Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Requisiti formali ° Indicazione delle altre parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale ° Menzione della data di notifica della sentenza del Tribunale ° Omissione ° Vizi che non sono sufficienti per determinare l' irricevibilità del ricorso
[Regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. b), e n. 2]
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Errata valutazione dei fatti ° Irricevibilità
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
Massima
1. L' omissione, nell' atto di impugnazione, contrariamente alle disposizioni dell' art. 112 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, dell' indicazione delle altre parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, nonché della data in cui la sentenza impugnata è stata notificata ai ricorrenti, non è sufficiente per determinare l' irricevibilità del ricorso quando non è stato dimostrato che le dette parti abbiano subito un pregiudizio derivante dall' omissione dei loro nomi e quando il ricorso è stato proposto nel termine stabilito.
2. In forza dell' art. 168 A del Trattato e dell' art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia, un' impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti.
Parti
Nel procedimento C-91/95 P,
Roger Tremblay, residente in Vernantes (Francia),
Harry Kestenberg, residente in Saint-André-les-Vergers (Francia),
Syndicat des exploitants de lieux de loisirs (SELL), sindacato disciplinato dal codice del lavoro francese, con sede in Parigi,
rappresentati dall' avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 24 gennaio 1995, nella causa T-5/93, Tremblay e a./Commissione (Racc. pag. II-185),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn (relatore), G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 giugno 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1995, i signori Tremblay e Kestenberg e il Syndicat des exploitants de lieux de loisirs (SELL) (in prosieguo: i "ricorrenti") hanno impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza 24 gennaio 1995, causa T-5/93, Tremblay e a./Commissione (Racc. pag. II-185; in prosieguo: la "sentenza impugnata"), con cui il Tribunale di primo grado ha parzialmente respinto i loro ricorsi diretti all' annullamento della decisione della Commissione 12 novembre 1992 (in prosieguo: la "decisione controversa") di rigetto delle domande presentate, in particolare dai signori Tremblay e Kestenberg, in forza dell' art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), relativamente al comportamento della Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).
2 Al punto 2 della decisione controversa, la Commissione constatava quanto segue:
"in forza dei principi di sussidiarietà e decentralizzazione, [la Commissione] non intende concludere, tenuto conto della mancanza di interesse comunitario risultante dalle conseguenze essenzialmente a livello nazionale delle pratiche menzionate nell[e varie denunce ricevute] nonché del fatto che sono già stati aditi vari giudici francesi, che gli elementi contenuti [in tali denunce] le consentano di dare a queste ultime esito favorevole (...)".
3 Essa informava poi i ricorrenti che la domanda da essi presentata ex art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 era stata "respinta e rinviata ai giudici nazionali" (punto 14 della decisione controversa).
4 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha annullato tale decisione per violazione dell' art. 190 del Trattato, nella parte in cui respingeva la censura dei ricorrenti, formulata nelle denunce, relativa alla compartimentazione del mercato. Nell' ambito di tale censura, i ricorrenti avevano denunciato l' esistenza di un' intesa fra la SACEM e le società di gestione di diritti d' autore degli altri Stati membri, in violazione dell' art. 85 del Trattato CEE. Il Tribunale, avendo respinto il ricorso per il resto, ha quindi confermato la decisione nella parte in cui respingeva la censura relativa ad una violazione dell' art. 86 da parte della SACEM.
5 Per una più ampia esposizione dei fatti all' origine della controversia, si rinvia ai punti 1-14 della sentenza impugnata.
6 I ricorrenti chiedono alla Corte:
1) di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge la domanda diretta all' annullamento della decisione controversa nei limiti in cui quest' ultima rinvia il fascicolo ai giudici nazionali;
2) ai sensi dell' art. 54 dello Statuto CE della Corte di giustizia,
° di annullare la decisione controversa in quanto respinge la denuncia e la rinvia ai giudici nazionali;
° di dichiarare e statuire che la Commissione deve comunicare alla SACEM gli addebiti che si deducono necessariamente dalle conclusioni della relazione 7 novembre 1991 e, in subordine, che essa deve riprendere l' istruzione della pratica nel punto in cui l' ha interrotta, ai fini della comunicazione degli addebiti contemporaneamente all' esame dell' intesa;
3) di condannare la Commissione alle spese.
7 La Commissione conclude che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare i ricorrenti alle spese.
8 A sostegno del loro ricorso diretto all' annullamento parziale della sentenza impugnata, i ricorrenti deducono, in sostanza, sette motivi. Con il primo essi fanno valere che il Tribunale ha omesso di determinare la data a partire dalla quale la Commissione è stata investita del caso; con il secondo che esso avrebbe erroneamente constatato che erano state sottoposte alla Commissione nuove questioni di diritto. Con il terzo motivo essi contestano al Tribunale di non aver esaminato il riferimento fatto dalla Commissione al principio di sussidiarietà e con il quarto di non aver rilevato gli errori di diritto addebitati alla Commissione. Con il quinto motivo essi contestano al Tribunale di aver snaturato la decisione controversa. Il sesto motivo riguarda l' asserita contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Infine, i ricorrenti fanno valere che la natura riservata degli elementi del fascicolo della Commissione ne ostacola la trasmissione ai giudici nazionali e impedisce una buona amministrazione della giustizia.
9 La Commissione eccepisce l' irricevibilità del ricorso e contesta la fondatezza dei motivi dedotti.
Sulla ricevibilità del ricorso diretto all' annullamento parziale della sentenza impugnata
10 La Commissione fa valere anzitutto che l' atto di impugnazione non contiene l' indicazione delle altre parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, contrariamente a quanto dispone l' art. 112, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura della Corte e, inoltre, che i ricorrenti non hanno fatto menzione della data in cui la sentenza impugnata è stata loro notificata, in spregio dell' art. 112, n. 2, del medesimo regolamento.
11 Come ha giustamente rilevato l' avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, questi vizi non sono sufficienti per determinare l' irricevibilità del ricorso. Da un lato, non è stato addotto alcun elemento dal quale risulti che le altre parti del procedimento dinanzi al Tribunale hanno subito un pregiudizio derivante dall' omissione dei loro nomi. Dall' altro, il ricorso è stato proposto nel termine stabilito, anche volendo ritenere che tale termine cominci a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza.
12 Il ricorso è pertanto ricevibile.
Sul primo motivo
13 I ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, constatando erroneamente, al punto 89 della sentenza impugnata, che per valutare la censura dei ricorrenti relativa ad un presunto sviamento di potere, basata in particolare sulla durata eccezionalmente lunga del procedimento, il procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione andava considerato soltanto a partire dalla presentazione delle loro denunce nel 1986, ritenendo così che tale procedimento si fosse protratto soltanto per sei anni fino all' adozione della decisione nel 1992. I ricorrenti sostengono che è stata operata una riunione di fatto tra diverse denunce analoghe per cui l' inizio del procedimento risale al 1979 e la Commissione sarebbe stata investita del caso per quattordici anni.
14 Occorre rilevare che tale motivo mira a rimettere in questione una valutazione di fatto compiuta dal Tribunale poiché si tratta di stabilire se le denunce presentate dai ricorrenti fossero o meno connesse alle denunce precedenti. Ora, per giurisprudenza costante della Corte, ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un' impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti (v. sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667).
15 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo
16 I ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha constatato erroneamente, al punto 89 della sentenza impugnata, che le denunce presentate dai ricorrenti sollevavano nuove questioni di diritto comunitario. Essi ritengono che tali questioni siano rimaste del tutto invariate sin dal 1979, anno in cui sono state presentate le prime denunce contro talune pratiche della SACEM.
17 Occorre rilevare, anche a questo proposito, che l' argomento prospettato dai ricorrenti riguarda una valutazione dei fatti in quanto si tratta di stabilire se le questioni fossero o meno identiche sin dal 1979. Ora, come è già stato indicato al punto 14 della presente sentenza, un' impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti.
18 Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo e sul quinto motivo
19 Considerato il tenore del terzo e del quinto motivo, essi vanno esaminati congiuntamente.
20 Al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che:
"dai punti 6-8 della decisione controversa risulta che la Commissione ha fondato il rigetto delle denunce dei ricorrenti non sul principio di sussidiarietà, bensì unicamente sulla mancanza di un sufficiente interesse comunitario".
21 I ricorrenti sostengono invece che il fondamento essenziale ed esplicito della posizione assunta dalla Commissione era l' applicazione del principio di sussidiarietà e che la mancanza di un interesse comunitario era stata richiamata soltanto a titolo accessorio. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto giudicando che la Commissione non si era basata sul principio di sussidiarietà e omettendo così di pronunciarsi in merito all' errata applicazione di tale principio da parte della Commissione. Essi considerano inoltre che il Tribunale, avendo riprodotto in modo inesatto la formulazione inequivocabile della decisione in proposito ed essendosi basato su tale constatazione inesatta per respingere i motivi dedotti, avrebbe snaturato la decisione della Commissione.
22 Occorre ricordare che la Commissione, nella sua lettera 20 gennaio 1992 ex art. 6 del regolamento 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all' articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), nonché nella decisione controversa, ha concluso per il rigetto delle denunce "in forza dei principi di sussidiarietà e decentralizzazione (...) tenuto conto della mancanza di interesse comunitario risultante dalle conseguenze essenzialmente a livello nazionale delle pratiche menzionate nell[e varie denunce ricevute] nonché del fatto che sono già stati aditi vari giudici francesi" (v. punto III della lettera 20 gennaio 1992 e punto 2 della decisione controversa).
23 Anche se questo testo richiama esplicitamente la nozione di sussidiarietà, esso dev' essere comunque letto nel contesto dell' argomentazione complessiva della decisione controversa. Emerge in particolare dai punti 6-8 della decisione controversa che il ragionamento sviluppato dalla Commissione a fondamento del rinvio delle denunce ai giudici nazionali si basa sulla mancanza di un interesse comunitario. Essa ha richiamato segnatamente la sentenza 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione (Racc. pag. II-2223), in cui il Tribunale ha dichiarato che la Commissione può respingere una denuncia in base ad un motivo del genere.
24 E' stata pertanto legittima la considerazione del Tribunale secondo cui la Commissione non si era basata sulla sussidiarietà come motivo autonomo della decisione. Ne consegue che il Tribunale non ha snaturato la decisione controversa.
25 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto laddove ha omesso di esaminare il riferimento al principio di sussidiarietà come fondamento autonomo dell' argomentazione della Commissione.
26 Ne consegue che tali motivi devono essere disattesi.
Sul quarto motivo
27 I ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia erroneamente omesso di rilevare gli errori di diritto addebitati alla Commissione. Essi fanno valere inoltre che lo sviamento di potere che contestano alla Commissione riguarda due elementi che il Tribunale non ha esaminato. Da un lato, la Commissione avrebbe riconosciuto esplicitamente che disponeva di elementi di prova sufficienti per l' invio di una comunicazione degli addebiti. Dall' altro, essa sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato rifiutandosi di svolgere la sua missione.
28 Per quanto riguarda la prima parte di questo motivo, nell' ambito della quale i ricorrenti prospettano che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto omettendo di rilevare quelli commessi dalla Commissione, si deve osservare che l' unica motivazione addotta a sostegno è un riferimento ad un paragrafo nella parte dell' atto introduttivo del ricorso diretto all' annullamento della decisione controversa, in cui i ricorrenti affermano che la Commissione si trovava nella posizione migliore per decidere in merito all' asserita violazione dell' art. 86. Questo motivo riguarda quindi un errore di diritto del Tribunale il quale non avrebbe rilevato che, nelle circostanze del caso di specie, la Commissione avrebbe dovuto essa stessa prendere una decisione constatando una violazione dell' art. 86 da parte della SACEM.
29 A tale riguardo, è sufficiente ricordare che il Tribunale si è espressamente pronunciato in proposito osservando, da un lato, che i ricorrenti non avevano il diritto di ottenere una decisione dalla Commissione, anche qualora quest' ultima avesse ravvisato nelle pratiche in argomento un' infrazione dell' art. 86 del Trattato (punto 61 della sentenza impugnata) e, dall' altro, che i loro diritti potevano essere salvaguardati in modo sufficiente dai giudici nazionali (punti 68-74 della sentenza impugnata).
30 Quanto alla seconda parte del presente motivo, nella quale i ricorrenti fanno valere che lo sviamento di potere contestato alla Commissione riguarda due elementi non rilevati dal Tribunale, si deve osservare che quest' ultimo ha espressamente considerato tali elementi, affermando, in particolare al punto 91 della sentenza impugnata, che la Commissione non è tenuta a condurre un' indagine completa in tutti i casi né ad emanare una decisione sull' esistenza dell' infrazione allegata.
31 Risulta da quanto precede che il presente motivo dev' essere disatteso.
Sul sesto motivo
32 Con il sesto motivo, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale si contraddice riconoscendo, da un lato, l' insufficienza dell' interesse comunitario affinché la Commissione decida in merito alla parte delle loro denunce relativa all' art. 86 del Trattato e annullando, dall' altro, la parte della decisione relativa all' art. 85. Un siffatto annullamento parziale implicherebbe, infatti, che la Commissione istruisse direttamente la denuncia dei ricorrenti relativa all' esistenza di un' intesa tra la SACEM e le altre società di autori. In tal modo l' interesse comunitario delle denunce sarebbe stato riconosciuto dal Tribunale stesso. La detta contraddizione configurerebbe una violazione dell' obbligo derivante dall' art. 190.
33 Si deve osservare, in proposito, che il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione controversa in quanto non conteneva "alcuna motivazione del rigetto delle denunce dei ricorrenti nella parte in cui riguardano una compartimentazione del mercato" (punto 39 della sentenza impugnata). Alla luce di tale circostanza, il Tribunale ha considerato che la decisione controversa non consentiva ai ricorrenti di conoscere le ragioni del rigetto delle loro denunce su quel punto, in violazione dell' art. 190 del Trattato (punto 40). Questo giudizio non implica in alcun modo che il Tribunale abbia considerato che spettasse alla Commissione anziché ai giudici nazionali decidere in merito all' asserita violazione dell' art. 85. Non si può quindi inferirne l' esistenza, nella sentenza impugnata, di una contraddizione in ordine all' interesse comunitario delle denunce.
34 Ne consegue che tale motivo deve essere respinto.
Sul settimo motivo
35 I ricorrenti affermano, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, ai punti 68-72 della sentenza impugnata, che il rinvio delle denunce ai giudici nazionali non costituiva un ostacolo ad una salvaguardia soddisfacente dei loro diritti.
36 Al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che "da nessun elemento degli atti di causa risulta che la comunicazione [della relazione della Commissione del 7 novembre in materia di raffronto delle aliquote dei diritti nella Comunità e di discriminazioni fra gli utenti sul mercato francese] ai giudici nazionali e l' uso della medesima da parte di questi ultimi siano limitati da esigenze inerenti alla tutela dei diritti della difesa e del segreto professionale". Ora, secondo i ricorrenti, l' obbligo di riservatezza non consente tuttavia alla Commissione di comunicare ai detti giudici altri elementi di prova raccolti nel fascicolo. Inoltre, la relazione verrebbe trasmessa soltanto ai giudici che ne facciano domanda, sebbene essi non possano conoscerne l' esistenza. Non potrebbe di conseguenza attuarsi in modo soddisfacente una collaborazione leale tra la Commissione e i giudici nazionali ed i ricorrenti non potrebbero ottenere una sufficiente tutela dei loro diritti dinanzi a tali giudici.
37 In proposito, si deve anzitutto osservare che i ricorrenti non contestano l' osservazione del Tribunale secondo cui l' obbligo di riservatezza non ostacola la comunicazione ai giudici nazionali della relazione del 7 novembre 1991.
38 Occorre poi rilevare che i ricorrenti non mettono in discussione la valutazione espressa dal Tribunale al punto 70 della sentenza impugnata, secondo cui "(...) gli elementi di fatto illustrati nella relazione 7 novembre 1991 (...) devono consentire ai giudici francesi di stabilire se il livello dei diritti imposti dalla SACEM sia atto a configurare un abuso di posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato".
39 Al contrario, come ha constatato il Tribunale al punto 71 della sentenza impugnata, i ricorrenti affermano che "la relazione (7 novembre 1991) costituisce un elemento fondamentale del fascicolo in quanto dimostra, senza alcun equivoco, l' abuso di posizione dominante che ha commesso e continua a commettere la SACEM". Si può dedurre da ciò che i ricorrenti ritengono, come il Tribunale, che la comunicazione della sola relazione sia sufficiente per consentire ai giudici nazionali di valutare le denunce.
40 I ricorrenti sostengono ancora che i giudici nazionali non possono conoscere l' esistenza della relazione 7 novembre 1991, poiché la decisione non è stata pubblicata.
41 Occorre ricordare al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, i giudici nazionali possono rivolgersi alla Commissione qualora l' applicazione degli artt. 85, n. 1, o 86 del Trattato dia luogo a particolari difficoltà, per ottenere tutte le indicazioni economiche e giuridiche che questa istituzione è in grado di fornire. Tale possibilità è stata prevista nella comunicazione della Commissione 13 febbraio 1993, relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU C 39, pag. 6), ai termini della quale i giudici nazionali possono ottenere dalla Commissione dati di fatto, quali statistiche, studi di mercato e analisi economiche. Inoltre, come ha rilevato la Commissione, il fatto che la relazione sia stata messa a disposizione dei giudici nazionali è stato pubblicato in una dichiarazione alla stampa del 27 novembre 1992. Infine, nulla impedisce ai ricorrenti di richiamare l' attenzione dei giudici nazionali sull' esistenza della relazione quando invocano dinanzi ad essi la tutela dei loro diritti.
42 Alla luce di queste circostanze, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto considerando, ai punti 68-72 della sentenza impugnata, che i giudici nazionali, basandosi sulla relazione della Commissione 7 novembre 1991, alla quale essi possono accedere, sarebbero ragionevolmente in grado di riunire gli elementi di fatto necessari per appurare se le pratiche denunciate configurano un' infrazione dell' art. 86 del Trattato.
43 Di conseguenza, anche il presente motivo dev' essere disatteso.
44 Poiché sono stati respinti tutti i motivi dedotti dai ricorrenti per chiedere l' annullamento parziale della sentenza impugnata, il ricorso dev' essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
45 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, le spese del presente procedimento devono essere poste a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) I ricorrenti sono condannati alle spese.
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