Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata
(Trattato CE, art. 190)
2 Aiuti concessi dagli Stati - Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione - Aiuto individuale presentato come ricompreso nell'approvazione - Esame da parte della Commissione - Valutazione effettuata principalmente con riferimento alla decisione di approvazione e solo in via subordinata alla luce dell'art. 92 del Trattato
(Trattato CE, artt. 92 e 93)
3 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune - Potere discrezionale della Commissione - Riferimento al contesto comunitario
(Trattato CE, art. 92, n. 3)
4 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto - Qualificazione giuridica dei fatti - Ricevibilità
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51, primo comma)
Massima
5 Benché la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato CE debba far apparire in maniera chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo, non si richiede però che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. La rispondenza di una motivazione a quei requisiti non va infatti valutata solo con riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia.
6 La Commissione, quando valuta un aiuto individuale che si sostiene essere stato concesso in base ad un regime già autorizzato, non può subito esaminarlo direttamente rispetto al Trattato. Essa deve limitarsi anzitutto, prima dell'inizio di qualsiasi procedimento, a stabilire se l'aiuto rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate dalla decisione di approvazione dello stesso. Se non procedesse in tal modo, la Commissione potrebbe, in occasione dell'esame di ciascun aiuto individuale, modificare la sua decisione di approvazione del regime di aiuti, la quale presupponeva già un esame alla luce dell'art. 92 del Trattato. I principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto in tal caso sarebbero posti a repentaglio tanto per gli Stati membri quanto per gli operatori economici, poiché aiuti individuali rigorosamente conformi alla decisione di approvazione del regime di aiuti potrebbero, in qualsiasi momento, essere rimessi in discussione dalla Commissione.
7 Quanto alle norme relative agli aiuti concessi dagli Stati, il potere discrezionale di cui è titolare la Commissione dev'essere esercitato in un contesto comunitario, così come la compatibilità dell'aiuto col Trattato dev'essere valutata nell'ambito comunitario.
8 Un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado può essere basato solo su motivi inerenti alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, tuttavia quando il Tribunale non ha solo proceduto alla valutazione dei fatti ma anche alla loro qualificazione, la Corte può esaminare la fondatezza di un motivo del genere.
Parti
Nel procedimento C-278/95 P,
Siemens SA, rappresentata dagli avv.ti Michel Waelbroeck, Jules Stuyck e Olivier Speltdoorn, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) l'8 giugno 1995 nella causa T-459/93, Siemens/Commissione (Racc. pag. II-1675),Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Jean-Paul Keppenne, membro del servizio giuridico, indi dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 7 novembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 dicembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 agosto 1995 la Siemens SA ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/Commissione (Racc. pag. II-1675; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stato respinto il suo ricorso volto all'annullamento degli artt. 1, lett. c), e 2 della decisione della Commissione 24 giugno 1992, 92/483/CEE, relativa ad aiuti concessi dalla regione di Bruxelles (Belgio) alla Siemens SA per attività nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni (GU L 288, pag. 25; in prosieguo: la «decisione controversa»).
2 La decisione controversa riguarda aiuti concessi dalla Regione di Bruxelles-Capitale fra i mesi di novembre 1985 e gennaio 1988, in forza della legge belga 17 luglio 1959, che «instaura e coordina misure intese a favorire l'espansione economica e la creazione di nuove industrie» (in prosieguo: la «legge del 1959»). Con la decisione la Commissione ha considerato incompatibile con il mercato comune una parte dei detti aiuti ed ha ingiunto al Regno del Belgio di astenersi dal dare esecuzione al pagamento dell'importo di 28 694 000 BFR e di recuperare dalla ricorrente l'importo di 227 751 000 BFR, oltre agli interessi.
3 Nella sentenza impugnata (punti 3-5) il Tribunale ha accertato quanto segue:
- La legge del 1959 instaura un regime generale di aiuti a favore delle operazioni, contemplate all'art. 1, lett. a), «che contribuiscono direttamente alla creazione, estensione, conversione e ammodernamento delle imprese industriali o artigiane, indipendentemente dal fatto che dette operazioni siano svolte dalle imprese stesse, o da altre persone fisiche o giuridiche, di diritto privato o pubblico, ma a condizione che rispondano all'interesse economico generale». Essa precisa all'art. 3, lett. a), che agevolazioni possono venire concesse agli organismi di credito autorizzati all'uopo al fine di permettere agli stessi di accordare a favore di operazioni previste all'art. 1 prestiti a tasso d'interesse agevolato, a condizione che tali prestiti siano destinati ad uno degli obiettivi enunciati in detto articolo, tra cui figura in modo particolare il finanziamento diretto degli investimenti in immobili edificati o meno ed in macchinari o apparecchiature occorrenti per attuare dette operazioni.
- Con la decisione 17 giugno 1975, 75/397/CEE, riguardante gli aiuti concessi dal governo belga in applicazione della legge belga del 17 luglio 1959 che instaura e coordina misure intese a favorire l'espansione economica e la creazione di nuove industrie (GU L 177, pag. 13; in prosieguo: la «decisione 75/397»), la Commissione ha ritenuto che il regime generale di aiuti in parola fosse incompatibile col mercato comune. Tuttavia la Commissione ha considerato, all'art. 1 della decisione, che fossero compatibili col mercato comune e pertanto non dovessero essere preventivamente comunicati alla Commissione ex art. 93, n. 3, del Trattato CE, gli aiuti concessi in base al regime generale inquadrabili in un programma di natura settoriale o regionale, preventivamente comunicato alla Commissione, oppure quegli aiuti che non fossero significativi. Le soglie a partire dalle quali gli aiuti diventano rilevanti e vanno notificati sono fissate dall'art. 2 della decisione 75/397 e dalla lettera 14 settembre 1979, SG (79) D/10478, della Commissione agli Stati membri, relativa alla «notifica dei casi di applicazione di regimi generali di aiuto agli investimenti».
- Quanto alla forma degli aiuti, la legge del 1959 prevede segnatamente abbuoni d'interesse sui mutui contratti presso organismi di credito autorizzati. Per quanto riguarda l'art. 176 della legge 22 dicembre 1977 sul progetto di bilancio 1977/1978 (in prosieguo: la «legge del 1977»), esso permette, in combinato disposto col regio decreto 24 gennaio 1978 (in prosieguo: il «regio decreto del 1978»), la concessione di contributi in conto capitale a fondo perduto di importo equivalente agli abbuoni d'interesse quando le operazioni di cui all'art. 1 della legge del 1959 sono finanziate con fondi propri dell'impresa. Con lettera 25 maggio 1978, inviata alle autorità belghe, la Commissione ha autorizzato tali misure. Nel caso di specie, gli aiuti concessi sono contributi in conto capitale a fondo perduto.
4 Per quanto riguarda la decisione controversa, il Tribunale ha rilevato ai punti 6-13:
- Con lettera 18 luglio 1991, la Commissione ha iniziato la procedura prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato, a seguito di informazioni pubblicate nella stampa belga sul fatto che la Corte dei conti belga aveva sollevato obiezioni circa la legittimità degli aiuti controversi. Dopo aver sentito le osservazioni delle autorità belghe, essa ha adottato la decisione controversa.
- Tale decisione, che si riferisce a numerose misure di aiuto, distingue sette categorie di operazioni che usufruiscono degli aiuti in parola, cioè la locazione di apparecchiature ai clienti, l'acquisto di apparecchiature ad uso interno, le spese per lo sviluppo del software, le spese per la formazione, l'acquisto di un edificio, le campagne pubblicitarie e le indagini di mercato.
- La Commissione considera che gli aiuti destinati alle apparecchiature ad uso interno sono stati concessi legittimamente, dato che tali spese corrispondono ad investimenti tipici espressamente ammessi ad usufruire dell'aiuto ai sensi della legge del 1959, da un lato, e che il volume dei suddetti investimenti è formato da programmi individuali indipendenti che non superano la soglia di notifica stabilita nella lettera 14 settembre 1979 agli Stati membri, dall'altro.
- Invece, secondo la Commissione, le spese per la formazione, le campagne pubblicitarie e le indagini di mercato non rientrano tra le voci ammesse ad usufruire degli aiuti previsti dalla legge del 1959; inoltre la concessione dei relativi aiuti costituisce un intervento ad hoc che avrebbe dovuto esserle notificato ex art. 93, n. 3, del Trattato. La Commissione ritiene nondimeno che gli aiuti destinati alle spese per la formazione beneficiano della deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE in quanto destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche e sempreché non arrechino pregiudizio alle condizioni della concorrenza.
- Infine le spese per le apparecchiature locate a clienti non corrispondono, secondo la Commissione, alle condizioni previste dagli artt. 1 e 3, lett. a), della legge del 1959 e approvate dalla Commissione, poiché non contribuiscono alla costituzione, all'ampliamento, alla riconversione o all'ammodernamento della struttura della Siemens. Inoltre gli aiuti al finanziamento di operazioni siffatte non sono neppure aiuti a sostegno delle imprese clienti, giacché queste ultime pagano integralmente tariffe di locazione stabilite in maniera discrezionale dalla Siemens. Tali aiuti hanno quindi la natura di aiuti permanenti al funzionamento di tale società. La Commissione aggiunge che, anche se la legge del 1959 fosse stata applicabile a queste ultime sovvenzioni, le stesse avrebbero dovuto essere notificate, ex art. 93, n. 3, del Trattato, a causa del superamento delle soglie stabilite dalla lettera 14 settembre 1979 agli Stati membri.
- Peraltro, secondo la Commissione, gli aiuti che esulano dal campo di applicazione della decisione 75/397 non possono usufruire di alcuna deroga tra quelle previste dall'art. 92 del Trattato. In primo luogo, il n. 2 di tale articolo non è applicabile nel caso di specie, giacché gli aiuti in parola non perseguono gli obiettivi previsti da tale disposizione del Trattato. In secondo luogo, gli aiuti in questione non hanno una finalità regionale o settoriale e, pertanto, non possono usufruire delle deroghe previste alle lett. a) e c) del n. 3 dello stesso articolo. Non sono neppure applicabili al caso di specie le deroghe previste alla lett. b) del medesimo paragrafo, dato che tali aiuti non erano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia belga.
- In base a tali considerazioni, la Commissione ha deciso, all'art. 1 della decisione controversa, quanto segue:
«Su un totale di 335 980 000 franchi belgi di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni dal governo della regione di Bruxelles, nel quadro del regime di aiuti istituito dalla legge di espansione economica del 17 luglio 1959, in favore di spese della Siemens SA pari a 2 647,294 milioni di franchi belgi:
(...)
c) l'aiuto pari a 256 445 000 franchi belgi a favore d'investimenti in apparecchiature oggetto di locazione finanziaria a clienti, campagne pubblicitarie e indagini di mercato è illegale, essendo stato concesso in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato e, in base alla valutazione effettuata, non soddisfa alcuna delle condizioni richieste ai fini dell'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3. Tale aiuto è pertanto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato».
- All'art. 2 della decisione controversa, la Commissione vieta all'esecutivo della Regione Bruxelles-Capitale di dare esecuzione al pagamento degli aiuti concessi illegittimamente e non ancora versati e gli impone di esigere il recupero delle somme versate per gli aiuti dichiarati incompatibili col mercato comune secondo le procedure e le disposizioni della legislazione nazionale, in particolare in base alle norme in materia di interessi di mora sui crediti dello Stato. Tali somme producono interessi a partire dalla data di concessione degli aiuti illegittimi.
5 Dinanzi al Tribunale, la Siemens ha chiesto l'annullamento dell'art. 1, lett. c), e, in subordine, dell'art. 2 della decisione controversa.
6 Il Tribunale ha respinto il ricorso della Siemens e l'ha condannata alle spese.
7 Nel ricorso contro la sentenza del Tribunale la Siemens chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e gli artt. 1, lett. c), e 2 della decisione controversa nonché di condannare la Commissione alle spese dei due procedimenti.
8 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Siemens alle spese.
9 A sostegno del ricorso la Siemens deduce quattro motivi, prospettando che il Tribunale ha commesso un errore di diritto o che le sue conclusioni non sono pertinenti dal punto di vista giuridico, in quanto ha dichiarato che:
- la decisione controversa era motivata in modo sufficiente e pertinente;
- se gli aiuti attribuiti dalle autorità belghe nell'ambito del regime generale previsto dalla legge del 1959 non erano destinati agli investimenti ai sensi del diritto comunitario, essi non potevano essere considerati autorizzati dalla decisione 75/397 e dalla lettera 25 maggio 1978 e dovevano quindi essere notificati ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato;
- le operazioni di cui è causa non costituivano operazioni di investimento ai sensi del diritto comunitario, mentre avrebbe dovuto accertare se rientrassero effettivamente nell'ambito d'applicazione ratione materiae della legge del 1959;
- le obiezioni della Siemens in ordine al superamento delle soglie di notifica erano prive di pertinenza «dal momento che è stato dichiarato che gli aiuti in parola non potevano usufruire dell'autorizzazione del regime generale approvato con la decisione 75/397 e con la lettera 25 maggio 1978, a causa della loro natura di aiuti al funzionamento dell'impresa».
La motivazione della decisione controversa
10 Al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che «la Commissione ha esposto i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell'adozione della decisione» e ne ha concluso, al punto 35, che «la decisione non è inficiata da alcun difetto di motivazione e tale motivo va respinto».
11 La Siemens sostiene che il Tribunale ha statuito in spregio delle norme di diritto non avendo constatato la mancanza di motivazione né per gli aiuti concernenti le spese legate all'elaborazione di strategie di marketing e di indagini di mercato né per l'asserito superamento delle soglie di notifica.
12 In primo luogo, per quanto riguarda gli aiuti per le spese di elaborazione di strategie di marketing e di indagini di mercato, la Siemens sostiene che il fatto che la decisione controversa si sia limitata a rilevare che le spese «non rientrano fra le voci aventi diritto all'aiuto ai sensi della legge», bensì «rientrano nella categoria degli aiuti operativi dato che si tratta di tipiche spese generali di funzionamento che un'impresa deve sostenere per svolgere le sue normali attività», non ha consentito alle parti di tutelare i loro diritti, alla Corte di esercitare il suo sindacato e agli Stati membri, così come a qualsiasi interessato, di conoscere le modalità con cui la Commissione ha applicato il Trattato. Inoltre, la Commissione non avrebbe chiarito, nella decisione controversa, i motivi per cui gli aiuti al funzionamento, ai sensi del diritto comunitario, erano sottratti all'applicazione della legge del 1959.
13 In secondo luogo, per quanto riguarda le spese relative all'acquisto di materiale destinato alla locazione, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che tutte le domande di aiuto di cui è causa erano state oggetto di un frazionamento artificiale e che, in mancanza dei detti frazionamenti, vi sarebbe stato, in tutti i casi, un superamento delle soglie di notifica.
14 La Commissione ritiene invece che il proprio ragionamento, fondato sull'idea che gli aiuti in questione, in quanto attinenti alle spese normali di gestione dell'impresa destinataria, non potevano rientrare in nessuna delle voci aventi diritto all'aiuto previste dalla normativa belga approvata dalla Commissione stessa, risultasse pienamente comprensibile per la Siemens grazie alla motivazione della decisione controversa.
15 La Commissione osserva altresì che la nozione di «voci aventi diritto all'aiuto» era trasparente nell'ambito del regime predisposto dalla legge del 1959 e dal regio decreto del 1978. Per fruire degli aiuti sotto forma di tassi d'interesse ridotti, previsti dalla legge del 1959, occorreva rientrare in una delle voci aventi diritto all'aiuto di cui all'art. 3, lett. a), della detta legge. Con il regio decreto del 1978 le autorità belghe si sarebbero limitate ad ampliare le forme in cui potevano essere erogati gli aiuti. Secondo la Commissione è chiaro che la Siemens aveva compreso il ragionamento, dato che nel ricorso d'annullamento ha contestato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 3, lett. a), della legge del 1959.
16 Si deve rilevare in proposito che il Tribunale, richiamandosi alla sentenza 24 gennaio 1992 nella causa T-44/90, La Cinq/Commissione (Racc. pag. II-1), ha dichiarato al punto 31 della sentenza impugnata che la Commissione non era obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati avevano fatto valere dinanzi ad essa e che le era sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell'adozione della decisione.
17 Benché la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato CE debba far apparire in maniera chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo, non si richiede però che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. La rispondenza di una motivazione a quei requisiti non va infatti valutata solo con riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia (sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-881, punto 29).
18 Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato che la decisione controversa era sufficientemente motivata in quanto da essa risulta che gli aiuti di cui trattasi sono aiuti operativi, dato che si tratta di tipiche spese generali di funzionamento che un'impresa deve sostenere per svolgere le sue normali attività, e che gli aiuti relativi all'acquisto di materiale destinato alla locazione erano frazionati in più domande mentre, a causa dell'omogeneità della spesa e della contestualità dell'esecuzione, avrebbero dovuto essere trattati congiuntamente dalla Regione di Bruxelles-Capitale come un unico programma di spesa. Infatti, tale motivazione consentiva alla Siemens di conoscere in modo sufficiente il fondamento della decisione.
19 Ne deriva che questo motivo va disatteso.
La natura degli aiuti presi in considerazione dalle decisioni di autorizzazione della Commissione
20 Il Tribunale ha dichiarato al punto 45 della sentenza impugnata che «va esaminato se la normativa controversa permetteva la concessione di aiuti intesi a finalità diverse dall'investimento. A tale scopo è necessario interpretare le disposizioni nazionali relative al regime generale autorizzato alla luce delle norme comunitarie in materia. Più precisamente, la legge del 1959 e l'art. 176 della legge del 1977, attuato dal regio decreto del 1978, vanno interpretati conformemente al contenuto della decisione 75/397 e della lettera 25 maggio 1978 nonché delle pertinenti disposizioni del Trattato».
21 A questo proposito il Tribunale ha ricordato al punto 46 che la legge del 1959 precisa all'art. 3, lett. a), che gli aiuti sono riservati al finanziamento delle operazioni di investimento, che la Commissione aveva ritenuto, nella decisione 75/397, che il regime istituito dalla legge del 1959 realizzava un sistema inteso ad accordare vari tipi di aiuti «a favore degli investimenti realizzati dalle imprese» (pag. 13 della decisione 75/397) e che con la lettera 25 maggio 1978, relativa al regio decreto del 1978, la Commissione aveva autorizzato tali aiuti attribuiti in vista di «operazioni d'investimento» nel rispetto della «procedura di controllo» prevista dalla decisione 75/397 (pag. 2 della lettera).
22 Il Tribunale ha anzitutto osservato, al punto 47, che «se gli aiuti, attribuiti dalle autorità belghe nell'ambito del regime generale in parola, non sono destinati agli investimenti, essi non possono usufruire delle decisioni di autorizzazione della Commissione e, pertanto, vanno notificati ex art. 93, n. 3, del Trattato».
23 Il Tribunale ha poi precisato al punto 48 che «gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti diretti ad alleviare un'impresa delle spese ch'essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell'ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, non rientrano in linea di principio nel campo di applicazione del citato art. 92, n. 3, e, quindi, non possono ritenersi autorizzati dalla decisione 75/397 e dalla lettera 25 maggio 1978».
24 Infine, il Tribunale ha respinto al punto 49 l'argomento della Siemens relativo all'inapplicabilità, nell'ambito del regio decreto del 1978, dell'art. 3, lett. a), della legge del 1959, il quale enumera le operazioni di investimento che possono fruire degli aiuti di carattere generale.
25 Secondo la Siemens, la Commissione non ha approvato il regime generale di aiuti istituito dalla legge del 1959 con la riserva che gli aiuti concessi nell'ambito di tale regime dovessero costituire aiuti all'investimento, così come tale nozione viene intesa in diritto comunitario. Con la decisione 75/397 la Commissione avrebbe, al contrario, autorizzato in modo incondizionato i singoli casi non rilevanti di applicazione del regime generale di aiuti istituito dalla legge del 1959. Anche per gli aiuti che superano le soglie di notifica la Commissione si sarebbe limitata ad esigere la loro previa comunicazione senza esprimere a priori un parere negativo nei confronti di talune categorie di aiuti, a prescindere dalla loro natura.
26 Di conseguenza, invece di esaminare se gli aiuti di cui trattasi costituissero aiuti all'investimento, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se questi ultimi rientrassero nell'ambito d'applicazione ratione materiae della legge del 1959, nell'interpretazione che ne viene data in diritto belga e nella forma in cui è stata approvata dalla Commissione.
27 La Siemens sostiene che, sebbene le disposizioni nazionali debbano essere interpretate alla luce delle norme di diritto comunitario, la Commissione si era già pronunciata circostanziatamente, nella decisione 75/397, sulla portata della legge del 1959 in considerazione della disciplina comunitaria in materia, come era stata ideata all'epoca. I principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento impongono che la Commissione non possa più, in un secondo momento, abbandonare tale interpretazione.
28 La Commissione ritiene invece che il Tribunale abbia correttamente esaminato l'ambito d'applicazione del regime belga alla luce delle decisioni di approvazione della Commissione. Soltanto questo metodo garantirebbe l'applicazione coerente del diritto comunitario.
29 Secondo la Commissione, il fatto che il regime belga del 1959 e la sua modifica del 1978 costituiscano un regime di aiuti all'investimento emerge sia delle disposizioni di tale regime sia dal contenuto delle decisioni della Commissione. Per poter essere ammissibili in forza del regio decreto del 1978 le operazioni da finanziare debbono perseguire almeno una delle finalità di cui all'art. 3, lett. a), della legge del 1959, cioè mirare alla realizzazione di investimenti, materiali o immateriali.
30 Quanto alle proprie decisioni la Commissione osserva che la decisione 75/397 così descrive il regime belga: «In base alla citata legge il governo belga può accordare a favore degli investimenti realizzati dalle imprese per le suddette finalità un certo numero di agevolazioni». L'art. 2 della stessa decisione, che imponeva la previa notifica dei casi significativi, citava i «casi in cui l'investimento raggiunge o supera l'ammontare di 2 milioni di UC» e «i casi in cui l'entità degli aiuti raggiunge o supera il 15% in equivalente-sovvenzione netto rispetto all'ammontare dell'investimento». La lettera della Commissione 25 maggio 1978, che ha approvato la modifica del 1978, verte su «operazioni di investimento» e rileva esplicitamente che le operazioni ammissibili sono identiche a quelle di cui alla legge del 1959. Inoltre, il regime belga viene esaminato dalla lettera della Commissione agli Stati membri 14 settembre 1979, relativa alla «notifica dei casi di applicazione dei regimi generali di aiuti all'investimento».
31 Si deve ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 5 ottobre 1994, causa C-47/91, Italia-Commissione (Racc. pag. I-4635, punto 24), la Commissione, quando si occupa di un aiuto individuale che si sostiene essere stato concesso in base ad un regime già autorizzato, non può subito esaminarlo direttamente rispetto al Trattato. Essa deve limitarsi anzitutto, prima dell'inizio di qualsiasi procedimento, a stabilire se l'aiuto rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate dalla decisione di approvazione dello stesso. Se non procedesse in tal modo, la Commissione potrebbe, in occasione dell'esame di ciascun aiuto individuale, modificare la sua decisione di approvazione del regime di aiuti, la quale presupponeva già un esame alla luce dell'art. 92 del Trattato. I principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto in tal caso sarebbero posti a repentaglio tanto per gli Stati membri quanto per gli operatori economici, poiché aiuti individuali rigorosamente conformi alla decisione di approvazione del regime di aiuti potrebbero, in qualsiasi momento, essere rimessi in discussione dalla Commissione.
32 Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente esaminato se gli aiuti di cui è causa rientrassero nell'ambito d'applicazione del regime generale belga quale era stato approvato dalla Commissione.
33 Il regime generale era stato approvato dalla Commissione con la decisione 75/397 e, per quanto riguarda le modifiche stabilite dal regio decreto del 1978, mediante la lettera 25 maggio 1978. Emerge chiaramente dal dettato della decisione 75/397 che la Commissione ha inteso la legge del 1959 come un regime generale di aiuti agli investimenti e l'ha approvata parzialmente in quanto tale. Ciò vale anche per la lettera 25 maggio 1978, che si riferisce alle «operazioni di investimento» e indica che le operazioni ammissibili sono quelle di cui alla legge del 1959.
34 Resta da esaminare se, come sostiene la Siemens, il Tribunale abbia erroneamente considerato che la nozione di investimento applicata dalla Commissione nell'approvare il regime generale belga era quella prevista dal diritto comunitario.
35 Quanto alle norme relative agli aiuti concessi dagli Stati, la Corte ha dichiarato che il potere discrezionale di cui è titolare la Commissione dev'essere esercitato in un contesto comunitario, così come la compatibilità dell'aiuto col Trattato dev'essere valutata nell'ambito comunitario (sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punti 24 e 26).
36 Nulla consente di concludere che la Commissione, approvando il regime generale belga, abbia applicato una nozione di investimento diversa da quella del diritto comunitario.
37 Infatti, per quanto riguarda la portata della nozione di investimento ai sensi del diritto comunitario, si deve ricordare, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 7 delle conclusioni, che la Commissione ha pubblicato, con comunicazione 21 dicembre 1978 sui regimi di aiuti a finalità regionale (GU 1979, C 31, pag. 9), cioè sei anni prima dell'erogazione dei primi aiuti di cui è causa, i principi che intendeva applicare, in forza dei poteri conferitile dagli artt. 92 e ss. del Trattato, ai regimi di aiuti a finalità regionale istituiti o da istituire nelle regioni della Comunità. E' pertanto sufficiente osservare che la Commissione, distinguendo nella detta comunicazione gli aiuti agli investimenti dagli aiuti al funzionamento, ha emesso riserve di principio quanto alla compatibilità di questi ultimi con il mercato comune.
38 Risulta da quanto precede che questo motivo dev'essere disatteso.
Sulla natura delle operazioni di cui è causa
39 A questo proposito il Tribunale ha deciso, al punto 53 della sentenza impugnata, che occorreva esaminare se gli aiuti fossero diretti al finanziamento di investimenti, esame che comportava valutazioni da effettuarsi in un contesto comunitario.
40 Con riferimento agli aiuti erogati per le campagne pubblicitarie e le indagini di mercato, il Tribunale ha osservato al punto 55 che «tali aiuti erano destinati alla commercializzazione dei prodotti della Siemens, commercializzazione che per quest'ultima rappresenta un'attività corrente. Pertanto essi non possono considerarsi quali aiuti all'investimento né usufruire della decisione della Commissione 25 maggio 1978 che autorizza la concessione di contributi in conto capitale a favore degli aiuti all'investimento».
41 Quanto agli aiuti destinati ad un'operazione d'acquisto di apparecchiature destinate alla locazione, il Tribunale ha accertato al punto 57 che la detta operazione «non implica alcun cambiamento tecnico o strutturale e non favorisce alcuno sviluppo della Siemens che non sia di natura esclusivamente commerciale (...) tali aiuti hanno in effetti permesso alla Siemens, per un certo periodo, di offrire ai suoi clienti condizioni artificiosamente favorevoli e di aumentare senza nessuna giustificazione il suo margine di utile». Infine, il Tribunale ha dichiarato al punto 58 che la Siemens «non può sostenere che gli aiuti in parola contribuiscono alla costituzione, all'ampliamento, alla conversione o alla modernizzazione delle imprese terze cui sono locate le apparecchiature e che gli stessi rientrano quindi nel regime generale degli aiuti autorizzati. Infatti tali imprese pagano una tariffa che è fissata in piena discrezionalità dalla Siemens, la quale resta pertanto la sola beneficiaria di detti aiuti, che le consentono di diminuire la tariffa praticata e, conseguentemente, di falsare la concorrenza con le imprese concorrenti».
Sulla ricevibilità
42 La Commissione deduce l'irricevibilità del motivo inerente alla natura delle operazioni di cui è causa, nella parte in cui contesta la valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Quest'ultimo, dopo aver esaminato le caratteristiche concrete degli aiuti di cui trattasi, ne ha concluso che configuravano aiuti al funzionamento dell'impresa destinataria. Tale esame dei fatti non potrebbe essere rimesso in discussione nell'ambito del presente ricorso.
43 La Siemens ha ribattuto di aver criticato il Tribunale per aver applicato un criterio erroneo, cioè la nozione di aiuto all'investimento ai sensi del diritto comunitario, e per aver dedotto dal fatto che essa determinava liberamente il canone di locazione delle apparecchiature in discussione che essa era l'unica destinataria degli aiuti.
44 Va osservato che, sebbene il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado possa essere basato solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, quando però il Tribunale non ha solo proceduto alla valutazione dei fatti ma anche alla loro qualificazione, la Corte può esaminare la fondatezza di tale motivo (v. ordinanza 11 luglio 1996, causa C-325/94 P, An Taisce e WWF UK/Commissione, Racc. pag. I-3727, punti 28 e 30).
45 Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver esaminato i fatti, ne ha concluso che gli aiuti di cui è causa, per la loro natura, non rientravano nel regime generale di aiuti autorizzato dalla Commissione. Tale qualificazione può pertanto essere oggetto di esame da parte della Corte.
46 Ne deriva che il motivo è ricevibile.
Nel merito
47 La Siemens ritiene in primo luogo che gli aiuti relativi alle spese di elaborazione di strategie di marketing e alle indagini di mercato rientrassero effettivamente nella legge del 1959 poiché i costi di tali operazioni configuravano investimenti immateriali. L'art. 3, lett. a), della legge del 1959 enumera espressamente, fra le finalità che devono essere perseguite dalle operazioni sovvenzionate, «il finanziamento diretto d'investimenti immateriali quali gli studi di organizzazione e la ricerca o il perfezionamento di prototipi, nuovi prodotti e nuovi processi produttivi».
48 Inoltre, in una comunicazione del ministero degli Affari economici 2 febbraio 1977 si è precisato che, fra i casi in cui un aiuto a favore di investimenti immateriali poteva essere concesso in forza della normativa sull'espansione economica, rientrano «gli studi di mercato, gli studi volti al miglioramento della promozione commerciale, gli studi di preparazione delle operazioni di lancio per l'apertura di punti di vendita, ecc. (...) gli studi di sondaggio e di ricerca di mercato».
49 In secondo luogo, per quanto riguarda gli aiuti destinati alle operazioni di acquisto di materiale destinato alla locazione, essi rientrerebbero altresì nel regime generale di aiuti approvato dalla decisione 75/397. Fra gli scopi di cui all'art. 3, lett. a), della legge del 1959 vi è «il finanziamento diretto degli investimenti (...) per attrezzature o apparecchiature, necessarie al compimento delle dette operazioni».
50 Inoltre, un aiuto potrebbe essere concesso, in forza della legge del 1959, ad un'impresa che effettui un'operazione che contribuisca alla costituzione, all'ampliamento, alla riconversione o all'ammodernamento della detta impresa o di un'altra impresa.
51 Il fatto che gli aiuti siano stati versati alla Siemens non comporterebbe affatto che questa sia stata l'unica destinataria. Le imprese terze che noleggiano le apparecchiature ne avrebbero altresì, anzi in via principale, tratto vantaggio. Tali imprese avrebbero potuto benissimo acquistare direttamente le apparecchiature dalla Siemens ovvero da un'altra impresa fornitrice di questo tipo di attrezzature e chiedere alle autorità belghe di fruire di un aiuto nell'ambito della legge del 1959. La loro scelta di noleggiare le apparecchiature presso la Siemens è stata dovuta alle condizioni offerte da quest'ultima, che erano perlomeno altrettanto vantaggiose, con la conseguenza che esse avrebbero fruito dell'aiuto concesso alla Siemens.
52 La Commissione ha dichiarato in udienza che gli aiuti di cui è causa, secondo la giurisprudenza della Corte, dovevano essere valutati con riferimento alle loro conseguenze concrete. Da tale esame risulterebbe che gli aiuti non rientrano in nessuna delle voci aventi diritto all'aiuto.
53 Si deve rilevare anzitutto che, per i motivi illustrati ai punti 35-37 della presente sentenza, gli aiuti, per rientrare nel regime generale autorizzato, devono essere considerati destinati all'investimento, così come tale nozione viene intesa in diritto comunitario. Di conseguenza, una comunicazione esplicativa emanata da un'autorità nazionale non può determinare la portata del regime generale approvato.
54 In secondo luogo, dai fatti accertati dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata emerge che gli aiuti per le campagne pubblicitarie e le indagini di mercato erano destinati a contribuire allo smercio e alla promozione dei nuovi prodotti della Siemens nonché alla conservazione, anzi all'incremento della sua quota di mercato in Belgio nel settore degli apparecchi per ufficio. Quanto agli aiuti per un'operazione di acquisto di apparecchiature destinate alla locazione, il Tribunale ha rilevato al punto 56 che dai documenti giustificativi allegati alle domande di aiuti risulta che la stessa Siemens equipara l'operazione in parola alla «vendita classica» ed afferma che «grazie a tale metodo di vendita» essa ha «potuto accrescere in modo rilevante la [sua] quota di mercato nel settore dell'informatica e degli apparecchi per ufficio».
55 Se ne deve pertanto concludere che il Tribunale ha giustamente dichiarato che il complesso degli aiuti di cui è causa erano destinati allo smercio dei prodotti della Siemens, che per quest'ultima rappresenta un'attività corrente. Quindi non si trattava di aiuti agli investimenti né per la Siemens né, con riferimento alle operazioni di acquisto di apparecchiature destinate alla locazione, per imprese terze.
56 Questo motivo va pertanto respinto.
Il superamento delle soglie
57 Il Tribunale ha rilevato in proposito, al punto 62 della sentenza impugnata, che le obiezioni della Siemens «sono prive di pertinenza. In effetti, dal momento che è stato dichiarato che gli aiuti in parola non potevano usufruire dell'autorizzazione del regime generale approvato con la decisione 75/397 e con la lettera 25 maggio 1978, a causa della loro natura di aiuti al funzionamento dell'impresa, non occorre esaminare se si sono osservate le condizioni, come quella relativa alle soglie di notifica, imposte da dette decisioni».
58 La Siemens afferma che, poiché un aiuto dev'essere considerato ricompreso nell'ambito d'applicazione della legge del 1959 anche se poteva essere qualificato come aiuto al funzionamento in diritto comunitario, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non esaminando la questione dell'asserito superamento delle soglie di notifica.
59 La Commissione ritiene che il Tribunale, avendo accertato che il regime approvato non consentiva il finanziamento di aiuti al funzionamento, era legittimato a verificare la natura degli aiuti controversi e, avendo rilevato che si trattava di aiuti al funzionamento, a concluderne che non rientravano nell'ambito d'applicazione del regime. Si trattava quindi di aiuti ad hoc, che avrebbero dovuto essere notificati. La questione del superamento delle soglie di notifica sarebbe inconferente, poiché le dette soglie riguardavano solo i casi d'applicazione dei regimi di aiuti preesistenti.
60 E' sufficiente rilevare a questo proposito che il Tribunale, avendo accertato che gli aiuti controversi non rientravano nell'ambito d'applicazione del regime approvato, ha giustamente omesso di esaminare la questione del superamento delle soglie.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
61 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che in forza dell'art. 118 si applica al procedimento d'impugnazione promosso dinanzi alla Corte contro una pronuncia del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese. Poiché la Siemens è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese del presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Siemens è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy