Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Tariffa doganale comune - Voci doganali - Fecola di patate esterificata - Classificazione nella voce 11.08 A.IV (sottovoce 1108 13 00 della nomenclatura combinata) o 39.06 B.I (sottovoce 3505 10 50 della nomenclatura combinata) - Criterio - Tenore di acetile - Tenore massimo di acetile compreso tra lo 0,61% e lo 0,74% del peso - Classificazione nella voce 11.08 A.IV, con riserva della verifica della conservazione della qualità della fecola naturale del prodotto di cui trattasi
Massima
La classificazione della fecola di patate esterificata nella voce 11.08 della Tariffa doganale comune, e nella sottovoce 1108 13 00 della nomenclatura combinata, o nella voce 39.06 B.I della Tariffa doganale comune, e nella sottovoce 3505 10 50 della nomenclatura combinata, dipende in primo luogo dal suo tenore di acetile, e quindi dal suo grado di esterificazione, poiché il semplice processo chimico di esterificazione, intervenuto al momento della fabbricazione del prodotto, non consente da solo di determinare la classificazione della fecola di patate nell'una o nell'altra voce.
Un tenore massimo di acetile compreso tra lo 0,61% e lo 0,74% del peso della fecola di patate esterificata non osta alla classificazione di questo prodotto nella voce 11.08 A.IV.
Tuttavia spetta al giudice nazionale verificare se la natura dell'esterificazione costituisca una modificazione della fecola di patate tale che quest'ultima non corrisponda più, sul piano qualitativo, alla fecola di patate naturale.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-274/95, C-275/95 e C-276/95,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Ludwig Wünsche & Co.
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domande vertenti sull'interpretazione della Tariffa doganale comune, quale risulta dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3331/85 che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 345, pag. 1), e della nomenclatura combinata, quale risulta dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura Tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1),
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Ludwig Wünsche & Co., dall'avv. Klaus Landry, del foro di Amburgo,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Francisco Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Hans-Jürgen Rabe, del foro di Amburgo,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Ludwig Wünsche & Co., con l'avvocato Klaus Landry, e della Commissione, rappresentata dall'avvocato Georg M. Berrisch, del foro di Amburgo, all'udienza del 14 novembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 dicembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con tre ordinanze del 20 giugno 1995, pervenute in cancelleria il 14 agosto seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, alcune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della Tariffa doganale comune, quale risulta dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3331/85 che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 345, pag. 1; in prosieguo: la «TDC»), e della nomenclatura combinata, quale risulta dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la società Ludwig Wünsche & Co. (in prosieguo: la «Wünsche») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») riguardo alla classificazione doganale di un prodotto, denominato «Perfectamyl KKS», del quale sono state esportate alcune partite verso paesi terzi nel 1987 e nel 1988.
3 La TDC si applicava, nella sua versione risultante dal regolamento n. 3618/86, alle esportazioni effettuate nel corso dell'anno 1987 (cause C-275/95 e C-276/95). Le voci 11.08 A.IV e 39.06 B.I della TDC sono formulate come segue:
- voce 11.08 A.IV:
«11.08 Amidi e fecole; inulina: A. Amidi e fecole: IV. Fecola di patate»
- voce 39.06 B.I:
«39.06 Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:
B. altri: I. Amidi e fecole esterificati o eterificati».
4 Per quanto riguarda le esportazioni effettuate nel corso dell'anno 1988 (causa C-274/95), il testo in vigore è quello della NC pubblicato nella versione del regolamento n. 2658/87, le cui sottovoci 1108 13 00 e 3505 10 50 sono così redatte:
- sottovoce 1108 13 00:
«1108 Amidi e fecole; inulina: - Amidi e fecole 1108 13 00 - - Fecola di patate»
- sottovoce 3505 10 50:
«3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati;
3505 10 - Destrina ed altri amidi e fecole modificati: 3505 10 10 - - Destrina - - altri amidi e fecole modificati:
3505 10 50 - - - Amidi e fecole esterificati o eterificati».
5 Ai sensi dell'art. 1 e del punto 3 dell'allegato del regolamento (CEE) della Commissione 4 gennaio 1990, n. 28, relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 e 1108 14 00 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1463/87 (GU L 3, pag. 9), entrato in vigore il 1_ marzo 1990, devono essere classificati nella sottovoce 1108 13 00 i prodotti che si presentano in forma di polvere fine, bianca, composti di una miscela di amido naturale di patate e di piccoli quantitativi di amido acetilato di patate, oppure amido di patate avente un bassissimo tenore di acetile e con tenore di amido in peso del 95% o più e un tenore di acetile inferiore, in peso, allo 0,5%. La motivazione che figura nell'allegato precisa che tali prodotti, per le loro caratteristiche, in particolare, per il modesto tenore di acetile, devono essere considerati amidi rientranti nel codice NC 1108 13 00 e non amidi esterificati rientranti nel codice NC 3505 10 50.
6 La Wünsche sollecitò, tra il marzo 1987 e il febbraio 1988, presso diversi uffici doganali tedeschi, lo sdoganamento di determinati quantitativi di Perfectamyl KKS, prodotto destinato a essere esportato verso paesi terzi. Tale prodotto venne dichiarato in dogana come preparato alimentare contenente il 96,5% di fecola di patate (causa C-275/95) e come fecola di patate con un tenore di amido pari o superiore al 78% del peso (cause C-274/95 e C-276/95).
7 A seguito di accertamenti effettuati sulla fecola utilizzata per la fabbricazione dei prodotti esportati, lo Hauptzollamt giunse alla conclusione che la Wünsche aveva esportato non fecola di patate naturale, bensì fecola esterificata, che, a norma dei regolamenti comunitari in vigore, non dava diritto alle restituzioni all'esportazione e agli importi compensativi monetari previsti per la fecola di patate naturale. L'autorità doganale ingiunse quindi alla Wünsche, con decisione 30 maggio 1988, il rimborso delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari da essa riscossi (cause C-275/95 e C-276/95). Inoltre, con decisione 23 giugno 1988, essa si rifiutò di versare alla Wünsche tali importi e tali restituzioni (causa C-274/95).
8 Contro le dette decisioni, la Wünsche propose un ricorso dinanzi al Finanzgericht, il quale confermò le stesse in quanto la fecola di patate con un tasso di esterificazione pari o superiore allo 0,5% del peso non era fecola di patate naturale rientrante nella voce 11.08 A.IV della TDC (e nella sottovoce 1108 13 00 della NC), ma doveva essere considerata come fecola esterificata da classificare nella voce 39.06 B.I della TDC (e nella sottovoce 3505 10 50 della NC). Ora, secondo quanto accertato dal Finanzgericht, i prodotti esportati avevano un grado di esterificazione che giungeva sino allo 0,61% del peso nella causa C-275/95, e sino allo 0,74% del peso, nella causa C-276/95. Peraltro, nella causa C-274/95, il grado di esterificazione dei prodotti esportati ammontava, secondo i dati forniti dalla Wünsche, allo 0,67% del peso.
9 Dinanzi al Bundesfinanzhof, la Wünsche sostenne che il Finanzgericht aveva interpretato in modo errato le voci 11.08 e 39.06 della TDC e le sottovoci corrispondenti 1108 13 00 e 3505 10 50 della NC. Essa invocò, a sostegno del suo ricorso, la sentenza 1_ aprile 1993 nella causa C-256/91, Emsland-Stärke (Racc. pag. I-1857), nella quale la Corte ha dichiarato che le fecole aventi un tenore di acetile inferiore allo 0,5% dovevano essere classificate nella voce 1108, ma che un tenore di acetile più elevato non escludeva la classificazione della fecola di patate in tale voce. Lo Hauptzollamt riteneva invece che la citata sentenza Emsland-Stärke riguardasse soltanto la classificazione doganale di un prodotto composto di una miscela di fecola naturale e di un estere di fecola di patate di modo che le sue conclusioni non potevano applicarsi al prodotto in questione nella causa principale, che è un prodotto omogeneo.
10 Risulta dall'ordinanza di rinvio che, ad avviso del Bundesfinanzhof, esistono dubbi sul piano di diritto quanto alla classificazione della fecola di patate esterificata con un tenore di acetile pari o superiore allo 0,5% del peso.
11 Al riguardo, esso sottolinea che ogni modificazione chimica della fecola naturale comporta una esterificazione, per quanto lieve possa essere, di modo che la classificazione di un prodotto come fecola esterificata non dipenderebbe dal suo tenore di acetile accertato, ma piuttosto dalla circostanza che la fecola abbia subito un processo chimico di esterificazione. Allorché la fecola di patate esterificata sia stata prodotta per mezzo di una modificazione chimica, come nella fattispecie oggetto della causa principale, e non mediante miscelazione, essa dovrebbe essere classificata, in linea di principio, nella voce 39.06 B.I della TDC o nella voce 3505 della NC. Per contro, sia la citata sentenza Emsland-Stärke, sia il regolamento n. 28/90 tenderebbero invece a far dipendere la classificazione doganale della fecola di patate esterificata, non soltanto nel caso della miscela, ma anche in quello della trasformazione chimica, dal tenore di acetile, materia che conferirebbe al prodotto il suo carattere essenziale.
12 Conseguentemente, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
- nella causa C-274/95:
«1) Se la classificazione della fecola di patate esterificata nella sottovoce 3505 10 50 della nomenclatura comune dipenda dal suo tenore di acetile e pertanto dal suo grado di esterificazione.
2) In caso di soluzione affermativa, quale potesse essere il tenore massimo di acetile della fecola di patate esterificata esportata nel febbraio 1988 perché non ne sia impedita la classificazione nella sottovoce 1108 13 00 della nomenclatura comune»
- nella causa C-275/95:
«1) Se la classificazione della fecola di patate esterificata nella voce 39.06 B.I della Tariffa doganale comune del 1987 o nella voce 11.08 A.IV della Tariffa doganale comune del 1987 dipenda dal suo tenore di acetile e pertanto dal suo grado di esterificazione.
2) In caso di soluzione affermativa, quale potesse essere il tenore massimo di acetile della fecola di patate esterificata esportata dall'aprile all'agosto 1987 perché non ne sia impedita la classificazione nella voce doganale 11.08 A.IV della Tariffa doganale comune del 1987».
- nella causa C-276/95:
«1) Se la classificazione della fecola di patate esterificata nella voce 39.06 B.I della Tariffa doganale comune del 1987 o nella voce 11.08 A.IV della Tariffa doganale comune del 1987 dipenda dal suo tenore di acetile e pertanto dal suo grado di esterificazione.
2) In caso di soluzione affermativa, quale potesse essere il tenore massimo di acetile della fecola di patate esterificata esportata dal marzo al dicembre 1987 perché non ne sia impedita la classificazione nella voce doganale 11.08 A.IV della Tariffa doganale comune del 1987».
13 Con ordinanza del presidente 20 settembre 1995, le dette tre cause, ai sensi dell'art. 43 del regolamento di procedura, sono state riunite ai fini della fase scritta e orale e della sentenza.
Sulla prima questione
14 Con la prima questione, in ciascuna delle cause, il giudice nazionale chiede in sostanza se la classificazione della fecola di patate esterificata nella voce 11.08 A.IV della TDC (e nella sottovoce 1108 13 00 della NC) o nella voce 39.06 B.I della TDC (e nella sottovoce 3505 10 50 della NC) dipenda dal suo tenore di acetile, e quindi dal suo grado di esterificazione.
15 Occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la certezza del diritto e la facilità dei controlli esigono che il criterio determinante ai fini della classificazione doganale delle merci venga ricercato in linea generale nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali sono definite dal testo delle voci della TDC e dalle note relative alle sezioni o ai capitoli (v., in particolare, sentenze 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber, Racc. pag. 1395, punto 13, e 18 settembre 1990, causa C-265/89, Vismans Nederland, Racc. pag. I-3411, punto 14).
16 Dal momento che, come nella fattispecie, la formulazione delle voci e delle sottovoci nonché le note esplicative ad esse corrispondenti non forniscono indicazioni utili a risolvere la questione, occorre esaminare se il tenore di acetile e il grado di esterificazione rientrino nelle caratteristiche o nelle proprietà oggettive della fecola di patate.
17 Al riguardo, occorre ricordare che, nella citata sentenza Emsland-Stärke, al punto 34, la Corte ha precisato che il tenore di acetile dell'amido è un indice del suo grado di sostituzione: più tale tenore è elevato, più l'amido è stato modificato. Conseguentemente, l'amido con un bassissimo tenore di acetile può essere simile all'amido naturale. Pertanto la Corte ha ammesso la classificazione di un prodotto con un basso tenore di acetile nella sottovoce 1108 13 00 della NC.
18 Se tale sentenza verteva su una miscela di fecola di patate naturale e di amido esterificato, non è men vero che la Corte si è basata su considerazioni generali quanto al grado di sostituzione tra gli amidi acetilati e gli amidi naturali che sono pienamente trasponibili nel caso, come quello della causa principale, di una fecola di patate uniformemente esterificata.
19 Ne consegue che il semplice processo chimico dell'esterificazione, intervenuto al momento della fabbricazione del prodotto, non permette da solo di determinare la classificazione della fecola di patate nella voce 11.08 A.IV della TDC (e nella sottovoce 1108 13 00 della NC) o nella voce 39.06 B.I della TDC (e nella sottovoce 3505 10 50 della NC). Il tenore di acetile, e quindi il grado di esterificazione, deve in particolare essere preso in considerazione per determinare la classificazione doganale della fecola di patate esterificata.
20 D'altronde tale interpretazione è corroborata dal regolamento n. 28/90, intervenuto successivamente, il quale, sia per le miscele di fecola di patate naturale e di piccoli quantitativi di fecola di patate acetilata, sia per la fecola di patate avente un bassissimo tenore di acetile, identifica espressamente il tenore di acetile come caratteristica che occorre prendere in considerazione per la classificazione doganale.
21 Si deve pertanto considerare che la classificazione doganale della fecola di patate esterificata dipende in primo luogo dal suo tenore di acetile.
22 Tuttavia, come giustamente osservato dalla Commissione, il tenore di acetile costituisce anzitutto un indice del grado di trasformazione della fecola da un semplice punto di vista quantitativo. Se esso deve essere considerato, in linea generale, come un criterio di classificazione determinante, spetta tuttavia al giudice nazionale esaminare, eventualmente, anche le modificazioni parallele delle proprietà, delle possibilità di impiego e delle altre qualità della fecola per poter accertare se e quando il grado di esterificazione espresso dal tenore di acetile abbia l'effetto di far passare la fecola, dal punto di vista qualitativo, dal suo stato naturale allo stato modificato ai sensi della TDC e della NC.
23 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione nel senso che la classificazione della fecola di patate esterificata nella voce 11.08 A.IV della TDC (e nella sottovoce 1108 13 00 della NC) o nella voce 39.06 B.I della TDC (e nella sottovoce 3505 10 50 della NC) dipende in primo luogo dal suo tenore di acetile e quindi dal suo grado di esterificazione. Tuttavia spetta al giudice nazionale verificare se la natura dell'esterificazione costituisca una modificazione della fecola di patate tale che quest'ultima non corrisponda più, sul piano qualitativo, alla fecola di patate naturale.
Sulla seconda questione
24 Tenuto conto dei fatti della controversia principale, tale questione, in ciascuna delle cause, deve essere intesa come diretta, in sostanza, a stabilire se un tenore massimo di acetile ricompreso tra lo 0,61% e lo 0,74% del peso della fecola di patate esterificata osti alla sua classificazione nella voce 11.08 A.IV della TDC e nella sottovoce 1108 13 00 della NC.
25 Al riguardo, occorre rammentare che la Corte ha già rilevato, nella citata sentenza Emsland-Stärke, al punto 35, che un tenore di acetile leggermente più elevato - che nella specie era dello 0,65% o 0,67% del peso - di quello dello 0,5% del peso indicato nel regolamento n. 28/90 non costituisce un elemento sufficiente a escludere la classificazione del prodotto nella sottovoce 1108 13 00.
26 Allo stesso modo, un tenore di acetile dello 0,74% del peso non può impedire la classificazione della fecola di patate esterificata in tale sottovoce della NC. Peraltro, la Wünsche si è basata, nelle sue osservazioni scritte, su dati scientifici i quali dimostrerebbero che gli amidi aventi un tenore di acetile di tale livello non si distinguono in alcun modo dagli amidi naturali.
27 Le precedenti considerazioni sono altresì valide per la classificazione della fecola di patate esterificata nella voce 11.08 A.IV della TDC.
28 Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che un tenore massimo di acetile compreso tra lo 0,61% e lo 0,74% del peso della fecola di patate esterificata non osta alla sua classificazione nella voce 11.08 A.IV della TDC e nella sottovoce 1108 13 00 della NC.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanze del 20 giugno 1995, dichiara:
1) La classificazione della fecola di patate esterificata nella voce 11.08 A.IV del regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3331/85 che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune (e nella sottovoce 1108 13 00 della nomenclatura combinata, come risulta dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune), o nella voce 39.06 B.I della Tariffa doganale comune (e nella sottovoce 3505 10 50 della nomenclatura combinata) dipende in primo luogo dal suo tenore di acetile e quindi dal suo grado di esterificazione. Tuttavia spetta al giudice nazionale verificare se la natura dell'esterificazione costituisca una modificazione della fecola di patate tale che quest'ultima non corrisponda più, sul piano qualitativo, alla fecola di patate naturale.
2) Un tenore massimo di acetile compreso tra lo 0,61% e lo 0,74% del peso della fecola di patate esterificata non osta alla sua classificazione nella voce 11.08 A.IV della Tariffa doganale comune e nella sottovoce 1108 13 00 della nomenclatura combinata.
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