Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Produttori che hanno sospeso le loro consegne in base al regime di premi alla non commercializzazione o alla riconversione - Concessione di un quantitativo di riferimento specifico - Trasferimento parziale di un'azienda ad orientamento misto - Ripartizione del quantitativo di riferimento specifico in proporzione alla parte dell'azienda adibita alla produzione lattiera al momento dell'assunzione dell'impegno di non commercializzazione
(Regolamenti del Consiglio nn. 1078/77 e 2055/93, artt. 1, n. 2, e 2)
Massima
Gli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento n. 2055/93, che ha introdotto, nell'ambito del regime del prelievo supplementare sul latte, regole di calcolo per stabilire il quantitativo di riferimento specifico in caso di trasferimento parziale di un'azienda, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di trasferimento parziale di un'azienda ad orientamento misto, il quantitativo di riferimento dev'essere ripartito tra cedente e cessionario, o attribuito al cessionario, in proporzione alla parte dell'azienda direttamente o indirettamente adibita alla produzione lattiera al momento dell'assunzione dell'impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77, e non in proporzione alla superficie totale dell'azienda.
Parti
Nel procedimento C-165/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
The Queen
e
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
ex parte: Benjamin Lay nonché Donald Gage e David Gage,
domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità degli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini e G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per i signori B. Lay, Donald Gage e David Gage, dai signori Richard Gordon, QC, e Alan MacLean, barrister, mandatari dello studio Dawson & Co., solicitors;
- per il governo del Regno Unito, dal signor Stephen Braviner, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dal signor Cristopher Vajda, barrister;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Jan-Peter Hix, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dierk Booß, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e George M. Berrisch, del foro di Amburgo,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dei signori B. Lay, Donald Gage e David Gage, con il signor Alan MacLean, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signorina Stephanie Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e dal signor Christopher Vajda, del Consiglio, rappresentato dal signor Jan-Peter Hix, e della Commissione, rappresentata dall'avv. Hans-Jürgen Rabe, all'udienza del 13 marzo 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 aprile 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 26 aprile 1995, pervenuta il 30 maggio successivo, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione e alla validità degli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che vede contrapposti alcuni produttori di latte, il signor Lay, da un lato, e i signori Donald Gage e David Gage, dall'altro (in prosieguo: i «ricorrenti nella causa principale»), al Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (in prosieguo: il «MAFF») in ordine ad un quantitativo di specifico riferimento da essi richiesto dopo aver, nel caso del signor Lay, acquistato e, nel caso dei signori Donald Gage e David Gage, preso in affitto una parte di un'azienda durante il periodo di validità di un impegno di non commercializzazione di latte assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1).
3 Nel corso del 1982, il signor Lay acquistò la fattoria Resthill, che, assieme ad un'altra fattoria, costituiva un'unica azienda appartenente al signor Holton.
4 Nel mese di ottobre del 1984, i signori Donald Gage e David Gage ottennero in affitto la fattoria Court; quest'ultima formava, assieme ad altre due fattorie, un'unica azienda appartenente alla società A.J. Combes & Son Ltd.
5 In applicazione del regolamento n. 1078/77, i proprietari iniziali, il signor Holton nonché la società A.J. Combes & Son Ltd, avevano assunto, contro un premio di non commercializzazione, l'impegno di non smerciare latte per un periodo di cinque anni. Mentre il signor Holton aveva preso tale impegno nel 1980, quello della A.J. Combes & Son veniva a scadere alla fine del settembre 1985.
6 Al momento dell'acquisto e della conclusione del contratto di affitto, i ricorrenti nella causa principale assunsero un impegno equivalente per la parte delle aziende di cui trattasi che era stata loro ceduta, senza ottenere, come contropartita, un premio di non commercializzazione. I ricorrenti nella causa principale avevano all'epoca l'intenzione di condurre una mandria di 50 vacche non appena scaduto il loro impegno di non commercializzazione.
7 Nel 1984, in ragione del persistere di uno squilibrio tra offerta e domanda nel settore lattiero, un regime di prelievi supplementari fu introdotto dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13). Ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (GU L 148, pag. 13), quale modificato dal regolamento n. 856/84, un prelievo supplementare è dovuto per quantitativi di latte che superino un quantitativo di riferimento da determinare, in base al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato da un produttore (formula A), ovvero acquistato da un compratore (formula B) durante un anno di riferimento.
8 Non avendo alcuna produzione di latte durante l'anno di riferimento a seguito di una partecipazione al regime temporaneo di non commercializzazione fissato dal regolamento n. 1078/77, i ricorrenti nella causa principale - che facevano quindi parte dei cosiddetti «produttori SLOM» - non ottennero a tale titolo quantitativi di riferimento nell'ambito del regime relativo al prelievo supplementare.
9 Nelle sentenze 28 aprile 1988, cause 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321), e 170/86, Von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte ha dichiarato invalido il regolamento n. 857/84 in quanto non contemplava l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori SLOM.
10 Pertanto il regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2), ha inserito un nuovo art. 3 bis nel regolamento n. 857/84, che prevede, a determinate condizioni, che un quantitativo specifico di riferimento sia attribuito ai produttori SLOM.
11 L'adozione del regolamento n. 764/89 ha comportato altresì quella del regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, che modifica il regolamento (CEE) n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 110, pag. 27); il regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546 (GU L 139, pag. 12), era stato adottato, in sostituzione del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11) per applicare il regolamento n. 857/84.
12 A seguito delle sentenze 11 dicembre 1990, cause C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585), l'art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84 venne modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35), allo scopo di attribuire un quantitativo specifico di riferimento più elevato di quello inizialmente pari al 60% del quantitativo di latte consegnato o al quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente il mese di presentazione della domanda relativa al premio di non commercializzazione.
13 Dal 1_ aprile 1993, il regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), ha prorogato, con talune modifiche, il regime del prelievo supplementare istituito dai regolamenti nn. 856/84 e 857/84, che era nel frattempo venuto a scadere.
14 Nella sentenza 19 maggio 1993, causa C-81/91, Twijnstra (Racc. pag. I-2455; in prosieguo: la «sentenza Twijnstra»), la Corte ha dichiarato che l'art. 3 bis, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, dev'essere interpretato nel senso che esso permette, in caso di cessione parziale di un'azienda in occasione della quale il cessionario si obblighi a rispettare l'impegno di non commercializzazione contratto dal cedente a norma del regolamento n. 1078/77, di ripartire il quantitativo specifico di riferimento tra il cedente e il cessionario in proporzione ai terreni ceduti.
15 A seguito di tale sentenza, il regolamento n. 2055/93, su cui verte la presente causa, ha introdotto, tra l'altro, regole di calcolo per determinare il quantitativo specifico di riferimento in caso di trasferimento parziale di un'azienda.
16 Questo è il contesto normativo in cui i ricorrenti nella causa principale, rispettivamente nel 1993 e nel 1994, hanno sollecitato la concessione di un quantitativo specifico di riferimento. Così, il 24 dicembre 1993, il signor Lay si è visto assegnare un quantitativo specifico di riferimento di 73 871 litri di latte, corrispondente, a suo dire, alla produzione lattiera di 14 vacche. Analogamente, il 26 maggio 1994, dopo un riesame della domanda, un quantitativo di riferimento di 14 725 litri di latte è stato attribuito ai signori Donald Gage e David Gage.
17 In entrambi i casi, il MAFF ha calcolato i quantitativi specifici di riferimento secondo il rapporto di misura tra la superficie acquistata o presa in affitto e la superficie totale di ciascuna azienda.
18 Senza contestare l'esattezza del calcolo, i ricorrenti nella causa principale hanno adito la High Court of Justice in quanto il MAFF avrebbe proceduto ad una cattiva interpretazione dell'espressione «superfici foraggere» contenuta negli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento n. 2055/93. Il MAFF avrebbe determinato il quantitativo specifico di riferimento senza tener conto del fatto che l'attività di allevamento del bestiame ai fini della produzione lattiera era esercitata dai proprietari iniziali quasi esclusivamente nella parte poi ceduta ai ricorrenti.
19 Nel caso di un trasferimento parziale, in ordine alla ripartizione di un quantitativo specifico di riferimento già attribuito, l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2055/93 dispone:
«2. Qualora, per l'azienda agricola una parte della quale è stata rilevata mentre era soggetta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1078/77, sia stato attribuito, ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, un quantitativo di riferimento in base al quantitativo per il quale è stato mantenuto o acquisito il diritto al premio a titolo del regolamento (CEE) n. 1078/77, tale quantitativo di riferimento è ripartito fra il cedente e il cessionario parziale,
- (...)
- proporzionalmente alle superfici foraggere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1391/78 che sono state cedute, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3950/92.
(...)».
20 Nell'ipotesi in cui non sia stato ancora attribuito un quantitativo specifico di riferimento, un siffatto quantitativo viene concesso a beneficio del cessionario secondo le regole fissate agli artt. 1, n. 1, e 2, primo comma, del regolamento n. 2055/93.
21 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2055/93 recita:
«1. Il produttore ai sensi dell'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92, che:
- (...)
- ha rilevato una parte di un'azienda agricola soggetta alle (...) disposizioni [del regolamento n. 1078/77] e per la quale non è stato attribuito un quantitativo di riferimento ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84,
riceve su richiesta un quantitativo di riferimento specifico, a condizione che:
(...)».
22 L'art. 2, primo comma, dello stesso regolamento, stabilisce:
«Il quantitativo di riferimento specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è stabilito dagli Stati membri secondo criteri obiettivi, proporzionalmente alla superficie foraggera di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1391/78, che il produttore utilizza alla data della sua domanda, in base al quantitativo per il quale è stato calcolato il premio, diminuito di una percentuale rappresentativa di tutte le riduzioni applicate ai quantitativi di riferimento fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 e tali da comprendere comunque una riduzione di base del 4,5 %, oppure conformemente all'articolo 6 del medesimo regolamento.
(...)».
23 L'art. 1, n. 1, lett. d), del regolamento (CEE) della Commissione 23 giugno 1978, n. 1391, recante modalità d' applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 167, pag. 45), al quale rinviano le disposizioni sopra citate, contiene la seguente definizione:
«d) "superficie foraggera", l'intera superficie agricola utilizzata da un produttore ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1078/77».
24 Il produttore considerato in quest'ultima disposizione è definito, all'art. 5, lett. a), del regolamento n. 1078/77, nei seguenti termini:
«a) s'intende per produttore:
- un imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità e che si dedica all'allevamento di animali della specie bovina;
- (...)»
25 L'art. 7, n. 1, del regolamento n. 3950/92, a cui rinvia l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2055/93, dal canto suo, recita:
«1. Il quantitativo di riferimento disponibile in un'azienda viene trasferito con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti (...).
(...)»
26 L'art. 9, lett. c), dello stesso regolamento aggiunge:
«Ai sensi del presente regolamento si intende per:
(...)
c) "produttore", l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico della Comunità,
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;
- e/o che effettua consegne all'acquirente».
27 Ritenendo che la soluzione della controversia nella causa principale dipendesse dall'interpretazione delle citate disposizioni e da una valutazione della loro validità, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte di giustizia le tre seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se uno Stato membro, nel determinare il diritto di un cessionario parziale a un quantitativo di riferimento ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2055/93, tenendo conto del suddetto regolamento e dei principi generali del diritto comunitario in tema di legittimo affidamento, di proporzionalità e di tutela della proprietà, debba ripartire il quantitativo di riferimento tra cedente e cessionario parziale, accertando in che proporzione l'azienda fosse utilizzata per la produzione lattiera all'epoca dell'assunzione dell'impegno di non commercializzazione da parte del cedente, e poi ripartendo il quantitativo di riferimento tra cedente e cessionario in proporzione alla parte dei terreni impiegati per la produzione lattiera trasferita al cessionario parziale.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1, se gli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2055/93 siano invalidi per violazione dei principi generali del diritto comunitario, in particolare di quelli del legittimo affidamento, di proporzionalità e di tutela della proprietà.
3) In caso di soluzione negativa delle questioni sub 1 e 2, se uno Stato membro, in sede di determinazione del diritto di un cessionario parziale al quantitativo di riferimento di cui agli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2055/93, sia legittimato a ripartire il suddetto quantitativo tra cedente e cessionario parziale in proporzione alla parte dell'azienda del cedente trasferita al cessionario».
Sull'interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento n. 2055/93 (questioni prima e terza)
28 Con le sue questioni prima e terza, che vanno trattate congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento n. 2055/93, ed in particolare la nozione di «superfici foraggere» ivi contenuta, debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di trasferimento parziale di un'azienda ad orientamento misto, il quantitativo specifico di riferimento dev'essere ripartito tra il cedente e il cessionario, o attribuito al cessionario, proporzionalmente alla parte dell'azienda direttamente o indirettamente adibita alla produzione lattiera al momento dell'impegno di non commercializzazione assunto in forza del regolamento n. 1078/77, o se tale quantitativo debba essere ripartito, o attribuito, proporzionalmente alla superficie totale dell'azienda.
29 In forza del regolamento n. 2055/93, il concessionario beneficia, in caso di trasferimento parziale di un'azienda, di un quantitativo specifico di riferimento che è ripartito, conformemente all'art. 1, n. 1, del regolamento, tra lui ed il cedente proporzionalmente alle superfici foraggere, ovvero gli è attribuito, in forza del combinato disposto dell'art. 2, primo comma, e dell'art. 1, n. 1, del regolamento, parimenti in proporzione alla superficie foraggera; in entrambi i casi, la nozione di superficie foraggera è quella di cui all'art. 1, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1391/78.
30 Il governo del Regno Unito, il Consiglio e la Commissione intendono per «superficie foraggera», ai sensi di tale disposizione, la totalità delle superfici appartenenti ad un'azienda anche se esse sono solo parzialmente adibite ad attività lattiere. Di conseguenza, il quantitativo specifico di riferimento da attribuire ad un cessionario si calcolerebbe in relazione alla proporzione tra i terreni ceduti e la totalità dei terreni appartenenti all'azienda.
31 I ricorrenti nella causa principale ritengono invece che la superficie foraggera ai sensi delle citata disposizione corrisponda alle sole parti dell'azienda adibite alla produzione lattiera, ad esclusione delle superfici destinate ad altre attività agricole.
32 Si deve ricordare che, come risulta dai suoi `considerando' quarto e sesto, il regolamento n. 2055/93 è stato adottato «per tenere pienamente conto delle sentenze della Corte di giustizia» tra le quali figura, in particolare, la sentenza Twijnstra.
33 Al punto 25 di tale sentenza, la Corte ha constatato che l'intero regime dei quantitativi di riferimento riposa sul principio generale sancito dall'art. 7 del regolamento n. 857/84 e dall'art. 5 del regolamento n. 1371/84, secondo il quale, nel caso in cui sia ceduta parte di un'azienda, il quantitativo di riferimento è attribuito al cessionario in proporzione ai terreni ceduti.
34 Tuttavia, nella sentenza Twijnstra, il principio generale del collegamento del quantitativo di riferimento ai terreni quale risulta in particolare dalla sentenza 23 gennaio 1997, causa C-463/93, St. Martinus Elten (Racc. pag. I-255, punto 14), è stato formulato solo a proposito di un trasferimento parziale di un'azienda esclusivamente adibita alla produzione lattiera. Tale sentenza non ha quindi risolto il caso, come quello oggetto della causa principale, del trasferimento parziale di un'azienda ad orientamento misto.
35 Al riguardo, si deve osservare che, in caso di trasferimento parziale di un'azienda, l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 3950/92 e l'art. 7 del regolamento n. 1546/88, che ribadiscono il principio generale sancito dall'art. 7 del regolamento n. 857/84 e dall'art. 5 del regolamento n. 1371/84, prevedono il trasferimento parziale delle quote lattiere in funzione o tenendo conto «delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi».
36 Dalla lettera di tali disposizioni risulta che è garantito, attraverso uno stretto collegamento dei quantitativi di riferimento alle superfici utilizzate per la produzione lattiera, che ciascun produttore che riprende la produzione di latte nella sua qualità di cessionario o di cedente possa produrre la quota parte del quantitativo di latte che corrisponde alla quota parte - da lui acquistata o conservata - dei terreni inizialmente destinata alla produzione lattiera.
37 Tale interpretazione letterale è conforme all'obiettivo delle disposizioni di cui sopra, che è la tutela del legittimo affidamento che i cessionari possono far valere. Infatti, avendo acquistato le parti di un'azienda in precedenza adibita alla produzione lattiera ed essendo subentrati nell'impegno di non commercializzazione assunto dal loro dante causa, i cessionari possono altresì legittimamente aspettarsi di poter riutilizzare i terreni loro ceduti per la produzione lattiera (v., in questo senso, sentenza Twijnstra, punto 23).
38 Di conseguenza, per non escludere i cessionari dal beneficio del principio generale del collegamento del quantitativo di riferimento ai terreni in caso di trasferimento parziale di un'azienda ad orientamento misto, un quantitativo di riferimento specifico dev'essere attribuito in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera al momento della concessione del premio di non commercializzazione.
39 Nella sentenza 17 dicembre 1992, causa C-79/91, Knüfer (Racc. pag. I-6895, punto 12), è stato precisato al riguardo che i quantitativi di riferimento sono rigorosamente ripartiti in proporzione alle dimensioni delle rispettive superfici dell'azienda utilizzate per la produzione lattiera, senza che si possa tenere in alcun conto il tipo di utilizzazione di tali superfici.
40 Al punto 13 della stessa sentenza, la Corte ha aggiunto che, ai fini della ripartizione dei quantitativi di riferimento, devono essere prese in considerazione tutte le superfici dell'azienda che contribuiscono, direttamente o indirettamente, alla produzione lattiera di quest'ultima.
41 La lettera dell'art. 2, primo comma, del regolamento n. 2055/93, adottato in applicazione della sentenza Twijnstra, non contraddice ma conforta tale interpretazione.
42 Dalla detta disposizione risulta infatti che l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico viene effettuata proporzionalmente alla superficie foraggera di cui all'art. 1, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1391/78, adottato in applicazione del regime di premi di non commercializzazione e che definisce tale nozione come l'intera superficie agricola utilizzata da un produttore ai sensi dell'art. 5, lett. a), del regolamento n. 1078/77.
43 L'espressione «superficie foraggera» designa così solo l'intera superficie agricola utilizzata da un produttore agricolo avente la qualifica di produttore ai sensi dell'art. 5, lett. a), del regolamento n. 1078/77. Ora, un produttore agricolo può avere tale qualifica solo qualora si dedichi all'allevamento di animali della specie bovina ai sensi di tale ultima disposizione e, ancor più specificamente nel contesto dell'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, qualora venda o consegni latte nella sua qualità di produttore ai sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92, al quale rinvia l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2055/93.
44 Tale interpretazione trova ulteriore conferma nel fatto che l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2055/93 fa riferimento all'art. 7 del regolamento n. 3950/92, ai sensi del quale il trasferimento di un quantitativo di riferimento avviene, in caso di trasferimento d'azienda, tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. Così, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 11 delle sue conclusioni, viene operato un accostamento, per quanto riguarda l'obbligo di tener conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera, tra il trasferimento di un quantitativo di riferimento in caso di trasferimento di un'azienda e il trasferimento parziale di un quantitativo di riferimento specifico in caso di trasferimento parziale di un'azienda.
45 Il governo del Regno Unito, il Consiglio e la Commissione obiettano, in primo luogo, che l'interpretazione di cui sopra è impossibile da applicare in quanto il MAFF non dispone di alcun elemento che gli consenta di determinare la quota di un'azienda che sia stata impiegata per la produzione lattiera.
46 Al riguardo, occorre innanzi tutto sottolineare che, come ha giustamente osservato l'avvocato generale al paragrafo 15 delle sue conclusioni, eventuali difficoltà amministrative e di controllo non possono in linea di principio ostare all'unica interpretazione conforme ai principi generali che disciplinano il diritto comunitario, e in particolare a quello della tutela del legittimo affidamento.
47 Occorre poi ricordare che, in forza degli artt. 4, n. 2, lett. d), e 5, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1391/78, «le superfici foraggere coltivate dal produttore al momento della presentazione della domanda» di un premio di non commercializzazione devono essere, da un lato, indicate in tale domanda e, dall'altro, registrate dall'autorità competente. Peraltro, l'impiego dei vari terreni come superfici foraggere destinate alla produzione lattiera resta soggetto a qualsiasi mezzo di prova.
48 In secondo luogo, il governo del Regno Unito, il Consiglio e la Commissione sostengono che un'interpretazione restrittiva della nozione di superfici foraggere, limitata alle sole superfici impiegate per la produzione lattiera, costituisce una violazione del principio della certezza del diritto.
49 Vero è che, nel caso di cessione parziale di un'azienda ad orientamento misto, l'interpretazione proposta dal governo del Regno Unito, dal Consiglio e dalla Commissione consente di fissare in maniera inequivocabile i quantitativi di riferimento specifici dovuti al cessionario, escludendo così anticipatamente, per quanto possibile, qualsiasi controversia relativa all'impiego delle superfici agricole all'inizio del periodo di non commercializzazione.
50 Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, la sola possibilità di disaccordo tra le parti sulle superfici da prendere in considerazione nel calcolo dei quantitativi specifici di riferimento non può giustificare un'interpretazione che tenga in non cale il principio del legittimo affidamento.
51 In terzo luogo, il Consiglio e la Commissione sostengono che l'interpretazione adottata non è in grado di conciliare gli interessi del cedente e del cessionario, da un lato, e gli obiettivi perseguiti dal regime di prelievo supplementare, dall'altro.
52 A tale argomento occorre rispondere che il modo di attribuzione o di ripartizione risultante dalla presente sentenza consente a coloro che detengono, in qualità di cedenti e di cessionari, i terreni di un'azienda inizialmente destinati alla produzione di latte di riprendere la produzione di latte nella misura in cui tali terreni hanno contribuito alla produzione lattiera. Invece, il detentore, sia esso cedente o cessionario, è escluso dal diritto ad un quantitativo di riferimento nei limiti in cui i terreni non erano inizialmente destinati alla produzione lattiera.
53 Pertanto, l'interpretazione adottata non rischia né di provocare un superamento del quantitativo al quale il proprietario avrebbe potuto aver diritto se non avesse ceduto una parte della sua azienda né di pregiudicare gli obiettivi del regime del prelievo, vuoi permettendo, a seguito di un trasferimento parziale di un quantitativo del genere, la trasformazione in superfici foraggere destinate alla produzione lattiera di terreni mai impiegati a tali fini, vuoi incoraggiando una commercializzazione isolata dei soli quantitativi di riferimento specifici.
54 Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima e la terza questione vanno risolte dichiarando che gli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento n. 2055/93, debbono essere interpretati nel senso che, nel caso di trasferimento parziale di un'azienda ad orientamento misto, il quantitativo specifico di riferimento dev'essere ripartito tra cedente e cessionario, o attribuito al cessionario, in proporzione alla parte dell'azienda direttamente o indirettamente adibita alla produzione lattiera al momento dell'assunzione dell'impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77.
Sulla validità degli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento n. 2055/93 (seconda questione)
55 Alla luce della soluzione data alle questioni prima e terza, non occorre risolvere la questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
56 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito nonché dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, con ordinanza 26 aprile 1995, dichiara:
Gli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari, debbono essere interpretati nel senso che, nel caso di trasferimento parziale di un'azienda ad orientamento misto, il quantitativo di riferimento dev'essere ripartito tra cedente e cessionario, o attribuito al cessionario, in proporzione alla parte dell'azienda direttamente o indirettamente adibita alla produzione lattiera al momento dell'assunzione dell'impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero.
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