Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-160/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Kontou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore Ioanna Galani-Maragkoudaki, consigliere giuridico aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, ed Evi Skandalou, collaboratore giuridico presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato o non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE e della suddetta direttiva,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1 febbraio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 maggio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato o non avendole comunicato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE e della suddetta direttiva.
2 L' art. 2, n. 1, della direttiva 91/156 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro e non oltre il 1 aprile 1993 e di informarne immediatamente la Commissione. Il n. 2 dispone inoltre l' obbligo per gli Stati membri di comunicare a quest' ultima le disposizioni adottate.
3 Non avendo ricevuto notifica dei provvedimenti di recepimento adottati dalla Repubblica ellenica e non disponendo di altri elementi che le consentissero di ritenere che detto Stato avesse adempiuto gli obblighi ad esso incombenti, con lettera 9 agosto 1993 la Commissione ha ingiunto al governo ellenico di presentare le sue osservazioni entro due mesi, conformemente a quanto prescritto dall' art. 169, primo comma, del Trattato.
4 Poiché non veniva dato seguito a tale lettera, il 7 giugno 1994 la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a quest' ultimo entro due mesi. Poiché tale parere motivato non ha ricevuto risposta da parte delle autorità elleniche, ritenendo che il governo ellenico non avesse adottato, entro il termine prescritto, i provvedimenti necessari per conformarsi ai suoi obblighi, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
5 Richiamandosi all' art. 2 della direttiva 91/156 nonché agli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato, la Commissione sostiene nell' atto introduttivo che la Repubblica ellenica avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro i termini prescritti e che, non avendolo fatto, essa è venuta meno ai suoi obblighi.
6 La Repubblica ellenica, pur chiedendo il rigetto del ricorso, non nega che la direttiva non sia stata recepita nei termini prescritti. Essa si limita a far presente che un progetto di decreto ministeriale, il quale segnatamente opera il recepimento della direttiva 91/156 nell' ordinamento ellenico, si trova alla firma dei ministri congiuntamente competenti. Parallelamente essa aggiunge che la normativa vigente in materia di trattamento dei rifiuti è oggetto di radicale revisione.
7 Poiché la direttiva non è stata recepita entro i termini prescritti, si deve accogliere il ricorso proposto in merito dalla Commissione.
8 Di conseguenza occorre dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/156, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della medesima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese. Essendo rimasta soccombente, la Repubblica ellenica dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della medesima.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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