Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative all'esportazione - Misure di effetto equivalente - Controlli sistematici della composizione e della qualità del latte scremato in polvere destinato ad essere denaturato o trasformato in un altro Stato membro e conferente diritto alla concessione di aiuti - Controlli che non possono fondarsi né sulla pertinente normativa comunitaria né sulle esigenze ammesse dall'art. 36 del Trattato - Inammissibilità - Controlli effettuati alla frontiera o all'interno dello Stato di spedizione - Irrilevanza - Controlli per sondaggio - Ammissibilità
[Trattato CE, artt. 34 e 36; regolamento (CEE) della Commissione n. 1624/76, art. 2, nn. 1 e 4, come modificato dai regolamenti (CEE) n. 1726/79, e n. 1725/79, art. 10]
2 Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse di effetto equivalente - Riscossione di un diritto in occasione di controlli sistematici, non conformi alla normativa comunitaria, effettuati all'atto dell'esportazione di latte scremato in polvere in un altro Stato membro - Inammissibilità - Controlli effettuati alla frontiera o all'interno dello Stato di spedizione - Irrilevanza
(Trattato CE, artt. 9 e 12; regolamenti della Commissione nn. 1624/76 e 1725/79)
Massima
3 Controlli sistematici effettuati dallo Stato membro di spedizione e diretti ad accertare la composizione e la qualità del latte scremato in polvere destinato alla denaturazione o trasformazione in alimenti composti per animali sul territorio di un altro Stato membro e che possa a tale titolo beneficiare di un aiuto, non essendo previsti dalla pertinente normativa comunitaria, vale a dire l'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1624/76, nella versione di cui al regolamento n. 1726/79, e l'art. 10 del regolamento n. 1725/79, costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative alle esportazioni negli scambi tra gli Stati membri, vietate dall'art. 34 del Trattato. Resta irrilevante al riguardo che tali controlli vengano effettuati alla frontiera o all'interno dello Stato di spedizione, qualora essi siano operati ai fini della futura esportazione delle merci medesime. I detti controlli non sono inoltre giustificati da alcuna delle esigenze ammesse dall'art. 36 del Trattato. Essi sono, invece, ammissibili se sono effettuati unicamente per sondaggio.
4 Un diritto riscosso da uno Stato membro in occasione di controlli effettuati all'atto dell'esportazione di latte scremato in polvere destinato alla preparazione di alimenti composti per animali in un altro Stato membro - controlli che, in considerazione del loro carattere sistematico, non possono trovare fondamento nei regolamenti n. 1624/76 e n. 1725/79 - costituisce una tassa di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione, vietata dagli artt. 9 e 12 del Trattato, anche se corrisponde al costo effettivo di ciascun controllo, indipendentemente dal fatto che tali controlli siano effettuati alla frontiera o all'interno dello Stato di spedizione, ai fini della futura esportazione delle merci controllate.
Parti
Nel procedimento C-272/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
e
Deutsches Milch-Kontor GmbH,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1976, n. 1624, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro (GU L 180, pag. 9), nella versione di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1726 (GU L 199, pag. 10), sull'interpretazione dell'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (GU L 199, pag. 1), e sull'interpretazione degli artt. 9, 12, 16 e 95 del Trattato CE,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione (relatore), C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, dall'avv. Thomas Tschentscher, del foro di Francoforte sul Meno;
- per la Deutsches Milch-Kontor GmbH, dall'avv. Barbara Festge, del foro di Amburgo;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Wölker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, rappresentato dall'avv. Jörg Schmidt, del foro di Francoforte sul Meno, e dal professor Christian Koenig, Hochschullehrer presso la Philipps-Universität Marburg, della Deutsches Milch-Kontor GmbH, con l'avv. Barbara Festge, e della Commissione, rappresentata dal signor Ulrich Wölker, all'udienza del 28 novembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 gennaio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 marzo 1995, pervenuta alla Corte l'11 agosto successivo, il Bundesverwaltungsgericht ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1976, n. 1624, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro (GU L 180, pag. 9), nella versione di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1726 (GU L 199, pag. 10), sull'interpretazione dell'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (GU L 199, pag. 1), e sull'interpretazione degli artt. 9, 12, 16 e 95 del Trattato CE.
2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la Deutsches Milch-Kontor GmbH (in prosieguo: la «DMK») e l'amministrazione tedesca [il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Ufficio federale per l'alimentazione e le foreste); in prosieguo: il «BEF»], per quanto riguarda l'onere delle spese afferenti ai controlli sistematici effettuati all'atto dell'esportazione verso l'Italia, da parte della DMK, di latte scremato in polvere che fruisce di restituzioni all'esportazione.
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), prevede, all'art. 10, n. 1, la concessione di un aiuto al latte scremato in polvere utilizzato per l'alimentazione degli animali e rispondente a taluni requisiti di composizione e di qualità.
4 Ai sensi del n. 2 della stessa norma, il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (GU L 169, pag. 4).
5 Come principio generale, l'aiuto è concesso nello Stato membro in cui il latte scremato in polvere è destinato all'alimentazione degli animali o utilizzato per la fabbricazione di alimenti composti per animali. Tuttavia, l'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 986/68 autorizza gli Stati membri a versare un aiuto anche per il latte scremato in polvere prodotto nel loro territorio, ma denaturato o utilizzato nel territorio di un altro Stato membro. In tal caso, le condizioni di concessione dell'aiuto sono stabilite dal regolamento n. 1624/76, nella versione modificata dal regolamento n. 1726/79. Gli Stati membri hanno fatto ricorso a tale possibilità solo per l'esportazione di latte scremato in polvere verso l'Italia, a partire dal 15 luglio 1976.
6 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1624/76, nella versione di cui al regolamento n. 1726/79, prevede due controlli destinati ad accertare che sia dovuta una restituzione all'esportazione. Il primo, previsto all'art. 10 del regolamento n. 1725/79, attiene alla composizione e alla qualità del latte scremato in polvere ed avviene nello Stato esportatore. Il secondo, effettuato nello Stato in cui ha luogo la trasformazione (Italia), consiste nel verificare che il prodotto sia stato effettivamente utilizzato ai fini della preparazione di alimenti per animali.
7 La DMK esporta verso l'Italia latte scremato in polvere da essa acquistato in Germania; tale latte è destinato ad essere trasformato, nello Stato destinatario, in alimenti composti per animali. Il trasporto viene effettuato mediante autocarri, su ciascuno dei quali è caricata una partita di circa 25 tonnellate.
8 Il BEF ha verificato se il latte scremato in polvere esportato dalla DMK verso l'Italia potesse essere ammesso a fruire dell'aiuto previsto dal regolamento n. 986/68.
9 A tal fine, esso ha fatto prelevare dall'ufficio doganale di esportazione situato all'interno del paese un campione del carico di ciascun autocarro, che è stato poi analizzato. Per motivi di ordine economico e pratico, tali controlli sono stati effettuati dalla dogana tedesca intervenuta nell'ambito dell'assistenza amministrativa contemporaneamente alle altre formalità di esportazione.
10 Il BEF ha addebitato alla DMK le spese di analisi dei campioni in tal modo prelevati, per un importo di 112 DM per campione, basandosi sull'art. 12 della Magermilch-Beihilfenverordnung (regolamento tedesco relativo agli aiuti al latte scremato). Nel periodo compreso tra il 29 aprile e l'8 settembre 1980 sono stati pertanto emessi, per 152 campioni, avvisi di pagamento per un importo totale di 17 081,28 DM.
11 Avverso tali avvisi di pagamento la DMK ha proposto un ricorso, respinto in primo grado con sentenza del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno 20 aprile 1983.
12 Pronunciandosi in sede di appello, il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia ha annullato, con sentenza 5 giugno 1989, gli avvisi di pagamento controversi. Esso si è basato sul rilievo che l'art. 10, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1725/79 prevede unicamente un controllo per sondaggio. Considerato che, per ragioni tecniche, l'esportatore può trasportare il latte scremato in polvere in partite di 25 tonnellate al massimo, il controllo sistematico di ciascuna di queste partite equivarrebbe ad una frequenza non prevista dalla normativa comunitaria. Inoltre, dovendo sopportare l'onere delle spese di controllo, la DMK si troverebbe svantaggiata rispetto agli operatori economici che esportano latte scremato in polvere in Italia da altri Stati membri. In considerazione dell'esiguità dei margini di utile realizzati nell'industria lattiero-casearia, le spese di 112 DM richieste per ogni 25 tonnellate dal BEF non rappresenterebbero più «spese normali per i controlli» ai sensi della sentenza della Corte 15 settembre 1982, causa 233/81, Denkavit (Racc. pag. 2933).
13 Il BEF proponeva ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesverwaltungsgericht.
14 Ritenendo che la controversia sollevasse una serie di problemi di interpretazione del diritto comunitario e benché vincolato, in quanto giudice del diritto, dagli accertamenti di fatto del Verwaltungsgerichtshof dell'Assia, il giudice a quo ha deciso, con ordinanza 27 agosto 1992, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 2, n. 4, prima frase, del regolamento (CEE) 2 luglio 1976, n. 1624, nella formulazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) 26 luglio 1979, n. 1726, vada interpretato nel senso che all'atto dell'esportazione in Italia, mediante autocarri, di latte scremato in polvere prodotto in Germania al fine della produzione di alimenti composti per animali le competenti autorità, per poter rilasciare l'attestato menzionato in tale disposizione, debbono far prelevare ed esaminare un campione dal carico di ogni autocarro.
2) Quali criteri, in caso di soluzione negativa della questione sub 1), si debbano trarre dal combinato disposto dell'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1624/76, nella formulazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1726/79, e dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1725/79 per la soluzione della questione relativa alla frequenza con cui debbono o possono avvenire prelievi di campioni all'atto dell'esportazione di latte scremato in polvere in Italia mediante autocarri.
3) Se sia compatibile con il divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali (artt. 9, 12 e 16 del Trattato CEE), con il divieto di discriminazione (art. 95 del Trattato CEE) e con il restante diritto comunitario imporre all'esportatore, sulla base di disposizioni di diritto nazionale, l'intero costo dei controlli, continuativi o occasionali».
15 Nella sentenza 22 giugno 1994, causa C-426/92, Deutsches Milch-Kontor (Racc. pag. I-2757; in prosieguo: la «sentenza Deutsches Milch-Kontor I»), la Corte ha dichiarato che:
«1) L'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1976, n. 1624, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro, nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1726, e l'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli, combinati con l'art. 34 del Trattato CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non consentono che siano effettuati controlli sistematici alla frontiera per accertare che siano soddisfatte le condizioni relative alla composizione e alla qualità del latte scremato in polvere destinato alla preparazione di alimenti composti per animali in un altro Stato membro, alle quali è subordinato il versamento di restituzioni all'esportazione. Le dette disposizioni non ostano tuttavia a controlli alla frontiera, purché tali controlli vengano effettuati solo per sondaggio.
2) Un onere pecuniario riscosso in occasione dei suddetti controlli sistematici alla frontiera costituisce una tassa di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione, vietata dagli artt. 9 e 12, anche se corrisponde al costo effettivo di ciascun controllo».
16 Secondo il Bundesverwaltungsgericht le risposte fornite dalla Corte non eliminerebbero completamente i dubbi che esso nutre per quanto riguarda l'interpretazione del diritto comunitario.
17 Esso ritiene infatti che la Corte, nella sentenza Deutsches Milch-Kontor I, si sia fondata su considerazioni di fatto sensibilmente diverse da quelle indicate nell'ordinanza di rinvio.
18 Così, dalla motivazione di detta sentenza risulterebbe che la Corte, nel suo ragionamento, avrebbe preso in considerazione i controlli effettuati alla frontiera o nelle sue immediate vicinanze.
19 Ora, secondo il Bundesverwaltungsgericht, nell'ordinanza di rinvio era precisato che i controlli controversi non erano stati effettuati alla frontiera o nelle immediate vicinanze di essa, bensì all'interno dello Stato esportatore, a grande distanza dalla frontiera da attraversare.
20 Secondo il giudice a quo, quindi, resta dubbia l'assimilabilità dei controlli sistematici effettuati all'interno dello Stato esportatore a quelli operati alle frontiere comunitarie ovvero alla frontiera con un paese di transito.
21 Di conseguenza, il detto giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre le stesse questioni già da lui sottoposte alla Corte nella sentenza Deutsches Milch-Kontor I:
«1) Se l'art. 2, n. 4, prima frase, del regolamento (CEE) 2 luglio 1976, n. 1624, nella formulazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) 26 luglio 1979, n. 1726, vada interpretato nel senso che all'atto dell'esportazione in Italia, mediante autocarri, di latte scremato in polvere prodotto in Germania al fine della produzione di alimenti composti per animali le competenti autorità, per poter rilasciare l'attestato menzionato in tale disposizione, debbono far prelevare ed esaminare un campione dal carico di ogni autocarro.
2) Quali criteri, in caso di soluzione negativa della questione sub 1), si debbano trarre dal combinato disposto dell'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1624/76, nella formulazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1726/79, e dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1725/79 per la soluzione della questione relativa alla frequenza con cui debbono o possono avvenire prelievi di campioni all'atto dell'esportazione di latte scremato in polvere in Italia mediante autocarri.
3) Se sia compatibile con il divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali (artt. 9, 12 e 16 del Trattato CEE), con il divieto di discriminazione (art. 95 del Trattato CEE) e con il restante diritto comunitario imporre all'esportatore, sulla base di disposizioni di diritto nazionale, l'intero costo dei controlli, continuativi o occasionali».
Sulla prima e sulla seconda questione
22 Dall'ordinanza di rinvio emerge che con le due prime questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il Bundesverwaltungsgericht chiede sostanzialmente se l'art. 2, n. 4, del regolamento n. 1624/76, nella versione di cui al regolamento n. 1726/79, e l'art. 10 del regolamento n. 1725/79, in combinato disposto con l'art. 34 del Trattato, ostino all'effettuazione di controlli sistematici diretti ad accertare che siano soddisfatti i requisiti di composizione e di qualità del latte scremato in polvere destinato alla produzione di alimenti composti per animali in un altro Stato membro, requisiti cui è subordinato il beneficio di restituzioni all'esportazione, qualora tali controlli siano operati, ai fini della futura esportazione delle merci controllate, all'interno dello Stato esportatore e non alla frontiera.
23 Si deve preliminarmente ricordare che, a termini degli artt. 30 e 34 del Trattato CE, sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
24 Risulta da una giurisprudenza costante che tali divieti si estendono a ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5; 14 giugno 1988, causa 29/87, Dansk Denkavit, Racc. pag. 2965, punto 22, e 7 marzo 1990, causa C-69/88, Krantz, Racc. pag. I-583, punto 9).
25 In materia di controlli sanitari effettuati alla frontiera, la Corte ha affermato che, in ragione degli indugi connessi alle operazioni di controllo e delle maggiori spese di trasporto che ne possono derivare per l'operatore economico, i controlli di cui trattasi sono atti a rendere le importazioni più difficili o più onerose (sentenza 15 dicembre 1976, causa 35/76, Simmenthal, Racc. pag. 1871, punto 14).
26 La Corte ha peraltro ritenuto che tale principio trovi applicazione anche ad altre categorie di controlli alla frontiera, in particolare ad una normativa nazionale che preveda l'ispezione sistematica delle merci al momento del passaggio della frontiera (v. sentenza 20 settembre 1988, causa 190/87, Moormann, Racc. pag. 4689, punto 8).
27 Per quanto attiene ai controlli di cui trattasi nella causa principale, la Corte, nella sentenza Deutsches Milch-Kontor I, ha anzitutto affermato che l'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1624/76, nella versione di cui al regolamento n. 1726/79, e l'art. 10 del regolamento n. 1725/79 non richiedono la loro effettuazione alla frontiera. Sulla base dei principi precedentemente ricordati, la Corte ha inoltre considerato che essendo effettuati alla frontiera in modo sistematico, tali controlli erano in contrasto con le disposizioni dell'art. 34 del Trattato.
28 La Corte ha poi ritenuto che tali controlli non potevano essere giustificati ai sensi dell'art. 36 da motivi di ordine economico o pratico, dal carattere volontario del sistema attuato o, ancora, dall'intento di evitare frodi. Essa ha tuttavia aggiunto che né l'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1624/76, nella versione di cui al regolamento n. 1726/79, né l'art. 10 del regolamento n. 1725/79, in combinato disposto con l'art. 34 del Trattato, ostano a controlli alla frontiera, sempreché effettuati unicamente per sondaggio.
29 La soluzione fornita dalla Corte alle due prime questioni nella sentenza Deutsches Milch-Kontor I non può essere rimessa in discussione dal fatto che i controlli delle merci interessate siano stati effettuati non alla frontiera, bensì all'interno del paese, dato che essi sono stati operati ai fini della futura esportazione delle merci medesime.
30 L'elemento determinante nel ragionamento della Corte non è dato dal luogo in cui i controlli sono stati effettuati, bensì, da un lato, dai motivi per cui essi vengono operati, vale a dire quando è previsto l'attraversamento di una frontiera, e, dall'altro, dalle modalità con cui essi vengono svolti.
31 Sarebbe contrario alla ratio e alla finalità dell'art. 34 ritenere che possano rientrare nella sfera di applicazione di tale disposizione solamente gli ostacoli provocati alla frontiera o nelle immediate vicinanze di questa. Infatti, se così fosse, sarebbe agevole aggirare il divieto contenuto da tale norma spostando l'ubicazione geografica dell'ostacolo.
32 Alla luce di quanto precede, la prima e la seconda questione devono essere risolte nel senso che l'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1624/76, nella versione di cui al regolamento n. 1726/79, e l'art. 10 del regolamento n. 1725/79, in combinato disposto con l'art. 34 del Trattato, ostano all'effettuazione di controlli sistematici diretti ad accertare che siano soddisfatti i requisiti di composizione e di qualità del latte scremato in polvere destinato alla preparazione di alimenti composti per animali in un altro Stato membro, requisiti cui è subordinato il beneficio di restituzioni all'esportazione, qualora tali controlli siano operati, ai fini della futura esportazione delle merci controllate, all'interno dello Stato esportatore e non alla frontiera. Le menzionate disposizioni non ostano tuttavia all'effettuazione di controlli di tal genere, a condizione che essi vengano effettuati unicamente per sondaggio.
Sulla terza questione
33 Con tale questione il giudice a quo chiede sostanzialmente se le spese dei controlli sistematici effettuati all'interno dello Stato esportatore ai fini della futura esportazione delle merci controllate, addebitate agli operatori economici, costituiscano una tassa di effetto equivalente a dazi doganali in contrasto con gli artt. 9, 12 e 16 del Trattato, ovvero imposizioni interne a carattere discriminatorio ai sensi dell'art. 95 del Trattato.
34 Si deve rilevare al riguardo che nella sentenza Deutsches Milch-Kontor I la Corte ha ricordato, anzitutto, che, secondo una costante giurisprudenza, qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale vero e proprio, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato (v., in particolare, sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 3573, punto 18).
35 La Corte ha poi parimenti ricordato che l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente costituisce un principio fondamentale del mercato comune, vigente per tutti i prodotti e tutte le merci, di guisa che qualsiasi eventuale eccezione, del resto da interpretarsi restrittivamente, dev'essere espressamente prevista (v. sentenze 13 novembre 1964, cause riunite 90/63 e 91/63, Commissione/Lussemburgo e Belgio, Racc. pag. 1199, e 20 aprile 1978, cause riunite 80/77 e 81/77, Commissionaires Réunis, Racc. pag. 927, punto 24).
36 E' vero che la Corte ha riconosciuto di aver dichiarato nella sentenza 15 settembre 1982, causa 233/81, Denkavit Futtermittel (Racc. pag. 2933), che l'art. 10 del regolamento n. 1725/79 non osta a che uno Stato membro, in forza della propria legislazione nazionale, ponga le spese di controlli effettuati in forza di detta disposizione a carico dell'impresa interessata, qualora le somme da questa dovute corrispondano alle spese normali per controlli di questo tipo e non siano di entità tale da distogliere le imprese dall'effettuare le operazioni che la concessione dell'aiuto mira ad incoraggiare.
37 La Corte ha tuttavia considerato che tale principio si applica unicamente ai controlli effettuati ai sensi delle disposizioni dei regolamenti nn. 1624/76 e 1725/79, il che non si era verificato nel caso di specie, atteso che i controlli controversi erano stati effettuati alla frontiera in modo sistematico.
38 La Corte ha pertanto concluso che gli oneri pecuniari controversi, in assenza di una base giuridica e benché corrispondenti ai costi effettivi dei controlli, costituivano tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione vietate dagli artt. 9 e 12 del Trattato, ragion per cui non occorreva esaminare la loro compatibilità con l'art. 95 del Trattato medesimo.
39 Alla luce della soluzione fornita alle due prime questioni e, in particolare, del ragionamento seguito ai punti 30-32 della presente sentenza, la circostanza che i controlli controversi siano stati effettuati all'interno dello Stato esportatore, ai fini della futura esportazione delle merci controllate, e non alla frontiera, non è tale da modificare tale conclusione.
40 La terza questione dev'essere quindi risolta nel senso che un diritto riscosso in occasione di controlli sistematici effettuati all'interno dello Stato esportatore, ai fini della futura esportazione delle merci controllate, costituisce una tassa di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione, vietata dagli artt. 9 e 12 del Trattato, anche se essa corrisponde al costo effettivo di ciascun controllo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 30 marzo 1995, dichiara:
1) L'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1976, n. 1624, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro, nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1726, e l'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli, in combinato disposto con l'art. 34 del Trattato CE, ostano all'effettuazione di controlli sistematici diretti ad accertare che siano soddisfatti i requisiti di composizione e di qualità del latte scremato in polvere destinato alla preparazione di alimenti composti per animali in un altro Stato membro, requisiti cui è subordinato il beneficio delle restituzioni all'esportazione, qualora tali controlli siano operati, ai fini della futura esportazione delle merci controllate, all'interno dello Stato esportatore e non alla frontiera. Le menzionate disposizioni non ostano tuttavia all'effettuazione di controlli di tal genere, a condizione che essi vengano effettuati unicamente per sondaggio.
2) Un diritto riscosso in occasione di controlli sistematici effettuati all'interno dello Stato esportatore, ai fini della futura esportazione delle merci controllate, costituisce una tassa di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione, vietata dagli artt. 9 e 12 del Trattato, anche se essa corrisponde al costo effettivo di ciascun controllo.
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