Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica sociale ° Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale ° Sfera d' applicazione ratione personae della direttiva 79/7 ° Popolazione attiva ai sensi dell' art. 2 della direttiva ° Persona che svolge un' attività non retribuita, consistente nell' occuparsi del coniuge disabile, ma che non ha abbandonato un' attività lavorativa né interrotto la ricerca di un posto di lavoro ° Esclusione
(Direttiva del Consiglio 79/7, art. 2)
Massima
L' art. 2 della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, che definisce l' ambito di applicazione ratione personae della direttiva facendo riferimento alla popolazione attiva, dev' essere interpretato nel senso che non comprende la persona che svolga un' attività non retribuita consistente nell' occuparsi del coniuge disabile, quali che siano la portata dell' attività e la competenza necessaria per svolgerla, qualora la detta persona, per dedicarsi a tale attività, non abbia abbandonato un' attività lavorativa né interrotto la ricerca di un posto di lavoro.
Infatti, un' interpretazione che includesse nella nozione di popolazione attiva il membro di una famiglia che svolge in favore di un altro membro della famiglia un' attività che non dà luogo, come corrispettivo, al versamento di alcuna retribuzione, in quanto tale attività richiede una certa competenza, ha una certa natura o portata o ancora dovrebbe essere prestata da terzi dietro retribuzione qualora non fosse appunto svolta dal membro della famiglia di cui trattasi, avrebbe l' effetto di estendere illimitatamente l' ambito di applicazione della direttiva, laddove il suo art. 2 ha proprio lo scopo di circoscriverlo.
Parti
Nel procedimento C-77/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dallo Hanseatisches Oberlandesgericht di Brema (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Bruna-Alessandra Zuechner
e
Handelskrankenkasse (Ersatzkasse) Bremen,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), nonché dei principi di diritto comunitario che disciplinano la responsabilità della pubblica amministrazione,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione (relatore), C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signora Zuechner, dal signor Gerhard Zuechner, suo coniuge;
° per la Handelskrankenkasse (Ersatzkasse) Bremen, dall' avv. Werner Schmalenberg, del foro di Brema;
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per il governo del Regno Unito, dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dalla signora Dinah Rose, barrister;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, e dal signor Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale in distacco presso tale servizio, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Klaus Bertelsmann, del foro di Amburgo,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Zuechner, rappresentata dal signor Gerhard Zuechner, della Handelskrankenkasse (Ersatzkasse) Bremen, rappresentata dall' avv. Wolfgang Liening, del foro di Brema, del governo tedesco, rappresentato dal signor Bernd Kloke, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora Dinah Rose, e della Commissione, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius e dal signor Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dalla signora Ursula Rust, professore dell' Università di Brema, all' udienza del 4 luglio 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 luglio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 febbraio 1995, pervenuta alla Corte il 15 marzo seguente, lo Hanseatisches Oberlandesgericht di Brema ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24; in prosieguo: la "direttiva"), nonché dei principi di diritto comunitario che disciplinano la responsabilità della pubblica amministrazione.
2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di un procedimento di richiesta di gratuito patrocinio promosso dalla signora Zuechner contro la cassa di assicurazione malattia del coniuge, a seguito del rifiuto da parte di quest' ultima di indennizzarla per le cure che essa fornisce al marito.
3 Come si evince dagli atti della causa principale, il signor Zuechner, che precedentemente svolgeva un' attività lavorativa, a seguito di un incidente è divenuto paraplegico. La sua condizione richiede l' assistenza di terzi, tanto per quanto riguarda l' assistenza di tipo terapeutico quanto per le cure generali e l' assistenza a domicilio ai sensi del Sozialgesetzbuch V (libro V del codice della previdenza sociale tedesco; in prosieguo: l' "SGB V"). E' la moglie a prestargli tutte queste cure.
4 La cassa di assicurazione malattia del signor Zuechner interviene economicamente per le cure generali e l' assistenza a domicilio. Per contro, per quanto riguarda l' assistenza di carattere terapeutico, essa eccepisce che, ai sensi dell' art. 37, n. 3, del Sozialgesetzbuch V, "le cure a domicilio sono dovute soltanto qualora l' assistenza e l' aiuto necessari non possano essere prestati da una persona convivente con il malato".
5 La signora Zuechner ritiene che questa disposizione sia in contrasto con la direttiva. Tenuto conto del suo stato di indigenza, ha chiesto al Landgericht di Brema la concessione del gratuito patrocinio al fine di promuovere un' azione di risarcimento dei danni contro la cassa di assicurazione malattia. La domanda è stata respinta con provvedimento 20 gennaio 1994, avverso il quale la signora Zuechner ha proposto appello dinanzi all' Oberlandesgericht di Brema. Con una prima ordinanza del 30 giugno 1994, l' Oberlandesgericht, senza pronunciarsi sull' appartenenza della richiedente nella causa principale alla "popolazione attiva" ai sensi della direttiva, ha ritenuto che la norma contestata non fosse discriminatoria. Atteso che il ricorso proposto non pareva avere probabilità di successo e che non ricorreva pertanto uno dei presupposti per la concessione del gratuito patrocinio, l' Oberlandesgericht ha respinto l' appello.
6 A seguito dell' introduzione di un ricorso in opposizione, l' Oberlandesgericht ha annullato la propria ordinanza 30 giugno 1994 e, con una nuova ordinanza 14 febbraio 1995, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali, volte ad accertare se il ricorso proposto dalla signora Zuechner abbia qualche probabilità di successo:
"1) Se la richiedente, in quanto moglie di un assicurato bisognoso di cure, appartenga alla popolazione attiva ai sensi dell' art. 2 della direttiva.
2) Se la richiedente, in quanto donna, venga discriminata ai sensi della direttiva dall' art. 37, n. 3, dell' SGB V, malgrado la formulazione, neutra rispetto al sesso, di tale disposizione.
3) Se la richiedente, che non è assicurata presso la resistente, abbia pretese dirette, o se esse possono essere vantate solo dal marito, in quanto titolare dell' assicurazione.
4) Se la resistente, in quanto ente dello Stato [Ersatzkasse (cassa mutua ausiliaria)] risponda direttamente, ovvero chi risponda al suo posto.
5) Se sussista un diritto a far valere una responsabilità della pubblica amministrazione, a prescindere dalla colpa, in base al diritto delle Comunità europee, ovvero se un diritto a far valere tale responsabilità amministrativa possa risultare solo dal combinato disposto dell' art. 839 del BGB (codice civile tedesco) e dell' art. 34 della legge fondamentale".
7 Con la prima questione, l' Oberlandesgericht chiede se la nozione di popolazione attiva ai sensi dell' art. 2 della direttiva debba essere interpretata nel senso di ricomprendervi una persona quale la richiedente nella causa principale, nella sua qualità di coniuge di un assicurato che necessita assistenza. Il giudice di rinvio precisa l' ambito della sua questione affermando che, a suo parere, la signora Zuechner non fa parte della popolazione attiva ai sensi dell' art. 2 della direttiva, ma che non può escludersi un' interpretazione più estensiva della nozione, considerato che la richiedente nella causa principale presta al marito disabile un' assistenza molto più ampia di quella che si riscontra di norma nell' ambito della vita coniugale.
8 Secondo l' art. 2, la direttiva si applica "alla popolazione attiva ° compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro °, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi".
9 Né nelle sue osservazioni scritte, né nelle dichiarazioni rese in udienza, la richiedente nella causa principale contesta il fatto che essa non svolgeva alcuna attività lavorativa nel momento in cui il marito ha subito l' incidente. Afferma tuttavia di far parte della popolazione attiva ai sensi dell' art. 2 della direttiva in quanto presta un tipo di assistenza per esercitare la quale ha dovuto seguire un' apposita formazione: assistenza che, per natura e portata, è paragonabile ad un' attività professionale e che, se non fosse fornita da lei stessa, dovrebbe essere prestata da personale di cura retribuito, oppure in ospedale. La Commissione aderisce a questa tesi.
10 La resistente nella causa principale così come i governi tedesco e del Regno Unito ritengono per contro che la signora Zuechner non faccia parte della popolazione attiva ai sensi della direttiva, in quanto, prima di dedicarsi all' assistenza del marito, non svolgeva alcuna attività lavorativa. Peraltro, secondo il governo del Regno Unito, non sarebbe possibile includere una persona che presti assistenza nella nozione di popolazione attiva ai sensi della direttiva unicamente sulla scorta dell' ampiezza delle cure prestate.
11 Occorre ricordare in proposito che la nozione di popolazione attiva ai sensi dell' art. 2 della direttiva è molto ampia, includendo le persone che lavorano, coloro che sono alla ricerca di un impiego, o il cui lavoro o la cui ricerca d' impiego si siano interrotti per il verificarsi di uno dei rischi elencati all' art. 3 della direttiva. La Corte ha d' altronde dichiarato che una persona fa parte della popolazione attiva anche qualora uno dei rischi elencati dall' art. 3 si sia verificato in capo ad un ascendente, in modo da costringerla ad interrompere la sua attività lavorativa (sentenza 24 giugno 1986, causa 150/85, Drake, Racc. pag. 1995), qualora il rischio si verifichi nel corso di un periodo di ricerca di lavoro, immediatamente successivo a un periodo di inattività lavorativa (sentenza 11 luglio 1991, causa C-31/90, Johnson, Racc. pag. I-3723), o ancora qualora l' attività lavorativa svolta sia considerata un impiego minore, perché caratterizzata da un orario inferiore alle quindici ore settimanali e da una retribuzione non superiore a un settimo della retribuzione mensile media (sentenze 14 dicembre 1995, causa C-317/93, Nolte, Racc. pag. I-4625, e causa C-444/93, Megner e Scheffel, Racc. pag. I-4741).
12 Essa non si applica, per contro, alle persone che non abbiano svolto attività lavorativa e non siano alla ricerca di un posto di lavoro, né alle persone che abbiano svolto un' attività lavorativa la quale non sia stata interrotta da uno dei rischi menzionati nell' art. 3 della direttiva (v. sentenze 27 giugno 1989, cause riunite 48/88, 106/88 e 107/88, Achterberg-te Riele e a., Racc. pag. 1963, punto 13, e Johnson, citata, punto 20). La Corte ha pertanto ritenuto che la persona che ha lasciato la sua attività lavorativa per allevare i figli non rientri nell' ambito di applicazione della direttiva (sentenza Johnson, citata, punto 19).
13 Risulta dalle considerazioni che precedono che la nozione di "attività" alla quale allude l' espressione "popolazione attiva", di cui all' art. 2 della direttiva, non può che essere intesa come riferita, quanto meno, ad un' attività economica, vale a dire ad un' attività svolta come corrispettivo del versamento di una retribuzione in senso ampio.
14 Si deve infatti riconoscere che una persona può essere obbligata ad avvalersi delle prestazioni di terzi qualora non sia o non sia più in grado di compiere da sé una certa attività, che si tratti dell' educazione dei figli, dei lavori domestici, della gestione dei suoi beni privati oppure dei semplici gesti della vita quotidiana. Attività del genere richiedono, nella maggior parte dei casi, una certa competenza, hanno una certa portata e debbono essere svolte da un terzo retribuito, a meno che un' altra persona, membro o meno della famiglia, se ne incarichi come volontaria.
15 Ne consegue che un' interpretazione che includesse nella nozione di popolazione attiva il membro di una famiglia che svolge un' attività non retribuita in favore di un altro membro della famiglia, in quanto tale attività richiede una certa competenza, ha una certa natura o portata o ancora dovrebbe essere prestata da terzi dietro retribuzione qualora non fosse appunto svolta dal membro della famiglia di cui trattasi, avrebbe l' effetto di estendere illimitatamente l' ambito di applicazione della direttiva, laddove il suo art. 2 ha proprio lo scopo di circoscriverlo.
16 La prima questione dev' essere pertanto così risolta: l' art. 2 della direttiva va interpretato nel senso che non comprende la persona che svolga un' attività non retribuita consistente nell' occuparsi del coniuge disabile, quali che siano la portata dell' attività e la competenza necessaria per svolgerla, qualora la detta persona, per dedicarsi a tale attività, non abbia abbandonato un' attività lavorativa né interrotto la ricerca di un posto di lavoro.
17 Tenuto conto della soluzione da dare alla prima questione, non occorre risolvere le altre questioni sollevate dal giudice di rinvio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dai governi tedesco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla prima delle questioni sottopostele dallo Hanseatisches Oberlandesgericht di Brema con ordinanza 14 febbraio 1995, dichiara:
L' art. 2 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che non comprende la persona che svolga un' attività non retribuita consistente nell' occuparsi del coniuge disabile, quali che siano la portata dell' attività e la competenza necessaria per svolgerla, qualora la detta persona, per dedicarsi a tale attività, non abbia abbandonato un' attività lavorativa né interrotto la ricerca di un posto di lavoro.
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