Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento ° Giustificazione ° Inammissibilità
(Trattato CE, art. 169)
Massima
Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva.
Parti
Nella causa C-238/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle signore Laura Pignataro e Maria Condou Durande, del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Umberto Leanza, capo del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato né comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l' uomo e per l' ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU L 227, pag. 9), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.P. Puissochet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1 febbraio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 6 luglio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato né comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l' uomo e per l' ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU L 227, pag. 9; in prosieguo: la "direttiva"), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE.
2 La direttiva, che è stata adottata in applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1), quale modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 27 aprile 1993, 93/21/CEE (GU L 110, pag. 20), stabilisce i principi generali che le autorità nazionali competenti debbono applicare per valutare i rischi che comportano, per l' uomo e per l' ambiente, le sostanze immesse sul mercato.
3 In forza dell' art. 8, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a quest' ultima entro il 31 ottobre 1993 e dovevano informarne immediatamente la Commissione.
4 Non essendo stata informata dalla Repubblica italiana dei provvedimenti dalla stessa adottati per provvedere alla trasposizione della direttiva nell' ordinamento giuridico nazionale, la Commissione le ha inviato una lettera di diffida il 3 dicembre 1993. Poiché tale lettera è rimasta senza risposta, essa ha notificato, il 29 settembre 1994, un parere motivato con cui si invitava la Repubblica italiana a conformarsi alla direttiva entro un termine di due mesi. Il governo italiano non ha reagito neppure a tale parere motivato.
5 La Commissione ha pertanto proposto il presente ricorso. Essa fa valere che, in conformità degli artt. 5 e 189 del Trattato nonché dell' art. 8 della direttiva, la Repubblica italiana aveva l' obbligo di trasporre integralmente quest' ultima nel termine prescritto e di informarne la Commissione.
6 Il governo italiano non contesta che la direttiva non è stata trasposta entro il termine prescritto. Esso precisa che il ritardo è dovuto alle difficoltà di attuazione della direttiva e fa valere che essa dovrebbe tuttavia essere recepita quanto prima nell' ordinamento italiano.
7 Secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 6 luglio 1995, causa C-259/94, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1947, punto 5), uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva.
8 Pertanto occorre constatare che, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del suo art. 8.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese. Poiché è rimasta soccombente, quest' ultima va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l' uomo e per l' ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art. 8 della direttiva 93/67.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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