Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Politica agricola comune - Aiuto al reddito agricolo - Compensazione tra un importo dovuto al beneficiario dell'aiuto e un credito di uno Stato membro - Ammissibilità - Limiti - Pagamenti compensativi concessi in base al regolamento n. 1765/92 - Possibilità di compensazione con crediti statali e di differimento del versamento nelle more dell'accertamento di tali crediti - Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 1765/92, artt. 10, n. 1, e 15, n. 3)
Massima
Il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro operi una compensazione tra un importo dovuto al beneficiario di un aiuto in base ad un atto comunitario e crediti esigibili del medesimo Stato membro. A una diversa soluzione dovrebbe giungersi solo se tale prassi ostacolasse il buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli. Al riguardo, restano irrilevanti il titolo in base al quale lo Stato membro concede pagamenti compensativi in forza del regolamento n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, la circostanza che la normativa del detto Stato membro in materia di compensazione esige, per procedere alla compensazione, una reciprocità di crediti tra il debitore e il creditore, la prassi generalmente seguita dallo Stato membro in materia di compensazione nonché il fondamento normativo del credito statale con il quale viene operata la compensazione, sempreché le autorità nazionali procedano in modo da evitare ogni pregiudizio all'efficacia del diritto comunitario e da garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici. Spetta al giudice nazionale stabilire se tale ipotesi ricorra nel caso di specie.
Fatte salve le condizioni sopraindicate, l'art. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92, ai sensi del quale i pagamenti compensativi sono corrisposti integralmente ai beneficiari, dev'essere interpretato nel senso che non vieta agli Stati membri di incaricare l'ente nazionale di intervento di procedere, nei confronti di beneficiari di pagamenti compensativi, a compensazioni con crediti statali. Inoltre, sempre fatte salve le stesse condizioni, l'art. 10, n. 1, del regolamento, ai sensi del quale il versamento dei pagamenti compensativi deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 31 dicembre immediatamente successivi al raccolto, deve essere interpretato nel senso che il versamento di tali pagamenti può essere differito sino a che non sia stato accertato se lo Stato vanti, nei confronti del loro beneficiario, crediti che possano formare oggetto di compensazione, purché il pagamento venga effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di cui trattasi.
Parti
Nel procedimento C-132/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Østre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Bent Jensen,
Korn- og Foderstofkompagniet A/S
e
Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet,
" domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario con riguardo alla possibilità di compensazione tra crediti di uno Stato membro e importi versati in base al diritto comunitario, nonché degli artt. 10, n. 1, e 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Jensen, dall'avv. Allan Philip, del foro di Copenaghen;
- per il Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet, dall'avv. Karsten Hagel-Sørensen, del foro di Copenaghen;
- per il governo danese, dal signor Peter Biering, capodivisione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo irlandese, dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Edwin R. Alkin, barrister-at-law;
- per il governo finlandese, dal signor Holger Rotkirch, ambasciatore, capo del servizio degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo svedese, dal signor Erik Brattgård, departementsråd, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dall'avv. Kenneth Parker, QC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Hans Peter Hartvig e Thomas van Rijn, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Jensen, con l'avv. Allan Philip, della Korn- og Foderstofkompagniet A/S, con l'avv. Jon Søberg, del foro di Silkeborg, del Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet, rappresentato dall'avv. Karsten Hagel-Sørensen, del governo danese, rappresentato dal signor Jørgen Molde, capodivisione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor Ioannis Chalkias, sostituto avvocato dello Stato, e dalla signora Elli Mamouna, assistente giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, del governo francese, rappresentato dal signor Frédéric Pascal, addetto di amministrazione centrale presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo irlandese, rappresentato dall'avv. Damien Moloney, barrister-at-law, del governo finlandese, rappresentato dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai signori Hans Peter Hartvig e Thomas van Rijn, all'udienza del 1_ ottobre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 novembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 aprile 1995, pervenuta alla Corte il 24 aprile seguente, l'Østre Landsret ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una serie di questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del diritto comunitario con riguardo alla possibilità di compensazione tra crediti di uno Stato membro e importi versati in base al diritto comunitario, nonché degli artt. 10, n. 1, e 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento controverso»).
2 Tali questioni sono sorte nell'ambito delle controversie in essere, rispettivamente, tra il signor Jensen, imprenditore agricolo avente diritto al versamento di un pagamento compensativo ai sensi del regolamento controverso, e la Korn- og Foderstofkompagniet A/S (in prosieguo: la «KFK»), cessionaria di un altro pagamento compensativo dovuto in base al medesimo regolamento, da un lato, e il Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet (direzione «Affari CE» del ministero dell'Agricoltura, in prosieguo: la «direzione CE»), dall'altro, in ordine alle compensazioni da quest'ultimo effettuate tra crediti dello Stato non soddisfatti e i detti pagamenti compensativi.
Le disposizioni comunitarie pertinenti
Il regolamento (CEE) n. 729/70
3 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), gli Stati membri designano i servizi e gli organismi che essi abilitano a pagare le spese previste agli artt. 2 e 3. Ai sensi del n. 2 del medesimo articolo, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri i fondi necessari affinché i servizi e gli organismi designati procedano, in conformità delle norme comunitarie e delle legislazioni nazionali, ai pagamenti di cui al precedente n. 1. Gli Stati membri vigilano a che tali fondi siano utilizzati senza indugio ed esclusivamente per gli scopi previsti.
Il regolamento controverso
4 Dal secondo `considerando' del regolamento controverso emerge che lo strumento più efficace al fine di garantire un miglior equilibrio del mercato consiste nel ravvicinare i prezzi comunitari per taluni seminativi ai prezzi del mercato mondiale e nel compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori che seminano tali prodotti. Ai sensi del diciottesimo `considerando', occorre stabilire le condizioni di applicazione dei pagamenti compensativi e precisare a quale momento questi ultimi debbano essere versati ai produttori.
5 L'art. 2, n. 1, del detto regolamento prevede che i coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un pagamento compensativo in base alle condizioni stabilite nel titolo I del regolamento medesimo. In particolare, ai sensi del n. 2, secondo comma, dello stesso articolo, il pagamento compensativo è accordato per la superficie investita a seminativi o ritirata dalla produzione conformemente all'art. 7 del regolamento e che non sia superiore ad una superficie di base regionale.
6 L'art. 10, n. 1, dispone che il pagamento compensativo per i cereali e per le piante proteiche nonché la compensazione per l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione sono effettuati tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre immediatamente successivi al raccolto.
7 Ai sensi dell'art. 15, n. 3, i pagamenti contemplati nel regolamento controverso sono corrisposti integralmente ai beneficiari.
La norme nazionali pertinenti
8 Emerge dall'ordinanza di rinvio che, conformemente ai principi generali del diritto danese, le autorità pubbliche possono procedere alla riscossione di crediti fiscali da esse vantati nei confronti dei beneficiari di aiuti pubblici in tre modi.
9 In primo luogo, al pari di qualsiasi creditore, esse possono chiedere il pignoramento dell'aiuto spettante al loro debitore, il che, in caso di opposizione di quest'ultimo, richiede una decisione del giudice competente. Lo Stato, così come qualsiasi altro creditore, può procedere al pignoramento del diritto stesso all'aiuto; in tal caso, l'aiuto viene direttamente versato allo Stato così come verrebbe versato al creditore privato che procedesse ad un pignoramento. Qualora il diritto all'aiuto sia oggetto di più pignoramenti, si applicano le norme generali in materia di prelazione.
10 In secondo luogo, le autorità pubbliche possono riscuotere i propri crediti accettando la cessione, da parte del relativo beneficiario, del diritto alla corresponsione di un aiuto. Nel caso di cessione a più creditori, si applicano le norme in materia di prelazione.
11 Infine, le autorità pubbliche possono riscuotere i propri crediti procedendo alla compensazione tra un aiuto concesso da un'amministrazione nazionale ed il debito del beneficiario dell'aiuto nei confronti dell'amministrazione medesima.
12 Affinché possa procedersi a tale compensazione, tanto a vantaggio di persone giuridiche pubbliche quanto a vantaggio di persone giuridiche private, tra crediti non connessi, deve ricorrere una serie di condizioni. Anzitutto, i crediti devono essere reciproci, nel senso che il titolare di uno dei due crediti dev'essere il debitore dell'altro. Inoltre, il credito di colui che chiede la compensazione dev'essere esigibile. Infine, deve trattarsi di due debiti pecuniari o di due obbligazioni vertenti entrambe su cose fungibili della medesima specie.
13 A termini della Justitsministeriets cirkulæreskrivelse 22 novembre 1983, n. 186 (circolare del Ministero della giustizia n. 186), inviata a tutti i servizi dell'amministrazione centrale, è esclusa la compensazione tra crediti non fondati su diritti di natura reale o obbligatoria, quali i crediti di imposta, i crediti IVA o le sanzioni pecuniarie, da un lato, e, dall'altro, i debiti dello Stato, che, al contrario, rientrano in tale sfera (in generale, i debiti di origine contrattuale).
14 Infine, la lov n. 284 om aendring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af statskrav del 27 aprile 1994 (legge recante modifica di talune disposizioni della normativa in materia di riscossione dei crediti dello Stato), entrata in vigore il 1_ luglio 1994, ha introdotto la possibilità di procedere ad una compensazione entro un massimo del 20% su una serie di sovvenzioni concesse dallo Stato danese in alcuni settori dell'attività economica o di politica dell'ambiente rientranti nella sfera di competenza dei ministeri dell'Energia, dell'Industria, dell'Agricoltura e dell'Ambiente.
Sulle cause principali
Sulla prassi danese di compensazione
15 Come risulta dall'ordinanza di rinvio, a partire del 1978 la direzione CE, quando effettua il pagamento degli importi di aiuti dovuti in base alle organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli, procede a compensazioni, in particolare, con i crediti dello Stato in materia di IVA o con altri crediti di natura fiscale.
16 Con lettera del 28 luglio 1992, la direzione CE ha chiesto alla Commissione se tale prassi potesse essere mantenuta.
17 Con lettera del 12 novembre 1992, la Commissione ha risposto che, se la normativa nazionale consentiva tale compensazione, essa non aveva nulla da eccepire quanto al fatto che l'ente incaricato del pagamento, nel momento di procedere al versamento di aiuti dovuti per la campagna 1992/1993 in base al regolamento della Commissione 10 marzo 1992, n. 615, che stabilisce modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (GU L 67, pag. 11), effettuasse compensazioni con crediti dello Stato, sempreché la legge nazionale non operi una distinzione tra il versamento di tali aiuti e quello degli aiuti nazionali e il loro pagamento non sia reso impossibile dalla normativa nazionale in materia di compensazione.
18 Tuttavia, la Commissione ha sottolineato, in particolare, che l'art. 15, n. 3, del regolamento controverso e l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 615/92 imponevano che il produttore ricevesse l'importo totale dell'aiuto senza riduzioni di sorta; pertanto, a suo parere, gli Stati membri non potevano imporre, né direttamente né indirettamente, tasse per il disbrigo delle domande di pagamenti compensativi previsti dai detti regolamenti.
19 A seguito di tale lettera, la direzione CE, mantenendo la propria prassi anteriore, ha effettuo compensazioni sugli aiuti versati nel 1993 tanto in base al regolamento n. 615/92 quanto in base al regolamento controverso.
20 Successivamente, con lettera 7 ottobre 1994, la Commissione ha richiamato l'attenzione del ministro danese dell'Agricoltura sul parere più recente del proprio servizio giuridico secondo cui il regolamento controverso escludeva la possibilità, per le autorità nazionali, di procedere a compensazioni tra gli aiuti comunitari e gli importi dovuti in base a regimi o a disposizioni nazionali. Una nota del servizio giuridico della Commissione del 27 aprile 1994, indirizzata al direttore generale dell'agricoltura e riguardante il problema della compensazione tra debiti fiscali nazionali e aiuti comunitari, avrebbe sottolineato in particolare che il regolamento controverso, prevalente sulla legge nazionale, conteneva una disposizione specifica ai sensi della quale i singoli pagamenti dovevano essere integralmente versati ai produttori. Inoltre, il meccanismo della compensazione avrebbe compromesso la finalità del sistema degli aiuti diretti a sostegno del reddito, in quanto uno Stato membro potrebbe procedere alla riscossione dei crediti fiscali nei confronti degli agricoltori senza dover seguire le procedure normalmente previste al riguardo.
21 A seguito di tale lettera, pur contestando la posizione della Commissione, il ministro danese dell'Agricoltura ha deciso di non procedere più a compensazioni tra gli aiuti spettanti agli agricoltori per l'anno 1994 in base al regolamento controverso e i crediti dello Stato, in particolare in materia di IVA o di altre imposte.
Sulla domanda di aiuto del signor Jensen
22 Il 9 maggio 1993, il signor Jensen ha chiesto alla direzione CE la concessione, sulla base del regolamento controverso, di un aiuto per ettaro per il raccolto 1993. E' pacifico che egli era in possesso dei requisiti previsti dal detto regolamento.
23 Tuttavia, essendo nel dicembre del 1993 debitore nei confronti dello Stato per un importo di IVA superiore a quello dell'aiuto, egli è stato informato, in data 20 dicembre 1993, vale a dire prima che la Commissione mutasse parere in ordine alla prassi danese relativa alla compensazione, del fatto che l'intero importo dell'aiuto, pari a 33 563 DKR, sarebbe stato utilizzato per coprire il suo debito IVA.
24 La direzione CE ha respinto il reclamo proposto dal signor Jensen avverso tale decisione sostenendo che la compensazione era legittima e che ricorrevano tutte le condizioni previste dalla legge danese in tale materia.
25 Il signor Jensen ha convenuto allora in giudizio la direzione CE dinanzi all'Østre Landsret al fine di ottenere il pagamento della somma di 33 563 DKR a titolo di aiuto per ettaro.
26 Dal fascicolo emerge che il signor Jensen, avendo dovuto far fronte, nel 1993, a problemi finanziari, ha cercato di concludere un accordo con i propri creditori, a termini del quale questi ultimi avrebbero dovuto ricevere solamente una percentuale dei propri crediti. L'aiuto per ettaro, considerato alla stregua di un reddito nell'ambito del sistema stabilito da tale accordo, doveva rientrare nell'importo globale da ripartire tra i creditori, dei quali faceva peraltro parte l'Amministrazione finanziaria. Se la compensazione ha consentito a tale amministrazione la riscossione integrale del proprio credito, essa ha peraltro rischiato di compromettere l'esecuzione dell'accordo; quest'ultimo ha tuttavia trovato applicazione, con una rilevante riduzione delle somme pagate agli altri creditori.
Sulla cessione alla KFK
27 Dall'ordinanza di rinvio emerge che, nella primavera del 1993, un altro imprenditore agricolo, il signor Stenholt, aveva ceduto alla KFK l'importo annuale dell'aiuto spettantegli in base al regolamento controverso, vale a dire 45 574 DKR. La dichiarazione di cessione era stata comunicata alla direzione CE, che ne aveva preso atto, fatto salvo il diritto dello Stato di procedere a compensazione.
28 Dato che il signor Stenholt aveva accumulato un debito nei confronti dello Stato prima della data di cessione alla KFK e che tale debito era divenuto esigibile prima che l'aiuto potesse essere versato, la direzione CE ha proceduto a compensazione al fine di soddisfare il credito dello Stato nei confronti del beneficiario dell'aiuto e ha informato la KFK che essa non avrebbe percepito quindi alcunché.
29 Pertanto anche la KFK conveniva in giudizio, dinanzi all'Østre Landsret, la direzione CE chiedendo il versamento dell'importo dell'aiuto ceduto dal signor Stenholt.
Le questioni pregiudiziali
30 Ritenendo necessario interpellarla in ordine all'interpretazione del diritto comunitario, l'Østre Landsret ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto comunitario impedisca in generale ad uno Stato membro di compensare con propri crediti esigibili un importo spettante al beneficiario di un aiuto contemplato da un atto di diritto comunitario.
2) a) Se per la soluzione della questione 1) sia rilevante la circostanza che, in base al diritto comunitario, l'importo dell'aiuto sia anticipato dallo Stato membro, il quale ha diritto alla rifusione delle somme versate a titolo d'aiuto soltanto ove siano state rispettate le norme di diritto comunitario che ne disciplinano il pagamento e deve sostenere esso stesso gli oneri connessi alla gestione del sistema di aiuti.
b) Se ai fini della soluzione della questione 1) sia rilevante la circostanza che le norme dello Stato membro in materia di compensazione esigono che quest'ultima sia sottoposta alla condizione della reciprocità dei crediti tra debitore (credito principale) e creditore (credito riconvenzionale).
c) Se ai fini della soluzione della questione 1) sia rilevante la circostanza che la prassi dello Stato membro in materia di sovvenzioni concesse a determinate attività economiche o alla politica di tutela dell'ambiente consenta una compensazione fino ad un massimo del 20% di tali sovvenzioni statali.
d) Se ai fini della soluzione della questione 1) sia rilevante accertare la base giuridica del credito statale che forma oggetto di compensazione.
Il giudice a quo intende, in particolare, accertare se gli Stati membri possano più agevolmente procedere a compensazione quando l'importo da compensare con l'aiuto, o una parte di tale importo, costituisca parte delle risorse proprie della Comunità.
3) Qualora le questioni 1) e 2), sub a) - d), siano risolte nel senso che la compensazione è possibile, vuoi in generale vuoi a determinate condizioni, se l'art. 15, n. 3, del regolamento CEE n. 1765/92 vada interpretato nel senso che non è consentito ad uno Stato membro dare incarico ad un ente nazionale di intervento di procedere, nei confronti del beneficiario di un aiuto, a compensazione con crediti vantati dallo Stato nei confronti del medesimo che altrimenti potrebbero costituire oggetto di compensazione.
4) Se l'art. 10, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1765/92 debba essere interpretato nel senso che i pagamenti compensativi considerati devono essere effettuati non appena l'ente di intervento abbia terminato l'esame della domanda presentata dal relativo beneficiario ovvero che il pagamento può essere sospeso fino a quando non sia accertato se lo Stato vanti, nei confronti del detto beneficiario, crediti che lo Stato stesso intenda compensare, purché tale pagamento sia effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di cui trattasi».
Sulle prime due questioni
31 Con le prime due questioni, il giudice a quo chiede sostanzialmente se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro proceda ad una compensazione tra l'importo dovuto al beneficiario di un aiuto in base ad un atto di diritto comunitario e crediti esigibili vantati dallo Stato membro medesimo. Il detto giudice intende inoltre accertare se la soluzione della questione dipenda, anzitutto, dal titolo in base al quale lo Stato membro concede gli aiuti previsti dal regolamento controverso nonché dalla condizione della reciprocità dei crediti tra debitore e creditore, imposta dalla legge nazionale, in secondo luogo, dalla prassi generalmente seguita dallo Stato membro in materia di compensazione e, infine, dalla base giuridica del credito dello Stato con il quale la compensazione viene operata.
32 I ricorrenti nella causa principale sostengono che è incompatibile con i principi generali del diritto comunitario procedere a compensazioni tra aiuti versati in base alle organizzazioni comuni di mercato e crediti di uno Stato membro. L'obiettivo di tali organizzazioni comuni di mercato sarebbe falsato da tale modo di procedere. Anziché procedere ad una compensazione forzata come quella di cui trattasi nella causa principale, le autorità danesi avrebbero potuto procedere, ad esempio, ad un pignoramento.
33 La direzione CE ed il governo danese fanno invece valere che, in mancanza di norme comunitarie in materia, possono sempre trovare applicazione le disposizioni nazionali relative alla compensazione, atteso che esse non presentano carattere discriminatorio e non compromettono l'organizzazione comune di mercato di cui trattasi.
34 Si deve rilevare, in limine, che, in base al sistema di finanziamento della politica agricola comune, la Comunità concede aiuti nel contesto di una ripartizione delle competenze con gli Stati membri. Gli importi corrispondenti a tali aiuti sono messi a disposizione degli Stati membri che devono provvedere alla loro gestione (v. sentenza 14 luglio 1994, causa C-186/93, Unaprol, Racc. pag. I-3615, punto 27).
35 Il diritto comunitario non prevede, allo stato attuale, norme generali relative al potere delle autorità nazionali di procedere a compensazioni tra crediti esigibili di uno Stato membro ed importi versati in base al diritto comunitario.
36 La Corte ha peraltro già precisato, nel caso di un operatore insolvibile cui erano stati indebitamente versati taluni importi, che una compensazione può in realtà costituire, per le autorità, l'unico modo per recuperare somme del genere (v. sentenza 1_ marzo 1983, causa 250/78, DEKA/Comunità economica europea, Racc. pag. 421, punto 14).
37 Una normativa nazionale sarebbe tuttavia incompatibile con il Trattato e con la disciplina istitutiva dell'organizzazione comune dei mercati ove consentisse prassi tali da ostacolare il funzionamento dei congegni di cui le organizzazioni interessate si servono per conseguire i loro scopi (v., in tal senso, sentenza 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., Racc. pag. 735, punto 15, e sentenza 25 novembre 1986, causa 218/85, Cerafel, Racc. pag. 3513, punto 13).
38 Nella fattispecie, si deve rilevare che lo scopo del regolamento contestato è quello di garantire, per effetto dell'eliminazione - a seguito della riforma della politica agricola comune - del sostegno al reddito degli agricoltori operato mediante la politica dei prezzi, il versamento di aiuti diretti al reddito sotto forma di pagamenti compensativi. Non sembra, a priori, per i motivi esposti ai paragrafi 47-55 delle conclusioni dell'avvocato generale, che una normativa nazionale come quella controversa nelle cause principali, volta a rendere più efficace la riscossione dei crediti pubblici, sia tale da arrecare pregiudizio all'efficacia del diritto comunitario.
39 In ogni caso, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, ove risultasse che l'autorizzazione alla compensazione comportasse notevoli disparità di trattamento tra i sistemi giuridici nazionali, tali da compromettere la parità di trattamento tra i produttori nei vari Stati membri, spetterebbe al legislatore comunitario emanare le disposizioni necessarie per ovviare a tali disparità.
40 Si deve accertare, inoltre, se le circostanze rilevate dal giudice a quo nella seconda questione pregiudiziale possano rimettere in discussione la conformità con il diritto comunitario della prassi nazionale in materia di compensazione.
41 Per quanto attiene, in primo luogo, al titolo in base al quale lo Stato membro concede gli aiuti in forza del regolamento controverso ed alla condizione di reciprocità dei crediti tra debitore e creditore, imposta dalla legge nazionale, si deve ricordare che la questione della compensazione non è espressamente disciplinata dal diritto comunitario.
42 Di conseguenza, spetta, in linea di principio, ai singoli Stati membri stabilire le condizioni alle quali le autorità nazionali possono procedere ad una compensazione e disciplinare tutte le questioni accessorie relative.
43 In secondo luogo, in considerazione della prassi generalmente seguita dallo Stato membro in materia di compensazione, i ricorrenti nelle cause principali sostengono che le compensazioni dei crediti dello Stato con gli aiuti agricoli diretti, concessi in base al diritto comunitario, sono effettuate in modo discriminatorio, atteso che le sovvenzioni nazionali equivalenti sono escluse dalla compensazione ovvero soggette alla compensazione solo fino a concorrenza del 20% del loro importo, mentre, in un caso come quello in esame nella causa principale, la direzione CE ha operato una compensazione totale.
44 Pur sottolineando che spetta al giudice nazionale porre a raffronto il regime giuridico degli aiuti agricoli comunitari con quello delle sovvenzioni nazionali, il governo danese ritiene che tali due tipi di sovvenzioni non siano equivalenti, ragion per cui non potrebbero configurarsi discriminazioni.
45 Si deve ricordare, in limine, che, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 177 del Trattato, la Corte non è competente a statuire sulla compatibilità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario.
46 Spetta quindi al giudice nazionale accertare se le norme nazionali applicabili in materia di compensazione siano discriminatorie nel senso che esse si applichino in modo diverso nei confronti delle somme che devono essere versate in base al diritto comunitario e di quelle che devono essere versate unicamente in forza della legge nazionale.
47 La Corte può tuttavia fornire, al giudice nazionale, ai fini della valutazione che egli dovrà compiere al riguardo, taluni elementi attinenti all'interpretazione del diritto comunitario.
48 E' vero che, nello specifico contesto della politica agricola comune, la Corte ha già precisato che, qualora il diritto comunitario, ivi compresi i principi generali dello stesso, non contenga in proposito norme comuni, le autorità nazionali, per attuare la normativa comunitaria, agiscono applicando i criteri di forma e di sostanza del loro diritto nazionale (v. sentenza 21 settembre 1983, cause riunite 205/82 - 215/82, Deutsche Milchkontor e a., Racc. pag. 2633, punto 17).
49 Tuttavia, in primo luogo, tale principio va contemperato con l'esigenza di uniforme applicazione del diritto comunitario, al fine di evitare disparità di trattamento tra gli operatori economici (v. citata sentenza Deutsche Milchkontor e a., punto 17).
50 In secondo luogo, la normativa nazionale vigente in materia di compensazione non può assoggettare la compensazione tra una somma dovuta al beneficiario di un aiuto in base ad un atto comunitario e crediti esigibili dello Stato membro a condizioni o a modalità meno favorevoli di quelle che si applicano alla compensazione tra somme di origine puramente nazionale (v., mutatis mutandis, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punto 13, nonché 6 maggio 1982, causa 54/81, Fromme, Racc. pag. 1449, punto 6).
51 Se deve peraltro rilevare che il principio di non discriminazione implica che gli obblighi imposti dalle norme nazionali ai beneficiari di aiuti comunitari non siano più onerosi rispetto a quelli imposti a coloro che godano di vantaggi o aiuti simili in base al diritto nazionale; ciò presuppone, tuttavia, che i due gruppi di beneficiari si trovino in situazioni comparabili e che, pertanto, un trattamento differente non possa essere giustificato obiettivamente (sentenza Fromme, già citata, punto 7).
52 Per quanto attiene, in ultimo luogo, alla base giuridica del credito dello Stato con cui viene operata la compensazione, il signor Jensen fa valere che l'importo dell'aiuto per ettaro versato dallo Stato danese agli agricoltori e ad esso rimborsato dalla Comunità proviene, in realtà, dalle risorse proprie di quest'ultima. Sarebbe, quindi, del tutto logico che la Comunità si opponesse a che uno Stato membro si avvalga di tali strumenti per riscuotere i propri crediti e non per realizzare gli obiettivi ai quali è diretto l'aiuto comunitario per ettaro.
53 Si deve tuttavia rilevare che né la base giuridica del credito statale né il fatto che l'importo oggetto di compensazione sia prelevato dalle risorse proprie della Comunità incidono sul diritto di uno Stato membro di operare una compensazione tra pagamenti compensativi dovuti in base al diritto comunitario e i propri crediti fiscali esigibili.
54 Le due prime questioni devono essere quindi risolte nel senso che il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro operi una compensazione tra un importo dovuto al beneficiario di un aiuto in base ad un atto comunitario e crediti esigibili del medesimo Stato membro. A una diversa soluzione dovrebbe giungersi solo se tale prassi ostacolasse il buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli. Al riguardo, restano irrilevanti il titolo in base al quale lo Stato membro concede gli aiuti in forza del regolamento controverso, la circostanza che la normativa del detto Stato membro in materia di compensazione esige, per procedere alla compensazione, ma reciprocità di crediti tra il debitore e il creditore, la prassi generalmente seguita dallo Stato membro in materia di compensazione nonché la base giuridica del credito statale con il quale viene operata la compensazione, sempreché le autorità nazionali procedano in modo da evitare ogni pregiudizio all'efficacia del diritto comunitario e da garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici. Spetta al giudice nazionale stabilire se tale ipotesi ricorra nel caso di specie.
Sulla terza questione
55 Con la terza questione, il giudice a quo intende sostanzialmente accertare se l'art. 15, n. 3, del regolamento controverso debba essere interpretato nel senso che vieti agli Stati membri di incaricare gli enti nazionali di intervento di procedere, nei confronti dei beneficiari di pagamenti compensativi, ad una compensazione con crediti statali.
56 Al riguardo, i ricorrenti nella causa principale nonché la Commissione, richiamandosi all'obbiettivo del regolamento controverso, consistente nel contribuire direttamente al mantenimento dei redditi degli agricoltori e nel compensare le perdite derivanti dalla progressiva riduzione delle garanzie di prezzo e delle restituzioni all'esportazione, sostengono che tale disposizione contiene un chiaro divieto di compensazione.
57 Il governo danese nonché la direzione CE ritengono, dal canto loro, che dalla formulazione dell'art. 15, n. 3, del regolamento controverso risulti unicamente che gli aiuti non debbono subire alcuna decurtazione a titolo di imposte o di altri oneri analoghi che ne riducano l'importo complessivo.
58 Si deve anzitutto rilevare che, ai fini delle cause principali, non occorre accertare se l'art. 15, n. 3, del regolamento controverso vieti alle autorità nazionali di richiedere ai beneficiari di aiuti comunitari somme a titolo di spese amministrative relative alle loro domande. L'ipotesi alla quale si richiama il giudice a quo è, infatti, quella di una compensazione tra crediti dello Stato che potrebbero essere normalmente oggetto di una compensazione del genere ed importi versati in base al diritto comunitario.
59 Si deve ricordare, inoltre, che risulta espressamente dal secondo `considerando' del regolamento controverso che i pagamenti compensativi sono diretti a compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali nell'ambito del nuovo regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi scaturito dalla riforma della politica agricola comune.
60 E' vero che, ai sensi dell'art. 15, n. 3, del regolamento controverso, i pagamenti contemplati nel regolamento medesimo devono quindi essere corrisposti integralmente ai beneficiari. Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, dal tenore letterale di tale disposizione non risulta che il legislatore comunitario abbia inteso limitare i metodi, assai vari, di recupero dei debiti che sono previsti dalla legge nazionale.
61 Infatti, una compensazione tra i pagamenti compensativi versati in base al regolamento controverso e crediti esigibili di uno Stato membro non comporta una riduzione dell'importo dell'aiuto.
62 Conseguentemente, fatte salve le condizioni indicate nella soluzione delle prime due questioni, la compensazione non si pone in contrasto con l'art. 15, n. 3, del regolamento controverso.
63 La terza questione dev'essere quindi risolta affermando che l'art. 15, n. 3, del regolamento controverso, dev'essere interpretato nel senso che non vieta agli Stati membri di incaricare l'ente nazionale di intervento di procedere, nei confronti di beneficiari di pagamenti compensativi, a compensazioni con crediti statali.
Sulla quarta questione
64 Con la quarta questione, il giudice a quo chiede sostanzialmente se l'art. 10, n. 1, del regolamento contestato debba essere interpretato nel senso che i pagamenti compensativi ivi considerati debbano essere versati non appena l'ente di intervento abbia terminato l'esame della domanda pervenuta dal relativo beneficiario ovvero se il pagamento possa essere differito sino al momento in cui sia stato verificato se lo Stato vanti, nei confronti del beneficiario stesso, crediti che possano essere oggetto di compensazione, purché il pagamento venga effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di cui trattasi.
65 Il signor Jensen sostiene che, se le autorità nazionali possono fissare idonee procedure amministrative per il disbrigo delle domande di aiuti comunitari per ettaro, tali procedure devono rispettare i principi fondamentali del diritto comunitario e consentire il pagamento degli aiuti per ettaro, dopo il raccolto, nel periodo compreso tra il 16 ed il 31 dicembre, ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento controverso. Ritardi nel pagamento degli aiuti comunitari potrebbero ingenerare discriminazioni tra gli agricoltori di uno stesso Stato membro e tra gli agricoltori dei vari Stati membri.
66 La direzione CE ritiene, invece, che, in mancanza di norme comunitarie relative al diritto di procedere a taluni controlli in ordine all'esistenza o meno di debiti, da parte del beneficiario dell'aiuto, nei confronti dello Stato o della Comunità, spetti al singolo Stato membro stabilire le proprie norme in materia, nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario.
67 Si deve anzitutto rilevare al riguardo che, come giustamente osservato dalla direzione CE, se gli Stati membri restano competenti nell'applicare le rispettive norme nazionali in materia di compensazione, essi debbono nondimeno farlo nel rispetto del diritto comunitario, senza arrecare pregiudizio alla sua efficacia e al buon funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato.
68 Emerge inoltre espressamente dall'art. 10, n. 1, del regolamento controverso che il versamento dei pagamenti compensativi ai produttori deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre immediatamente successivi al raccolto interessato. Pertanto, se è necessario che le autorità nazionali effettuino tali pagamenti al più presto possibile, esse non sono giuridicamente tenute a procedervi prima del 31 dicembre.
69 Infine, il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro accerti, in modo tempestivo, se esso vanti, nei confronti del beneficiario di un aiuto, crediti che possano formare oggetto di compensazione, sempreché la compensazione sia effettuata conformemente ai principi generali del diritto comunitario quali enunciati nella soluzione delle prime due questioni pregiudiziali.
70 Pertanto, la quarta questione dev'essere risolta dichiarando che l'art. 10, n. 1, del regolamento controverso dev'essere interpretato nel senso che il versamento dei pagamenti compensativi ivi considerati può essere differito sino a che non sia stato accertato se lo Stato vanti, nei confronti del loro beneficiario, crediti che possano formare oggetto di compensazione, purché il pagamento venga effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di cui trattasi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
71 Le spese sostenute dai governi danese, ellenico, francese, irlandese, finlandese, svedese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Østre Landsret con ordinanza 10 aprile 1995, dichiara:
72 Il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro operi una compensazione tra un importo dovuto al beneficiario di un aiuto in base ad un atto comunitario e crediti esigibili del medesimo Stato membro. A una diversa soluzione dovrebbe giungersi solo se tale prassi ostacolasse il buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli. Al riguardo, restano irrilevanti il titolo in base al quale lo Stato membro concede gli aiuti in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, la circostanza che la normativa del detto Stato membro in materia di compensazione esige, per procedere alla compensazione, una reciprocità di crediti tra il debitore e il creditore, la prassi generalmente seguita dallo Stato membro in materia di compensazione nonché la base giuridica del credito statale con il quale viene operata la compensazione, sempreché le autorità nazionali procedano in modo da evitare ogni pregiudizio all'efficacia del diritto comunitario e da garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici. Spetta al giudice nazionale stabilire se tale ipotesi ricorra nel caso di specie.
73 L'art. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 dev'essere interpretato nel senso che non vieta agli Stati membri di incaricare l'ente di intervento nazionale di procedere, nei confronti di beneficiari di pagamenti compensativi, a compensazioni con crediti statali.
74 L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1765/92 dev'essere interpretato nel senso che il versamento dei pagamenti compensativi ivi considerati può essere differito sino a che non sia stato accertato se lo Stato vanti, nei confronti del loro beneficiario, crediti che possano formare oggetto di compensazione, purché il pagamento venga effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di cui trattasi.
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