennaio 1977, pag. 1), in particolare con l' art. 29, nn. 1 e 4, di questa direttiva, il fatto che la legittimità di una deliberazione dell' assemblea, avente ad oggetto un aumento di capitale mediante conferimenti in natura con contemporanea esclusione del diritto di opzione degli azionisti, sia esaminata sulla base di un controllo del contenuto secondo i principi tratti dalle decisioni del Bundesgerichtshof 13 marzo 1978 (BGHZ 71, 40) e 19 aprile 1982 (BGHZ 83, 319)".
12 Con tale questione, il giudice a quo chiede sostanzialmente se la seconda direttiva, in particolare il suo art. 29, nn. 1 e 4, osta a che il diritto interno di uno Stato membro accordi agli azionisti un diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante conferimenti in natura e assoggetti la legittimità di una delibera che sopprime tale diritto di opzione a un controllo del contenuto come quello elaborato dal Bundesgerichtshof.
13 Occorre ricordare che la seconda direttiva, a norma dell' art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, è intesa a coordinare le garanzie che sono richieste negli Stati membri, alle società di cui all' art. 58, secondo comma, dello stesso Trattato, al fine di renderle equivalenti e di proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi. La direttiva ha quindi l' obiettivo, giusta il suo secondo 'considerando' , di assicurare un' equivalenza minima nella protezione degli azionisti e dei creditori delle società per azioni.
14 L' art. 29, n. 1, della seconda direttiva prevede che, in caso di aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alla quota di capitale rappresentata dalle loro azioni. Il n. 4 di tale articolo consente all' assemblea di decidere, a determinate condizioni, l' esclusione o la limitazione di tale diritto.
15 Dai termini stessi della disposizione risulta che essa riguarda solo l' ipotesi dell' aumento di capitale mediante conferimenti in denaro.
16 Il fatto che tale disposizione non riguardi gli aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in natura non consente di concludere che il legislatore comunitario abbia scelto di limitare l' attribuzione di un diritto di opzione agli azionisti ai soli aumenti di capitale mediante conferimenti in denaro, vietando quindi agli Stati membri di estenderlo anche agli aumenti di capitale realizzati mediante conferimenti in natura.
17 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Siemens, tale conclusione non discende neanche dal fatto che l' art. 27 della seconda direttiva, tra le disposizioni relative agli aumenti di capitale mediante conferimenti diversi dal denaro, non istituisce un diritto di opzione a favore degli azionisti.
18 Al contrario, giacché la seconda direttiva si limita a prescrivere un diritto di opzione nel caso di aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in denaro, senza disciplinare in alcun modo la situazione complessa, ignota nella maggior parte degli Stati membri, dell' esercizio del diritto di opzione nel caso di aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in natura, essa ha lasciato agli Stati membri la facoltà di prevedere eventualmente l' esistenza di un diritto di opzione in questo secondo caso.
19 Inoltre, una norma nazionale che estende il principio del diritto di opzione degli azionisti, con la possibilità di una limitazione o di un' esclusione di tale diritto in determinate condizioni, al caso di aumenti di capitale sottoscritti mediante conferimenti in natura si iscrive in una delle finalità della seconda direttiva, che è quella di garantire una tutela più efficace degli azionisti. Essa consente infatti a questi ultimi di evitare, anche in questi casi, la diluizione della quota di capitale rappresentata dalla loro partecipazione.
20 Tuttavia, secondo la Siemens, un controllo del contenuto delle delibere dell' assemblea che sopprimono il diritto di opzione all' atto di un aumento di capitale mediante conferimenti in natura, come quello elaborato nella giurisprudenza del Bundesgerichtshof, non sarebbe conforme agli scopi della seconda direttiva. Tale giurisprudenza tutelerebbe in modo smisurato il diritto di opzione, in quanto darebbe agli azionisti di minoranza la possibilità di bloccare aumenti di capitale, impugnando le delibere dell' assemblea, con danno per la società e per i suoi creditori.
21 Va rilevato in proposito che un controllo del contenuto, come quello in questione, che garantisce un' elevata tutela degli azionisti non contrasta con gli obiettivi della seconda direttiva, e ciò anche se potesse causare ritardi nell' attuazione degli aumenti di capitale. Compete peraltro ai giudici nazionali, nel rispetto delle finalità della direttiva, fare uso dei mezzi di cui dispongono in forza del loro diritto interno, per sanzionare ricorsi dilatori o manifestamente infondati.
22 Tenuto conto di quanto sopra, occorre risolvere la questione nel senso che la seconda direttiva, in particolare il suo art. 29, nn. 1 e 4, non osta a che il diritto interno di uno Stato membro attribuisca un diritto di opzione agli azionisti in caso di aumento di capitale mediante conferimenti in natura e sottoponga la legittimità di una delibera che sopprime tale diritto di opzione a un controllo del contenuto come quello elaborato dal Bundesgerichtshof.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dai governi italiano e finlandese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof con ordinanza 30 gennaio 1995, dichiara:
La seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modifiche del capitale sociale della stessa, in particolare il suo art. 29, nn. 1 e 4, non osta a che il diritto interno di uno Stato membro attribuisca un diritto di opzione agli azionisti in caso di aumento di capitale mediante conferimenti in natura e sottoponga la legittimità di una delibera che sopprime tale diritto di opzione a un controllo del contenuto come quello elaborato dal Bundesgerichtshof.
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