Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banana - Regime delle importazioni - Contingente doganale - Misure transitorie adottate dalla Commissione a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia - Fondamento giuridico - Art. 149 dell'Atto di adesione - Violazione del principio di non discriminazione - Insussistenza
(Trattato CE, art. 40, n. 3; Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, artt. 137, n. 2, e 149; regolamento del Consiglio n. 404/93, art. 19; regolamenti della Commissione nn. 3303/94, 479/95 e 1219/95)
2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata
(Trattato CE, art. 190)
Massima
3 In occasione dell'adozione dei regolamenti nn. 3303/94, 479/95 e 1219/95, che prevedono, per i primi tre trimestri successivi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che le competenti autorità di detti Stati membri autorizzano gli operatori stabiliti nel loro territorio e che hanno importato banane nel corso degli anni precedenti ad importare banane originarie dei paesi terzi entro il limite di alcuni speciali contingenti, e che derogano, in tale misura, all'organizzazione comune dei mercati istituita col regolamento n. 404/93, la Commissione si è validamente basata sull'art. 149 dell'Atto di adesione, che l'autorizza ad adottare, per un periodo limitato, misure transitorie che sono necessarie per agevolare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati.
Infatti, l'art. 149 consente di derogare al principio, enunciato dall'art. 137, n. 2, dell'Atto di adesione, dell'applicazione integrale dell'organizzazione comune nei nuovi Stati membri sin dal 1_ gennaio 1995, subordinando i provvedimenti che esso prevede ad un'unica condizione, vale a dire la necessità di agevolare detto passaggio. Tale condizione era soddisfatta in quanto l'inclusione degli operatori dei nuovi Stati membri nel contingente doganale fissato per la Comunità dei Dodici avrebbe comportato una riduzione dei diritti di importazione per gli operatori dei vecchi Stati membri, l'attribuzione di diritti insufficienti agli operatori dei nuovi Stati membri, una penuria di banane all'interno della Comunità e un rialzo dei prezzi, conseguenze incompatibili con gli obiettivi del regolamento del Consiglio.
Peraltro, il subordinare gli operatori dei nuovi Stati membri ad un regime diverso da quello che si applica agli operatori dei vecchi Stati membri, in quanto esso non prevede l'applicazione del sistema di ripartizione stabilito dall'art. 19 del regolamento n. 404/93, non viola il principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato. Infatti, la situazione di fatto e di diritto nei nuovi Stati membri era diversa da quella esistente nei vecchi Stati membri poiché, per i motivi summenzionati, era necessaria la fissazione in via transitoria di un contingente speciale e in quanto, tenuto conto del fatto che gli operatori dei nuovi Stati membri rientravano in una sola categoria, l'applicazione del sistema di ripartizione avrebbe comportato gravi problemi di approvvigionamento.
4 La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto considerato. Essa deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, al fine di consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio sindacato. Tuttavia, non si può esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono oggetto, qualora l'atto stesso sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte.
Parti
Nelle cause riunite C-71/95, C-155/95 e C-271/95,
Regno del Belgio, rappresentato dal signor J. Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor T. van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta, nelle cause C-71/95 e C-155/95, da
Repubblica francese, rappresentata dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor F. Pascal, amministratore dell'amministrazione centrale presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
interveniente,
aventi ad oggetto l'annullamento,
- nella causa C-71/95, del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3303, relativo a misure transitorie per l'importazione di banane in Austria, in Finlandia e in Svezia nel corso del primo trimestre del 1995 (GU L 341, pag. 46);
- nella causa C-155/95, del regolamento (CE) della Commissione 1_ marzo 1995, n. 479, relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime del contingente tariffario per l'importazione di banane in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per il secondo trimestre del 1995 (GU L 49, pag. 18);
- nella causa C-271/95, del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1995, n. 1219, relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime del contingente tariffario per l'importazione di banane in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per il terzo trimestre del 1995 (GU L 120, pag. 20),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e J.L. Murray, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 9 luglio 1996, alla quale il governo belga era rappresentato dalla signora A. De Ridder, viceconsigliere presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, il governo francese dal signor F. Pascal e la Commissione dal signor T. van Rijn,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 ottobre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 14 marzo 1995 nella causa C-71/95, il 17 maggio 1995 nella causa C-155/95 e il 10 agosto 1995 nella causa C-271/95, il Regno del Belgio ha chiesto, in forza dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3303, relativo a misure transitorie per l'importazione di banane in Austria, in Finlandia e in Svezia nel corso del primo trimestre del 1995 (GU L 341, pag. 46), del regolamento (CE) della Commissione 1_ marzo 1995, n. 479, relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime del contingente tariffario per l'importazione di banane in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per il secondo trimestre del 1995 (GU L 49, pag. 18), e del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1995, n. 1219, relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime del contingente tariffario per l'importazione di banane in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per il terzo trimestre del 1995 (GU L 120, pag. 20) (in prosieguo: i «regolamenti impugnati»).
2 Con due ordinanze del presidente della Corte 6 settembre 1995 (causa C-155/95) e 4 ottobre 1995 (causa C-71/95), la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
3 Con ordinanza del presidente della Corte 14 giugno 1996, le tre cause sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento del Consiglio»), ha sostituito, al titolo IV, i vari precedenti regimi nazionali con un regime comune degli scambi con i paesi terzi.
5 L'art. 18, n. 1, di detto regolamento, come modificato col regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105), dispone che un contingente tariffario di 2,1 milioni di tonnellate/peso netto è istituito per il 1994 e di 2,2 milioni di tonnellate/peso netto per gli anni seguenti, per le importazioni di «banane di paesi terzi» e di «banane ACP non tradizionali».
6 L'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio effettua una ripartizione del contingente tariffario così istituito nella misura del 66,5% per la categoria degli operatori che hanno smerciato banane di paesi terzi o banane ACP non tradizionali, del 30% per la categoria degli operatori che hanno smerciato banane comunitarie o banane ACP tradizionali e del 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie o dalle banane ACP tradizionali.
L'art. 19, n. 4, dispone:
«Nell'ipotesi di un aumento del contingente tariffario, il quantitativo disponibile supplementare è attribuito agli operatori delle categorie di cui al paragrafo 1 (...)».
7 Per l'attuazione del regolamento del Consiglio, la Commissione ha adottato in particolare il regolamento (CEE) 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6), che riprende la distinzione fra le tre categorie di operatori economici menzionate al punto 6 della presente sentenza e le definisce come categorie A, B e C.
8 L'art. 137, n. 2, secondo trattino, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione, allegato al Trattato di adesione della Repubblica di Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21; in prosieguo: l'«Atto di adesione»), stabilisce che «i diritti e gli obblighi derivanti dalla politica agricola comune si applicano integralmente nei nuovi Stati membri».
9 L'art. 148 dell'Atto di adesione dispone:
«1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente titolo.
2. Il Consiglio (...) può procedere agli adattamenti delle disposizioni contenute nel presente titolo che possano risultare necessarie a seguito di una modifica della normativa comunitaria».
10 L'art. 149, n. 1, dell'Atto di adesione stabilisce:
«Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, tali misure sono adottate secondo la procedura (del comitato di gestione) (...) Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data».
11 Ai sensi dell'art. 150 dell'Atto di adesione:
«1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al più presto alla data dell'adesione.
(...)
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, le misure che riguardino strumenti inizialmente adottati dalla Commissione saranno adottate da tale istituzione secondo la procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1».
12 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3303/94 e l'art. 1, n. 1, dei regolamenti nn. 479/95 e 1219/95 prevedono rispettivamente per il primo, per il secondo e per il terzo trimestre del 1995 che le competenti autorità dell'Austria, della Finlandia e della Svezia autorizzino gli operatori stabiliti sul loro territorio e che vi abbiano importato banane nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993 o di uno di detti anni a importare banane originarie dei paesi terzi limitatamente a taluni contingenti fissati.
13 L'art. 4, n. 1, terzo e quarto comma, del regolamento n. 3303/94 e l'art. 1, n. 1, terzo e quarto comma, dei regolamenti nn. 479/95 e 1219/95 precisano:
«L'autorizzazione di importazione può vertere, per ciascun operatore, su un quantitativo non superiore a [una certa percentuale] della media delle quantità annue da questi importate nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993.
Tale autorizzazione non pregiudica l'assegnazione del quantitativo di riferimento all'operatore interessato per l'intero 1995 in applicazione (...) del regolamento (CEE) n. 1442/93».
14 I detti regolamenti, basati sull'Atto di adesione, in particolare sull'art. 149, n. 1, sono motivati, al secondo `considerando' del regolamento n. 3303/94 e al terzo `considerando' dei regolamenti nn. 479/95 e 1219/95, con il fatto che «per agevolare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri prima dell'adesione a quello derivante dall'applicazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane, occorre adottare misure transitorie [per il trimestre considerato del 1995] e autorizzare gli operatori ivi stabiliti ad importare, nel corso dello stesso trimestre, un determinato quantitativo di banane originarie dei paesi terzi».
15 L'art. 3, nn. 2 e 3, del regolamento n. 479/95 stabilisce:
«Le autorità competenti redigono l'elenco degli operatori interessati e dei quantitativi commercializzati da ognuno di essi, secondo le modalità (...) del regolamento (CEE) n. 1442/93, entro il 31 marzo 1995»
e lo comunicano alla Commissione entro il 7 aprile 1995.
16 Il 6 aprile 1995 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento recante adattamento del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al volume del contingente tariffario annuo d'importazione di banane nella Comunità in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU C 136, pag. 22).
17 Il 3 agosto 1995 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1924/95, relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime del contingente tariffario per l'importazione di banane in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 185, pag. 24). Questo regolamento si basa sull'art. 149, n. 1, dell'Atto di adesione e dal suo quarto `considerando' emerge che esso è dovuto al fatto che il Consiglio non ha adottato alcuna decisione in merito all'aumento del contingente tariffario sulla base di quanto proposto dalla Commissione.
18 Ai sensi dell'art. 1 di detto regolamento, un quantitativo di 353 000 tonnellate in peso netto, che si aggiunge al contingente tariffario previsto dall'art. 18 del regolamento del Consiglio, è istituito con riferimento al 1995 per l'importazione in Austria, in Finlandia e in Svezia di banane originarie dei paesi terzi e di banane ACP non tradizionali.
I quantitativi già importati nei tre nuovi Stati membri, in base ai regolamenti impugnati, devono essere imputati al quantitativo globale così fissato.
Per il quarto trimestre del 1995, l'art. 2 del regolamento n. 1924/95 dispone il rilascio di titoli d'importazione all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia, distinguendo fra gli operatori delle categorie A e C registrati dalle autorità competenti dei tre nuovi Stati membri in base al regolamento n. 479/95.
19 La Commissione ha giustificato l'adozione di siffatto regime in base alle seguenti considerazioni: le autorizzazioni d'importazione nei nuovi Stati membri, per i tre primi trimestri del 1995, hanno dovuto essere imputate al contingente globale della Comunità; i nuovi Stati membri si sono riforniti esclusivamente di «banane-paesi terzi»; le autorizzazioni ad importare sono state quindi concesse ad operatori della categoria A; il saldo disponibile del contingente tariffario, ancorché aumentato di un quantitativo addizionale, non consente di operare per il quarto trimestre una ripartizione tra le diverse categorie di operatori ai sensi dell'art. 19 del regolamento del Consiglio, tenuto conto delle autorizzazioni d'importazione già concesse nei tre nuovi Stati membri a partire dall'inizio del 1995; inoltre, una simile applicazione non consentirebbe di sopperire al fabbisogno di approvvigionamento della Comunità.
20 Col regolamento (CE) 18 agosto 1995, n. 2008, la Commissione ha fissato il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane originarie dei paesi terzi o di banane non tradizionali ACP da assegnare a ciascun operatore per l'importazione in Austria, in Finlandia e in Svezia nel corso del quarto trimestre del 1995 (GU L 196, pag. 3).
Sul primo motivo
21 Il Regno del Belgio sostiene, negli atti introduttivi di ricorso nelle cause C-71/95 e C-155/95, che spettava al Consiglio in base all'art. 149 dell'Atto di adesione, e non alla Commissione, adottare i regolamenti impugnati contenenti misure transitorie che derogano al regolamento del Consiglio.
22 Nelle repliche nelle cause C-71/95 e C-155/95, nonché nel ricorso nella causa C-271/95, il Regno del Belgio osserva che i regolamenti impugnati avrebbero dovuto essere adottati in base non all'art. 149, ma all'art. 148 o, eventualmente, all'art. 150 dell'Atto di adesione. Esso ammette che, nei ricorsi relativi alle prime due cause, si è riferito erroneamente all'art. 149 di detto atto, basandosi su una versione dell'Atto di adesione precedente a quella definitiva.
23 Il Regno del Belgio aggiunge che non mette in discussione la necessità dell'aumento del contingente a causa delle nuove adesioni. A questo scopo, la Commissione avrebbe potuto basarsi sull'art. 16, n. 3, del regolamento del Consiglio e applicare la procedura ivi prevista.
Sulla ricevibilità
24 Nei controricorsi presentati nelle cause C-71/95 e C-155/95, la Commissione rileva che il Regno del Belgio ha commesso un errore per quanto riguarda il riferimento alle disposizioni da applicare. Tale errore sarebbe fondamentale, in quanto l'art. 149 dell'Atto di adesione, sul quale si basano i regolamenti, autorizza la Commissione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ad adottare misure transitorie.
25 Nelle controrepliche nelle cause C-71/95 e C-155/95, la Commissione rileva, peraltro, che gli argomenti addotti dal Regno del Belgio nelle repliche in dette due cause si discostano dalla sommaria presentazione contenuta nei ricorsi, ove il ricorrente indicherebbe che i regolamenti avrebbero dovuto essere adottati dal Consiglio, mentre, nelle repliche, esso porrebbe l'accento sulle rispettive funzioni degli artt. 148, 149 e 150 dell'Atto di adesione.
26 La Commissione considera che tocca alla Corte stabilire in quale misura il Regno del Belgio abbia rispettato, nell'ambito del motivo in esame, quanto prescritto dagli artt. 38 e 42 del regolamento di procedura.
27 La Repubblica francese rileva che, nei ricorsi nelle cause C-71/95 e C-155/95, il Regno del Belgio nega che la Commissione sia competente ad adottare i regolamenti controversi e che esso solleva la questione del fondamento giuridico solamente nella fase della replica.
28 Per esaminare la ricevibilità dei ricorsi nelle cause C-71/95 e C-155/95, per quanto riguarda il primo motivo d'annullamento, occorre ricordare che l'art. 38 del regolamento di procedura prescrive che il ricorso contenga l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi invocati e che l'art. 42 dello stesso regolamento vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
29 Un motivo può essere considerato nuovo solo quando esso non è menzionato, né direttamente, né implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio (v. sentenze 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, Racc. pag. 545, e 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum/Consiglio, Racc. pag. 3107, punto 25).
30 A questo riguardo, occorre constatare che, malgrado la diversa presentazione formale del motivo nei ricorsi e nelle repliche, gli argomenti addotti sono sostanzialmente identici, poiché il ricorrente nega che i regolamenti impugnati abbiano potuto essere adottati dalla Commissione in base ad una disposizione dell'Atto di adesione che stabilisca la competenza di quest'ultima, mentre avrebbero dovuto essere adottati dal Consiglio in base ad una disposizione relativa alle competenze di detta istituzione.
31 Peraltro, dai controricorsi e dalle controrepliche presentati dalla Commissione emerge che quest'ultima non ha sbagliato sulla sostanza delle censure formulate nell'ambito di tale motivo, di modo che essa ha avuto la possibilità di difendere fruttuosamente il suo punto di vista.
32 Si deve pertanto dichiarare che i ricorsi nelle cause C-71/95 e C-155/95 sono, per quanto riguarda il primo motivo d'annullamento, ricevibili.
Nel merito
33 Per esaminare la fondatezza di tale motivo, va ricordato che l'art. 149, n. 1, dell'Atto di adesione conferisce alla Commissione il potere di adottare, secondo la cosiddetta procedura del comitato di gestione, le misure transitorie che sono necessarie, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1997.
34 A questo riguardo, occorre constatare che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana non poteva essere applicata ai nuovi Stati membri della Comunità senza che il Consiglio avesse previamente aumentato il contingente doganale. L'inclusione degli operatori economici dei tre nuovi Stati membri nel contingente doganale fissato per la Comunità dei Dodici avrebbe comportato infatti una riduzione dei diritti d'importazione per gli operatori dei vecchi Stati membri, l'attribuzione di diritti insufficienti agli operatori dei nuovi Stati membri, una penuria di banane all'interno della Comunità e un rialzo dei prezzi, conseguenze incompatibili con gli obiettivi del regolamento del Consiglio.
35 Contrariamente a quanto sostiene il Regno del Belgio, l'aumento del contingente, divenuto necessario a causa delle nuove adesioni, non avrebbe potuto essere deciso in base all'art. 16, n. 3, del regolamento del Consiglio. A questo riguardo, è sufficiente rilevare che non si trattava, nella specie, di adattare il contingente doganale, a seguito di una revisione del bilancio di previsione del consumo della Comunità, ma di stabilire un regime reso necessario dall'adesione dei tre nuovi Stati membri e che non era previsto dall'Atto di adesione.
36 Occorre rilevare, inoltre, che, come la Commissione ha giustamente osservato, l'applicazione immediata dell'organizzazione comune delle banane nei nuovi Stati membri avrebbe comportato gravi problemi di approvvigionamento, tenuto conto del fatto che, in tali Stati, gli operatori economici importavano banane di paesi terzi e rientravano quindi soltanto nella categoria A.
37 Contrariamente a quanto sostiene il Regno del Belgio, né l'art. 148 né l'art. 150 dell'Atto di adesione potrebbero costituire la base giuridica delle misure transitorie che erano necessarie.
38 Infatti, l'art. 148, n. 1, dell'Atto di adesione conferisce al Consiglio il potere di adottare le disposizioni necessarie per applicare il titolo VI, riguardante l'agricoltura. Esso non consente pertanto di derogare all'art. 137, n. 2, dell'Atto di adesione, che prevede l'integrale applicazione dell'organizzazione comune dei mercati. Quanto all'art. 150, esso riguarda soltanto il periodo che va dalla data della firma dell'Atto di adesione a quella della sua entrata in vigore.
39 Il Regno del Belgio fa valere che l'art. 149 dell'Atto di adesione non può costituire la base giuridica di misure transitorie che, come nella specie, sospendono l'applicazione di un'organizzazione comune dei mercati. Le misure ivi previste, la cui competenza spetta alla Commissione, dovrebbero essere adottate «alle condizioni previste nel presente titolo», il che implica che l'organizzazione comune debba essere rispettata e che solo le misure dirette ad accelerare ed a facilitare il passaggio all'organizzazione comune possono essere adottate in base a detto articolo.
40 Al riguardo, occorre rilevare che le misure previste dall'art. 149 sono dirette ad agevolare il passaggio al regime derivante dall'«attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo». Tale attuazione è disciplinata dall'art. 137 dell'Atto di adesione, il quale precisa che l'organizzazione di mercato nel settore delle banane si applica a partire dal 1_ gennaio 1995 nei nuovi Stati membri, senza che alcun adattamento o misura transitoria sia prevista.
41 L'art. 149 subordina le misure da esso previste ad una sola condizione, vale a dire la necessità di agevolare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune di mercato in detti paesi.
42 Come ha giustamente osservato il governo francese, tale interpretazione è l'unica che conferisca all'art. 149 un effetto utile. Infatti, la Commissione dispone già di competenze di attuazione che non sono limitate nel tempo. Orbene, le misure speciali che la Commissione può adottare in forza dell'art. 149 scadono il 31 dicembre 1997.
43 Da quanto precede risulta che la Commissione poteva validamente adottare i regolamenti impugnati in base all'art. 149 dell'Atto di adesione, di modo che il primo motivo dev'essere respinto.
Sul secondo motivo
44 Il Regno del Belgio sostiene che i regolamenti impugnati sottopongono gli operatori economici dei nuovi Stati membri ad un regime diverso da quello che si applica agli operatori dei vecchi Stati membri, in quanto essi non prevedono l'applicazione del sistema di ripartizione. Tale disparità di trattamento non sarebbe oggettivamente giustificata e pertanto violerebbe il principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato CE.
45 Occorre ricordare che la Corte ha ammesso, ai punti 34-36 della presente sentenza, che, in mancanza di un adattamento da parte del Consiglio del contingente globale per la Comunità ampliata, era necessaria la fissazione da parte della Commissione, in via transitoria, di un contingente speciale per i nuovi Stati membri.
46 Per i motivi menzionati al punto 36 della presente sentenza, la Commissione era tenuta ad adottare un regime transitorio che non riprendesse il sistema di ripartizione fra gli operatori economici stabilito dall'art. 19 del regolamento del Consiglio.
47 Tuttavia, per agevolare l'integrale applicazione dell'organizzazione comune nei nuovi Stati membri, essa ha subordinato le importazioni di banane in detti Stati al rilascio di titoli ed ha stabilito un coefficiente uniforme di riduzione.
48 La Commissione ha infine limitato l'applicazione del regime transitorio ad un periodo di un anno. Non è dimostrato che essa abbia commesso un manifesto errore di valutazione quando ha considerato siffatto periodo necessario per agevolare l'integrale applicazione dell'organizzazione comune nei nuovi Stati membri.
49 Peraltro, i regolamenti impugnati stabiliscono che le autorizzazioni d'importare accordate agli operatori economici dei nuovi Stati membri non pregiudicano i riferimenti quantitativi da assegnare a detti operatori, per l'anno 1995, in base all'art. 6 del regolamento n. 1442/93. Come giustamente sostiene la Commissione, considerato il 1995 nel suo insieme, gli operatori dei nuovi Stati membri dovranno ricevere lo stesso trattamento riservato a quelli dei vecchi Stati membri.
50 Alla luce di quanto sopra, si deve rilevare che la situazione di fatto e di diritto nei nuovi Stati membri era diversa da quella esistente nei dodici Stati membri del periodo anteriore e che tale differenza ha giustificato l'adozione da parte della Commissione dei regolamenti impugnati.
51 Di conseguenza, il secondo motivo dev'essere respinto.
Sul terzo motivo
52 Il Regno del Belgio sostiene che i `considerando' dei regolamenti impugnati non sono sufficientemente motivati e che la Commissione ha violato pertanto l'art. 190 del Trattato.
53 A questo proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto considerato. Essa deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, al fine di consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio sindacato. Emerge inoltre dalla predetta giurisprudenza come non si possa esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono oggetto, qualora l'atto stesso sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte (v. sentenze 13 ottobre 1992, cause riunite C-63/90 e C-67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5073, punto 16, e 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio, Racc. pag. I-3411, punto 19).
54 A tale riguardo, occorre ricordare che i regolamenti nn. 3303/94 e 479/95 mirano, a tenore rispettivamente del secondo e del terzo `considerando', ad agevolare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri prima della loro adesione alla Comunità a quello derivante dall'organizzazione comune dei mercati.
55 Anche se in termini diversi, la Commissione ricorda, al terzo `considerando' del regolamento n. 1219/95, detto obiettivo.
56 In mancanza di un adattamento da parte del Consiglio del contingente doganale per la Comunità ampliata, tanto la necessità per la Commissione di fissare, transitoriamente, contingenti specifici per i nuovi Stati membri, quanto l'impossibilità in cui tale istituzione si trovava di applicare a detti contingenti il sistema di ripartizione s'imponevano con evidenza agli interessati, in particolare ai vecchi Stati membri della Comunità.
57 Di conseguenza, il terzo motivo dev'essere respinto.
58 Da quanto precede risulta che i ricorsi proposti dal Regno del Belgio nelle tre cause devono essere respinti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
59 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e dev'essere quindi condannato alle spese. In applicazione dell'art. 69, n. 4, di detto regolamento, gli Stati membri e le istituzioni che sono intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
3) La Repubblica francese, interveniente, sopporterà le proprie spese.
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