Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Libertà di stabilimento - Riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni - Direttiva 89/48 - Inapplicabilità nell'ambito di una situazione meramente interna ad uno Stato membro
(Direttiva del Consiglio 89/48)
Massima
Le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone e gli atti adottati in esecuzione di dette norme non possono essere applicati ad attività che non abbiano alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario e i cui elementi si collochino tutti all'interno di un solo Stato membro.
Ne consegue che chi non abbia né lavorato, né studiato, né ottenuto diplomi che sanciscono un'istruzione universitaria o professionale in uno Stato membro della Comunità diverso dal paese di origine non può far valere i diritti conferiti dalla direttiva 89/48 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-225/95, C-226/95 e C-227/95,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Dioikitiko Protodikeio di Atene, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Anestis Kapasakalis, Dimitris Skiathitis, Antonis Kougiagkas
e
Elliniko Dimosio,
"domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16),
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore) e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per i signori Kapasakalis, Skiathitis e Kougiagkas, dall'avv. I.D. Pagoropoulos, del foro di Atene;
- per il governo ellenico, dal signor F.P. Georgakopoulos e dalla signora V. Pelekou, rispettivamente consigliere giuridico aggiunto e procuratore presso l'avvocatura dello Stato, e dalla signora S. Vodina, collaboratore scientifico specializzato presso il servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori D. Gouloussis, consigliere giuridico, e B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dei signori Kapasakalis, Skiathitis e Kougiagkas, con l'avv. I.D. Pagoropoulos, del governo ellenico, rappresentato dalla signora S. Vodina e dal signor V. Kyriazopoulos, procuratore presso l'avvocatura dello Stato, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai signori D. Gouloussis e B.J. Drijber, all'udienza del 14 novembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 gennaio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decisioni del 30 marzo 1995, pervenute alla Corte il 28 giugno successivo, il Dioikitiko Protodikeio di Atene ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra i signori Kapasakalis, Skiathitis e Kougiagkas e lo Stato ellenico in ordine al risarcimento dei pretesi danni subiti a seguito della mancata adozione, da parte di quest'ultimo, dei decreti presidenziali previsti dalle norme nazionali nonché da quelle comunitarie per la tutela degli interessi professionali dei diplomati degli istituti di istruzione tecnica.
Il diritto comunitario
3 La direttiva indica i casi in cui uno Stato membro è tenuto a riconoscere l'equivalenza tra formazioni professionali di una durata minima di tre anni sancite da diplomi di istruzione superiore rilasciati da un'autorità di un altro Stato membro e i diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni ricevute sul proprio territorio.
4 Ai sensi del decimo `considerando', il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore non è diretto né a modificare le norme professionali, comprese quelle deontologiche, applicabili a chiunque eserciti una professione in uno Stato membro, né a sottrarre i migranti all'applicazione di tali norme; tale sistema si limita infatti a prevedere misure appropriate volte ad assicurare che il migrante si conformi alle norme professionali dello Stato membro ospitante.
5 L'art. 1, lett. b), della direttiva dispone che «per Stato membro ospitante» s'intende lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione. La lett. d) del medesimo articolo definisce l'«attività professionale regolamentata» come l'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma.
6 A norma dell'art. 2, primo comma, la direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.
7 Ai sensi dell'art. 12, primo comma, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di due anni a decorrere dalla sua notifica, e ne informano immediatamente la Commissione.
Il diritto nazionale
8 Dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte emerge che gli istituti di istruzione tecnica (in prosieguo: i «TEI») sono persone giuridiche di diritto pubblico istituite dalla legge 1404/1983 relativa alla struttura e al funzionamento dei TEI. Essi formano parte integrante dell'istruzione professionale superiore, sono sottoposti alla vigilanza del ministro della Pubblica Istruzione e dei Culti, e hanno il compito di impartire un'istruzione teorica e pratica sufficiente ai fini dell'applicazione, sul piano professionale, di cognizioni e attitudini scientifiche, tecniche, artistiche o di altro genere.
9 L'art. 25, n. 2, lett. c), della legge 1404/1983 dispone che ai diplomati dei TEI vengono riconosciuti diritti professionali definiti con decreti presidenziali, i quali vengono emanati, per le specializzazioni esistenti, al più tardi sei mesi prima della fine degli studi dei primi studenti dei TEI e, per quanto riguarda le nuove specializzazioni, contestualmente alla loro creazione o all'istituzione delle sezioni corrispondenti. Gli stessi decreti presidenziali definiranno le condizioni nonché le altre modalità che disciplinano la concessione dell'autorizzazione all'esercizio della professione ove l'autorizzazione stessa sia richiesta.
10 Anteriormente alla loro soppressione, avvenuta con la legge 1404/1983, i centri di istruzione tecnica e professionale superiore (in prosieguo: i «KATEE») erano disciplinati dalla legge 576/1977. Essi erano costituiti da più scuole superiori tecniche e professionali pubbliche, miranti a fornire agli studenti le cognizioni teorico-pratiche necessarie per divenire quadri superiori in grado di contribuire allo sviluppo di un determinato settore dell'economia nazionale.
11 L'art. 5, n. 1, della legge 1865/1989 dispone che i diplomi dei KATEE, ottenuti alla fine di un ciclo di studi triennali (sei semestri) sono equivalenti ai diplomi delle corrispondenti specializzazioni dei TEI.
La causa principale
12 I signori Kapasakalis, Skiathitis e Kougiagkas sono cittadini greci, diplomati dei TEI e dei KATEE, i quali svolgono la professione di ingegnere in Grecia: i primi due sono specializzati in ingegneria meccanica e il terzo in ingegneria civile.
13 Con atti introduttivi del 12 giugno 1993, tutti e tre gli interessati proponevano ricorso dinanzi al Dioikitiko Protodikeio di Atene al fine di ottenere un risarcimento danni dallo Stato ellenico a seguito della mancata adozione dei decreti presidenziali diretti a tutelare i loro interessi professionali, previsti dall'art. 25, n. 2, lett. c), della legge 1404/1983, nonché dell'inosservanza dell'obbligo di adottare i necessari provvedimenti per conformarsi alla direttiva entro un termine di due anni. Tale inadempimento è stato accertato dalla Corte nella sentenza 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-499).
14 A sostegno dei propri ricorsi, gli interessati sostengono che tale omissione ha avuto come conseguenza quella di privarli, in sostanza, del diritto di lavorare sul territorio ellenico nell'ambito della rispettiva specializzazione o di mettere a profitto i relativi diplomi.
Le questioni pregiudiziali
15 Con decisione del 30 gennaio 1995, il Dioikitiko Protodikeio di Atene ha respinto i ricorsi in quanto infondati nella parte in cui essi vertevano sulla violazione di un obbligo derivante da norme di diritto nazionale.
16 Per il resto, ritenendo che la soluzione delle cause principali dipendesse dall'interpretazione delle norme comunitarie e, segnatamente, da quelle della direttiva, il giudice a quo decideva di sospendere i giudizi e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il risultato a cui è diretta la direttiva del Consiglio 89/48/CEE comporti il riconoscimento di diritti a favore dei singoli interessati.
2) Se il contenuto di tali diritti sia esattamente determinato, di guisa che sia possibile dedurlo esclusivamente dall'ambito definito dalle disposizioni della direttiva.
3) Se esista un nesso causale tra la violazione, da parte dello Stato ellenico, dell'obbligo ad essa derivante dall'art. 12 della direttiva e il preteso danno subito dal ricorrente».
Sulla prima questione
17 Con la prima questione, il giudice a quo intende sostanzialmente stabilire se un cittadino di uno Stato membro che si trovi in una situazione analoga a quella dei ricorrenti nelle cause principali possa far valere i diritti conferiti dalla direttiva.
18 A tal proposito, occorre innanzitutto ricordare che la direttiva, basata sugli artt. 49, 57, n. 1, e 66 del Trattato, è volta ad agevolare la libera circolazione delle persone e dei servizi consentendo ai cittadini degli Stati membri di esercitare, come lavoratori autonomi o subordinati, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno ottenuto i loro titoli professionali.
19 Inoltre, emerge chiaramente dal decimo `considerando' e dall'art. 2, primo comma, della direttiva che quest'ultima si applica unicamente ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare, come lavoratori autonomi o subordinati, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso dal loro Stato d'origine, e che essa non è diretta a modificare le norme applicabili a chi esercita una professione nel territorio di uno Stato membro.
20 Nella fattispecie, dalle decisioni di rinvio e dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte risulta che le cause principali riguardano cittadini greci che lavorano in Grecia.
21 Per giunta, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 2 delle conclusioni, i ricorrenti nelle cause principali non hanno né lavorato, né studiato, né ottenuto diplomi che sanciscono un'istruzione universitaria o professionale in uno Stato membro della Comunità diverso dal loro paese di origine.
22 Infine, occorre ricordare che, come risulta da una costante giurisprudenza, le norme del Trattato in materia di libera circolazione ed i regolamenti adottati in esecuzione delle dette norme non possono essere applicati ad attività che non abbiano alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario e i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro (sentenze 5 giugno 1997, cause riunite C-64/96 e C-65/96, Uecker e Jacquet, Racc. pag. I-3171, punto 16; 16 gennaio 1997, causa C-134/95, USSL n. 47 di Biella, Racc. pag. I-195, punto 19, e 28 gennaio 1992, causa C-332/90, Steen, Racc. pag. I-341, punto 9).
23 Ora, da quanto esposto in precedenza risulta che la situazione dei ricorrenti nelle cause principali non presenta alcun nesso con una delle situazioni considerate dal diritto comunitario nel settore della libera circolazione delle persone e dei servizi, né con l'ambito d'applicazione della direttiva.
24 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che un cittadino di uno Stato membro che si trovi in una situazione i cui elementi si collochino tutti all'interno di questo solo Stato membro non può far valere i diritti conferiti dalla direttiva.
Sulle questioni seconda e terza
25 Vista la soluzione data alla prima questione pregiudiziale, non occorre risolvere la seconda e la terza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dal governo ellenico nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Dioikitiko Protodikeio di Atene, con decisioni del 30 marzo 1995, dichiara:
Un cittadino di uno Stato membro che si trovi in una situazione di fatto i cui elementi si collochino tutti all'interno di questo solo Stato membro non può far valere i diritti conferiti dalla direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
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