Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Diniego di presa a carico di spese conseguenti ad irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Introduzione della graduazione del diniego di presa a carico in funzione del rischio incorso dal FEAOG a causa della gravità della carenza imputabile alle autorità nazionali di controllo - Contestazione da parte dello Stato membro interessato - Onere della prova
2 Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento tramite il FEAOG - Decisione relativa alla liquidazione dei conti - Decisione condizionata da riserve - Ammissibilità - Presupposti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. b)]
3 Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Diniego definitivo di imputazione al fondo di talune spese - Necessità di un procedimento contraddittorio preliminare - Decisione adottata in base ad una relazione giunta allo Stato membro interessato dopo l'adozione - Illegittimità
Massima
4 Qualora, nell'ambito del proprio compito di liquidazione dei conti, la Commissione, anziché rifiutare il finanziamento della totalità delle spese, cerchi di stabilire regole intese a graduare le riduzioni in funzione dell'entità del rischio che i vari livelli di carenza di controllo presentano per il FEAOG, lo Stato membro deve dimostrare che questi criteri sono arbitrari e contrari all'equità.
5 E' vero che, conformemente all'art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, la Commissione, previa consultazione del comitato del FEAOG, liquida, entro l'anno successivo, in base ai conti annui, i conti dei servizi e organismi; tuttavia, se le informazioni fornite dagli Stati membri e i controlli che essa ritiene opportuno effettuare non consentono di ottenere risultati definitivi, la Commissione ha facoltà di chiudere i conti in base alle informazioni ottenute nel corso della procedura di liquidazione, riservandosi la possibilità di correggere la sua decisione nel corso di una successiva liquidazione.
6 La decisione finale e definitiva sulla liquidazione annuale dei conti degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAOG è emanata al termine dello specifico procedimento contraddittorio che garantisce debitamente agli Stati membri la possibilità di esporre le loro ragioni.
Si deve quindi annullare, per violazione del principio del contraddittorio, una decisione della Commissione fondata sui risultati di un'indagine riassunti in una relazione di missione e che non imputano definitivamente al FEAOG talune spese effettuate da uno Stato membro, allorché la relazione in merito è giunta alle autorità dello Stato membro interessato, che non ne avevano preso visione prima che venisse ufficialmente diffusa, solo successivamente all'adozione della decisione impugnata, sicché lo Stato membro non era in condizione di discutere i risultati dell'indagine prima della decisione finale.
Parti
Nella causa C-61/95,
Repubblica ellenica, rappresentata dai signori Panagiotis Mylonopoulos, collaboratore giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e Meletis Tsotsanis, direttore della direzione «Affari giuridici» del ministero dell'Agricoltura, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Xenophon Yataganas e Dimitrios Gouloussis, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1994, 94/871/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1991 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 352, pag. 82), nella parte riguardante la Repubblica ellenica,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 28 novembre 1996, alla quale la Repubblica ellenica era rappresentata dai signori Panagiotis Mylonopoulos e Ioannis Chalkias, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, in qualità di agenti, e la Commissione dal signor Dimitrios Gouloussis,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 aprile 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 9 marzo 1995, la Repubblica ellenica, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE, ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1994, 94/871/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1991 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 352, pag. 82; in prosieguo: la «decisione contestata»), nella parte che la riguarda.
2 Il ricorso mira all'annullamento di detta decisione in quanto la Commissione ha dichiarato non imputabili al FEAOG i seguenti importi:
- 1 592 000 000 di DR e 372 933 493 DR a titolo di prelievo supplementare sul latte per superamento del quantitativo nazionale garantito (consegne alle latterie e vendita diretta);
- 2 465 573 475 DR a titolo di aiuto alla produzione di olio d'oliva;
- 16 735 309 160 DR a titolo di aiuto alla produzione di cotone;
- 10 450 292 347 DR per il tabacco, delle quali 3 531 558 038 DR a titolo di premi irregolari, 2 705 095 DR a titolo di cauzioni nell'ambito dei premi per il tabacco in foglia, 4 922 442 527 DR a titolo di riduzione dei premi e prezzi di intervento in caso di superamento dei quantitativi massimi garantiti e 1 993 586 687 DR a titolo di calcolo della corrispondenza finale.
3 I motivi delle rettifiche apportate sono riassunti in una relazione di sintesi del 21 dicembre 1994.
4 Con lettera 24 maggio 1995, il cui tenore è stato confermato durante l'udienza, il governo ellenico ha rinunciato al ricorso relativamente agli importi rivendicati a titolo di prelievo supplementare sul latte.
Sulle spese a titolo di aiuto alla produzione di olio di oliva
5 Secondo la relazione di sintesi, in Grecia il controllo sulle spese nel settore dell'olio di oliva è insufficiente. In particolare, non esiste uno schedario oleicolo, non sono utilizzabili schedari informatizzati, la percentuale di sopralluoghi è insufficiente e il controllo sui documenti offre solo carenti garanzie rispetto a quelle richieste dal FEAOG. Secondo la relazione: «In apparenza, il personale del ministero dell'Agricoltura di ciascun Nomos controlla l'attività degli oleicoltori, delle organizzazioni dei produttori e dei frantoi. In pratica risulta che una o due persone devono smaltire migliaia di pratiche individuali; è quindi opportuno esprimere riserve sulla portata e sull'efficacia del loro operato. Poiché non vi sono relazioni circa detti controlli, il FEAOG non è in grado di tenerne conto».
6 Il governo ellenico contesta queste osservazioni.
7 A suo giudizio, in primo luogo, la costituzione di uno schedario oleicolo è obiettivamente impossibile. Infatti, il 28 dicembre 1988 il governo ellenico avrebbe inviato alla Commissione un programma sperimentale per la costituzione di uno schedario oleicolo conformemente al regolamento (CEE) della Commissione 2 marzo 1988, n. 586, che modifica il regolamento (CEE) n. 2276/79, che stabilisce le modalità d'applicazione relative all'istituzione di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva (GU L 57, pag. 18). Poiché la Commissione si è arrogata l'esecuzione dell'essenziale del programma, non si potrebbe muovere alcuna critica alle autorità elleniche se finora detto programma non è stato portato a termine.
8 Quanto poi agli schedari informatizzati, il governo ellenico sostiene che l'informatizzazione delle richieste presentate dai produttori è quasi terminata. Allorché il controllo risulta insufficiente, il ministero dell'Agricoltura procede a ulteriori controlli, affiancato dalle organizzazioni di produttori e dall'Organismos Elenchou Enischyseon sto Elaiolado (Ente di controllo degli aiuti alla produzione dell'olio di oliva).
9 Quanto, infine, alla presunta insufficienza dei controlli effettuati dall'ente di controllo, il governo ellenico sostiene che, per la stagione 1991/1992, ha effettuato controlli in 596 frantoi su un totale di 2 949, vale a dire sul 19,9%; inoltre, presso un'unione di produttori, l'unica esistente, il che corrisponde a una percentuale del 100%, presso 42 organizzazioni di produttori su 70, cioè sul 58%, e presso 4 698 produttori aderenti ad un'organizzazione, su un totale di 169 863, cioè su una percentuale dello 0,87%.
10 La Commissione osserva che la Repubblica ellenica non pare contestare l'insussistenza dello schedario oleicolo, né quella degli schedari informatizzati, né l'insufficienza dei controlli tradizionali. Indipendentemente dall'attendibilità degli argomenti svolti per mascherare dette lacune fondamentali, la Commissione ritiene che il sistema di controllo nel settore dell'olio di oliva sia del tutto insussistente.
11 La Commissione dichiara di aver studiato il complesso della procedura di gestione e di controllo dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva e ne ha concluso che da detta procedura emergevano varie carenze che essa aveva fatto presenti alle autorità elleniche. Quindi, mentre in teoria il personale del ministero dell'Agricoltura sorveglia l'attività degli oleicoltori e delle organizzazioni di produttori in ciascun dipartimento (Nomos), in realtà si constata che una o due persone devono smaltire migliaia di pratiche individuali. Infine, la Commissione osserva che non sono state redatte relazioni di controllo, sicché i suoi servizi non hanno potuto tener conto dei risultati di detti controlli.
12 Per quanto riguarda, anzitutto, l'asserita impossibilità di costituire lo schedario oleicolo, è sufficiente ricordare che soltanto con lettera 28 dicembre 1988, ossia dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 1988 [v. regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1980, n. 3453, che modifica il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva (GU L 360, pag. 15)], il governo ellenico ha presentato alla Commissione un programma sperimentale per l'istituzione dello schedario. Orbene, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 4 luglio 1996, causa C-50/94, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-3331, punto 40), la circostanza che, successivamente a tale data, la Commissione abbia prestato assistenza al governo ellenico nei suoi sforzi per conformarsi ai propri obblighi non è atta, alla luce delle circostanze, a dimostrare l'esistenza di un'impossibilità assoluta di istituire lo schedario alla data stabilita, posto che il governo ellenico non ha avanzato alcun argomento relativo al periodo anteriore al 31 ottobre 1988.
13 Quanto poi al ritardo nella costituzione degli schedari informatizzati, basta osservare che, in ogni caso, questo ritardo non è giustificabile con un generico richiamo ai controlli integrativi, la cui portata e frequenza non sono precisate e la cui efficacia è peraltro contestata dalla Commissione.
14 Quanto ai controlli previsti dalle disposizioni comunitarie, emerge dall'art. 14, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 luglio 1984, n. 2261, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (GU L 208, pag. 3), che gli Stati membri produttori verificano l'attività di ciascuna organizzazione di produttori e di ciascuna unione, in particolare, le operazioni di controllo effettuate da tali organismi. A questo scopo, le organizzazioni di produttori redigono, in applicazione dell'art. 4, n. 2, ultima frase, del regolamento (CEE) della Commissione 31 ottobre 1984, n. 3061, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva (GU L 288, pag. 52), una relazione particolareggiata per ogni controllo effettuato, inviandone copia senza indugio allo Stato membro interessato. Per gli oleicoltori non aderenti ad un'organizzazione di produttori, lo Stato membro interessato deve, conformemente alle disposizioni dell'art. 14, n. 4, del regolamento n. 2261/84, effettuare controlli in loco, per sondaggio.
15 Nella fattispecie, il governo ellenico non contesta le affermazioni della Commissione secondo le quali i controlli effettuati dal ministero dell'Agricoltura sono stati inefficaci, data la scarsità di ispettori qualificati e la carenza di relazioni di controllo che consentissero le verifiche. Poiché, però, l'efficacia dei controlli è una condizione indispensabile per il buon funzionamento del regime di aiuti, gli argomenti tratti dalle sole percentuali di controlli effettuati non bastano per dimostrarne la conformità al regime.
16 Ciò premesso, vanno disattesi i motivi inerenti alle spese per l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva.
Sulle spese per l'aiuto alla produzione di cotone
17 Quanto al capitolo intitolato «Aiuto alla produzione del cotone», la relazione di sintesi sottolinea del pari un'insufficienza nel controllo delle spese. In particolare, ricorda una richiesta rivolta dal FEAOG alle autorità elleniche di effettuare un'indagine ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1991, n. 595, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU L 67, pag. 11), onde mettere in luce le frodi perpetrate nel settore del cotone.
18 Tuttavia, secondo detta relazione «Le varie lettere inviate al FEAOG dalle autorità elleniche sull'andamento dell'indagine non forniscono un'esauriente risposta alle richieste di precise informazioni presentate dal FEAOG già nel febbraio 1993. Infatti, l'amministrazione ellenica non ha comunicato né le conclusioni finali dell'indagine né la precisa valutazione dell'impatto finanziario delle irregolarità contestate, come prescriveva la procedura d'indagine di cui al regolamento (CEE) n. 595/91. Per di più i dati comunicati non consentono di valutare la realtà dei progressi fatti dal sistema di controllo greco».
19 La Repubblica ellenica chiede l'annullamento della decisione contestata su questo punto, in primo luogo, per incompetenza della Commissione, per violazione dei diritti della difesa ed esercizio scorretto di discrezionalità da parte della Commissione. In subordine, si deduce la violazione di una norma fondamentale del diritto comunitario, il richiamo ad una condizione che la legge non pone e l'erroneità di motivazione.
20 A sostegno del motivo relativo all'incompetenza della Commissione, la Repubblica ellenica osserva che la Commissione non può fondarsi né sull'art. 155 del Trattato CE né sul regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), per adottare un atto che definisce i criteri in funzione dei quali determina percentuali poi prese come parametro per rifiutare di riconoscere talune spese come spese comunitarie nel settore «garanzia».
21 A questo proposito basta ricordare che, nella summenzionata sentenza Grecia/Commissione, punto 28, la Corte ha già dichiarato che, qualora nell'ambito del proprio compito di liquidazione dei conti la Commissione, anziché rifiutare il finanziamento della totalità delle spese, cerchi di stabilire regole intese a graduare le riduzioni in funzione dell'entità del rischio che i vari livelli di carenza di controllo presentano per il FEAOG, lo Stato membro deve dimostrare che questi criteri sono arbitrari e contrari all'equità. Poiché il governo ellenico non ha fornito tale dimostrazione, il motivo relativo all'incompetenza va respinto.
22 Quanto ai motivi attinenti alla violazione dei diritti della difesa, all'esercizio scorretto della discrezionalità da parte della Commissione o, in subordine, alla violazione di una norma fondamentale del diritto comunitario, la Repubblica ellenica sostiene che, durante un incontro tra i rappresentanti dei servizi ellenici e quelli della Commissione, svoltosi il 6 ottobre 1993 e vertente sui problemi di liquidazione delle spese, non si è discusso del settore del cotone. Per questo motivo, il governo ellenico ha presunto che in questo settore non sussistessero difficoltà.
23 Tuttavia, durante una riunione del comitato del FEAOG svoltasi nel settembre 1994 i rappresentanti della Repubblica ellenica avrebbero appreso che il FEAOG aveva proposto di rifiutare - rifiuto al quale si aggiungeva una riserva negativa - di riconoscere il 10% delle spese incontrate in questo settore. Secondo la Repubblica ellenica, allorché detta proposta è stata comunicata al direttore generale dell'agricoltura della Commissione, questi ha aumentato la percentuale al 50%, percentuale che la Commissione ha ridotto al 25%. La Repubblica ellenica ritiene che il modo in cui è stata annunciata una misura tanto grave, senza disporre in precedenza consultazioni ufficiali tra le parti, costituisca una violazione dei diritti della difesa. Inoltre, questo modo di procedere sarebbe sfociato in decisioni arbitrarie sia da parte del FEAOG sia - soprattutto - da parte del direttore generale dell'agricoltura e, infine, della Commissione.
24 La Commissione sostiene che, molto prima dell'adozione della decisione contestata, aveva ripetutamente sottolineato alle autorità elleniche l'insufficienza dei controlli nel settore del cotone ed aveva segnalato la sua intenzione di procedere ad una correzione forfettaria del 25%. A titolo indicativo osserva che, nel corso del 1992, i servizi della Commissione hanno effettuato quattro missioni nella Repubblica ellenica, a seguito delle quali hanno stilato relazioni comunicate alle autorità elleniche il 28 gennaio 1993. Dette missioni sarebbero state disposte a seguito dei sospetti di frode suscitati dalla notevole differenza tra la stima della produzione fatta dalle autorità elleniche nell'agosto 1991 (per la stagione 1991/1992), cioè 596 107 tonnellate, e la produzione per la quale sono stati richiesti gli aiuti, ossia 718 657 tonnellate.
25 La Commissione aggiunge che, conformemente agli artt. 6 del regolamento n. 595/91 e 9 del regolamento n. 729/70, la Repubblica ellenica è stata invitata ad effettuare un'indagine, la prima fase della quale si è svolta tra il 26 ottobre e il 4 dicembre 1992. A suo giudizio, la Repubblica ellenica ha poi riconosciuto il suo obbligo di comunicare alla Commissione le irregolarità rilevate (artt. 3 e 5 del regolamento n. 595/91). Sostiene che, malgrado i reiterati solleciti del FEAOG, la seconda fase dell'indagine non è ancora iniziata, come ha ammesso lo stesso ministero dell'Agricoltura (lettera 14 giugno 1994 del segretario generale per l'agricoltura). Con lettera 18 agosto 1994 il commissario Steichen ha segnalato al ministro dell'Agricoltura la scarsa collaborazione delle autorità elleniche con la Commissione nel settore del cotone.
26 Come risulta dallo scambio di lettere tra la Repubblica ellenica e la Commissione, le autorità elleniche erano perfettamente consce, quantomeno a decorrere dal 1992, della gravità del problema dei controlli nel settore del cotone. L'annuncio della Commissione, nel settembre 1994, di procedere ad una rettifica forfettaria del 25% non era perciò una sorpresa, sicché la Commissione non ha violato i diritti della difesa.
27 Quanto alla censura, mossa alla Commissione, dalla Repubblica ellenica di aver esercitato scorrettamente la sua discrezionalità, specie in riferimento alle trattative svoltesi in seno alla Commissione medesima prima di adottare la controversa decisione circa l'entità della rettifica, basta osservare che tali considerazioni non incidono affatto sulla legittimità della decisione. Il motivo va perciò respinto.
28 A sostegno del motivo relativo alla violazione di una norma fondamentale del diritto comunitario o del richiamo ad una condizione non prevista dalla legge, la Repubblica ellenica sostiene che una norma come quella ricordata nel nono `considerando' della decisione contestata, secondo la quale le circostanze particolari nel settore del cotone «giustificano il riesame da parte della Commissione, alla luce dei risultati delle verifiche in corso, del rifiuto di finanziamento nella presente liquidazione dei conti (...)», è ignota in diritto internazionale e, comunque, dipende da varie condizioni, nessuna delle quali sussiste nella fattispecie.
29 La Commissione precisa che il nono `considerando' della decisione contestata costituisce una riserva negativa. A suo giudizio, le spese sono state rettificate per l'esercizio finanziario 1991, ma essa riesaminerà le spese non riconosciute in considerazione dell'esito dell'indagine condotta e modificherà eventualmente la rettifica nell'ambito di una successiva liquidazione dei conti.
30 Si deve ricordare a questo proposito che, conformemente all'art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 729/70, la Commissione, previa consultazione del comitato del FEAOG, liquida, entro l'anno successivo, in base ai conti annui, i conti dei servizi e organismi. Tuttavia, se le informazioni fornite dagli Stati membri e i controlli che essa ritiene opportuno effettuare non consentono di ottenere risultati definitivi, la Commissione ha facoltà di chiudere i conti in base alle informazioni ottenute nel corso della procedura di liquidazione, riservandosi la possibilità di correggere la sua decisione nel corso di una successiva liquidazione.
31 Nel presente contesto la Commissione ha seguito questa via, quindi il motivo va respinto.
32 Infine, la Repubblica ellenica fa carico alla Commissione di aver motivato erroneamente il suo atto. In realtà contesta gli accertamenti di fatto contenuti nella relazione di sintesi circa l'insufficienza dei controlli.
33 Come emerge in particolare dalla corrispondenza tra il ministro ellenico dell'Agricoltura e il commissario Steichen, l'amministrazione ellenica non ha risposto in modo esauriente alle varie, precise domande formulate dal FEAOG nella fase che ha preceduto la decisione contestata. Così stando le cose, la Repubblica ellenica non può contestare gli accertamenti della Commissione quanto ai fatti, tanto più che corrispondono ai risultati di varie indagini.
34 Si devono perciò disattendere i motivi concernenti le spese a titolo di aiuto alla produzione di cotone.
Sulle spese relative al tabacco
35 Le irregolarità constatate nella relazione di sintesi quanto alle spese relative al tabacco hanno dato origine a quattro diverse censure concernenti il versamento di premi irregolari, le cauzioni nell'ambito dei premi per il tabacco in foglia, la mancata riduzione immediata dei premi e dei prezzi di intervento in caso di superamento dei quantitativi massimi garantiti, nonché l'impiego di tecniche erronee per il calcolo della corrispondenza finale.
Sulla censura relativa ad «irregolarità nei versamenti dei premi per il tabacco»
36 Sulla censura di irregolarità dei premi per il tabacco, la relazione di sintesi osserva:
«I risultati dell'indagine sul tabacco esportato in Albania e in Bulgaria confermano le conclusioni del FEAOG riportate al punto 4.9.2.1.1 della relazione di sintesi, FEAOG-Garanzia, esercizio 1990. Per le stesse ragioni indicate in questo punto, si propone una rettifica per talune spese relative ai premi per il tabacco in foglia e alle restituzioni corrispondenti».
37 Secondo la Repubblica ellenica, la decisione contestata va annullata in questo punto per violazione dei diritti della difesa. Infatti, i risultati dell'indagine sul tabacco esportato in Albania e in Bulgaria («Relazione della missione frodi - Tabacco - Grecia 4-8 luglio 1994» del 28 settembre 1994), sui quali si fonda la decisione contestata, sarebbero stati comunicati alle autorità elleniche il 22 dicembre 1994, cioè il giorno dopo l'adozione di detta decisione. Se la Commissione avesse dato prima alle autorità elleniche la possibilità di preparare la loro difesa, le conclusioni sarebbero certo state diverse da quelle tratte prima che le autorità elleniche iniziassero le loro confutazioni sul merito degli addebiti mossi dalla Commissione.
38 La Commissione osserva che la decisione contestata è stata pubblicata circa tre mesi dopo la redazione della relazione della «missione frodi» e, quindi, non è fondata su dati inesistenti al momento della sua redazione. In questo contesto la Commissione ritiene che non vi sia stata violazione dei diritti della difesa. Allorché la Repubblica ellenica ha promosso il suo ricorso, disponeva della relazione contestata ed avrebbe potuto confutarla. D'altro canto, questa pratica avrebbe sempre costituito oggetto di lunghe trattative tra le autorità comunitarie e le autorità elleniche, nel corso delle quali queste ultime non avrebbero dato prova di particolare diligenza nell'indagare sulle frodi e sulle irregolarità nel settore degli aiuti al tabacco.
39 Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 17 ottobre 1991, causa C-342/89, Germania/Commissione, Racc. pag. I-5031, punto 18; causa C-346/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-5057, punto 18, e 29 maggio 1997, causa C-69/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-2599, punto 30), la decisione finale e definitiva sulla liquidazione dei conti è emanata al termine dello specifico procedimento contraddittorio che garantisce debitamente agli Stati membri la possibilità di esporre le loro ragioni.
40 Nella fattispecie, la relazione di sintesi del 21 dicembre 1994 si richiama espressamente a un'indagine i cui risultati sono riassunti in una relazione di missione del 28 settembre 1994. Poiché, però, questa relazione è stata recapitata alla rappresentanza permanente della Repubblica ellenica presso le Comunità europee solo il 22 dicembre 1994, cioè il giorno dopo l'adozione della decisione contestata, la ricorrente non era in grado di discutere i risultati dell'indagine prima della decisione finale. Infatti, diversamente dalla relazione di sintesi per l'esercizio 1990, che quanto al punto «Irregolarità nei versamenti dei premi per il tabacco» aveva espresso una riserva negativa sulla rettifica in attesa dei risultati dell'indagine, la rettifica apportata nella relazione di sintesi per l'esercizio 1991 ha carattere definitivo. Poiché la Commissione non ha dimostrato che le autorità elleniche avevano preso conoscenza della relazione di missione prima della distribuzione ufficiale, si deve annullare la decisione contestata in questo punto per violazione del principio del contraddittorio.
Sulle censure relative alle «Cauzioni nell'ambito dei premi per il tabacco in foglia», alle «Riduzioni dei premi e dei prezzi di intervento in caso di superamento dei quantitativi massimi garantiti» e al «Calcolo della corrispondenza finale»
41 Invocando l'arricchimento senza giusta causa delle Comunità, la Repubblica ellenica chiede infine l'annullamento della decisione contestata per quanto riguarda le censure relative alle cauzioni nell'ambito dei premi per il tabacco in foglia, alle riduzioni dei premi e dei prezzi di intervento in caso di superamento dei quantitativi massimi garantiti ed al calcolo della corrispondenza finale.
42 Quanto alla censura relativa alle «Cauzioni nell'ambito dei premi per il tabacco in foglia», il governo ellenico sostiene che aveva informato il FEAOG, con nota 12 dicembre 1994, di aver trattenuto, per compensazione, l'importo di 372 762 124 DR a spese dei trasformatori e che aveva anche informato la Corte dei conti di questa operazione. Ciononostante, la Commissione tratterrebbe l'importo di 370 057 029 DR che aveva defalcato nella liquidazione delle spese per l'esercizio 1989, nonché l'importo residuo di 2 705 095 DR. La Commissione si sarebbe dunque indebitamente arricchita di 372 762 124 DR a scapito della Repubblica ellenica.
43 Analogamente, per quanto concerne la censura relativa alle riduzioni dei premi e dei prezzi di intervento in caso di superamento dei quantitativi massimi garantiti, il FEAOG sarebbe stato informato, con nota 12 dicembre 1994, che tutti gli importi inerenti al superamento dei quantitativi massimi per i raccolti 1989 e 1990 erano stati recuperati direttamente o tramite compensazione. Se la Commissione, da un lato, persistesse nel trattenere l'importo di 4 922 442 527 DR e, dall'altro, percepisse lo stesso importo dalla Repubblica ellenica, come credito, fruirebbe due volte dello stesso importo.
44 Infine, per quanto riguarda la censura relativa al calcolo della corrispondenza finale, la Repubblica ellenica sottolinea che, con un'altra nota del 12 dicembre 1994, è stata presentata alla Commissione una nuova tabella che tratteggiava un nuovo modo di calcolo. Da detta tabella emergerebbe che la rettifica apportata alle spese della Repubblica ellenica doveva limitarsi all'importo di 80 379 053 DR e non ammontare a 1 993 586 637 DR, dato che l'importo di 1 913 207 634 DR era già stato accreditato a favore del FEAOG.
45 A questo proposito, si deve ricordare che, con decisione 21 gennaio 1994, indirizzata agli Stati membri, la Commissione ha stabilito al 31 gennaio 1994 il termine per la trasmissione di informazioni complementari nell'ambito della liquidazione dei conti per l'esercizio 1991. Nella fattispecie, solo con note del 12 dicembre 1994, cioè pochi giorni prima della decisione finale, la Repubblica ellenica ha informato la Commissione di taluni fatti che essa riteneva pertinenti. Poiché queste informazioni sono evidentemente pervenute alla Commissione oltre il termine prescritto, questa era libera di non tenerne conto nella decisione finale. Si deve dunque disattendere il ricorso in questi punti.
46 Dalle considerazioni che precedono deriva che la decisione contestata va annullata in quanto non ha riconosciuto definitivamente a carico del FEAOG l'importo di 3 531 558 038 DR per le spese relative ai premi per il tabacco in foglia e alle restituzioni corrispondenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
47 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 69, n. 3, primo comma, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più punti. La Repubblica ellenica e la Commissione sono rimaste parzialmente soccombenti, quindi ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 21 dicembre 1994, 94/871/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1991 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, è annullata in quanto non ha riconosciuto definitivamente a carico del FEAOG l'importo di 3 531 558 038 DR per le spese relative ai premi per il tabacco in foglia e alle restituzioni corrispondenti.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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