Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Diritto comunitario ° Principi ° Diritti della difesa ° Violazione da parte di norme di procedura nazionali che si applicano alle infrazioni ad una normativa che esula dall' ambito del diritto comunitario ° Valutazione da parte della Corte ° Esclusione
(Trattato CE, art. 177)
Massima
La Corte non è competente a pronunciarsi, nell' ambito del procedimento pregiudiziale di cui all' art. 177 del Trattato, su un' eventuale violazione dei principi relativi alla tutela dei diritti della difesa ed al rispetto del contraddittorio da parte di norme di procedura che si applicano alle infrazioni ad una normativa nazionale che esula dal campo di applicazione del diritto comunitario.
Parti
Nel procedimento C-144/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, da Tribunal de police di Tolosa (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Jean-Louis Maurin,
domanda vertente sull' interpretazione dei principi relativi alla tutela dei diritti della difesa ed al rispetto del contraddittorio,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e C. Gulmann, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Romain Nadal, segretario aggiunto degli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
° per il governo del Regno Unito, dal signor Stephen Braviner, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Dominique Maidani, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Maurin, con l' avv. Muriel Kramer, del foro di Parigi, del governo francese, rappresentato dal signor Romain Nadal, e della Commissione, rappresentata dalla signora Dominique Maidani, all' udienza del 7 marzo 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 aprile 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 4 aprile 1995, pervenuta alla Corte il 10 maggio seguente, il Tribunal de police di Tolosa ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dei principi relativi alla tutela dei diritti della difesa ed al rispetto del contraddittorio.
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale avviato a carico del signor Maurin, imputato per aver messo in vendita derrate alimentari la cui data limite di consumo era scaduta, contravvenendo così alle disposizioni dell' art. 18 del decreto 7 dicembre 1984, n. 84-1147, recante applicazione della legge 1 agosto 1905 sulle frodi e falsificazioni in materia di prodotti o servizi per quanto riguarda l' etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari (JORF del 21 dicembre 1984, pag. 3925). Ai sensi del n. 1 di tale articolo:
"Fatte salve le pene previste dagli artt. 1-4 della legge 1 agosto 1905 e dall' art. 26 del decreto 21 luglio 1971, n. 71-636, sopraindicato, sono vietate la detenzione al fine della vendita, la messa in vendita, la vendita o la distribuzione a titolo gratuito delle derrate alimentari che contengono una data limite di consumo qualora tale data sia scaduta".
3 Dinanzi al giudice nazionale, il signor Maurin ha fatto valere la nullità del verbale redatto il 15 giugno 1993 in quanto esso non era stato sottoscritto dalla persona oggetto delle indagini, il che sarebbe incompatibile con le disposizioni del decreto 29 dicembre 1986, n. 86-1309, che fissa le condizioni di applicazione dell' ordinanza 1 dicembre 1986, n. 86-1243, relativa alla libertà dei prezzi e della concorrenza (JORF del 30 dicembre 1986, pag. 15775), e con quelle della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali relative al rispetto dei diritti della difesa e al rispetto del principio del contraddittorio.
4 A tal riguardo il giudice nazionale precisa che il signor Maurin è perseguito in base al decreto n. 84-1147 soprammenzionato, e che la procedura prevista dalla legge 1 agosto 1905, sulle frodi e falsificazioni in materia di prodotti o servizi (JORF del 5 agosto 1905), non prevede che i verbali siano sottoscritti dall' imputato.
5 In considerazione di quanto precede il Tribunal de police di Tolosa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:
"Se la procedura prevista ai fini dell' accertamento delle infrazioni risultante dalla legge 1 agosto 1905 relativa alle frodi e falsificazioni in materia di prodotti o servizi relativi all' etichettatura e alla presentazione delle derrate alimentari e, in particolare, la circostanza che non sia prevista la sottoscrizione del verbale da parte della persona interessata dagli accertamenti sia compatibile con i principi generali di diritto affermati dalla Corte di giustizia, quali il rispetto dei diritti della difesa e del contraddittorio".
6 I governi francese e del Regno Unito, nonché la Commissione hanno concluso per l' incompetenza della Corte a risolvere la questione posta, in quanto, a loro parere, la normativa nazionale si colloca al di fuori del campo d' applicazione del diritto comunitario. Essi hanno poi sostenuto che il giudice nazionale non fa valere alcuna disposizione di diritto comunitario, di modo che non solleva alcun problema di interpretazione o di validità connesso a tale diritto.
7 Dalla sentenza di rinvio risulta che il signor Maurin è stato perseguito ai sensi dell' art. 18 del decreto n. 84-1147, soprammenzionato, che vieta in particolare la vendita di derrate alimentari la cui data limite di consumo sia scaduta.
8 Le disposizioni comunitarie esistenti nel settore di cui trattasi all' epoca dei fatti che sono state fatte valere nei confronti del signor Maurin risultano dalla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/395/CEE (GU L 186, pag. 17; in prosieguo: la "direttiva").
9 Come si evince in particolare dal primo e dall' ottavo 'considerando' della direttiva 79/112, quest' ultima costituisce, come la Corte ha già rilevato, la prima tappa di un processo di armonizzazione tendente alla graduale eliminazione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti alimentari risultanti dalle disparità esistenti tra le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in tema di etichettatura di questi prodotti (sentenza 14 luglio 1994, causa C-17/93, Van der Veldt, Racc. pag. I-3537, punto 26).
10 Nell' ambito di questa prima fase di armonizzazione la direttiva prevede in particolare agli artt. 9 e 9 bis che sull' etichetta delle derrate alimentari deve figurare la menzione della data di conservazione minima o, nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, la data limite di consumo. Essa prevede, inoltre, in applicazione dell' art. 22, n. 1, che gli Stati membri sono obbligati a vietare il commercio di prodotti non conformi alle sue disposizioni.
11 Per contro, la direttiva non disciplina la vendita delle derrate alimentari conformi alle sue prescrizioni in materia di etichettatura e non impone pertanto alcun obbligo agli Stati membri, qualora, come nella fattispecie di cui alla causa a qua, si tratti della vendita di prodotti conformi alla direttiva ma la cui data limite di consumo sia scaduta.
12 Ne deriva che l' infrazione addebitata al signor Maurin riguarda una disciplina nazionale che si colloca al di fuori del campo di applicazione del diritto comunitario, di modo che la Corte non è competente a pronunciarsi su un' eventuale violazione dei principi relativi alla tutela dei diritti della difesa ed al rispetto del contraddittorio da parte di norme di procedura che si applicano ad una tale infrazione (v., in particolare, sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 28).
13 Occorre quindi rispondere al giudice nazionale che la Corte non è competente a pronunciarsi su un' eventuale violazione dei principi relativi alla tutela dei diritti della difesa ed al rispetto del contraddittorio da parte di norme di procedura che si applicano alle infrazioni ad una normativa nazionale che si colloca al di fuori del campo di applicazione del diritto comunitario.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Le spese sostenute dai governi francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de police di Tolosa con sentenza 4 aprile 1995, dichiara:
La Corte non è competente a pronunciarsi su un' eventuale violazione dei principi relativi alla tutela dei diritti della difesa ed al rispetto del contraddittorio da parte di norme di procedura che si applicano alle infrazioni ad una normativa nazionale che si colloca al di fuori del campo di applicazione del diritto comunitario.
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