Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Pluralità di centri di attività nel territorio della Comunità ° Normativa nazionale che obbliga un lavoratore autonomo, nonostante egli sia iscritto in quanto tale a un regime di previdenza sociale nello Stato membro in cui risiede, a versare contributi di previdenza sociale che non gli garantiscono alcuna tutela previdenziale supplementare ° Illiceità
(Trattato CEE, art. 52)
Massima
L' art. 52 del Trattato mira ° poiché la libertà di stabilimento non si limita al diritto di stabilirsi una sola volta nell' ambito della Comunità, ma implica la facoltà di creare e di conservare, salve restando le norme professionali, più di un centro di attività nel territorio degli Stati membri ° a facilitare l' esercizio di attività lavorative in tutto il territorio degli Stati membri e, di conseguenza, osta ad una normativa nazionale che possa disincentivare l' estensione di tali attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro. Detto articolo osta pertanto a che uno Stato membro imponga alle persone che già svolgono un' attività autonoma in un altro Stato membro, in cui risiedono e sono iscritte ad un regime di previdenza sociale, l' obbligo di versare contributi al regime di previdenza sociale dei lavoratori autonomi se tale obbligo è privo di qualsiasi giustificazione poiché non comporta a loro vantaggio alcuna tutela previdenziale supplementare.
Parti
Nel procedimento C-53/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal du travail di Tournai (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti),
e
Hans Kemmler,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 48, 51, 52 e 59 del Trattato CE,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate per la Commissione delle Comunità europee dalla signora Maria Patakia e dal signor Berend Jan Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 gennaio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 14 febbraio 1995, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1 marzo seguente, il Tribunal du travail di Tournai ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 48, 51, 52 e 59 del detto Trattato.
2 Tale questione è sorta nell' ambito di una controversia tra l' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants (in prosieguo: l' "Inasti") e il signor Kemmler, circa il versamento di contributi al regime previdenziale belga dei lavoratori autonomi.
3 Il signor Kemmler, cittadino tedesco, ha svolto un' attività lavorativa autonoma come avvocato a Francoforte e a Bruxelles. Egli ha sempre risieduto nella Repubblica federale di Germania, dove era soggetto al regime previdenziale dei lavoratori autonomi, ma è stato anche domiciliato a Flobecq (circoscrizione giudiziaria di Tournai), in Belgio, durante una parte del periodo controverso.
4 Secondo l' Inasti il signor Kemmler doveva essere considerato soggetto al regime previdenziale belga fino al 30 giugno 1982, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento del Consiglio n. 1408/71 (GU L 143, pag. 1). Infatti, in mancanza di una convenzione bilaterale di previdenza sociale fra il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania, l' interessato doveva versare i contributi relativi alla sua attività lavorativa in Belgio, ai sensi dell' art. 3, n. 1, del regio decreto 27 luglio 1967, n. 38, che disciplina il regime sociale dei lavoratori autonomi (Moniteur belge del 29 luglio 1967).
5 Per tale motivo l' Inasti ha chiesto al signor Kemmler i contributi non versati per il 1981 e per i primi due trimestri del 1982. L' interessato si è però rifiutato di pagare detti contributi in quanto, in particolare, era già soggetto al sistema previdenziale tedesco per i lavoratori autonomi e l' iscrizione al sistema previdenziale belga non gli avrebbe fornito alcuna tutela previdenziale supplementare.
6 Investito della lite, il Tribunal du travail di Tournai, ritenendo che la sua soluzione dipendesse dall' interpretazione di varie disposizioni del Trattato, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se gli artt. 48, 51, 52 e 59 del Trattato di Roma vadano interpretati nel senso che, anteriormente al 1 luglio 1982, uno Stato membro (nel presente caso il Belgio) non poteva imporre ai cittadini di un altro Stato membro (nel presente caso l' ex Repubblica federale di Germania), che esercitavano un' attività lavorativa autonoma nel suo territorio e svolgevano la stessa attività lavorativa autonoma nella ex Repubblica federale di Germania, dove risiedevano ed erano soggetti alla previdenza sociale, un obbligo di contribuzione nell' ambito del regime di previdenza sociale belga dei lavoratori autonomi, tanto più che tale obbligo non poteva generare a loro vantaggio alcuna tutela previdenziale supplementare".
7 Occorre anzitutto precisare che ai termini dell' art. 2, il regolamento n. 1390/81 non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la data della sua entrata in vigore. Orbene, dall' art. 4 emerge che detto regolamento è entrato in vigore solo il 1 luglio 1982, vale a dire a una data successiva ai periodi di cui alla causa principale. Tale regolamento non trova quindi applicazione nei confronti della controversia di cui trattasi e giustamente la questione sollevata fa riferimento solo alle norme del Trattato (v. sentenza 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton, Racc. pag. 3877, punto 7).
8 Si deve inoltre rilevare che, secondo quanto affermato nella sentenza di rinvio, l' interessato non esercita un' attività subordinata, ma attività autonome nell' ambito di una struttura professionale stabilita tanto a Francoforte quanto a Bruxelles. La sua situazione non rientra pertanto né nell' ambito di applicazione degli artt. 48 e 51 del Trattato, che riguardano la libera circolazione dei lavoratori, né in quello dell' art. 59, che attiene alla libera prestazione dei servizi. Poiché il signor Kemmler dispone di una sede stabile e permanente nei due Stati membri considerati, soltanto l' art. 52, relativo al diritto di stabilimento, è utile per risolvere la controversia.
9 Detto articolo prescrive la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, si tratta di una norma di diritto comunitario direttamente efficace. L' osservanza di tale norma s' imponeva quindi agli Stati membri anche se essi, in mancanza di una normativa comunitaria sul regime sociale dei lavoratori autonomi, conservavano la propria competenza legislativa in materia (v., in particolare, citata sentenza Stanton, punto 10).
10 Come ha affermato la Corte (v., in particolare, sentenza 12 luglio 1984, causa 107/83, Klopp, Racc. pag. 2971, punto 19), la libertà di stabilimento non si limita al diritto di stabilirsi una sola volta nell' ambito della Comunità, ma implica la facoltà di creare e di conservare, salve restando le norme professionali, più di un centro di attività nel territorio degli Stati membri.
11 Le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte pertanto a facilitare l' esercizio di attività lavorative in tutto il territorio degli Stati membri, ed ostano a una normativa nazionale che ostacoli l' estensione di tali attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro (v. citata sentenza Stanton, punto 13).
12 La normativa di uno Stato membro che imponga alle persone che già svolgono un' attività autonoma in un altro Stato membro, in cui risiedono e sono iscritte ad un regime di previdenza sociale, l' obbligo di versare contributi al regime dei lavoratori autonomi, ha l' effetto di porre in condizione di svantaggio l' esercizio di attività lavorative al di fuori del territorio di detto Stato membro. L' art. 52 del Trattato osta quindi ad una normativa del genere, a meno che essa non trovi una giustificazione adeguata.
13 A questo proposito, si deve rilevare che una normativa quale quella di cui trattasi nella causa principale non fornisce alcuna tutela previdenziale supplementare agli interessati. L' ostacolo frapposto all' esercizio di attività lavorative al di fuori del territorio di un solo Stato membro non può pertanto, in ogni caso, essere giustificato per tale motivo (v. citata sentenza Stanton, punto 15).
14 Di conseguenza, si deve risolvere la questione pregiudiziale come segue: l' art. 52 del Trattato osta a che uno Stato membro imponga alle persone che già svolgono un' attività autonoma in un altro Stato membro, in cui risiedono e sono iscritte ad un regime di previdenza sociale, l' obbligo di versare contributi al regime di previdenza sociale dei lavoratori autonomi se tale obbligo non comporta a loro vantaggio alcuna tutela previdenziale supplementare.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail di Tournai (Belgio) con sentenza 14 febbraio 1995, dichiara:
L' art. 52 del Trattato CE osta a che uno Stato membro imponga alle persone che già svolgono un' attività autonoma in un altro Stato membro, in cui risiedono e sono iscritte ad un regime di previdenza sociale, l' obbligo di versare contributi al regime di previdenza sociale dei lavoratori autonomi se tale obbligo non comporta a loro vantaggio alcuna tutela previdenziale supplementare.
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