Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso all'impiego e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Discriminazione nell'accesso all'impiego - Esenzione per i lavoratori a tempo parziale dall'esame per l'accesso ad una professione subordinata ad un calcolo di anzianità strettamente proporzionale al loro tempo di lavoro - Discriminazione rispetto alle condizioni di esenzione dei lavoratori a tempo pieno - Provvedimento che colpisce principalmente le donne - Inammissibilità in mancanza di giustificazioni obiettive
(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE, art. 3, n. 1)
Massima
L'art. 3, n. 1, della direttiva 76/207, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta ad una normativa nazionale la quale prevede che, nel caso di un'attività lavorativa a tempo parziale, ridotta al massimo alla metà dell'orario di lavoro, la durata dell'anzianità lavorativa richiesta per l'esonero dall'esame di accesso alla professione di consulente tributario venga prolungata di un periodo corrispondente, qualora queste disposizioni colpiscano un numero molto più elevato di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile, sempreché tale normativa non sia giustificata da criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
Parti
Nel procedimento C-100/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht di Brema (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Brigitte Kording
e
Senator für Finanzen,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori J.L. Murray (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Senator für Finanzen, dal signor Wolfgang Baumgürtel, Senatsrat, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Wolfcarius, membro del servizio giuridico, e dal signor Horstpeter Kreppel, dipendente pubblico nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Klaus Bertelsmann, del foro di Amburgo,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Senator für Finanzen, rappresentato dal signor Wolfgang Baumgürtel, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor David Pannick, QC, e della Commissione, rappresentata dalla signora Maria Wolfcarius, assistita dall'avv. Klaus Bertelsmann, all'udienza del 13 giugno 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 ottobre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 marzo 1995, pervenuta alla Corte il 30 marzo seguente, il Finanzgericht di Brema ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la signora Kording ed il Senator für Finanzen relativamente al rifiuto da parte della commissione di studi dei fascicoli di ammissione dei consulenti fiscali, costituita presso il Senator für Finanzen, di esonerare la signora Kording dall'obbligo di superare un esame prima di potere esercitare l'attività di consulente tributario.
3 L'art. 1, n. 1, della direttiva precisa che essa riguarda l'attuazione, negli Stati membri, del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro. Questo principio è denominato il «principio della parità di trattamento».
4 In base all'art. 3, n. 1, della direttiva, «l'applicazione del principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro, qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale».
5 Dall'art. 2 dello Steuerberatungsgesetz (legge sull'attività di consulente tributario, in prosieguo: lo «StBerG») risulta che, in Germania, l'attività di consulente tributario può essere esercitata a titolo professionale solo da persone o associazioni a ciò abilitate. Il titolo di consulente tributario viene attribuito a coloro che hanno superato l'esame di accesso alla professione di consulente tributario o ne siano stati esonerati (art. 35, n. 1, dello StBerG). Ne sono in particolare esonerati, ai sensi dell'art. 38, n. 1, punto 4, lett. a), dello StBerG, «gli ex impiegati di concetto di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione finanziaria con almeno quindici anni di anzianità nel campo delle imposte federali o dei Lander come "Sachbearbeiter" (impiegato specializzato) o in posizione almeno equivalente».
6 Al momento dei fatti su cui verte il processo a quo, l'art. 38 dello StBerG non precisava se l'esperienza quindicennale richiesta potesse essere stata acquisita anche nell'ambito di un'attività lavorativa a tempo parziale.
7 Tuttavia, l'applicazione dell'art. 38 è stata influenzata dall'art. 36, n. 3, dello StberG, come modificato dalla sesta legge di modifica del 1994, il quale precisa che l'esperienza necessaria per essere ammessi all'esame d'accesso alla professione di consulente tributario può essere acquisita anche nell'ambito di un'attività lavorativa a tempo parziale. In caso d'impiego a tempo parziale ridotto al massimo alla metà dell'orario normale di lavoro, la durata totale è prolungata di un periodo corrispondente, che non può tuttavia superare il doppio del periodo previsto ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo. Un'attività a tempo parziale inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro non viene presa in considerazione.
8 Una nuova formulazione dell'art. 38, n. 2, dello StBerG, che deriva anch'essa dalla sesta legge di modifica del 1994, stabilisce che le disposizioni dell'art. 36, n. 3, si applicano anche per l'esonero dall'esame.
9 La signora Kording svolge le mansioni di Sachbearbeiter presso l'Oberfinanzdirektion di Brema. Con lettera 21 ottobre 1992 essa richiedeva al resistente un parere vincolante che certificasse che, alla data del 30 aprile, le mansioni che essa aveva svolto la esoneravano dall'esame di accesso alla professione di consulente tributario.
10 La commissione di studio dei fascicoli di ammissione dei consulenti tributari, in data 11 febbraio 1993, rilasciava alla signora Kording un parere vincolante col quale riconosceva che l'attività svolta soddisfaceva le condizioni poste, ma precisava tuttavia che, al 30 aprile 1993, la signora Kording non aveva esercitato la sua attività lavorativa per il periodo minimo richiesto, cioè quindici anni, in conformità al StBerG. Secondo questo parere, nel fissare la durata dell'esperienza pratica, il legislatore è partito dall'idea che le mansioni siano state svolte a titolo di attività lavorativa in via principale, cioè di attività a tempo pieno. Di conseguenza, nel caso di un candidato che lavora a tempo parziale, i periodi corrispondenti possono essere presi in considerazioni solo nei limiti della proporzione tra l'orario di lavoro individuale e l'orario di lavoro ordinario.
11 Il 9 marzo 1993 la signora Kording ha presentato un ricorso dinanzi al Finanzgericht, il quale, nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa tedesca con la direttiva, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se integri violazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), o di altre disposizioni di diritto comunitario, sotto forma di "discriminazione indiretta delle donne", il fatto che disposizioni di diritto nazionale [art. 38, n. 1, punto 4, lett. a), e n. 2, in combinato disposto con l'art. 36, n. 3, dello Steuerberatungsgesetz] prevedano che il periodo di 15 anni di attività di impiegato specializzato in un determinato settore nella carriera di concetto dell'amministrazione finanziaria, requisito per l'esonero dall'esame di consulente tributario, possa venire proporzionalmente prolungato, in caso di impiego a tempo parziale fino alla metà del tempo di lavoro ordinario, allorché 110 impiegati a tempo parziale su 119, vale a dire il 92,4% degli impiegati di concetto dell'amministrazione finanziaria di Brema, sono donne».
12 Con la sua questione il giudice nazionale domanda in sostanza se l'art. 3, n. 1, della direttiva osti ad una normativa nazionale che prevede che, nel caso di un'attività a tempo parziale ridotta al massimo alla metà dell'orario di lavoro ordinario, la durata dell'esercizio delle mansioni lavorative richiesta per l'esonero dall'esame di accesso alla professione di consulente tributario sia prolungata di un periodo corrispondente.
13 Occorre ricordare che l'art. 3, n. 1, della direttiva vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro, qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale.
14 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker (Racc. pag. I-225, punto 30), una discriminazione può consistere solo nell'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse.
15 A tal riguardo occorre osservare che, come ha accertato il giudice nazionale, la normativa che si applica nel processo a quo non contiene alcuna discriminazione diretta in quanto, nel caso di un'attività identica a tempo parziale, la durata totale richiesta per coloro che svolgono le mansioni di Sachbearbeiter nell'amministrazione delle finanze e che desiderano esercitare senza un previo esame la professione di consulente tributario viene prolungata in maniera identica tanto per gli uomini quanto per le donne. Occorre pertanto esaminare se una disposizione del genere possa comportare una discriminazione indiretta.
16 Secondo una giurisprudenza consolidata, vi è discriminazione indiretta quando l'applicazione di un provvedimento nazionale, benché formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di donne che di uomini (v. in tal senso, sentenze 14 dicembre 1995, causa C-444/93, Megner e Scheffel, Racc. pag. I-4741, punto 24, e 24 febbraio 1994, causa C-343/92, Roks e a., Racc. pag. I-571, punto 33).
17 A tal riguardo è incontestabile che disposizioni come quelle su cui verte il processo a quo hanno un'incidenza sui lavoratori a tempo parziale e li sfavoriscono rispetto a quelli che svolgono la loro attività a tempo pieno. Infatti, affinché un esonero dall'esame venga concesso ai lavoratori a tempo parziale, questi ultimi sono obbligati a maturare un'anzianità lavorativa maggiore rispetto ai lavoratori a tempo pieno.
18 Dall'ordinanza di rinvio risulta anche che il 92,4% degli impiegati di concetto dell'amministrazione finanziaria di Brema che lavorano a tempo parziale sono di sesso femminile.
19 In tal caso si deve rilevare che disposizioni come quelle di cui trattasi nella causa pendente dinanzi al giudice nazionale comportano in effetti una discriminazione dei lavoratori di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile e devono, in via di principio, essere considerate incompatibili con la direttiva. Ciò non varrebbe solo qualora la disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori fosse giustificata da fattori estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso (v., in particolare, sentenze 13 maggio 1986, causa 170/84, Bika, Racc. pag. 1607, punto 29; 13 luglio 1989, causa 171/88, Rinner-Kühn, Racc. pag. 2743, punto 12, e 6 febbraio 1996, causa C-457/93, Lewark, Racc. pag. I-243, punto 31).
20 Spetta al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e a interpretare il diritto nazionale, stabilire se ed entro quali limiti una disposizione di legge la quale si applichi indipendentemente dal sesso del lavoratore, ma colpisca di fatto le donne più degli uomini, sia giustificata da motivi obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso (v. sentenza 31 marzo 1981, causa 96/80, Jenkins, Racc. pag. 911, punto 14; sentenza nella citata causa Bilka, punto 36, e quella nella citata causa Rinner-Kühn, punto 15).
21 A questo proposito si deve rilevare che il resistente nel processo a quo ritiene che il conseguimento del titolo di consulente tributario, dopo il corrispondente esonero dall'esame di accesso a questa professione, debba essere considerato come un'eccezione di cui possono fruire solo coloro che, per avere svolto un'attività lavorativa per un determinato periodo, offrono la garanzia di avere quantomeno acquisito un'esperienza sufficiente. Esso sostiene inoltre che l'acquisizione di conoscenze richiesta per l'accesso senza esame a tale professione può avvenire solo nel corso di un periodo di attività la cui durata è stata fissata indipendentemente dai singoli casi e con pari effetto per tutti i candidati.
22 Per contro la ricorrente nel processo a quo sostiene che la diversità dei compiti e la qualità del lavoro prestato dai lavoratori a tempo parziale sono paragonabili a quelle dei lavoratori a tempo pieno. Solo la quantità dell'attività svolta sarebbe diversa.
23 Occorre ricordare che, nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz (Racc. pag. I-297, punto 14), la Corte ha dichiarato che l'affermazione secondo cui esiste un nesso particolare tra la durata di un'attività lavorativa e l'acquisizione di un certo livello di conoscenza o di esperienza, in quanto costituisca una semplice generalizzazione riguardante determinate categorie di lavoratori, non consente di trarne criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione. Infatti, anche se anzianità lavorativa ed esperienza professionale vanno di pari passo, ponendo di regola il lavoratore in grado di meglio espletare le proprie mansioni, l'obiettività di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto e, in particolare, dal rapporto tra la natura delle mansioni svolte e l'esperienza che l'espletamento di tali mansioni fa acquisire dopo un determinato numero di ore di lavoro effettuate.
24 Inoltre occorre rilevare che il giudice nazionale ha già accertato che lo StBerG, nella sua formulazione iniziale, richiedeva come condizione affinché gli impiegati di concetto dell'amministrazione finanziaria fossero esonerati dall'esame di accesso alla professione di consulente tributario che essi avessero acquisito, in materia tributaria, un'esperienza di cinque anni, nel corso dei dieci anni precedenti la data di cessazione del servizio presso l'amministrazione. La signora Kording ha dichiarato dinanzi al giudice nazionale, senza essere contraddetta dal resistente nel processo a quo, che la durata dell'esperienza era stata portata da cinque a quindici anni nel 1972 per contenere la tendenza dei dipendenti pubblici a svolgere l'attività di liberi professionisti, cosicché la modifica legislativa non sarebbe stata decisa per considerazioni attinenti alla qualificazione.
25 In tale contesto, quando un lavoratore a tempo parziale subisce un trattamento meno favorevole rispetto a un lavoratore a tempo pieno, disposizioni come quelle che si applicano nel processo a quo creano una discriminazione indiretta a danno dei lavoratori di sesso femminile, qualora risulti che in effetti una percentuale considerevolmente più ridotta di uomini che di donne lavora a tempo parziale, e sono quindi incompatibili con l'art. 3, n. 1, della direttiva. Tuttavia una tale disparità di trattamento sarebbe compatibile con questa disposizione se fosse giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
26 Se il giudice nazionale accerta che le autorità competenti sono state in grado di dimostrare che il requisito, imposto ad un candidato che lavora a tempo parziale, di aver maturato un'anzianità lavorativa più lunga di quella richiesta per un candidato che lavora a tempo pieno per poter fruire dell'esonero dall'esame di accesso alla professione di consulente tributario è giustificato da fattori obiettivi ed estranei ad ogni discriminazione fondata sul sesso, il semplice fatto che la normativa nazionale colpisca un numero molto più elevato di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile non può essere considerato come una violazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva.
27 Occorre quindi risolvere la questione sollevata nel senso che l'art. 3, n. 1, della direttiva osta ad una normativa nazionale la quale prevede che, nel caso di un'attività lavorativa a tempo parziale ridotta al massimo alla metà dell'orario ordinario di lavoro, la durata dell'anzianità lavorativa richiesta per l'esonero dall'esame di accesso alla professione di consulente tributario, venga prolungata di un periodo corrispondente, qualora queste disposizioni colpiscano un numero molto più elevato di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile, a meno che tale normativa non sia giustificata da criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Brema con ordinanza 7 marzo 1995, dichiara:
L'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta ad una normativa nazionale che prevede che, nel caso di un'attività lavorativa a tempo parziale ridotta al massimo alla metà dell'orario ordinario di lavoro, la durata dell'anzianità lavorativa richiesta per l'esonero dall'esame di accesso alla professione di consulente tributario venga prolungata di un periodo corrispondente, qualora queste disposizioni colpiscano un numero molto più elevato di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile, a meno che tale normativa non sia giustificata da criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
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