Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-234/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore alla direzione degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e dal signor Philippe Martinet, segretario degli affari esteri alla stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commissione dell' adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva, e in particolare del suo art. 44,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, P. Jann (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 marzo 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 luglio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), e, in subordine, non avendola informata immediatamente dell' adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva, e in particolare del suo art. 44.
2 Ai sensi dell' art. 44, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1 luglio 1993, informandone immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto comunicazione delle disposizioni adottate dalla Repubblica francese per conformarsi alla direttiva, il 9 agosto 1993 la Commissione ha intimato al governo francese di presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
4 In mancanza di risposta alla lettera di diffida, il 26 settembre 1994 la Commissione ha inviato al governo francese un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi.
5 In risposta al parere motivato, il governo francese ha informato la Commissione che era stato depositato al Senato un disegno di legge vertente in particolare sui contratti di servizi. In mancanza di altre informazioni in merito a tale procedimento legislativo, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
6 Il governo francese non contesta l' inadempimento.
7 Tuttavia, per quanto riguarda gli enti privati di interesse generale collocati sotto il controllo pubblico, deduce che è stato depositato un disegno di legge avente lo scopo precipuo di rendere applicabile agli appalti di servizi indetti da tali enti la legge 3 gennaio 1993, n. 91-3, relativa alla trasparenza e alla regolarità delle procedure di appalto. La detta legge, che assoggetta l' aggiudicazione di taluni contratti a norme di pubblicità e a criteri di concorrenza, riguarda attualmente soltanto gli appalti di lavori indetti da tali enti. L' estensione di queste procedure agli appalti di servizi dovrebbe attuarsi mediante l' adozione di un decreto di esecuzione che modifica il decreto 31 marzo 1992, n. 92-311.
8 Quanto agli appalti conclusi dallo Stato e dagli enti locali, il governo francese rileva che la trasposizione della direttiva verrà effettuata mediante un decreto del Consiglio di Stato, il cui testo è attualmente oggetto di un' ultima concertazione interministeriale.
9 Atteso che la trasposizione della direttiva non è stata realizzata entro il termine impartito, il ricorso proposto dalla Commissione dev' essere accolto.
10 Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 44, n. 1, della direttiva stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica francese alle spese. Poiché quest' ultima è rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 44, n. 1, della detta direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy