Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali - Limiti - Rispetto del diritto comunitario - Norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci
(Trattato CE, art. 30)
2 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione malattia - Prestazioni fornite in un altro Stato membro - Art. 22 del regolamento n. 1408/71 - Portata - Rimborso da parte degli Stati membri, in base alle tariffe in vigore nello Stato competente, dei prodotti sanitari acquistati in un altro Stato membro - Esclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 22]
3 Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d'effetto equivalente - Normativa nazionale relativa al rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro - Acquisto di prodotti sanitari - Occhiali - Obbligo di previa autorizzazione dell'ente previdenziale dello Stato d'iscrizione - Inammissibilità - Giustificazione - Controllo sulle spese sanitarie - Protezione della sanità pubblica - Insussistenza
(Trattato CE, artt. 30 e 36)
Massima
4 La circostanza che una normativa nazionale rientri nell'ambito previdenziale non vale ad escludere l'applicazione dell'art. 30 del Trattato.
Infatti, benché il diritto comunitario non menomi la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro servizi previdenziali, nell'esercizio di tale potere gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto comunitario.
5 L'art. 22 del regolamento n. 1408/71, che mira a permettere all'assicurato, autorizzato dall'ente competente a recarsi in un altro Stato membro per ricevere ivi cure adeguate alle sue condizioni, di fruire di prestazioni mediche in natura per conto dell'ente competente, ma secondo la normativa dello Stato in cui le prestazioni sono fornite, segnatamente nel caso in cui il trasferimento diventi necessario in considerazione dello stato di salute dell'interessato, e ciò senza andare incontro a spese supplementari, non è inteso a disciplinare - e quindi non impedisce affatto - il rimborso da parte degli Stati membri, in base alle tariffe in vigore nello Stato competente, dei prodotti medici acquistati in un altro Stato membro, anche in mancanza di un'autorizzazione previa.
6 Gli artt. 30 e 36 del Trattato ostano ad una normativa nazionale in forza della quale un ente previdenziale di uno Stato membro neghi ad un assicurato il rimborso forfettario di un paio di occhiali con lenti da vista acquistato presso un ottico stabilito in un altro Stato membro per il motivo che l'acquisto di qualsiasi prodotto medico all'estero dev'essere previamente autorizzato.
Siffatta normativa dev'essere qualificata come ostacolo alla libera circolazione delle merci in quanto incoraggia gli assicurati ad acquistare i prodotti di cui trattasi nel territorio nazionale piuttosto che in altri Stati membri e, pertanto, è atta a frenare l'importazione.
Essa non è giustificata né da un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, poiché il rimborso forfettario di occhiali e di lenti da vista acquistati in altri Stati membri non inciderebbe sul finanziamento o sull'equilibrio del sistema previdenziale, né da motivi di sanità pubblica, al fine di garantire la qualità dei prodotti medici forniti agli assistiti in altri Stati membri, poiché, siccome i presupposti per l'accesso alle professioni regolamentate e per l'esercizio delle medesime sono stati oggetto di direttive comunitarie, l'acquisto di un paio d'occhiali, in base alla prescrizione di un oculista, presso un ottico stabilito in un altro Stato membro presenta garanzie equivalenti a quelle offerte all'atto della vendita di un paio d'occhiali da parte di un ottico stabilito nel territorio nazionale.
Parti
Nel procedimento C-120/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Conseil arbitral des assurances sociales (Lussemburgo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Nicolas Decker
e
Caisse de maladie des employés privés,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann e H. Ragnemalm (relatore), presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Decker, dagli avv.ti Andrée Braun e Serge Wagner, del foro di Lussemburgo;
- per il governo lussemburghese, dal signor Claude Ewen, ispettore della previdenza sociale di 1° categoria presso il ministero della Previdenza sociale, in qualità di agente;
- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Gereon Thiele, Assessor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Philippe Martinet, segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo olandese, dal signor Adriaan Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dalla signora Philippa Watson, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Hendrik van Lier, consigliere giuridico, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Decker, rappresentato dall'avv. Serge Wagner, della Caisse de maladie des employés privés, rappresentata dall'avv. Albert Rodesch, del foro di Lussemburgo, del governo lussemburghese, rappresentato dal signor Claude Ewen, del governo tedesco, rappresentato dal signor Ernst Röder, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Gloria Calvo Díaz, del governo francese, rappresentato dal signor Philippe Martinet, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora Philippa Watson, e della Commissione, rappresentata dal signor Jean-Francis Pasquier, all'udienza del 2 luglio 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 5 aprile 1995, pervenuta in cancelleria il 7 aprile successivo, il Conseil arbitral des assurances sociales ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE.
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il signor Decker, cittadino lussemburghese, e la Caisse de maladie des employés privés (ente previdenziale lussemburghese per gli impiegati del settore privato; in prosieguo: la «cassa») in merito ad una domanda di rimborso di un paio di occhiali con lenti da vista acquistati presso un ottico stabilito in Arlon (Belgio) in base alla prescrizione di un oculista stabilito in Lussemburgo.
3 Con lettera datata 14 settembre 1992 la cassa informava il signor Decker che si rifiutava di rimborsargli i detti occhiali in quanto erano stati acquistati all'estero senza una sua autorizzazione previa.
4 Il signor Decker proponeva reclamo contro questo provvedimento richiamandosi, segnatamente, alle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Con decisione del suo comitato direttivo 22 ottobre 1992 la cassa confermava il suo provvedimento, respingendo il reclamo del signor Decker.
5 Il ricorso da questo proposto dinanzi al Conseil arbitral des assurances sociales veniva respinto con ordinanza 24 agosto 1993.
6 Con atto datato 8 settembre 1993 il signor Decker proponeva opposizione contro la detta ordinanza dinanzi al Conseil arbitral des assurances sociales, opposizione che veniva respinta con sentenza 20 ottobre 1993 in quanto, segnatamente, la causa non aveva nessun collegamento con la libera circolazione delle merci, bensì con il diritto previdenziale, vale a dire con il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [v. versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1)].
7 Il signor Decker presentava ricorso per cassazione. Con sentenza 12 gennaio 1995, la sentenza del Conseil arbitral des assurances sociales veniva cassata e annullata, di modo che la causa veniva rinviata innanzi al medesimo organo, il quale, con sentenza 5 aprile 1995, decideva che gli artt. 60 del code des assurances sociales (codice lussemburghese della previdenza sociale; in prosieguo: il «codice») e 58 dello statuto dell'Union des caisses de maladie des salariés erano applicabili alla controversia.
8 L'art. 60 del codice, nella versione vigente all'epoca dei fatti di cui è causa, disponeva in particolare quanto segue:
«Gli assicurati hanno il diritto di rivolgersi al medico, al dentista, al farmacista, all'ospedale o al paramedico di loro scelta.
Per la prestazione di cure e di servizi nel territorio del Granducato è consentito rivolgersi soltanto:
1. ai medici, dentisti, farmacisti, ospedali, ostetriche, paramedici abilitati all'esercizio della professione in tutto il Granducato o in una parte di esso;
2. ai medici stranieri chiamati a consulto nel Granducato d'accordo con il medico curante o con il medico di fiducia, fatti salvi eventuali accordi internazionali meno restrittivi.
Tuttavia, gli assicurati possono farsi curare all'estero solo con il consenso della loro cassa malattia, a meno che non si tratti delle prime cure in caso di incidente o di malattia verificatisi all'estero.
Il consenso dell'ente previdenziale non può essere negato se il trattamento all'estero è consigliato dal medico curante dell'assicurato e da un medico di fiducia oppure se il trattamento necessario non è praticabile nel Granducato».
9 L'assunzione a carico delle montature di occhiali e di lenti da vista era disciplinata, all'epoca dei fatti di cui alla causa principale, dall'art. 78 dello statuto dell'Union des caisses de maladie e dall'accordo quadro 30 giugno 1975, concluso ai sensi dell'art. 308 bis del codice tra l'Union des caisses de maladie e l'associazione professionale degli ottici.
10 L'art. 78 dello statuto dell'Union des caisses de maladie stabilisce quanto segue:
«Gli occhiali e gli altri apparecchi oculistici sono a carico dell'ente previdenziale sino a concorrenza delle tariffe e secondo le modalità fissate negli accordi o decisioni equivalenti conformemente all'art. 308 bis del codice della previdenza sociale».
11 L'art. 2 dell'accordo quadro 30 giugno 1975 dispone che, fatte salve le disposizioni comunitarie e internazionali in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti ed assimilati, la fornitura di occhiali agli assicurati deve avvenire, per le persone domiciliate o residenti in Lussemburgo, tramite gli ottici iscritti all'albo della camera dell'artigianato di Lussemburgo e stabiliti nel Granducato.
12 In osservanza di queste disposizioni, il rimborso veniva effettuato su base forfettaria ed entro il limite massimo, per le montature, di 1 600 LFR.
13 Per quanto concerne il rimborso delle lenti da vista, le tariffe del rimborso erano fissate nell'allegato A dell'accordo quadro 30 giugno 1975. Ai sensi dell'art. 12 del detto documento, la correzione in aumento o in diminuzione degli importi rimborsabili delle lenti da vista stabiliti nell'allegato A era operata con esclusivo riferimento ai prezzi di listino delle ditte Zeiss e American Optical.
14 Il codice e lo statuto dell'Union des caisses de maladie sono stati oggetto di modifiche sostanziali nel 1992. Tuttavia, il principio posto dal vecchio art. 60 del codice dell'autorizzazione previa dell'ente previdenziale per qualsiasi trattamento medico effettuato all'estero è stato ripreso nel nuovo art. 20 del detto codice.
15 Per quanto concerne il regolamento n. 1408/71, l'art. 22 di quest'ultimo dispone segnatamente quanto segue:
«1. II lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e:
(...)
c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure appropriate al suo stato,
ha diritto:
i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;
ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.
2. (...)
L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio l'interessato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.
(...)».
16 Poiché nutriva dubbi sulla compatibilità di queste disposizioni con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 30 e 36 del Trattato, il Conseil arbitral des assurances sociales ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, nella misura in cui ostacola in generale l'importazione da parte di privati di medicine o, come nella specie, di occhiali provenienti da altri Stati membri, l'art. 60 del code des assurances sociales lussemburghese in base al quale un ente previdenziale di uno Stato membro A nega ad un assicurato, cittadino dello stesso Stato membro A, il rimborso degli occhiali da vista prescritti da un medico stabilito nello stesso Stato ma acquistati presso un ottico stabilito in uno Stato membro B, per il motivo che qualsiasi cura medica all'estero deve essere previamente autorizzata da detto ente previdenziale».
17 Il signor Decker e la Commissione ritengono che una normativa nazionale in osservanza della quale viene negato a un assicurato il rimborso di prodotti normalmente rimborsati, con riserva di un'autorizzazione previa da parte dell'ente previdenziale del detto assicurato, costituisca un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione delle merci.
18 Viceversa, i governi lussemburghese, belga, francese e del Regno Unito allegano, in via principale, che una normativa come quella oggetto della causa principale non rientra nella sfera degli artt. 30 e 36 del Trattato in quanto concerne la previdenza sociale. Essi asseriscono, in subordine, che queste stesse disposizioni non ostano comunque al mantenimento di una siffatta normativa. I governi tedesco, spagnolo ed olandese condividono quest'ultimo punto di vista.
19 In considerazione delle osservazioni presentate, è opportuno esaminare nell'ordine le questioni relative, anzitutto, all'applicazione del principio della libera circolazione all'ambito previdenziale, poi all'incidenza del regolamento n. 1408/71 e, infine, all'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci.
Sull'applicazione del principio fondamentale della libera circolazione all'ambito previdenziale
20 I governi lussemburghese, belga, francese e del Regno Unito sostengono, in via principale, che la disciplina oggetto della causa principale, concernente il rimborso delle prestazioni di cure, non rientra nella sfera dell'art. 30 del Trattato in quanto concerne un ramo specifico della previdenza sociale.
21 Occorre preliminarmente sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali (sentenze 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a., Racc. pag. 523, punto 16, e 17 giugno 1997, causa C-70/95 Sodemare e a., Racc. pag. I-3395, punto 27).
22 Di conseguenza, in mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale (sentenze 24 aprile 1980, causa 110/79, Coonan, Racc. pag. 1445, punto 12, e 4 ottobre 1991, causa C-349/87, Paraschi, Racc. pag. I-4501, punto 15) e, dall'altro, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (sentenza 30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, Stöber e Piosa Pereira, Racc. pag. I-511, punto 36).
23 Come rilevato dall'avvocato generale nei paragrafi 17-25 delle sue conclusioni, nell'esercizio di tale potere gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto comunitario.
24 Infatti, la Corte ha rilevato che i provvedimenti adottati dagli Stati membri in materia previdenziale che possono incidere sulla messa in commercio dei prodotti medici ed influenzare indirettamente le possibilità di importazione di questi prodotti sono soggetti alle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci (v. sentenza Duphar e a., citata, punto 18).
25 Di conseguenza, la circostanza che la normativa nazionale oggetto della causa principale rientri nell'ambito previdenziale non vale ad escludere l'applicazione dell'art. 30 del Trattato.
Sull'incidenza del regolamento n. 1408/71
26 Il governo lussemburghese ritiene che l'art. 22 del regolamento n. 1408/71 ponga il principio della necessità di un'autorizzazione previa per qualsiasi cura in un altro Stato membro. Contestare la legittimità delle disposizioni nazionali relative all'assunzione a carico delle prestazioni ottenute all'estero equivarrebbe a mettere in dubbio la validità dell'analoga disposizione contenuta nel regolamento n. 1408/71.
27 A tal proposito occorre rilevare che la circostanza che un provvedimento nazionale possa essere eventualmente conforme a una disposizione di diritto derivato, nel caso di specie l'art. 22 del regolamento n. 1408/71, non produce l'effetto di sottrarre tale provvedimento all'applicazione delle disposizioni del Trattato.
28 Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale nei paragrafi 55 e 57 delle sue conclusioni, l'art. 22, n. 1, del regolamento n. 1408/71 mira a permettere all'assicurato, autorizzato dall'ente competente a recarsi in un altro Stato membro per ricevere ivi cure adeguate alle sue condizioni, di fruire di prestazioni mediche in natura per conto dell'ente competente, ma secondo la normativa dello Stato in cui le prestazioni sono fornite, segnatamente nel caso in cui il trasferimento diventi necessario in considerazione dello stato di salute dell'interessato, e ciò senza andare incontro a spese supplementari.
29 Per contro, occorre constatare che l'art. 22 del regolamento n. 1408/71, interpretato alla luce della sua finalità, non è inteso a disciplinare - e quindi non impedisce affatto - il rimborso da parte degli Stati membri, in base alle tariffe in vigore nello Stato competente, dei prodotti medici acquistati in un altro Stato membro, anche in mancanza di un'autorizzazione previa.
30 Di conseguenza, si deve esaminare la compatibilità di una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.
Sull'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci
31 Occorre esaminare se una normativa come quella oggetto della causa principale possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5).
32 Il signor Decker e la Commissione ritengono che l'esistenza di un sistema che subordina l'assunzione a carico di prodotti medici, secondo le modalità dello Stato di iscrizione, a un'autorizzazione previa dell'ente competente di questo Stato quando i prodotti sono forniti in un altro Stato membro costituisca una restrizione alla libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 30 del Trattato.
33 Gli Stati membri che hanno presentato osservazioni allegano in sostanza che una normativa come quella oggetto della causa principale non ha né lo scopo né l'effetto di restringere gli scambi commerciali, ma si limita a stabilire le modalità alle quali è subordinato il rimborso di spese mediche. Una normativa siffatta non equivarrebbe a un divieto di importare occhiali né inciderebbe direttamente sulla possibilità di acquistarli al di fuori del territorio nazionale. Infine, essa non vieterebbe agli ottici lussemburghesi d'importare occhiali e lenti da vista provenienti da altri Stati membri, di trasformarli e di venderli.
34 A tal proposito, occorre rilevare che la normativa oggetto della causa principale incoraggia le persone assicurate presso il regime previdenziale lussemburghese ad acquistare e a fare montare i loro occhiali da ottici stabiliti nel Granducato piuttosto che in altri Stati membri.
35 Benché la normativa nazionale oggetto della causa principale non privi gli assicurati della facoltà di acquistare prodotti medici in un altro Stato membro, cionondimeno essa subordina ad un'autorizzazione previa il rimborso delle spese sostenute in questo Stato e nega tale rimborso agli assicurati che non siano muniti di questa autorizzazione. Le spese sostenute nello Stato d'iscrizione non sono invece soggette alla detta autorizzazione.
36 Siffatta normativa dev'essere qualificata come ostacolo alla libera circolazione delle merci in quanto incoraggia gli assicurati ad acquistare i prodotti di cui trattasi nel Granducato piuttosto che in altri Stati membri e, pertanto, è atta a frenare l'importazione di occhiali montati in questi Stati (v. sentenza 7 maggio 1985, causa 18/84, Commissione/Francia, Racc. pag. 1339, punto 16).
37 Il governo lussemburghese sostiene tuttavia che la libera circolazione delle merci non è assoluta e che la normativa oggetto della causa principale, la quale avrebbe lo scopo di tenere sotto controllo le spese sanitarie che devono necessariamente essere prese in considerazione, è giustificata in forza di tale motivo.
38 Viceversa, il signor Decker asserisce che, in caso di rimborso del suo acquisto, il bilancio dell'ente previdenziale dovrebbe sopportare il medesimo onere economico, poiché il detto ente si limiterebbe a rimborsare un importo forfettario, riguardante sia la montatura sia le lenti da vista vendute da un ottico. Poiché tale importo forfettario è fissato indipendentemente dalle spese realmente sostenute, l'ente previdenziale non avrebbe ragioni obiettive per negare il rimborso quando l'acquisto è effettuato presso un ottico stabilito in un altro Stato membro. La normativa oggetto della causa principale non potrebbe pertanto essere giustificata dall'esigenza di tenere sotto controllo le spese sanitarie.
39 A tal proposito, occorre rilevare che obiettivi di natura puramente economica non possono giustificare un ostacolo al principio fondamentale della libera circolazione delle merci. Tuttavia, non può escludersi che un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale possa costituire un motivo imperativo di interesse generale atto a giustificare tale ostacolo.
40 Ebbene, come ha ammesso del resto il governo lussemburghese in risposta ad un quesito rivoltogli dalla Corte, si deve constatare che il rimborso forfettario di occhiali e di lenti da vista acquistati in altri Stati membri non inciderebbe sul finanziamento o sull'equilibrio del sistema previdenziale.
41 I governi belga, tedesco e olandese hanno anche asserito che il diritto degli assicurati di aver accesso a cure di qualità costituiva una giustificazione della normativa oggetto della causa principale a titolo di tutela della sanità pubblica ex art. 36 del Trattato. Il governo belga aggiunge che la fornitura di occhiali dovrebbe essere effettuata da persone legalmente abilitate ad esercitare la professione. Se le prestazioni sono fornite in un altro Stato membro, il controllo sulla loro corretta esecuzione sarebbe gravemente compromesso, se non reso addirittura impossibile.
42 A tal proposito occorre sottolineare che i presupposti per l'accesso alle professioni regolamentate e per il loro esercizio sono stati oggetto delle direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25), e della Commissione 20 luglio 1995, 95/43/CE, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51 (GU L 184, pag. 21).
43 Ciò implica che l'acquisto di un paio di occhiali presso un ottico stabilito in un altro Stato membro presenta garanzie equivalenti a quelle offerte all'atto della vendita di un paio di occhiali da parte di un ottico stabilito nel territorio nazionale (v., per quanto concerne l'acquisto di medicinali in un altro Stato membro, sentenze 7 marzo 1989, causa 215/87, Schumacher, Racc. pag. 617, punto 20, e 8 aprile 1992, causa C-62/90, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2575, punto 18).
44 Occorre inoltre sottolineare che nella fattispecie l'acquisto degli occhiali è stato effettuato in base alla prescrizione di un oculista, il che garantisce la tutela della salute.
45 Ne discende che una normativa come quella applicabile nella causa principale non è giustificata da motivi di sanità pubblica al fine di garantire la qualità dei prodotti medici forniti in altri Stati membri.
46 Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che gli artt. 30 e 36 del Trattato ostano ad una normativa nazionale in forza della quale un ente di previdenza sociale di uno Stato membro neghi ad un assicurato il rimborso forfettario di un paio di occhiali con lenti da vista acquistato presso un ottico stabilito in un altro Stato membro perché l'acquisto di qualsiasi prodotto medico all'estero dev'essere previamente autorizzato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
47 Le spese sostenute dai governi lussemburghese, belga, tedesco, spagnolo, francese, olandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Conseil arbitral des assurances sociales con sentenza 5 aprile 1995, dichiara:
Gli artt. 30 e 36 del Trattato CE ostano ad una normativa nazionale in forza della quale un ente previdenziale di uno Stato membro neghi ad un assicurato il rimborso forfettario di un paio di occhiali con lenti da vista acquistato presso un ottico stabilito in un altro Stato membro per il motivo che l'acquisto di qualsiasi prodotto medico all'estero dev'essere previamente autorizzato.
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