Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Restituzione differenziata - Presupposti per la concessione - Prodotto esportato, ma andato perduto per causa di forza maggiore prima della sua importazione nel paese di destinazione - Insussistenza di qualsiasi diritto a restituzione in mancanza della fissazione di un'aliquota di restituzione valida per tutti i paesi terzi
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2730/79, artt. 10, n. 4, 20 e 21]
Massima
Gli artt. 10, n. 4, 20 e 21 del regolamento n. 2730/79, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, debbono essere interpretati nel senso che l'operatore economico non ha diritto alla restituzione all'esportazione nell'ipotesi in cui il prodotto considerato sia andato perduto durante il trasporto, dopo aver lasciato il territorio geografico della Comunità, per causa di forza maggiore e la medesima aliquota di restituzione sia stata fissata per tutti i paesi terzi, ad eccezione di un unico paese per il quale non è stata fissata alcuna restituzione. La mancanza della fissazione di un'aliquota di restituzione per un paese terzo deve, infatti, essere equiparata a una differenziazione secondo la destinazione con la conseguenza che il pagamento della restituzione è subordinato alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi per il quale è prevista la restituzione. Se è vero, a questo proposito, che l'art. 21, n. 1, del regolamento autorizza il pagamento di una parte della restituzione dopo che la merce abbia lasciato il territorio geografico della Comunità, tale disposizione, ai sensi del n. 2 del medesimo articolo, si applica solo qualora una restituzione sia stata fissata per tutti i paesi terzi.
Parti
Nel procedimento C-109/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Polymeles Protodikeio di Atene, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Astir AE
e
Elliniko Dimosio,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 10, n. 4, 20 e 21 del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1),
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Astir AE, dall'avv. Nikolaos Papazoïs, del foro di Atene;
- per il governo ellenico, dal signor Fokion Georgakopoulos, vice consigliere giuridico presso l'avvocatura dello Stato, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Condou-Durande e dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo ellenico, rappresentato dal signor Fokion Georgakopoulos, e della Commissione, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, e dal signor Klaus-Dieter Borchardt, all'udienza del 4 luglio 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 ottobre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 29 marzo 1990, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 1995, il Polymeles Protodikeio di Atene ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 10, n. 4, 20 e 21 regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra la società di assicurazione greca Astir AE (in prosieguo: la «Astir») e lo Stato ellenico a proposito del pagamento di restituzioni all'esportazione alle quali la Astir asserisce di aver diritto per essere subentrata nei diritti di una società che era assicurata presso di lei.
3 Nell'aprile del 1981 quest'ultima società vendeva a una società stabilita nella Repubblica socialista del Vietnam 1 900 t di farina di frumento che dovevano essere spedite via mare.
4 Espletate le formalità doganali di esportazione della merce, questa, dopo aver lasciato il territorio della Comunità, andava perduta durante il trasporto a seguito del naufragio della nave avvenuto il 1_ luglio 1983, in prossimità delle coste egiziane.
5 Il regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1981, n. 229, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala (GU L 26, pag. 40), fissava le restituzioni per le farine di frumento tenero rientranti sotto la voce doganale ex 11.01 A come segue:
- per le esportazioni verso l'URSS:-
- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi: 72 ECU/t.
6 Il regolamento n. 2730/79, in vigore all'epoca dei fatti, fissava le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. A questo proposito, l'art. 9 di tale regolamento enuncia la regola generale, secondo la quale, senza pregiudizio per le disposizioni di cui agli artt. 10, 20 e 26, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione ha lasciato come tale il territorio geografico della Comunità.
7 L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 2730/79 dispone che il pagamento della restituzione è altresì subordinato alla condizione che - salvo deperimento per causa di forza maggiore durante il trasporto - il prodotto sia stato importato in un paese terzo e, eventualmente, in un paese terzo determinato, quando sussistono seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto o quando il prodotto può essere reintrodotto nella Comunità.
8 A proposito della perdita del prodotto per causa di forza maggiore, l'art. 10, n. 4, del regolamento n. 2730/79 precisa:
«In caso di deperimento del prodotto dopo aver lasciato il territorio geografico della Comunità, durante il trasporto per un caso di forza maggiore, sono versate,
- in caso di restituzione differenziata, la parte della restituzione determinata a norma dell'articolo 21;
- in caso di restituzione non differenziata, la restituzione totale».
9 L'art. 20, n. 1, del regolamento n. 2730/79 prevede che, in caso di differenziazione del tasso di restituzione secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato, fatto salvo il disposto dell'art. 21, alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione.
10 L'art. 21, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2730/79 dispone:
«1. In deroga all'articolo 20, fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, viene versata, secondo il caso, la parte della restituzione definita in appresso:
a) in caso di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, la parte della restituzione che è calcolata in base al tasso più basso della restituzione applicabile il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione;
b) (...)
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se è stata fissata per un determinato prodotto una restituzione per tutti i paesi terzi:
- per i casi di cui alla lettera a), il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione;
(...)».
11 Dopo aver pagato un indennizzo alla propria assicurata e sostenendo di essere subentrata nei diritti di quest'ultima, la Astir chiedeva alle competenti autorità elleniche il pagamento della somma di 7 351 674 DR, a titolo di restituzioni all'esportazione.
12 Le autorità elleniche si opponevano a tale domanda con la motivazione che la pretesa della Astir non trovava alcun fondamento nelle disposizioni del regolamento n. 2730/79.
13 La Astir proponeva di conseguenza un ricorso dinanzi al giudice a quo. Nella causa principale l'attrice sostiene, in particolare, che dall'art. 10 del regolamento n. 2730/79 emerge che una restituzione viene comunque versata, se un prodotto esportato è andato perduto durante il trasporto per causa di forza maggiore dopo aver lasciato il territorio geografico della Comunità.
14 Considerando che la soluzione della controversia implichi questioni di interpretazione del diritto comunitario, il Polymeles Protodikeio ha deciso di sospendere il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, secondo la corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 10, n. 4, 20 e 21 del regolamento (CEE) della Commissione n. 2730/79, l'esportatore di un prodotto agricolo, e segnatamente di farina di frumento, abbia diritto alla restituzione qualora il prodotto destinato all'esportazione, dopo aver lasciato i confini geografici della Comunità, perisca durante il trasporto per causa di forza maggiore e per il detto prodotto sia stata fissata la stessa restituzione per tutti i paesi terzi (CEE esclusa), eccetto l'Unione sovietica, per la quale, in ordine al detto prodotto, nessuna restituzione è stata prevista».
15 Si deve rilevare anzitutto che la regola generale sancita dall'art. 9, n. 1, secondo trattino, e precisata dall'art. 10, n. 4, secondo trattino, del regolamento n. 2730/79, concede la restituzione quando, come nel processo a quo, il prodotto considerato ha lasciato il territorio geografico della Comunità, in quanto sia stata fissata una restituzione non differenziata.
16 Va pertanto esaminata la questione se si abbia restituzione differenziata ai sensi del regolamento n. 2730/79, allorché sia stata fissata un'identica aliquota di restituzione per tutti i paesi terzi, con l'eccezione di un unico paese, per il quale non è stata fissata alcuna aliquota.
17 Secondo la Astir si ha restituzione differenziata solo quando per più paesi sono state fissate aliquote differenti. Quando, come nella specie in esame, non è stata fissata nessuna aliquota, non si tratterebbe di una differenziazione dell'aliquota della restituzione secondo la destinazione, bensì di un'eccezione al diritto alla restituzione per talune destinazioni. Tale eccezione non sarebbe applicabile qualora il prodotto sia andato perduto per causa di forza maggiore, di modo che dovrebbe essere pagata la restituzione valida per tutti i paesi.
18 Tale tesi non può essere condivisa.
19 La mancanza della fissazione di un'aliquota di restituzione per un paese terzo deve essere equiparata a una differenziazione secondo la destinazione. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale nei paragrafi 13 e 14 delle sue conclusioni, le norme relative al diritto alla restituzione differenziata sono state ispirate dalla preoccupazione di evitare abusi. In assenza di un'aliquota di restituzione identica per tutti i paesi terzi sussiste pertanto il rischio che il prodotto venga in realtà riesportato verso un paese diverso da quello indicato dall'esportatore e a cui si applica un'aliquota di restituzione meno elevata. Siffatto rischio di abuso sussiste non solo quando sono state fissate aliquote differenti per vari paesi, ma anche quando un paese è stato escluso dalla fissazione di un'aliquota. Ad un caso come quello di cui si tratta nel processo a quo si applicano pertanto le disposizioni relative alla restituzione differenziata.
20 Orbene, in caso di restituzione differenziata ai sensi dell'art. 20, n. 1, e fatto salvo l'art. 21 del regolamento n. 2730/79, il pagamento della restituzione è subordinato alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione.
21 Per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 21 del regolamento n. 2730/79, si deve però considerare che il suo n. 1 si limita ad autorizzare il pagamento di una parte della restituzione calcolata sulla base dell'aliquota più bassa in vigore al giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione dopo che la merce abbia lasciato il territorio geografico della Comunità, ma prima che sia stata prodotta la prova che la merce è effettivamente giunta alla destinazione dichiarata. Tuttavia, ai sensi dell'art. 21, n. 2, di tale regolamento, il n. 1 si applica solo qualora una restituzione sia stata fissata per tutti i paesi terzi.
22 Ne consegue che, in un caso come quello che costituisce oggetto del processo a quo in cui per un paese non è fissata alcuna restituzione, l'art. 20, n. 1, del regolamento n. 2730/79 resta applicabile e la restituzione viene versata solo se il prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale la restituzione è prevista.
23 Questo risultato non è inficiato dal fatto che la merce, dopo aver lasciato il territorio geografico della Comunità, sia andata perduta durante il trasporto per causa di forza maggiore. Infatti, l'art. 10, n. 4, primo trattino, del regolamento n. 2730/79 rimanda, nell'ipotesi di restituzione differenziata, all'applicazione dell'art. 21 del medesimo regolamento, di modo che, in tale ipotesi, non viene pagata alcuna restituzione stante la formulazione dell'art. 21, n. 2 (v., in questo senso, sentenza 25 maggio 1993, causa C-321/91, Tara Meat Packers, Racc. pag. I-2811, punti 17 e 18).
24 La questione sollevata dal giudice a quo va pertanto risolta dichiarando che gli artt. 10, n. 4, 20 e 21 del regolamento n. 2730/79 debbono essere interpretati nel senso che l'operatore economico non ha diritto alla restituzione all'esportazione nell'ipotesi in cui il prodotto considerato sia andato perduto durante il trasporto, dopo aver lasciato il territorio geografico della Comunità, per causa di forza maggiore e la medesima aliquota di restituzione sia stata fissata per tutti i paesi terzi, ad eccezione di un unico paese per il quale non è stata fissata alcuna restituzione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Le spese sostenute dal governo ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Polymeles Protodikeio di Atene con ordinanza 29 marzo 1990, dichiara:
Gli artt. 10, n. 4, 20 e 21 del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, debbono essere interpretati nel senso che l'operatore economico non ha diritto alla restituzione all'esportazione nell'ipotesi in cui il prodotto considerato sia andato perduto durante il trasporto, dopo aver lasciato il territorio geografico della Comunità, per causa di forza maggiore e la medesima aliquota di restituzione sia stata fissata per tutti i paesi terzi, ad eccezione di un unico paese per il quale non è stata fissata alcuna restituzione.
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