Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Modulo base destinato ad essere integrato per ottenere una macchina per l' elaborazione dell' informazione, consistente in un involucro contenente essenzialmente due lettori di dischetti ° Classificazione nella sottovoce 8471 93 59 della nomenclatura combinata
Massima
La nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, quale risulta dagli allegati del regolamento n. 2505/92, che modifica gli allegati I e II del regolamento n. 2658/87, dev' essere interpretata nel senso che un modulo base destinato ad essere integrato per ottenere una macchina per l' elaborazione dell' informazione, consistente in un involucro contenente, sostanzialmente, due dispositivi per la lettura di dischetti, dev' essere classificato, in applicazione della regola generale 3 b) per l' interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nella sottovoce 8471 93 59 quale "unità di memoria", in base ai lettori che esso contiene. Infatti, i lettori di dischetti che conferiscono ad un siffatto modulo base destinato al trattamento dell' informazione il suo carattere essenziale rientrano, in base alle loro caratteristiche, in tale sottovoce.
Parti
Nel procedimento C-121/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra
VOBIS Microcomputer AG
e
Oberfinanzdirektion Muenchen,
domanda vertente sull' interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, quale risulta dagli allegati al regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 267, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la VOBIS Microcomputer AG, dal signor Helmut Columbus, consulente fiscale (Steuerberater) in Handorf;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 marzo 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 marzo 1995, pervenuta alla Corte il 10 aprile successivo, il Bundesfinanzhof ha proposto, in applicazione dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, quale risulta dagli allegati al regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 267, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società VOBIS Microcomputer (in prosieguo: la "VOBIS") e l' Oberfinanzdirektion Muenchen in ordine alla classificazione doganale di un "involucro per computer contenente, montati, dispositivi per la lettura di dischetti magnetici (compact)". Tale prodotto costituisce un modulo base (avente le dimensioni di circa 27 x 41 x 15 cm e il peso di circa 8,1 kg) per l' unità di elaborazione numerica di una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione e contiene, in un involucro metallico, assieme a visualizzatori e a comandi, un alimentatore elettrico, due dispositivi per la lettura di dischetti e cavi di raccordo (in prosieguo: il "modulo base").
3 La sottovoce 8473 30 90 della nomenclatura combinata della Tariffa è formulata nei seguenti termini:
"8473 Parti ed accessori (...) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472:
(...)
8473 30 ° Parti ed accessori di macchine della voce 8471:
(...)
8473 30 90 ° ° altri".
4 D' altro canto, la sottovoce 8471 93 59, che fa parte del capitolo 84 della sezione XVI della nomenclatura combinata, è così redatta:
"8471 Macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l' inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l' elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
(...)
8471 93 ° ° Unità di memoria, anche presentate unitamente col resto di un sistema:
(...)
8471 93 40 ° ° ° ° ° Unità di memoria a dischi:
(...)
8471 93 59 ° ° ° ° ° ° altre".
5 Secondo la nota 5 relativa al capitolo 84 della nomenclatura combinata,
"5. A. Ai sensi della voce 8471 per 'macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione' si intendono:
a) le macchine numeriche atte a:
1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l' esecuzione di questa o di questi programmi;
2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell' utilizzatore;
3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall' utilizzatore;
4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l' esecuzione nel corso dell' elaborazione;
(...)
B. Le macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo, ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti:
a) essere collegabile all' unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma ° codice o segnali ° utilizzabili dal sistema, a meno che si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).
Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 8471.
Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua".
6 Infine, secondo le regole generali per l' interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune,
"(...)
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall' assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale".
7 La VOBIS, società di diritto tedesco, ha importato in Germania il modulo base che essa ha completato con unità supplementari al fine di ottenere una macchina per l' elaborazione dell' informazione numerica.
8 Il 13 gennaio 1993 l' Oberfinanzdirektion di Monaco di Baviera ha rilasciato alla VOBIS un parere vincolante di classificazione doganale, con cui il modulo base era classificato nella voce 8473 30 90 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune.
9 A seguito del rigetto della sua opposizione avverso tale classificazione, la VOBIS ha proposto un ricorso al Finanzgericht. A suo parere, il modulo base rientrava nella sottovoce 8471 93 59 in quanto "unità di memoria" poiché, pur essendo un elemento di un apparecchio compatto, esso risponde ai requisiti di una "unità" quali definiti nella nota 5, sub B, relativa al capitolo 84 della nomenclatura combinata.
10 Il Finanzgericht ha respinto il ricorso in quanto, in primo luogo, il modulo base doveva essere classificato come "parte" di una macchina per l' elaborazione dell' informazione destinata ad essere integrata e non come unità di lettura assolutamente completa e, in secondo luogo, si trattava innanzi tutto di un involucro contenente già parti di una macchina per l' elaborazione dell' informazione. La VOBIS ha proposto un ricorso in cassazione ("Revision") avverso tale decisione dinanzi al Bundesfinanzhof.
11 Ritenendo così che la controversia sollevasse questioni di interpretazione del diritto comunitario, il Bundesfinanzhof ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata nella versione del 1993 ° vada interpretata nel senso che un 'modulo base' destinato ad essere integrato per ottenere una macchina per l' elaborazione dell' informazione, consistente in un involucro contenente, sostanzialmente, due dispositivi per la lettura di dischetti, come più dettagliatamente descritto nella motivazione, dev' essere classificato, direttamente o in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali, tenuto conto dei lettori che esso contiene, nella sottovoce 8471 93 59 come 'unità di memoria' .
2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se l' interpretazione della Tariffa doganale comune porti a dover classificare un prodotto del genere sopra menzionato nella sottovoce 8473 30 90 come 'parte' (di una macchina per l' elaborazione dell' informazione)".
12 Con la sua prima questione, il Bundesfinanzhof chiede in sostanza se la nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, quale risulta dagli allegati al regolamento n. 2505/92, che modifica gli allegati I e II del regolamento n. 2658/87, debba essere interpretata nel senso che un modulo base destinato ad essere integrato per ottenere una macchina per l' elaborazione dell' informazione, consistente in un involucro contenente, sostanzialmente, due dispositivi per la lettura di dischetti, dev' essere classificato nella sottovoce 8471 93 59 in quanto "unità di memoria", tenuto conto dei lettori che esso contiene.
13 Secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note delle sezioni e dei capitoli. Allo stesso modo, ai fini dell' interpretazione della Tariffa doganale comune, le note che precedono i capitoli della Tariffa doganale comune nonché le note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale costituiscono mezzi importanti per garantire l' applicazione uniforme di tale tariffa e come tali possono essere considerati strumenti validi per l' interpretazione della stessa (v., al riguardo, sentenza 17 ottobre 1995, cause riunite C-59/94 e C-64/94, Pardo & Fils e Camicas, Racc. pag. I-3159, punto 10).
14 Nel caso di specie, dalla formulazione della voce 8471 risulta che quest' ultima comprende le macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione e loro unità. Sono considerate come unità, alla sottovoce 8471 93, le unità di memoria, anche presentate unitamente col resto di un sistema. Le sottovoci successive riassumono i diversi tipi di unità di memoria, comprese le unità di memoria a dischi, ottiche o "altre".
15 Risulta dagli atti che il modulo base è privo dei pezzi necessari per funzionare come unità centrale di elaborazione che costituisce l' elemento caratteristico delle macchine automatiche di elaborazione dell' informazione di cui alla voce 8471, quale definita dalla nota 5, sub A, relativa al capitolo 84 della nomenclatura combinata. Ne consegue che il modulo base non deve essere classificato in quanto macchina automatica per l' elaborazione dell' informazione completa o incompleta, ai sensi di tale voce.
16 Ci si deve allora chiedere se il modulo base soddisfi i requisiti di una "unità" quale definita dalla nota 5, sub B, relativa al capitolo 84 della nomenclatura combinata. Dalla formulazione di tale nota risulta che una unità fa parte di un sistema completo di macchine automatiche di elaborazione dell' informazione, qualora soddisfi due requisiti: in primo luogo, essa dev' essere collegabile all' unità centrale di elaborazione vuoi direttamente, vuoi con una o più altre unità intermedie e, in secondo luogo, dev' essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema.
17 Il modulo base di cui trattasi nella causa principale non soddisfa tali condizioni. Infatti, esso non dev' essere collegato a un' unità centrale di elaborazione, ma è quest' ultima che dev' essere inserita nel modulo base.
18 Tuttavia, è pacifico che i lettori di dischetti, contenuti nei moduli, sarebbero di per sé considerati come unità di memoria a dischi e che, non essendo ottici, essi fanno parte della sottovoce 8471 93 59: "Unità di memoria a dischi; altre". E' altresì pacifico che ciascun elemento costitutivo del modulo base, quale l' alimentatore elettrico, dev' essere di per sé classificato nella sottovoce 8471 99 90: "altre: altre" o nella sottovoce 8473 30 90: "Parti ed accessori di macchine della voce 8471: altri".
19 Qualora, come nel caso di specie, la merce controversa sia ritenuta classificabile in due voci diverse senza che si applichi la regola generale 3 a), la regola generale 3 b) prevede che la classificazione dei prodotti costituiti dall' assemblaggio di oggetti differenti dipende dalla materia o dall' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
20 L' applicabilità di tale regola, nella fattispecie, è corroborata dal punto 3 b), sub IX, delle note esplicative al sistema armonizzato. Benché gli elementi che lo compongono siano separabili, il modulo base soddisfa i requisiti di detto punto in quanto opera costituita dall' assemblaggio di oggetti differenti. Tali elementi sono infatti adattati gli uni agli altri e complementari gli uni agli altri, mentre il loro assemblaggio costituisce un insieme i cui componenti non possono normalmente essere venduti separatamente.
21 Si deve pertanto esaminare il carattere essenziale del modulo base. Secondo la nota esplicativa al sistema armonizzato relativa al punto 3 b), sub VIII, tale carattere può risultare in particolare dalla natura della materia costitutiva o dagli oggetti che ne fanno parte, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso o dal loro valore nonché dall' importanza di una delle materie costitutive ai fini dell' utilizzazione delle merci.
22 Come rilevato dall' avvocato generale al paragrafo 14 delle sue conclusioni, solo il valore e l' importanza delle materie costitutive in funzione dell' utilizzazione della merce forniscono criteri pertinenti nel caso di specie.
23 Poiché il modulo base è destinato all' elaborazione automatica dell' informazione, si deve constatare, da un lato, che i due lettori di dischetti gli conferiscono il carattere essenziale e, dall' altro, che l' involucro metallico, i visualizzatori, i comandi, l' alimentatore elettrico e i cavi di raccordo presentano solo un' importanza secondaria.
24 Ne consegue che il modulo base va classificato nella sottovoce 8471 93 59 così come i due lettori di dischetti.
25 La prima questione deve pertanto essere risolta dichiarando che la nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, quale risulta dagli allegati al regolamento n. 2505/92, che modifica gli allegati I e II al regolamento n. 2658/87, dev' essere interpretata nel senso che un modulo base destinato ad essere integrato per ottenere una macchina per l' elaborazione dell' informazione, consistente in un involucro contenente, sostanzialmente, due dispositivi per la lettura di dischetti, dev' essere classificato, in applicazione della regola generale 3 b) per l' interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nella sottovoce 8471 93 59 quale "unità di memoria", in base ai lettori che esso contiene.
26 Alla luce della soluzione data alla prima questione non occorre risolvere la seconda.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 16 marzo 1995, dichiara:
La nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, quale risulta dagli allegati al regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, dev' essere interpretata nel senso che un modulo base destinato ad essere integrato per ottenere una macchina per l' elaborazione dell' informazione, consistente in un involucro contenente, sostanzialmente, due dispositivi per la lettura di dischetti, dev' essere classificato, in applicazione della regola generale 3 b) per l' interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nella sottovoce 8471 93 59 quale "unità di memoria", in base ai lettori che esso contiene.
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