Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-117/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157, pag. 19), nonché alla direttiva del Consiglio 19 maggio 1992, 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l' influenza aviaria (GU L 167, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 giugno 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 4 aprile 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157, pag. 19), nonché alla direttiva del Consiglio 19 maggio 1992, 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l' influenza aviaria (GU L 167, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.
2 Ai sensi dell' art. 20 della direttiva 92/35 gli Stati membri dovevano adottare entro il 31 dicembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e informarne immediatamente la Commissione.
3 Del pari, l' art. 22 della direttiva 92/40 imponeva agli Stati membri di adottare entro il 1 gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e di informarne immediatamente la Commissione.
4 Il 12 marzo 1993 la Commissione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito ai provvedimenti di attuazione delle direttive 92/35 e 92/40 in Italia e in mancanza di altri elementi che le consentissero di concludere che il detto Stato si era conformato agli obblighi ad esso incombenti, inviava una lettera di diffida al governo italiano. La Commissione richiedeva inoltre a quest' ultimo la trasmissione di una tabella completa e dettagliata delle varie disposizioni nazionali che, secondo il medesimo governo, ne garantivano la trasposizione.
5 La Commissione, in mancanza di risposta alla detta lettera, inviava al governo italiano in data 2 maggio 1994 un parere motivato nel quale lo invitava ad adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi entro il termine di due mesi.
6 Con lettera 29 luglio 1994 le autorità italiane comunicavano alla Commissione che le procedure per il recepimento delle direttive 92/35 e 92/40 erano in corso.
7 Non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni in merito all' attuazione delle dette direttive, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
8 Nell' atto introduttivo la Commissione osserva che non dispone ancora di elementi d' informazione che dimostrino che la Repubblica italiana ha effettivamente adottato le disposizioni necessarie.
9 Il governo italiano non contesta il fatto che le direttive 92/35 e 92/40 non sono state correttamente recepite nell' ordinamento giuridico italiano. Esso ha tuttavia fatto valere, per la prima volta nel controricorso, l' esistenza di un regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 (GURI 24 giugno 1954, n. 142, Supplemento ordinario), contenente alcune disposizioni che attuerebbero parzialmente le direttive 92/35 e 92/40. Secondo il governo italiano, tale regolamento non è stato comunicato alla Commissione come strumento di attuazione delle direttive 92/35 e 92/40 poiché era in corso l' adozione dei provvedimenti speciali per la peste equina e l' influenza aviaria.
10 Nella replica la Commissione conferma le conclusioni formulate nel ricorso poiché non è stato contestato che i provvedimenti in argomento non sono stati ancora adottati dalle autorità italiane.
11 Dall' esame delle disposizioni invocate dal governo italiano risulta, come lo stesso ha peraltro riconosciuto, che esse non garantiscono l' attuazione completa delle direttive 92/35 e 92/40.
12 Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nei termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 92/35 e 92/40, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 20 e 22 delle dette direttive.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese. Poiché quest' ultima è rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato nei termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1992, 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina nonché alla direttiva del Consiglio 19 maggio 1992, 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l' influenza aviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 20 e 22 delle dette direttive.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy