Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni per orfani - Prestazioni a carico dello Stato di residenza - Livello di prestazioni più elevate nello Stato membro che eroga la pensione o la rendita - Diritto alla pensione o alla rendita acquisito non in forza della sola normativa nazionale dello Stato debitore, ma ai sensi delle norme sul cumulo - Diritto ad un complemento di prestazioni - Insussistenza
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 77, n. 2, lett. b), i), e 78, n. 2, lett. b), i), e n. 2001/83]
Massima
Gli artt. 77, n. 2, lett. b), i), e 78, n. 2, lett. b), i), del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, devono essere interpretati nel senso che l'istituzione competente di uno Stato membro non è tenuta a concedere ai titolari di pensioni o di rendite o agli orfani che risiedono in un altro Stato membro un complemento di prestazioni familiari nel caso in cui l'importo delle prestazioni familiari corrisposte dallo Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni previste dalla normativa del primo Stato membro, qualora il diritto alla pensione o alla rendita, o il diritto dell'orfano, non sia acquisito esclusivamente in base ai periodi di assicurazione compiuti in tale Stato, ma in applicazione delle regole di cumulo previste dal regolamento.
Infatti, il diritto ad un complemento di prestazioni familiari, che si aggiunga alle prestazioni erogate dallo Stato di residenza, presuppone un diritto alle pensioni e alle rendite, o un diritto dell'orfano, acquisito in forza della sola legislazione di uno Stato membro diverso da quello dello Stato di residenza. Orbene, nella situazione in cui i diritti del titolare di pensione o di rendita o dell'orfano sorgano soltanto in applicazione delle regole di cumulo previste dal regolamento, l'applicazione degli artt. 77 e 78, che prevedono la concessione delle prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, non priva gli interessati delle prestazioni concesse in forza della sola legislazione di un altro Stato membro.
Parti
Nel procedimento C-59/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Sozialgericht di Norimberga (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Francisco Bastos Moriana,
Cristóbal Aguilera Reyes,
Cristóbal Gordo Valle,
Fernando Romero Ramos,
Rosa Moscato,
Anna Munõz Abato
e
Bundesanstalt für Arbeit,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 77, n. 2, lett. b), 78, n. 2, lett. b), e 79, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per i signori Francisco Bastos Moriana, Cristóbal Aguilera Reyes, Cristóbal Gordo Valle, Fernando Romero Ramos, e per la signora Anna Munõz Abato, dal signor Antonio Pérez Garrido, capo del servizio sociale del consolato generale di Spagna a Düsseldorf;
- per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Gereon Thiele, Assessor presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dai signori Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, del servizio giuridico di Stato, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, e dal signor Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale distaccato presso tale servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dei signori Francisco Bastos Moriana, Cristóbal Aguilera Reyes, Cristóbal Gordo Valle, Fernando Romero Ramos, e della signora Anna Munõz Abato, con il signor Antonio Pérez Garrido, del governo tedesco rappresentato dal signor Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dal signor Luis Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Jürgen Grunwald, consigliere giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 10 settembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 ottobre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 gennaio 1995, pervenuta in cancelleria il 7 marzo successivo, il Sozialgericht di Norimberga ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 77, n. 2, lett. b), 78, n. 2, lett. b), e 79, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie tra i signori Francisco Bastos Moriana, Cristóbal Aguilera Reyes, Cristóbal Gordo Valle, Fernando Romero Ramos, nonché le signore Rosa Moscato e Anna Munõz Abato (in prosieguo: i «ricorrenti»), e il Bundesanstalt für Arbeit, istituzione tedesca incaricata dell'applicazione della legge relativa agli assegni per figli a carico (Bundeskindergeldgesetz), riguardo a diritti a complementi di prestazioni familiari.
3 I primi quattro ricorrenti, cittadini spagnoli, durante determinati periodi hanno lavorato in Germania dove hanno versato contributi obbligatori all'assicurazione vecchiaia dei lavoratori. Qualche anno dopo il loro ritorno in Spagna, essi sono divenuti invalidi. E' stato allora riconosciuto loro il diritto a una pensione tedesca per inabilità a lavori proficui a norma dell'art. 45 del regolamento, previo cumulo dei periodi compiuti in Germania e in altri Stati membri.
4 Per quanto riguarda le due ultime ricorrenti, la prima ha cittadinanza italiana e risiede in Italia, mentre la seconda ha cittadinanza spagnola e risiede in Spagna. Entrambe sono vedove di due cittadini, rispettivamente italiano e spagnolo, che hanno lavorato in Germania, dove hanno versato contributi obbligatori all'assicurazione vecchiaia dei lavoratori, e che poi sono rientrati nel loro paese. Esse ricevono pensioni tedesche per vedove a norma dell'art. 45 del regolamento, dopo il cumulo dei periodi compiuti in Germania e in altri Stati membri. Per contro, i loro figli non hanno percepito pensioni per orfani tedesche.
5 I ricorrenti hanno presentato al Bundesanstalt für Arbeit domande dirette a ottenere che venissero loro concessi assegni tedeschi per figli a carico per i loro figli nei limiti in cui tali assegni sono concessi per periodi più lunghi o sono di importo più elevato di quelli accordati dal loro Stato di residenza. I ricorrenti chiedono quindi un complemento pari alla differenza tra l'assegno tedesco e quello del loro Stato di residenza (in prosieguo: il «complemento di assegni familiari»).
6 I ricorrenti sostengono che le loro domande sono motivate alla luce degli artt. 77 e 78 del regolamento, come interpretati dalla Corte nelle sentenze 12 giugno 1980, causa 733/79, Laterza (Racc. pag. 1915), 9 luglio 1980, causa 807/79, Gravina (Racc. pag. 2205), e, infine, 11 giugno 1991, causa C-251/89, Athanasopoulos e a. (Racc. pag. I-2797). Da tale giurisprudenza si evincerebbe che complementi di assegni familiari sono dovuti ai titolari di pensioni o rendite, anche se il diritto a queste ultime è stato riconosciuto soltanto in applicazione delle disposizioni del regolamento relative al cumulo dei periodi compiuti in Stati membri diversi.
7 Il Bundesanstalt für Arbeit ha respinto tali domande. Infatti esso ha ritenuto che la giurisprudenza della Corte fatta valere non fosse applicabile alle presenti fattispecie poiché il versamento di un complemento di assegni familiari è dovuto ai sensi degli artt. 77 e 78 del regolamento solo se il diritto alla pensione o alla rendita, o il diritto dell'orfano, è stato acquisito esclusivamente in base a periodi di assicurazione compiuti in Germania. Tale condizione non sarebbe soddisfatta dai ricorrenti.
8 Ai sensi dell'art. 77, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento, le prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o rendite sono concesse «al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:
i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni (...) è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a)».
9 Parimenti l'art. 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento stabilisce che le prestazioni per orfani, compresi gli assegni familiari, sono concesse «all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:
i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni (...) è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a)».
10 L'art. 79, n. 1, del regolamento n. 1408/71 stabilisce:
«Le prestazioni ai sensi degli articoli 77 e 78 sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o rendita o il defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente.
Tuttavia:
a) se tale legislazione prevede che l'acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività autonoma o di residenza, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 45 o dall'art. 72, a seconda del caso.
(...)».
11 Il Sozialgericht di Norimberga, dinanzi al quale sono state impugnate le decisioni del Bundesanstalt für Arbeit, ha deciso di sospendere il giudizio per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il combinato disposto dell'art. 77, n. 2, lett. b), e dell'art. 79, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, vada interpretato nel senso che un complemento di prestazioni familiari per figli a carico di titolari di pensioni o rendite, che hanno maturato il diritto a pensione in uno Stato membro non solo in forza della normativa di detto Stato, bensì in base alle disposizioni di coordinamento della normativa previdenziale comunitaria, è dovuto, in misura pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni previste in detto Stato membro e quello delle prestazioni corrisposte o previste nello Stato di residenza, dallo Stato membro nel quale i titolari di pensioni o rendite non risiedono.
2) Se il combinato disposto dell'art. 78, n. 2, lett. b), e dell'art. 79, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba interpretarsi nel senso che un complemento di prestazioni per gli orfani di un lavoratore subordinato o autonomo defunto, che sia stato soggetto alle normative di più Stati membri, qualora non spetti il diritto ad una pensione per orfani in uno Stato membro, alla cui legislazione il detto lavoratore è stato soggetto, né in base alla sola normativa di detto Stato membro, né in base alle disposizioni di coordinamento della normativa previdenziale comunitaria, è dovuto, in misura pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni previste in detto Stato e quello delle prestazioni corrisposte o previste nello Stato di residenza, dallo Stato membro nel quale gli orfani non risiedono.
3) Qualora, nell'ipotesi di soluzione affermativa delle prime due questioni, sussista un diritto ad assegni familiari, se l'ammontare del complemento di prestazioni vada ridotto conformemente alla proporzione tra i periodi di assicurazione della stessa natura maturati nello Stato membro ed i periodi di assicurazione analoghi maturati nello Stato di residenza (o in un altro Stato membro).
4) Se osti al riconoscimento di un diritto ad un complemento di prestazioni il fatto che una pensione concessa in forza di una convenzione sulle assicurazioni sociali non è stata trasformata a norma dell'art. 94, n. 5, del regolamento (CEE) n. 1408/71».
12 Con ordinanza 9 novembre 1995, pervenuta alla cancelleria della Corte il 16 novembre 1995, il Sozialgericht di Norimberga ha ritirato la quarta questione pregiudiziale in quanto essa era stata risolta a favore dei lavoratori di cui trattasi.
Sulle due prime questioni
13 Con le due prime questioni, il giudice a quo intende sapere, in sostanza, se gli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento debbano essere interpretati nel senso che l'istituzione competente di uno Stato membro è tenuta a concedere ai titolari di pensioni o rendite, o agli orfani, residenti in un altro Stato membro, un complemento di prestazioni familiari nel caso in cui l'importo delle prestazioni familiari corrisposte dallo Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni previsto dalla legislazione del primo Stato membro, anche qualora il diritto alla pensione o alla rendita, o il diritto dell'orfano, non sia acquisito esclusivamente in base a periodi di assicurazione compiuti in tale Stato.
14 Ad avviso dei ricorrenti, del governo spagnolo e della Commissione, il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dagli artt. 48 e 51 del Trattato CE impone che tale questione sia risolta in senso affermativo, di modo che il complemento di prestazioni familiari è dovuto anche se il diritto alla pensione o alla rendita tedesca, o il diritto dell'orfano, spetta solo ai sensi delle disposizioni del regolamento relative al cumulo dei periodi compiuti in Stati membri diversi. Diversamente potrebbe essere impedito al lavoratore di stabilirsi in un altro Stato membro per timore di perdere le prestazioni familiari alle quali egli avrebbe diritto se continuasse a risiedere nel medesimo Stato. Essi sottolineano così che non è l'idea della tutela dei diritti acquisiti in forza di un solo diritto nazionale che è determinante per l'interpretazione degli artt. 77 e 78 del regolamento. Essi fanno riferimento al riguardo alla giurisprudenza della Corte secondo la quale lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati di vantaggi previdenziali (v., in particolare, sentenze 28 novembre 1991, causa C-186/90, Durighello, Racc. pag. I-5773, punti 15 e 16, e Athanasopoulos e a., citata, punti 35 e 37).
15 Al riguardo occorre rammentare che le regole enunciate agli artt. 77 e 78 mirano a determinare lo Stato membro la cui legislazione disciplina la concessione delle prestazioni per i figli a carico di titolari di pensioni o rendite e per gli orfani, prestazioni che in tal caso sono, in via di principio, concesse conformemente alla legislazione di tale unico Stato membro. Risulta dai nn. 2, lett. b), sub i), di tali due articoli che allorché il titolare di pensioni o rendite, o il lavoratore defunto, è stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri, le prestazioni di cui trattasi sono concesse conformemente alla legislazione dello Stato sul quale territorio il titolare di pensioni o di rendite, o l'orfano del lavoratore defunto, risiede.
16 La Corte tuttavia ha precisato che tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che il diritto a prestazioni familiari a carico dello Stato nel cui territorio risiede il titolare di una pensione o di una rendita di invalidità o di vecchiaia, o l'orfano, non fa venir meno il diritto a prestazioni familiari più elevate sorto in precedenza a carico di un altro Stato membro. In un caso del genere un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi è dovuto da quest'ultimo Stato membro (v., in particolare, le citate sentenze Laterza e Gravina).
17 Tale interpretazione degli artt. 77 e 78 del regolamento è fondata sul principio, più volte rammentato dalla Corte, secondo il quale lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro (v., in particolare, sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni, Racc. pag. 1149, punto 13). Ne consegue che le disposizioni del regolamento non possono applicarsi qualora ne risulti una prestazione inferiore a quella che spetterebbe all'interessato in forza delle leggi di un solo Stato membro, in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto le stesse leggi (v., in tal senso, sentenza Petroni, citata, punto 16).
18 Ora, l'applicazione delle disposizioni degli artt. 77 e 78 del regolamento che designano lo Stato membro di residenza come il solo competente a concedere le prestazioni familiari in questione può avere come conseguenza che alcuni interessati vengano privati di loro diritti alle prestazioni spettanti in forza della sola legislazione di un altro Stato membro. Per tale ragione, nelle citate sentenze Laterza e Gravina, la Corte ha interpretato le dette disposizioni nel senso che il principio di un solo Stato debitore comporta, in materia di assegni familiari, un'eccezione che obbliga l'altro Stato membro a concedere un complemento di assegni familiari.
19 Visto il ragionamento su cui si basa tale eccezione, il suo campo di applicazione non può essere ampliato in modo tale che un complemento di assegni familiari sia altresì accordato qualora i diritti del titolare di pensioni o rendite o dell'orfano sorgano soltanto in applicazione delle regole di cumulo previste dal regolamento. Infatti, in tale situazione, l'applicazione degli artt. 77 e 78 non priva gli interessati delle prestazioni concesse in forza della sola legislazione di un altro Stato membro.
20 Né la sentenza Athanasopoulos e a. né la sentenza Durighello, citate, possono essere invocate contro tale interpretazione.
21 Nella prima di tali sentenze, la Corte era chiamata a precisare la sua citata giurisprudenza relativa ai complementi di assegni familiari. Si trattava in particolare di sapere se tali complementi dovessero essere accordati solo se i diritti a pensioni o a rendite nello Stato membro alla cui istituzione i complementi di assegni familiari erano chiesti fossero stati acquisiti prima del cambio di residenza dell'interessato, e se i figli a carico del titolare di pensioni o di rendite fossero nati prima del trasferimento di residenza. Il ragionamento seguito dalla Corte per risolvere negativamente tali due questioni non inficia la sostanza della giurisprudenza della Corte relativa al complemento di assegni familiari, secondo la quale un diritto a tale complemento presuppone un diritto alle pensioni o alle rendite, o un diritto dell'orfano, acquisito in forza della sola legislazione nazionale.
22 Ciò vale anche per la citata sentenza Durighello, che riguardava una situazione diversa da quella del caso di specie, in particolare nei limiti in cui la sentenza stessa sollevava questioni relative all'incidenza degli artt. 77-79 sull'applicazione di una normativa nello Stato membro in cui risiedeva il lavoratore migrante. Infatti, in tale sentenza, il lavoratore migrante beneficiario della pensione si era visto rifiutare, nel suo paese di residenza, gli assegni familiari per coniuge a carico previsti dalla normativa nazionale per i pensionati, in quanto egli aveva acquisito il diritto alla detta pensione in applicazione delle disposizioni del regolamento. Conseguentemente, la Corte poteva limitarsi a risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che gli artt. 77-79 del regolamento non ostavano a che una normativa come quella in questione si applicasse al caso di una persona che beneficiava di una pensione in applicazione del regolamento.
23 Alla luce di tali considerazioni, occorre risolvere le due prime questioni dichiarando che gli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento devono essere interpretati nel senso che l'istituzione competente di uno Stato membro non è tenuta a concedere ai titolari di pensioni o di rendite o agli orfani che risiedono in un altro Stato membro un complemento di prestazioni familiari nel caso in cui l'importo delle prestazioni familiari corrisposte dallo Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni previsto dalla normativa del primo Stato membro, qualora il diritto alla pensione o alla rendita, o il diritto dell'orfano, non sia acquisito esclusivamente in base ai periodi di assicurazione compiuti in tale Stato.
Sulla terza questione
24 Considerata la soluzione data alle due prime questioni pregiudiziali, non è necessario risolvere la terza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Le spese sostenute dai governi spagnolo e tedesco, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Sozialgericht di Norimberga con ordinanza 16 gennaio 1995, dichiara:
Gli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, devono essere interpretati nel senso che l'istituzione competente di uno Stato membro non è tenuta a concedere ai titolari di pensioni o di rendite o agli orfani che risiedono in un altro Stato membro un complemento di prestazioni familiari nel caso in cui l'importo delle prestazioni familiari corrisposte dallo Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni previste dalla normativa del primo Stato membro, qualora il diritto alla pensione o alla rendita, o il diritto dell'orfano, non sia acquisito esclusivamente in base ai periodi di assicurazione compiuti in tale Stato.
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