Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per carenza - Diffida dell'istituzione - Presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato - Nozione - Lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 all'autore di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza - Atto non impugnabile con ricorso d'annullamento - Diritto del denunciante ad un ricorso giurisdizionale - Modalità
(Trattato CE, artt. 85, n. 1, 86, 173 e 175, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 2; regolamento della Commissione n. 99/63, artt. 5 e 6)
Massima
Una lettera della Commissione inviata all'autore di una denuncia per violazione delle regole comunitarie di concorrenza, che è conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisce una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato.
Tuttavia, una tale lettera, in quanto costituisce un atto preparatorio, non può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento. Infatti, quando si tratta di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, ed in particolare al termine di un procedimento interno quale quello istituito dal regolamento n. 99/63, costituiscono in via di principio atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione della Commissione o del Consiglio al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori, come la comunicazione ai sensi dell'art. 6 del detto regolamento, destinati a preparare la decisione finale.
Se, di conseguenza, l'autore di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza non può presentare un ricorso giurisdizionale contro tale comunicazione, egli è tuttavia legittimato, a norma dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, a presentare per iscritto le sue eventuali osservazioni su di essa. Infatti, questa fase intermedia del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione mira a salvaguardare i diritti del denunciante, al quale non può essere inviata una decisione sfavorevole senza che abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni sui motivi che la Commissione intende accogliere.
Inoltre, la Commissione non è così autorizzata a perpetuare uno stato di inerzia. Infatti, a conclusione di questa fase del procedimento, la Commissione è tenuta o ad avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia - procedimento al quale può partecipare il denunciante a norma dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 5 del regolamento n. 99/63 -, o ad adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia, che può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento dinanzi al giudice comunitario. Nell'ambito di un tale ricorso, il denunciante può far valere ogni eventuale illegittimità che vizia gli atti preparatori della decisione definitiva.
Se la Commissione si astiene o dall'avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia o dall'adottare una decisione definitiva entro un termine ragionevole a decorrere dalla ricezione delle osservazioni, il denunciante può avvalersi delle disposizioni dell'art. 175 del Trattato per presentare un ricorso per carenza.
Per il resto, è sempre consentito ad un'impresa che si ritiene lesa da un comportamento anticoncorrenziale far valere dinanzi ai giudici nazionali, specialmente quando la Commissione decide di non dare un seguito favorevole alla sua denuncia, i diritti che essa deriva dagli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato, i quali producono effetti diretti nei rapporti tra singoli.
Parti
Nel procedimento C-282/95 P,
Guérin automobiles, società di diritto francese, con sede in Alençon (Francia), con l'avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 27 giugno 1995 nella causa T-186/94, Guérin automobiles/Commissione (Racc. pag. II-1753), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico, e Francisco Enrique González-Díaz, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e J.L. Murray, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: R. Grass
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 14 maggio 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 agosto 1995, la società francese Guérin automobiles (in prosieguo: la «ricorrente») ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 giugno 1995, causa T-186/94, Guérin automobiles/Commissione (Racc. pag. II-1753), nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che non occorreva pronunciarsi sul ricorso per carenza presentato dalla ricorrente e ha dichiarato irricevibile il ricorso mirante all'annullamento delle lettere della Commissione 21 gennaio 1993 e 4 febbraio 1994.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
2 Dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente, con lettera 3 agosto 1992, presentava alla Commissione, a norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), una denuncia intesa a far accertare violazioni dell'art. 85 del Trattato di cui si sarebbe resa colpevole la società Volvo France (in prosieguo: la «Volvo France»). La ricorrente addebitava alla Volvo France di aver illegittimamente rescisso il contratto di concessione che le vincolava (punto 2).
3 In una lettera del 29 ottobre 1992 la Commissione indicava alla ricorrente che, in considerazione del fascicolo così come si presentava a quell'epoca, la pratica non presentava un interesse comunitario tale da giustificarne l'esame da parte della Commissione. Di conseguenza, essa invitava la ricorrente a presentare osservazioni entro quattro settimane, altrimenti il fascicolo sarebbe stato archiviato senza alcun seguito (punto 3).
4 Con lettera 11 dicembre 1992 la ricorrente presentava osservazioni in merito alla lettera della Commissione 29 ottobre 1992 (punto 4).
5 In una lettera inviata alla ricorrente il 21 gennaio 1993, la Commissione constatava che la denuncia riguardava in definitiva il rifiuto di vendita che era stato ad essa opposto, rifiuto derivante da una rete di contratti di distribuzione esclusiva e selettiva che, a suo parere, esulava dall'ambito esonerato dal regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16). Essa sottolineava inoltre che lo stesso problema, sottopostole in un'altra pratica, era oggetto di studio. Essa prometteva di comunicarle il risultato del suo esame (punto 5).
6 Circa un anno più tardi, il 6 gennaio 1994, la ricorrente chiedeva alla Commissione di comunicarle il risultato dell'esame del fascicolo al quale faceva riferimento la lettera 21 gennaio 1993. Essendo questa lettera rimasta senza risposta, il 24 gennaio seguente inviava alla Commissione una lettera di diffida che si richiamava all'art. 175 del Trattato (punto 6).
7 Con lettera 4 febbraio 1994 la Commissione confermava alla ricorrente che l'esame dell'altra pratica era ancora in corso e che, eventualmente, avrebbe avuto valore di precedente per casi analoghi al suo. Essa rinnovava l'assicurazione che l'avrebbe tenuta informata non appena fosse stata conclusa una fase significativa di tale pratica (punto 7).
8 Il 5 maggio 1994 la ricorrente presentava al Tribunale di primo grado un ricorso inteso, in via principale, a far constatare la carenza della Commissione e, in subordine, a fare annullare le sue lettere 21 gennaio 1993 e 4 febbraio 1994, ammesso che esprimessero la decisione di non istruire la denuncia della ricorrente (punti 10 e 13).
9 Il 13 giugno 1994 la Commissione inviava alla ricorrente una comunicazione in cui faceva riferimento all'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268) (punto 8). In base a questa disposizione:
«Se la Commissione ritiene che gli elementi di cui dispone non consentono di accogliere una domanda presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17, ne indica i motivi ai richiedenti e fissa loro un termine per la presentazione di eventuali osservazioni scritte».
10 Questa lettera era redatta come segue:
«Oggetto: Pratica IV/34-423 - Volvo France/Guérin Rif.: Vostra lettera 24.1.94 (diffida)
Lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) 99/63 Signor avvocato,
(...)
La Sua denuncia pone la questione, dal punto di vista delle norme sulla concorrenza, della compatibilità con il regolamento (CEE) n. 123/85 di un contratto riguardante la distribuzione esclusiva e selettiva di autovetture, quale viene applicato dalla Volvo France. Al riguardo, e tornando sulla mia lettera 21 gennaio 1993 cui Lei fa del pari riferimento, Le confermo che è attualmente all'esame degli uffici della Commissione un caso particolare che pone la questione della conformità al regolamento del contratto tipo di distribuzione di autovetture di un altro costruttore.
Quest'altra pratica riguarda parecchie delle clausole o delle prassi citate nella Sua denuncia. Come Lei sa, la Commissione è vincolata nella scelta delle sue priorità a causa dei mezzi limitati di cui dispone. Pertanto, è conforme all'interesse comunitario che siano selezionati i casi più rappresentativi quando Le vengono sottoposte più pratiche analoghe. Per questo Le confermo, richiamandomi all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 99/63, che stando così le cose la Sua denuncia non può attualmente essere oggetto di un esame individuale.
Peraltro, il regolamento n. 123/85 è direttamente applicabile da parte dei giudici nazionali; pertanto, il suo cliente può direttamente sottoporre la controversia e la questione dell'applicabilità di detto regolamento al contratto de quo dinanzi a questi giudici.
Lei ha il diritto di formulare in merito alla presente lettera le Sue osservazioni, che dovrebbero, in tal caso, pervenirmi entro due mesi» (punto 8).
11 Il 20 giugno seguente la ricorrente inviava alla Commissione osservazioni sulla lettera 13 giugno 1994 (punto 9).
La sentenza del Tribunale
12 Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha sostenuto che la lettera 13 giugno 1994 della Commissione non poteva costituire una presa di posizione che poneva fine alla carenza dell'istituzione per tre motivi. Innanzi tutto una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 non costituirebbe una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato. Inoltre, la lettera non costituirebbe un rigetto di denuncia. Essa non conterrebbe alcuna dichiarazione esplicita in tal senso. D'altra parte, precisando che la denuncia non poteva allora costituire oggetto di un esame individuale, la Commissione avrebbe voluto limitare nel tempo gli effetti della sua lettera 13 giugno 1994, di modo che quest'ultima presenterebbe un carattere provvisorio (punto 18). Infine, basandosi solo su una clausola di stile, la lettera sarebbe insufficientemente motivata (punto 19).
13 In un secondo motivo, la ricorrente ha sostenuto che l'indeterminatezza delle risposte della Commissione rientrava in una strategia preordinata intesa a privarla di rimedi giurisdizionali. L'istituzione cercherebbe di mettersi al riparo al tempo stesso da un ricorso d'annullamento, definendo le lettere 21 gennaio 1993 e 4 febbraio 1994 mere «risposte interlocutorie», e da un ricorso per carenza, dichiarando che la sua lettera 13 giugno 1994 costituiva un'effettiva presa di posizione (punto 21).
14 Il Tribunale, dopo aver rilevato, al punto 22, che, all'atto della presentazione del ricorso, le conclusioni dirette a far dichiarare la carenza erano ricevibili e, al punto 25, che, alla data in cui statuiva, dagli atti di causa non si evinceva che la Commissione avesse emanato una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato, ha constatato, al punto 30, che, nel frattempo, la Commissione aveva tuttavia emanato una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 28, che la lettera 13 giugno 1994 indicava alla ricorrente i motivi per cui la Commissione non intendeva procedere all'esame individuale della sua denuncia, le assegnava un termine di due mesi per presentare, per iscritto, le sue osservazioni e faceva ripetutamente riferimento all'art. 6 del regolamento n. 99/63. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 29, che, a quell'epoca, la Commissione riteneva che gli elementi che aveva raccolto non giustificassero l'accoglimento della denuncia.
15 Ricordando, ai punti 26 e 32, che una tale comunicazione, benché non potesse essere impugnata con un ricorso d'annullamento (sentenza del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/Commissione, Racc. pag. II-285, punto 30), costituiva tuttavia una presa di posizione ai sensi dell'art. 175 del Trattato (sentenza 18 ottobre 1979, causa 125/78, Gema/Commissione, Racc. pag. 3173, punto 21), il Tribunale ha dichiarato, al punto 35, che non vi era quindi luogo a statuire sul ricorso per carenza.
16 Al punto 34, il Tribunale ha respinto anche l'argomento della ricorrente secondo cui una tale analisi della lettera 13 giugno 1994 consentirebbe alla Commissione di affrancarsi da qualsiasi sindacato giurisdizionale. A tal riguardo esso ha rilevato che, avendo inviato nel termine impartito con la lettera 13 giugno 1994 osservazioni in risposta, la ricorrente aveva il diritto di esigere una decisione della Commissione che si pronunciasse in modo definitivo sulla denuncia, decisione che potrebbe essere impugnata con un ricorso d'annullamento.
17 Per quanto riguarda le conclusioni miranti all'annullamento delle lettere 21 gennaio 1993 e 4 febbraio 1994, il Tribunale le ha dichiarate irricevibili al punto 42. Esso ha rilevato, al punto 40, che, essendo semplici lettere interlocutorie, queste missive non costituivano atti produttivi di effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi della ricorrente.
18 Infine, dichiarando, al punto 45, che la presentazione dei ricorsi per carenza e d'annullamento era imputabile alla Commissione, il Tribunale, al punto 46, ha condannato la Commissione alle spese. Esso rileva su tale punto che la Commissione non aveva dato seguito, entro il termine di cui all'art. 175 del Trattato, alla lettera di diffida inviatale dalla ricorrente il 24 gennaio 1994, quantunque fosse stata debitamente informata della sostanza della denuncia sin dal dicembre 1992. Una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 era intervenuta solo successivamente alla presentazione del ricorso per carenza.
Il ricorso principale
19 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere in sostanza cinque motivi relativi:
- alla mancata presa in considerazione da parte del Tribunale della corrispondenza successiva alla lettera della Commissione 13 giugno 1994;
- all'erronea valutazione della natura giuridica della lettera 13 giugno 1994;
- all'indebita presa in considerazione da parte del Tribunale di informazioni che si ritiene la Commissione abbia raccolto, ma di cui non esisterebbe alcuna traccia nel fascicolo;
- al mancato sanzionamento da parte del Tribunale della violazione del principio del contraddittorio da parte della Commissione, e
- alla violazione da parte del Tribunale del principio generale del diritto al ricorso giurisdizionale.
20 In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un'irregolarità procedurale pregiudizievole per la ricorrente astenendosi dall'analizzare le lettere che quest'ultima avrebbe indirizzato alla Commissione il 13 giugno, il 13 luglio e il 20 luglio 1994. In queste lettere, la ricorrente avrebbe chiesto precisazioni sulla pratica simile richiamata dalla Commissione. Essa avrebbe anche chiesto alla Commissione se intendesse disporre una riunione dei fascicoli al fine di rispettare i diritti della difesa. Secondo la ricorrente, la presa in considerazione di queste lettere avrebbe consentito al Tribunale di pronunciarsi sulla portata della lettera della Commissione 13 giugno 1994.
21 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per quanto riguarda la qualificazione della lettera della Commissione 13 giugno 1994. Scrivere a un denunciante, facendo riferimento all'art. 6 del regolamento n. 99/63, che la Commissione non ha l'intenzione di esaminare il suo fascicolo poiché ha deciso di esaminarne un altro, sul quale il denunciante non può esercitare alcun controllo, costituirebbe una manovra dilatoria. Una lettera così evasiva non potrebbe essere considerata come una presa di posizione ai sensi dell'art. 175 del Trattato. La ricorrente fa riferimento al riguardo alle sentenze 15 luglio 1970, causa 6/70, Borromeo e a./Commissione (Racc. pag. 815), 22 maggio 1985, causa 13/83, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. 1513), 27 settembre 1988, causa 302/87, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. 5615), e 16 febbraio 1993, causa C-107/91, ENU/Commissione (Racc. pag. I-599).
22 In terzo luogo, il Tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato che la Commissione aveva validamente potuto ritenere che gli elementi che essa aveva raccolto non giustificassero che fosse dato un seguito favorevole alla denuncia della ricorrente. Contrariamente a quanto le impone l'art. 6 del regolamento n. 99/63, la Commissione non avrebbe infatti raccolto alcun elemento prima di inviare alla ricorrente la lettera 13 giugno 1994. La migliore prova di ciò sarebbe il fatto che la Commissione ha semplicemente fatto riferimento all'esame di un altro fascicolo. Essa avrebbe scelto un argomento esterno, senza procedere all'esame della denuncia della ricorrente.
23 In quarto luogo, il Tribunale si sarebbe astenuto dal sanzionare una violazione del principio del contraddittorio da parte della Commissione ammettendo che quest'ultima avrebbe potuto far valere, nella lettera 13 giugno 1994, una procedura analoga, mentre gli agenti della Commissione avrebbero negato alla ricorrente e successivamente al Tribunale la minima informazione su di essa.
24 Infine, in quinto luogo, il Tribunale avrebbe violato il principio generale del diritto al ricorso giurisdizionale per due motivi. Innanzi tutto, l'analisi della comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63 come un atto preparatorio che costituisce tuttavia una presa di posizione priverebbe la ricorrente di ogni mezzo di ricorso finché la Commissione non adotti una decisione definitiva. D'altra parte, il Tribunale avrebbe ingiustamente ritenuto che la ricorrente avesse il diritto di ottenere una decisione definitiva sulla denuncia la quale di conseguenza potesse costituire oggetto di un ricorso d'annullamento. Infatti nulla impedirebbe alla Commissione di perpetuare la sua inerzia.
Il ricorso incidentale
25 Oltre a concludere per il rigetto del ricorso della ricorrente, la Commissione deduce un motivo relativo all'errore di diritto nei confronti della sua condanna alle spese.
26 Innanzi tutto, essa ritiene che questo motivo non possa essere dichiarato irricevibile poiché, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte, l'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
27 Secondo la Commissione, l'art. 51, secondo comma, mira ad evitare che alla Corte sia presentato un ricorso unicamente per statuire sulle spese. Per contro, quando la condanna alle spese non è il solo punto controverso, essa potrebbe essere contestata in sede di impugnazione. A maggior ragione, questa disposizione non si applicherebbe quando la Corte deve pronunciarsi su una causa nella sua integralità nell'ambito di un ricorso in via principale e la questione delle spese viene sollevata dalla convenuta.
28 Inoltre, per quanto riguarda il merito, la Commissione addebita al Tribunale di aver posto le spese a suo carico per il solo motivo che essa aveva inviato alla ricorrente una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 solo dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 175 del Trattato. Secondo la Commissione, un'istituzione non avrebbe infatti alcun obbligo di rispettare tale termine. L'inosservanza di quest'ultimo sarebbe solo una condizione di ricevibilità del ricorso per carenza. Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto esaminare quanto meno prima facie la fondatezza del ricorso per carenza prima di condannarla alle spese.
Sul ricorso principale
Sui primi quattro motivi
29 Per quanto riguarda il secondo motivo, occorre innanzi tutto constatare che il Tribunale ha validamente potuto qualificare come comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 la lettera della Commissione 13 giugno 1994 per i motivi sopra esposti al punto 14.
30 Occorre poi ricordare che, nella citata sentenza Gema/Commissione, punto 21, la Corte ha dichiarato che una lettera indirizzata al denunciante, conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisce una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato.
31 Il Tribunale ha pertanto giustamente dichiarato che la lettera 13 giugno 1994 aveva posto fine all'inerzia della Commissione e rendeva senza oggetto il ricorso per carenza presentato dalla ricorrente.
32 Poiché il secondo motivo deve essere respinto, occorre dichiarare inoperanti anche il primo, il terzo e il quarto motivo. Anche supponendoli dimostrati, essi non sono infatti tali da inficiare la constatazione del Tribunale secondo cui la Commissione, con la sua lettera 13 giugno 1994, ha preso posizione ai sensi dell'art. 175 del Trattato.
Sul quinto motivo (violazione del principio generale del diritto a un ricorso giurisdizionale)
33 Occorre constatare che il Tribunale, ritenendo che la comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 costituisse una presa di posizione senza che essa potesse costituire oggetto di un ricorso d'annullamento, non ha violato il principio del diritto al ricorso giurisdizionale.
34 Secondo una giurisprudenza consolidata, quando si tratta di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, ed in particolare al termine di un procedimento interno, come quello istituito dal regolamento n. 99/63, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione della Commissione o del Consiglio al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 10). Occorre considerare che la comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 costituisce un atto preparatorio ai sensi di questa giurisprudenza.
35 Se, di conseguenza, il denunciante non può presentare un ricorso giurisdizionale contro tale comunicazione, egli è tuttavia legittimato, a norma dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, a presentare per iscritto le sue eventuali osservazioni su di essa. Infatti, questa fase intermedia del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione mira a salvaguardare i diritti del denunciante, al quale non può essere inviata una decisione sfavorevole senza che abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni sui motivi che la Commissione intende accogliere.
36 Inoltre, contrariamente alla tesi della ricorrente, la Commissione non è così autorizzata a perpetuare uno stato di inerzia. Infatti, a conclusione di questa fase del procedimento, la Commissione è tenuta o ad avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia - procedimento al quale può partecipare il denunciante a norma dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 5 del regolamento n. 99/63 -, o ad adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia, che può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento dinanzi al giudice comunitario. Nell'ambito di un tale ricorso, il denunciante può far valere ogni eventuale illegittimità che vizia gli atti preparatori della decisione definitiva (v. sentenza IBM/Commissione, già citata, punto 12).
37 Occorre poi osservare che la decisione definitiva della Commissione deve, in conformità ai principi di buona amministrazione, essere emanata entro un termine ragionevole a decorrere dalla ricezione delle osservazioni del denunciante.
38 Se la Commissione si astiene o dall'avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia o dall'adottare una decisione definitiva entro un termine ragionevole, il denunciante può avvalersi delle disposizioni dell'art. 175 del Trattato per presentare un ricorso per carenza. Infatti, il fatto che il denunciante abbia già presentato un ricorso per carenza per ottenere la comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 non impedisce affatto che egli presenti, successivamente, un nuovo ricorso per carenza il cui oggetto sia diverso. In una tale situazione la Commissione, se non avesse agito in tempo utile, avrebbe corso il rischio di essere condannata, a causa della sua inerzia, alle spese sostenute dal denunciante.
39 Per il resto, occorre ricordare che è sempre consentito ad un'impresa, che si ritiene lesa da un comportamento anticoncorrenziale, far valere dinanzi ai giudici nazionali, specialmente quando la Commissione decide di non dare un seguito favorevole alla sua denuncia, i diritti che essa deriva dagli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato, i quali producono effetti diretti nei rapporti tra singoli (v. sentenza 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT e SABAM, Racc. pag. 51, punto 16).
40 Il quinto motivo, relativo alla violazione del principio generale del diritto ad un ricorso giurisdizionale, non è pertanto fondato.
41 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente può essere accolto, occorre respingere il ricorso principale.
Sul ricorso incidentale
42 Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso della Commissione limitato all'onere delle spese, occorre constatare subito che quest'ultimo non è fondato.
43 La presa di posizione della Commissione è infatti intervenuta il 13 giugno 1994, cioè più di due mesi dopo la data limite prevista dall'art. 175 del Trattato e dopo la presentazione del ricorso, il che ha causato spese inutili alla ricorrente, la cui prima lettera alla Commissione è datata 3 agosto 1992 (sentenza 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061, punto 33).
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
44 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Dall'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, risulta innanzi tutto che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e poi che, se vi sono più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
45 Poiché la ricorrente e la Commissione sono rimaste entrambe soccombenti nelle loro pretese e nei loro motivi, occorre decidere che ciascuna di esse sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) La Guérin automobiles e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.
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