Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento ° Giustificazione ° Inammissibilità
(Trattato CE, art. 169)
2. Atti delle istituzioni ° Direttive ° Diritto per gli amministrati di far valere in giudizio una direttiva in mancanza di provvedimenti di applicazione adeguati ° Effetto che non dispensa gli Stati membri dall' obbligo di dare attuazione alle direttive
(Trattato CE, art. 189, terzo comma)
Massima
1. Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva.
2. Risulta dall' art. 189, terzo comma, del Trattato che l' attuazione delle direttive comunitarie dev' essere garantita mediante adeguati provvedimenti adottati dagli Stati membri. Solo in circostanze particolari, in ispecie nel caso in cui uno Stato membro abbia omesso di emanare i provvedimenti di attuazione prescritti o abbia adottato provvedimenti non conformi ad una direttiva, gli amministrati hanno il diritto, secondo la giurisprudenza della Corte, di far valere in giudizio una direttiva nei confronti dello Stato membro inadempiente. Questa garanzia minima, che deriva dal carattere vincolante dell' obbligo imposto dalle direttive, a norma dell' art. 189, terzo comma, agli Stati membri non può servire a giustificare la mancata adozione in tempo utile, da parte di questi, delle misure di attuazione adeguate allo scopo di ciascuna direttiva.
Parti
Nella causa C-253/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, D-53107 Bonn,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commissione dell' adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto degli artt. 189, terzo comma, del Trattato CE e 44, n. 1, della detta direttiva,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, P. Jann (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 marzo 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 luglio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), e, in subordine, non avendola informata immediatamente dell' adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto degli artt. 189, terzo comma, del Trattato CE e 44, n. 1, della detta direttiva.
2 Ai sensi dell' art. 44, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1 luglio 1993, informandone immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto comunicazione delle disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania per conformarsi alla direttiva, il 9 agosto 1993 la Commissione ha intimato al governo tedesco di presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
4 Il 5 novembre 1993, il governo tedesco ha comunicato alla Commissione che i lavori di trasposizione della direttiva erano in corso, allegando alla propria risposta il progetto della seconda legge recante modifica dello Haushaltsgrundsaetzegesetz (legge-quadro sul bilancio). Il 27 dicembre 1993 la Commissione è stata informata che la legge era stata votata il 26 novembre 1993. Tale legge, che, secondo il governo tedesco, era volta a trasporre tutte le direttive esistenti in materia di appalti pubblici, doveva entrare in vigore il 1 gennaio 1994.
5 Il 7 febbraio 1994, il governo tedesco ha inoltre trasmesso alla Commissione due progetti di regolamento di esecuzione della legge quadro sul bilancio.
6 Infine, il 7 aprile 1994, su domanda della Commissione, la Repubblica federale di Germania le ha inviato il testo definitivo della Verordnung ueber die Vergabebestimmungen fuer oeffentliche Auftraege (regolamento sull' aggiudicazione degli appalti pubblici) nonché quello della Verordnung ueber das Nachpruefungsverfahren fuer oeffentliche Auftraege (regolamento sulla procedura di verifica). Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore il 1 marzo 1994.
7 Atteso che dall' esame di tali norme è emerso che non erano stati adottati i provvedimenti necessari per garantire l' attuazione della direttiva sugli appalti pubblici di servizi, il 4 agosto 1994 la Commissione ha inviato al governo tedesco un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi.
8 Con lettera 29 settembre 1994, il governo tedesco ha affermato che il regolamento relativo alle aggiudicazioni di appalti pubblici, adottato in base alla seconda legge recante modifica della legge-quadro sul bilancio ° volta a trasporre tutte le direttive della Comunità europea nel settore dell' aggiudicazione degli appalti pubblici ° era entrato in vigore il 1 marzo 1994 per gli appalti di forniture e di lavori, mentre era in corso l' iter legislativo volto ad estenderlo agli appalti di servizi. Il governo tedesco si è inoltre impegnato a trasmettere alla Commissione il regolamento modificato subito dopo la sua adozione.
9 Non avendo ricevuto alcun' altra informazione, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
10 Il governo tedesco non contesta l' inadempimento. Osserva tuttavia che, subito dopo la scadenza del termine per la trasposizione della direttiva, il ministero federale dell' Economia ha comunicato alle amministrazioni aggiudicatrici interessate che, a decorrere dal 1 luglio 1993, la direttiva era direttamente applicabile all' aggiudicazione degli appalti di servizi.
11 Il governo tedesco aggiunge che sono in corso i lavori destinati a predisporre le modifiche legislative necessarie per la trasposizione della direttiva. Si richiama in proposito al progetto di modifica della Verdingungsordnung fuer Leistungen (normativa in materia di aggiudicazione degli appalti di forniture) nonché al progetto di sostituzione della Verdingungsordnung fuer die Vergabe freiberuflicher Leistungen (normativa in materia di aggiudicazione degli appalti di prestazioni dei liberi professionisti). Analogamente, un progetto di modifica del regolamento relativo alle aggiudicazioni di appalti pubblici, che attribuisce il rango di norme giuridiche vincolanti alle due normative citate, sarebbe sul punto di essere sottoposto al governo federale. Tuttavia, non sarebbe stata ancora ottenuta l' approvazione dei Laender.
12 Occorre ricordare, in primo luogo, che per giurisprudenza costante uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 6 luglio 1995, causa C-259/94, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1947, punto 5).
13 In secondo luogo, risulta dall' art. 189, terzo comma, del Trattato, che l' attuazione delle direttive comunitarie dev' essere garantita mediante adeguati provvedimenti adottati dagli Stati membri. Solo in circostanze particolari, in ispecie nel caso in cui uno Stato membro abbia omesso di emanare i provvedimenti di attuazione prescritti o abbia adottato provvedimenti non conformi ad una direttiva, gli amministrati hanno il diritto, secondo la giurisprudenza della Corte, di far valere in giudizio una direttiva nei confronti dello Stato membro inadempiente. Questa garanzia minima, che deriva dal carattere vincolante dell' obbligo imposto dalle direttive, a norma dell' art. 189, terzo comma, agli Stati membri non può servire a giustificare la mancata adozione in tempo utile, da parte di questi, delle misure di attuazione adeguate allo scopo di ciascuna direttiva (v., in particolare, sentenza 11 agosto 1995, causa C-433/93, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2303, punto 24). Anche l' argomento del governo tedesco vertente sull' effetto diretto della direttiva deve pertanto essere disatteso.
14 Atteso che la trasposizione della direttiva non è stata realizzata entro il termine impartito, il ricorso proposto dalla Commissione dev' essere accolto.
15 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 44, n. 1, della direttiva stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica federale di Germania alle spese. Poiché quest' ultima è rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 44, n. 1, della detta direttiva.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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