Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Concorrenza - Intese - Divieto - Esenzione per categorie - Regolamento n. 123/85 - Oggetto - Esenzione a favore di talune restrizioni della concorrenza concordate nei rapporti tra fabbricanti e concessionari nel settore automobilistico - Divieto di svolgere attività di importazione parallela e di rivendita indipendente di veicoli nuovi di una marca automobilistica da parte di un operatore non facente parte della rete ufficiale di distribuzione e che non è intermediario munito di mandato - Insussistenza
(Regolamento della Commissione n. 123/85)
Massima
Il regolamento n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi di distribuzione e di servizio di vendita e post-vendita di autoveicoli, riguarda solo i rapporti contrattuali tra fornitori e loro distributori autorizzati e, pur se determina ciò che gli uni e gli altri possono o non possono impegnarsi a fare nei loro rapporti con i terzi, non ha invece la funzione di disciplinare l'attività di detti terzi, che possono intervenire sul mercato fuori dalle reti disciplinate dagli accordi di distribuzione.
Il regolamento n. 123/85 va perciò interpretato nel senso che non osta a che un operatore, che non è né rivenditore ufficiale della rete di distribuzione del costruttore di una determinata marca automobilistica, né intermediario munito di mandato ai sensi dell'art. 3, punto 11, svolga un'attività di importazione parallela e di rivendita indipendente di veicoli nuovi di detta marca.
Parti
Nel procedimento C-128/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de commerce di Lione (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Fontaine SA, Garage Laval SA, Fahy SA, Renault Lyon Ouest FLB Automobiles SA, Diffusion Vallis Auto SA, Horizon Sud SA
e
Aqueducs Automobiles SARL,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16),
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, G. Hirsch e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Aqueducs Automobiles SARL, dall'avv. Jean Claude Fourgoux, del foro di Parigi;
- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins e dal signor Gautier Mignot, rispettivamente vicedirettore e segretario per gli affari esteri presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Francisco Enrique González Díaz, membro del servizio giuridico, e Guy Charrier, funzionario nazionale messo a disposizione di detto servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Aqueducs Automobiles SARL, rappresentata dall'avv. Jean Claude Fourgoux, del governo francese, rappresentato dal signor Gautier Mignot, e della Commissione, rappresentata dai signori Guy Charrier e Richard Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 10 dicembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 gennaio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 2 gennaio 1995, modificata con sentenza 7 gennaio 1995, pervenuta alla cancelleria della Corte il 18 aprile successivo, il Tribunal de commerce di Lione ha sottoposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16).
2 Dette questioni sono state sollevate nel corso di un procedimento per concorrenza sleale promosso dalle società Fontaine, Garage Laval, Fahy, Renault Lyon Ouest FLB Automobiles, Diffusion Vallis Auto e Horizon Sud (in prosieguo: la «Fontaine e a.») contro la società Aqueducs Automobiles.
3 La Fontaine e a., aventi sede nel dipartimento francese del Rodano, sono esclusivisti delle marche automobilistiche Audi, Ford, Peugeot, Renault e Volkswagen.
4 L'Aqueducs Automobiles, stabilita nello stesso dipartimento francese, effettua importazioni parallele di autoveicoli nuovi di varie marche. Detti veicoli sono immatricolati da meno di tre mesi o hanno percorso meno di tre mila chilometri; la società li rivende in Francia come operatore indipendente. Essa detiene una riserva di detti autoveicoli e fa pubblicità per venderli.
5 La Fontaine e a. hanno ritenuto che l'Aqueducs Automobiles, che non fa parte di alcuna rete ufficiale di distribuzione di costruttori di automobili né è intermediaria con mandato ai sensi dell'art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85, avesse commesso atti di concorrenza sleale a danno degli esclusivisti delle marche interessate. Il 1_ aprile 1994 hanno perciò adito il Tribunal de commerce di Lione chiedendo che si ingiungesse alla convenuta Aqueducs Automobiles la cessazione delle attività di rivendita indipendente di autoveicoli, che le si vietasse di detenere una riserva di autoveicoli e di fare pubblicità per venderli e, infine, la si condannasse al risarcimento del danno arrecato ai concessionari ufficiali.
6 A sostegno della loro azione, la Fontaine e a. invocano il regolamento n. 123/85. A loro giudizio, un rivenditore di automobili che non fa parte di alcuna rete ufficiale di distribuzione e che si procura gli autoveicoli con importazioni parallele potrebbe operare solo come intermediario fornito di mandato ai sensi dell'art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85 e alle condizioni indicate nella comunicazione 91/C 329/06 della Commissione, del 4 dicembre 1991, intitolata «Chiarimento sull'attività degli intermediari nella compravendita di automobili» (GU C 329, pag. 20). In particolare, il mandatario dovrebbe limitarsi ad agire per conto di un acquirente, consumatore finale, mentre non potrebbe detenere una riserva di autoveicoli o ingenerare confusione nel pubblico dando l'impressione, specie mediante la pubblicità, di essere rivenditore. D'altro canto, il regolamento n. 123/85 vieterebbe ad un operatore economico di cumulare le attività di intermediario con mandato e di rivenditore indipendente.
7 La Fontaine e a. sostengono inoltre che, contrariamente a quanto dichiara l'Aqueducs Automobiles, gli autoveicoli venduti non possono considerarsi usati per il solo fatto di aver percorso un certo numero di chilometri. A norma della legislazione francese, si considererebbe infatti nuovo l'autoveicolo venduto entro tre mesi dalla sua prima immatricolazione o che ha percorso meno di tremila chilometri, parametri poi portati a sei mesi e sei mila chilometri onde impedire le vendite parallele di autoveicoli.
8 L'Aqueducs Automobiles ritiene invece che il regolamento n. 123/85 si limiti a disciplinare i rapporti tra i costruttori di autoveicoli e i loro concessionari. Di conseguenza, non disciplinerebbe l'operato dei rivenditori indipendenti, né la loro pubblicità, né vieterebbe il cumulo, da parte di una stessa impresa, delle attività di rivenditore indipendente e di intermediario con mandato.
9 Ritenendo che la soluzione della causa dipendesse dall'interpretazione del diritto comunitario, il Tribunal de commerce di Lione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le importazioni parallele siano vietate al di fuori dell'ambito di un mandato conferito ad un intermediario prestatore di servizi e quindi in un'operazione di acquisto e rivendita;
2) se sia vietato ad un commerciante indipendente esercitare allo stesso tempo l'attività di prestatore di servizi mandatario libero e di commerciante che effettua in particolare importazioni parallele;
3) se ad un commerciante indipendente sia vietata la vendita di vetture nuove e, in ogni caso, quale sia la definizione di vettura nuova e di vettura usata».
10 A seguito della pronuncia della sentenza 15 febbraio 1996, causa C-309/94, Nissan France e a. (Racc. pag. I-677), il Tribunal de commerce di Lione ha ritenuto superflua la soluzione delle prime due questioni. Ha invece deciso di tenere ferma la terza questione pregiudiziale.
11 Detta questione si compone di due parti: nella prima, il giudice a quo chiede in sostanza se il regolamento n. 123/85 vada interpretato nel senso che osta a che un operatore, che non è né rivenditore ufficiale della rete di distribuzione del costruttore di una determinata marca di autoveicoli, né intermediario fornito di mandato ai sensi dell'art. 3, punto 11, di detto regolamento, svolga attività di importazione parallela e di rivendita indipendente di autoveicoli nuovi di detta marca. Nella seconda, chiede alla Corte di precisare, ai fini dell'applicazione del regolamento n. 123/85, la definizione di autoveicolo nuovo nonché i criteri che permettono di distinguere questo tipo di autoveicolo da un'autovettura usata.
12 Quanto alla prima parte di detta questione, si deve ricordare che, nella citata sentenza Nissan France e a., la Corte ha interpretato il regolamento n. 123/85 con riguardo all'attività di importazione parallela e di rivendita di autoveicoli effettuata da un operatore indipendente in un settore al quale si applica un accordo di distribuzione esclusiva stipulato tra il costruttore di una determinata marca di autoveicoli ed un suo concessionario.
13 Infatti, in detta sentenza la Corte ha precisato che il regolamento n. 123/85, conformemente alla funzione che gli è attribuita nell'ambito dell'applicazione dell'art. 85 del Trattato, riguarda solo i rapporti contrattuali tra fornitori e distributori ufficiali della loro rete, allorché fissa le condizioni alle quali taluni accordi tra essi stipulati sono leciti sotto il profilo delle regole di concorrenza del Trattato (punto 16).
14 Il suo oggetto si riduce perciò al contenuto degli accordi che i soggetti vincolati ad una rete di distribuzione di un prodotto possono lecitamente stipulare sotto il profilo delle regole del Trattato che vietano le restrizioni al gioco normale della concorrenza all'interno del mercato comune (punto 17 della stessa sentenza).
15 Poiché dunque si limita a definire quello che i firmatari di detti accordi possono o non possono impegnarsi a fare nei confronti dei terzi, detto regolamento non ha, invece, la funzione di disciplinare l'attività di detti terzi che possono intervenire sul mercato fuori del circuito degli accordi di distribuzione (punto 18 della stessa sentenza).
16 Pertanto, le disposizioni di detto regolamento d'esenzione non possono incidere sui diritti e sugli obblighi dei terzi rispetto ai contratti stipulati tra i costruttori di automobili e i loro concessionari, e specie su quelli dei commercianti indipendenti (punto 19 della stessa sentenza).
17 La Corte ne ha desunto che il regolamento n. 123/85 non può interpretarsi nel senso che vieta ad un operatore estraneo alla rete ufficiale di distribuzione di una determinata marca di autoveicoli e che non ha la qualità di intermediario fornito di mandato ai sensi di detto regolamento di procurarsi veicoli nuovi di detta marca tramite importazioni parallele e di svolgere attività indipendente di vendita di detti veicoli (punto 20 della sentenza).
18 Nella citata sentenza Nissan France e a. la Corte ha perciò dichiarato che il regolamento n. 123/85 va interpretato nel senso che non osta a che un operatore, che non è né rivenditore ufficiale della rete di distribuzione del costruttore di una determinata marca di autoveicoli né intermediario fornito di mandato ai sensi dell'art. 3, punto 11, di detto regolamento, svolga attività di importazione parallela e di rivendita indipendente di veicoli nuovi di detta marca.
19 Per gli stessi motivi, si deve risolvere nello stesso modo la prima parte della terza questione pregiudiziale sollevata dal Tribunal de commerce di Lione.
20 Tenuto conto di questa soluzione, la seconda parte della terza questione pregiudiziale diventa priva di oggetto.
21 Infatti, come ha sottolineato l'avvocato generale nei paragrafi 12-15 delle sue conclusioni, poiché il regolamento n. 123/85 non ha la funzione di disciplinare l'attività di importazione parallela e di rivendita di autoveicoli svolta da commercianti indipendenti, diventa superfluo pronunciarsi sulla definizione, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, di autoveicolo nuovo o di autoveicolo usato che costituisce oggetto di tali operazioni in un'ipotesi come quella di cui alla causa principale, nella quale il regolamento n. 123/85 è per l'appunto inapplicabile.
22 Di conseguenza, non vi è motivo di risolvere la seconda parte della terza questione pregiudiziale.
23 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la terza questione pregiudiziale dev'essere risolta nel modo seguente: il regolamento n. 123/85 va interpretato nel senso che non osta a che un operatore, che non è né rivenditore ufficiale della rete di distribuzione del costruttore di una determinata marca di autoveicoli né intermediario fornito di mandato ai sensi dell'art. 3, punto 11, di detto regolamento, svolga attività di importazione parallela e di rivendita indipendente di veicoli nuovi di detta marca.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de commerce di Lione con sentenza 2 gennaio 1995, come successivamente modificata, dichiara:
Il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, va interpretato nel senso che non osta a che un operatore, che non è né rivenditore ufficiale della rete di distribuzione del costruttore di una determinata marca di autoveicoli né intermediario fornito di mandato ai sensi dell'art. 3, punto 11, di detto regolamento, svolga attività di importazione parallela e di rivendita indipendente di veicoli nuovi di detta marca.
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