Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CE, art. 169)
Massima
Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva.
Parti
Nella causa C-297/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Goetz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, D-53107 Bonn,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato nel termine prescritto i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sevón (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 settembre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato nel termine prescritto i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE.
2 A norma dell'art. 19, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 30 giugno 1993 ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa i provvedimenti di trasposizione adottati dalla Repubblica federale di Germania e non disponendo di altri elementi che consentissero di ritenere che il detto Stato avesse adempiuto l'obbligo di mettere in vigore le necessarie disposizioni entro il termine prescritto, la Commissione, con lettera 9 agosto 1993, ha invitato la Repubblica federale di Germania a presentare le sue osservazioni entro due mesi, ai sensi dell'art. 169, primo comma, del Trattato CEE.
4 Con lettera 5 novembre 1993 il governo tedesco ha risposto che le autorità tedesche stavano approntando le misure necessarie per il recepimento della direttiva.
5 Avendo ricevuto comunicazione soltanto dei provvedimenti di recepimento adottati nel Baden-Wuerttemberg e in Baviera, la Commissione, con lettera 22 luglio 1994, ha inviato alla Repubblica federale di Germania un parere motivato nel quale l'ha invitata, a norma dell'art. 169, secondo comma, del Trattato CE, ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro due mesi.
6 Con lettera 17 ottobre 1994 il governo tedesco ha ammesso che dovevano essere adottati provvedimenti per la trasposizione della direttiva. Ha aggiunto che i Laender erano competenti in materia e che al completo recepimento della direttiva avrebbe dovuto provvedersi prevedibilmente nel corso del 1995.
7 La Commissione ha quindi proposto il ricorso in oggetto. Richiamandosi agli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato CE, essa rileva che la Repubblica federale di Germania non ha adottato tutte le misure necessarie per garantire il recepimento della direttiva nel termine prescritto.
8 Nel controricorso il governo tedesco non nega di aver omesso di trasporre tempestivamente la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale. Fa presente, tuttavia, che competenti al riguardo sono i Laender, i quali non hanno ancora provveduto tutti al necessario recepimento.
9 In proposito è sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., segnatamente, sentenza 17 ottobre 1996, causa C-312/95, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-0000, punto 9).
10 Poiché la direttiva non è stata recepita entro il termine prescritto, il ricorso proposto in merito dalla Commissione deve considerarsi fondato.
11 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 19 della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania alle spese. Essendo rimasta soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica federale di Germania, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 19 della stessa direttiva.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy