Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati Membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-239/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata del signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, direttore di amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, résidence Champagne,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189, pag. 17), è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù della direttiva, in particolare del suo art. 16,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 febbraio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 luglio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189, pag. 17; in prosieguo: la "direttiva"), è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù della direttiva, in particolare del suo art. 16.
2 A norma dell' art. 16 della direttiva:
"1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1º luglio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 1993.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
(...)".
3 La Commissione, non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva e non disponendo nemmeno di altri elementi informativi che le consentissero di accertare che il Regno del Belgio avesse proceduto alla sua trasposizione, il 14 ottobre 1992 ha inviato al governo belga una lettera di diffida, intimandogli di presentare le proprie osservazioni nel termine di un mese.
4 Non avendo ricevuto risposta, il 2 luglio 1993 la Commissione ha inviato al governo belga un parere motivato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, con il quale ribadiva i rilievi mossi nella lettera di diffida. La Commissione invitava il governo belga ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato nel termine di due mesi dalla sua notifica.
5 La Commissione non ha ricevuto nel termine assegnato alcuna risposta a tale parere motivato. Tuttavia il governo belga, con lettera 28 marzo 1995, informava la Commissione che un progetto di regio decreto diretto a trasporre la direttiva era stato sottoposto al parere del Consiglio superiore d' igiene.
6 La Commissione, non avendo ricevuto notizia del seguito di tale iter di emanazione, ha presentato il presente ricorso.
7 Il governo belga espone nel controricorso che il progetto di regio decreto diretto a trasporre la direttiva ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio superiore d' igiene e dell' Ispettorato delle finanze, ma necessita ancora di quello del Consiglio di Stato.
8 Occorre rilevare che il Regno del Belgio non aveva ancora emanato provvedimenti per attuare la direttiva al 1º luglio 1992, data di scadenza del termine per la trasposizione.
9 Occorre pertanto dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentati e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù dell' art. 16 della stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentati e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù dell' art. 16 della stessa.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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