Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-79/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, Abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
° alla direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l' attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1);
° alla direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/654/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (GU L 393, pag. 1);
° alla direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l' uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (GU L 393, pag. 13);
° alla direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/656/CEE, relativa ai requisiti minimi in materia di sicurezza e di salute per l' uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (GU L 393, pag. 18);
° alla direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/269/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l' altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (GU L 156, pag. 9);
° alla direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (GU L 156, pag. 14), e
° alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/394/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un' esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (GU L 196, pag. 1),
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle stesse direttive,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 giugno 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 16 marzo 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
° alla direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l' attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1);
° alla direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/654/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (GU L 393, pag. 1);
° alla direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l' uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (GU L 393, pag. 13);
° alla direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/656/CEE, relativa ai requisiti minimi in materia di sicurezza e di salute per l' uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (GU L 393, pag. 18);
° alla direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/269/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l' altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (GU L 156, pag. 9);
° alla direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (GU L 156, pag. 14), e
° alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/394/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un' esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (GU L 196, pag. 1),
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle stesse direttive.
2 La Commissione rammenta anzitutto che, in forza dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE, le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
3 Sottolinea inoltre che, ai sensi dell' art. 5 dello stesso Trattato, gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l' esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni.
4 Quest' obbligo, imposto dal Trattato, è peraltro espressamente ribadito dall' art. 18, n. 1, della direttiva 89/391, dagli artt. 10, n. 1, delle direttive 89/654, 89/655 e 89/656, dall' art. 9, n. 1, della direttiva 90/269, dall' art. 11, n. 1, della direttiva 90/270 e dall' art. 19, n. 1, della direttiva 90/394, a norma dei quali gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive al più tardi il 31 dicembre 1992, informandone immediatamente la Commissione.
5 Il Regno di Spagna non contesta l' inadempimento addebitatogli, sottolineando tuttavia che un progetto di legge volto a trasporre non soltanto la direttiva 89/391, bensì anche altre direttive, tra le quali le direttive del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l' attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1), 22 giugno 1994, 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216, pag. 12), e 25 giugno 1991, 91/383/CEE, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU L 206, pag. 19), è stato presentato dal governo e pubblicato sul Boletín Oficial de las Cortes Generales del 12 gennaio 1995, con il titolo "Proyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales".
6 A parere del Regno di Spagna, una volta approvata la legge che traspone nel diritto nazionale la direttiva 89/391, le direttive 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270 e 90/394 saranno attuate mediante regio decreto, fatte salve le disposizioni già vigenti.
7 Con lettera 16 novembre 1995, il Regno di Spagna ha trasmesso alla Corte copia della legge 8 novembre 1995, n. 31/95, sulla prevenzione dei rischi sul lavoro, la quale, pubblicata nel Boletín Oficial del Estado n. 269 del 10 novembre 1995 ed entrata in vigore il giorno seguente, traspone la direttiva 89/391.
8 Con lettera 15 febbraio 1996, la Commissione ha rinunciato al ricorso per la parte relativa alla direttiva 89/391.
9 Ha tuttavia mantenuto gli addebiti relativi alla mancata trasposizione, entro il termine prescritto, delle direttive 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270 e 90/394 e ha chiesto alla Corte di condannare il Regno di Spagna alle spese.
10 Come risulta da quanto precede, il Regno di Spagna, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alle direttive 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, e 90/394, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 10, n. 1, delle direttive 89/654, 89/655 e 89/656, dell' art. 9, n. 1, della direttiva 90/269, dell' art. 11, n. 1, della direttiva 90/270 e dell' art. 19, n. 1, della direttiva 90/394.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il Regno di Spagna è rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 30 novembre 1989, 89/654/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l' uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, 30 novembre 1989, 89/656/CEE, relativa ai requisiti minimi in materia di sicurezza e di salute per l' uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, 29 maggio 1990, 90/269/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l' altro rischi dorso-lombari per i lavoratori, 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali, e 28 giugno 1990, 90/394/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un' esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 10, n. 1, delle direttive 89/654, 89/655 e 89/656, dell' art. 9, n. 1, della direttiva 90/269, dell' art. 11, n. 1, della direttiva 90/270 e dell' art. 19, n. 1, della direttiva 90/394.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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