Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Accordi internazionali ° Accordo di cooperazione CEE-Marocco ° Lavoratori marocchini occupati in uno Stato membro ° Previdenza sociale ° Parità di trattamento ° Diniego di concessione, a causa della sua cittadinanza, ad un familiare di un lavoratore marocchino con lui residente dei vantaggi transitori del sistema olandese di assicurazione vecchiaia generalizzata ° Inammissibilità
[Accordo di cooperazione CEE-Marocco, art. 41, n. 1; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71]
Massima
L' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione fra la CEE e il Marocco deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di negare alla moglie di un lavoratore marocchino, la quale soddisfi determinate condizioni di residenza imposte ai cittadini di tale Stato per fruire di prestazioni come i vantaggi transitori del sistema olandese di assicurazione vecchiaia generalizzata, la concessione di tali prestazioni a causa della cittadinanza marocchina dell' interessata. Infatti i detti vantaggi transitori, che consistono in un incremento della pensione di vecchiaia, configurano una prestazione previdenziale che rientra nell' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 e quindi in quello del principio di parità di trattamento sancito dal citato articolo e di cui possono avvalersi i familiari del lavoratore marocchino con lui residenti nello Stato membro di occupazione. D' altra parte, per l' applicazione del detto art. 41, n. 1, ai familiari di un lavoratore marocchino, non va fatta distinzione tra diritti propri e diritti derivati e, a prescindere dalle peculiarità del regime transitorio previsto dal sistema olandese di assicurazione vecchiaia generalizzata in forza delle quali vanno presi in considerazione i periodi di residenza e non di pagamento di contributi, una prestazione non può essere negata solo perché non viene soddisfatto un requisito di cittadinanza o un requisito che non deve essere posseduto altresì dai cittadini dello Stato membro di cui trattasi.
Parti
Nel procedimento C-126/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
A. Hallouzi-Choho
e
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G. Hirsch, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G.F. Mancini (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signora Hallouzi-Choho, dall' avv. C.A.J. de Roy van Zuydewijn, del foro di Amsterdam;
° per il Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, dall' avv. E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam;
° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico al ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Hallouzi-Choho, rappresentata dall' avv. C.A.J. de Roy van Zuydewijn, del Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, rappresentato dal signor G.J. Vonk, capoufficio del Sociale Verzekeringsrecht en Internationale Zaken alla Sociale Verzekeringsbank, in qualità di agente, del governo olandese, rappresentato dal signor J.S. van den Oosterkamp, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor C. Chavance, segretario degli affari esteri presso l' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor P. van Nuffel, all' udienza del 24 aprile 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 maggio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 9 dicembre 1994, giunta nella cancelleria della Corte il 13 aprile 1995, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1; in prosieguo: l' "Accordo").
2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia fra la signora Hallouzi-Choho, cittadina marocchina, e il Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank di Amsterdam (direzione della previdenza sociale di Amsterdam; in prosieguo: l' "SVB") in ordine alla negata erogazione di talune prestazioni di vecchiaia.
3 Dagli atti di causa emerge che la signora Hallouzi-Choho è coniuge di un lavoratore marocchino a riposo. Risiede con il marito nei Paesi Bassi, dove quest' ultimo ha svolto un' attività lavorativa subordinata e percepisce una pensione di vecchiaia in forza della legge olandese. La signora Hallouzi-Choho non ha mai svolto attività lavorativa nella Comunità.
4 Il 1 luglio 1991, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le è stata concessa una pensione di vecchiaia in forza della normativa olandese.
5 Nei Paesi Bassi, l' Algemene Ouderdomswet (legge sull' assicurazione vecchiaia generalizzata; in prosieguo: l' "AOW") ha istituito un regime di pensioni di vecchiaia cui sono iscritte tutte le persone residenti nel territorio del detto Stato nonché quelle soggette all' imposta olandese sulla retribuzione a motivo di un' attività lavorativa subordinata svolta nei Paesi Bassi. L' assicurazione in forza dell' AOW implica il versamento di contributi.
6 L' importo della pensione di vecchiaia è proporzionato al numero di anni assicurativi maturati fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età dell' assicurato. L' importo massimo della pensione si consegue pertanto dopo un periodo contributivo di 50 anni. Quando il detto periodo è inferiore ai 50 anni viene applicata una riduzione del 2% per ogni anno non assicurato.
7 Poiché l' AOW è entrata in vigore il 1 gennaio 1957, non sarebbe stato possibile aver diritto ad una pensione completa prima dell' anno 2007. A ciò è stato ovviato con gli artt. 55 e 56 dell' AOW, che istituiscono una disciplina transitoria la quale consente di considerare come periodo di assicurazione ai sensi dell' AOW quelli maturati tra il quindicesimo anno di età dell' interessato e il 1 gennaio 1957, purché l' interessato abbia risieduto nei Paesi Bassi tra il cinquantanovesimo e il sessantacinquesimo anno di età, continui a risiedervi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e possieda la cittadinanza olandese.
8 Quest' ultimo requisito non si applica tuttavia alle persone che rientrano nell' ambito di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), ai lavoratori cittadini di uno Stato membro dello Spazio economico europeo nonché ai cittadini di un paese con cui il Regno dei Paesi Bassi ha concluso un accordo bilaterale di previdenza sociale che comporti un regime di equiparazione ai cittadini olandesi. Inoltre il requisito della cittadinanza olandese è stato temperato dal regio decreto 15 novembre 1985, emendato, che dispone l' equiparazione ai cittadini olandesi degli stranieri, per tutta la durata del loro soggiorno nei Paesi Bassi, che abbiano risieduto in tale Stato durante un periodo di quindici anni, ininterrottamente o meno, dopo il compimento del ventesimo anno di età, purché vi abbiano risieduto ininterrottamente durante i cinque anni immediatamente precedenti il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
9 Per il conteggio della pensione della signora Hallouzi-Choho, l' SVB ha rifiutato di prendere in considerazione i periodi fittizi di assicurazione compresi tra il quindicesimo anno di età dell' interessata e il 1 gennaio 1957, per il motivo che l' interessata non possedeva il requisito della cittadinanza olandese e non soddisfaceva neppure le condizioni per poter essere equiparata a un cittadino olandese ai sensi delle disposizioni del regio decreto 15 novembre 1985.
10 L' SVB ha di conseguenza negato alla signora Hallouzi-Choho il diritto a fruire delle prestazioni transitorie previste dall' AOW ed ha applicato alla pensione di vecchiaia una riduzione del 78%, includendo nel computo della detta pensione solo gli undici anni durante i quali la signora Hallouzi-Choho aveva risieduto nei Paesi Bassi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
11 E' pacifico che, ad eccezione del requisito del possesso della cittadinanza olandese, la signora Hallouzi-Choho soddisfa tutte le altre condizioni per l' applicazione del regime transitorio ex artt. 55 e 56 dell' AOW.
12 La signora Hallouzi-Choho ha proposto ricorso contro il diniego dell' SVB di concederle i vantaggi transitori previsti dall' AOW. La causa è attualmente pendente dinanzi al Centrale Raad van Beroep.
13 Dinanzi a tale giudice, la signora Hallouzi-Choho ha sostenuto che dalla sentenza 31 gennaio 1991, nella causa C-18/90, Kziber (Racc. pag. I-199), risulta che l' art. 41, n. 1, dell' Accordo vieta alle autorità di uno Stato membro di fondarsi sulla cittadinanza marocchina del richiedente per negargli prestazioni previdenziali come i vantaggi transitori previsti dall' AOW. Pertanto la signora Hallouzi-Choho dovrebbe essere trattata in modo analogo ad un cittadino olandese e potrebbe fruire delle dette prestazioni.
14 L' SVB ha invece sostenuto che la signora Hallouzi-Choho non può pretendere la concessione dei vantaggi transitori previsti dall' AOW perché non possiede il requisito della cittadinanza olandese e non soddisfa neppure le condizioni che le consentono di essere equiparata ad un cittadino olandese. La giurisprudenza della Corte avrebbe del resto riconosciuto la specificità del regime transitorio dell' AOW, consistente nel fatto che i periodi precedenti al 1 gennaio 1957, per i quali viene concessa una pensione di vecchiaia ai sensi degli artt. 55 e 56 dell' AOW, non costituiscono periodi di assicurazione effettivi, poiché l' interessato non deve alcun contributo e la residenza nei Paesi Bassi è l' unico criterio ai fini dell' assicurazione (v., in particolare, sentenza 2 maggio 1990, causa C-293/88, Winter-Lutzins, Racc. pag. I-1623).
15 Il Centrale Raad van Beroep ha sottolineato che, in quella sentenza, la Corte ha ammesso che l' allegato VI, intitolato "Paesi Bassi", punto 2, del regolamento n. 1408/71 contiene disposizioni specifiche per l' applicazione al regime transitorio dell' AOW del principio della revoca delle clausole di residenza di cui all' art. 10 del medesimo regolamento e che queste disposizioni sono giustificate dal fatto che detto art. 10 non può essere applicato senza restrizioni ad un sistema di assicurazione vecchiaia generalizzata in forza del quale la residenza nei Paesi Bassi costituisce l' unico criterio ai fini dell' assicurazione. Il giudice a quo ha tuttavia rilevato che l' Accordo non contiene nessuna disposizione raffrontabile a quella del detto allegato VI e che non dispone neppure che le norme dell' allegato debbano essere applicate per analogia.
16 Il Centrale Raad van Beroep, ritenendo che la controversia sollevasse pertanto problemi di interpretazione del diritto comunitario, ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
"Se l' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Marocco vada interpretato nel senso che non consente di subordinare al possesso della cittadinanza olandese l' erogazione delle prestazioni transitorie previste dall' Algemene Ouderdomswet olandese al coniuge di un lavoratore marocchino, che è quindi un familiare di quest' ultimo ai sensi dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo".
17 Per risolvere la questione occorre rammentare anzitutto che l' art. 41, che fa parte del titolo III dell' Accordo relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, prevede al n. 1 che,
"Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall' assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati".
18 I numeri seguenti di questo articolo riguardano il cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, l' erogazione delle prestazioni familiari ai familiari residenti all' interno della Comunità e il trasferimento in Marocco delle pensioni e rendite di anzianità, di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonché di invalidità.
L' effetto diretto dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo
19 A questo proposito, per giurisprudenza consolidata (v. sentenze Kziber, loc. cit., punti 15-22, e 20 aprile 1994, causa C-58/93, Yousfi, Racc. pag. I-1353, punto 16) l' art. 41, n. 1, dell' Accordo, che sancisce, in termini chiari, precisi e tassativi, il divieto di fare discriminazioni, a motivo della cittadinanza, a danno dei lavoratori marocchini e dei membri della loro famiglia con essi conviventi, nel settore della previdenza sociale, impone un obbligo chiaro e preciso, la cui esecuzione o i cui effetti non sono subordinati all' adozione di alcun atto ulteriore per qualsiasi questione diversa da quelle che costituiscono oggetto dei nn. 2, 3 e 4 del medesimo articolo. Nelle stesse sentenze la Corte ha aggiunto che l' obiettivo dell' Accordo, cioè la promozione di una cooperazione globale tra le parti contraenti, specie nel settore della manodopera, conferma che il principio di non discriminazione sancito dall' art. 41, n. 1, può disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli.
20 La Corte ne ha dedotto (v. sentenze Kziber, punto 23, e Yousfi, punto 17) che la detta disposizione ha effetto diretto, con la conseguenza che i soggetti cui essa si applica hanno il diritto di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.
Sulla portata dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo
21 Al fine di determinare la portata del divieto di discriminazioni di cui all' art. 41, n. 1, dell' Accordo occorre accertare se una persona come la ricorrente nel processo a quo rientri nell' ambito di applicazione ratione personae del detto articolo e se prestazioni come i vantaggi transitori previsti dall' AOW su cui verte il processo a quo rientrino nel settore previdenziale ai sensi della medesima disposizione.
22 Per quanto riguarda, in primo luogo, l' ambito di applicazione ratione personae dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo va osservato che questa disposizione si applica anzitutto ai lavoratori di cittadinanza marocchina, nozione che ricomprende, per giurisprudenza consolidata (v. sentenze Kziber, punto 27, e Yousfi, punto 21) tanto i lavoratori attivi quanto quelli che hanno abbandonato il mercato del lavoro, in particolare dopo aver raggiunto l' età prescritta per godere di una pensione di vecchiaia.
23 Va rilevato inoltre che il suddetto art. 41, n. 1, si applica anche ai familiari dei detti lavoratori che risiedono con loro nello Stato membro dove sono o sono stati occupati.
24 Pertanto, ad una persona come la ricorrente nel processo a quo, in quanto coniuge di un lavoratore marocchino con esso residente nello Stato membro in cui il detto lavoratore fruisce di una pensione di vecchiaia dopo avervi svolto un' attività lavorativa, si applica l' art. 41, n. 1, dell' Accordo.
25 Quanto poi alla nozione di previdenza sociale di cui alla detta disposizione, risulta dalle citate sentenze Kziber, punto 25, e Yousfi, punto 24, che essa va intesa analogamente alla nozione identica contenuta nel regolamento n. 1408/71.
26 Orbene, l' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che elenca i vari settori previdenziali che rientrano nell' ambito di applicazione di tale regolamento, menziona espressamente alla lett. c) le prestazioni di vecchiaia.
27 Ne consegue che prestazioni come le prestazioni transitorie previste dall' AOW, che costituiscono un incremento della pensione di vecchiaia versata all' interessato, rientrano nell' ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 e quindi in quello dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo.
28 Di conseguenza, il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza nel settore della previdenza sociale, di cui all' art. 41, n. 1, dell' Accordo, implica che alla moglie di un lavoratore migrante marocchino, la quale risieda nel territorio di uno Stato membro in cui il detto lavoratore è stato occupato e soddisfi tutte le condizioni, ad eccezione di quella relativa alla cittadinanza, per fruirvi di prestazioni come i vantaggi transitori concessi dall' AOW a persone che abbiano la residenza nello Stato membro di cui trattasi, non possono essere negate le dette prestazioni a causa della sua cittadinanza.
29 L' SVB ha però eccepito che una cittadina marocchina, coniuge di un lavoratore migrante marocchino, la quale non abbia tuttavia mai avuto lo status di lavoratore, non può avvalersi delle disposizioni dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo per fruire di prestazioni come i vantaggi transitori previsti dall' AOW, in quanto questi ultimi sarebbero considerati dalla normativa nazionale di cui è causa come un diritto proprio, e non come un diritto derivato acquisito dall' interessata in forza del suo status di familiare di un lavoratore migrante.
30 A questo proposito, basti osservare che l' ambito di applicazione ratione personae dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo non è identico a quello del regolamento n. 1408/71, definito all' art. 2 del medesimo, con la conseguenza che la giurisprudenza che distingue fra i diritti derivati e i diritti propri dei familiari del lavoratore migrante nell' ambito del regolamento n. 1408/71, giurisprudenza che è stata fra l' altro recentemente precisata dalla sentenza 30 aprile 1996, nella causa C-308/93, Cabanis-Issarte (Racc. pag. I-2097), non può essere trasposta nell' ambito dell' Accordo, come risulta dalla citata sentenza Kziber [v., per analogia, sentenza 5 aprile 1995, causa C-103/94, Krid, Racc. pag. I-719, punto 39, a proposito dell' art. 39, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1), articolo dal tenore identico all' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione CEE-Marocco].
31 D' altra parte, sia l' SVB sia i governi olandese e francese hanno sottolineato la specificità del regime transitorio dell' AOW, riconosciuta dalla Corte nella citata sentenza Winter-Lutzins, consistente nel fatto che l' inclusione dei periodi precedenti il 1 gennaio 1957 non dipende dal pagamento di contributi bensì unicamente dalla residenza nei Paesi Bassi. Sarebbe pertanto legittimo limitare il numero dei titolari delle prestazioni transitorie dell' AOW alle persone che abbiano un collegamento sufficientemente stretto con i Paesi Bassi, rappresentato tanto dal possesso della cittadinanza olandese quanto da quello del requisito di residenza nei Paesi Bassi. A tal fine occorrerebbe almeno che la Corte dichiarasse applicabile per analogia il regime dell' allegato VI, intitolato "Paesi Bassi", punto 2, del regolamento n. 1408/71, che consente una deroga al principio della revoca delle clausole di residenza ex art. 10 del medesimo regolamento al fine di tener conto delle peculiarità dell' AOW. A norma di tale allegato, una persona come la ricorrente nel processo a quo potrebbe pertanto fruire delle prestazioni transitorie dell' AOW solo per i periodi durante i quali, fra il quindicesimo anno di età e il 1 gennaio 1957, abbia risieduto nei Paesi Bassi ovvero vi abbia svolto un' attività lavorativa subordinata purché abbia risieduto durante sei anni nel territorio di uno o più Stati membri dopo il compimento del cinquantesimo anno di età.
32 Questa tesi non può essere condivisa.
33 A questo proposito occorre rilevare anzitutto che, in una causa come quella pendente dinanzi al giudice a quo, il diniego della concessione di prestazioni previdenziali è motivato dal fatto che l' interessata non possiede la cittadinanza dello Stato membro di cui trattasi né può essere equiparata, ai sensi della normativa nazionale, a un cittadino di tale Stato.
34 Si deve ricordare poi che una persona come la ricorrente nel processo a quo soddisfa tutte le condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro di cui trattasi per fruire delle prestazioni controverse, ad eccezione di quella relativa al possesso della cittadinanza del medesimo Stato membro.
35 Ora, il divieto ex art. 41, n. 1, dell' Accordo di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza nel settore della previdenza sociale dei lavoratori migranti marocchini e dei loro familiari conviventi rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui svolgono attività lavorativa significa che le persone cui si applica tale disposizione devono essere trattate come se fossero cittadini degli Stati membri di cui trattasi.
36 Pertanto tale principio implica che, per l' erogazione di una prestazione previdenziale, le autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi equiparano le persone che rientrano nell' ambito di applicazione dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo ai cittadini del medesimo Stato, con la conseguenza che la normativa nazionale di quest' ultimo non può imporre alle dette persone requisiti supplementari o più rigorosi rispetto a quelli che si applicano ai cittadini dello Stato membro.
37 Si deve pertanto considerare incompatibile con il detto principio non soltanto esigere dalle persone cui si applica tale disposizione la cittadinanza dello Stato membro di cui trattasi, dato che i cittadini di quest' ultimo necessariamente la possiedono, ma anche richiedere il soddisfacimento di condizioni come quella che impone una certa durata della residenza nel territorio dello Stato membro qualora tale durata sia maggiore di quanto richiesto ai cittadini del medesimo Stato membro, o quella che prescrive l' espletamento di un' attività lavorativa nello Stato membro di cui trattasi, condizione che i cittadini del medesimo Stato membro non devono soddisfare.
38 Il fatto che, come hanno sottolineato l' SVB e il governo olandese, la signora Hallouzi-Choho possa essere equiparata ai cittadini olandesi in forza del regio decreto 15 novembre 1985 e fruire pertanto dei vantaggi transitori previsti dall' AOW a decorrere dal febbraio 1996, purché abbia continuato a risiedere nei Paesi Bassi, è inconferente per lo stesso motivo.
39 Infatti, tale disciplina nazionale prevede un requisito di residenza supplementare che non è richiesto ai cittadini dello Stato membro di cui trattasi ed è pertanto incompatibile con il divieto di discriminazioni a causa della cittadinanza sancito dall' Accordo.
40 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte si deve risolvere la questione sollevata dal Centrale Raad van Beroep dichiarando che l' art. 41, n. 1, dell' Accordo va interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di negare alla moglie di un lavoratore marocchino, la quale soddisfi determinate condizioni di residenza imposte ai cittadini di tale Stato per fruire di prestazioni come i vantaggi transitori previsti dall' AOW, la concessione di tali prestazioni a causa della cittadinanza marocchina dell' interessata.
Sull' effetto nel tempo della presente sentenza
41 In udienza il governo francese ha chiesto alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza nell' ipotesi in cui dichiari che il divieto di discriminazioni ex art. 41, n. 1, dell' Accordo va interpretato nel senso che i familiari di un lavoratore marocchino con esso conviventi possono fruire di prestazioni come i vantaggi transitori previsti dall' AOW. Esso ha giustificato tale richiesta con le gravi conseguenze finanziare che siffatta sentenza comporterebbe per i sistemi previdenziali degli Stati membri.
42 A questo proposito si deve rilevare che la Corte può limitare nel tempo gli effetti di un' interpretazione pregiudiziale solo se considerazioni tassative di certezza del diritto lo esigano.
43 Ora, nel caso di specie tale presupposto non sussiste.
44 Infatti, anche supponendo che fossero accertate le conseguenze finanziarie allegate dal governo francese, l' interpretazione dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo non poteva ragionevolmente giustificare incertezze, alla luce della costante giurisprudenza sin dalla citata sentenza Kziber.
45 Non occorre pertanto limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
46 Le spese sostenute dai governi olandese e francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Centrale Raad van Beroep con ordinanza 9 dicembre 1994, dichiara:
L' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di negare alla moglie di un lavoratore marocchino, la quale soddisfi determinate condizioni di residenza imposte ai cittadini di tale Stato per fruire di prestazioni come i vantaggi transitori previsti dall' AOW, la concessione di tali prestazioni a causa della cittadinanza marocchina dell' interessata.
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