Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
2. Procedura ° Spese ° Rinuncia agli atti giustificata dal comportamento dell' altra parte
(Regolamento di procedura della Corte, art. 169, n. 5)
Parti
Nella causa C-237/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle signore Maria Condou Durande e Laura Pignataro, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che, non avendo adottato né comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, concernente la prevenzione dell' inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 163, pag. 32), e 21 giugno 1989, 89/429/CEE, concernente la riduzione dell' inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 203, pag. 50), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e P. Jann, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 maggio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 luglio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far constatare che, non avendo adottato né comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, concernente la prevenzione dell' inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 163, pag. 32), e 21 giugno 1989, 89/429/CEE, concernente la riduzione dell' inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 203, pag. 50), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE.
2 Ai sensi degli artt. 12, n. 1, della direttiva 89/369 e 10, n. 1, della direttiva 89/429, gli Stati membri dovevano, da un lato, adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle dette direttive entro e non oltre il 1 dicembre 1990 e, dall' altro, informarne immediatamente la Commissione.
3 Nel controricorso la Repubblica italiana ha fatto presente di aver parzialmente trasposto la direttiva 89/429, mediante l' adozione del decreto del ministero dell' Ambiente 12 luglio 1990, recante le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione (GURI, Supplemento ordinario n. 51 del 30 luglio 1990).
4 Nella replica la Commissione ha preso atto dell' adozione del detto provvedimento e, dopo aver constatato che la direttiva 89/429 era stata parzialmente trasposta nell' ordinamento giuridico interno italiano, ha dichiarato di rinunciare agli atti del ricorso nella parte in cui aveva ad oggetto la detta direttiva, ma lo ha mantenuto per la parte in cui riguardava la direttiva 89/369.
5 La Repubblica italiana non nega che la direttiva 89/369 non è stata trasposta entro il termine impartito, ma dichiara di confidare nel fatto di potere tra breve comunicare il provvedimento di attuazione.
6 Poiché la trasposizione della direttiva 89/369 non è stata attuata entro il termine nella stessa fissato, il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione deve considerarsi fondato.
7 Si deve pertanto constatare che, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 89/369, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 12, n. 1, della medesima direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.
9 Secondo il n. 5 dello stesso articolo, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo che tale rinuncia appaia giustificata dal comportamento dell' altra parte.
10 Solo dopo che la Repubblica italiana, nel controricorso, aveva comunicato i provvedimenti adottati per assicurare in parte la trasposizione nel proprio ordinamento giuridico interno della direttiva 89/429, la Commissione ha rinunciato a taluni motivi del ricorso.
11 Ne consegue che la parziale rinuncia agli atti da parte della Commissione è giustificata dal comportamento della Repubblica italiana, la quale, peraltro, è rimasta soccombente sui restanti motivi.
12 La Repubblica italiana dev' essere pertanto condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, concernente la prevenzione dell' inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 12, n. 1, della medesima direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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