Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Prodotti per i quali si possono richiedere - Prodotti originari della Comunità o prodotti importati messi in libera pratica - Bovini originari dell'ex Repubblica democratica tedesca importati in regime di transito nella Repubblica federale di Germania prima della riunificazione per esser riesportati in un paese terzo - Esclusione
[Trattato CE, art. 9, n. 2; regolamento (CEE) della Commissione n. 3665/87, art. 8, n. 1]
Massima
Il combinato disposto dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3665/87 recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e dell'art. 9, n. 2, del Trattato va interpretato nel senso che non sono né di origine comunitaria, né in libera pratica sul territorio della Comunità e, quindi, non possono fruire di restituzioni all'esportazione prodotti della macellazione di bovini esportati prima del 3 ottobre 1990, data della riunificazione tedesca, dall'ex Repubblica democratica tedesca previo espletamento delle formalità doganali d'esportazione e concessione delle restrizioni all'esportazione in questo paese, poi importati in regime di transito e collocati in deposito nella Repubblica federale di Germania per esser riesportati in un paese terzo.
Sotto questo aspetto, la riunificazione tedesca non ha avuto effetto sulla qualificazione delle merci in questione che erano, al momento della loro importazione in regime di transito, originarie di un paese terzo rispetto alla Comunità e che non sono state immesse in libera pratica in quest'area. Solo a decorrere dall'adesione dell'ex Repubblica democratica tedesca alla Repubblica federale di Germania e solo ex nunc le merci in libera pratica sul territorio della prima hanno acquisito origine comunitaria, mentre quelle che hanno lasciato detto territorio prima dell'adesione non possono acquisire retroattivamente detta origine.
Parti
Nel procedimento C-223/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
A. Moksel AG
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente sull'interpretazione del combinato disposto dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), e dell'art. 9, n. 2, del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sevón (relatore), C. Gulmann, J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la A. Moksel AG, dall'avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia;
- per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della A. Moksel AG, del governo tedesco e della Commissione all'udienza del 9 gennaio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 febbraio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 giugno 1995, pervenuta in cancelleria il successivo 27 giugno, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del combinato disposto dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), e dell'art. 9, n. 2, del Trattato CE.
2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la A. Moksel AG (in prosieguo: la «Moksel») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas circa la concessione di restituzioni all'esportazione di prodotti della macellazione di bovini.
3 Emerge dall'art. 18, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), che, in quanto sia necessario per consentire l'esportazione di prodotti contemplati dal regolamento in base ai corsi o ai prezzi di detti prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra detti corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere colmata da una restituzione all'esportazione.
4 Conformemente all'art. 18 del regolamento n. 805/68 il Consiglio ha adottato, il 28 giugno 1968, il regolamento (CEE) n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (GU L 156, pag. 2), il quale, nell'art. 6, n. 1, dispone:
«Il versamento della restituzione è effettuato quando è fornita la prova che i prodotti:
- sono stati esportati fuori della Comunità;
- sono di origine comunitaria, salvo deroga decisa ai sensi dell'articolo 7».
5 Ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 885/68:
«Salvo deroga decisa secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento importati da paesi terzi e riesportati verso di essi».
6 La procedura contemplata da questa disposizione è quella del comitato di gestione della carne bovina.
7 A norma dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3665/87, regolamento che è stato adottato, in base all'ultimo considerando, conformemente ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, «la restituzione è concessa soltanto per prodotti che si trovano in una delle situazioni contemplate dall'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato (...)».
8 L'art. 9, n. 2, del Trattato dispone che l'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri vale anche per i prodotti originari degli Stati membri nonché per quelli provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
9 Secondo l'art. 10, n. 1, del Trattato CE, «sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse».
10 Emerge dall'ordinanza di rinvio che nel 1990 la Moksel ha importato diversi capi di bovini provenienti dall'ex Repubblica democratica tedesca per macellarli durante il loro transito nella Repubblica federale di Germania e riesportarli definitivamente come carne bovina nell'ex URSS. Inoltre, secondo le osservazioni presentate alla Corte, sono state concesse restituzioni all'esportazione conformemente alla normativa allora vigente nell'ex Repubblica democratica tedesca.
11 Nella Repubblica federale di Germania detti bovini erano scortati da autorizzazioni di transito rilasciate il 23 aprile e 15 maggio 1990. Svariate menzioni prestampate sui moduli d'autorizzazione ricordavano le condizioni del transito e, in particolare, l'obbligo di mantenere gli animali in regime di deposito doganale in detto Stato membro fino all'esportazione della carne e delle frattaglie.
12 Risulta dall'ordinanza di rinvio che i bovini che dovevano venir spediti hanno costituito oggetto di una dichiarazione in dogana presso le autorità doganali dell'ex Repubblica democratica tedesca in base alla produzione, in particolare, di un contratto di esportazione, di un documento d'accompagnamento relativo alle spedizioni verso la Repubblica federale di Germania e di una lettera di vettura internazionale. L'ufficio doganale competente dell'ex Repubblica democratica tedesca ha effettuato le iscrizioni necessarie all'esportazione degli animali in un allegato del contratto di esportazione. Allorché gli animali sono entrati nella Repubblica federale di Germania, nel periodo tra il 24 maggio e il 22 giugno 1990, sono stati presentati alle autorità doganali competenti di detto Stato membro, che hanno redatto un documento di trasferimento poi confermato e timbrato dal competente ufficio doganale principale. Detto documento ha accompagnato i bovini dall'ufficio doganale di frontiera fino al macello ed è poi stato trasmesso al servizio doganale interno competente al momento dell'immagazzinamento dei prodotti ottenuti dalla macellazione. Dopo la macellazione è stato rilasciato un certificato che comprovava che le merci erano state immagazzinate in deposito doganale.
13 Il 10 gennaio 1991 la Moksel ha espletato le formalità d'esportazione nell'ex URSS dei prodotti ottenuti dalla macellazione e il 15 gennaio 1991 ha presentato allo Hauptzollamt Hamburg-Jonas una domanda di restituzioni all'esportazione. Secondo la Moksel, l'instaurazione dell'«unione agricola de facto», il 1_ agosto 1990, o quantomeno la riunificazione dell'ex Repubblica democratica tedesca e della Repubblica federale di Germania avvenuta il 3 ottobre 1990 avrebbe avuto la conseguenza di modificare lo status giuridico delle merci, che dovrebbero quindi considerarsi d'origine comunitaria.
14 Dopo aver vanamente proposto opposizione, la Moksel ha adito il giudice a quo, che ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il combinato disposto dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87, nella versione del 27 novembre 1987, modificata l'8 dicembre 1988, e dell'art. 9, n. 2, del Trattato CE, vada interpretato nel senso che dette norme comprendono anche prodotti importati nel periodo 24 maggio-22 giugno 1990 dall'ex Repubblica democratica tedesca nella Repubblica federale di Germania in virtù di un'autorizzazione eccezionale per la trasformazione di merci in transito ed esportati in un paese terzo il 10 gennaio 1991».
15 Con detta questione il giudice a quo chiede in sostanza se debbano concedersi restituzioni all'esportazione a motivo dell'esportazione in un paese terzo di prodotti ottenuti dalla macellazione di bovini importati, in regime di transito, dall'ex Repubblica democratica tedesca nella Repubblica federale di Germania poco prima che venissero riunificati i due paesi. Il problema che sta alla base della questione è quello dell'effetto di detta riunificazione sullo status giuridico, in diritto comunitario, di dette merci e quanto alla loro qualifica di «merci originarie di uno Stato membro» o di merci in libera pratica ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3665/87 e dell'art. 9, n. 2, del Trattato.
16 Il regolamento vigente al momento in cui si sono verificati i fatti sui quali verte la causa principale, in base al quale si doveva determinare l'origine delle merci, era il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (GU L 148, pag. 1). L'art. 4, n. 1, di detto regolamento dispone che «sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese». Secondo l'art. 4, n. 2, lett. c), dello stesso regolamento, si devono intendere per merci interamente ottenute in un paese «gli animali vivi, ivi nati ed allevati».
17 Si deve perciò concludere che, al momento della loro importazione in regime di transito, i bovini erano originari dell'ex Repubblica democratica tedesca, vale a dire di un paese terzo rispetto alla Comunità.
18 Poiché detti bovini sono stati importati in regime di transito, non sono stati messi in libera pratica nella Comunità, sicché non avrebbero in alcun modo potuto acquisire un'origine comunitaria durante la loro presenza sul territorio della Repubblica federale di Germania.
19 La Moksel contesta però che le merci importate fossero scortate da autorizzazioni di transito, sostenendo invece che sono state importate nell'ambito del commercio interno tedesco senza che sia stata espletata alcuna formalità doganale.
20 Emerge però da una costante giurisprudenza che, in forza dell'art. 177 del Trattato, fondato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia, questa può solo pronunciarsi sull'interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria in base ai fatti indicati dal giudice nazionale (v., in particolare, sentenza 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlschläger, Racc. pag. 791, punto 4). Per quanto riguarda la fattispecie, come è stato esposto nel punto 12 della presente sentenza, si precisa nell'ordinanza di rinvio che le formalità d'esportazione delle merci dall'ex Repubblica democratica tedesca sono state espletate, al pari di quelle di importazione nella Repubblica federale di Germania, in regime di transito con dispositivo sotto controllo doganale (regime di deposito).
21 La Moksel sostiene pure che i bovini importati tra i mesi di maggio e giugno 1990 dall'ex Repubblica democratica tedesca hanno acquisito origine comunitaria per effetto della riunificazione tedesca, vale a dire al più tardi al momento dell'entrata in vigore, il 3 ottobre 1990, del Trattato del 31 agosto 1990 relativo alla realizzazione dell'unità tedesca (BGBl. 1990, II, pag. 889).
22 Orbene, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, l'art. 10 del Trattato di unificazione ha avuto l'effetto di rendere la normativa comunitaria applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca a decorrere dall'adesione di detto paese alla Repubblica federale di Germania, vale a dire dal 3 ottobre 1990. Quindi solo a decorrere da questa data e con effetto ex nunc le merci che si trovavano in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca hanno acquisito origine comunitaria, mentre quelle che avevano lasciato quel territorio prima di detta data non potevano acquisire retroattivamente tale origine.
23 D'altro canto questa è la conclusione che si trae dal punto 3 della nota 24 ottobre 1990 della Commissione, destinata alle delegazioni del comitato di gestione «meccanismi degli scambi», secondo il quale non sono in libera pratica nella Comunità le merci dell'ex Repubblica democratica tedesca che, il 2 ottobre 1990, non erano più in libera pratica in tale paese, in particolare per il fatto che erano state espletate le formalità doganali per la concessione delle restituzioni all'esportazione da parte dell'ex Repubblica democratica tedesca.
24 I bovini su cui verte la causa principale non erano quindi più in libera pratica nell'ex Repubblica democratica tedesca alla data della riunificazione, poiché erano stati esportati prima di questa data da detto paese, dopo che le formalità doganali d'esportazione erano state espletate nell'ex Repubblica democratica tedesca e dopo che le restituzioni all'esportazione sono state versate da questo paese. Essi non hanno quindi potuto cambiare origine a motivo della riunificazione. D'altro canto, sono stati importati nella Repubblica federale di Germania in regime di transito e quindi non hanno potuto acquisire, alla data del 3 ottobre 1990, un'origine comunitaria a motivo della loro presenza sul territorio di questo Stato membro.
25 Si deve quindi dichiarare che il combinato disposto dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3665/87 e dell'art. 9, n. 2, del Trattato dev'essere interpretato nel senso che non sono né di origine comunitaria né in libera pratica nel territorio della Comunità, e quindi non possono fruire di restituzioni all'esportazione, i prodotti della macellazione di bovini che, prima del 3 ottobre 1990, data della riunificazione tedesca, sono stati esportati dall'ex Repubblica democratica tedesca dopo che le formalità doganali d'esportazione sono state espletate in tale paese e dopo che sono state concesse restituzioni all'esportazione, e sono stati importati nella Repubblica federale di Germania in regime di transito e di collocamento in deposito per essere riesportati in un paese terzo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dal governo tedesco nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 7 giugno 1995, dichiara:
Il combinato disposto dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1997, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e dell'art. 9, n. 2, del Trattato CE dev'essere interpretato nel senso che non sono né di origine comunitaria né in libera pratica nel territorio della Comunità, e quindi non possono fruire di restituzioni all'esportazione, i prodotti della macellazione di bovini che, prima del 3 ottobre 1990, data della riunificazione tedesca, sono stati esportati dall'ex Repubblica democratica tedesca dopo che le formalità doganali d'esportazione sono state espletate in tale paese e dopo che sono state concesse restituzioni all'esportazione, e sono stati importati nella Repubblica federale di Germania in regime di transito e di collocamento in deposito per essere riesportati in un paese terzo.
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