Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione - Presupposti per la concessione - Esercizio dell'attività di produttore alla data della domanda da parte del titolare di un quantitativo di riferimento individuale
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 12, lett. c), e n. 1637/91, art. 2]
Massima
Nell'ambito dell'applicazione del regime del prelievo supplementare sul latte, l'art. 2 del regolamento n. 1637/91 va interpretato nel senso che l'indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione lattiera può essere concessa a un imprenditore agricolo solo qualora questi, alla data della domanda, produca latte in qualità di produttore ai sensi dell'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 e disponga al riguardo di un quantitativo di riferimento individuale a titolo di vendite dirette. Per contro, qualora l'imprenditore agricolo abbia cessato spontaneamente l'attività lattiero-casearia, egli non possiede più la qualità di produttore ai sensi delle menzionate disposizioni.
Parti
Nel procedimento C-152/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal administratif di Amiens (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Michel Macon e altri
e
Préfet de l'Aisne,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1637, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (GU L 150, pag. 30),
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G.F. Mancini e G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Macon e a., dall'avv. Alain Letissier, del foro di Laon;
- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario per gli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 ottobre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 20 aprile 1995, pervenuta in cancelleria il 15 maggio successivo, il Tribunal administratif di Amiens ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione relativa all'interpretazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1637, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (GU L 150, pag. 30).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Macon e a., membri del consorzio agricolo di gestione in comune del Canada in Ardon (in prosieguo: il «GAEC del Canada»), e il préfet de l'Aisne (prefetto dell'Aisne) in ordine al pagamento di un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera per la campagna 1991-1992.
3 Disponendo di quantitativi di riferimento di latte, in particolare nell'ambito di vendite dirette, il GAEC del Canada chiedeva, per la campagna lattiera 1991-1992, di fruire dell'indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione lattiera prevista dal regolamento n. 1637/91, rientrante nell'ambito del regime del prelievo supplementare.
4 Ai sensi dell'art. 5 quater, n. 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), il prelievo supplementare istituito da quest'ultimo regolamento «ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera, pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari».
5 Secondo la formula B, prevista al secondo comma del detto articolo e prescelta dal governo francese, un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di dodici mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.
6 Ai sensi del n. 2, il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di dodici mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.
7 Le norme che fissano i quantitativi di riferimento sono contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
8 Nell'ambito di questo regime, inizialmente previsto per cinque periodi consecutivi di dodici mesi, ma prorogato fino alla fine della campagna 1991-1992, il Consiglio, all'atto dell'adozione delle decisioni relative alla fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1991-1992, che si rendevano necessarie in considerazione del persistere di un eccesso di produzione di latte, ha, da un lato, proceduto a una diminuzione dei quantitativi di riferimento e, dall'altro, istituito, tramite il regolamento n. 1637/91, un regime comunitario di finanziamento per l'abbandono della produzione lattiero-casearia. Quest'ultimo regolamento, al quarto `considerando', menziona «l'assegnazione a ciascun produttore, a sua richiesta e sempreché soddisfi talune condizioni per beneficiare della misura in questione, di un'indennità, da pagare dopo la cessazione totale e definitiva della produzione lattiera (...)».
9 Così l'art. 2 del regolamento n. 1637/91 dispone quanto segue:
«1. A richiesta dell'interessato e alle condizioni definite nel presente regolamento, gli Stati membri accordano al produttore, quale definito all'art. 12, lett. c), primo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84, o ad ogni produttore associato, in caso di applicazione dell'art. 12, lett. c), secondo comma, dello stesso regolamento, che si impegna ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione lattiera, anteriormente ad una data da determinare, un'indennità versata in cinque canoni annui nel corso dell'ultimo trimestre degli anni civili 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996, fatta salva la possibilità che gli Stati membri hanno di versare l'indennità a date anteriori e/o in una sola volta se ne assicurano il prefinanziamento.
(...)
2. a) Possono beneficiare dell'indennità i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento, ai sensi dell'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, nel quadro delle formule A o B e/o nel quadro delle vendite dirette, tranne i produttori che hanno beneficiato di quantitativi in applicazione dell'articolo 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84.
(...)».
10 L'art. 12 del regolamento n. 857/84, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1305 (GU L 137, pag. 12), che ha aggiunto un secondo comma all'art. 12, lett. c), così definisce le nozioni di «produttore» e di «azienda»:
«c) produttore: l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità:
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore
- e/o effettua consegne all'acquirente;
Sono considerate produttori le associazioni di produttori e le loro unioni che siano riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 ed il cui atto costitutivo preveda, per i produttori associati, l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, di detto regolamento.
d) azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità».
11 In Francia, l'art. 1 del decreto 30 agosto 1991, n. 835, relativo alla concessione di un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (JORF 1991, pag. 11502), adottato, in particolare, in applicazione del citato regolamento n. 1637/91 e del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità d'applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), così dispone:
«Può richiedere l'indennità per abbandono definitivo di qualsiasi produzione destinata alla commercializzazione del latte e dei latticini istituita col presente decreto ogni produttore ai sensi della definizione di cui all'art. 12, lett. c), primo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 e successive modifiche, con esclusione dei produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento di latte supplementare ai sensi dell'art. 3 quater del citato regolamento, che abbia diritto ad un quantitativo di riferimento alla data di presentazione della domanda a norma dell'art. 1 del decreto 11 febbraio 1991, n. 157».
12 A sensi dell'art. 3 dello stesso decreto, «l'indennità viene calcolata per azienda in base al quantitativo di riferimento del produttore nell'ambito delle vendite dirette e delle consegne in latteria, con esclusione dei quantitativi di riferimento sospesi in forza del regolamento (CEE) n. 775/87 e dei quantitativi di riferimento concessi in forza dell'art. 3, nn. 1 e 2, 3 bis, 3 ter e 4, n. 1, punti b) e c), del summenzionato regolamento (CEE) n. 857/84 e dell'art. 5, n. 7, del regolamento (CEE) n. 1546/88».
13 Con decisione 27 febbraio 1992, il prefetto dell'Aisne rifiutava, sulla base di tale normativa, di concedere al signor Macon e a. la richiesta indennità con la motivazione secondo cui essi non producevano più latte al momento della presentazione della domanda e non erano più in possesso della qualità di produttori di latte ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 857/84.
14 Ritenendo che la qualità di produttori dovesse essere loro riconosciuta per il solo fatto che disponevano di quantitativi di riferimento di latte, in particolare nell'ambito delle vendite dirette, il signor Macon e a. proponevano dinanzi al giudice nazionale un ricorso diretto all'annullamento della decisione prefettizia.
15 Il Tribunal administratif, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione del regolamento n. 1637/91, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
«Se l'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1637, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 ed un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera, debba essere interpretato nel senso che osta a che l'indennità per abbandono definitivo della produzione di latte sia concessa all'imprenditore agricolo che, pur non producendo latte, disponga tuttavia, alla data della domanda, di quantitativi di riferimento di latte a titolo, in particolare, di vendite dirette».
16 Il giudice nazionale intende in sostanza sapere se l'art. 2 del regolamento n. 1637/91 vada interpretato nel senso che l'indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione lattiera può essere concessa a un imprenditore agricolo solo qualora questi, alla data della domanda, produca latte in qualità di produttore ai sensi dell'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 e disponga al riguardo di un quantitativo di riferimento individuale a titolo di vendite dirette.
17 Il signor Macon e a. sostengono che solo l'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1637/91 è pertinente ai fini della determinazione della persona che ha la qualità di produttore ai sensi del n. 1 di tale disposizione. La nozione di produttore figurante agli artt. 2, n. 1, del regolamento n. 1637/91 e 12 del regolamento n. 857/84 avrebbe solo definito le condizioni alle quali i produttori potevano essere titolari di un quantitativo di riferimento per il futuro, al momento dell'istituzione del regime. Pertanto, per fruire di un'indennità per l'abbandono della produzione lattiera sarebbe sufficiente essere titolare di un quantitativo di riferimento.
18 A sostegno della loro tesi, il signor Macon e a. fanno riferimento alla circolare DEPSE/SDSA/C 91 n. 7036 del 7 agosto 1991 del ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, relativa alla concessione di un'indennità di cessazione dell'attività lattiero-casearia per la campagna 1991-1992 (in prosieguo: la «circolare n. 7036»), la quale dispone al punto II. 2, in particolare, che «ogni richiedente che sia imprenditore agricolo e che disponga di quantitativi di riferimento nella latteria e/o ogni venditore diretto può depositare una domanda» e che «di conseguenza, non essendo imposta al richiedente alcuna condizione di consegna o di vendita di latte, è sufficiente che egli eserciti un'impresa agricola che disponga di quantitativi di riferimento di latte (...)».
19 Il governo francese e la Commissione rilevano che, conformemente all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1637/91, può giovarsi di un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera solo il titolare di un quantitativo di riferimento che eserciti effettivamente l'attività di produttore di latte al momento del deposito della domanda. Dalla sentenza 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch e a. (Racc. pag. 3477), il governo francese e la Commissione desumono che la cessazione spontanea della produzione di latte implica per l'imprenditore la perdita automatica dei quantitativi di riferimento, i quali vengono riassegnati alla riserva nazionale. La Commissione richiama del pari la giurisprudenza della Corte che preclude il commercio di un vantaggio, come i quantitativi di riferimento, non proveniente né dai beni propri dell'interessato né dalle sue attività economiche.
20 Si deve constatare che dalla formulazione dell'art. 2 del regolamento n. 1637/91 emerge che la concessione dell'indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione lattiera è subordinata a due condizioni cumulative. In primo luogo, conformemente all'art. 2, n. 1, di tale regolamento, l'imprenditore agricolo che richiede un'indennità deve avere la qualità di produttore ai sensi dell'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84; inoltre, in quanto produttore di latte, egli deve disporre di un quantitativo di riferimento ai sensi del n. 2 di tale disposizione.
21 Ne consegue che dalla circostanza che il n. 1 faccia rinvio alla nozione di produttore come definita nell'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 si evince che tale nozione non ha ricevuto, nel contesto del regime dell'abbandono della produzione lattiera, una definizione autonoma.
22 Nella sentenza 15 gennaio 1991, causa C-341/89, Ballmann (Racc. pag. I-25, punto 12), la Corte ha riconosciuto la qualità di produttore a chiunque gestisca un'azienda agricola ed effettui vendite o consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari, senza che sia necessario che l'imprenditore sia proprietario degli impianti da lui utilizzati per la sua produzione.
23 Pertanto, solo chi gestisce un'azienda agricola e vende effettivamente latte o altri prodotti lattiero-caseari può essere considerato produttore. Se, invece, ha cessato spontaneamente l'attività lattiero-casearia, il detto imprenditore agricolo non possiede più tale qualità ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1637/91 e dell'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84.
24 Questa interpretazione trova conferma, in primo luogo, nel regime di concessione e di cessazione spontanea di un quantitativo di riferimento di cui il produttore deve disporre in forza della seconda condizione prescritta dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1637/91, cioè quella di essere titolare di un quantitativo di riferimento individuale. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, da un lato, discende dalla generale struttura della normativa relativa al prelievo supplementare sul latte che un quantitativo di riferimento può essere attribuito a un imprenditore agricolo solo in quanto questi abbia la qualità di produttore (sentenze Ballmann, citata, e 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL de Kerlast, Racc. pag. I-1961). D'altro lato, nella citata sentenza Klensch e a., la Corte ha dichiarato che il regolamento n. 857/84 osta a che uno Stato membro che ha optato per la formula B decida di attribuire il quantitativo di riferimento individuale di un produttore che ha cessato l'attività al quantitativo di riferimento dell'acquirente al quale tale produttore consegnava latte al momento della cessazione della produzione, anziché attribuire il detto quantitativo alla riserva nazionale.
25 In secondo luogo, tale interpretazione fa riscontro all'obiettivo perseguito dal regime comunitario, che è quello di finanziare l'abbandono della produzione lattiera e di attribuire di conseguenza un'indennità, quale risulta dal regolamento n. 1637/91. A questo proposito emerge dal quarto `considerando' di tale regolamento che l'indennità è intesa a facilitare la diminuzione delle consegne e delle vendite dirette e la mobilizzazione dei quantitativi necessari per altre categorie di produttori. Orbene, tale obiettivo non può più essere raggiunto dopo una cessazione spontanea della produzione lattiero-casearia, con la conseguenza che il quantitativo di riferimento individuale deve essere riattribuito alla riserva nazionale.
26 Infine, come giustamente rilevato dall'avvocato generale nel paragrafo 29 delle sue conclusioni, si deve constatare che un'indennità concessa in caso di abbandono di un quantitativo di riferimento non utilizzato sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte secondo la quale il diritto di proprietà garantito nell'ordinamento giuridico comunitario non implica il diritto allo sfruttamento commerciale di un vantaggio, come i quantitativi di riferimento, non proveniente né dai beni propri dell'interessato né dalla sua attività economica (sentenze 22 ottobre 1991, causa C-44/89, Von Deetzen, Racc. pag. I-5119, punto 27, e 24 marzo 1994, causa C-2/92, Bostock, Racc. pag. I-955, punto 19).
27 Quanto al richiamo del signor Macon e a. alla circolare n. 7036, si deve constatare come né il regolamento n. 1637/91 né alcuna altra norma applicabile nell'ambito del regime del prelievo supplementare autorizzi gli Stati membri a derogare alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria.
28 La questione posta deve pertanto essere risolta dichiarando che l'art. 2 del regolamento n. 1637/91 va interpretato nel senso che l'indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione lattiera può essere concessa a un imprenditore agricolo solo qualora questi, alla data della domanda, produca latte in qualità di produttore ai sensi dell'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 e disponga al riguardo di un quantitativo di riferimento individuale a titolo di vendite dirette.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal administratif di Amiens, con ordinanza 20 aprile 1995, dichiara:
L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1637, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera, va interpretato nel senso che l'indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione lattiera può essere concessa a un imprenditore agricolo solo qualora questi, alla data della domanda, produca latte in qualità di produttore ai sensi dell'art. 12, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e disponga al riguardo di un quantitativo di riferimento individuale a titolo di vendite dirette.
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