Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Importi compensativi monetari - Esenzione dall'onere - Clausola di equità - Portata - Duplice attraversamento delle frontiere - Esclusione - Importazione ed esportazione da parte di operatori diversi - Irrilevanza
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 926/80, art. 8, n. 2, lett. b)]
Massima
L'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 926/80, relativo all'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in alcuni casi in cui, a seguito di modifiche dei suddetti importi intervenute fra la stipula di un contratto e la sua esecuzione, un operatore economico subirebbe un onere supplementare, dev'essere interpretato nel senso che il diniego dell'esenzione da esso previsto riguarda indistintamente sia l'ipotesi del prodotto esportato che è in seguito reimportato nei sei mesi successivi alla sua esportazione, sia quella del prodotto esportato che era stato anteriormente importato nei sei mesi precedenti la sua esportazione.
In quest'ultima ipotesi, per negare l'esenzione dalla riscossione degli importi compensativi monetari, è sufficiente che lo stesso prodotto sia esportato nei sei mesi successivi alla sua importazione, a prescindere dal fatto che l'importazione sia stata effettuata dallo stesso soggetto o da un altro operatore. Infatti, dato che il sistema degli importi compensativi monetari riguarda la formazione dei prezzi dei prodotti agricoli e non mira ad impedire le perdite o i profitti anomali degli operatori economici, lo scopo del regolamento n. 926/80 non è quello di garantire agli operatori impegnati nell'esecuzione di contratti contenenti condizioni prestabilite una tutela di carattere generale contro l'applicazione di questi importi compensativi monetari conseguente ad una misura monetaria.
Parti
Nel procedimento C-153/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Raad van State del Belgio nella causa dinanzi ad esso pendente tra
ANDRE en Co. NV
e
Stato belga,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1980, n. 926, relativo all'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati (GU L 99, pag. 15),
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris (relatore), facente funzione di presidente, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la ANDRE en Co. NV, dagli avv.ti Jacques Steenbergen e Harold Nyssens, del foro di Bruxelles;
- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione per lo sviluppo, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Hubertus van Vliet e Klaus-Dieter Borchardt, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della ANDRE en Co. NV, rappresentata dall'avv. Jacques Steenbergen, del governo belga, rappresentato dall'avv. Paul Aerts, del foro di Gand, e della Commissione, rappresentata dal signor Hubertus van Vliet, all'udienza del 4 luglio 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 settembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 febbraio 1995, pervenuta in cancelleria il 15 maggio seguente, il Raad van State del Belgio ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 8 del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1980, n. 926, relativo all'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati (GU L 99, pag. 15).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la ANDRE en Co. NV (in prosieguo: la «ANDRE»), società per azioni con sede in Belgio, e lo Stato belga, in relazione all'esenzione da importi compensativi monetari (in prosieguo: gli «ICM»), richiesta dalla ANDRE nel 1982, conformemente al regolamento n. 926/80, in seguito all'esportazione di taluni quantitativi di cereali.
3 Prima del regolamento n. 926/80 la Commissione aveva emanato il regolamento (CEE) 26 giugno 1974, n. 1608, recante disposizioni particolari in materia di importi compensativi monetari (GU L 170, pag. 38), il quale riguardava l'esenzione dalla riscossione degli ICM per importazioni o, secondo il caso, esportazioni compiute dopo l'istituzione o l'aumento di tali importi, ma in esecuzione dei contratti stipulati prima dell'istituzione o dell'aumento dei suddetti importi (in prosieguo: i «vecchi contratti»).
4 Dato che il regolamento n. 1608/74 aveva delineato soltanto un quadro molto generale per l'esenzione dalla riscossione degli ICM, la Commissione ha ritenuto utile, in base all'esperienza acquisita, istituire norme più dettagliate. Pertanto, essa ha sostituito il regolamento n. 1608/74 con il regolamento n. 926/80, che perseguiva lo stesso obiettivo consistente nell'attenuare gli inconvenienti derivanti dai vecchi contratti. Il regolamento n. 926/80 definisce dunque i criteri e le condizioni in base ai quali gli Stati membri possono o meno concedere l'esenzione dalla riscossione degli ICM.
5 In particolare, l'art. 8 del regolamento n. 926/80 dispone quanto segue:
«1. L'esenzione dal pagamento può essere concessa soltanto qualora il pagamento stesso imponga al richiedente, o alla parte contraente per la quale agisce, un onere supplementare, che egli non avrebbe potuto evitare neppure dando prova, entro limiti normali, di tutta la diligenza necessaria.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, tuttavia, qualora:
a) (...)
b) si constati che il prodotto cui si applica il nuovo importo compensativo monetario viene, secondo il caso, riesportato o reimportato entro sei mesi dalla sua importazione o esportazione.
3. (...)».
6 In seguito, il regolamento n. 926/80 è stato abrogato dal regolamento (CEE) della Commissione 18 aprile 1984, n. 1084 (GU L 106, pag. 26), senza che sia stato emanato un nuovo regolamento.
7 Dall'ordinanza di rinvio emerge che, con otto contratti stipulati tra il 15 gennaio e il 2 febbraio 1982, la ANDRE vendeva a società con sede in Francia e nei Paesi Bassi quantitativi di cereali che erano stati esportati e consegnati tra marzo e luglio 1982. In base ai contratti, gli eventuali ICM da versare all'esportazione andavano a carico del venditore.
8 Per poter effettuare tali consegne, la ANDRE acquistava, in base a otto contratti stipulati in gennaio e ad inizio febbraio 1982, da società con sede in Belgio lo stesso tipo e lo stesso quantitativo di cereali di origine straniera importati da tali società. Questi contratti prevedevano la consegna dei cereali alla ANDRE tra febbraio e luglio 1982.
9 E' pacifico che le summenzionate operazioni di importazione e di esportazione avvenivano tra Stati membri. Inoltre, il lasso di tempo compreso tra l'importazione e l'esportazione dei cereali era inferiore a sei mesi.
10 Il 21 febbraio 1982 il franco belga veniva svalutato. Di conseguenza, veniva prevista la concessione di un ICM dell'8,6% per l'importazione di taluni prodotti agricoli in Belgio e la riscossione di un ICM di pari ammontare per l'esportazione dal medesimo paese.
11 Basandosi sull'art. 8 del regolamento n. 926/80, in un primo tempo la ANDRE presentava una domanda al Centrale Dienst voor Contigenten en Vergunningen (Servizio centrale per i contingenti e le autorizzazioni; in prosieguo: l'«OCCL») intesa ad ottenere un'esenzione dalla riscossione degli ICM. Non essendo stata accolta tale domanda, la ANDRE proponeva un reclamo all'OCCL che veniva del pari respinto con decisione 24 novembre 1986, in quanto le merci esportate sarebbero state acquistate «sdoganate in Belgio» per essere in seguito riesportate. Avverso tale decisione la ANDRE proponeva un ricorso d'annullamento dinanzi al Raad van State.
12 In tale ricorso la ANDRE sosteneva che la decisione dell'OCCL era in contrasto con l'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 926/80. Con il primo motivo la ANDRE assumeva che, a tenore di questa disposizione, l'esenzione dev'essere negata non in caso di riesportazione di merci importate, come nel caso di specie, ma soltanto allorché l'operazione di esportazione per la quale viene chiesta un'esenzione è seguita da una reimportazione delle merci. Con il secondo motivo essa asseriva che, anche se l'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 926/80 consente di negare l'esenzione dagli ICM anche nel caso di una riesportazione di merci per le quali è stato concesso un ICM in una precedente importazione, tale disposizione varrebbe solo qualora il beneficiario dell'esenzione sia la stessa persona che ha già fruito della concessione degli ICM nella precedente importazione. La ragione sarebbe che il regolamento n. 926/80 ha la finalità di concedere un'esenzione dagli ICM a colui che sopporta a sua volta oneri supplementari che non ha potuto evitare benché abbia dato prova di tutta la diligenza necessaria. Di conseguenza, uno svantaggio subito nel caso di specie dall'esportatore non può essere compensato da un vantaggio di cui godrebbe un altro importatore che abbia effettuato l'importazione anche nei sei mesi precedenti l'esportazione.
13 In considerazione dei motivi summenzionati e delle proprie considerazioni, il Raad van State, nutrendo dubbi in ordine all'interpretazione di questa disposizione del regolamento n. 926/80, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1980, n. 926, debba essere interpretato nel senso che l'applicazione del regolamento relativamente ad una transazione di esportazione deve essere rifiutata qualora i prodotti per i quali vige il nuovo importo compensativo monetario siano stati importati meno di sei mesi prima della transazione di esportazione.
2) Se l'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1980, n. 926, vada interpretato nel senso che l'applicazione del regolamento dev'essere rifiutata anche relativamente ad una transazione di esportazione per la quale sono dovuti importi compensativi monetari, qualora la transazione di esportazione sia stata preceduta, meno di sei mesi prima, da una transazione di importazione per la quale sono stati riscossi importi compensativi monetari da una persona diversa da quella che ha esportato le merci».
Sulla prima questione
14 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 926/80 vada interpretato nel senso che esso riguarda solamente l'ipotesi del prodotto esportato che è in seguito reimportato nei sei mesi successivi alla sua esportazione, ovvero anche quella del prodotto esportato che era stato anteriormente importato nei sei mesi precedenti la sua esportazione.
15 Al riguardo si deve rilevare che l'art. 1 del regolamento n. 926/80 riguarda l'esenzione delle importazioni e delle esportazioni dalla riscossione dei nuovi ICM, senza distinzione fra importazione che precede o che segue l'esportazione ed esportazione che precede o che segue l'importazione.
16 Peraltro, a tenore del terzo `considerando' del suddetto regolamento, «la regolamentazione in materia ha per scopo l'esenzione discrezionale dal pagamento degli importi compensativi monetari sulle operazioni realizzate in esecuzione di cosiddetti "vecchi contratti"». Ne consegue che il regolamento riguarda indistintamente sia le esportazioni precedute dall'importazione del prodotto, sia le esportazioni seguite dalla reimportazione compiuta nei sei mesi successivi all'esportazione.
17 Negando l'esenzione dalla riscossione degli ICM da esso prevista allorché un prodotto attraversa due volte le frontiere di uno Stato membro, l'art. 8, n. 2, lett. b), persegue lo scopo di fornire un meccanismo correttore onde evitare che l'operatore che fruisce dell'esenzione non goda di un vantaggio ingiustificato. Infatti, ogniqualvolta vi è un duplice attraversamento delle frontiere secondo quanto previsto dall'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 926/80, gli ICM vengono compensati, per cui l'esenzione prevista dal regolamento non è più giustificata.
18 Da quanto precede risulta che lo scopo del regolamento n. 926/80 viene raggiunto ogniqualvolta si verifica un duplice attraversamento della frontiera come contemplato dall'art. 8, n. 2, lett. b); questo duplice attraversamento porta così alla neutralizzazione dell'onere. Orbene, tale neutralizzazione non si verificherebbe qualora l'esenzione dalla riscossione degli ICM da pagare all'atto dell'esportazione fosse concessa, nonostante il fatto che un ICM equivalente sia stato riscosso al momento dell'importazione del prodotto effettuata nei sei mesi precedenti l'esportazione.
19 Di conseguenza, la prima questione va risolta dichiarando che l'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 926/80 dev'essere interpretato nel senso che esso riguarda anche l'ipotesi del prodotto esportato che era stato anteriormente importato nei sei mesi precedenti la sua esportazione.
Sulla seconda questione
20 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 926/80 vada interpretato nel senso che, per negare l'esenzione dalla riscossione degli ICM, è sufficiente che lo stesso prodotto sia esportato nei sei mesi successivi alla sua importazione, a prescindere dal fatto che l'importazione sia stata effettuata dallo stesso soggetto o da un altro operatore, ovvero se occorra, per negare l'esenzione, che l'importazione e l'esportazione, precedente o successiva, siano effettuate unicamente dallo stesso operatore.
21 Al riguardo occorre rilevare che il regolamento n. 926/80 rientra nel sistema degli ICM, il cui scopo mira obiettivamente a regolarizzare i prezzi al momento della circolazione dei prodotti agricoli e ad evitare, per quanto possibile, che i prezzi di questi prodotti siano alterati a causa della svalutazione o della sopravvalutazione della moneta di uno Stato membro. Ne consegue che gli ICM attengono alla formazione dei prezzi dei prodotti agricoli e non mirano ad impedire le perdite o i profitti anomali degli operatori economici.
22 Per garantire questo scopo, l'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 926/80, onde negare l'esenzione dalla riscossione degli ICM, cita unicamente il prodotto in sé e per sé, senza aggiungere altre condizioni relative agli operatori che devono riscuotere o pagare gli ICM. Ne consegue che l'imposizione di un'ulteriore condizione in base alla quale l'esenzione dalla riscossione degli ICM va negata soltanto se l'importazione è effettuata dalla stessa persona traviserebbe lo scopo del sistema degli ICM e della concessione o del diniego delle esenzioni previste.
23 Occorre aggiungere che lo scopo del regolamento n. 926/80 non è quello di tutelare in generale gli operatori contro l'eventuale pregiudizio derivante dai vecchi contratti. Come ha rilevato la Corte nella sentenza 20 maggio 1981, causa 152/80, Debayser e a. (Racc. pag. 1291, punto 12), pronunciata riguardo al regolamento n. 1608/74, che è stato sostituito con il regolamento n. 926/80, le finalità alle quali rispondono le disposizioni del regolamento n. 1608/74 non consistono nel garantire agli operatori impegnati nell'esecuzione di contratti contenenti condizioni prestabilite una tutela di carattere generale contro l'applicazione degli ICM conseguente ad una misura monetaria.
24 Inoltre, come risulta dal sesto `considerando' del regolamento n. 926/80, quest'ultimo impone alcuni limiti onde evitare abusi e contribuire ad una semplificazione amministrativa. Ne consegue che, come ha osservato giustamente la Commissione, qualora per il prodotto potesse essere concessa un'esenzione dagli ICM nonostante che ICM equivalenti siano stati concessi poco tempo prima, solo a causa del fatto che questi ICM erano stati riscossi da un altro operatore, essa indurrebbe gli interessati a concludere accordi volti a eludere la finalità del regolamento, percependo ICM per un prodotto all'atto dell'importazione, senza doverli pagare al momento della sua riesportazione grazie alla concessione di un'esenzione.
25 Da quanto precede risulta che, nel caso in cui si accerti che l'esportazione riguarda lo stesso prodotto che è stato in precedenza importato come previsto dall'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 926/80, l'esenzione dev'essere negata, a prescindere dal fatto che l'importazione sia stata effettuata dallo stesso soggetto o da un altro operatore.
26 La seconda questione va risolta pertanto dichiarando che l'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 926/80 dev'essere interpretato nel senso che, per negare l'esenzione dalla riscossione degli ICM, è sufficiente che lo stesso prodotto venga esportato nei sei mesi successivi alla sua importazione, a prescindere dal fatto che l'importazione sia stata effettuata dallo stesso soggetto o da un altro operatore.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State del Belgio con ordinanza 7 febbraio 1995, dichiara:
1) L'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1980, n. 926, relativo all'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati, va interpretato nel senso che esso riguarda anche l'ipotesi del prodotto esportato che era stato anteriormente importato nei sei mesi precedenti la sua esportazione.
2) L'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 926/80 va interpretato nel senso che, per negare l'esenzione dalla riscossione degli ICM, è sufficiente che lo stesso prodotto venga esportato nei sei mesi successivi alla sua importazione, a prescindere dal fatto che l'importazione sia stata effettuata dallo stesso soggetto o da un altro operatore.
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