Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione manifestamente priva di pertinenza
(Trattato CE, art. 177)
2 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653 - Retribuzione - Operazioni concluse con clienti appartenenti alla zona attribuita ad un agente - Diritto dell'agente alla provvigione, a prescindere dal suo intervento nelle operazioni di cui trattasi
(Direttiva del Consiglio 86/653/CEE, art. 7, n. 2)
3 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653 - Retribuzione - Cliente appartenente alla zona attribuita ad un agente - Criteri di collegamento delle persone giuridiche ad una zona
(Direttiva del Consiglio 86/653, art. 7, n. 2)
Massima
4 Nell'ambito del procedimento pregiudiziale istituito dall'art. 177 del Trattato, spetta unicamente ai giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta da detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale.
5 L'art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che l'agente commerciale che sia incaricato di una determinata zona ha diritto alla provvigione relativa alle operazioni concluse con i clienti appartenenti a tale zona, anche qualora esse siano state concluse senza il suo intervento.
Questa interpretazione s'impone tanto alla luce del tenore letterale della disposizione di cui trattasi, la quale, nell'ipotesi cui fa riferimento, vale a dire quella di operazioni concluse con clienti appartenenti a una determinata zona o a un determinato gruppo di persone di cui l'agente è incaricato, non subordina affatto il diritto al versamento della provvigione a qualche attività dell'agente, quanto alla luce della struttura e della logica dell'art. 7, che intende riconoscere un diritto alla provvigione in due diverse ipotesi, rispettivamente previste dai suoi nn. 1 e 2, quella in cui l'operazione è stata conclusa grazie all'attività dell'agente e quella in cui essa è stata conclusa con un cliente appartenente a un settore o a un gruppo di cui l'agente sia incaricato.
6 L'art. 7, n. 2, della direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, ai sensi del quale, qualora l'agente sia incaricato di una determinata zona, ha diritto alla provvigione per ogni operazione conclusa con «un cliente appartenente a tale zona», deve essere interpretato, alla luce del contesto e dello scopo perseguito dalla direttiva, nel senso che, qualora il cliente sia una persona giuridica, per determinare se essa appartenga o meno alla zona attribuita all'agente occorre prendere in considerazione il luogo delle sue effettive attività commerciali. Allorché la società svolge la sua attività commerciale in luoghi diversi oppure l'agente opera su più territori, per determinare il centro di gravità dell'operazione conclusa con il cliente possono essere presi in considerazione altri elementi, come, in particolare, il luogo in cui le trattative con l'agente si sono svolte o avrebbero dovuto svolgersi di regola, il luogo in cui la merce è stata consegnata, nonché il luogo in cui si trova lo stabilimento che ha effettuato l'ordine, poiché è fondamentale evitare che una stessa operazione possa essere considerata appartenente alle zone di due o più agenti.
Parti
Nel procedimento C-104/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Polymeles Protodikeio di Atene nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Georgios Kontogeorgas
e
Kartonpak AE,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, facente funzione di presidente di sezione, C. Gulmann, J.-P Puissochet, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale,
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la società Kartonpak AE, dall'avvocato Ionnis Dryllerakis, del foro di Atene;
- per il governo ellenico, dal signor Fokion P. Georgakopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, dai signori Alfred Dittrich, Regierungsdirektor presso il ministero federale della Giustizia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari Esteri, e dal signor Philippe Martinet, segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della società Kartonpak AE, rappresentata dall'avvocato Ionnis Dryllerakis, del governo ellenico, rappresentato dal signor Fokion P. Georgakopoulos, e della Commissione, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, all'udienza del 20 giugno 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 luglio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 30 novembre 1994, pervenuta in cancelleria il 31 marzo seguente, il Polymeles Protodikeio di Atene ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»), segnatamente del suo art. 7, n. 2.
2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra il signor Kontogeorgas, agente commerciale indipendente, e la società Kartonpak AE (in prosieguo: la «Kartonpak»).
3 Come risulta dagli atti, in forza di un contratto stipulato tra le due parti il 10 febbraio 1981, il signor Kontogeorgas provvedeva, dal 1_ gennaio 1981, alla distribuzione dei prodotti della Kartonpak nelle province della Acaia e dell'Elide. Come corrispettivo, aveva diritto ad una provvigione del 3% sul ricavato delle vendite ivi effettuate, al netto di diritti di bollo, IVA e spese di trasporto.
4 Nel 1985 la Kartonpak si è fusa con la società Saint Ritsis Ellas AVEE (in prosieguo: la «Saint Ritsis»).
5 Dal 1988, secondo il signor Kontogeorgas, la Kartonpak ha provveduto essa stessa a distribuire i propri prodotti alle imprese stabilite nelle citate province, senza versargli la provvigione attinente a tali operazioni. La Kartonpak sostiene trattarsi di precedenti clienti della Saint Ritsis, ragion per cui il signor Kontogeorgas non avrebbe diritto alle provvigioni.
6 Successivamente alla risoluzione del contratto, il signor Kontogeorgas ha proposto dinanzi al giudice di rinvio un'azione volta ad ottenere, in particolare, il pagamento dell'importo di 2 286 770 DR, pari al valore delle provvigioni relative alle vendite effettuate dal 1988 nella zona di cui era incaricato. La Kartonpak contesta questa pretesa, affermando che, nella zona di attività del signor Kontogeorgas, le imprese clienti non avevano la sede, bensì soltanto alcuni stabilimenti.
7 Il signor Kontogeorgas ritiene di avere diritto alle dette provvigioni sul fondamento dell'art. 6, n. 1, del decreto presidenziale ellenico n. 219/91, relativo agli agenti commerciali, recante attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, A 81 del 30 maggio 1991), il quale dispone:
«Per un'operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l'agente commerciale ha diritto alla provvigione qualora sia incaricato di una determinata zona e l'operazione sia stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona».
8 Questa norma ha trasposto in diritto ellenico l'art. 7, n. 2, della direttiva. Tale articolo dispone quanto segue:
«1. Per un'operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l'agente commerciale ha diritto alla provvigione:
a) quando l'operazione è stata conclusa grazie al suo intervento,
o
b) quando l'operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.
2. Per un'operazione conclusa durante il contratto di agenzia l'agente commerciale ha parimenti diritto alla provvigione:
- quando è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone,
- quando gode di un diritto d'esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone,
e l'operazione è stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo.
Gli Stati membri possono inserire nella loro legislazione una delle possibilità di cui ai due precedenti trattini».
9 Pur ritenendo fondata l'azione proposta dal signor Kontogeorgas, il giudice di rinvio esprime dubbi sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva, nonché dell'art. 6, n. 1, del decreto di applicazione ellenico, che riproduce i termini della direttiva, scegliendo la prima branca dell'alternativa contenuta nell'art. 7, n. 2, della stessa. Il Polymeles Protodikeio di Atene ha pertanto sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, nel caso in cui l'incarico di un agente commerciale si estenda ad una determinata zona, il suo diritto alla provvigione riguardi anche i negozi giuridici conclusisi senza il suo intervento, in qualunque fase, e indipendentemente dal fatto che egli stesso abbia reperito i relativi clienti, oppure soltanto i negozi giuridici conclusi entro la sua zona di attività, a seguito del suo intervento, e con clienti dallo stesso procurati.
2) Quale significato abbia il termine "cliente appartenente" a tale zona.
In particolare, qualora il cliente sia una società la cui sede legale è situata in un luogo diverso da quello in cui svolge la sua attività imprenditoriale e commerciale, se il verbo "appartenere" si riferisca alla sua sede o al luogo in cui essa effettivamente svolge la propria attività commerciale o, eventualmente, in cui si trovano i suoi stabilimenti o altri impianti, per la gestione dei quali sono stati stipulati gli atti per cui si chiede la provvigione, e in tale luogo, che rientra nella zona di attività dell'agente, è stato stipulato il negozio in virtù del quale quest'ultimo ha diritto alla provvigione».
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
10 La Kartonpak deduce anzitutto che la domanda pregiudiziale è priva di nesso con la causa di merito e con il suo fondamento giuridico, cosicché essa sarebbe irricevibile. In udienza essa ha precisato che si tratta di questioni ipotetiche, in quanto l'azione del signor Kontogeorgas non sarebbe fondata, atteso che i clienti cui quest'ultimo fa riferimento erano precedenti clienti della Saint Ritsis, con la quale egli non aveva alcun vincolo contrattuale. Qualora tuttavia le questioni pregiudiziali fossero dichiarate ricevibili, la prima questione dovrebbe essere riformulata al fine di accertare se l'agente abbia parimenti diritto alla provvigione per operazioni concluse con i clienti di una società terza che ha assorbito la società con la quale l'agente aveva stipulato un contratto.
11 Sul punto, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza costante, spetta unicamente ai giudici nazionali, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta da detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale (v., in particolare, sentenza 28 marzo 1996, causa C-129/94, Ruiz Bernáldez, Racc. pag. I-1829, punto 7).
12 Non così è, tuttavia, nel caso di specie. Il giudice di rinvio ha indicato chiaramente che l'esito del ricorso del signor Kontogeorgas, nelle circostanze descritte nella prima questione, dipende dall'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva, interpretazione che si imporrebbe altresì per la norma nazionale che la traspone.
13 Pertanto, le questioni sollevate dal giudice nazionale debbono essere esaminate, senza che occorra ampliarne l'oggetto.
Sulla prima questione
14 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva debba essere interpretato nel senso che l'agente commerciale, che sia incaricato di una determinata zona, ha diritto alla provvigione attinente alle operazioni concluse con clienti appartenenti a tale zona anche qualora vi si sia giunti senza il suo intervento.
15 La Commissione e i governi ellenico, tedesco e francese risolvono la questione in senso affermativo, fondandosi tanto sul tenore letterale quanto sulla struttura dell'art. 7 della direttiva. La norma in oggetto prevederebbe due ipotesi alternative, ciascuna delle quali subordinata a presupposti diversi e la seconda non richiederebbe, appunto, l'intervento personale dell'agente. Questa interpretazione sarebbe peraltro corroborata dall'uso dell'avverbio «parimenti» di cui all'art. 7, n. 2, della direttiva.
16 Questo argomento deve essere accolto. Risulta infatti dal tenore letterale dell'art. 7 della direttiva che, ai fini del diritto alla provvigione, sono previste due ipotesi alternative. Il n. 1 riguarda il caso di un'attività, attuale o precedente, dell'agente, laddove il n. 2 dispone che l'agente commerciale deve essere retribuito per tutte le operazioni che hanno avuto luogo all'interno di una determinata zona o nell'ambito di un determinato gruppo di persone, senza accennare a una sua qualsivoglia attività. La differenza tra queste due situazioni è ulteriormente confermata dal fatto che l'art. 7, n. 2, della direttiva utilizza espressamente il termine «parimenti». Questo paragrafo non potrebbe quindi essere interpretato nel senso che anch'esso esige un'attività dell'agente. Un'interpretazione del genere, peraltro, renderebbe l'art. 7, n. 2, della direttiva privo di senso, in quanto, qualora la clientela sia stata procacciata dall'agente commerciale, trova applicazione il numero 1 dell'art. 7.
17 La Kartonpak ritiene tuttavia che l'art. 7 della direttiva debba essere letto in combinato disposto con l'art. 6, che demanda alle parti contraenti il compito di definire specificamente la retribuzione dell'agente commerciale. Non essendo la concessione di un'esclusiva obbligatoria per legge, sarebbe incomprensibile che l'agente avesse diritto alla provvigione per qualunque vendita effettuata nella sua zona.
18 Giova precisare in proposito che l'art. 6 della direttiva riguarda il livello della retribuzione dell'agente e non, contrariamente all'art. 7, le operazioni per le quali è dovuta la provvigione. I rispettivi ambiti di applicazione delle due norme in oggetto sono quindi diversi.
19 La prima questione deve pertanto essere risolta dichiarando che l'art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva va interpretato nel senso che l'agente commerciale che sia incaricato di una determinata zona ha diritto alla provvigione relativa alle operazioni concluse con i clienti appartenenti a tale zona, anche qualora esse siano state concluse senza il suo intervento.
Sulla seconda questione
20 Con la seconda questione, il giudice di rinvio chiede in sostanza se la nozione di «cliente appartenente a tale zona», di cui all'art. 7, n. 2, della direttiva, ricomprenda il caso in cui il cliente sia una persona giuridica la cui sede legale non si trova nello stesso luogo in cui si svolge la sua attività imprenditoriale e commerciale.
21 Secondo la Commissione, in mancanza di patto contrario tra le parti, è determinante il luogo di esercizio effettivo dell'attività commerciale. Può inoltre essere preso in considerazione il luogo in cui si trovano gli stabilimenti della società destinataria dell'operazione.
22 Il governo ellenico propone una definizione caso per caso, a seconda delle circostanze specifiche, pur menzionando, quali criteri di valutazione, il luogo di svolgimento dell'attività professionale, il luogo in cui si trovano gli stabilimenti, quello in cui è stato stipulato il negozio giuridico, nonché gli usi che solitamente disciplinano operazioni del genere.
23 Secondo il governo tedesco, dovrebbero essere presi in considerazione i clienti che hanno la sede oppure lo stabilimento commerciale nella zona di cui trattasi. Qualora questi si trovino in luoghi diversi, sarebbe determinante il luogo delle attività commerciali. Nel caso in cui un'impresa cliente abbia diverse sedi secondarie ovvero un cliente diriga più imprese, dovrebbe essere presa in considerazione la sede secondaria o l'impresa da cui proviene l'ordine, e non quella che ha ricevuto la consegna.
24 Quanto alla Kartonpak, essa ritiene che ci si debba fondamentalmente attenere alle stipulazioni contrattuali delle parti. Peraltro, determinante in materia sarebbe il luogo in cui si trova il centro decisionale e di esecuzione di tutti gli atti necessari alla conclusione del contratto.
25 In proposito, si deve anzitutto rilevare che l'art. 7, n. 2, della direttiva non indica i criteri da prendere in considerazione allorché il cliente è una persona giuridica la cui sede legale non si trova nello stesso luogo in cui si svolge la sua attività commerciale. La disposizione deve essere quindi interpretata sulla scorta del contesto e dello scopo perseguito dalla direttiva (v., in tal senso, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11, e 2 ottobre 1991, causa C-7/90, Vandevenne e a., Racc. pag. I-4371, punto 6).
26 In proposito, è pacifico che la direttiva si fonda sulla considerazione che un agente ha il compito di procacciare la clientela e di trattare con la stessa nonché, se del caso, di concludere operazioni commerciali [v. artt. 1, n. 2, e 3, n. 2, lett. a), della direttiva]. La direttiva pone quindi l'accento sulle relazioni commerciali concrete tra l'agente e la clientela, così come si presentano nel contesto economico reale, e non su casi ipotetici.
27 Ne consegue che la nozione di «cliente appartenente a tale zona» di cui all'art. 7, n. 2, della direttiva fa riferimento, nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, al luogo delle effettive attività commerciali di quest'ultima.
28 Si deve riconoscere in proposito che il preponente può avere svariati agenti che operano sul territorio di un solo Stato membro, ciascuno con la propria zona. Occorre quindi precisare il luogo delle attività commerciali del cliente secondo un criterio che consenta di evitare che una stessa operazione sia considerata riconducibile alle zone di due o più agenti.
29 Allorché una società svolge la sua attività commerciale in luoghi diversi, o allorché l'agente opera su territori diversi, per determinare il centro di gravità dell'operazione effettuata possono essere presi in considerazione altri elementi, segnatamente il luogo in cui le trattative con l'agente si sono svolte o avrebbero dovuto svolgersi di regola, il luogo in cui la merce è stata consegnata, nonché il luogo in cui si trova lo stabilimento che ha effettuato l'ordine.
30 La seconda questione deve essere pertanto risolta dichiarando che l'art. 7, n. 2, della direttiva va interpretato nel senso che la nozione di «cliente appartenente a tale zona» fa riferimento, nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, al luogo delle effettive attività commerciali di quest'ultima. Allorché la società svolge la sua attività commerciale in luoghi diversi oppure allorché l'agente opera su più territori, per determinare il centro di gravità dell'operazione effettuata possono essere presi in considerazione altri elementi, come, in particolare, il luogo in cui le trattative con l'agente si sono svolte o avrebbero dovuto svolgersi di regola, il luogo in cui la merce è stata consegnata, nonché il luogo in cui si trova lo stabilimento che ha effettuato l'ordine.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Le spese sostenute dai governi ellenico, tedesco e francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Polymeles Protodikeio di Atene con sentenza 30 novembre 1994, dichiara:
1) L'art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che l'agente commerciale che sia incaricato di una determinata zona ha diritto alla provvigione relativa alle operazioni concluse con i clienti appartenenti a tale zona, anche qualora esse siano state concluse senza il suo intervento.
2) L'art. 7, n. 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «cliente appartenente a tale zona» fa riferimento, nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, al luogo delle effettive attività commerciali di quest'ultima. Allorché la società svolge la sua attività commerciale in luoghi diversi oppure allorché l'agente opera su più territori, per determinare il centro di gravità dell'operazione effettuata possono essere presi in considerazione altri elementi, come, in particolare, il luogo in cui le trattative con l'agente si sono svolte o avrebbero dovuto svolgersi di regola, il luogo in cui la merce è stata consegnata, nonché il luogo in cui si trova lo stabilimento che ha effettuato l'ordine.
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