Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Regolamenti ° Procedimento di elaborazione ° Misure di salvaguardia ° Obbligo della Commissione di stabilire nel suo regolamento di attuazione un termine per il deferimento al Consiglio ° Insussistenza
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1932/93; decisione del Consiglio 87/373]
2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Ortofrutticoli ° Importazioni dai paesi terzi ° Misure di salvaguardia all' atto dell' importazione di ciliege acide ° Principio di proporzionalità ° Principio di tutela del legittimo affidamento ° Accordi interinali sul commercio stipulati dalla Comunità con paesi terzi ° Violazione ° Insussistenza
(Regolamento della Commissione n. 1932/93)
Massima
1. Quando ha adottato il regolamento n. 1932/93, recante misure di salvaguardia per le importazioni di ciliege acide, la Commissione non era tenuta a stabilirvi il termine entro il quale uno Stato membro potrebbe deferire al Consiglio le misure di salvaguardia adottate. Infatti, la decisione del Consiglio n. 87/373, che stabilisce le modalità per l' esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, il cui art. 3 prevede la determinazione di siffatto termine, si applica, a tenore dei suoi secondo e terzo 'considerando' , soltanto alle competenze conferite successivamente alla sua entrata in vigore, e non può inficiare pertanto la validità di misure di esecuzione adottate in base a competenze di esecuzione conferite alla Commissione prima della sua entrata in vigore. Inoltre, quando il Consiglio decide di avvalersi del procedimento contemplato dal detto art. 3, il termine entro il quale ogni Stato membro può deferirgli la decisione adottata dalla Commissione deve essere indicato nell' atto stesso col quale il Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare misure di salvaguardia e non nelle decisioni che la Commissione può adottare in base a tale autorizzazione.
2. Le misure di salvaguardia all' atto dell' importazione di ciliege acide, istituite nel settore degli ortofrutticoli dal regolamento n. 1932/93, non violano il principio di proporzionalità. Infatti, tali misure, preferite a misure più restrittive, in particolare a misure che limitino il volume delle importazioni, erano adeguate per conseguire l' obiettivo perseguito, vale a dire il blocco della caduta dei prezzi delle merci sul mercato comunitario, e sono state adottate mentre un sistema meno restrittivo, cioè quello dei titoli di importazione, si era rivelato insufficiente.
Dette misure non sono neanche adottate in violazione del principio della tutela del legittimo affidamento poiché gli operatori economici non potevano legittimamente fare affidamento sulla conservazione della situazione in atto mentre questa poteva essere modificata da decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie, tanto più in quanto, poco prima dell' adozione di detto regolamento, la Commissione aveva istituito un regime di titoli d' importazione giustificato dalle evoluzioni sfavorevoli del mercato.
Non si può ravvisare infine in dette misure una violazione degli accordi interinali sul commercio, stipulati fra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e, rispettivamente, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federale cecoslovacca, dall' altro, poiché, sebbene l' art. 15 di ciascuno di detti accordi preveda l' impegno di ciascuna delle parti di avviare negoziati quando una di esse adotta misure di salvaguardia relative agli scambi di prodotti agricoli, tale disposizione produce effetto solo fra le parti contraenti e prevede una formalità successiva all' adozione delle misure di salvaguardia. Essa non può pertanto essere fruttuosamente invocata per impugnare la validità delle stesse misure di salvaguardia.
Parti
Nel procedimento C-64/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht del Land Brandeburgo (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Konservenfabrik Lubella Friedrich Bueker GmbH & Co. KG
e
Hauptzollamt Cottbus,
domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 16 luglio 1993, n. 1932, recante misure di salvaguardia per le importazioni di ciliegie acide (GU L 174, pag. 35),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore) e P. Jann, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo spagnolo, dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 luglio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 febbraio 1995, pervenuta alla Corte il 10 marzo seguente, il Finanzgericht del Land Brandeburgo ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative alla validità del regolamento (CEE) della Commissione 16 luglio 1993, n. 1932, recante misure di salvaguardia per le importazioni di ciliege acide (GU L 174, pag. 35; in prosieguo: il "regolamento controverso").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la Konservenfabrik Lubella Friedrich Bueker GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "Lubella") e lo Hauptzollamt Cottbus (ufficio doganale principale di Cottbus), riguardo al versamento di tasse compensative richieste a detta società, in base al regolamento controverso, in occasione dell' importazione nella Repubblica federale di Germania, avvenuta il 19 e il 20 luglio 1993, di ciliege acide fresche (codice NC 0809 20 60 0100) provenienti dalla Polonia.
3 Il regolamento controverso è stato adottato in base al regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), e al regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2707, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli (GU L 291, pag. 3).
4 L' art. 1 del regolamento controverso dispone che, all' atto dell' importazione di ciliege acide (codici NC 0809 20 20 e 0809 20 60) nella Comunità, un prezzo minimo deve essere rispettato e una tassa compensativa, pari alla differenza fra il prezzo minimo e il prezzo all' importazione, deve essere riscossa qualora il prezzo all' importazione sia inferiore al prezzo minimo.
5 Tuttavia, la versione tedesca del regolamento controverso, pur facendo riferimento ai codici NC corrispondenti alle ciliege acide, impiega il termine "Suesskirschen" ("ciliege dolci") nel titolo, nei 'considerando' e nel testo dell' art. 1, n. 1, per designare le merci che costituiscono oggetto delle misure di salvaguardia. Questo termine è stato sostituito col termine "Sauerkirschen" ("ciliege acide") mediante una rettifica pubblicata nella versione tedesca della Gazzetta ufficiale del 20 luglio 1993 (GU L 176, pag. 29).
6 Dinanzi al Finanzgericht del Land Brandeburgo, da essa adito con un ricorso diretto contro l' avviso di accertamento rettificativo che le era stato inviato, la Lubella ha sostenuto l' invalidità del regolamento controverso. Essa ha fatto valere soprattutto quanto segue:
° l' adozione di detto regolamento non era stata preceduta dal parere del competente comitato di gestione, diversamente da quanto prescritto dall' art. 33 del regolamento n. 1035/72;
° il regolamento non menzionava il termine entro il quale gli Stati membri potevano contestarlo dinanzi al Consiglio, diversamente da come previsto dalla decisione del Consiglio 13 luglio 1987, 87/373/CEE, che stabilisce le modalità per l' esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 197, pag. 33; in prosieguo: la "decisione 'comitologia' ");
° il contenuto del regolamento non era determinato nella sua versione iniziale, poiché non si sapeva se il regolamento riguardasse le ciliege dolci o le ciliege acide;
° la versione rettificata del regolamento non poteva essere applicata senza effetto retroattivo alle importazioni effettuate il 19 e il 20 luglio 1993;
° il regolamento controverso non era giustificato dall' esistenza di una grave perturbazione o di un rischio di grave perturbazione del mercato in questione;
° lo stesso regolamento non trovava il suo fondamento giuridico nel regolamento n. 2707/72;
° istituiva misure inadeguate per eliminare le perturbazioni del mercato;
° era in contrasto col principio del legittimo affidamento;
° non era sufficientemente motivato, e
° non era stato seguito dalle consultazioni previste dagli artt. 14 e 15 degli accordi interinali sul commercio e sulle misure di accompagnamento stipulati il 16 dicembre 1991 fra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, la Repubblica di Polonia, la Repubblica federale cecoslovacca e la Repubblica di Ungheria, dall' altro, approvati rispettivamente con le decisioni del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/228/CEE (GU L 114, pag. 1), 92/229/CEE (GU L 115, pag. 1), 92/230/CEE (GU L 116, pag. 1): in prosieguo: gli "accordi interinali".
7 Il Finanzgericht del Land Brandeburgo condivide i dubbi della ricorrente nella causa principale. Per questo motivo esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se sia stato validamente adottato il regolamento (CEE) della Commissione n. 1932/93, nella versione di cui alla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 20 luglio 1993 (L 176, pag. 29).
2) Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo:
Se le norme del regolamento (CEE) n. 1932/93 valgano anche per le importazioni di ciliege acide sino a tutto il 20 luglio 1993.
3) Qualora la seconda questione sia risolta in senso affermativo:
a) Se nel 1993 esistessero i presupposti per un provvedimento di organizzazione del mercato delle ciliege acide.
b) Se la normativa sul prezzo minimo sia un provvedimento ammissibile ed adeguato alla tutela dalle turbative del mercato.
c) Se la disciplina sul prezzo minimo sia compatibile con gli accordi interinali 25 febbraio 1992 tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federale cecoslovacca".
8 Con le dette tre questioni pregiudiziali il giudice a quo chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità del regolamento controverso con riguardo ai vari motivi che sono stati addotti dinanzi ad esso dalla ricorrente nella causa principale. Di conseguenza, occorre esaminare consecutivamente ciascuno di tali motivi.
Sulla violazione dell' art. 33 del regolamento n. 1035/72
9 La Commissione e il governo spagnolo sostengono che l' adozione del regolamento controverso non doveva essere preceduta dalla consultazione del competente comitato di gestione. Essi fanno valere che il procedimento di adozione delle misure di salvaguardia è disciplinato dall' art. 29, n. 2, del regolamento n. 1035/72, il quale non prevede una siffatta consultazione e non rinvia al procedimento previsto dall' art. 33 dello stesso regolamento.
10 Ai termini dell' art. 29 del regolamento n. 1035/72, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 novembre 1972, n. 2454 (GU L 266, pag. 1), allora in vigore:
"1. Misure appropriate possono essere applicate negli scambi con i paesi terzi:
° se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all' articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell' articolo 39 del trattato,
° (...)
Tali misure possono essere applicate solo fino al momento in cui (...) sia scomparsa la perturbazione o la minaccia di perturbazione (...)
2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.
3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest' ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all' articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione".
L' art. 33, n. 1, dello stesso regolamento dispone:
"Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato [di gestione degli ortofrutticoli] è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest' ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro".
11 Risulta così dal testo dell' art. 29 che questo non rinvia al procedimento definito dall' art. 33, ma prevede un procedimento specifico per l' adozione di misure di salvaguardia. Tale procedimento non comporta la consultazione previa del comitato di gestione degli ortofrutticoli. Di conseguenza, l' adozione del regolamento controverso non doveva essere preceduta da siffatta consultazione.
Sulla mancata indicazione di un termine per il deferimento al Consiglio
12 La Commissione e il governo spagnolo sostengono che il termine entro il quale uno Stato membro può deferire al Consiglio le misure di salvaguardia adottate dalla Commissione è fissato dall' art. 29, n. 3, del regolamento n. 1035/72, e che nessuna disposizione, né, in particolare, la decisione "comitologia", impone di ricordare siffatto termine nel regolamento che istituisce dette misure.
13 Ai termini dell' art. 3 della decisione "comitologia":
"Si può ricorrere alla seguente procedura allorché il Consiglio conferisce alla Commissione la facoltà di decidere sulle misure di salvaguardia:
° la Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri ogni decisione relativa a misure di salvaguardia.
Può essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso.
° ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione adottata entro il termine che sarà fissato nell' atto in questione.
(...)".
14 Occorre innanzi tutto rilevare che, a tenore dei suoi secondo e terzo 'considerando' , la decisione "comitologia" si applica soltanto alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione successivamente alla sua entrata in vigore e che essa non può pertanto inficiare la validità di misure di esecuzione adottate, come nella specie, in base a competenze di esecuzione conferite alla Commissione prima della sua entrata in vigore.
15 Occorre rilevare, inoltre, come emerge dall' art. 3 della decisione di cui trattasi che, quando il Consiglio decide di avvalersi di detto procedimento, il termine entro il quale ogni Stato membro può deferirgli la decisione adottata dalla Commissione dev' essere indicato nell' atto col quale il Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare misure di salvaguardia e non nelle decisioni che la Commissione può adottare in base a tale autorizzazione. Pertanto, e in ogni caso, la Commissione non doveva stabilire un termine per il ricorso nel regolamento controverso.
Sul contenuto del regolamento controverso
16 La Commissione e il governo spagnolo sostengono come dal regolamento controverso emerga chiaramente che quest' ultimo riguarda soltanto le ciliege acide. Essi fanno valere che tutte le versioni linguistiche del regolamento controverso, esclusa la versione tedesca, menzionano espressamente tali merci con i corrispondenti codici NC e che la versione tedesca, che originariamente conteneva un errore di redazione relativo unicamente alla denominazione delle merci ma non ai loro codici NC, ha costituito oggetto di una rettifica il 20 luglio 1993.
17 Come la Corte ha già ripetutamente rilevato, la necessità che i regolamenti comunitari siano interpretati in modo uniforme esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone invece, in caso di dubbio, d' interpretarlo e di applicarlo alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenze 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske, Racc. pag. 2717, punto 6, e 27 marzo 1990, causa C-372/88, Cricket St Thomas, Racc. pag. I-1345, punto 19).
18 Nella specie, eccetto la versione tedesca, tutte le versioni linguistiche del regolamento controverso si riferiscono unicamente alle ciliege acide. E' evidente che, come sostengono la Commissione e il governo spagnolo, la versione tedesca del regolamento conteneva, in un primo momento, impiegando il termine "Suesskirschen" invece del termine "Sauerkirschen", un errore materiale che è stato successivamente rettificato. Tuttavia, poiché tale versione menzionava i codici NC vigenti per le ciliege acide, siffatta ambiguità poteva essere eliminata perfettamente facendo riferimento alle altre versioni linguistiche del regolamento. Inoltre, è pacifico che le competenti autorità tedesche sono state informate di tale errore e sono state quindi poste in grado di applicare correttamente il regolamento sin dall' origine. Di conseguenza, il contenuto del regolamento controverso non poteva essere considerato indeterminato.
Sulla retroattività del regolamento controverso
19 La Commissione e il governo spagnolo sostengono che il regolamento controverso non ha effetto retroattivo e poteva pertanto essere legittimamente applicato ad importazioni effettuate il 19 e il 20 luglio 1993. Essi adducono che la rettifica, avvenuta il 20 luglio 1993, dell' errore materiale contenuto nella versione tedesca di tale regolamento non ha prodotto l' effetto di conferire a quest' ultimo un effetto retroattivo.
20 Dall' insieme delle precedenti considerazioni risulta che il regolamento controverso non è stato modificato quanto alla sua sfera di applicazione mediante la rettifica pubblicata nell' edizione tedesca della Gazzetta ufficiale del 20 luglio 1993. Tale regolamento poteva quindi essere applicato a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.
Sull' esistenza di una grave perturbazione o di un rischio di grave perturbazione del mercato
21 La Commissione e il governo spagnolo sostengono che il mercato delle ciliege era soggetto a rischi di grave perturbazione quando il regolamento controverso è stato adottato. La Commissione fa valere in particolare che le importazioni nella Comunità di ciliege provenienti da paesi terzi erano notevolmente aumentate nel corso delle stagioni 1990 e 1991, in particolare a causa della penuria verificatasi per la produzione comunitaria durante quest' ultima stagione, e si erano mantenute ad un livello elevato durante la stagione 1992, il che, tenuto conto della buona raccolta comunitaria di quell' anno, aveva comportato un crollo dei prezzi del mercato. Le prime indicazioni note per la stagione 1993, in particolare le informazioni provenienti dalla Repubblica federale di Germania, avevano evidenziato la persistenza di tale tendenza, dannosa per le merci della Comunità. La Commissione osserva, inoltre, che le cifre menzionate dalla ricorrente nella causa principale dinanzi al giudice nazionale, che possono dare l' impressione contraria, si riferiscono soltanto alle importazioni di ciliege acide nella Repubblica federale di Germania e utilizzano come termine di paragone l' anno 1992, che è un anno atipico.
22 Dall' art. 29, n. 1, del regolamento n. 1035/72 risulta che una delle due situazioni considerate per consentire l' applicazione di misure di salvaguardia negli scambi con i paesi terzi è la situazione nella quale il mercato di uno o più prodotti che partecipano all' organizzazione comune dei mercati subisce, o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell' art. 39 del Trattato CE. Dall' art. 1 del regolamento n. 2707/72 emerge inoltre che, per valutare se si verifichi siffatta situazione, si tiene conto, in particolare, del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili, della disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità, dei prezzi constatati per i prodotti indigeni sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile (in particolare della loro tendenza a un ribasso o a un aumento eccessivi) e, per quanto riguarda in particolare le importazioni, delle quotazioni constatate sul mercato della Comunità per le merci provenienti dai paesi terzi (in particolare della loro tendenza ad un ribasso eccessivo) e delle quantità per le quali hanno luogo o potrebbero aver luogo operazioni di ritiro.
23 Risulta tanto dalla motivazione del regolamento controverso quanto dalle informazioni fornite dalla Commissione alla Corte, in particolare per quanto attiene alle quantità di ciliege importate dai paesi terzi e ai prezzi registrati sui mercati, che non sono contestate dalla ricorrente nella causa principale e non sono inficiate dai dati che essa stessa ha presentato dinanzi al giudice nazionale, che il mercato comunitario delle ciliege aveva registrato un notevole aumento delle quantità importate dai paesi terzi durante le tre stagioni precedenti alla stagione 1993, nonché una notevole riduzione delle quotazioni sul mercato in occasione della precedente stagione. E' del pari pacifico che tale tendenza, dannosa per le merci comunitarie, era destinata a continuare in mancanza di misure adottate dalle autorità comunitarie.
24 Di conseguenza, la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che sussistessero gravi rischi di perturbazioni del mercato, tali da compromettere gli obiettivi fissati dall' art. 39 del Trattato (v. sentenza 13 giugno 1996, causa C-205/94, Binder, Racc. pag. I-2871, punto 22).
Sul fondamento giuridico delle misure adottate
25 La Commissione e il governo spagnolo sostengono che il regime di prezzi minimi istituito col regolamento controverso trova il suo fondamento giuridico nel combinato disposto dell' art. 29 del regolamento n. 1035/72 e dell' art. 3 del regolamento n. 2707/72. La Commissione rileva, in particolare, che l' art. 3 del regolamento n. 2707/72, anche se prevede espressamente soltanto la sospensione delle importazioni, deve essere interpretato, tenuto conto del principio di proporzionalità, nel senso che esso consente alla Commissione di adottare misure che possono comportare anche la sospensione delle importazioni, senza che sia obbligatoria una restrizione così estrema.
26 Ai sensi dell' art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2707/72:
"1. Le misure che possono essere adottate in applicazione dell' art. 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono le seguenti:
° quando si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, primo trattino, di detto articolo, la sospensione delle importazioni o delle esportazioni o la riscossione di tasse all' esportazione;
° (...)
2. Le misure di cui trattasi possono essere adottate solo nei limiti e per il periodo strettamente necessari".
27 La Corte ha già osservato, a proposito di disposizioni analoghe a quelle di cui trattasi nella causa principale, che, benché l' imposizione di una tassa di compensazione non fosse espressamente contemplata nelle dette disposizioni, non era tuttavia possibile desumerne che siffatto provvedimento fosse escluso. Anzi, dal fatto che dette disposizioni autorizzassero la sospensione totale o parziale delle importazioni si doveva inferire che la Commissione era autorizzata ad istituire un regime meno rigoroso, cioè un prezzo minimo con una tassa di compensazione. In effetti, la Commissione, dato che poteva adottare misure di salvaguardia che hanno come effetto la cessazione totale delle importazioni dai paesi terzi, poteva a maggior ragione ricorrere a provvedimenti di natura meno restrittiva (v. sentenza 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411, punto 65, quanto alla regolamentazione dell' organizzazione comune dei mercati degli ortofrutticoli precedente al regolamento n. 1035/72; sentenze 12 aprile 1984, causa 345/82, Wuensche Handelsgesellschaft, Racc. pag. 1995, punto 23; 11 febbraio 1988, causa 77/86, National Dried Fruit Trade Association, Racc. pag. 757, punto 26, e 5 luglio 1988, causa 291/86, Central-Import Muenster, Racc. pag. 3679, punto 39, per la regolamentazione allora vigente dell' organizzazione comune di mercato di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli).
Sulla proporzionalità delle misure di salvaguardia
28 La Commissione e il governo spagnolo sostengono che le misure di salvaguardia istituite col regolamento controverso sono proporzionate all' obiettivo perseguito. La Commissione afferma che l' evoluzione osservata all' inizio della stagione 1993 ha indotto le autorità comunitarie, in un primo momento, a creare un sistema di titoli d' importazione, che si è rivelato insufficiente per arginare l' aumento delle importazioni e il ribasso dei prezzi. Per questo motivo, in un secondo momento, essa ha deciso di non applicare più i prezzi di riferimento alle ciliege acide importate e di istituire un sistema di prezzi minimi con una tassa di compensazione. La Commissione fa valere di aver così adottato le misure che consentivano di raggiungere l' obiettivo di stabilità perseguito, ma recanti il minore pregiudizio possibile per gli scambi.
29 Su questo punto, è sufficiente rilevare che le misure di salvaguardia adottate erano adeguate per conseguire l' obiettivo perseguito, vale a dire il blocco della caduta dei prezzi delle merci sul mercato comunitario, che esse sono state adottate mentre un sistema meno restrittivo, cioè quello dei titoli d' importazione, si era rivelato insufficiente, e che le stesse sono state preferite a misure più restrittive, in particolare a misure che limitassero il volume delle importazioni. Di conseguenza, la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità.
Sulla violazione del principio del legittimo affidamento
30 La Commissione e il governo spagnolo sostengono che il regolamento controverso rispetta il legittimo affidamento degli operatori economici interessati. Essi fanno valere che, nel settore delle organizzazioni comuni di mercato, gli operatori non possono legittimamente attendersi che la disciplina sia mantenuta in vigore ogni anno, e che essi devono quindi prevedere, se sono prudenti e avveduti, modifiche di tale disciplina volte ad adeguarla all' evoluzione del mercato.
31 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, dato che le istituzioni comunitarie dispongono di un margine discrezionale nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione della loro politica, gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione in atto che può essere modificata da decisioni adottate da tali istituzioni nell' ambito del loro potere discrezionale (v., in particolare, sentenze 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka Zentrale, Racc. pag. 2745, punto 27, e 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust/Commissione, Racc. pag. 3745, punto 27). Nel caso di specie, una violazione del principio del legittimo affidamento potrebbe tanto meno essere ammessa in quanto, poco prima dell' adozione del regolamento controverso, la Commissione aveva istituito un regime di titoli d' importazione giustificato dalle evoluzioni sfavorevoli del mercato.
Sul difetto di motivazione del regolamento controverso
32 La Commissione e il governo spagnolo sostengono che il regolamento controverso è sufficientemente motivato. Essi fanno valere che, come è richiesto dalla giurisprudenza della Corte per tale tipo di provvedimenti, la motivazione del regolamento controverso, riferita al contesto delle misure adottate, all' epoca, dalla Commissione per stabilizzare il mercato, fa apparire gli elementi fondamentali che hanno indotto quest' ultima ad adottare le misure controverse.
33 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato CE deve essere adeguata alla natura dell' atto giuridico considerato. Essa deve far apparire, in forma chiara e non equivoca, l' iter logico seguito dall' istituzione da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio sindacato (v. citata sentenza Binder, punto 25).
34 Orbene, i 'considerando' del regolamento controverso mostrano chiaramente che è stato istituito un sistema di prezzi minimi all' importazione e di tasse compensative, ritenuto il più adeguato, poiché le ciliege acide non costituivano più oggetto di un sistema di protezione (in quanto l' applicazione dei prezzi di riferimento era stata considerata inadeguata per quanto le riguardava, tenuto conto della situazione allora esistente sul mercato) e poiché il mercato della Comunità correva il rischio di gravi perturbazioni in tali circostanze.
35 Il regolamento controverso conteneva quindi le indicazioni che consentivano agli interessati di conoscere la sua ratio e alla Corte di esercitare il suo sindacato. Esso soddisfaceva pertanto i requisiti in materia di motivazione stabiliti dall' art. 190 del Trattato.
Sulla violazione degli accordi interinali
36 La Commissione e il governo spagnolo sostengono che il regolamento controverso non ha violato il disposto degli artt. 14 e 15 degli accordi interinali. La Commissione, che limita le sue osservazioni all' accordo stipulato con la Repubblica di Polonia, da cui erano originarie le merci di cui trattasi nella causa principale, osserva che sono stati avviati negoziati con le autorità polacche dopo l' adozione delle misure di salvaguardia e che essi hanno persino portato a misure più favorevoli per la stagione seguente.
37 Su questo punto, è sufficiente rilevare che, sebbene l' art. 15 di ciascuno degli accordi interinali preveda l' impegno di ciascuna delle parti di avviare negoziati quando una di esse adotta misure di salvaguardia relative agli scambi di prodotti agricoli, tale disposizione, la quale produce effetto solo fra le parti contraenti e che prevede una formalità successiva all' adozione delle misure di salvaguardia, non può, in ogni caso, esser fruttuosamente invocata per impugnare la validità delle stesse misure di salvaguardia. Ne consegue che anche tale argomento deve esser disatteso.
38 Per tutti i suddetti motivi, si deve rispondere al giudice nazionale che l' esame delle questioni pregiudiziali sollevate non ha messo in luce elementi atti a inficiare la validità del regolamento controverso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
39 Le spese sostenute dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del Land Brandeburgo, con ordinanza 21 febbraio 1995, dichiara:
L' esame delle questioni pregiudiziali sollevate non ha messo in luce elementi atti a inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 16 luglio 1993, n. 1932, recante misure di salvaguardia per le importazioni di ciliege acide.
Full & Egal Universal Law Academy