Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Regime di premi - Tasso di conversione agricolo da applicare all'importo del premio - Determinazione - Data della «consegna» - Nozione
[Regolamenti della Commissione (CEE) n. 3478/92, art. 10, e (CE) n. 3477/93, art. 1]
Massima
Nell'ambito del regime di premi istituito dall'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, l'art. 1 del regolamento n. 3477/93, relativo ai tassi di conversione agricoli da applicare in tale settore, prevede che il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del premio versato dall'impresa di trasformazione al produttore viene determinato in base alla data di «consegna» del tabacco. Questo termine, così come l'espressione «consegna contrattuale» di cui all'art. 10 del regolamento n. 3478/92, recante modalità di applicazione del regime di premi, dev'essere interpretato, nell'ipotesi in cui l'impresa di trasformazione abbia concluso un contratto di coltivazione con un'associazione di produttori, nel senso che si riferisce alla consegna, da parte di un produttore o di un'associazione di produttori all'impresa di trasformazione, di un quantitativo di tabacco per la sua trasformazione in esecuzione del contratto di coltivazione, e non al conferimento del tabacco all'associazione da parte del produttore individuale.
Parti
Nel procedimento C-273/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Pretura circondariale di Verona, sezione distaccata di Isola della Scala (Italia), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Impresa Agricola Buratti Leonardo, Pierluigi e Livio
e
Tabacchicoltori Associati Veneti . a r.l. (TAV),
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 10 e 11 del regolamento (CEE) della Commissione 1_ dicembre 1992, n. 3478, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio (GU L 351, pag. 17), come modificato con regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1993, n. 3477, relativo ai tassi di conversione agricoli da applicare nel settore del tabacco (GU L 317, pag. 30),
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Impresa Agricola Buratti Leonardo, Pierluigi e Livio, dagli avv.ti E. Cappelli e P. De Caterini, del foro di Roma, nonché dall'avv. C. Fratta Pasini, del foro di Verona,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori E. de March, consigliere giuridico, e G. Berscheid, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali delle parti all'udienza del 12 settembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza di rinvio 27 luglio 1995 giunta alla Corte il 9 agosto seguente ed integrata con ordinanza 4 settembre 1995, giunta alla Corte il 12 dello stesso mese, la Pretura circondariale di Verona, sezione distaccata di Isola della Scala, ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 10 e 11 del regolamento (CEE) della Commissione 1_ dicembre 1992, n. 3478, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio (GU L 351, pag. 17), come modificato con regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1993, n. 3477, relativo ai tassi di conversione agricoli da applicare nel settore del tabacco (GU L 317, pag. 30).
2 La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra un produttore individuale di tabacco, l'Impresa Agricola Buratti Leonardo, Pierluigi e Livio (in prosieguo: la «Buratti»), e l'associazione di produttori di cui fa parte, la Tabacchicoltori Associati Veneti . a r.l. (in prosieguo: la «TAV»), in ordine alla data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione agricola da applicare all'importo del premio di trasformazione.
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2075, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, pag. 70), ha modificato in modo sostanziale il regime comunitario che disciplina il mercato del tabacco greggio. Al fine di stabilizzare il detto mercato e garantire un livello di vita equo alla popolazione agricola interessata, il regolamento n. 2075/92 ha istituito in particolare un regime di premi (titolo I) e un regime di contenimento della produzione (titolo II) dal 1993 e sino al 1997.
4 Dal sesto `considerando' del regolamento n. 2075/92 emerge che il regime dei premi può essere gestito efficacemente mediante contratti di coltivazione conclusi tra i coltivatori e l'impresa di prima trasformazione, che garantiscono al tempo stesso uno sbocco stabile ai coltivatori ed un approvvigionamento regolare all'impresa di trasformazione. Il versamento del premio al produttore da parte dell'impresa di trasformazione, fin dal momento della consegna del tabacco oggetto del contratto e conforme a determinati requisiti qualitativi, fornisce un sostegno ai coltivatori e agevola nel contempo la gestione del regime dei premi.
5 L'art. 5, lett. c), del regolamento n. 2075/92 subordina la concessione del premio in particolare alla «fornitura di tabacco in foglia dal produttore all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione».
6 Ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 2075/92,
«1. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:
- impegno dell'impresa di prima trasformazione di versare al coltivatore, al momento della consegna, oltre al prezzo d'acquisto, un importo pari al premio per il quantitativo contrattuale effettivamente fornito;
- impegno del coltivatore di consegnare all'impresa di prima trasformazione tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi.
2. L'organismo competente rimborsa l'importo del premio all'impresa di prima trasformazione, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco da parte del coltivatore e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 1».
7 Inoltre, l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 2075/92 precisa:
«Nell'intento di concentrare l'offerta e di adeguarla alle esigenze qualitative del mercato, è concesso un aiuto specifico pari al 10% del premio, quando i contratti di coltivazione siano conclusi da un'impresa di prima trasformazione e un'associazione di produttori riconosciuta e le forniture oggetto dei contratti riguardano l'intera produzione dei membri di tale associazione».
8 Il regolamento n. 3478/92 definisce le modalità di attuazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio affinché, in particolare, «il premio, espresso in moneta nazionale, sia lo stesso per tutti i produttori che consegnano il tabacco alle imprese di trasformazione nel corso di un determinato periodo, prendendo in considerazione il tasso di conversione applicabile all'inizio di tale periodo di commercializzazione» (nono `considerando').
9 L'art. 2, nn. 1 e 2, dispone:
«1. Il contratto di coltivazione di cui all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2075/92 è stipulato tra un produttore o un'associazione di produttori e l'impresa di trasformazione che sottopone il tabacco alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento.
2. Il contratto di coltivazione è stipulato per gruppo di varietà. Esso obbliga l'impresa di trasformazione a prendere in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel contratto e il produttore o l'associazione di produttori a consegnare all'impresa di trasformazione detto quantitativo, entro i limiti della sua produzione effettiva».
10 L'art. 10 del regolamento n. 3478/92 precisa:
«L'impresa di trasformazione versa al produttore l'importo corrispondente al premio nel termine di un mese a decorrere dalla data della fine di ciascuna consegna contrattuale».
11 Infine l'art. 11 del regolamento n. 3478/92 prevedeva, nella versione originale:
«Per convertire in moneta nazionale l'importo del premio e dell'anticipo si applica il tasso di conversione agricolo vigente il 1_ agosto dell'anno del raccolto per le consegne effettuate fino al 31 dicembre di tale anno e quello vigente il 1_ gennaio dell'anno successivo per le consegne successive. L'impresa di trasformazione versa il premio al produttore nella moneta dello Stato membro in cui è stato raccolto il tabacco».
12 La prima frase dell'art. 11 è stata abrogata dall'art. 6 del regolamento n. 3477/93 il quale, per maggior chiarezza, ha raggruppato, in conseguenza dell'istituzione della nuova organizzazione comune di mercato, le disposizioni specifiche da applicare in materia di tassi di conversione nel settore del tabacco. L'art. 1 del regolamento n. 3477/93 dispone, in termini quasi identici a quelli della prima versione dell'art. 11 del regolamento n. 3478/92:
«Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del premio e dell'anticipo sul premio previsti dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 è il tasso in vigore il 1_ agosto dell'anno del raccolto per le consegne effettuate fino al 31 dicembre di tale anno ed è il tasso in vigore il 1_ gennaio dell'anno successivo per le consegne successive».
13 La Buratti è un'impresa agricola di dimensioni economiche notevoli stabilita in Sossano (Italia), la cui attività principale consiste nella coltivazione del tabacco della varietà Bright. Essa è socia della società cooperativa TAV, un'associazione di produttori di tabacco la quale, per i raccolti 1993-1994, ha concluso con un'impresa di prima trasformazione, la Cooperativa Tabacchi Verona (in prosieguo: la «CTV»), un contratto di coltivazione relativo all'intera produzione dei soci.
14 In esecuzione di tale contratto la Buratti ha conferito alla TAV 88 529 kg di tabacco della varietà Bright, che l'associazione ha poi consegnato alla CTV per la trasformazione.
15 Va rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene nessuna indicazione per quanto riguarda le circostanze concrete inerenti alla consegna del tabacco. Risulta però dalle osservazioni scritte presentate alla Corte che i soci della TAV hanno consegnato il tabacco, fra l'agosto 1993 e il gennaio 1994, in un magazzino che la CTV aveva concesso gratuitamente alla TAV sotto il controllo dell'ente di intervento italiano incaricato del versamento del premio, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). In tale occasione sono stati emessi bollettini di consegna con la precisazione: «la sottoscritta impresa di trasformazione (cioè la CTV) dichiara che il presente bollettino non significa presa in carico del tabacco». Inoltre, l'accordo concluso con la TAV e la CTV per la classificazione del tabacco è stato firmato solo il 28 gennaio 1994. Infine, stando alle bollette IVA della CTV, il trasferimento giuridico della proprietà del tabacco alla CTV è avvenuto il 7 e il 31 gennaio 1994.
16 Dopo il conferimento del tabacco la CTV ha versato l'importo del premio alla TAV utilizzando, per convertire tale importo in moneta nazionale, il tasso di conversione in vigore il 1_ agosto 1993. Secondo la CTV, quando le consegne venivano effettuate in esecuzione di un contratto di coltivazione concluso da un gruppo di produttori, occorreva far riferimento, per quanto riguarda la determinazione del tasso di conversione in vigore, non alla data della consegna contrattuale, la quale, a suo parere, era avvenuta nel gennaio del 1994, bensì piuttosto alle date dei «conferimenti» dei soci dell'associazione, effettuati durante il secondo semestre del 1993. La CTV ha precisato di essersi in tal modo attenuta alle relative indicazioni dell'AIMA, a sua volta derivanti da istruzioni date dai servizi della Commissione.
17 Con lettera 14 aprile 1994 la TAV ha allora domandato alla Commissione se le date da prendere in considerazione nel caso di specie per l'applicazione del tasso di conversione ECU/LIT del premio fossero effettivamente il 7 e il 31 gennaio 1994.
18 Con lettera 26 maggio 1994 il direttore generale della DG VI ha dichiarato che, tenuto conto delle disposizioni in vigore e delle circostanze illustrate dalla TAV, occorreva prendere in considerazione come date di consegna ai fini della determinazione dei tassi di cambio quelle risultanti dai bollettini quotidiani di consegna.
19 In esito a tale lettera la TAV ha incassato e suddiviso fra i soci l'importo del premio calcolato in moneta nazionale al tasso di conversione in vigore il 1_ agosto 1993. Essa ha pertanto attribuito alla Buratti, per gli 88 529 kg di tabacco Bright del raccolto 1993, una somma inferiore a quella che sarebbe risultata dall'applicazione del tasso di conversione in vigore il 1_ gennaio 1994.
20 Dopo aver invano reclamato la differenza alla TAV, il 25 maggio 1995 la Buratti l'ha citata dinanzi alla Pretura circondariale di Verona chiedendo la condanna dell'associazione al pagamento della somma di 19 296 666 LIT ad integrazione del premio che le era dovuto applicando il tasso di cambio in vigore il 1_ gennaio 1994, oltre agli interessi legali.
21 Nel processo a quo la TAV ha confermato la sua tesi secondo cui la data da prendere in considerazione per la determinazione del tasso di conversione è quella in cui i produttori hanno consegnato il tabacco all'associazione.
22 Il Pretore di Verona ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:
«Se le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3478/92, ed in particolare quelle degli artt. 10 e 11, vadano interpretate nel senso che la data da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo all'importo del premio di trasformazione è quella della consegna del tabacco all'impresa di trasformazione da parte dell'associazione di produttori, ovvero quella del conferimento del prodotto dal singolo produttore all'associazione stessa e quale sia la nozione di "consegna contrattuale" ai sensi delle citate disposizioni».
23 Poiché la prima frase dell'art. 11 del regolamento n. 3478/92 è stata abrogata, come si è osservato al punto 12 della presente sentenza, e sostituita dall'art. 1 del regolamento n. 3477/93, si deve ritenere che il giudice a quo intende accertare con la sua questione quale sia l'interpretazione da dare ai termini «consegna contrattuale» e «consegna» utilizzati rispettivamente all'art. 10 del regolamento n. 3478/92 e all'art. 1 del regolamento n. 3477/93 nell'ipotesi in cui l'impresa di trasformazione abbia concluso un contratto di coltivazione con un'associazione di produttori.
24 A questo proposito si deve osservare, anzitutto, che la nozione di «consegna» costituisce una nozione di diritto comunitario. Infatti, essa rappresenta un elemento centrale del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio, che determina le modalità del pagamento del prezzo di acquisto, del versamento del premio al produttore, del rimborso del medesimo al trasformatore nonché dei controlli effettuati dalle autorità competenti.
25 Infatti, conformemente all'art. 10 del regolamento n. 3478/92, il pagamento del premio d'acquisto e il versamento al produttore da parte dell'impresa di trasformazione di un importo pari al premio devono avvenire nel termine di un mese a decorrere dalla fine di ogni «consegna». Inoltre, l'art. 12 del regolamento n. 3478/92 precisa che l'impresa di trasformazione può ottenere il rimborso dell'importo dei premi versati al produttore solo sulla scorta di un attestato di controllo rilasciato dalle autorità competenti previa verifica di tutte le «consegne» di un raccolto alla detta impresa.
26 Ne consegue che la nozione di «consegna» non può dipendere dalle qualificazioni nazionali di diritto civile, commerciale o tributario. Infatti, in tal caso l'organizzazione comune di mercato verrebbe applicata in modo diverso negli Stati membri in settori che hanno un'importanza particolare per il suo buon funzionamento, e cioè il termine di pagamento dei premi, la determinazione del tasso di conversione e l'espletamento dei controlli.
27 Quanto al contenuto di tale nozione, si deve rilevare poi che le disposizioni dei regolamenti n. 2075/92 e n. 3478/92 nelle quali appaiono i termini «consegna contrattuale» e «consegna» riguardano i rapporti tra l'impresa di trasformazione e il produttore o l'associazione di produttori, ed esulano dai rapporti tra i produttori individuali e l'associazione cui appartengono.
28 Infatti, per quanto riguarda il regolamento n. 2075/92, l'art. 5, lett. c), subordina la concessione del premio, in particolare, alla «fornitura» del tabacco in foglia dal produttore all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione, mentre l'art. 6 menziona come elemento di tale contratto l'impegno del coltivatore di «consegnare» il tabacco all'impresa di trasformazione. Inoltre, l'art. 12, n. 1, promuove lo sviluppo di associazioni di produttori concedendo un aiuto specifico pari al 10% del premio quando i contratti di coltivazione siano conclusi da un'impresa di prima trasformazione e un'associazione di produttori riconosciuta e le «forniture» oggetto dei contratti riguardino l'intera produzione dei membri di tale associazione.
29 Parimenti, per quanto riguarda il regolamento n. 3478/92, l'art. 2, nn. 1 e 2, descrive il contratto di coltivazione come concluso tra l'impresa di trasformazione e «un produttore o un'associazione di produttori» con l'obbligo per l'impresa di trasformazione di prendere «consegna» del quantitativo di tabacco in foglia previsto nel contratto, e per il produttore o l'associazione di produttori di «consegnare» all'impresa di trasformazione detto quantitativo, entro i limiti della sua produzione effettiva.
30 Inoltre, l'art. 10 del regolamento n. 3478/92 stabilisce un termine di un mese dopo la fine di ciascuna «consegna contrattuale» per il versamento, al produttore da parte dell'impresa di trasformazione, di un importo pari al premio. L'art. 1 del regolamento n. 3477/93 precisa che il detto importo viene convertito in moneta nazionale applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il 1_ agosto dell'anno della raccolta per le «consegne» effettuate fino al 31 dicembre di tale anno, e quello in vigore il 1_ gennaio dell'anno successivo per le «consegne» successive.
31 Gli artt. 12 e 15 del regolamento n. 3478/92, relativi al rimborso dei premi e agli anticipi sui premi, utilizzano anch'essi la nozione di consegna per indicare la consegna del tabacco da parte di un produttore o di un'associazione di produttori all'impresa di trasformazione.
32 Se ne deve pertanto concludere che il termine «consegna» di cui all'art. 1 del regolamento n. 3477/93 dev'essere interpretato, nell'ipotesi in cui l'impresa di trasformazione abbia concluso un contratto di coltivazione con un'associazione di produttori, nel senso che si riferisce alla consegna del tabacco all'impresa di trasformazione da parte dell'associazione di produttori e non al conferimento del tabacco all'associazione da parte del produttore individuale.
33 Inoltre, va sottolineato che la nozione di «consegna» riguarda il conferimento, da parte di un produttore o di un'associazione di produttori all'impresa di trasformazione, di un quantitativo di tabacco per la sua trasformazione in esecuzione del contratto di coltivazione.
34 Il fatto che l'art. 10 del regolamento n. 3478/92 utilizzi i termini «consegna contrattuale» non può consentire di adottare un'interpretazione diversa. Infatti, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 20 delle conclusioni, l'uso dell'aggettivo «contrattuale» è semplicemente volto ad insistere sul fatto che il termine di un mese entro il quale il premio dev'essere versato dall'impresa di trasformazione comincia a decorrere solo dal momento della consegna di merci conformi alle clausole del contratto di coltivazione.
35 Nel caso di specie, spetta al giudice a quo stabilire quando si sia verificata la consegna del tabacco così definita, tenuto conto del complesso delle circostanze di fatto in cui si è svolto il conferimento del tabacco. A questo proposito, esso è tenuto ad accertare segnatamente se il tabacco sia stato semplicemente immagazzinato in un deposito messo a disposizione dall'impresa di trasformazione ovvero se la consegna del tabacco sia stata effettivamente effettuata per la sua trasformazione, come potrebbe essersi verificato qualora, in particolare, la detta consegna sia avvenuta sotto il controllo delle autorità nazionali competenti nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato.
36 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice a quo dichiarando che i termini «consegna contrattuale» e «consegna» di cui all'art. 10 del regolamento n. 3478/92 e all'art. 1 del regolamento n. 3477/93 devono essere interpretati, nell'ipotesi in cui l'impresa di trasformazione abbia concluso un contratto di coltivazione con un'associazione di produttori, nel senso che si riferiscono alla consegna, da parte di un produttore o di un'associazione di produttori all'impresa di trasformazione, di un quantitativo di tabacco per la sua trasformazione in esecuzione del contratto di coltivazione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Pretura circondariale di Verona, sezione distaccata di Isola della Scala, con ordinanze 27 luglio e 4 settembre 1995, dichiara:
I termini «consegna contrattuale» e «consegna» di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 1_ dicembre 1992, n. 3478, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio, e all'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1993, n. 3477, relativo ai tassi di conversione agricoli da applicare nel settore del tabacco, devono essere interpretati, nell'ipotesi in cui l'impresa di trasformazione abbia concluso un contratto di coltivazione con un'associazione di produttori, nel senso che si riferiscono alla consegna, da parte di un produttore o di un'associazione di produttori all'impresa di trasformazione, di un quantitativo di tabacco per la sua trasformazione in esecuzione del contratto di coltivazione.
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