Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità - Spagna - Misure transitorie - Agricoltura - Sospensione dei dazi all'importazione - Regolamento n. 3416/91 - Ambito di applicazione - Conserve di tonno all'olio d'oliva provenienti dalla Spagna - Esclusione
(Atto di adesione del 1985, art. 75, punto 4; regolamento della Commissione n. 3416/91, art. 1, n. 1)
2 Risorse proprie delle Comunità europee - Ricupero di dazi all'importazione o all'esportazione - «Informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante» - Nozione - Informazioni sulla classificazione tariffaria fornite direttamente all'operatore in un caso determinato con un atto appartenente alla categoria definita in modo tassativo dal regolamento n. 1715/90
(Regolamenti del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 1, e n. 1715/90)
3 Risorse proprie delle Comunità europee - Ricupero di dazi all'importazione o all'esportazione - Presupposti per l'applicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 - Valutazione dei giudici nazionali - Errore dell'amministrazione che non poteva essere «ragionevolmente scoperto dal debitore» - Criteri di valutazione
Massima
4 La sospensione dei dazi doganali residui applicabili alle importazioni dalla Spagna nella Comunità dei Dieci in forza dell'art. 75, n. 1, dell'Atto di adesione, disposta dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3416/91, relativo a taluni dazi residui applicabili nel 1991 nell'ambito delle riduzioni successive previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per i prodotti agricoli elencati nell'allegato al regolamento n. 3835/90, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3831/90, n. 3832/90 e n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù, non si applica alle importazioni di conserve di tonno all'olio d'oliva provenienti dalla Spagna.
Infatti le norme concessive di sospensioni dei dazi vanno interpretate in senso stretto, conformemente alla loro formulazione, sicché esse non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati.
Orbene, se è vero, da un lato, che il regolamento n. 3416/91 mirava ad evitare che i prodotti agricoli importati dalla Spagna e dal Portogallo fossero trattati meno favorevolmente degli stessi prodotti importati dai quattro Stati terzi di cui al regolamento n. 3835/90 e ammessi al regime preferenziale e, d'altra parte, che le conserve di tonno all'olio d'oliva fanno parte dei prodotti agricoli enumerati nell'allegato a quest'ultimo regolamento, ciò nondimeno il testo dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3416/91 non menziona in alcun modo l'art. 173 dell'Atto di adesione che, all'interno di un capitolo 4 sulla pesca, distinto dal capitolo 3 sull'agricoltura, prevede la progressiva abolizione dei dazi per quanto riguarda i prodotti della pesca.
Inoltre, la sospensione dei dazi sui prodotti della pesca richiede un atto del Consiglio. Infatti l'art. 75, punto 4, dell'Atto di adesione, su cui si fonda il detto regolamento, autorizza la Commissione a sospendere i dazi sui prodotti ivi menzionati, ma nessuna disposizione dell'Atto di adesione le attribuisce la competenza a operare una sospensione del genere per i prodotti della pesca.
5 Solo gli atti relativi alla classificazione doganale di merci rivolti dagli uffici competenti direttamente a un determinato operatore economico in una fattispecie precisa, rientrando nella categoria tassativamente definita dal regolamento n. 1715/90, costituiscono «informazioni fornite dalle autorità doganali e per esse vincolanti» ai sensi dell'art. 5, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1697/79, relativo al ricupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione.
6 L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, relativo al ricupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, subordina il diritto del debitore daziario a che l'autorità competente non proceda al ricupero "a posteriori" a tre condizioni, la cui sussistenza va verificata dal giudice nazionale, relative al fatto che le autorità competenti abbiano commesso un errore, che esso non potesse ragionevolmente venire scoperto dal debitore e che il debitore abbia agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente.
Per determinare se l'errore commesso dalle autorità potesse o non potesse venire ragionevolmente scoperto dal debitore, va tenuto conto, in particolare, della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'operatore economico in questione e del grado di diligenza di cui ha dato prova. Tra gli elementi pertinenti da prendere in considerazione vi sono la complessità della legislazione, la formulazione dell'obiettivo delle disposizioni in esame, la ripetizione dell'errore in questione in altri atti dello stesso Stato membro e le divergenze di opinione tra gli Stati membri quanto all'interpretazione da dare alle disposizioni rilevanti.
Parti
Nelle cause riunite C-47/95, C-48/95, C-49/95, C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 e C-148/95,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CE dal Tribunale di Genova nelle cause dinanzi a esso pendenti tra
Olasagasti & C. Srl (C-47/95), Comarcon Snc (C-48/95), Ghezzi Alimentari Srl (C-49/95), Fredo Srl (C-50/95), Cateringros Srl (C-60/95), Intercod Srl (C-81/95), Nuova Castelli SpA (C-92/95), Igino Mazzola SpA (C-148/95),
e
Amministrazione delle Finanze dello Stato,
domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 novembre 1991, n. 3416, relativo a taluni dazi residui applicabili nel 1991 nell'ambito delle riduzioni successive previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 324, pag. 11), e dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sevón, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Olasagasti & C. Srl, dall'avv. Alessandro Ghibellini, del foro di Genova,
- per la Igino Mazzola SpA, dall'avv. Gianfranco Barabino, del foro di Genova,
- per il governo italiano, dal prof. Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo italiano e della Commissione, all'udienza dell'11 luglio 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 26 gennaio, 16, 17 e 23 febbraio, 9 e 30 marzo 1995, giunte alla Corte dal 23 febbraio al 12 maggio 1995, il Tribunale di Genova ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 novembre 1991, n. 3416, relativo a taluni dazi residui applicabili nel 1991 nell'ambito delle riduzioni successive previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 324, pag. 11), e dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1),
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie tra le società italiane Olasagasti & C. Srl (C-47/95), Comarcon Snc (C-48/95), Ghezzi Alimentari (C-49/95), Fredo Srl (C-50/95), Cateringros Srl (C-60/95), Intercod Srl (C-81/95),
Nuova Castelli SpA (C-92/95) e Igino Mazzola SpA (C-148/95) e le autorità italiane in merito al ricupero di dazi su importazioni di conserve di tonno all'olio d'oliva dalla Spagna tra il 30 novembre 1991 e il 31 dicembre 1992.
3 L'art. 75, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l'«Atto di adesione») dispone l'abolizione progressiva dei dazi doganali all'importazione tra la Comunità dei Dieci e la Spagna. Tale abolizione deve avvenire in otto tappe per la generalità dei prodotti, e in un numero di tappe diverso per taluni prodotti particolari indicati alle lettere a), b), c) e d) della stessa norma.
4 L'art. 75, n. 4, consente, per quanto riguarda i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, che, secondo una determinata procedura, si possa decidere che il Regno di Spagna o la Comunità dei Dieci procedono alla soppressione, o, a seconda dei casi, alla sospensione totale o parziale, dei dazi doganali per i prodotti indicati nella detta disposizione.
5 L'art 75 fa parte del capo 3 sull'agricoltura, il cui art. 67, n. 1, dispone:
«Il presente capo concerne i prodotti agricoli, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca».
6 In applicazione dell'art. 75, n. 4, dell'Atto di adesione, l'art. 1 del regolamento n. 3416/91 dispone quanto segue:
«1. Fino al 31 dicembre 1991 i dazi residui applicabili alle importazioni nella Comunità dei Dieci a norma degli articoli 75, punto 1, e 243, punto 1, dell'atto di adesione sono totalmente sospesi per i prodotti agricoli elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3835/90.
Sono esclusi dalla sospensione di cui al primo comma i prodotti di cui al capitolo 15 della nomenclatura combinata elencati nell'articolo 94, paragrafo 1, dell'atto di adesione.
2. In caso di ulteriore sospensione dei dazi della Tariffa doganale comune per i prodotti agricoli originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3835/90, il disposto del paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, per tutta la durata della sospensione».
7 Il regolamento n. 3416/91 ha inteso evitare, secondo quanto si legge nel terzo `considerando', che i prodotti agricoli importati dalla Spagna e dal Portogallo godano di un trattamento meno favorevole di quello riservato agli stessi prodotti considerati dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3835, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù (GU L 370, pag. 126). In forza dell'art. 3 di tale regolamento, sono sospesi per intero i dazi della Tariffa doganale comune per i prodotti originari di quei quattro paesi elencati nell'allegato al regolamento. Tra questi ultimi figurano le preparazioni e le conserve di pesci (voce 16.04 della nomenclatura combinata).
8 Il regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1991, n. 3587 (GU L 341, pag. 1), ha prorogato fino al 31 dicembre 1992 il regime preferenziale istituito con il regolamento n. 3835/90.
9 Dal 30 novembre 1991 al 31 dicembre 1992, le ricorrenti nelle cause principali importarono conserve di tonno all'olio d'oliva dalla Spagna verso l'Italia. In un primo tempo, tali importazioni non diedero luogo al pagamento di dazi, poiché le autorità italiane ritenevano che le merci godessero del regime di sospensione istituito con il regolamento n. 3416/91. La piena operatività del regime di sospensione era stata infatti confermata dalle circolari 29 novembre 1991, n. 6507/UCTD, e 22 febbraio 1992, n. 1914/UCTD. Tuttavia, a seguito di un parere inviato dai servizi della Commissione delle Comunità europee (nota 14 ottobre 1992 a tutti i corrispondenti Taric degli Stati membri), le autorità italiane adottarono la circolare 27 ottobre 1992, n. 1632/III, che stabiliva che detto regime era applicabile solo ai prodotti agricoli diversi dal pesce.
10 In detto parere, la Commissione, da un lato, rilevava che taluni Stati membri erano in dubbio quanto ai dazi applicabili ai prodotti della pesca e, dall'altro, confermava che la sospensione dei dazi prevista all'art. 1 del regolamento n. 3416/91 riguardava solo i prodotti agricoli esportati dal Portogallo e dalla Spagna verso la Comunità, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 243, n. 1, e 75, n. 1, rispettivamente per il Portogallo e per la Spagna.
11 Successivamente, nel 1993, le autorità doganali di Ventimiglia e di Genova stabilirono che l'esenzione operata dal regolamento n. 3416/91 non era applicabile ai prodotti della pesca di cui alla voce 16.04 della Nomenclatura combinata, dato che l'art. 1 del regolamento faceva espresso riferimento all'art. 75 dell'Atto di adesione e non all'art. 173, che contemplava detti prodotti. Pertanto, con separate ingiunzioni, chiesero alle ricorrenti nelle cause principali di versare i dazi non pagati, maggiorati degli interessi moratori.
12 Le ricorrenti nelle cause principali hanno quindi presentato separati ricorsi dinanzi al Tribunale di Genova contro tali ingiunzioni, sostenendo che, secondo la disciplina comunitaria, i prodotti agricoli comprendono anche quelli della pesca e i relativi prodotti di prima trasformazione, come le «preparazioni e conserve di pesci» di cui all'allegato al regolamento n. 3835/90. Esse hanno aggiunto che ricorrevano le condizioni di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.
13 Il regolamento n. 1697/79, applicabile fino al 31 dicembre 1993, quando è stato sostituito dal codice doganale comunitario istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (GU L 302, pag. 1), prevedeva che le autorità doganali degli Stati membri avviino, entro tre anni, un'azione di ricupero qualora rilevino che i dazi legalmente dovuti non sono stati richiesti al debitore.
14 Tuttavia, il suo art. 5 disponeva che:
«1. Le autorità competenti non possono iniziare nessuna azione di ricupero quando l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, che a posteriori è risultato inferiore all'importo legalmente dovuto, era stato calcolato:
- sulla base di informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante, o
- sulla base di disposizioni di carattere generale che una decisione giudiziaria abbia successivamente invalidato.
2. Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero "a posteriori" dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente.
I casi in cui si possono applicare le disposizioni del primo comma sono definiti conformemente alle disposizioni d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10».
15 Su tali presupposti, il giudice nazionale ha sospeso i procedimenti e ha proposto le seguenti questioni pregiudiziali nei vari ricorsi dinanzi ad esso pendenti:
1) Se la sospensione dei dazi doganali residui applicabili alle importazioni dalla Spagna nella Comunità dei Dieci, a norma dell'art. 75, punto 1, dell'atto di adesione di quel paese, prevista dall'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3416, in data 25 novembre 1991, per i "prodotti agricoli elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3835/90", si applichi anche alle importazioni dalla Spagna di tonno all'olio di oliva.
2) Se le autorità doganali competenti, in applicazione dell'art. 5, nn. 1 e 2, regolamento (CEE) n. 1697, in data 24 luglio 1979, integrato dal regolamento (CEE) n. 1715, in data 20 giugno 1990, e dell'art. 2, regolamento applicativo CEE, n. 2164, in data 23 luglio 1991, possono iniziare un'azione di ricupero di dazi doganali, non riscossi al momento dell'importazione perché ritenuti totalmente sospesi a causa di un'erronea interpretazione della normativa comunitaria vigente, ma che a posteriori siano risultati dovuti secondo una diversa interpretazione della stessa normativa comunitaria fornita dalla Commissione CEE su parere del suo servizio legale. Ciò in una situazione in cui il debitore ha osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente, e non consta che egli fosse consapevole della erroneità dell'interpretazione data in primo tempo alla normativa comunitaria da parte delle autorità italiane».
16 Con ordinanza del presidente della Corte 16 giugno 1995, le cause C-47/95, C-48/95, C-49/95, C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 e C-148/95 sono state riunite ai fini della fase scritta, della trattazione orale e della sentenza.
La prima questione
17 L'art. 38 del Trattato CE include i prodotti delle pesca tra i prodotti agricoli.
18 L'Atto di adesione, pur impiegando l'espressione «prodotti agricoli» nello stesso senso del Trattato, istituisce, al capo 3 della quarta parte, un primo regime per i prodotti agricoli diversi da quelli della pesca e, al capo 4, un secondo regime per i prodotti agricoli provenienti dalla pesca.
19 Va evidenziato che i dazi residui sospesi con l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3416/91 sono quelli contemplati all'art. 75, n. 1, dell'Atto di adesione, che, a norma dell'art. 67, n. 1, facendo parte del capo 3 della quarta parte dell'Atto, riguarda solo i prodotti agricoli ad eccezione dei prodotti della pesca soggetti all'organizzazione comune dei mercati istituita con il regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU L 379, pag. 1).
20 Occorre ricordare che le norme concessive di sospensioni dei dazi vanno interpretate in maniera stretta, conformemente alla loro formulazione, sicché esse non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (v., in tal senso, sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131, punto 13).
21 Se è vero, da un lato, che il regolamento n. 3416/91, giusta il suo terzo `considerando', mirava ad evitare che i prodotti agricoli importati dalla Spagna e dal Portogallo fossero trattati meno favorevolmente degli stessi prodotti importati dai quattro Stati terzi di cui al regolamento n. 3835/90 e ammessi al regime preferenziale e, d'altra parte, che le conserve di tonno all'olio d'oliva fanno parte dei prodotti agricoli enumerati nell'allegato a quest'ultimo regolamento, cionondimeno, il testo dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3416/91 non menziona in alcun modo l'art. 173 dell'Atto di adesione, che prevede la progressiva abolizione dei dazi per quanto riguarda i prodotti della pesca.
22 Al riguardo, occorre osservare che per il Portogallo è stato previsto lo stesso regime. Infatti, l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3416/91 menziona l'art. 243, n. 1, dell'Atto di adesione, disposizione identica all'art. 75, n. 1, che riguarda i prodotti agricoli diversi da quelli della pesca, ma non l'art. 360, che riguarda i prodotti della pesca.
23 Occorre aggiungere che la sospensione dei dazi, prevista all'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3416/91, è stata decisa dalla Commissione in base all'art. 75, n. 4, dell'Atto di adesione, che, come l'art. 243, n. 4, riguardante il Portogallo, la autorizza a procedere alla sospensione dei dazi per i prodotti indicati in tale articolo. Nessuna disposizione dell'Atto di adesione autorizza invece la Commissione a procedere a una sospensione del genere per i prodotti della pesca.
24 Orbene, come osserva l'avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, la sospensione dei dazi sui prodotti della pesca richiede un atto del Consiglio. La Commissione non è quindi competente ad operare una simile sospensione nel campo dei prodotti della pesca.
25 Ne discende che la sospensione dei dazi residui applicabili alle importazioni dalla Spagna nella Comunità dei Dieci in forza dell'art. 75, n. 1, dell'Atto di adesione, disposta dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3416/91, per i prodotti agricoli elencati nell'allegato al regolamento n. 3835/90, non si applica alle importazioni di conserve di tonno all'olio d'oliva provenienti dalla Spagna.
La seconda questione
26 Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se l'art. 5 del regolamento n. 1697/79 vada interpretato nel senso che le autorità doganali competenti non possono iniziare un'azione di ricupero di dazi che non sono stati riscossi al momento dell'importazione a causa di una loro errata interpretazione delle disposizioni comunitarie applicabili, e ciò in una situazione in cui il debitore ha osservato tutti gli obblighi comunitari previsti per la sua dichiarazione in dogana, e non consta che egli fosse consapevole della erroneità dell'interpretazione data.
27 Occorre al riguardo ricordare che l'art. 5 del regolamento n. 1697/79 prevede due diverse discipline.
28 La prima, prevista dall'art. 5, n. 1, riguarda le ipotesi in cui l'importo dei dazi che appare in seguito inferiore a quanto dovuto a norma di legge è stato calcolato in base a norme generali poi invalidate da una decisione giudiziaria (secondo trattino) o in base a informazioni fornite dalle autorità doganali e per esse vincolanti (primo trattino).
29 Secondo una giurisprudenza costante, tali informazioni possono essere solo atti relativi alla classificazione doganale di merci rivolti dagli uffici competenti direttamente a un determinato operatore economico in una fattispecie precisa (v., in questo senso, sentenza 28 giugno 1990, causa C-80/89, Behn Verpackungsbedarf, Racc. pag. I-2659, punto 22).
30 Inoltre, come la Corte ha segnalato nella sentenza 8 aprile 1992, causa C-371/90, Beirafrio (Racc. pag. I-2715, punto 15), la categoria degli atti delle autorità doganali contemplati da quella norma è stata definita in modo esaustivo dal regolamento del Consiglio 20 giugno 1990, n. 1715, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (GU L 160, pag. 1).
31 Poiché le circolari nn. 6507/UCTD e 1914/UCTD non riguardano la classificazione delle merci di cui al giudizio a quo e non costituiscono atti relativi alla classificazione doganale di merci rivolti dagli uffici competenti direttamente a un determinato operatore economico in una fattispecie precisa, l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1697/79 non è applicabile a una situazione come quella del caso di specie.
32 Quanto alla seconda disciplina, prevista dall'art. 5, n. 2, dello stesso regolamento, essa subordina a tre condizioni il diritto del debitore del dazio a che l'autorità competente non proceda al ricupero. Questa norma è stata oggetto di una giurisprudenza costante (v., da ultimo, sentenza 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e a., Racc. pag. I-2465).
33 In primo luogo, occorre che le autorità doganali stesse abbiano commesso un errore. Nel caso di cui al giudizio a quo, il giudice può tener conto del fatto che, indipendentemente dal carattere vincolante o meno delle circolari nn. 6507/UCTD e 1914/UCTD, le autorità italiane avevano in un primo tempo confermato che non avrebbero cercato di ricuperare il dazio su importazioni di merci come le conserve di tonno all'olio d'oliva proveniente dalla Spagna nel periodo di applicazione del regolamento.
34 In secondo luogo, l'errore compiuto dalle autorità competenti deve essere tale da non potere ragionevolmente venire scoperto dal debitore, malgrado la sua esperienza professionale e la diligenza che dovrebbe dimostrare. Al riguardo, il giudice a quo può tener conto innanzi tutto della complessità delle disposizioni applicabili nel caso di specie, e in particolare del fatto che l'espressione «prodotti agricoli» impiegata all'art. 38 del Trattato comprende i prodotti della pesca. Egli può tener conto, in seguito, dell'obiettivo del regolamento n. 3416/91, ossia l'applicazione ai prodotti originari della Spagna dello stesso regime di sospensione previsto da un altro regolamento per taluni prodotti - tra i quali le conserve di pesce - originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù. Infine, il giudice a quo può tener conto del fatto che il regolamento n. 3416/91 menzionava esplicitamente il regolamento che prevedeva il regime di sospensione per i prodotti originari dei suddetti quattro paesi sudamericani.
35 In terzo luogo, l'art. 5 del regolamento n. 1697/79 richiede che il debitore abbia agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente. Anche tale valutazione è di competenza del giudice a quo.
36 Tenuto conto di quanto sopra, occorre risolvere la seconda questione nel senso che compete al giudice nazionale stabilire se ricorrano le condizioni previste dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Per determinare se l'errore commesso dalle autorità potesse o non potesse venire ragionevolmente scoperto dal debitore, va tenuto conto, in particolare, della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'operatore economico in questione e del grado di diligenza di cui ha dato prova. Tra gli elementi pertinenti da prendere in considerazione, vi sono la complessità della legislazione, la formulazione dell'obiettivo delle disposizioni in esame, la ripetizione dell'errore in questione in altri atti dello stesso Stato membro e le divergenze di opinione tra gli Stati membri quanto all'interpretazione da dare alle disposizioni rilevanti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Genova con ordinanze 26 gennaio, 16, 17 e 23 febbraio, 9 e 30 marzo 1995, dichiara:
1) La sospensione dei dazi residui applicabili alle importazioni dalla Spagna nella Comunità dei Dieci in forza dell'art. 75, n. 1, dell'Atto di adesione, disposta dall'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 novembre 1991, n. 3416, relativo a taluni dazi residui applicabili nel 1991 nell'ambito delle riduzioni successive previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per i prodotti agricoli elencati nell'allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3835, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù, non si applica alle importazioni di conserve di tonno all'olio d'oliva provenienti dalla Spagna.
2) Compete al giudice nazionale stabilire se ricorrano le condizioni previste dall'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento. Per determinare se l'errore commesso dalle autorità potesse o non potesse venire ragionevolmente scoperto dal debitore, va tenuto conto, in particolare, della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'operatore economico in questione e del grado di diligenza di cui ha dato prova. Tra gli elementi pertinenti da prendere in considerazione vi sono la complessità della legislazione, la formulazione dell'obiettivo delle disposizioni in esame, la ripetizione dell'errore in questione in altri atti dello stesso Stato membro e le divergenze di opinione tra gli Stati membri quanto all'interpretazione da dare alle disposizioni rilevanti.
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