Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ambiente - Inquinamento delle acque - Direttiva 76/464 - Obbligo di predisporre programmi specifici al fine di ridurre l'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose
(Direttiva del Consiglio 76/464/CEE, art. 7, n. 1)
2 Ricorso per inadempimento - Esame del merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Trattato CE, art. 169)
Massima
1 Ai fini della realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 76/464 di ridurre l'inquinamento provocato da sostanze rientranti nell'elenco II figurante in allegato a tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti, in forza dell'art. 7, n. 1, di quest'ultima, ad adottare in un primo momento programmi in cui siano fissati, ai sensi dell'art. 7, n. 3, obiettivi di qualità. Dato che tali programmi debbono essere specifici, programmi generali di risanamento che non riguardino, in maniera specifica, sostanze figuranti nell'elenco II né precisino quali siano gli obiettivi di qualità che debbono presiedere alla riduzione dell'inquinamento provocato dalle sostanze stesse non possono costituire programmi ai sensi del citato art. 7, n. 1.
2 Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e non si può tener conto dei mutamenti successivi.
Parti
Nelle cause riunite C-232/95 e C-233/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Panagiotis Mylonopoulos e dalla signora Evi Skandalou, collaboratori giuridici di prima classe presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso di adottare programmi che contengano obiettivi di qualità e che fissino le scadenze per la loro attuazione al fine di ridurre l'inquinamento del lago Vegoritis e del fiume Soulos, nella causa C-232/95, e del golfo Pagasetico, nella causa C-233/95, da parte delle sostanze pericolose di cui all'elenco II della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), e avendo omesso di sottoporre gli scarichi effettuati nel lago Vegoritis e nel fiume Soulos, nella causa C-232/95, e nel golfo Pagasetico, nella causa C-233/95, che potrebbero contenere sostanze rientranti nell'elenco II ad un'autorizzazione preventiva che ne fissi le norme di emissione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e della direttiva 76/464, in particolare, dei suoi artt. 2, nella causa C-232/95, e 7, nelle cause C-232/95 e C-233/95,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori R. Schintgen, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G.F. Mancini e G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 giugno 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con due atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 5 luglio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, due ricorsi diretti a far dichiarare che, avendo omesso di adottare programmi che contengano obiettivi di qualità e che fissino le scadenze per la loro attuazione al fine di ridurre l'inquinamento del lago Vegoritis e del fiume Soulos, nella causa C-232/95, e del golfo Pagasetico, nella causa C-233/95, da parte delle sostanze pericolose di cui all'elenco II della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), e avendo omesso di sottoporre gli scarichi effettuati nel lago Vegoritis e nel fiume Soulos, nella causa C-232/95, e nel golfo Pagasetico, nella causa C-233/95, che potrebbero contenere sostanze rientranti nell'elenco II ad un'autorizzazione preventiva che ne fissi le norme di emissione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e della direttiva 76/464, in particolare, dei suoi artt. 2, nella causa C-232/95, e 7, nelle cause C-232/95 e C-233/95.
La direttiva 76/464
2 Dal settimo e dal nono `considerando' nonché dall'art. 2 della direttiva 76/464 risulta che quest'ultima mira, da un lato, all'eliminazione dell'inquinamento idrico provocato dallo scarico di varie sostanze pericolose rientranti in un primo elenco, detto «elenco I», e, dall'altro, alla riduzione dell'inquinamento dello stesso ambiente provocato da sostanze rientranti in un secondo elenco, detto «elenco II». Tali due elenchi sono allegati alla direttiva 76/464.
3 Conformemente al suo art. 1, n. 1, la direttiva 76/464 si applica alle acque interne superficiali e del litorale, alle acque marine territoriali e alle acque sotterranee.
4 La nozione di «scarico» è definita all'art. 1, n. 2, lett. d), come «l'immissione, nelle acque di cui al paragrafo 1, delle sostanze enumerate nell'elenco I o nell'elenco II dell'allegato». Quanto all'«inquinamento», esso è descritto alla lett. e) della stessa disposizione come «lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque».
5 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 76/464 «Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1 provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I, nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato, conformemente alla presente direttiva le cui disposizioni costituiscono soltanto un primo passo verso tale obiettivo».
6 L'art. 7 della direttiva 76/464 dispone:
«1. Per ridurre l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1 provocato dalle sostanze dell'elenco II, gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui attuazione ricorreranno in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi 2 e 3.
2. Qualsiasi scarico nelle acque di cui all'articolo 1 che potrebbe contenere una delle sostanze dell'elenco II è soggetto ad autorizzazione preventiva, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che ne fissi le norme di emissione. Tali norme vanno fissate in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti a norma del paragrafo 3.
3. I programmi di cui al paragrafo 1 conterranno obiettivi di qualità per le acque, stabiliti nel rispetto delle direttive adottate dal Consiglio quando esse esistono.
(...)
5. I programmi fisseranno le scadenze per la propria attuazione.
(...)».
Il diritto interno ellenico
7 Sul piano generale, tra i provvedimenti adottati nell'ordinamento interno ellenico al fine di migliorare qualitativamente l'ambiente idrico figura, in primo luogo, il regolamento sanitario n. E1b/221/1965 che fissa obiettivi di qualità per i bacini di ricezione al fine di mantenere gli obiettivi di qualità in caso di scarico di rifiuti.
8 In secondo luogo, il decreto ministeriale comune 27 giugno 1986, n. 46399/1352/86, ha stabilito nuove norme di qualità dei bacini di ricezione in conformità con le direttive del Consiglio 16 giugno 1975, 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 194, pag. 26), 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1), 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 222, pag. 1), e 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 281, pag. 47).
9 Per quanto riguarda più in particolare il lago Vegoritis ed il suo affluente, il fiume Soulos, che formano oggetto della causa C-232/95, il decreto comune dei prefetti di Kozani, di Florina e di Pella 22 marzo 1979, n. 1900, prevede come obiettivo di qualità che tali acque debbano divenire idonee alla balneazione e al mantenimento in vita dei pesci.
10 Gli stessi prefetti hanno adottato, sulla base di norme di qualità conformi alle direttive contenute nel decreto menzionato al punto 8, il decreto comune 4 settembre 1987, n. 10032.
11 Infine, il decreto del prefetto di Florina 26 marzo 1990, n. 555, ha stabilito e specificato in dettaglio le norme di emissione delle acque di scolo e dei rifiuti scaricati nel lago Vegoritis.
12 Quanto alle acque del golfo Pagasetico, su cui verte la causa C-233/95, il decreto presidenziale n. 117/87 fissa le condizioni di allacciamento delle fabbriche dell'agglomerato di Volo alla rete della Deyamb, l'impresa pubblica di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque della regione di Volo. L'autorizzazione di allacciamento di ciascun impianto deve poi essere accordata in conformità della decisione ministeriale 69269/5387/90 che fissa tra l'altro i requisiti di qualità degli scarichi al momento della concessione dell'autorizzazione.
13 Gli scarichi provenienti dalla rete della Deyamb sono riversati nel golfo Pagasetico sulla base della decisione della direzione della sanità della prefettura di Magnesia 19 maggio 1994, n. 8219, che tiene conto delle condizioni ambientali previste dalla citata decisione ministeriale 69269/5387/90 e dalla decisione prefettizia 15 febbraio 1978 n. 119731. Anche gli scarichi delle fabbriche della regione di Volo non allacciate sono disciplinati da tali due ultime decisioni.
14 Infine, il decreto prefettizio 21 dicembre 1995, n. 8440, è stato adottato sulla base delle disposizioni dei decreti ministeriali comuni n. 46399/1352/86, già citato, e n. 18186/88; questi ultimi elencano in maniera dettagliata le utilizzazioni del bacino di ricezione «Pagasetico» che sono autorizzate ed enunciano le norme di smaltimento dei residui.
15 I vari studi, piani e programmi relativi allo stato dell'ambiente idrico degli specchi e dei corsi d'acqua di cui trattasi, di cui è stata fatta menzione nel corso del procedimento, saranno citati nel prosieguo della presente sentenza solo nei limiti in cui si riveleranno necessari all'esame dei motivi e degli argomenti delle parti.
Il procedimento precontenzioso
16 A seguito delle denunce ad essa presentate nel 1987 in ordine allo stato di inquinamento del lago Vegoritis e del suo affluente, il fiume Soulos, e nel 1989 in ordine allo stato di inquinamento delle acque del golfo Pagasetico, la Commissione ha chiesto alle autorità elleniche informazioni sui provvedimenti adottati in forza, tra l'altro, della direttiva 76/464.
17 Ritenendo in entrambi i casi insufficienti le risposte fornite, la Commissione, con lettere del 29 giugno 1989, nella causa C-232/95, e del 27 maggio 1991, nella causa C-233/95, ha diffidato la Repubblica ellenica ingiungendole di presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.
18 Con lettere del 26 settembre 1989 e dell'11 settembre 1991 le autorità elleniche hanno comunicato alla Commissione le loro risposte, facendo menzione dei provvedimenti da esse adottati.
19 Ritenendo che tali provvedimenti non fossero conformi alla direttiva 76/464, il 16 ottobre 1992, nella causa C-232/95, e il 16 maggio 1994, nella causa C-233/95, la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica due pareri motivati con cui invitava quest'ultima ad adottare i provvedimenti imposti da tale direttiva entro un termine di due mesi.
20 Con lettere dell'8 agosto 1994 le autorità elleniche hanno comunicato le loro risposte alla Commissione.
21 Ritenendo tali risposte insoddisfacenti, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
22 Con ordinanza 20 settembre 1995 il presidente della Corte ha riunito le due cause ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché della sentenza.
Sul merito
23 A sostegno del suo ricorso nella causa C-232/95 la Commissione fa valere tre motivi di cui i primi due sono identici ai due motivi dedotti nella causa C-233/95.
24 Con il suo primo motivo, identico nelle due cause, la Commissione contesta alla Repubblica ellenica il fatto di aver violato l'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464 non avendo adottato programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque del lago Vegoritis e del fiume Soulos, nella causa C-232/95, e del golfo Pagasetico, nella causa C-233/95.
25 Con il suo secondo motivo, anch'esso identico nelle due cause, la Commissione fa valere che la Repubblica ellenica ha violato l'art. 7, n. 2, della direttiva 76/464 non avendo sottoposto ad autorizzazione preventiva gli scarichi dei rifiuti provenienti dagli impianti industriali e da altri stabilimenti che potrebbero contenere sostanze rientranti nell'elenco II della direttiva 76/464.
26 Infine, anche se tale censura non è stata formulata nelle sue conclusioni, risulta dalla motivazione del ricorso proposto nella causa C-232/95 che la Commissione contesta inoltre alla Repubblica ellenica il fatto di non aver adottato, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 76/464, provvedimenti atti a ridurre l'inquinamento delle acque del lago Vegoritis e del fiume Soulos provocato dalle acque reflue urbane.
27 In via preliminare, occorre rilevare che, nel caso in cui, come sostiene la Commissione nel suo primo motivo, la Repubblica ellenica non abbia adottato programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464, non potrebbero essere state rilasciate autorizzazioni a norma dell'art. 7, n. 2.
28 Infatti, risulta in particolare da quest'ultima disposizione che le autorizzazioni di cui trattasi contengono norme di emissione applicabili agli scarichi individuali autorizzati e calcolate in funzione degli obiettivi di qualità previamente stabiliti in un programma ai sensi del n. 1 della stessa disposizione, diretto a proteggere le acque degli specchi e dei corsi d'acqua controversi.
29 Pertanto, qualora risulti che il primo motivo sia fondato, il secondo si confonderà con esso e perderà il proprio oggetto specifico di modo che non sarà più necessario esaminarlo.
Sul primo motivo, relativo all'assenza di programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464
La causa C-232/95
30 In ordine all'inquinamento dell'ambiente idrico del lago Vegoritis e del suo affluente, il fiume Soulos, la Commissione contesta alla Repubblica ellenica la completa mancanza di programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464 e, più specificamente, il fatto di non averle comunicato uno studio globale sullo stato di inquinamento delle acque al fine di procedere ad una valutazione generale della loro qualità rispetto alle sostanze menzionate nell'elenco II della direttiva 76/464 e di determinare gli obiettivi di qualità intesi a ridurre il loro inquinamento.
31 Secondo la Commissione tale studio doveva fondarsi su analisi della qualità delle acque di cui trattasi. Ora, le autorità elleniche non disporrebbero di informazioni precise sulle concentrazioni di sostanze pericolose nei rifiuti industriali e nelle acque reflue urbane scaricate nei suoi specchi e corsi d'acqua.
32 La Repubblica ellenica rinvia innanzi tutto alla sua normativa interna, illustrata ai punti 7 e seguenti della presente sentenza, per far poi riferimento a diversi studi e programmi. Al riguardo, essa menziona, più in particolare, due prestiti destinati, nell'ambito di un «programma relativo all'ambiente 1994-1999», da un lato, all'attuazione di un programma di rivalutazione dell'ambiente della regione del lago Vegoritis e del fiume Soulos e, dall'altro, ad un programma di intervento nel più ampio ecosistema del lago Vegoritis. La Repubblica ellenica fa valere inoltre un programma globale di gestione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche della regione (dal titolo: «Master plan») nell'ambito del quale il livello di trattamento dei residui e le norme di emissione dovrebbero essere definiti in maniera scientifica.
33 All'udienza, la Repubblica ellenica ha per il resto fatto cenno all'esistenza di un nuovo programma intitolato «Stabilità del livello delle acque e risanamento del lago Vegoritis». Tale programma sarebbe entrato in vigore il 4 luglio 1997 e dovrebbe essere attuato sino al 2001.
34 Al riguardo, si deve ricordare che la direttiva 76/464 ha in particolare lo scopo di ridurre l'inquinamento provocato da sostanze rientranti, per il loro carattere nocivo, nell'elenco II figurante in allegato. Al fine di realizzare tale obiettivo, gli Stati membri sono tenuti, in forza dell'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464, ad adottare in un primo momento programmi in cui siano fissati, ai sensi dell'art. 7, n. 3, della direttiva, obiettivi di qualità.
35 Nella sentenza 12 dicembre 1996, causa C-298/95, Commissione/Germania (Racc. pag. I-6747, punti 22 e 26), la Corte ha dichiarato che, se gli Stati membri, in tale ambito, hanno l'obbligo di stabilire programmi per ridurre l'inquinamento, questi ultimi devono essere specifici. La Corte ha sottolineato che l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento perseguito da programmi generali di risanamento non corrisponde necessariamente a quello, più specifico, della direttiva controversa.
36 Se la Repubblica ellenica ha presentato, come programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464, da un lato, il «programma relativo all'ambiente 1994-1999» o parti di quest'ultimo, nei limiti in cui esse vertono sull'ambiente idrico del lago Vegoritis o del suo affluente, e, dall'altro, il citato programma intitolato «Master plan», essa non ha tuttavia dimostrato che tali due programmi riguardino, in maniera specifica, sostanze rientranti nell'elenco II né ha precisato quali siano gli obiettivi di qualità che debbono presiedere alla riduzione dell'inquinamento provocato dalle sostanze stesse.
37 Tali due programmi non possono pertanto costituire programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464. Questa conclusione è corroborata dall'esistenza di un nuovo programma intitolato «Stabilità del livello delle acque e risanamento del lago Vegoritis», la cui esistenza è stata rivelata all'udienza e che, secondo il governo ellenico, riguarda «la realizzazione degli obiettivi di qualità menzionati nella direttiva».
38 Occorre inoltre constatare che, in quanto tale, neppure questo nuovo programma può porre fine all'inadempimento contestato. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e non si può tener conto dei mutamenti successivi (sentenze 3 luglio 1997, causa C-60/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3827, punto 15, e 17 settembre 1996, causa C-289/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4405, punto 20). Ora, come lo stesso governo ellenico ha ammesso all'udienza, a tale data il programma di cui trattasi non era stato ancora attuato.
39 Quanto ai vari provvedimenti legislativi e regolamentari, ministeriali e prefettizi, menzionati ai punti 7 e seguenti della presente sentenza, il governo ellenico ha altresì precisato all'udienza che essi non possono essere considerati programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464.
40 Di conseguenza, si deve constatare che, non avendo adottato i programmi specifici diretti a ridurre l'inquinamento delle acque del lago Vegoritis e del fiume Soulos da parte delle sostanze menzionate rientranti nell'elenco II, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che discendono dall'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464.
La causa C-233/95
41 A proposito dell'ambiente idrico del golfo Pagasetico, la Commissione presenta un elenco di varie sostanze che inquinano le acque di cui trattasi e contesta alla Repubblica ellenica il fatto di non aver stabilito programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464. I decreti comunicati dalla Repubblica ellenica fisserebbero infatti limiti di scarico di rifiuti industriali solo per talune sostanze e non sarebbero neppure fondati su obiettivi di qualità diretti a ridurre l'inquinamento esistente e definiti nell'ambito di programmi concreti.
42 Dopo aver menzionato, nel corso della fase scritta del procedimento, i provvedimenti legislativi e regolamentari citati, alcuni studi sulla situazione ambientale del golfo Pagasetico e la redazione di un programma integrato, stilato nel 1995 da un gruppo speciale di esperti del ministero competente, il governo ellenico ha riconosciuto, all'udienza, di non essere in grado di sottoporre alla Corte programmi concreti miranti all'attuazione degli artt. 2 e 7 della direttiva 76/464.
43 Si deve pertanto constatare che, non avendo adottato i programmi specifici diretti a ridurre l'inquinamento delle acque del golfo Pagasetico da parte delle sostanze menzionate rientranti nell'elenco II, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 7, n. 1, della direttiva 76/464.
Sul motivo relativo alla mancanza di provvedimenti ai sensi dell'art. 2 della direttiva 76/464
44 Nella causa C-232/95 la Commissione contesta alla Repubblica ellenica il fatto di non aver adottato ai sensi dell'art. 2 della direttiva 76/464 provvedimenti diretti a controllare lo smaltimento delle acque reflue urbane nel fiume Soulos e nel lago Vegoritis.
45 La Repubblica ellenica fa rilevare, da un lato, che un impianto di depurazione totale degli scarichi urbani esiste già a Tolemaide e che un altro impianto è in costruzione ad Amyntaion e, dall'altro, che in base alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), gli agglomerati con meno di 2 000 abitanti non sono tenuti ad avere reti fognarie.
46 Al riguardo, si deve rilevare che in forza dell'art. 2 della direttiva 76/464 «Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti (...) a ridurre l'inquinamento [delle] acque [di cui all'art. 1] provocato dalle sostanze (...) e (...) gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II (...) conformemente alla presente direttiva le cui disposizioni costituiscono soltanto un primo passo verso tale obiettivo».
47 Così, se il tenore letterale di tale disposizione non esclude una sua lettura nel senso che l'art. 2 della direttiva 76/464 riserva l'obbligo a provvedimenti previsti dalla direttiva stessa, si deve constatare, in ogni caso, che il governo ellenico ha specificato, in maniera dettagliata e senza essere contraddetto dalla Commissione, che un impianto di depurazione delle acque reflue urbane era in funzione e che un altro era in costruzione; inoltre, in applicazione della direttiva 91/271, gli Stati membri non sono tenuti a prevedere reti fognarie per lo smaltimento delle acque reflue urbane degli agglomerati con meno di 2 000 abitanti.
48 Di conseguenza, il motivo relativo ad una violazione dell'art. 2 della direttiva 76/464 non può essere accolto.
49 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve pertanto constatare che, avendo omesso di adottare i programmi che contegano obiettivi di qualità e che fissino le scadenze per la loro attuazione al fine di ridurre l'inquinamento delle acque del lago Vegoritis e del suo affluente, il fiume Soulos, nonché delle acque del golfo Pagasetico da parte delle sostanze pericolose di cui all'elenco II della direttiva 76/464, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, in particolare del suo art. 7.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
50 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta è rimasta sostanzialmente soccombente, essa va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
51 Avendo omesso di adottare i programmi che contengano obiettivi di qualità e che fissino le scadenze per la loro attuazione al fine di ridurre l'inquinamento delle acque del lago Vegoritis e del suo affluente, il fiume Soulos, nonché delle acque del golfo Pagasetico da parte delle sostanze pericolose di cui all'elenco II della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, in particolare del suo art. 7.
52 Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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