Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Procedura - Termini - Termini relativi alla distanza - Applicazione alle istituzioni comunitarie - Luogo di residenza da prendere in considerazione nel caso di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
(Regolamento di procedura della Corte, allegato II, art. 1)
2 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Procedimento di riesame - Avvio di una nuova inchiesta - Presupposti - Elementi di prova sufficienti circa l'esistenza di un dumping e del relativo danno
(Regolamento del Consiglio n. 2423/88, artt. 4, 7, 14 e 15)
Massima
1 La Commissione, la cui sede è a Bruxelles, beneficia, per la presentazione di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, del termine processuale relativo alla distanza di due giorni previsto dall'art. 1 della decisione della Corte sui termini in ragione della distanza, di cui all'allegato II del regolamento di procedura della Corte, nonostante il fatto che essa abbia già eletto domicilio a Lussemburgo ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.
Tale disposizione prende infatti in considerazione il luogo di residenza abituale della parte interessata, escluso il luogo in cui la parte ha eletto domicilio ai fini delle notificazioni, ai sensi dell'art. 44, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale o dell'art. 38, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
Il procedimento di impugnazione costituisce peraltro un procedimento distinto da quello precedentemente svoltosi dinanzi al Tribunale, ragion per cui l'elezione di domicilio ai fini di quest'ultimo non produce alcun effetto ai fini di un'eventuale impugnazione.
2 L'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'art. 7 del regolamento antidumping di base n. 2423/88, sia nel caso di avvio di un procedimento antidumping sia nell'ambito del riesame di un regolamento istitutivo di un dazio antidumping, è sempre subordinata all'esistenza di elementi probatori sufficienti quanto alla sussistenza di un dumping e del danno che ne deriva.
A tal riguardo, quando, nell'ambito di un procedimento di riesame avviato ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento base, le istituzioni comunitarie devono esaminare se la scadenza di una misura antidumping precedentemene istituita possa nuovamente condurre a un danno o ad una minaccia di danno, tale analisi deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 del regolamento base.
Parti
Nel procedimento C-245/95 P,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eric White e Nicholas Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 2 maggio 1995, nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio (Racc. pag. II-1381),
procedimento in cui le altre parti sono:
NTN Corporation, società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), rappresentata dagli avv.ti Jürgen Schwarze e Malte Sprenger, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Claude Penning, 78, Grand-Rue,
Koyo Seiko Co. Ltd, società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), rappresentata dall'avv. Jacques Buhart, del foro di Parigi, e dal signor Charles Kaplan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrenti dinanzi al Tribunale,
sostenute da
NSK Ltd, società di diritto giapponese, con sede in Tokyo (Giappone), nonché otto sue filiali europee, NSK Bearings Europe Ltd, società di diritto inglese, con sede a Londra, NSK-RHP France SA, società di diritto francese con sede a Guyancourt (Francia), NSK-RHP UK Ltd, società di diritto inglese con sede a Ruddington (Regno Unito), NSK-RHP Deutschland GmbH, società di diritto tedesco con sede a Ratingen (Germania), NSK-RHP Italia SpA, società di diritto italiano con sede a Milano (Italia), NSK-RHP Nederland BV, società di diritto olandese con sede a Amstelveen (Paesi Bassi), NSK-RHP European Distribution Centre BV, società di diritto olandese, con sede ad Amstelveen (Paesi Bassi), e NSK-RHP Ibérica SA, società di diritto spagnolo con sede a Barcellona (Spagna), tutte rappresentate dal signor David Vaughan, QC, su istruzioni dal signor Robin Griffith, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe,
intervenienti dinanzi al Tribunale,
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Antonio Tanca, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto dinanzi al Tribunale,
e
Federation of European Bearing Manufacturers' Associations, con sede a Francoforte sul Meno (Germania),
interveniente dinanzi al Tribunale,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 12 luglio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 maggio 1995, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio (cause riunite T-163/94 e T-165/94, Racc. pag. II-1381; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stato annullato l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1992, n. 2849, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, istituito dal regolamento (CEE) n. 1739/85 (GU L 286, pag. 2, corrigendum GU 1993, L 72, pag. 36), nella parte in cui impone un dazio antidumping nei confronti della NTN Corporation (in prosieguo: la «NTN») e della Koyo Seiko Co. Ltd (in prosieguo: la «Koyo Seiko»).
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento base»), sancisce, all'art. 2, n. 1, il principio secondo cui un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping «la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio».
3 L'art. 4 del regolamento medesimo elenca gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio grave o di una minaccia di pregiudizio grave ad un'industria stabilita nella Comunità ovvero di un sensibile ritardo alla creazione di tale industria.
4 L'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base prevede che un'inchiesta condotta dalla Commissione «di norma, (...) deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura». L'inchiesta può essere conclusa per vari motivi: sia perché, ai sensi dell'art. 9, non si rivelano necessarie misure di difesa, sia quando, ai sensi dell'art. 10, le parti in causa accettino impegni, sia ancora allorché, a termini dell'art. 12, vengano imposti dazi definitivi.
5 L'art. 14 dispone che i regolamenti istitutivi di dazi antidumping devono essere oggetto di riesame, globale o parziale, sia su richiesta di uno Stato membro, sia su iniziativa della Commissione o, ancora, su richiesta di una parte interessata che presenti elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificare la necessità di tale riesame, sempreché sia trascorso almeno un anno dalla conclusione dell'inchiesta. Ove il riesame risulti giustificato, l'inchiesta viene riaperta, sempre che le circostanze lo esigano.
6 Ai sensi dell'art. 15, n. 3, del regolamento base, «se una delle parti interessate dimostra che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio», la Commissione procede ad un riesame della misura medesima.
7 Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone (GU L 167, pag. 3), modificato dal regolamento n. 2849/92, aveva istituito dazi antidumping definitivi compresi tra l'1,2% ed il 21,7% sulle importazioni di cuscinetti a sfera originari del Giappone con diametro esterno massimo superiore a 30 mm. I prodotti fabbricati dalla NTN e dalla Koyo Seiko erano stati quindi assoggettati ad un dazio antidumping definitivo pari, rispettivamente, al 3,2% ed al 5,5%.
8 La Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (in prosieguo: la «FEBMA») presentava, in data 27 dicembre 1988, domanda di riesame dei dazi antidumping istituiti con il regolamento n. 1739/85.
9 La Commissione riteneva che tale domanda evidenziasse elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento di riesame ed apriva quindi un'inchiesta, ai termini delle disposizioni dell'art. 14 del regolamento base.
10 Il 28 settembre 1992 il Consiglio emanava il regolamento n. 2849/92, il cui art. 1 così recita:
«Il dazio antidumping definitivo istituito all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1739/85 è così modificato in relazione ai prodotti di seguito indicati:
1) E' istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, del codice NC 8482 10 90, originari del Giappone.
2) L'aliquota del dazio antidumping, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 13,7% (codice addizionale Taric 8677), fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle seguenti società, alle quali si applicano le aliquote del dazio antidumping sotto indicate:
(...)
- NTN Corporation, Osaka 11,6%
(...)».
11 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto la domanda della NTN e della Koyo Seiko annullando l'art. 1 del regolamento n. 2849/92 nella parte in cui aveva imposto nei loro confronti un dazio antidumping. Il Tribunale ha infatti ritenuto che taluni rilievi operati dal Consiglio fossero viziati da errori in fatto o in diritto ovvero che, per quanto riguarda la valutazione del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio, fossero erronei in considerazione della loro incompletezza. Il Tribunale ha ritenuto inoltre che il procedimento di riesame fosse stato concluso entro tempi non ragionevoli.
12 Per una più ampia esposizione dei fatti all'origine della controversia, si rinvia ai punti 1-25 della sentenza impugnata.
L'impugnazione
13 La Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rimettere la causa dinanzi al Tribunale con condanna della NTN e della Koyo Seiko alle spese. Il Consiglio non ha depositato memorie, limitandosi ad informare la Corte di voler aderire alle osservazioni della Commissione. La FEBMA non ha potuto presentare propria memoria, essendo scaduti i termini al riguardo (v. ordinanza 14 febbraio 1996, causa C-245/95 P, Commissione/NTN Corporation, Racc. pag. I-553).
14 La NTN e la Koyo Seiko chiedono che la Corte voglia respingere l'impugnazione con condanna della Commissione alle spese. In subordine, nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata dovesse essere annullata, la Koyo Seiko chiede alla Corte di annullare il regolamento n. 2849/92 nella parte che la riguarda.
15 Con ordinanza 14 febbraio 1996, Commissione/NTN Corporation (causa C-245/95 P, Racc. pag. I-559), la Corte ha ammesso a sostegno della domanda della NTN e della Koyo Seiko l'intervento della NSK Ltd e di otto delle sue filiali europee, NSK Bearings Europe Ltd, NSK-RHP France SA, NSK-RHP UK Ltd, NSK-RHP Deutschland GmbH, NSK-RHP Italia SpA, NSK-RHP Nederland BV, NSK-RHP European Distribution Centre BV e NSK-RHP Ibérica SA (in prosieguo denominate congiuntamente: la «NSK»).
16 La NSK chiede che la Corte voglia accogliere la domanda proposta dalla NTN e dalla Koyo Seiko, confermare che l'annullamento dell'art. 1 del regolamento n. 2849/92 la riguarda parimenti e condannare, infine, la Commissione alle spese relative all'intervento.
17 Per quanto attiene alle spese della NSK, la Commissione chiede che la relativa decisione sia riservata sino alla pronuncia definitiva del Tribunale.
18 Nel ricorso avverso la sentenza del Tribunale la Commissione deduce due motivi. Essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, da un lato, nell'interpretazione della nozione di pregiudizio ai sensi del regolamento base e, dall'altro, nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento medesimo, nella parte in cui ha ritenuto che dalla eccessiva durata dell'inchiesta derivasse necessariamente l'annullamento del regolamento n. 2849/92.
Sulla ricevibilità
19 La Koyo Seiko sostiene che il ricorso sarebbe irricevibile in quanto la Commissione non potrebbe avvalersi della decisione della Corte sui termini relativi alla distanza (art. 1 dell'allegato II al regolamento di procedura della Corte), in forza della quale, «salvo che la parti abbiano la loro residenza abituale nel Granducato del Lussemburgo, i termini processuali sono prolungati, in ragione della distanza, come segue: - per il Regno del Belgio: di due giorni (...)». La Koyo Seiko precisa che il ricorso è stato depositato due mesi e due giorni dopo la notificazione della sentenza impugnata, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di due mesi previsto all'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte, sempreché ad esso non debbano essere aggiunti i termini relativi alla distanza in considerazione del fatto che la sede della Commissione è a Bruxelles. La Koyo Seiko ritiene, tuttavia, che la proroga dei termini in funzione della distanza non si applichi quando i procedimenti siano già in corso e le parti abbiano designato propri rappresentanti con domicilio eletto a Lussemburgo.
20 Si deve rilevare, al riguardo, che la decisione sui termini relativi alla distanza, di cui all'allegato II del regolamento di procedura della Corte, prevede, all'art. 1, che, salvo il caso in cui le parti abbiano la loro residenza abituale nel Granducato del Lussemburgo, i termini processuali sono prolungati, in ragione della distanza, di un numero di giorni variabile a seconda della lontananza dello Stato in cui la parte interessata risiede.
21 Nell'applicazione di tale disposizione si prende in considerazione solamente il luogo di residenza abituale della parte interessata, escluso il luogo in cui la parte medesima abbia eletto domicilio ai fini delle notificazioni, ai sensi dell'art. 44, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale o dell'art. 38, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
22 Si deve peraltro ricordare che l'art. 112, n. 1, del regolamento di procedura della Corte rinvia espressamente al precedente art. 38, n. 2, cosa da cui si evince che il procedimento di impugnazione costituisce un procedimento distinto da quello precedentemente svoltosi dinanzi al Tribunale, ragion per cui l'elezione di domicilio ai fini di quest'ultimo non produce alcun effetto ai fini di un'eventuale impugnazione.
23 Si deve perciò ritenere, in conclusione, che la Commissione, la cui sede è a Bruxelles, beneficia del termine processuale relativo alla distanza di due giorni. Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale 2 maggio 1995, notificata alla Commissione il 10 maggio successivo, è stato presentato il 12 luglio 1995 ed è quindi ricevibile.
24 Per quanto attiene alla domanda della NSK, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte, le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere ad oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti. Conseguentemente, la domanda della NSK diretta a far dichiarare applicabile anche nei suoi confronti l'annullamento dell'art. 1 del regolamento n. 2849/92 è irricevibile.
Sul pregiudizio
25 Secondo la Commissione, l'applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del regolamento base per valutare, nell'ambito del procedimento di riesame, l'esistenza di un pregiudizio o di una minaccia di pregiudizio costituirebbe un errore di diritto.
26 Tale motivo riguarda i punti 58-60 della sentenza impugnata, che così recitano:
«58 Occorre rilevare che, per quanto riguarda il riesame di un regolamento che impone dazi antidumping, il regolamento base contiene indicazioni solo per quanto riguarda gli elementi che devono essere accertati affinché un procedimento di riesame possa essere aperto. Da un lato, l'art. 14, n. 2, dispone che "se risulta che il riesame è giustificato, l'inchiesta si riapre conformemente all'art. 7, sempreché le circostanze lo esigano". Così, nella sentenza 7 dicembre 1993, causa C-216/91, Rima Eletrometalurgia/Consiglio (Racc. pag. I-6303, punto 16), richiamandosi all'art. 7, n. 1, del regolamento base, la Corte ha dichiarato che "l'apertura di un'inchiesta, sia nel momento dell'instaurazione di un procedimento antidumping, sia nell'ambito del riesame di un regolamento che istituisce dazi antidumping, è sempre subordinata al sussistere di elementi di prova sufficienti dell'esistenza di un dumping e del pregiudizio che ne consegue". Dall'altro, l'art. 15, n. 3, del regolamento base dispone che "se una delle parti interessate dimostra che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio", la Commissione procede ad un riesame della misura. Pertanto, benché il regolamento base contenga disposizioni in ordine agli elementi che devono essere accertati affinché possa essere avviata una procedura di riesame, esso non contiene tuttavia disposizioni specifiche in merito al pregiudizio di cui deve essere dimostrata l'esistenza nel regolamento che modifica i dazi in vigore.
59 Ne consegue che, in mancanza di disposizioni specifiche in relazione alla determinazione del pregiudizio, nell'ambito di un procedimento di riesame aperto ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento base, un regolamento che modifichi, alla fine di tale procedimento, dazi antidumping in vigore, deve dimostrare l'esistenza di un pregiudizio ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento base.
60 Occorre pertanto accertare se i punti del regolamento controverso dimostrino l'esistenza di un pregiudizio ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento base».
27 Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe interpretato il regolamento base in maniera erronea e non avrebbe applicato, per quanto riguarda il pregiudizio, un criterio corretto. Il ricorso ad un criterio erroneo avrebbe influenzato gli accertamenti in fatto ed in diritto, nonché la conclusione formulata al punto 115 della sentenza impugnata.
28 La Commissione sostiene che il riesame, essendo effettuato al fine di verificare che le misure in vigore siano ancora necessarie e adeguate per eliminare il pregiudizio causato dal dumping, debba tener conto del fatto che misure antidumping sono già in vigore. Il criterio da seguire non sarebbe quindi quello di accertare se sussista ancora un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio, bensì se vi sarebbe continuazione o reiterazione del dumping e del pregiudizio nel caso in cui le dette misure venissero abolite.
29 La Commissione ricorda che l'art. 14, n. 3, del regolamento base prevede la modificazione delle misure antidumping esistenti «se il riesame (...) l'esige». Dal tenore molto generico della norma si evincerebbe che l'accertamento del pregiudizio costituirebbe un requisito essenziale nell'ambito di un'inchiesta iniziale, ma non nell'ambito della modificazione di una misura antidumping. Dalla detta disposizione si desumerebbe altresì che i dazi antidumping possono essere oggetto di adeguamento anche quando non sia stato accertato alcun pregiudizio ulteriore, come nel caso di specie.
30 Secondo la Commissione, l'applicazione di un criterio non corretto con riguardo al pregiudizio avrebbe anche indotto il Tribunale a rilevare erroneamente, al punto 99 della sentenza impugnata, che il Consiglio sarebbe incorso in un errore di diritto non tenendo conto della recessione nel settore industriale di cui trattasi.
31 La NTN, la Koyo Seiko e la NSK ritengono, invece, che il Tribunale abbia ben applicato un criterio corretto, vale a dire quello dell'esistenza di un pregiudizio o della minaccia di un pregiudizio, ai sensi dell'art. 4 del regolamento base. Esse sostengono, in particolare, che il «criterio del rischio di ricomparsa del pregiudizio», non menzionato nella normativa applicabile e peraltro non pertinente, è una creazione della Commissione. In ogni caso, il Tribunale avrebbe espressamente affrontato, ai punti 111-115 della sentenza impugnata, la questione del riemergere del pregiudizio, nell'ambito di un'interpretazione ampia della nozione di minaccia di pregiudizio, respingendo in conclusione tale argomento, principalmente sulla base del rilievo che il Consiglio era incorso in errori di fatto.
32 Si deve ricordare, al riguardo, che i regolamenti istitutivi dei dazi antidumping possono essere oggetto di riesame, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento base.
33 L'art. 14 del regolamento base precisa che si procede al riesame, con riapertura o meno dell'inchiesta, quando una parte interessata presenti elementi di prova di una modificazione delle circostanze sufficienti a giustificare la necessità del riesame stesso. Ai sensi dell'art. 14, n. 3, il riesame può condurre alla modificazione, all'abrogazione o all'annullamento dei dazi istituiti.
34 Ne consegue che l'assenza di riferimenti, nell'art. 14 del regolamento base, alla nozione di pregiudizio trova una spiegazione nel fatto che il criterio determinante per procedere al riesame non è necessariamente costituito, ai sensi di tale disposizione, dall'esistenza di un pregiudizio o di una minaccia di pregiudizio, bensì, più in generale, da una modificazione delle circostanze, ivi compreso il ritorno a pratiche commerciali corrette.
35 Orbene, quando un parte interessata dimostri in modo circostanziato che la scadenza dei dazi antidumping condurrebbe di nuovo ad un pregiudizio o ad una minaccia di pregiudizio, la Commissione procede ad un riesame del provvedimento ai sensi dell'art. 15 del regolamento base.
36 Si deve rilevare che nessuna disposizione specifica disciplina l'inchiesta nell'ambito di un procedimento di riesame avviato ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento base. Come osservato dal Tribunale al punto 59 della sentenza impugnata, non esistono nemmeno disposizioni specifiche riguardanti la determinazione del pregiudizio.
37 Tuttavia, per quanto attiene alla disciplina dell'inchiesta, l'art. 14 del regolamento base rinvia espressamente all'art. 7 del regolamento medesimo. Ne consegue che l'art. 7 si applica indistintamente sia all'inchiesta iniziale sia a quella riaperta in epoca successiva.
38 Ai termini dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento base, l'inchiesta verte tanto sulla pratica di dumping quanto sul pregiudizio che ne deriva. Infatti, l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'art. 7, sia nel caso di avvio di un procedimento antidumping sia nell'ambito del riesame di un regolamento istitutivo di un dazio antidumping, è sempre subordinata all'esistenza di elementi probatori sufficienti quanto alla sussistenza di un dumping e del danno che ne deriva (v. sentenza Rima Eletrometalurgia/Consiglio, citata supra, punto 16).
39 L'art. 4, n. 2, del regolamento base enuncia i criteri di cui si deve tener conto, nell'ambito di un'inchiesta, ai fini dell'accertamento della sussistenza di un pregiudizio. L'art. 4, n. 1, del detto regolamento precisa che i pregiudizi causati da taluni altri fattori non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping.
40 Si deve sottolineare al riguardo che, nella sentenza impugnata, il Tribunale altro non fa che applicare, ancorché non citandola, la giurisprudenza della Corte. Questa ha infatti vagliato, in fattispecie analoghe, i presupposti in presenza dei quali il Consiglio, nell'ambito di un riesame, aveva sostituito dazi antidumping con impegni di prezzo, al fine di verificare se tale sostituzione fosse fondata su una corretta determinazione del pregiudizio secondo i criteri di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento base allora applicabile (v. sentenze 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945, punto 50, e causa C-323/88, Sermes, Racc. pag. I-3027, punto 27).
41 AAncorché nel regolamento base non figuri il criterio relativo al rischio di ricomparsa del pregiudizio, resta il fatto che, nell'ambito di un riesame, si deve considerare se la scadenza di una misura antidumping precedentemente istituita possa nuovamente condurre ad un pregiudizio o ad una minaccia di pregiudizio. Tuttavia, tale analisi deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 del regolamento base.
42 Conseguentemente, applicando i criteri di cui all'art. 4 del regolamento base per verificare se la scadenza dei dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 1739/85 potesse nuovamente condurre ad un pregiudizio o ad una minaccia di pregiudizio, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto.
43 Ne consegue che in modo parimenti legittimo il Tribunale ha ritenuto, ai punti 98 e 99 della sentenza impugnata, che il Consiglio fosse incorso in un errore di diritto laddove aveva tenuto conto della recessione nell'industria, mentre l'art. 4, n. 1, del regolamento base non lo consente. Tale disposizione afferma infatti che «i pregiudizi causati da altri fattori quali (...) la contrazione della domanda, che (...) esercitano altresì un'influenza negativa sull'industria della Comunità, non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni».
44 Il primo motivo deve essere quindi respinto in quanto infondato.
45 Atteso che la circostanza, rilevata dal Tribunale, che il Consiglio abbia omesso di accertare un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio ai sensi dell'art. 4 del regolamento base è sufficiente a determinare l'annullamento dell'art. 1 del regolamento n. 2849/92, non occorre passare all'esame del secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
46 Ai termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che la Commissione è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese del presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del presente procedimento.
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