Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Responsabilità extracontrattuale - Allineamento anticipato dei prezzi dello zucchero in vigore in Spagna sui prezzi comuni - Mancanza di compensazione per i produttori d'isoglucosio - Principi del legittimo affidamento e di non discriminazione - Violazione - Insussistenza - Responsabilità non sorta
[Trattato CE, artt. 40, n. 3, secondo comma, e 215, secondo comma; Atto di adesione 1985, art. 70, n. 3, lett. b); regolamenti del Consiglio nn. 1716/91 e 3814/92]
Massima
Il regolamento n. 3814/92, che allinea anticipatamente, a decorrere dal 1_ gennaio 1993, i prezzi dello zucchero applicabili in Spagna sui prezzi comuni, concede aiuti ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero e ai produttori di zucchero per lo zucchero che si trova in giacenza e autorizza la Spagna a concedere un aiuto di adeguamento alle imprese produttrici di zucchero, non fa sorgere la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori spagnoli di isoglucosio, verso i quali la sua adozione non ha costituito una violazione né del principio della tutela del legittimo affidamento, né di quello di non discriminazione sancito dall'art. 40, secondo comma, del Trattato.
Infatti, innanzi tutto, da un'interpretazione dell'art. 70, n. 3, lett. b), dell'Atto di adesione della Spagna emerge che le ricorrenti non potevano legittimamente attendersi, in forza di quest'ultimo, che un periodo transitorio di ravvicinamento dei prezzi restasse garantito oltre l'inizio della campagna 1992/1993. In secondo luogo, neppure il regolamento n. 1716/91, che prevede un ravvicinamento dei prezzi in due tappe sino al 1995, può aver ingenerato in capo a tali produttori un legittimo affidamento, atteso che, prorogando il periodo di ravvicinamento, il Consiglio teneva più particolarmente in considerazione gli interessi delle aziende agricole e dei produttori di zucchero, salvaguardati grazie alla consecutiva erogazione di aiuti, che, sebbene il regolamento n. 1716/91 sia stato adottato dopo l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo che prevede la realizzazione del mercato unico al 1_ gennaio 1993, gli operatori economici prudenti e avveduti dovevano ritenere scontato un allineamento anticipato dei prezzi, tanto più che la proposta del regolamento n. 3814/92 era stata resa nota diversi mesi prima della sua adozione, e che, infine, per quanto riguarda più in particolare la seconda tappa di ravvicinamento, il potere di fissare le modalità di cui trattasi ad una data successiva, conferito al Consiglio dall'art. 7 del regolamento n. 1716/91, escludeva che i produttori potessero aver avuto un legittimo affidamento nelle dette modalità.
D'altra parte, il fatto che il regolamento non preveda, a favore dei produttori spagnoli di isoglucosio, misure transitorie destinate a consentire loro di far fronte alla situazione creata dall'allineamento anticipato dei prezzi, mentre le prevede per i produttori di zucchero, non costituisce una discriminazione nei confronti dei primi, dato che gli uni e gli altri si trovano, per quanto riguarda sia la costituzione di giacenze sia le modalità di approvvigionamento in materie prime, in situazioni oggettivamente diverse.
Parti
Nel procedimento C-138/95 P,
Campo Ebro Industrial SA, Levantina Agrícola Industrial SA (LAISA) e Cerestar Ibérica SA, rappresentate dall'avv. Paul Glazener, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Carlos Zeyen, 67, rue Ermensinde,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 21 febbraio 1995 nella causa T-472/93, Campo Ebro e a./Consiglio (Racc. pag. II-421), procedimento in cui l'altra parte è: Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Arthur Brautigam, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e James Macdonald Flett, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione (relatore), D.A.O. Edward e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 maggio 1995, la Campo Ebro Industrial SA, la Levantina Agrícola Industrial SA (LAISA) e la Cerestar Ibérica SA, tre imprese di diritto spagnolo, hanno presentato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 21 febbraio 1995 nella causa T-472/93, Campo Ebro e a./Consiglio (Racc. pag. II-421; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il loro ricorso nella parte in cui era diretto all'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3814, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 e relativo all'applicazione in Spagna dei prezzi previsti da detto regolamento nel settore dello zucchero (GU L 387, pag. 7), e lo ha respinto in quanto infondato nella parte in cui era inteso ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'emanazione del detto regolamento.
2 L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è disciplinata dal regolamento di base (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785 (GU L 177, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 1785/81»), successivamente modificato a più riprese.
3 L'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, allegato al Trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea, firmato il 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 9; in prosieguo: l'«Atto di adesione»), prevede all'art. 70, n. 3, lett. a), applicabile allo zucchero e all'isoglucosio in virtù dell'art. 108, che, se il prezzo di un prodotto agricolo in Spagna è, alla data di adesione, superiore al prezzo comune, il prezzo più elevato in vigore in Spagna resterà congelato al suo livello e che il ravvicinamento dei prezzi deve risultare dall'andamento dei prezzi comuni nel corso dei sette anni successivi all'adesione. Secondo l'art. 70, n. 3, lett. b), dell'Atto di adesione, qualora, alla fine del quarto anno successivo all'adesione, il prezzo di un prodotto agricolo in Spagna sia sensibilmente più elevato del prezzo comune, il Consiglio procede a un'analisi dell'andamento del ravvicinamento dei prezzi, sulla base di un parere della Commissione, eventualmente corredato di adeguate proposte. L'art. 70, n. 3, lett. b), secondo comma, precisa che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può in particolare prorogare il periodo di ravvicinamento dei prezzi nel limite della durata massima del periodo di applicazione delle misure transitorie, nonché decidere altri metodi di ravvicinamento accelerato dei prezzi.
4 Poiché l'allineamento dei prezzi previsto dall'Atto di adesione non si è verificato, il Consiglio ha, di conseguenza, proceduto ad un esame dei prezzi dopo i primi cinque anni e ha emanato il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1716, concernente il ravvicinamento ai prezzi comuni dei prezzi dello zucchero e della barbabietola da zucchero applicabili in Spagna (GU L 162, pag. 18).
5 Il Consiglio ha deciso, da un lato, di prorogare il periodo di ravvicinamento dei prezzi fino al 1_ luglio 1995 e, dall'altro, di introdurre un ravvicinamento in due tappe. Così, l'art. 2 del regolamento n. 1716/91 prevede:
«Il periodo di ravvicinamento dei prezzi in Spagna è prorogato fino al 1_ luglio 1995. Il ravvicinamento di cui all'articolo 1 è effettuato in due tappe, la prima comprendente le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993 e la seconda le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996».
6 Il regolamento n. 3814/92 prevede all'art. 1 un allineamento completo dei prezzi a partire dal 1_ gennaio 1993 in vista della realizzazione del mercato interno e, all'art. 2, aiuti transitori e decrescenti ai bieticoltori e ai produttori di canna da zucchero in Spagna. Inoltre concede ai produttori di zucchero un aiuto per i prodotti che formano oggetto dei contingenti e che si trovano in giacenza al 31 dicembre 1992. Infine, all'art. 3 autorizza la Spagna a concedere un aiuto di adeguamento, nel contesto di programmi di ristrutturazione intesi a razionalizzare l'industria saccarifera in Spagna, alle imprese produttrici di zucchero durante le campagne di commercializzazione 1993/1994-1995/1996.
7 Dalla sentenza impugnata emerge che le ricorrenti sono gli unici produttori di isoglucosio in Spagna. Esse contestano il regolamento n. 3814/92 nella parte in cui non ha previsto nessun aiuto comunitario a loro favore.
8 Il 23 marzo 1993 hanno presentato alla Corte di giustizia un ricorso volto all'annullamento del regolamento n. 3814/92 e alla condanna del Consiglio al risarcimento del danno da essi lamentato a causa dell'emanazione del detto regolamento.
9 La Corte ha rinviato la causa al Tribunale con ordinanza 27 settembre 1993 in applicazione della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21).
La sentenza impugnata
10 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso d'annullamento in quanto il regolamento n. 3814/92 era un provvedimento di portata generale che non riguardava direttamente e individualmente le ricorrenti.
11 Il Tribunale ha respinto il ricorso di danni non avendo accertato a carico del Consiglio nessuna trasgressione grave e manifesta di una norma giuridica superiore a tutela dei singoli, e non ha quindi ritenuto necessario esaminare la questione del danno.
12 Le ricorrenti lamentavano dinanzi al Tribunale la violazione da parte del Consiglio del principio di tutela del legittimo affidamento e del divieto di discriminazioni.
13 Per quanto riguarda il motivo di violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il Tribunale, dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte, al punto 52 della sentenza impugnata, ha verificato se la normativa anteriore al regolamento n. 3814/92 avesse potuto ingenerare negli operatori economici del settore considerato un legittimo affidamento.
14 Dopo aver esaminato, ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, l'art. 70, n. 3, lett. a) e b), dell'Atto di adesione, il Tribunale ha concluso, al punto 56, che il Consiglio era legittimato a procedere all'allineamento completo dei prezzi dello zucchero a decorrere dal settimo ravvicinamento successivo all'adesione, e che pertanto le ricorrenti non potevano legittimamente attendersi che il periodo transitorio di ravvicinamento restasse garantito oltre l'inizio della campagna di commercializzazione 1992/1993.
15 Il Tribunale ha altresì dichiarato che nemmeno l'adozione del regolamento n. 1716/91 aveva potuto ingenerare un legittimo affidamento nelle ricorrenti. Esso ha anzitutto rammentato, al punto 59 della sentenza impugnata, che dal quarto e quinto `considerando' del detto regolamento emerge che il periodo di ravvicinamento dei prezzi era stato prorogato sino al 1_ luglio 1995 per non far gravare in particolare sugli agricoltori una riduzione troppo rapida del prezzo della barbabietola e per tener conto della situazione estremamente difficile del settore saccarifero in Spagna, messa in luce dall'analisi all'epoca effettuata. Esso ha poi osservato, al punto 60, che dal regolamento n. 3814/92 risultava che il Consiglio aveva tenuto conto di tali elementi prevedendo la concessione di aiuti nel detto regolamento, il quale era volto alla realizzazione del mercato interno e all'auspicabile eliminazione degli ostacoli agli scambi. Infine esso ha rilevato, ai punti 61 e 62, che la decisione di sopprimere il periodo di ravvicinamento era stata una scelta di politica economica legittima e che la concessione dell'aiuto era stata basata su considerazioni che non eccedono i limiti dell'ampio potere discrezionale di cui, in forza della giurisprudenza, le istituzioni comunitarie dispongono in materia di politica agricola comune.
16 D'altra parte, il Tribunale ha considerato, ai punti 63-65 della sentenza impugnata, che operatori economici prudenti e avveduti dovevano ritenere scontato un allineamento anticipato dei prezzi in vista della realizzazione del mercato unico, tenuto conto della necessità di sopprimere il regime degli importi compensativi «adesione», tanto più che le proposte della Commissione a tal fine erano state oggetto di valutazione da parte della stampa spagnola sin dal mese di luglio 1992.
17 Infine, il Tribunale ha accertato, al punto 66, che le modalità per la seconda tappa del ravvicinamento dei prezzi non erano state stabilite nel regolamento n. 1716/91, elemento che di per sé escludeva qualunque legittimo affidamento nelle modalità del detto ravvicinamento.
18 Il Tribunale ha pertanto respinto il motivo di violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
19 Il Tribunale ha del resto respinto, ai punti 79-81, l'argomento relativo alla carenza di motivazione del regolamento n. 3814/92 dichiarando che non si poteva pretendere che quest'ultimo indicasse i motivi per cui non prevedeva misure transitorie a favore dei produttori che avrebbero potuto essere interessati in maniera indiretta dal regolamento.
20 Per quanto riguarda il motivo concernente la trasgressione del divieto di discriminazioni, il Tribunale ha anzitutto esaminato, ai punti 83 e 84, gli stretti rapporti concorrenziali fra lo zucchero e l'isoglucosio, come risultano dal secondo e terzo `considerando' del regolamento n. 1785/81 e dalla sentenza della Corte 25 ottobre 1978, cause riunite 103/77 e 145/77, Royal Scholten-Honig e a., Racc. pag. 2037). Esso ha cionondimeno considerato, al punto 85, che non si può escludere che possano esistere circostanze peculiari della produzione dello zucchero idonee a giustificare, se del caso, un diverso trattamento dei produttori di zucchero rispetto ai produttori di isoglucosio.
21 Il Tribunale ha poi esaminato, al punto 86, se esistesse una differenza di trattamento tra i produttori di zucchero e i produttori di isoglucosio e se siffatta differenza di trattamento fosse giustificata. A questo proposito, ha rilevato, al punto 87, che le ricorrenti non avevano confutato la tesi del Consiglio secondo cui i produttori di isoglucosio non dovevano affrontare problemi strutturali paragonabili a quelli dei produttori di zucchero e ne ha dedotto che, autorizzando un aiuto nazionale alle imprese produttrici di zucchero nell'ambito dei programmi di ristrutturazione volti alla razionalizzazione dell'industria dello zucchero, il Consiglio non aveva ecceduto i limiti imposti all'esercizio dei suoi poteri.
22 Per quanto concerne l'aiuto allo zucchero in giacenza, il Tribunale ha rilevato, ai punti 88 e 89, che le ricorrenti non si trovavano in una situazione paragonabile a quella dei produttori di zucchero in quanto questi ultimi tenevano in giacenza, al 31 dicembre 1992, tutto lo zucchero che doveva essere venduto nel prosieguo della campagna di commercializzazione 1992/1993, mentre le ricorrenti avevano in giacenza solo una parte limitata dei loro prodotti e inoltre la produzione di isoglucosio non comportava necessariamente, per la sua stessa natura, la costituzione di giacenze del prodotto finito e, al contrario dello zucchero, l'isoglucosio non si prestava, per le sue caratteristiche, ad essere immagazzinato per lunghi periodi.
23 Infine il Tribunale ha accertato, ai punti 90 e 91, che le materie prime e le condizioni per il loro ottenimento erano diverse per i produttori di zucchero e per quelli di isoglucosio. I produttori di zucchero avevano l'obbligo di pagare un prezzo minimo fissato dalla Comunità per le loro materie prime, mentre quelli di isoglucosio avevano pagato un prezzo determinato dalle condizioni di mercato e potevano eventualmente profittare di eventuali miglioramenti delle condizioni sul mercato dei cereali.
24 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso, ai punti 92 e 93, che non risultava dimostrato che il Consiglio, non adottando analoghe misure transitorie a favore dei produttori di isoglucosio, avesse violato in modo palese e grave i limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri, dato che le ricorrenti si trovavano in una situazione oggettivamente diversa da quella dei produttori di zucchero, e che quindi anche il motivo attinente alla trasgressione del divieto di discriminazioni doveva essere respinto.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale
25 Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
1) annullare l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento danni e
2) condannare la Comunità al risarcimento del danno da esse subito a causa del regolamento, liquidandolo nell'importo di 3 444 403 ECU per la Campo Ebro Industrial SA, di 1 305 169 ECU per la Levantina Agrícola Industrial SA (LAISA) e di 2 132 421 ECU per la Cerestar Ibérica SA, o in qualunque altro importo che la Corte giudichi adeguato, oltre agli interessi al saggio dell'8% annuo dalla data del ricorso dinanzi al Tribunale sino a quella del pagamento; ovvero
3) rinviare la causa al Tribunale;
4) condannare il Consiglio alle spese sopportate dalle ricorrenti sia nel corso del presente procedimento sia nel corso di quello dinanzi al Tribunale.
26 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, conclude che la Corte voglia:
1) respingere il ricorso e
2) condannare le ricorrenti alle spese.
Esame dei motivi
27 Le ricorrenti deducono nove motivi d'annullamento della sentenza impugnata:
1) trasgressione dell'art. 70, n. 3, lett. b), dell'Atto di adesione, del principio di tutela del legittimo affidamento e dell'art. 190 del Trattato CE, per aver dichiarato che le ricorrenti non potevano vantare nessun legittimo affidamento nell'Atto di adesione (punto 56 della sentenza impugnata);
2) erronea interpretazione del regolamento n. 1716/91 e violazione del principio di tutela del legittimo affidamento nonché dell'art. 190 del Trattato, per aver giudicato che il regolamento n. 1716/91 non aveva potuto ingenerare nessun legittimo affidamento nelle ricorrenti (punto 59);
3) omessa presa in considerazione dell'art. 28 dell'Atto unico europeo e trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento nonché dell'art. 190 del Trattato, per aver giudicato che operatori economici prudenti e avveduti dovevano considerare scontato che la realizzazione del mercato unico avrebbe potuto avere come conseguenza un allineamento anticipato del prezzo d'intervento dello zucchero (punto 63);
4) erronea interpretazione del regolamento n. 1716/91 e trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento nonché dell'art. 190 del Trattato, per aver giudicato che le ricorrenti non avevano potuto fondare un legittimo affidamento degno di tutela nelle condizioni a cui sarebbe stato effettuato il ravvicinamento dei prezzi a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994 (punto 66);
5) violazione di vari principi e disposizioni di diritto comunitario, per aver respinto il motivo, dedotto dalle ricorrenti, di violazione del principio della tutela del legittimo affidamento;
6) erronea interpretazione degli argomenti delle ricorrenti e trasgressione del divieto di discriminazioni nonché dell'art. 190 del Trattato (punto 81);
7) errore di diritto e trasgressione del divieto di discriminazioni nonché dell'art. 190 del Trattato, per aver dedotto dal fatto che la produzione di isoglucosio, contrariamente alla produzione di zucchero, non comporta necessariamente la costituzione di giacenze che le ricorrenti si trovavano in una situazione diversa da quella dei produttori di zucchero e che la disparità di trattamento per quanto concerne l'aiuto versato ai produttori di zucchero per lo zucchero in giacenza il 31 dicembre 1992 era giustificata;
8) omessa presa in considerazione della citata sentenza Royal Scholten-Honig e Tunnel Refineries, nonché dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e trasgressione del divieto di discriminazioni nonché dell'art. 190 del Trattato, per aver giudicato che le ricorrenti si trovavano in una situazione diversa da quella dei produttori di zucchero e potevano essere trattate in modo diverso perché non erano tenute a pagare un prezzo minimo stabilito dalla Comunità per le loro materie prime;
9) violazione di vari principi e disposizioni di diritto comunitario, per aver respinto il motivo, dedotto dalle ricorrenti, di trasgressione del divieto di discriminazioni.
28 I diversi motivi dedotti dalle ricorrenti devono essere raggruppati a seconda che venga prospettata la trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento ovvero quella del divieto di discriminazioni.
I motivi di trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento
29 Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha trasgredito l'art. 70, n. 3, lett. b), dell'Atto di adesione, il principio della tutela del legittimo affidamento e l'art. 190 del Trattato dichiarando che esse non potevano fondare nessun legittimo affidamento sull'Atto di adesione. Esse ritengono che, tenuto conto del fatto che i prezzi spagnoli dello zucchero erano notevolmente più elevati dai prezzi comuni, esse potevano legittimamente attendersi che il periodo di ravvicinamento dei prezzi sarebbe prorogato oltre il settimo ravvicinamento successivo all'adesione.
30 L'art. 70, n. 3, lett. b), secondo comma, dell'Atto di adesione prevede che il Consiglio «può in particolare (...) decidere altri metodi di ravvicinamento accelerato dei prezzi».
31 Il Tribunale ha quindi correttamente interpretato questa disposizione nel senso che legittima il Consiglio ad adottare un metodo di ravvicinamento dei prezzi e addirittura a procedere, perlomeno dal settimo ravvicinamento successivo all'adesione, ad un allineamento completo dei prezzi dello zucchero mediante regolamento. Ne ha altresì correttamente dedotto che le ricorrenti non avevano potuto legittimamente attendersi, in forza dell'Atto di adesione, che un periodo transitorio di ravvicinamento restasse garantito oltre l'inizio della campagna di commercializzazione 1992/1993.
32 Il primo motivo è pertanto infondato.
33 Con il secondo motivo le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato il regolamento n. 1716/91 ed ha trasgredito il principio della tutela del legittimo affidamento nonché l'art. 190 del Trattato dichiarando che il detto regolamento non poteva aver ingenerato nei loro confronti un legittimo affidamento. Un'analisi approfondita dei `considerando' del detto regolamento dimostrerebbe invece che il periodo di ravvicinamento dei prezzi era stato prorogato a causa del notevole divario fra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni e non, come ha osservato il Tribunale al punto 59 della sentenza impugnata, per tener conto degli interessi di cui trattasi al quarto e al quinto `considerando' del regolamento n. 1716/91. Del resto, la giurisprudenza citata dal Tribunale in tema di legittimo affidamento degli operatori economici, al punto 61 della sentenza impugnata, sarebbe inconferente nella specie poiché il regolamento n. 3814/92 non è stato adottato per tener conto dei mutamenti di circostanze economiche bensì al fine di realizzare il mercato interno.
34 Il quarto `considerando' del regolamento n. 1716/91 precisa che occorre consentire il riassorbimento dei divari di prezzo nell'arco di cinque campagne di commercializzazione, «periodo sufficientemente lungo perché i bieticoltori non siano danneggiati da una riduzione troppo affrettata del prezzo della barbabietola». Nel quinto `considerando' del detto regolamento si osserva che dall'analisi dell'andamento dei prezzi «risulta palese che il settore saccarifero in Spagna attraversa attualmente una situazione di grande difficoltà a causa dei condizionamenti strutturali che pesano su detto settore in cui sono in corso misure di ristrutturazione».
35 Se effettivamente la causa generale della proroga del periodo di ravvicinamento dei prezzi era il notevole divario fra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni, l'unica interpretazione utile possibile del quarto e quinto `considerando' è che, prorogando il periodo di ravvicinamento dei prezzi, il Consiglio teneva più particolarmente in considerazione gli interessi di cui ai detti `considerando', e cioè le aziende agricole e i produttori di zucchero.
36 Del resto, il Tribunale ha giustamente ricordato, al punto 61 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte secondo cui gli operatori economici non possono legittimamente fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente poiché le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale per modificarla, come in tema di politica agricola comune. A questo proposito, nulla consente di affermare, come hanno fatto le ricorrenti, che lo scopo della realizzazione del mercato interno avrebbe avuto la conseguenza di ridurre i poteri di cui dispongono le istituzioni comunitarie per valutare le circostanze economiche.
37 Pertanto, dopo aver correttamente interpretato il regolamento n. 1716/91 e rammentato la giurisprudenza della Corte in materia, il Tribunale ne ha dedotto che le ricorrenti non potevano aver fondato un legittimo affidamento nel detto regolamento.
38 Il secondo motivo va quindi respinto.
39 Con il terzo motivo le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha ignorato l'art. 28 dell'Atto unico europeo ed ha trasgredito il principio della tutela del legittimo affidamento nonché l'art. 190 del Trattato dichiarando che operatori economici prudenti e avveduti dovevano ritenere scontato che la realizzazione del mercato unico potesse avere come effetto un allineamento anticipato dei prezzi di intervento dello zucchero. L'art. 28 dell'Atto unico europeo prevede infatti che «le disposizioni del presente Atto lasciano impregiudicate le disposizioni degli strumenti di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee». Le ricorrenti non avrebbero quindi avuto motivo per ritenere scontato un allineamento anticipato dei prezzi dello zucchero, tanto più che le finalità dell'Atto unico europeo potevano essere perseguite mantenendo le strutture predisposte nell'Atto di adesione, ivi compresi gli importi compensativi «adesione». Inoltre il regolamento n. 1716/91 sarebbe stato adottato molto tempo dopo l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo, cosa che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione al punto 63 della sentenza impugnata. Infine, sarebbe irrilevante il fatto che una proposta della Commissione sia stata nota sin dal luglio 1992 poiché solo il Consiglio era legittimato a modificare il metodo di ravvicinamento dei prezzi.
40 Come si è osservato al punto 31 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente interpretato le disposizioni dell'Atto di adesione che conferiscono al Consiglio il potere di procedere ad un ravvicinamento accelerato dei prezzi. D'altra parte, il Tribunale ha considerato giustamente, al punto 63 della sentenza impugnata, fondandosi inoltre su un ragionamento economico chiaro, che operatori economici prudenti e avveduti dovevano ritenere scontato che la realizzazione del mercato unico potesse avere come effetto un allineamento anticipato dei prezzi dello zucchero al fine di sopprimere l'ostacolo agli scambi fra gli Stati membri derivante dall'esistenza degli importi compensativi «adesione». Infine, dall'art. 7 del regolamento 1716/91, che rinvia all'art. 43, n. 2, del Trattato CEE, emerge che il Consiglio poteva decidere solo su proposta della Commissione. Benché non tutte le proposte della Commissione siano necessariamente seguite dal Consiglio, l'esistenza di siffatta proposta era perlomeno sufficiente per prevenire gli operatori economici circa la possibilità di una modifica della situazione.
41 Pertanto, a giusto titolo il Tribunale ha omesso di tener conto dell'art. 28 dell'Atto unico europeo, atteso che non aveva nessuna incidenza sui poteri del Consiglio previsti dall'Atto di adesione, ed ha considerato che, sebbene il regolamento n. 1716/91 fosse stato adottato dopo l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo, gli operatori economici dovevano ritenere scontato un allineamento anticipato dei prezzi dello zucchero, tanto più che le proposte di regolamento presentate dalla Commissione al Consiglio erano state esaminate dalla stampa spagnola fin dal mese di luglio 1992. Così facendo il Tribunale non ha trasgredito il principio della tutela del legittimo affidamento.
42 Il terzo motivo è pertanto infondato.
43 Con il quarto motivo le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha interpretato in modo non corretto il regolamento n. 1716/91 ed ha trasgredito il principio della tutela del legittimo affidamento nonché l'art. 190 del Trattato dichiarando che esse non avevano dimostrato di avere un legittimo affidamento degno di tutela nelle modalità con cui il ravvicinamento dei prezzi sarebbe stato effettuato a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994. Al punto 66 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe escluso l'esistenza di un legittimo affidamento per l'unico motivo che il regolamento non aveva fissato le modalità di ravvicinamento per il periodo successivo al 1_ luglio 1993, mentre il Consiglio non aveva fissato le modalità di ravvicinamento per le tre ultime campagne unicamente per tener conto del nuovo regime di produzione che avrebbe potuto essere applicato dal 1_ luglio 1993, e non perché intendesse riservarsi la possibilità di ricondurre i prezzi spagnoli a livello dei prezzi comuni al termine della campagna di commercializzazione 1992/1993.
44 L'art. 7 del regolamento n. 1716/91 dispone:
«Anteriormente al 1_ gennaio 1993, il Consiglio adotta le modalità di ravvicinamento dei prezzi spagnoli ai prezzi comuni per il periodo corrispondente alle campagne 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato».
45 Il Tribunale, dopo aver correttamente descritto il potere attribuito al Consiglio da detta disposizione, ne ha quindi giustamente concluso che l'esistenza di un potere del genere consentiva di escludere che le ricorrenti potessero aver fondato un legittimo affidamento nelle modalità di svolgimento del ravvicinamento dei prezzi che sarebbe stato effettuato a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994.
46 Il quarto motivo è quindi infondato.
47 Con il quinto motivo le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha trasgredito vari principi e disposizioni di diritto comunitario respingendo il motivo, da esse dedotto, di trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento. Infatti, anche qualora la soppressione dell'allineamento progressivo dei prezzi non travalicasse i limiti del potere discrezionale del Consiglio, quest'ultimo avrebbe dovuto emanare adeguate disposizioni transitorie per compensare le conseguenze negative di un allineamento accelerato dei prezzi sulla situazione delle ricorrenti, così come ha fatto per i produttori di zucchero.
48 Si deve però rilevare che l'emanazione di disposizioni transitorie a vantaggio delle ricorrenti avrebbe potuto essere dichiarata necessaria solo qualora si fosse accertato che esse potevano aver avuto un legittimo affidamento nel mantenimento di una determinata situazione o nello sviluppo di eventi prevedibili. Atteso che il Tribunale ha escluso che esse potessero avere un qualsiasi legittimo affidamento, esso ha giustamente concluso che il Consiglio non era obbligato ad emanare provvedimenti transitori a loro vantaggio.
49 Il quinto motivo è pertanto infondato.
I motivi inerenti alla violazione del divieto di discriminazioni
50 Con il sesto motivo le ricorrenti sostengono che al punto 81 della sentenza impugnata il Tribunale ha interpretato in modo erroneo la loro argomentazione ed ha trasgredito il divieto di discriminazioni e l'art. 190 del Trattato. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'argomento sviluppato dalle ricorrenti ai punti 38 del ricorso d'annullamento e 36 della replica fosse volto all'annullamento del regolamento n. 3814/92 per mancanza di motivazione, mentre esse sostenevano che, siccome il detto regolamento non conteneva nessun chiarimento in ordine alla differenza di trattamento fra le ricorrenti e i produttori di zucchero spagnoli, se ne doveva concludere che la detta differenza di trattamento non era oggettivamente giustificata.
51 Dinanzi al Tribunale le ricorrenti, nel contesto del secondo motivo da esse dedotto, che riguardava la trasgressione del divieto di discriminazioni, hanno sviluppato un argomento inerente alla mancanza di motivazione del regolamento n. 3814/92. Pertanto, al punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale, dopo avere esaminato la motivazione del detto regolamento, ha giustamente disatteso l'argomento delle ricorrenti prima di proseguire l'esame del motivo. Così facendo, esso ha correttamente interpretato l'argomentazione delle ricorrenti.
52 Il sesto motivo è pertanto infondato.
53 Con il settimo motivo le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed ha trasgredito il divieto di discriminazioni nonché l'art. 190 del Trattato deducendo dal fatto che la produzione di isoglucosio, contrariamente a quella di zucchero, non comportava necessariamente la costituzione di giacenze, che esse si trovavano in una situazione diversa da quella dei produttori di zucchero e che la differenza di trattamento per quanto riguarda l'aiuto versato ai produttori di zucchero per lo zucchero in giacenza al 31 dicembre 1992 era giustificata.
54 Occorre tuttavia rilevare che, per giungere alla conclusione che vi era una differenza di situazione tra le ricorrenti e i produttori di zucchero, il Tribunale ha effettuato un certo numero di accertamenti. Nella parte in cui si riferisce ai detti accertamenti, il ricorso è irricevibile (v. ordinanza 20 marzo 1991, causa C-115/90 P, Turner/Commissione, Racc. pag. I-1423, punti 13 e 14). Del resto, poiché il regolamento n. 3814/92 prevedeva la concessione di un aiuto ai prodotti in giacenza, il Tribunale non ha trasgredito il divieto di discriminazioni fondandosi su accertamenti relativi alla differenza di situazione fra i produttori di zucchero e quelli di isoglucosio per quanto riguarda i prodotti in giacenza per concludere che vi era la possibilità di trattarli in modo diverso.
55 Il settimo motivo è quindi infondato.
56 Con l'ottavo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha ignorato la citata sentenza Royal Scholten-Honig e Tunnel Refineries, nonché l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed ha trasgredito il divieto di discriminazioni nonché l'art. 190 del Trattato dichiarando che esse si trovavano in una situazione diversa da quella dei produttori di zucchero e potevano essere trattate in modo diverso perché non erano sottoposte all'obbligo di pagare un prezzo minimo stabilito dalla Comunità per le loro materie prime. Il prezzo minimo della materia prima utilizzata dalle ricorrenti sarebbe il prezzo d'intervento dei cereali. Ora, sin dalla pronuncia della sentenza Royal Scholten-Honig e Tunnel Refineries, lo zucchero e l'isoglucosio sarebbero sempre stati trattati nello stesso modo nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, nonostante la differenza di costo delle materie prime. Inoltre, al punto 91 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe dichiarato che le ricorrenti potevano avvantaggiarsi degli eventuali miglioramenti delle condizioni sul mercato dei cereali, mentre si trattava solo di un'ipotesi che avrebbe dovuto verificare.
57 Si deve però rilevare che, nella parte in cui verte sugli accertamenti svolti dal Tribunale, il ricorso è irricevibile (v. la citata ordinanza Turner/Commissione, punti 13 e 14). Accertamenti come quello secondo cui le ricorrenti non erano soggette all'obbligo di pagare un prezzo minimo stabilito dalla Comunità per le loro materie prime o quello relativo al fatto che esse potevano avvantaggiarsi degli eventuali miglioramenti delle condizioni sul mercato dei cereali sono sottratti all'esame della Corte in forza dell'art. 51 dello Statuto CE. Del resto, poiché il regolamento n. 3814/92 prevedeva una riduzione del prezzo minimo della barbabietola, materia prima per la produzione dello zucchero, il Tribunale non ha trasgredito il divieto di discriminazioni fondandosi su accertamenti relativi alla differenza di situazione fra i produttori di zucchero e quelli di isoglucosio in ordine alle materie prime per concluderne che vi era una possibilità di trattarli in modo diverso.
58 L'ottavo motivo è pertanto infondato.
59 Con il nono motivo le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha trasgredito vari principi e disposizioni di diritto comunitario respingendo il motivo, da esse dedotto, di trasgressione del divieto di discriminazioni.
60 Risulta però dall'art. 51 dello Statuto CE della Corte, nonché dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, che il ricorso contro una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della pronuncia nonché gli argomenti di diritto presentati a sostegno della domanda di annullamento della stessa (ordinanza 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 29).
61 Nella parte in cui il nono motivo, se è considerato distinto dai precedenti, non precisa gli elementi criticati della sentenza impugnata e gli argomenti giuridici addotti, esso non corrisponde ai criteri stabiliti dalle dette disposizioni e va quindi respinto.
62 Alla luce del complesso delle considerazioni precedenti, il ricorso dev'essere respinto nel suo complesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
63 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che in forza dell'art. 118 si applica al procedimento d'impugnazione promosso dinanzi alla Corte contro una pronuncia del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle alle spese del presente procedimento. La Commissione, interveniente, sopporterà le proprie spese, ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese. L'interveniente sopporterà le proprie spese.
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